Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2018, proposto da LU EL, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Torelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, piazza Mercato 11 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvpierluigitorelli@puntopec.it;
contro
Comune di San Felice Circeo (LT), in persona del legale rappresentante p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza urbanistica n. 110 del 9 marzo 2018, notificata il 27 aprile 2018, recante ingiunzione alla demolizione di un ampliamento in muratura di mq 87,00 quale aumento di superficie utile adibita ad attività commerciale di due distinti locali di pertinenza del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 27 marzo 2026 il cons. VA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – LU EL è proprietario dell’immobile situato in San Felice Circeo e identificato nel locale catasto al foglio n. 29, particella n. 280, subalterno n. 2, avente destinazione d’uso commerciale e destinato in parte a bar e in altra parte a ferramenta.
Il fabbricato è sorretto, tra l’altro, dall’autorizzazione prot. n. 465 del 29 gennaio 1993 per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria consistenti nell’ampliamento della pensilina esistente, con realizzazione della copertura del magazzino posto a lato della costruzione.
A seguito di segnalazione dei Carabinieri forestali di Terracina prot. n. 591/2017 del 22 maggio 2017 e previa comunicazione di avvio del procedimento giusta nota prot. n. 13924 dell’8 giugno 2017, con ordinanza urbanistica n. 110 del 9 marzo 2018, notificata il 27 aprile 2018, il Comune di San Felice Circeo ha ingiunto al ricorrente la sospensione dei lavori e la demolizione di un ampliamento in muratura di mq 87,00, quale aumento di superficie utile adibita ad attività commerciale dei due distinti locali sopra citati.
Con il ricorso all’esame, notificato il 22 giugno 2018 e depositato il 6 luglio 2018, L.B. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe lamentando violazione degli artt. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, 10, 31 e 37, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, oltre ad eccesso di potere in varie forme, perché l’amministrazione, oltre ad errare nell’ingiungere la sospensione di lavori allo stato non in corso, non avrebbe compiutamente descritto le opere di cui ordina la rimessione in pristino ed avrebbe ignorato il tenore della citata autorizzazione del 29 gennaio 1993. Al contempo, parte ricorrente ha dichiarato che l’unico aspetto di novità, comunque non oggetto di specifica descrizione, potrebbe essere rappresentato dall’apposizione di pannelli al di sotto della copertura realizzata, comunque aventi carattere di facile rimovibilità e funzione espositiva dei prodotti posti in vendita.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato.
Con riferimento alle caratteristiche dell’opera abusiva illustrate da parte ricorrente, osserva il collegio che la facile amovibilità di un manufatto, in concreto mai rimosso, non lo sottrae alla sanzione demolitoria, poiché ciò che è in astratto amovibile ma non viene mai in concreto spostato non si differenzia da ciò che è saldamente ed irreversibilmente (fino a demolizione) ancorato al suolo (Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2025 n. 7488; sez. II, 19 luglio 2023 n. 7066).
Nella specie, dalle difese espletate dal ricorrente e dai documenti da esso versati in atti si evince che sussiste effettivamente uno stabile ampliamento della superficie commerciale utile realizzato mediante chiusura della pensilina a suo tempo realizzata sulla base della citata autorizzazione del 29 gennaio 1993; ampliamento che L.B. precisa non essere stato costruito mediante opere in muratura ma apponendo pannelli con grate di ferro e vetri aventi funzione espositiva.
Tuttavia, come precisato, i materiali concretamente impiegati nell’attività edificatoria abusiva sono un dato del tutto secondario a fronte dell’unico quid rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione, che è costituito dalla stabile destinazione degli spazi sottostanti la pensilina di cui è causa a superficie di vendita (l’esposizione dei prodotti, infatti, è funzionale alla loro commercializzazione) in difetto del prescritto titolo autorizzatorio, ciò che giustifica l’adozione dell’ingiunzione di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
3. – Non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituito il Comune di San Felice Circeo risultato vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
VA RA, Consigliere, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA RA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO