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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/11/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 481 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Taranto al Corso Umberto n. 116, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Gaudio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Antonio Brancaccio, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Golfo di Taranto n. 7/D presso l'Ufficio legale dell'Istituto
- APPELLATO –
Oggetto: assegno nucleo familiare per nipoti ex filia a carico
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1104/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettava, con spese del giudizio regolate ai sensi dell'art.152
1 CP_ disp. att. cpc., la domanda proposta da nei confronti dell Parte_1
volta al pagamento in suo favore dell'assegno del nucleo familiare spettantegli per gli anni 2016, 2017 e gennaio 2018, regolarmente percepito fino a tutto il 2015 e senza mutamento di condizioni, anche in relazione ai nipoti ex filia, , Parte_2
e figli della figlia Parte_3 Parte_4 Parte_5
rilevato che quest'ultima e , padre dei 3 piccoli Parte_6 Parte_7
erano entrambi disoccupati, così come che non si era Pt_3 Controparte_2
mai neppure preoccupato della figlia Pt_2
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' concludendo per la conferma.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha evidenziato l'insufficienza della prova, che avrebbe dovuto fornire integralmente il ricorrente, della vivenza a suo carico dei nipoti e della situazione reddituale, nonostante l'espresso invito a depositare la documentazione reddituale necessaria, con particolare riferimento ai redditi percepiti dai genitori dei nipoti, disposto ai sensi dell'art. 421 cpc, all'udienza del 26.6.2019 per l'udienza del
26.2.2020,
Ha assunto l'appellante l'erronea decisione del Tribunale per non aver ritenuto esaustiva la documentazione depositata in primo grado e per non aver tenuto conto della mancata contestazione dell circa l'impossidenza di , CP_1 Controparte_2
padre di tanto da ritenersi affermata. Ha, inoltre, evidenziato che non aveva Pt_2
depositato la documentazione reddituale, disposta dal Giudice, “in quanto ultronea
CP_ alla luce del ricorso e della produzione dell' stante l'assoluta insufficienza dei redditi percepiti negli anni 2015, 2016 e 2017 da e , Parte_7 Parte_6
rinveniente solo da prestazioni assistenziali, sottolineando comunque la valenza probatoria dell'estratto previdenziale ed il rilascio tardivo da parte dell' CP_3
[.. delle relative certificazioni reddituali, avvenuto solo il 6.10.2020 per la,
[...]
dichiarata, ridotta attività pubblica a causa della pandemia, e, pertanto, depositate soltanto in questo grado di giudizio.
La Corte, rilevata la mancanza del certificato dello stato di famiglia, nel fascicolo di parte di primo grado, ha invitato parte appellante al relativo deposito, a cui non risulta ottemperato.
Le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado sono infondate e vanno disattese.
Com'è noto, l'assegno per il nucleo familiare, istituito con il D.L. 13 marzo 1988, n.
69, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153, è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea, prevista per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
A norma dell'art. 2, comma 6, parte seconda D.L. 69/1988 (convertito in L.
153/1988): "Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”
Con sentenza 20.5.1999 n. 180, la Corte costituzionale ha incluso tra i familiari anche i nipoti in linea retta minorenni non formalmente affidati, ma viventi di fatto a carico del nonno.
CP_ Con circolare 18.12.2000 n. 213, l ha precisato poi che “nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno o di entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto ai trattamenti di famiglia all'ascendente, purché sia accertata l'impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio in
3 quanto non svolgono alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito”.
CP_ Con successiva circolare 7.12.2007 n. 132, l ha ribadito che “i nipoti minori diretti sono equiparati ai figli se viventi a carico dell'ascendente e la vivenza a carico sussiste in caso di mantenimento abituale dei minori da parte dell'ascendente, di non autosufficienza economica degli stessi e di impossibilità da parte di uno o di entrambi i genitori dei minori di provvedere al mantenimento di questi ultimi.
Pertanto, affinché i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti è necessario che i genitori dei minori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito, da intendersi quest'ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita”.
CP_ Tali principi sono stati nuovamente confermati nella circolare 10.1.2011 n. 1.
La vivenza a carico dei nipoti minori presuppone, dunque, la concorrenza di tre distinte condizioni: a) il mantenimento abituale da parte dell'ascendente; b) la mancanza di autosufficienza economica dei minori;
c) l'impossibilità dei loro genitori di provvedere al mantenimento.
Quest'ultima condizione, in particolare, si rende necessaria perché, anche ove il nonno mantenga abitualmente il nipote, che tuttavia potrebbe essere mantenuto da almeno un genitore, la posizione del nonno non sarebbe comunque tutelabile mediante erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, atteso che l'obbligo di mantenimento dei minori grava, in primo luogo, sui genitori ex art. 147 c.c., e solo in via sussidiaria sugli altri.
Ciò posto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, a norma dell'articolo 2697 del Codice civile, qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo la vivenza, in questo caso, a carico del nonno, nonostante la presenza dei genitori, nonchè il mancato superamento della soglia prevista per il reddito familiare, ma anche la situazione reddituale dei genitori del minori che non è prevista come elemento accessorio per la determinazione dell'assegno, ma come condizione legittimante e
4 fatto costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale, il cui onere ricade su chi aspira a ottenerla (cfr. Cass. 8973/2014; Cass. 4773/2023).
In tale contesto, va dunque condivisa la statuizione reiettiva del Tribunale, atteso che dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo non è dato evincere l'effettiva consistenza del reddito complessivo familiare e, men che meno, la reale composizione del nucleo familiare, avendo il limitato la produzione Parte_1
documentale ai soli redditi da costui prodotti nel 2017.
Su tale punto, peraltro, non meritano seguito le censure articolate dal in Parte_1
ordine alla rilevata sufficienza della prova reddituale prodotta, per il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., posto che, come emerge dagli atti, tale
CP_ circostanza, è stata puntualmente contestata dall' in sede di memoria di costituzione di primo grado, in cui ha eccepito anche la carenza di prova della vivenza a carico e dei requisiti reddituali del nonno e dei genitori, richiesti dalla normativa.
In questo contesto, come correttamente rilevato dal primo giudice, mancano le condizioni previste dal sistema per il riconoscimento degli assegni nucleo familiare, ossia la prova della vivenza a carico e soprattutto del mantenimento dei minori in maniera stabile e continuata da parte del nonno, , attraverso la Parte_1
documentazione delle spese ordinarie e straordinarie relative agli stessi minori per gli anni in questione, in assenza anche della prova della loro convivenza, nonchè la prova dello stato di bisogno di ciascun beneficiario,
Ed invero, devono ritenersi oltremodo tardive e, pertanto, inutilizzabili, le certificazioni richieste soltanto in data 5.6.2020 all' se da Controparte_3
questa rilasciate in data 6.10.2020, con riferimento ai nipoti Parte_3
e relative ai genitori, e Parte_4 Parte_5 Parte_7
condividendo quanto osservato dal primo giudice: “parte Parte_6
ricorrente, tuttavia, nonostante l'ulteriore specifico termine all'uopo concesso (cfr. verb. ud. 26 giugno 2019 con riferimento all'udienza del 26.2.2019, quindi ben prima della sopravvenuta emergenza sanitaria, dovendosi altresì osservare che la richiesta via mail risulta comunque inviata solo in data 5 giugno 2020) non ha formulato
5 nessuna precisazione e non ha depositato alcuna documentazione idonea a dimostrare le condizioni socio-economiche necessarie ai fini della prestazione richiesta, con particolare riferimento ai redditi percepiti dai genitori dei nipoti”.
Peraltro, la tempestiva produzione della certificazione reddituale dei genitori dei minori avrebbe, al più, determinato l'assoluzione dell'onere della prova in ordine alla impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, ma non prova affatto, per quanto innanzi rilevato, la vivenza a carico dell'ascendente richiedente e che questi provveda al mantenimento abituale dei nipoti, dovendo evidenziarsi che il sostiene che i nipoti sarebbero con lui conviventi (circostanza che Parte_1
determinerebbe l'insorgenza di una presunzione di mantenimento abituale) senonchè
CP_ omette del tutto di comprovare tale affermazione, peraltro contestata dall'
Con riferimento, poi, alla nipote , figlia di e di Parte_2 Parte_6
, manca la prova dell'asserito stato di disoccupazione di Controparte_2
quest'ultimo.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello deve essere respinto.
Nonostante la soccombenza nulla è dovuto a titolo di spese del grado in ragione della dichiarata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cpc;
3) dà atto che la natura della pronuncia è idonea a giustificare il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n.115, inserito dalla L.n.
228 del 2012 art. 1 comma 17.
6 Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott. Maria Filippa LEONE
7
Il Presidente
Dott. Annamaria LASTELLA