Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , (C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. IAPICHINO ENZO e dell'avv. DONATO GIOVANNELLA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. IAPICHINO ENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALIS PATRIZIA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DON SAVIO, 2/A 10090 REANO, presso il difensore avv. SALIS
PATRIZIA.
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con rito ordinario – materia contrattuale (responsabilità da inadempimento per mancato versamento, a fronte di richiesta di riscossione titoli, per asseritamente intervenuta prescrizione).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate come da apposito “foglio” depositato telematicamente in data 16 ottobre 2024, richiamate in “note di trattazione” per l'udienza del 19 dicembre 2024 e qui di seguito trascritte:
Nel merito Accertare e dichiarare l'inadempimento di in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, agli obblighi informativi previsti per legge, la conseguente responsabilità contrattuale della stessa e, per l'effetto, respinta ogni avversa eccezione, domanda, istanza e conclusione, condannare la convenuta, per i titoli in premessa, alla restituzione e/o risarcimento del danno in favore degli attori delle somme portate sui pagina 1 di 12
In subordine In caso di mancato accoglimento della suesposta domanda principale, si richiede accertarsi e dichiararsi la radicale nullità ed inesistenza giuridica del rapporto negoziale, non avendo consegnato, al CP_1 momento dell'emissione dei Buoni, la documentazione comprovante l'esistenza del rapporto contrattuale, avendo peraltro accertato in giudizio l'inesistenza della documentazione stessa, e per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo delle somme Controparte_1 portate sui Buoni, pari ad € 22.500,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo.
In via istruttoria
Emettersi Ordinanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti di di produzione in giudizio Controparte_1 della prova documentale di consegna, al momento di emissione dei BFP, del contratto – regolamento – scheda di sintesi – foglio informativo analitico AA2 – documentazione sottoscritta dalle parti – documentazione comprovante l'appartenenza dei Buoni alla Serie AA2 In ogni caso condannare la convenuta all'integrale pagamento delle spese processuali, competenze ed onorari, comprese tutte le spese di giustizia sostenute, nonché rimborso spese generali, c.p.a. ed iva, successive e relative occorrende, tutte da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari.
- Per parte convenuta, le conclusioni sono state precisate come da apposito “foglio” depositato telematicamente in data 14 ottobre 2024, richiamate in “note di trattazione” per l'udienza del
19 dicembre 2024 e qui di seguito trascritte:
- Nel merito Rigettare le domande formulate nei confronti di in quanto del tutto CP_1 infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postalo oggetto di causa per le motivazioni infra esposte, con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio. In via istruttoria: ci si oppone fin da subito alla richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dalle Controparti in quanto irrilevante ed ininfluente ai fini del decidere in considerazione della circostanza che tutte le caratteristiche del titolo potevano essere conosciute e conoscibili attraverso la consultazione dell'avviso emesso da
Cassa Depositi e Prestiti, regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, la richiesta di esibizione del Foglio Informativo firmato dagli attori è prescritta ai sensi dell'art. 2220 c.c. nonché dell'art. 119 TUB, essendo trascorso il termine decennale dalla scadenza del titolo per la conservazione della documentazione.
, conclusioni, per l'effetto, ivi precisate, poi confermate all'udienza del 10 aprile '24 (a seguito di rimessione a ruolo della causa) e da intendersi qui integralmente trascritte.
svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione notificato in data 7 marzo 2023, le sigg. , Parte_2 Pt_3
e , con il patrocinio dell'Avv. Giovanella DONATO ed Enzo IAPICHINO,
[...] Parte_1 evocavano in giudizio (C.F. ) (d'ora in poi, breviter, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
pagina 2 di 12 o anche solamente ) per sentire accogliere, nei confronti di quest'ultima, le sopra riportate CP_1 CP_1
conclusioni.
La predetta convenuta si costituiva in giudizio in data 2 maggio 2023, a mezzo deposito telematico di comparsa e fascicolo e con il patrocinio dell'avv. Patrizia SALIS.
Dovendosi applicare il “nuovo” rito (entrato in vigore nel mese di febbraio 2023), le parti si avvalevano della facoltà ex art. 171 ter CPC (depositando le memorie ivi previste), mentre la prima udienza effettiva (dopo rinvio d'ufficio della udienza di vocatio) si teneva innanzi allo scrivente in data
13 settembre 2024; udienza nella quale le parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie e nelle eccezioni come risultanti a verbale. All'esito, la causa veniva presa a riserva.
Con provvedimento in data 5 luglio 2024, lo scrivente scioglieva la riserva, accogliendo istanza ex art. 210 CPC (per l'effetto onerando del deposito entro il termine del 20 settembre CP_1
2024 della documentazione richiesta da parte attrice), rigettando le altre istanze istruttorie e fissando udienza di rimessione in decisione al 19 dicembre 2024 (con termini per conclusionali e repliche a ritroso della stessa udienza).
Nel termine concesso e, precisamente in data 25 luglio 2024, – in luogo della CP_1 documentazione oggetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 CPC – versava in atti memoria.
L'udienza di rimessione di cui sopra si svolgeva / veniva sostituita – previo provvedimento in tal senso – mediante “trattazione scritta”. All'esito la causa veniva trattenuta a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La questione oggetto della presente causa prende le mosse dalla richiesta delle attrici di riscuotere “buoni postali fruttiferi” e conseguente rifiuto di per intervenuta prescrizione. Proprio CP_1
la legittimità o meno di detto rifiuto nel caso di specie (che andrà analizzato alla luce degli elementi messia a disposizione dello scrivente dalle parti) è – in estrema sintesi – ciò su cui lo scrivente è chiamato a decidere.
Essendo pacifica l'emissione da parte di dei buoni oggetto delle domande attoree ed anche CP_1
l'adesione della stessa parte attrice (in sostanza, essendo pacifici i “rapporti contrattuali” così sorti tra le parti) ed essendo pacifico il momento in cui le sigg. , e, Parte_2 Parte_3 Pt_1
chiedevano a di poter riscuotere i Buoni Postali di cui in atti,
[...] Controparte_1
appare quanto mai opportuno riesaminare le rispettive posizioni (posizioni assunte all'esito del presente procediemnto).
A dire di parte attrice: pagina 3 di 12 “… sostiene gli Attori nel 2001 siano stati informati sulla Serie di appartenenza e sulla durata di 7 anni CP_1 dei propri Buoni, e che avessero a disposizione mezzi e strumenti per comprendere le caratteristiche dell'investimento, pertanto la prescrizione sarebbe a loro imputabile. In verità i sottoscrittori non solo non disponevano di mezzi, ma , come accertato anche dalle recenti sentenze, è stata gravemente inadempiente CP_1 agli obblighi informativi, violando gli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000 e artt. 1218-1175-1176-1375 c.c., inducendo in errore 1,5 milioni di Italiani (doc. 5).
1. Assenza di informazioni sui Buoni - violazione del D.M. 8.10.1998
Sui Buoni (doc. 1) non è impressa nessuna informazione relativa all'investimento, ovvero: la Serie di appartenenza (A2 o AA2 ??) il D.M. 19.12.2000 che disciplina la materia dei BFP (doc. 8) il D.M. 29.3.2001 che ha istituito i Buoni in possesso degli attori (doc. 9) gli interessi maturati anno per anno, durata dell'investimento e scadenze i termini prescrizionali e relative conseguenze per i sottoscrittori di perdita del capitale l'obbligo di consegna del F.I.A. e di documentazione informativa pertanto per i sottoscrittori non è mai stato possibile comprendere, dalla semplice lettura di tali Buoni, quale fosse la durata dell'investimento e i termini prescrizionali. Dette informazioni nel 2001 potevano essere apprese soltanto con la consegna del F.I.A. allo sportello e per mezzo delle semplici dichiarazioni verbali fornite dagli impiegati. Ma quest'ultimi, oltre alla violazione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000 (doc. 8) di cui si dirà nei capitoli successivi, avendo consegnato nel 2001 un F.I.A. della “Serie A2” con previsione di un investimento ventennale (doc. 2), e avendo informato verbalmente, come al solito, che tutti i Buoni avessero durata di 20 anni (doc. 5), hanno generato l'ovvia percezione e l'inequivocabile convincimento che detti Titoli (doc. 1) avrebbero maturato interessi fino al 2021 e sarebbero caduti in prescrizione nel 2031. ha informato gli Attori che i CP_1 Buoni apparterrebbero invece alla Serie AA2, e che la durata è limitata a 7 anni, solo nel 2022 (doc. 4) a seguito di Reclamo (doc. 3). La convenuta, in sede di emissione dei Buoni, ha violato gli obblighi informativi previsti dal DM 8.10.1998 (doc. 7), il quale, nell'allegato n. 4 pubblicato in G.U., prevede espressamente che nel retro debba essere inserita la presente dicitura, necessaria per informare i sottoscrittori del DM 19.12.2000
(doc. 8), della pubblicazione in G.U. n. 300 del 27.12.2000 e dell'obbligo di consegna del F.I.A. Detta dicitura è presente su tutti i Buoni emessi dal 2001 in avanti da tutti gli uffici Postali d'Italia, come dimostrato con la produzione in giudizio (memoria n. II – doc. 17) di diversi Buoni emessi dagli Uffici di Premeno, Mergozzo,
Reggio Calabria, Foggia, Cannero Riviera, Pallanzeno, Domodossola, etc. Sui Titoli consegnati ai Sig.ri
è invece impressa una dicitura differente, la quale, in violazione del DM. 8.10.1998, non riporta Pt_3 nessuna delle informazioni obbligatorie: La totale assenza di informazioni, gli inadempimenti agli obblighi informativi da parte di (violazione degli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000), l'assenza sui Buoni delle norme di CP_1 riferimento (DM 8.10.1998 – DM 19.12.2000 – DM 29.3.2001) hanno precluso a parte attrice di poter solo immaginare che agli sportelli nel 2001 avessero ricevuto informazioni errate, e che i loro Buoni non apparterrebbero alla Serie “A2” come da F.I.A. a loro consegnato (doc. 2) con durata di 20 anni, bensì alla Serie “AA2” con durata limitata a 7 anni. Peraltro, la dicitura presente sul retro dei Buoni attorei prevede espressamente che “i rendimenti sono riportati sul bollo apposto sul presente buono”. Tale bollo non è invece presente, e quest'ulteriore omissione da parte di ha precluso agli attori di comprendere, con la semplice CP_1 lettura dei Titoli in loro possesso, una durata limitata a 7 anni. I Buoni consegnati agli attori presentano ulteriori e gravi violazioni agli obblighi informativi. Ai sensi dell'art. 4 del predetto DM 8.10.1998 sul verso deve essere “apposta la numerazione…il numero progressivo ed il checkdigit;
numerazione in codice a barre, posta nella parte centrale alla destra del buono”. Detti codici sono necessari per identificare i Titoli come nativi e appartenenti alla Serie AA2. Circostanza che sarà meglio affrontata nel capitolo 2.4. Informazioni che invece sono assenti sui Buoni consegnati ai Sig.ri .
2. Violazioni e inadempimenti da parte di al DM Pt_3 CP_1 19.12.2000 La convenuta, oltre a violare i precetti normativi di cui al DM 8.10.998, ha violato tutti gli obblighi informativi previsti dal DM 19.12.2000 (doc. 8).
