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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta civile
Sezione Specializzata in materia di imprese
Nella persona del Dott. Andrea Compagno, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZANON DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr° 4221 /2025, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
. Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
( ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e NON definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_1
dichiara la nullità della sentenza impugnata;
dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, l'Avv.to ha chiesto Parte_1
- la riforma della sentenza n.2746/2024 resa in date 2-4/10/2024 con la quale il
Giudice di Pace di , ad esito del giudizio di opposizione ex art.6 CP_1
L.150/2011 avverso le ordinanze-ingiunzioni Prot. M_IT PR_PAUTG 00040091
08/03/2024 Area III – Ufficio II e Prot. M_IT PR_PAUTG 00040096 08/03/2024
Area III – Ufficio II, entrambe emesse dal Prefetto di Palermo, pronunciando sulle domande dell'odierno appellante e nella contumacia della CP_1
, ha così deciso: “Rigetta l'opposizione promossa da e,
[...] Parte_1
per l'effetto, conferma le ordinanze-ingiunzione Prot. M_IT PR_PAUTG
00040091 08/03/2024 Area III – Ufficio II e Prot. M_IT PR_PAUTG 00040096
08/03/2024 Area III – Ufficio II entrambe emesse dal Prefetto di e le CP_1
relative sanzioni pecuniarie con le stesse rispettivamente ingiunte. Nulla per le spese di giudizio. Così deciso in Palermo il giorno 2 ottobre 2024”;
- per l'effetto, l'annullamento di tali due ordinanze-ingiunzione, con condanna della resistente al Controparte_2
pagamento delle spese processuali afferenti il giudizio.
A tal fine, ha dedotto in punto di fatto:
- quanto al verbale NE3443808/2023 del 15/8/2023 (con il quale veniva contestato all'odierno ricorrente che “Lasciava in sosta il veicolo in zona a pagamento senza esporre il titolo autorizzativo della sosta in Via Mondello Nr.
Snc”), che tale motivazione è viziata da “…totale genericità”, con specifico riferimento al luogo dove sarebbe stata commessa tale infrazione, “stante che
Via Mondello si dispiega per ampia lunghezza non interessata interamente dalle zone presso le quali è necessario disporre di titolo autorizzativo alla sosta”;
- quanto al verbale HE3398291/2023 del 17/8/2023 (con il quale veniva contestato che in data 17.8.2023 “Lasciava il veicolo in sosta, con le ruote sul 2 marciapiede” “in Via Armida di fronte al civico 22”), che nel luogo nel CP_1
quale sarebbe stata commessa tale violazione al CdS (“di fronte al civico 22”)
“…esiste un ristretto marciapiede ove insistono alberi a brevissima distanza tra loro tale da non consentire in alcun modo alcuno effettivo spazio ove poter in ipotesi effettuare alcuna sosta di un veicolo”;
in diritto che la decisione impugnata si fonda in via esclusiva sulla “…adottata rilevazione d'ufficio della ritenuta carenza di querela di falso considerata necessaria al fine della contestazione di erroneità ed illegittimità della irrogazione delle sanzioni da violazione al CdS di cui all'opposizione ex art.6 del D.Lgs. n.150/2011 promossa dall'odierno appellante innanzi al Prefetto di Palermo e di cui alle susseguenti ordinanze-ingiunzioni dallo Stesso emesse in rigetto della stessa”.
In particolare, ha dedotto l'appellante che “…tale pronuncia è risultata adottata dal giudice di prime cure in violazione dell'art.101 co. 2 c.p.c. che prevede per l'appunto specificamente che “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”, stante che lo stesso è risultato aver posto a fondamento della propria decisione tale questione da esso assunta d'ufficio, in carenza non solo di alcuna domanda o rilievo da parte resistente quanto persino nella contumacia della stessa, a seguito della sola rimessione in decisione dalla causa dallo stesso disposta.
Ed ancora: “Tale mancata dovuta indicazione da parte del giudice di prime cure alla
(unica) parte costituita della questione da esso ritenuta da doversi assumere d'ufficio a fondamento della decisione ha quindi del tutto privato l'odierno appellante del legittimo “potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva”
- come, per tutte, da Cass. Civ., Sez. III, 12/6/2020, n.11308 -, stante che, ove fosse stata dovutamente effettuata dal giudice di prime cure prima di disporre
3 sbrigativamente e nell'immediatezza dell'unica udienza di comparizione celebrata il rigetto dell'opposizione per tale ritenuta motivazione, l'odierno appellante ben avrebbe potuto dispiegare sia le proprie ritenute ragioni ostative rispetto a tale prospettazione di necessità di correlativa proposizione di querela di falso, sia comunque formulare, all'uopo, seppure in subordine, innanzi al predetto Giudice la querela di falso stessa ed avviare quindi il previsto sub procedimento giudiziale, la cui celebrazione, infatti, si svolge ovviamente a seguito della proposizione dell'opposizione ed in seno quindi alla celebrazione della stessa e non di certo, in ipotesi, anteriormente alla proposizione della stessa nel ristretto termine previsto per la proposizione stessa dell'opposizione alla ordinanza- ingiunzione”.
