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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 25/03/2021, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2021
N. 00863/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con sede in Venezia, S. Marco 63;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-ha proposto azione ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo che fosse data ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-con la quale:
a) venivano annullati la deliberazione ministeriale del-OMISSIS-, di comunicazione della conclusione negativa della procedura di passaggio nell'Amministrazione Civile dell'Interno, -OMISSIS-, e il decreto ministeriale -OMISSIS-, di dispensa dal servizio per inabilità fisica (punto a del dispositivo).
b) veniva accertato il diritto dell’odierno ricorrente a transitare nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno (punto b del dispositivo).
2. In relazione a quest’ultimo capo della decisione, il ricorrente lamentava che, “ pur essendo stata notifica [ta] in data -OMISSIS- la sentenza all'Amministrazione e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e pur essendo stata successivamente inviata una diffida a eseguire la sentenza stessa, il Ministero dell'Interno notificava al ricorrente un messaggio con il quale gli comunicava che, in esecuzione della sentenza, lo stesso avrebbe dovuto sostenere una prova d’esame sulle materie di ‘diritto costituzionale, diritto amministrativo organizzazione ed attività istituzionali del Ministero dell'Interno’ ”.
3. In accoglimento del ricorso in ottemperanza, con sentenza n. -OMISSIS-, questa Sezione stabiliva che “ il giudicato derivante dalla sentenza [n. -OMISSIS-] non consente più all’Amministrazione di esercitare la facoltà di sottoporre il ricorrente alla prova teorica pratica prevista dal D.M. del 24 novembre 1989. La facoltatività di tale prova teorico pratica o colloquio (resa evidente dal verbo “può”) priva, tra l’altro, di rilevanza la tesi che l’Amministrazione non possa prescindere per il transito nei ruoli civili dal sottoporre il ricorrente al prescritto colloquio, derivando diversamente una disapplicazione del decreto ministeriale suddetto ”. Pertanto, “ l’Amministrazione ha perso tale facoltà con il decorso dei 150 giorni previsti dall’art. 8 cit.. Se l’Amministrazione riteneva di non condividere quanto affermato e accertato nella sentenza n. -OMISSIS-di questa Sezione, avrebbe dovuto impugnarla in appello. Non avendolo fatto, la stessa ha l’obbligo di uniformarsi al dictum del giudice, ma l’avere condizionato il transito del ricorrente nei ruoli civili alla sottoposizione e superamento del colloquio di cui al messaggio del messaggio notificato il -OMISSIS-, concreta una palese violazione o elusione del giudicato; pertanto, in accoglimento del ricorso deve dichiararsi la nullità del messaggio e della nota inviati al ricorrente per la sottoposizione al colloquio e ordinarsi all’Amministrazione dell’Interno di dare esecuzione alla sentenza del Tar Veneto -OMISSIS-inquadrando il ricorrente nei ruoli civili dello Stato con gli effetti giuridici ed economici retroattivi derivanti dalla medesima sentenza ”.
Il Tribunale assegnava quindi all’Amministrazione “ il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza ” affinché, come espressamente stabilito nella motivazione e nel dispositivo, provvedesse ad inquadrare “ il ricorrente nei ruoli civili dello Stato con gli effetti giuridici ed economici retroattivi ”, disponendo, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta .
4. Il ricorrente adisce ora il Tribunale, ai sensi dell’art. 114 comma 6, cod. proc. amm., evidenziando che l’Amministrazione:
i) ne ha disposto l’inquadramento nel ruolo civile dell’Amministrazione presso la sede di -OMISSIS-, con sottoscrizione del contratto di lavoro in data -OMISSIS-;
ii) ha provveduto solo parzialmente alla liquidazione delle retribuzioni arretrate (per il limitato importo di € 23.923,65), tuttavia omettendo di procedere al versamento di ulteriori € 73.153,66, somme queste ultime afferenti ad oneri stipendiali maturati nel corso del biennio nella qualifica di provenienza (-OMISSIS-).
Chiede, in relazione al solo aspetto retributivo ( ii ), la pronuncia di “ tutti i provvedimenti necessari, affinché il Ministero dell'Interno provveda alla piena e corretta ottemperanza della richiamata sentenza -OMISSIS-e, conseguentemente, corrisponda al dott. -OMISSIS- tutti gli emolumenti economici spettanti in base alla legge, a partire dal -OMISSIS- (150esimo giorno dalla data di presentazione della domanda di transito nei ruoli civili, -OMISSIS-(data antecedente all'assunzione in servizio presso l'Amministrazione civile, il giorno -OMISSIS-), tenuto conto anche di quanto dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 17 bis, della D.lgs 172/2019, con importi maggiorati degli oneri accessori dovuti per legge ”.
5. Costituitasi nella presente fase del giudizio, la difesa erariale eccepisce in via preliminare la complessiva inammissibilità dell’istanza, ritenendo che l’Amministrazione abbia data piena ottemperanza alla decisione di questo Tribunale. Resiste inoltre nel merito, contestando la quantificazione degli emolumenti reclamati dal ricorrente, e, infine, rileva l’inammissibilità della richiesta di liquidazione degli importi connessi all’applicazione del sopravvenuto art. 4, comma 17 bis, D. Lgs. n. 172 del 2019 (pari alla “ differenza fra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all'atto di transito ”), trattandosi di disposizione entrata in vigore solo successivamente alla pronuncia della sentenza oggetto di ottemperanza, rispetto alla quale non è stata adottata ancora alcuna determinazione.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha disposto “ il deposito di una documentata relazione sui fatti di causa finalizzata a declinare le possibili ipotesi ricostruttive del trattamento economico dovuto al ricorrente in forza della ottemperanda sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, anche in considerazione di eventuali sopravvenienze normative, avendo inoltre cura di dimostrare, in un prospetto separato, le singole voci retributive a credito o a debito (ancorché controverse), unitamente ai rispettivi titoli giustificativi, specificando il periodo di tempo nel quale le stesse risulterebbero maturate ”.
L’Amministrazione ha così prodotto in data -OMISSIS-una relazione corredata da una serie di conteggi, all’interno dei quali avrebbe articolato possibili ipotesi ricostruttive, agli effetti economici, della carriera del ricorrente.
7. Il Collegio ritiene necessario disporre ulteriori approfondimenti istruttori ai fini della decisione dell’istanza del ricorrente oltreché delle eccezioni, formulate anche in via preliminare, dall’Amministrazione.
7.1 Adempimenti istruttori a carico dell’Amministrazione .
Invero, questo Tribunale, con sentenza n. -OMISSIS-, ha effettivamente stabilito che l’inquadramento del ricorrente nei ruoli civili dello Stato avrebbe dovuto essere disposto “ con gli effetti giuridici ed economici retroattivi ”, ossia a partire dal centocinquantesimo giorno dalla data di presentazione della domanda di transito nei ruoli civili (-OMISSIS-).
Nondimeno, l’Amministrazione ha posto in evidenza come la ricostruzione dei suddetti effetti giuridici e, ancor più, degli effetti economici , benché temporalmente collegati alla scadenza infruttuosa del termine, decorrente dalla data di presentazione della domanda di transito nei ruoli civili, e alla conseguente maturazione del silenzio-assenso, non possa essere disgiunta dal concreto sviluppo della carriera del ricorrente, all’interno del periodo di riferimento e debba quindi tenere conto della riduzione stipendiale determinatasi a causa della sospensione dal servizio per la durata di anni uno, dal -OMISSIS-al -OMISSIS-, occorsa in seguito all’emissione, a carico dello stesso ricorrente, di un provvedimento cautelare interdittivo: periodo, quest’ultimo, rispetto al quale non si sarebbe potuto procedere ad alcuna ricostruzione economica, come traspare dalla nota redatta -OMISSIS-(doc. 5 bis , depositato dall’Amministrazione il -OMISSIS-).
Secondo tale impostazione (in parte fatta propria anche dalla difesa erariale), a causa della neutralizzazione del rapporto lavorativo lungo l’intera durata del periodo di sospensione, la ricostruzione della carriera del ricorrente andrebbe perciò fatta risalire soltanto alla data di cessazione della misura cautelare interdittiva, con conseguente posticipazione de facto degli effetti favorevoli della sentenza n. -OMISSIS-(la ricostruzione economica decorrerebbe quindi dal -OMISSIS- e non dal -OMISSIS-, come invece stabilito da questo Tribunale).
Restando impregiudicato ogni ulteriore apprezzamento meritale riguardo alla fondatezza e, ancor prima, alla tempestività del rilievo concernente la pretesa non computabilità, ai fini ricostruttivi, del periodo di sospensione cautelare, deve pertanto essere disposta la riformulazione dei conteggi depositati dall’Amministrazione, mediante la separata indicazione degli emolumenti corrispondenti al suddetto periodo (che nella precedente elaborazione non è stato considerato – cfr. all. 6), in riferimento a ciascuna delle ipotesi ricostruttive proposte.
Inoltre, i conteggi dovranno indicare gli importi dovuti, sulla base delle disposizioni normative e contrattuali vigenti alla data del -OMISSIS- (momento dal quale decorre l’obbligo di trasferimento nei ruoli civili) nonché alla diversa data del -OMISSIS- (ossia alla cessazione della sospensione cautelare), procedendo in entrambi i casi a sviluppare i conteggi tenendo conto degli aggiornamenti successivamente intervenuti, oltreché delle eventuali sopravvenienze normative, sino alla data di effettiva di assunzione del servizio presso la sede di -OMISSIS-(-OMISSIS-).
Andranno inoltre indicati, in detrazione, gli emolumenti già corrisposti e, per ciascuna ipotesi ricostruttiva, gli importi tuttora eventualmente dovuti al ricorrente.
Il Collegio dispone, pertanto, che l’Amministrazione provveda agli adempimenti istruttori sin qui descritti, documentandone lo sviluppo e il rispettivo esito in una relazione, corredata da prospetti separati, che andrà prodotta entro giorni venti (20) dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza.
7.2 Ulteriori questioni sottoposte al ricorrente .
Venendo alla posizione del ricorrente, il Collegio rileva che, con l’originaria istanza ex art. 114, comma 5, cod. proc. amm., egli ha espressamente richiesto la corresponsione di “ tutti gli emolumenti economici spettanti in base alla legge, a partire dal -OMISSIS- (150esimo giorno dalla data di presentazione della domanda di transito nei ruoli civili, -OMISSIS-(data antecedente all'assunzione in servizio presso l'Amministrazione civile, il giorno -OMISSIS-) ”.
Lo stesso ricorrente, tuttavia, nella memoria del-OMISSIS-, ha precisato di avere “ richiesto a codesto Ecc.mo Tribunale la corretta esecuzione della sentenza di ottemperanza -OMISSIS-, intesa ad assicurare la piena ed integrale esecuzione della sentenza del T.A.R. -OMISSIS-e, conseguentemente, la corresponsione di tutti gli emolumenti economici spettanti in base alla legge, a partire dal -OMISSIS- e fino al -OMISSIS- (data antecedente all'assunzione in servizio presso l'Amministrazione civile, il giorno -OMISSIS-) ”, con una riduzione della domanda che, in questa seconda versione, risulterebbe circoscritta ad un periodo più limitato, decorrente dalla cessazione della sospensione cautelare (-OMISSIS-) e non dalla precedente data nella quale sarebbe stato maturato il diritto al trasferimento nei ruoli civili.
Emersa tale difformità tra le due formulazioni della domanda, il Collegio assegna al ricorrente giorni dieci (10), decorrenti dalla scadenza del termine stabilito per l’espletamento degli incombenti istruttori affidati all’Amministrazione (punto 6.1), affinché dichiari, con memoria, l’esatta estensione temporale del periodo lavorativo da computarsi ai fini della ricostruzione economica e del conseguente calcolo delle maggiori retribuzioni reclamate nel presente giudizio.
Nel contesto di tale memoria il ricorrente dovrà inoltre prendere posizione, ai sensi dell’art. 64, comma 2 cod. proc. amm., con riguardo ai conteggi prodotti dall’Amministrazione, e formulare, se del caso, specifiche contestazioni in merito ai presupposti e alle modalità del calcolo nonché ai conteggi finali.
7. Infine, la causa va rinviata, per la trattazione del merito del ricorso, alla camera di consiglio del 12 maggio 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):
a) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
b) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, la camera di consiglio del 12 maggio 2021.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.