2.1. Violazione art. 3 DM 19.12.2000 – Omessa/errata consegna della documentazione informativa Ai sensi del DM 19.12.2000, e in virtù dell'istruttoria condotta dall'AN (doc. 5), era onerata dell'obbligo di consegnare il “Foglio Informativo Analitico (F.I.A.)”, CP_1 la “scheda di sintesi”, le “condizioni generali di contratto” e il “regolamento del prestito”. Trattasi di documentazione che gli impiegati postali hanno l'obbligo inderogabile di consegnare ai sottoscrittori in quanto imprescindibile per far loro comprendere la durata e le condizioni contrattuali del “rapporto negoziale di investimento”: la Serie di appartenenza, i DM che hanno istituito i Buoni, interessi maturati, durata, scadenze, termini prescrizionali e conseguenze di perdita del capitale. La convenuta, in violazione dell'art. 3, nel 2001 non ha consegnato agli attori la documentazione informativa, limitandosi solo alla consegna di un F.I.A. errato appartenente alla “Serie A2” di durata ventennale (doc. 2). Non ha inoltre consegnato la scheda di sintesi - pagina 4 di 12 regolamento - condizioni generali di contratto. , in sede di comparsa e di successiva memoria, dichiara di CP_1 aver consegnato a parte attrice il F.I.A. esatto, ma non fornisce nessuna prova testimoniale o documentale di avervi provveduto, limitandosi a depositare un semplice Pdf di recente creazione (doc. 3), da cui non emerge nessuna prova di consegna nel 2001. L'obbligo normativo di consegna previsto dall'art. 3, in giudizio si traduce inevitabilmente in onere di fornire prova di avervi provveduto. Prova ad oggi inesistente e mai prodotta dalla convenuta neanche a seguito dell'Ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. emessa in data 5.7.2024. Nel capitolo 2.4. verrà meglio affrontata la questione in merito all'inesistenza della prova documentale che i nostri Buoni apparterrebbero alla Serie AA2 e che abbiano una durata limitata a 7 anni.
2.2. Violazione art. 6 DM
19.12.2000 - Omessa pubblicazione degli avvisi negli Uffici La convenuta non ha fornito prova che nel 2001 negli Uffici Postali San Maurizio d'Opaglio fossero affissi gli Avvisi previsti dall'art.
6. In ogni caso detti
Avvisi non sarebbero stati in grado di colmare l'omessa consegna del F.I.A. e della documentazione informativa, in quanto, ai sensi dello stesso art. 6, non contengono informazioni sulla durata, scadenza e prescrizione dei Buoni, ma rinviano alla consultazione dei F.I.A. in merito “alla descrizione dettagliata delle caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali”. Il doc. 7 prodotto da è un comunicato risalente al 30.12.2013 CP_1 riferito “ai buoni di vecchia emissione” (anni '70 e '80) e relativo a tentativi di truffa, quindi estraneo all'oggetto di causa. Il doc. 8 nulla dice sulla durata dei Buoni, né della circostanza di dover ritirare allo sportello il F.I.A.: il paradosso è di aver dichiarato che la prescrizione è decennale, senza mai informare i sottoscrittori sulla durata e scadenza dei Buoni, e quindi il termine di decorso della prescrizione stessa. Entrambi i documenti, come al solito, sono PDF sforniti di data e di prova di affissione negli Uffici, ed inoltre di recente creazione. Aprendo i predetti PDF, cliccando il tasto destro del mouse, e successivamente l'opzione
“proprietà del documento” è agevolmente semplice rilevare nella finestra “descrizione” (in alto a sinistra) la data di creazione di tali documenti: il doc. 7 risulta creato il 28.8.2019 mentre il doc. 8 il 13.7.2018. Palese, dunque, che detti fogli informativi sarebbero (forse) stati resi noti alla clientela solo a partire dal 2019 e non certo in sede di emissione dei Buoni nel 2001. 2.3. Erronea informazione ventennale sull'investimento - omessa rettifica dell'errore… L'AN (doc. 5) ha accertato che agli sportelli, sin dal 2001, è stata sempre fornita l'informazione errata della durata ventennale di tutti i Buoni Fruttiferi (quando invece molti avevano durata di 7, 6, 5 anni o addirittura 18 mesi), con conseguente danno per 1,5 milioni di sottoscrittori, i quali, ingannati da dette informazioni, hanno messo all'incasso i Buoni dopo il ventennio, scoprendo solo in tale sede di aver subito l'effetto prescrittivo e la perdita del proprio capitale investito. L'AN ha anche accertato che avuta cognizione sin dal 2018 dell'errore commesso (in virtù di 50.000 reclami pervenuti ogni anno), e CP_1 quindi del pericolo prescrizione per 1,5 milioni di Italiani, non vi ha mai rimediato, né posto in essere le dovute precauzioni e azioni informative a carattere pubblico (avvisi, comunicati stampa, etc.) per evitare che tale ingente mole di investitori perdesse il capitale investito. La convenuta, nel momento in cui ha deciso di non informare pubblicamente i sottoscrittori del pericolo prescrizione, era quindi pienamente consapevole del danno che stava per arrecare. Anche i Ricorrenti sono stati danneggiati da detto comportamento. Se nel 2001 fossero stati correttamente informati sulla durata di 7 anni, avrebbero ovviamente messo all'incasso i Buoni entro il termine corretto. I Sig.ri hanno invece richiesto la liquidazione nel 2021 avendo ricevuto dagli Uffici Pt_3 postali la sola informazione di una durata ventennale anche per mezzo della consegna del F.I.A. della Serie A2 (doc. 2). non ha mai corretto l'errore informativo, comunicando ai Sig.ri l'esatta durata CP_1 Pt_3 dell'investimento limitato a 7 anni solo nel 2022 (doc. 4) e solo dopo il Reclamo del 2021 (doc. 3). Considerato, dunque, l'acclamato errore informativo commesso agli sportelli, è da rigettare l'eccezione che i sottoscrittori avrebbero potuto informarsi sulla durata dei loro Titoli chiedendo agli Impiegati postali.
Paradossalmente sono proprio gli che hanno generato la situazione odierna dichiarando, dal 2001 ad Parte_4 oggi, che tutti i Buoni sono di durata ventennale. E in ogni caso, posto che gli impiegati nulla sanno dei DM istitutivi dei Buoni, gli attori non avevano nessun motivo di tornare agli Sportelli per richiedere informazioni sul loro investimento, avendo loro ricevuto un F.I.A. (doc. 2) che li rende edotti di una durata ventennale dei Titoli in loro possesso.
2.4. Inesistenza di documentazione comprovante l'appartenenza dei Buoni alla Serie “AA2”
In sede di Atto di citazione è stato ben evidenziato che, trattandosi di un rapporto negoziale di investimento, si rende necessaria la forma scritta ad substantiam, e quindi l'esistenza di documentazione emessa con timbri, sottoscritta dai ricorrenti e dagli impiegati postali che comprovi l'appartenenza dei nostri Buoni alla Serie AA2 e dunque di durata di 7 anni. Non a caso l'AN ha accertato l'obbligatorietà della consegna di F.I.A. - scheda di sintesi - regolamento - condizioni generali di contratto (doc. 5). E sempre non a caso, controparte, a pag. 5 della comparsa, conferma esplicitamente che il Buono è un “contratto stipulato fra le parti”. L'esibizione di detta documentazione risulta nel nostro caso anche imprescindibile in quanto i Titoli attorei, in pagina 5 di 12 violazione dell'art. 4 DM 8.10.1998 (doc. 7), sono totalmente privi dei segni distintivi e dei riferimenti che forniscono prova della Serie di appartenenza, ovvero “il numero progressivo ed il checkdigit;
numerazione in codice a barre, posta nella parte centrale alla destra del buono”. L'assenza di tali codici di appartenenza alla Serie AA2 poteva infatti ben essere colmata dalla documentazione cartacea. Ordinanza emessa in data 5.7.2024 Codesta difesa, proprio in virtù delle predette violazioni, aveva richiesto l'esibizione in giudizio, ex art. 210 c.p.c., della prova di consegna del F.I.A., contratto, regolamento e scheda di sintesi (documentazione necessaria per dimostrare la Serie di appartenenza dei Buoni), precisando che tale Ordinanza costituisce l'unico mezzo a disposizione degli attori, e del presente procedimento, per verificare se abbia adempiuto agli obblighi CP_1 informativi e quale documentazione abbia consegnato allo sportello nel 2001. Il Giudice, in accoglimento alle predette istanze istruttorie, con Ordinanza emessa in data 5.7.2024 ha esplicitamente ordinato a di CP_1
“produrre in giudizio la prova documentale di consegna, al momento di emissione dei BFP meglio descritti in atti, del contratto – regolamento – scheda di sintesi – foglio informativo analitico AA2 – documentazione sottoscritta dalle parti – documentazione comprovante l'appartenenza dei Buoni alla Serie AA2”. Controparte nulla ha prodotto, fornendo quindi la prova in giudizio, oltre ogni ragionevolissimo dubbio, di non aver mai adempiuto agli obblighi informativi. Non solo nulla è stato consegnato agli attori, ma ad oggi non esiste un solo documento che dimostri che i Buoni apparterrebbero alla Serie “AA2”. In tutto ciò è impensabile che un rapporto di investimento sia totalmente privo di documentazione che ne certifichi la Serie di appartenenza, e che il consumatore medio debba essere costretto ad accettare la tesi verbale di secondo cui i Titoli CP_1 apparterrebbero ad una Sigla mai resa nota e che la loro durata sia limitata a 7 anni. Peraltro, già in sede di
Atto di citazione è stato anche evidenziato che gli impiegati postali, avendo rassicurato che i Buoni fossero tutti ventennali, consegnando anche un F.I.A. di 20 anni (doc. 2), è alquanto verosimile abbiano commesso un errore di emissione: piuttosto che consegnare Buoni “A2” (20 anni) hanno consegnato Buoni “AA2” (7 anni). Allo stesso orientamento ha aderito il GdP di Lagonegro che, sempre in accoglimento alle istanze formulate da codesta difesa, ha emesso relativa Ordinanza 210 c.p.c. richiedendo a la produzione in giudizio “copia CP_1 della documentazione sottoscritta dalle parti, compreso FIA, relativa al buono serie AA2” (trattasi di Buoni Serie AA2 come i Titoli dei Sig.ri ). Nella memoria NON AUTORIZZATA depositata da controparte in Pt_3 data 25.7.2024 viene eccepita la circostanza che le norme di legge non prevedono la firma sul F.I.A. al momento dell'emissione dei Buoni. Detta eccezione è fuorviante ed estranea all'oggetto di causa in quanto codesta difesa non ha richiesto l'esibizione di un F.I.A. firmato, bensì la prova che controparte abbia adempiuto agli obblighi informativi. Art. 119 TUB con il richiamo all'art. 119 TUB ha cercato di giustificare l'assenza di CP_1 documentazione per decorso decennale. Codesta difesa ha eccepito che detta norma è inapplicabile alla materia dei Buoni fruttiferi in quanto riguarda solo i rapporti bancari di conto corrente - finanziamento - mutui, cioè rapporti soggetti a continue movimentazioni (interessi attivi e passivi, detrazione per tasse e spese, etc.), ed in quanto prevede l'obbligo di trasmissione al cliente “almeno una volta l'anno, di una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”. I Buoni infatti non prevedono nessuna movimentazione, se non la liquidazione di un montante già prestabilito al momento dell'emissione. , dal 2001 ad oggi, non a caso non CP_1 ha mai trasmesso agli attori nessuna comunicazione periodica. Con la Sentenza n. 234/2021 del GdP Verbania
è stato puntualizzato che la convenuta conserva sempre la documentazione, addirittura anche i registri di emissione dei Buoni degli anni '80 (memoria n. II - doc. 18), pertanto non è credibile che abbia portato al macero i documenti richiesti. Il Giudice, con l'Ordinanza del 5.7.2024 ha comunque rigettato l'eccezione della convenuta secondo cui il rapporto di investimento rientrerebbe nell'art. 119 TUB, e che fosse lecito disfarsi dei documenti decorsi 10 anni dalla sottoscrizione dei Titoli: “lo scrivente ritiene il disposto dello stesso Art.
