Rigetto
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/06/2025, n. 5333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5333 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05333/2025REG.PROV.COLL.
N. 01409/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2025, proposto da
NZ RU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A03C71615A, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Miani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lauro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La Rocca Società Cooperativa, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di AL (Sezione Seconda), n. 2322 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Lauro;
Vista la memoria del comune di Lauro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Elena Quadri;
Si dà atto che gli avvocati Francesco Miani e Lorenzo Lentini hanno depositato, per le rispettive parti in causa, istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
NZ RU S.r.l., seconda classificata alla gara di appalto indetta dal Comune di Lauro per l'affidamento dei “ lavori di interventi di recupero, miglioramento e valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio culturale del Comune di Lauro ”, formulava istanza di accesso alla documentazione concernente l’esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicataria, a dimostrazione del presunto inadempimento della stessa.
Il Comune di Lauro rigettava tale richiesta sul presupposto che la stessa “ non appare sorretta da un interesse, in capo alla ditta richiedente, tale che possa permettere l'accesso agli atti in conformità alla normativa vigente ”.
NZ RU impugnava il diniego ex art. 25 l. 241 del 1990 e 116 c.p.a. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di AL, che, in considerazione dell’avvenuto deposito in giudizio da parte del Comune di tutta la documentazione richiesta, dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese di lite, con sentenza n. 2322 del 2024, appellata dalla Società per il seguente motivo di diritto:
error in iudicando e in procedendo per: omessa pronuncia sulla soccombenza - violazione e falsa applicazione art. 26 d.lgs. n. 104 del 2010, artt. 92 e 115 c.p.c. – violazione art. 24 della Costituzione - manifesta irrazionalità – palese ingiustizia – travisamento dei fatti.
Si è costituito per resistere all’appello il comune di Lauro, che successivamente depositava una memoria a sostegno delle proprie conclusioni.
Alla camera di consiglio del 5 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da NZ RU S.r.l. per la riforma della sentenza del Tar Campania – AL, n. 2322 del 2024, che ha dichiarato il suo ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e disposto la compensazione delle spese di lite “ stante la natura processuale della presente decisione ”.
La controversia verteva su un diniego di accesso nei confronti dell’operatore secondo classificato alla gara di appalto indetta dal Comune di Lauro per l'affidamento dei “ lavori di interventi di recupero, miglioramento e valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio culturale del Comune di Lauro ”, che aveva formulato istanza di accesso alla documentazione concernente l’esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicataria, a dimostrazione del presunto inadempimento della stessa.
Nel corso del giudizio il Comune ha depositato tutta la documentazione richiesta, dunque il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Con un unico motivo di gravame l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver correttamente dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (posto che il Comune aveva provveduto a depositare in giudizio tutta la documentazione richiesta dall'odierna appellante con l'istanza di accesso), ha disposto la compensazione delle spese di lite “ stante la natura processuale della presente decisione ”. Invero, l'art. 26 c.p.a. stabilisce, al comma 1, la regola secondo cui: " quando emette una decisione, il giudice provvede anche alle spese del giudizio, secondo gli articoli 91,92,93,94,95,96 e 97 del codice di procedura civile ", confermando il principio secondo cui la pronuncia sulle spese del giudizio è soggetta alla stessa disciplina prevista per il processo civile, e, in linea generale, in base all'articolo 91 dello stesso codice, le spese seguono la soccombenza. Per quanto concerne la possibilità di disporre la compensazione delle spese, l’art. 92, co. 2, c.p.c. prevede che: " Se vi è soccombenza reciproca e concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti ". A dette regole non si sottrarrebbero le pronunce – quale quella qui appellata – di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, dovendo il giudice verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l’introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente.
Nella richiesta di accesso l’odierna appellante aveva puntualmente evidenziato l'estrema gravità degli inadempimenti di cui intendeva avere formale evidenza, che ben avrebbero potuto portare alla risoluzione contrattuale con l'impresa esecutrice: in tale ottica, attraverso l'acquisizione degli atti richiesti, la società intendeva ottenere formale evidenza della contestazione dei predetti inadempimenti all'impresa esecutrice e conoscenza delle consequenziali misure e/o iniziative attivate nei suoi confronti.
Il fatto che il Comune non si sia difeso, depositando anzi in sede giudiziale tutta la documentazione richiesta, proverebbe la fondatezza della pretesa azionata, dovendone conseguire una pronuncia di soccombenza virtuale a carico del comune di Lauro, con le inevitabili conseguenze in ordine al regime delle spese.
Per il Comune resistente, l’accesso documentale sarebbe stato negato in considerazione dell’assenza di interesse della società istante ad acquisire gli atti richiesti, trattandosi di lievi irregolarità non idonee a determinare la risoluzione contrattuale e il subentro della seconda graduata. Avverso tale diniego NZ RU ha proposto ricorso al Tar, ai sensi dell’art. 116 cpa, chiedendo l’accertamento del diritto ad acquisire la documentazione richiesta e il comune di Lauro, costituendosi in giudizio, in uno spirito di massima trasparenza e volto al componimento della lite, ha osteso tutta la documentazione richiesta, concludendo per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tar, quindi, all’esito della camera di consiglio del 27 novembre 2024, sulla base di dichiarazione congiunta delle parti, con la sentenza impugnata legittimamente avrebbe dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite.
L’appello va respinto.
Non può accedersi, infatti, alla tesi dell’appellante, secondo cui l’intervenuta ostensione della documentazione in corso di giudizio avrebbe imposto la condanna al pagamento delle spese di giudizio in danno del comune di Lauro, in pretesa applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Dalla sentenza impugnata risulta che: “ come da verbale di udienza, le parti concludono per l’improcedibilità del presente gravame ”.
Ed invero, la società appellante, in occasione della camera di consiglio del 27 novembre 2024, in applicazione del potere dispositivo che governa il processo amministrativo, ha concluso per l’improcedibilità del ricorso alla luce dell’intervenuta ostensione documentale e, dunque, della sopravvenuta carenza di interesse all’accertamento della fondatezza della pretesa (cfr. il verbale di udienza). Tale domanda di improcedibilità, comportando l’adozione di una pronuncia in rito, ai sensi dell’art. 35 c.p.a., ha precluso qualsiasi valutazione nel merito della pretesa azionata e, quindi, sulla fondatezza del ricorso, necessaria per giustificare una condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Pertanto, in mancanza di accertamento nel merito della controversia, impedito dalla richiesta delle parti, e, dunque, la natura meramente processuale della decisione, ha correttamente condotto il Tar a disporre la compensazione delle spese processuali.
La pronuncia di improcedibilità consegue alla specifica richiesta delle parti, in applicazione del principio dispositivo nel processo amministrativo, e pertanto impedisce al giudice qualsiasi valutazione di merito, seppur finalizzata alla mera condanna alle spese.
La decisione appellata ha, dunque, correttamente definito la controversia con pronuncia in rito, ai sensi dell’art. 35 c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo configurarsi alcun accertamento nel merito del gravame idoneo a determinare una condanna alle spese processuali in danno del Comune appellato.
In ogni caso, per consolidata giurisprudenza la valutazione in ordine al pagamento delle spese di giudizio costituisce potere discrezionale del giudice amministrativo e, in quanto tale, è censurabile solo per manifesta ingiustizia o abnormità, non ravvisabile nel caso di specie, ove si consideri il carattere della pretesa azionata, la natura della pronuncia e il comportamento processuale del Comune.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata di improcedibilità del ricorso di primo grado a spese compensate.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio anche in questo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di improcedibilità del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO