Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8495/2022 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell' avv. FINOCCHIARO ARMANDO Parte_1 C.F._1
e , elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA, 140 95129 CATANIA, presso il difensore avv. FINOCCHIARO ARMANDO
ATTORE
contro
:
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
entrambe con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE STEFANO e elettivamente domiciliati in VIA IN
ARCIONE 71 00187 ROMA presso lo studio dell'avv. D'ERCOLE STEFANO
CONVENUTI
Posta in decisione all'udienza del 13.01.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 9
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.06.2022 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi questo Tribunale e e proponeva Controparte_1 Controparte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1687/2022 (R.G. n. 4048/2022) emesso dal Tribunale di Catania il
14.04.2022, a mezzo del quale è stato ad esso ingiunto, in qualità di garante della CMT Courier srl, il pagamento della somma di euro 307.209,05, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, quale saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario di € 300.000,00, stipulato originariamente da Parte_2
con (in qualità di Ente Finanziatore e Capofila) e
[...] Controparte_2 [...]
(in qualità di Ente Finanziatore unitamente a ) della durata di 72 mesi, assistito Controparte_1 CP_2 da garanzia di MCC per il 90% dell'importo del credito e da garanzia personale dell'opponente per l'importo di € 270.000,00.
L'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per: mancato esperimento della mediazione, mancata escussione della garanzia prestata da MCC, violazione dell'articolo 1175 c.c. e dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto anche alla luce del decreto “Cura
Italia”, nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, indeterminatezza, mancanza di prova e erroneità dell'importo ingiunto.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:“ respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare, riformare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 1687/2022 rg. 4048/2021, emesso dal Giudice Dott. Mariano Sciacca della IV Sez. Civ, in data 14/04/2022, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituivano in giudizio (in qualità di Ente Finanziatore e Capofila) e Controparte_2 [...]
(in qualità di Ente Finanziatore unitamente a ) con un medesimo procuratore Controparte_1 CP_2
eccependo la fondatezza e piena prova del credito ingiunto e contestando ogni eccezione perché non provata né in fatto e né in diritto.
Chiedevano quindi all'adito Tribunale di: “A) in via preliminare: - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1687/2022 opposto ex art. 648 c.p.c.; B) nel merito: 1) in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. con l'atto di citazione per Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata, condannare il Sig. al pagamento della somma maggiore o minore che dovesse Parte_1
risultare in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”.
pagina 2 di 9 Con ordinanza del 20.02.2023, il G.I., denegava la chiesta concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle banche il termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione.
Espletata la mediazione con esito negativo, all'udienza del 05.07.2023, il G.I., assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Successivamente all'udienza del 15.01.2024 le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni e il G.I. rinviava all'udienza del 13.01.2025.
Indi all'udienza del 13.01.2025, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Entrando nel merito della controversia, giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Ebbene, nel caso di specie, le parti opposte hanno ingiunto all' odierno opponente, n.q. di garante, il pagamento della complessiva somma di euro 307.209,05 quale saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario di € 300.000,00, stipulato originariamente da
[...]
con (in qualità di Ente Parte_2 Controparte_2
Finanziatore e Capofila) e (in qualità di Ente Finanziatore unitamente a CP_1 Controparte_1
) della durata di 72 mesi. CP_2
Parte opponente contesta il presunto credito perché, a suo dire, infondato nell'an e nel quantum.
In fatto è accaduto che in data 26 novembre 2020 la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
stipulava con (in qualità di Ente Finanziatore e Capofila) e Controparte_2 Controparte_1
(in qualità di Ente Finanziatore unitamente a ) un contratto di finanziamento
[...] CP_2 chirografario per l'importo di Euro 300.000,00, della durata di 72 mesi (doc. 4 del fascicolo monitorio).
pagina 3 di 9 Tale importo veniva regolarmente erogato in data 30 novembre 2020 a mezzo bonifico bancario (doc. 5 del fascicolo monitorio).
In data 26 novembre 2020, socio e amministratore unico della Parte_1 [...]
, si costituiva fideiussore della Parte_2 stessa in relazione al contratto di finanziamento suindicato fino all'importo massimo di euro
390.000,00 (doc. 6 del fascicolo monitorio).
Il contratto di finanziamento chirografario era assistito da garanzia del Fondo di Garanzia ME
CE SP (MCC) di cui alla legge n. 662/1996, ossia “Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese”, per il 90% del credito e, dunque, per l'importo di euro 270.000,00 (cfr. art. 6 bis
“Garanzie” del contratto di mutuo prodotto sub doc. 4 già cit.).
La CMT è risultata Parte_2 inadempiente nel pagamento di 5 rate mensili di preammortamento consecutive per un importo di €
7.196,55. Successivamente parti opposte, in data 15.09.2021, inviavano diffida di pagamento ma nulla ottenevano.
In data 12.11.2021, con sentenza, veniva dichiarato il fallimento n.224/2021 della
[...]
. Parti opposte decidevano di agire Parte_2
giudizialmente per il recupero del proprio credito.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente riguardo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D.lgs 28/2010.
Quanto al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, si osserva preliminarmente che l'art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010 prevede espressamente che: “I commi 1 e 2
[svolgimento tentativo obbligatorio di mediazione in relazione ad una controversia in materia di
“contratti bancari e finanziari”] non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Ragion per la quale il procedimento di mediazione è stato esperito in seguito alla pronuncia di questo
Giudice( risulta peraltro depositato in atti il verbale della mediazione definita con esito negativo).
Ogni eccezione sul punto va rigettata.
Nel merito della controversia, parte opponente ha eccepito innanzitutto la mancata escussione della
Garanzia prestata da MCC.
In particolare l'opponente ritiene che i creditori procedenti non abbiano provato di aver usufruito della garanzia privilegiata prestata da ME CE SP (MCC) di cui alla legge n. 662/1996.
pagina 4 di 9 Orbene i creditori opposti, già in seno alla comparsa di costituzione e risposta, hanno dichiarato di aver escusso la predetta garanzia e difatti, il credito della si è notevolmente ridotto, rispetto a quello CP_1
ingiunto, ed ammonta ad euro 37.209,05 in luogo, dunque, della pretesa creditoria originaria recata dal decreto ingiuntivo pari ad euro 307.209,05.
E pertanto richiedono la condanna dell'opponente n.q., al pagamento di una somma nettamente inferiore rispetto a quella del decreto ingiuntivo, avendo già ricevuto il 90% dell'importo complessivo dal Fondo di garanzia MCC.
Ogni doglianza sul punto è da ritenersi superata.
Riguardo la violazione dell'articolo 1175 c.c. e dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto anche alla luce del decreto “Cura Italia”, le doglianze dell'opponente sono strumentali e infondate.
Il finanziamento de quo, di considerevole importo, è stato erogato in data 30.11.2020, in piena emergenza sanitaria COVID;
periodo in cui l'opponente era sicuramente consapevole dei rischi imprenditoriali a cui andava incontro. L'inadempimento nel pagamento delle rate del finanziamento concordate, è iniziato poco dopo.
Al riguardo, basti rilevare che con sentenza del 12 novembre 2021, ad appena un anno di distanza dal chiesto finanziamento, è stato dichiarato il fallimento n. 224/2021 della CMT
[...]
. Parte_2
E' evidente, dunque, che contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, l'intervenuto fallimento della debitrice principale non corrispondeva ad una situazione di “moderato ritardo nei pagamenti”.
Non può delinearsi alcuna violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'atteggiamento dei Parte_ creditori opposti, che solo dopo l'intervenuto fallimento della società hanno proceduto giudizialmente, onde recuperare il proprio credito.
Ogni eccezione sul punto è quindi da rigettare.
Il fideiussore opponente eccepisce altresì la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust che sancisce il divieto delle “Intese restrittive della concorrenza”, ovvero delle
“intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
Premesso che la contestazione è oltremodo generica e vaga, l'opponente insisteva nel fatto che la fideiussione era la riproduzione “a valle” dell'illegittima intesa posta in essere a monte dall' ABI ed accertata essere tale dall'Autorità Garante con provv. n. 55 del 2005. Per effetto di ciò, il contratto di pagina 5 di 9 fideiussione doveva dirsi integralmente nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., con conseguente liberazione dell'opponente da qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti delle banche.
Giova ricordare che sul punto, la Suprema Corte di Cassazione - nell'ambito di un acceso dibattito circa le sorti del contratto a valle ricalcanti le clausole del modello ABI e la tipologia di tutela, risarcitoria o reale, in favore del contraente c.d. debole - ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni ritenendo, piuttosto che, la riproposizione di siffatte clausole nei singoli contratti c.d. a valle dia luogo solo ad una nullità parziale delle stesse, ai sensi dell'art. 1419 c.c., non inficiando la tenuta dell'intero contratto, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico.