119 TUB non suscettibile di applicazione analogica e tanto meno applicabile ai Buoni Fruttiferi”.
2.5. Nullità del rapporto contrattuale di investimento Esperita la fase istruttoria, e non avendo adempiuto all'ordine CP_1 di esibizione in giudizio della documentazione che comproverebbe l'appartenenza dei nostri Buoni alla Serie AA2, si rende necessaria un'ulteriore argomentazione già affrontata in sede di Atto di citazione. L'Ordinanza 210 c.p.c. doveva anche assolvere alla funzione di comprendere se il negozio giuridico si sia perfezionato. Abbiamo appurato che la documentazione relativa all'investimento richiesto dai Sig.ri non esiste, Pt_3 pertanto il giudice dovrà decidere se: ritenere il negozio giuridico comunque perfezionato con la consegna del Buono cartaceo e del F.I.A. errato (doc. 2), e quindi condannare alla restituzione, anche a titolo di CP_1 risarcimento danni, del capitale investito e degli interessi come da DM 29.3.2001 (doc. 9) in virtù dei conclamati inadempimenti agli obblighi informativi (DM 19.12.2000 e DM 8.10.1998) oppure ritenere il negozio giuridico radicalmente nullo e, per l'effetto, condannare alla restituzione del solo capitale CP_1 investito pari ad € 22.500,00 (ipotesi quest'ultima che non consentirebbe comunque l'applicazione della pagina 6 di 12 prescrizione ex art. 8 DM 19.12.2000 in quanto detta norma si applica solo in caso di esistenza di un regolare rapporto di investimento che, in questo caso, invece, non esisterebbe) Ovviamente la seconda ipotesi viene richiesta in subordine ove il Giudice istruttore ritenga di non accogliere la domanda principale, così come formulato in sede di deposito di precisazione delle conclusioni.
2.6. Inidoneità della scritta “a termine” a fornire l'informazione sulla durata Tutti gli inadempimenti informativi rendono sterile l'eccezione di controparte secondo cui la dicitura “a termine” presente sui Buoni sia idonea a far comprendere ai sottoscrittori la durata dell'investimento limitato a 7 anni. La scritta “a termine”, non menzionando la durata (1 anno, 5 anni, 10 anni, etc.), agli occhi del sottoscrittore medio (spesso anziano come lo era il Sig. ) non ha Pt_3 nessun significato linguistico e/o temporale, ed è totalmente inidonea a fornire l'esatta informazione. Si aggiunga anche la circostanza che l'omessa consegna di documentazione informativa impedisce al sottoscrittore di ipotizzare o solo immaginare che tale scritta significhi “7 anni di durata”. Avendo gli attori ricevuto un F.I.A. che li informa di una durata ventennale del proprio investimento (doc. 2), per gli stessi la scritta “a termine” impressa sui loro Buoni non può che significare una durata “a termine di 20 anni”. Inoltre, non esistono cartelli - avvisi informativi - documenti prodotti da che rendano edotto il sottoscrittore che la CP_1 locuzione “a termine” significhi un investimento inferiore a 20 anni. Infine si ricordi l'ovvia circostanza che tutti i Buoni sono “a termine”, in quanto tutti hanno una scadenza, sia essi di 18 mesi o trentennali (doc. 6), pertanto tale dicitura, priva dell'esplicita menzione temporale sulla durata dell'investimento, è anche fortemente ingannevole….