Nonostante la regolarità della notifica, la non si è costituita. CP_1
~~~~~~~~~~~~
L'appello va accolto.
Emerge, invero, pacificamente dagli atti di causa che, secondo quanto ritenuto dall'appellante, la decisione impugnata è stata adottata senza che la questione
“rilevata” sia stata previamente sottoposta all'attenzione delle parti, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 2 c.p.c..
E' vero che non tutte le questioni rilevate d'ufficio dal Giudice necessitano di una previa interlocuzione con le parti.
Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101 comma 2 c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto non mere difese” (così Cass. 822/2024 e, nello stesso senso, Cass. 11724/2021 e Cass. 23587/2022).
4 E', tuttavia, altrettanto vero che, proprio in applicazione del principio di diritto che precede, sia in ragione della natura “mista” della questione di cui si discute, che in ragione del pregiudizio derivatone alla parte appellante, la stessa aveva il diritto interloquire.
“Ed invero, l'inosservanza del disposto di cui all'art. 101 comma secondo c.p.c. ha impedito all'Avv.to non solo di svolgere le proprie difese ma (ciò che più rileva) Pt_1
di articolare le richieste istruttorie necessarie e, in particolare, di spiegare apposita querela di falso.
Per tale ragione, la sentenza deve essere dichiarata nulla.
***
Ciò detto, occorre dare atto che il vizio in esame non rientra nel novero di quelli per i quali l'art. 354 c.p.c. impone la regressione del procedimento dinanzi al primo giudice
(cfr. Cass. 15039/2013, secondo cui “La violazione del principio secondo cui il giudice indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, ove denunciata nel giudizio di appello ed accompagnata dall'indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, qualora fosse stato provocato il contraddittorio, determina non già la nullità del procedimento con regressione al primo giudice, bensì - ai sensi dell'art. 354, quarto comma, cod. proc. civ. - la rimessione in termini per lo svolgimento in appello di tali attività”).
La parte appellante va, dunque, rimessa in termini, al fine di svolgere l'attività non potuta espletare in primo grado.
Per tale ragione, la causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Palermo, 03/06/2025 Il Giudice
Andrea Compagno
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta civile
Sezione Specializzata in materia di imprese
Nella persona del Dott. Andrea Compagno, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZANON DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr° 4221 /2025, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
. Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
( ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e NON definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_1
dichiara la nullità della sentenza impugnata;
dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, l'Avv.to ha chiesto Parte_1
- la riforma della sentenza n.2746/2024 resa in date 2-4/10/2024 con la quale il
Giudice di Pace di , ad esito del giudizio di opposizione ex art.6 CP_1
L.150/2011 avverso le ordinanze-ingiunzioni Prot. M_IT PR_PAUTG 00040091
08/03/2024 Area III – Ufficio II e Prot. M_IT PR_PAUTG 00040096 08/03/2024
Area III – Ufficio II, entrambe emesse dal Prefetto di Palermo, pronunciando sulle domande dell'odierno appellante e nella contumacia della CP_1
, ha così deciso: “Rigetta l'opposizione promossa da e,
[...] Parte_1
per l'effetto, conferma le ordinanze-ingiunzione Prot. M_IT PR_PAUTG
00040091 08/03/2024 Area III – Ufficio II e Prot. M_IT PR_PAUTG 00040096
08/03/2024 Area III – Ufficio II entrambe emesse dal Prefetto di e le CP_1
relative sanzioni pecuniarie con le stesse rispettivamente ingiunte. Nulla per le spese di giudizio. Così deciso in Palermo il giorno 2 ottobre 2024”;
- per l'effetto, l'annullamento di tali due ordinanze-ingiunzione, con condanna della resistente al Controparte_2
pagamento delle spese processuali afferenti il giudizio.
A tal fine, ha dedotto in punto di fatto:
- quanto al verbale NE3443808/2023 del 15/8/2023 (con il quale veniva contestato all'odierno ricorrente che “Lasciava in sosta il veicolo in zona a pagamento senza esporre il titolo autorizzativo della sosta in Via Mondello Nr.
Snc”), che tale motivazione è viziata da “…totale genericità”, con specifico riferimento al luogo dove sarebbe stata commessa tale infrazione, “stante che
Via Mondello si dispiega per ampia lunghezza non interessata interamente dalle zone presso le quali è necessario disporre di titolo autorizzativo alla sosta”;
- quanto al verbale HE3398291/2023 del 17/8/2023 (con il quale veniva contestato che in data 17.8.2023 “Lasciava il veicolo in sosta, con le ruote sul 2 marciapiede” “in Via Armida di fronte al civico 22”), che nel luogo nel CP_1
quale sarebbe stata commessa tale violazione al CdS (“di fronte al civico 22”)
“…esiste un ristretto marciapiede ove insistono alberi a brevissima distanza tra loro tale da non consentire in alcun modo alcuno effettivo spazio ove poter in ipotesi effettuare alcuna sosta di un veicolo”;
in diritto che la decisione impugnata si fonda in via esclusiva sulla “…adottata rilevazione d'ufficio della ritenuta carenza di querela di falso considerata necessaria al fine della contestazione di erroneità ed illegittimità della irrogazione delle sanzioni da violazione al CdS di cui all'opposizione ex art.6 del D.Lgs. n.150/2011 promossa dall'odierno appellante innanzi al Prefetto di Palermo e di cui alle susseguenti ordinanze-ingiunzioni dallo Stesso emesse in rigetto della stessa”.
In particolare, ha dedotto l'appellante che “…tale pronuncia è risultata adottata dal giudice di prime cure in violazione dell'art.101 co. 2 c.p.c. che prevede per l'appunto specificamente che “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”, stante che lo stesso è risultato aver posto a fondamento della propria decisione tale questione da esso assunta d'ufficio, in carenza non solo di alcuna domanda o rilievo da parte resistente quanto persino nella contumacia della stessa, a seguito della sola rimessione in decisione dalla causa dallo stesso disposta.
Ed ancora: “Tale mancata dovuta indicazione da parte del giudice di prime cure alla
(unica) parte costituita della questione da esso ritenuta da doversi assumere d'ufficio a fondamento della decisione ha quindi del tutto privato l'odierno appellante del legittimo “potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva”
- come, per tutte, da Cass. Civ., Sez. III, 12/6/2020, n.11308 -, stante che, ove fosse stata dovutamente effettuata dal giudice di prime cure prima di disporre
3 sbrigativamente e nell'immediatezza dell'unica udienza di comparizione celebrata il rigetto dell'opposizione per tale ritenuta motivazione, l'odierno appellante ben avrebbe potuto dispiegare sia le proprie ritenute ragioni ostative rispetto a tale prospettazione di necessità di correlativa proposizione di querela di falso, sia comunque formulare, all'uopo, seppure in subordine, innanzi al predetto Giudice la querela di falso stessa ed avviare quindi il previsto sub procedimento giudiziale, la cui celebrazione, infatti, si svolge ovviamente a seguito della proposizione dell'opposizione ed in seno quindi alla celebrazione della stessa e non di certo, in ipotesi, anteriormente alla proposizione della stessa nel ristretto termine previsto per la proposizione stessa dell'opposizione alla ordinanza- ingiunzione”.
Nonostante la regolarità della notifica, la non si è costituita. CP_1
~~~~~~~~~~~~
L'appello va accolto.
Emerge, invero, pacificamente dagli atti di causa che, secondo quanto ritenuto dall'appellante, la decisione impugnata è stata adottata senza che la questione
“rilevata” sia stata previamente sottoposta all'attenzione delle parti, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 2 c.p.c..
E' vero che non tutte le questioni rilevate d'ufficio dal Giudice necessitano di una previa interlocuzione con le parti.
Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101 comma 2 c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto non mere difese” (così Cass. 822/2024 e, nello stesso senso, Cass. 11724/2021 e Cass. 23587/2022).
4 E', tuttavia, altrettanto vero che, proprio in applicazione del principio di diritto che precede, sia in ragione della natura “mista” della questione di cui si discute, che in ragione del pregiudizio derivatone alla parte appellante, la stessa aveva il diritto interloquire.
“Ed invero, l'inosservanza del disposto di cui all'art. 101 comma secondo c.p.c. ha impedito all'Avv.to non solo di svolgere le proprie difese ma (ciò che più rileva) Pt_1
di articolare le richieste istruttorie necessarie e, in particolare, di spiegare apposita querela di falso.
Per tale ragione, la sentenza deve essere dichiarata nulla.
***
Ciò detto, occorre dare atto che il vizio in esame non rientra nel novero di quelli per i quali l'art. 354 c.p.c. impone la regressione del procedimento dinanzi al primo giudice
(cfr. Cass. 15039/2013, secondo cui “La violazione del principio secondo cui il giudice indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, ove denunciata nel giudizio di appello ed accompagnata dall'indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, qualora fosse stato provocato il contraddittorio, determina non già la nullità del procedimento con regressione al primo giudice, bensì - ai sensi dell'art. 354, quarto comma, cod. proc. civ. - la rimessione in termini per lo svolgimento in appello di tali attività”).
La parte appellante va, dunque, rimessa in termini, al fine di svolgere l'attività non potuta espletare in primo grado.
Per tale ragione, la causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Palermo, 03/06/2025 Il Giudice
Andrea Compagno
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