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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/07/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 963 dell'anno 2022
T R A
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Agostino Meale ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Sagarriga Visconti n. 64, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale : Email_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. CP_1
Antonio Ubaldo Giuliano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Foggia al viale
Cristoforo Colombo, 13, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale :
Email_2
APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza collegiale tenutasi il 27 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, il chiedeva, che l'adita Corte di Parte_1
Appello, in riforma dell'ordinanza del 1° giugno 2022 del Tribunale di Foggia, resa nel giudizio
R.G. n. 5736/2019 ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni :
1 1) Sospendere l'efficacia esecutiva e l'esecuzione dell'Ordinanza impugnata ai sensi dell'art.
283 c.p.c.;
2) In riforma della Ordinanza impugnata, per i motivi esposti in premessa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni avversa domanda proposta con il ricorso ex art. 702 bis del 27.8.2019.
3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di condanna, limitare e ridurre la quantificazione delle somme dovute dal , per i motivi Parte_1 esposti, alla minor somma a risultare di Giustizia, comunque non superiore a euro 49.335,30.
4) condannare la Società appellata alla rifusione delle spese e competenze processuali dei due gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali, Cnpa ed Iva.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“1) reietta comunque l'avversa istanza d'inibitoria, nel prosieguo rigettare l'appello principale promosso dal siccome infondato in fatto ed in diritto e comunque allo stato Parte_1 rimasto sfornito di prova per quanto innanzi esposto;
2) accogliere l'appello incidentale promosso dalla condannando il CP_1 Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non solo alla somma, così CP_1 come già riconosciuta in primo grado di €.66.983,02, al netto dell'IVA ed oltre oneri fiscali, confermando sul punto l'ordinanza decisoria impugnata, ma altresì alla corresponsione sulla medesima degli interessi legali e moratori, quest'ultimi nella misura del tasso applicabile ratione temporis del 5,27%, da riconoscersi dal 15/05/2016 e sino all'effetto soddisfo (come sopra richiesti a far data dal 15/03/2016 e sino al 14/05/2016 al tasso legale e dal 15/05/2016 e sino all'effettivo soddisfo al tasso del 5,27%)”; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio;
Con ordinanza del 23-27 maggio 2025, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del
23 maggio 2025 le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 27 giugno 2025.
All'udienza del 27 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a
2 seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da avverso l'ordinanza Parte_1 del 1° giugno 2022 del Tribunale di Foggia, resa nel giudizio R.G. n. 5736/2019, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 963 dell'anno 2022
T R A
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Agostino Meale ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Sagarriga Visconti n. 64, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale : Email_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. CP_1
Antonio Ubaldo Giuliano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Foggia al viale
Cristoforo Colombo, 13, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale :
Email_2
APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza collegiale tenutasi il 27 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, il chiedeva, che l'adita Corte di Parte_1
Appello, in riforma dell'ordinanza del 1° giugno 2022 del Tribunale di Foggia, resa nel giudizio
R.G. n. 5736/2019 ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni :
1 1) Sospendere l'efficacia esecutiva e l'esecuzione dell'Ordinanza impugnata ai sensi dell'art.
283 c.p.c.;
2) In riforma della Ordinanza impugnata, per i motivi esposti in premessa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni avversa domanda proposta con il ricorso ex art. 702 bis del 27.8.2019.
3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di condanna, limitare e ridurre la quantificazione delle somme dovute dal , per i motivi Parte_1 esposti, alla minor somma a risultare di Giustizia, comunque non superiore a euro 49.335,30.
4) condannare la Società appellata alla rifusione delle spese e competenze processuali dei due gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali, Cnpa ed Iva.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“1) reietta comunque l'avversa istanza d'inibitoria, nel prosieguo rigettare l'appello principale promosso dal siccome infondato in fatto ed in diritto e comunque allo stato Parte_1 rimasto sfornito di prova per quanto innanzi esposto;
2) accogliere l'appello incidentale promosso dalla condannando il CP_1 Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non solo alla somma, così CP_1 come già riconosciuta in primo grado di €.66.983,02, al netto dell'IVA ed oltre oneri fiscali, confermando sul punto l'ordinanza decisoria impugnata, ma altresì alla corresponsione sulla medesima degli interessi legali e moratori, quest'ultimi nella misura del tasso applicabile ratione temporis del 5,27%, da riconoscersi dal 15/05/2016 e sino all'effetto soddisfo (come sopra richiesti a far data dal 15/03/2016 e sino al 14/05/2016 al tasso legale e dal 15/05/2016 e sino all'effettivo soddisfo al tasso del 5,27%)”; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio;
Con ordinanza del 23-27 maggio 2025, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del
23 maggio 2025 le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 27 giugno 2025.
All'udienza del 27 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a
2 seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da avverso l'ordinanza Parte_1 del 1° giugno 2022 del Tribunale di Foggia, resa nel giudizio R.G. n. 5736/2019, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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