2.7. Sanzione AN del 4.11.2022 - immodificabilità della documentazione ingannevole L'AN (doc. 5) ha accertato che ha sempre messo a disposizione dei sottoscrittori documenti dal CP_1 contenuto fortemente ingannevole (“Capitale investito sempre rimborsabile” “Durata massima 20 anni”), accertando che tutti gli inadempimenti informativi hanno determinato, in danno di 1,5 milioni di italiani, la falsa convinzione che i Buoni fossero tutti ventennali, quando invece molti avevano durata ridotta (7, 6, 5 anni, 18 mesi), con la conseguenza di averli indotti a mettere all'incasso i Titoli dopo la maturazione del termine prescrittivo. L'AN ha anche accertato che , avuta cognizione sin dal 2018 dell'errore commesso (in virtù di CP_1
50.000 reclami pervenuti ogni anno), non vi ha mai rimediato, né posto in essere le dovute precauzioni e azioni informative a carattere pubblico per evitare che 1,5 milioni di investitori perdessero il capitale investito. Se fosse intervenuta con idonea pubblicità e comunicati stampa, tutti i sottoscrittori, compreso i Sig.ri Pt_3 avrebbero messo all'incasso i Buoni in tempo evitando il danno della perdita del proprio denaro. Dunque è comprovato che l'ingente mole 1,5 mln di italiani non siano stati informati sulla tipologia e sulla durata dei buoni in loro possesso, con l'aggravante della consapevolezza da parte della convenuta del pregiudizio economico che stava a loro arrecando. I Provvedimenti sanzionatori dell'AN “hanno innegabilmente una valenza probatoria privilegiata, se non una presunzione, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, spendibile anche nel singolo rapporto con il privato” (cfr. Cass. Ordinanza n. 18176 del 05/07/2019; Cass. n. 11904 del 28/05/2014)”. Posto quanto sopra, non è accoglibile l'eccezione avversaria secondo cui non si applicherebbe al caso specie il Codice del Consumo. Tali lamentele, seppur infondate, dovranno essere rivolte all'AN, la quale ha ritenuto pienamente applicabile il quadro normativo del D.lgs. 206/2005 (doc. 5). Peraltro è innegabile che i piccoli risparmiatori (spesso anziani e pensionati) debbano essere qualificati come “consumatori”, non avendo certo investito il loro denaro per finalità professionali/aziendali. In merito all'impugnazione al TAR cui fa riferimento controparte, è doveroso precisare che ciò potrebbe mutare l'esito della sanzione, magari riducendone l'importo, ma non le accertate omissioni e il contenuto della documentazione ingannevole, la quale precisava che tutti gli investimenti fossero ventennali e il capitale investito sempre rimborsabile. Detta impugnazione non sarà mai in grado di cambiare un'inequivocabile e drammatica realtà, ovvero un comportamento per l'appunto ingannevole, con documenti fuorvianti, che hanno sempre fatto percepire un investimento ventennale per tutti i Buoni del periodo 2001 – 2009. Orbene, la responsabilità di nella causazione dell'evento prescrittivo, è ulteriormente comprovata da due CP_1 circostanze: A) per sua stessa ammissione ha inserito la data di scadenza sui Buoni solo a partire dal gennaio
2009 (doc. 5). B) solo a seguito della sanzione elevata dall'AN si è finalmente attivata con le dovute precauzioni e azioni informative a carattere pubblico per evitare l'effetto prescrittivo a danno dei sottoscrittori, pubblicando recentemente sui propri canali informativi avvisi periodici di prossima prescrizione dei Buoni fruttiferi https://www.poste.it/files/1476567116417/avviso-buoni-prescrizione-scadenza-2024 2025.pdf . Se avesse assolto a tale adempimento già dal 2018, i Sig.ri avrebbero potuto apprendere le informazioni necessarie Pt_3 per mettere all'incasso i Titoli prima dell'effetto prescrittivo (2019). pagina 7 di 12 Le due circostanze di cui sopra rendono totalmente sterili le eccezioni avversarie.
2.8. Conclusioni – perdita del capitale investito – indebito arricchimento
Da tutto quanto sopra esposto risulta palese che la maturata prescrizione non è dunque frutto dell'inerzia o della negligenza degli Attori. La responsabilità della conseguenza prescrittiva è esclusivamente imputabile a avendo la resistente violato gli obblighi informativi (DM 8.10.1998 e artt. 3 e 6 DM 19.12.2000), CP_1 inducendo in grave errore i sottoscrittori sulla durata dell'investimento, omettendo di fornire la giusta documentazione informativa e fornito un F.I.A. con investimento di 20 anni, fornito dunque informazioni gravemente errate sin dal momento dell'emissione dei Titoli, omettendo di rendere noti i DM in materia e la
“vera” Serie di appartenenza dei Titoli, omettendo anche di porvi rimedio negli anni successivi e assumendo un comportamento lesivo con la consapevolezza di arrecare gravissimi danni economici a 1,5 milioni di Italiani. Tale vicenda è paradossale in quanto , violando gli obblighi informativi, ha determinato l'effetto CP_1 prescrittivo previsto dall'art. 8 del DM 19.12.2000, arrecando per sé stessa l'enorme vantaggio economico di non corrispondere “interessi” per 1,5 milioni di investimenti. In pratica, il soggetto che ha violato le norme di legge ha ricavato dal suo stesso comportamento un enorme profitto economico. L'indebito arricchimento ex art. 2033 e ss. c.c. è dunque palese. L'eccezione di controparte secondo cui non si sarebbe arricchita è CP_1 fuorviante e lontano dalla realtà. La vicenda dei Buoni caduti in prescrizione a causa degli inadempimenti della convenuta è una questione di carattere pubblico, resa peraltro nota da diversi quotidiani quali Il Sole 24 ore…”.
A fronte di ciò, parte convenuta osserva quanto segue:
SULLA PRESCRIZIONE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI E SULLA CONSEGNA DEI FOGLI INFORMATIVI Come osservato nei pregressi scritti difensivi, l'art. 8, comma 1 del D.M. 2000 stabilisce testualmente: “…I diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo…omissis”. Ebbene, nel caso di specie, come già osservato, i titoli sono scaduti in data 27.07.2008 ed è da questa data che inizia a decorrere il computo del termine prescrizionale;
dunque, il diritto e la domanda alla riscossione dei buoni si è prescritto nelle date: 08.07.2018; 15.07.2018; 24.07.2018; 07.08.2018. Gli attori, per loro stessa ammissione, si sono recati presso l'Ufficio Postale solo in data 25.11.2022, allorquando i predetti buoni si erano irrimediabilmente prescritti in favore Contr dell'emittente dei Titoli che non è È doveroso osservare che il nel trasformare Controparte_1 Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni (art. 5 del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 (pubblicato sulla G.U.
2 ottobre 2003, n. 299) ha disposto il proprio subentro alla titolarità di tutti i Buoni postali fruttiferi emessi dal
18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001. Dunque, le somme non riscosse dai risparmiatori – come quelle oggetto di causa – si prescrivono in favore di Cassa Depositi e Prestiti. (doc. 06). è solo il CP_1 collocatore dei Buoni che sono emessi dallo Stato e non può determinare i contenuti del contratto relativo ai
Buoni Fruttiferi Postali, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1339 c.c.; ed infatti, è lo Stato a disciplinare la materia con norme precise e cogenti. (docc. 06, 07 fascicolo . CP_1 Non entrano nel patrimonio di i fondi provenienti dalla sottoscrizione dei Buoni, ma confluiscono CP_1 nel patrimonio dello Stato, né provengono da ma dallo Stato i fondi che corrisponde ai titolari dei CP_1 CP_1 Buoni alla scadenza di questi sia per la restituzione del capitale che per gli interessi. La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 novembre 2010 chiarisce che: “…omissis… Restano esclusi dal diritto di rimborso… […]…i beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale…omissis”. (doc. 07) La normativa citata è da ritenersi assorbente e determinante al fine di ogni decisione.
I titolari dei buoni erano tenuti, infatti, a recarsi presso qualsiasi ufficio postale per chiedere il rimborso dei buoni entro la data ultima di prescrizione;
inoltre deve essere rammentato che i titoli sono nell'esclusiva disponibilità dei titolari stessi (ex art. 2002 c.c.). non può assolutamente modificare alcuna delle condizioni definite dalle norme e dal Ministero CP_1 dell'Economia e delle Finanze. Nella fattispecie che ci occupa trattasi di intervenuta prescrizione del buono, prescrizione che di certo non invoca né l'Ufficio postale, né tantomeno , ma è sancita dalla legge: nulla può essere opposto alla CP_1 Società. … Gli attori deducono, senza nulla provare, di non aver ricevuto alcuna informazione sulle pagina 8 di 12 caratteristiche del titolo, Ebbene, tali assunti sono destituiti di fondamento, oltreché privi di sostegno probatorio e insussistenti, in quanto:
- sui titoli è presente la dicitura “A TERMINE” (in contrapposizione alla dicitura “ORDINARIO” che avrebbe contraddistinto i titoli ventennali;
peraltro uniche serie emesse in quegli anni);
- il Decreto Ministeriale è stato regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dunque, nessuna “irregolarità” può essere reclamata dalle controparti in quanto gli Stessi avevano a disposizione tutti gli strumenti e le informazioni utili (oltre ai D.M. di riferimento) per conoscere la durata del titolo, le modalità nonché la tempistica utile per la riscossione.
In ogni caso, gli Istanti si sarebbero potuti recare in qualsiasi momento e in un qualsiasi Ufficio Postale per avere ulteriori informazioni sulle caratteristiche e condizioni previste per il BPF in loro possesso. …”
Lo scrivente giudice – a costo di “allungare” di alcune pagine la presente sentenza - ha ritenuto di riportare fedelmente (e in “corsivo”) le rispettive posizioni assunte dalle parti in sede di conclusionale e, quindi, all'esito dell'epigrafata causa;
ciò, sia per facilitare chi legge, sia per consentire un'attenta valutazione delle stesse al fine dell'accoglimento o del rigetto delle rispettive domande, in particolare, quelle di parte attrice (dato che la convenuta si è limitata a chiedere il rigetto di queste ultime). Ma prima che lo stesso scrivente svolga le considerazioni fattuali e giuridiche che porteranno ad accogliere o rigettare le domande delle parti (in sostanza, come detto, di parte attrice), appare quanto mai doverosa una premessa: la decisione della presente causa non prevede certo che il giudice debba esprimere il personale “punto di vista” sulla “giustizia” o “ingiustizia” dell'applicazione della prescrizione al caso dei “ (questione – tra il resto – ancora oggi discussa); Parte_5 come noto, l'istituto della prescrizione è un istituto a carattere generale che prescinde da simili valutazioni.
Tuttavia, data la delicatezza della questione e le gravi conseguenze in capo a cittadini (… e comunque non sudditi) che la stessa potrebbe avere in casi come quello che ci occupa, non vi è chi non veda come la legge stessa possa imporre al soggetto eventualmente “beneficiario” dell'applicazione del predetto istituto prescrizionale (sia in senso sostanziale, sia anche solo in senso formale, in quanto unico interlocutore del cittadino contraente) stringenti obblighi (in sostanza, di carattere informativo) quale condizione per poter poi invocare la prescrizione stessa.
Comunque sia, si parta dall'incontestabile assunto normativo secondo il quale il titolare di perde il diritto al rimborso dopo dieci anni dalla scadenza (in tal senso, art.
6- Parte_5 ter, comma 1, DM 6 ottobre 2004). Il “punto” del caso de quo (che determina conseguenza ancor più
“grave” rispetto ai casi coinvolgenti l'altra vexata quaestio degli interessi applicabili…) è se il cittadino e risparmiatore è stato legittimamente messo nelle condizioni, in assenza di specificazione dell'effettivo termine sul scaduto, di sapere quale fosse l'effettiva scadenza dello stesso e, CP_3
quindi, il dies a quo da cui far decorrere il predetto termine prescrizionale.
pagina 9 di 12 Preso atto delle rispettive difese e dei rispettivi richiami giurisprudenziali, lo scrivente giudice ritiene ragionevole aderire ad orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per verificare la scadenza del buono e, conseguentemente i termini di prescrizione, comportando ciò un'inammissibile inversione dell'onere della prova, gravando invece su l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere e – alla CP_1
stregua di ciò – sarebbe onere di consegnare ai risparmiatori un foglio illustrativo nel quale viene CP_1
indicata la fruttificazione e la scadenza del titolo (ex multis, vedi in tal senso Tribunale di Grosseto, ord. 2 settembre 2023 – in RG 314 / 2021).
