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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2235/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA AGRIGENTO 51, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BARRESI MARTA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in VIA NICOLÒ TURRISI, 59, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MACALUSO FRANCESCA YLENIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 5 maggio 2024 e sottoscritto il 28 aprile 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 18 aprile 2002).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- La sig.ra abiterà unitamente ai figli, maggiorenni ma non CP_1 autosufficienti economicamente, nell'immobile nel quale tutti e tre risultano trasferiti a far data dal 25 febbraio in Palermo in Largo Raiti nr. 11. Il Sig.
[...]
ha invece stabilito la sua attuale dimora in Palermo nella via Mammana, Pt_1
262.
3- Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali esigenze dei ragazzi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, della attuale situazione economica dei coniugi, il sig. si impegna a corrispondere Pt_1
l'importo mensile pari a € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli versando la somma di € 200,00 in forma diretta ai giovani ragazzi (€ 100,00 a figlio) e la somma di € 200,00 nelle mani della sig.ra quale genitore CP_1 convivente con i giovani e RI mediante bonifico bancario su CP_2 conto corrente acceso presso Banca CREDIT AGRICOLE, Ag. Di Palermo 2 in
Viale Strasburgo, all'IBAN [...]; La suddetta somma verrà versata entro e non oltre giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità nonché rivalutata in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. Al fine di determinare il concorso negli oneri per il mantenimento dei figli, le parti stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per i figli saranno affrontate da entrambi in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni stabilite in seno al Protocollo spese straordinarie in uso innanzi al Tribunale civile di
Palermo che di seguito si riportano: Spese extra-assegno rimborsabili
(limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti
2 sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione
3 familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
4- La sig.ra nelle more del deposito del presente ricorso, ha CP_1 provveduto all'individuazione di altro immobile, meno esoso economicamente, ove trasferire la propria residenza e quella dei ragazzi, anche al fine di consentire al coniuge la voltura delle utenze. Le spese di affitto, gli oneri condominiali e le utenze connesse al nuovo immobile di Largo Raiti nr. 11
4 saranno sopportate in modo esclusivo dalla Signora CP_1
5 – Le parti concordano fin d'ora di contribuire pariteticamente (quindi nella misura del 50% gravante su ciascun genitore) alle spese connesse al conseguimento della patente di guida per il figlio minore CP_2 rimandando agli stessi le modalità di versamenti di acconti e saldi.
6-Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento reciproco.
7- Le Parti dichiarano di avere regolamentato con il presente accordo ogni rapporto economico – patrimoniale e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8-Le parti concedono, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 21, P. II, S. A, Anno 2002) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2235/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA AGRIGENTO 51, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BARRESI MARTA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in VIA NICOLÒ TURRISI, 59, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MACALUSO FRANCESCA YLENIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 5 maggio 2024 e sottoscritto il 28 aprile 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 18 aprile 2002).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- La sig.ra abiterà unitamente ai figli, maggiorenni ma non CP_1 autosufficienti economicamente, nell'immobile nel quale tutti e tre risultano trasferiti a far data dal 25 febbraio in Palermo in Largo Raiti nr. 11. Il Sig.
[...]
ha invece stabilito la sua attuale dimora in Palermo nella via Mammana, Pt_1
262.
3- Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali esigenze dei ragazzi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, della attuale situazione economica dei coniugi, il sig. si impegna a corrispondere Pt_1
l'importo mensile pari a € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli versando la somma di € 200,00 in forma diretta ai giovani ragazzi (€ 100,00 a figlio) e la somma di € 200,00 nelle mani della sig.ra quale genitore CP_1 convivente con i giovani e RI mediante bonifico bancario su CP_2 conto corrente acceso presso Banca CREDIT AGRICOLE, Ag. Di Palermo 2 in
Viale Strasburgo, all'IBAN [...]; La suddetta somma verrà versata entro e non oltre giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità nonché rivalutata in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. Al fine di determinare il concorso negli oneri per il mantenimento dei figli, le parti stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per i figli saranno affrontate da entrambi in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni stabilite in seno al Protocollo spese straordinarie in uso innanzi al Tribunale civile di
Palermo che di seguito si riportano: Spese extra-assegno rimborsabili
(limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti
2 sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione
3 familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
4- La sig.ra nelle more del deposito del presente ricorso, ha CP_1 provveduto all'individuazione di altro immobile, meno esoso economicamente, ove trasferire la propria residenza e quella dei ragazzi, anche al fine di consentire al coniuge la voltura delle utenze. Le spese di affitto, gli oneri condominiali e le utenze connesse al nuovo immobile di Largo Raiti nr. 11
4 saranno sopportate in modo esclusivo dalla Signora CP_1
5 – Le parti concordano fin d'ora di contribuire pariteticamente (quindi nella misura del 50% gravante su ciascun genitore) alle spese connesse al conseguimento della patente di guida per il figlio minore CP_2 rimandando agli stessi le modalità di versamenti di acconti e saldi.
6-Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento reciproco.
7- Le Parti dichiarano di avere regolamentato con il presente accordo ogni rapporto economico – patrimoniale e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8-Le parti concedono, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 21, P. II, S. A, Anno 2002) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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