In tal senso è di massimo rilievo la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, 30 dicembre
2021, n. 41994 che così si è espressa: "nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la Banca, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità
Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti".
Con la citata sentenza è stato poi espresso il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti."
Va considerato, in particolare, che la Corte afferma che solo la “pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)” determinano la nullità a valle del contratto fideiussorio limitatamente alle clausole riproduttive del contenuto del primo atto, ex art. 1419 c.c., mentre “non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,
1941 e 1957 cod. civ., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità” o, ancora, aggiunge che “è del tutto evidente, infatti, che la nullità speciale delle clausole in questione discende dalla loro natura - in quanto attuative dell'intesa a monte
pagina 6 di 9 vietata - di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione”.
Le suddette clausole vietate, in quanto poste in violazione della normativa antitrust, sono specificamente:
- le cd. “clausole di reviviscenza”, corrispondenti a quelle previste all'art. 2 dello schema ABI (in cui il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”);
- la clausola che deroga all'art. 1957 c.c., corrispondente a quella prevista all'art. 6 dello schema ABI
(la quale prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”);
- la cd. “clausola di sopravvivenza” di cui all'art. 8, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Per concludere, se un contratto di fideiussione stipulato a valle tra la banca e il cliente, riporta le clausole dello schema ABI, contrastanti con la disciplina antitrust, il rimedio è quello della nullità parziale. È invece nullo il contratto nella sua interezza, derogando in questo caso al principio di conservazione contrattuale, solo se viene provata una diversa volontà delle parti «nel senso dell'essenzialità – per l'assetto di interessi divisato – della parte del contratto colpita da nullità».
Ebbene, nessuna prova è stata fornita dall'opponente riguardo l'essenzialità delle clausole in contestazione, il quale si è limitato solo a formulare generiche contestazioni.
Posto il principio di diritto sancito dalla sentenza Cass., SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994, parte opponente tuttavia non ha prodotto il contratto di fideiussione sottoscritto, né ha dato dimostrazione delle clausole ritenute nulle.
Ogni doglianza sul punto va rigettata.
Infine, parte opponente contesta l'indeterminatezza, mancanza di prova e erroneità dell'importo ingiunto.
Rileva innanzitutto che “il saldaconto, seppur autenticato ex art. 50 T.U., in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non fornisce prova dell'ammontare del credito oggetto di contestazione, e non è quindi neppure idoneo alla concessione della provvisoria esecuzione”, ed inoltre lamenta il tasso di pagina 7 di 9 interesse applicato al rapporto, la capitalizzazione degli interessi (tra l'altro senza reciprocità) e gli ulteriori addebiti mossi a vario titolo (spese e commissioni, specie la CMS).
Anche queste eccezioni devono essere rigettate, perché generiche ed infondate, volte al solo scopo di procrastinare il pagamento del dovuto.
Le creditrici opposte hanno depositato in atti: copia del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, copia del bonifico di erogazione del mutuo, nonché estratto conto certificato alla data della sentenza dichiarativa del fallimento della CMT (12.11.2011), da cui risultano le n. 5 Pt_2
(cinque) rate mensili di preammortamento consecutive, per un importo complessivo di € 7.196,55, rimaste insolute e il capitale residuo del mutuo (cfr. doc.ti 4, 5 e 8 del fascicolo monitorio depositato nel presente giudizio sub doc. 4).
Nessuna documentazione a riprova di quanto eccepito è stata invece depositata dall'opponente che si è limitato a fare solo labiali contestazioni.
Ne deriva che tali doglianze vanno rigettate.
Considerato che non è stato dimostrato dall'opponente l'infondatezza della pretesa creditoria delle opposte, ritenuta pienamente valida e operante la fideiussione sottoscritta.
Alla luce di quanto detto, va revocato il Decreto ingiuntivo opposto e parte opponente va condannata al pagamento in favore delle opposte della somma di € 37.209,05, quale credito residuo, oltre interessi come da domanda monitoria sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ( decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8495/2022
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto REVOCA il DI opposto.
- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore delle opposte della somma di €
37.209,05, oltre interessi dalla domanda monitoria al soddisfo.
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquidate in € 634,50 per esborsi del monitorio e € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 28 maggio 2025 pagina 8 di 9 Il GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 9 di 9