A conferma, se si vuole, di quanto appena evidenziato, giurisprudenza di merito ed anche di
Legittimità hanno avuto modo di affermare che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (in tal senso ed ex multis, Tribunale Ferrara, 04/03/2020, che i conforma a Cassazione Civile sez. I, 31/07/2017, n.19002).
Se è vero, come è vero, che nel caso che ci occupa i buoni in contestazione recano solo una dicitura che non rende in alcun modo nota all'intestatario la data di scadenza, né i termini per l'incasso, ribadito che il buono postale è da intendersi come strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 c.c. e non come titolo di credito (Cass. SSUU 11/02/2019, n.3963), occorrerà valutare se risulta provato o meno l'adempimento dell'obbligo informativo di cui sopra.
Ebbene, alla luce degli elementi in possesso dello scrivente, non risulta provato che abbia CP_1
adempiuto ai predetti obblighi informativi e ciò per i seguenti motivi:
a) Non pare condivisibile l'affermazione della difesa della convenuta, secondo la quale “Gli attori deducono, senza nulla provare, di non aver ricevuto alcuna informazione sulle caratteristiche del titolo”. È di immediata evidenza che trattasi di fatto “negativo” e, come noto, in applicazione delle generali regole sull'onere probatorio (in particolare art. 2697 CC), non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativi (in tal senso, Cassazione Civile,
Sez. Lav., Ordinanza del 01 settembre 2023, n. 25603).
pagina 10 di 12 b) La prova del possibile “fatto positivo” (vedasi punto precedente), in particolare, della consegna del “foglio illustrativo” (in relazione al quale, lo scrivente aveva ancora concesso termine a per la produzione ancora poco prima del termine per il CP_1 deposito della conclusionale…) non è stata fornita. Prova che, non solo per l'impossibilità di dimostrare un fatto “negativo”, ma anche per il principio di “vicinanza della prova”
(principio non normativamente previsto, ma di consolidata elaborazione giurisprudenziale e dottrinale), sarebbe “pertoccata” alla convenuta … dal che le conseguenze del caso in capo al soggetto gravato di un onere probatorio non assolto…
c) Non pare, peraltro, cogliere nel segno l'eccezione sollevata da in merito ad una pretesa CP_1 applicazione dell'art. 119 TUB, in quanto applicabile a diverse fattispecie e rapporti (es. “conti dormienti”) e non al caso di (che hanno un “respiro” temporale diverso Parte_5
e una logica di risparmio, con inapplicabilità di norme riguardanti la prova di operazioni economico / patrimoniali nell'ambito di rapporti comunque più “dinamici” e per i quali sarebbe impensabile e, forse, ingiusto costringere l'operatore a conservare miriade di documenti oltre un certo ragionevole lasso temporale).
Pertanto e a prescindere dalle argomentazioni della convenuta in merito al soggetto che effettivamente beneficerebbe o, meglio, si “arricchirebbe” dalla mancata riscossione dei Buoni prescritti (a dir della difesa di , direttamente lo stato e non la società evocata qui in giudizio), appare legittimo e CP_1 giuridicamente riconoscere il diritto di parte attrice a riscuotere i buoni de quo;
… e ciò, oltre che – come detto – legittimamente e giuridicamente corretto, appare anche “giusto”, dato che porre a carico del cittadino un danno così grave, determinando per contro un indiscutibile arricchimento di altro soggetto (che già – come più avanti si vedrà – si avvantaggerà per il mancato riconoscimento di interessi dalla scadenza del buono all'effettiva riscossione, pur mantenendo la disponibilità di somme
…) non sarebbe – nel caso che ci occupa – accettabile.
__________________________________________
Per quanto riguarda le spese di lite, esse sono allocate, in rigida applicazione del noto principio di soccombenza, integralmente in capo a parte convenuta;
spese di lite che vengono liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti in considerazione del valore della presente causa, che si pone – dichiaratamente - nello scaglione tra i tra i 5.201,00= e i 26.001,00= euro, ma applicando i valori minimi dello stesso scaglione (e ciò non tanto per il valore del petitum, di fatto coincidente col decisum pagina 11 di 12 e più vicino al massimo dello scaglione, quanto alla luce della ridotta attività processuale effettivamente espletata), senza alcuna riduzione, neppure per la fase istruttoria (attività istruttoria comunque svolta, se non altro, alla luce dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 CPC… ); liquidazione, in conclusione, corrispondente ad € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, €
389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), 264,00= in punto esposti (per iscrizione a ruolo e marca 27,00= euro, dovendo ritenere le notifiche effettuate a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a
C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
NEL MERITO, in accoglimento delle domande di parte attrice, previamente ACCERTATO
l'inadempimento di (in persona del legale rapp.te pro tempore), Controparte_1
relativamente agli obblighi informativi previsti per legge, ACCERTATO quindi il diritto di parte attrice
(sigg. , e, ), in quanto non prescritto, alla riscossione Parte_2 Parte_3 Parte_1 dei buoni postali fruttiferi per cui è causa, per l'effetto, CONDANNA la convenuta stessa al versamento in favore delle attrici delle somme portate sui Buoni Fruttiferi, pari ad € 22.500,00=, oltre interessi maturati come previsto (in particolare, da DM 18.4.2002), ma solo fino alla data di scadenza dei
Buoni Fruttiferi (scadenza precisata da e oggetto del mancato assolvimento dell'onere CP_1
informativo); oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna parte convenuta alla refusione delle spese legali di parte attrice, liquidandole in €
2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), 264,00= in punto esposti, oltre al
15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute
Novara, 1 apr. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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