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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/12/2024, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. N 1602/2022 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data I luglio 2022 con il n. 1602/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Firenze, via Fiume n. 13, Parte_1 vv. Filippo TOCCAFONDI e dell'avv. Sara RAIMONDO, che, anche in via disgiunta, lo rappresentano, assistono e difendono, come da procura speciale allegata all'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 83 3° comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/01; Fax: 055/2655671 Pec: Email_1
Pec: Email_2
Opponente Contro
,in persona del legale rappresentante p.t., ON
v. Marco PESENTI e dall'avv. Silvia FERSINO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini, n. 19, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione. Fax: 0248011624 Pec: Email_3
Fax: Pec: Email_4
Opposta All'udienza del 16 maggio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'opponente: “…
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, - in via preliminare, rigettare qualsivoglia avversa domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 428/2022 del 29 aprile 2022, poiché emesso in assoluta carenza di prova della pretesa creditoria ex adverso avanzata, anche in considerazione della fondatezza, per contro, della promossa opposizione, risultante per tabulas dalla documentazione versata in atti, costituente prova scritta ai sensi dell'articolo 648 c.p.c.;
- sempre in via preliminare, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 428/2022 del 29 aprile 2022, emesso dal Tribunale di Prato, per carenza di legittimazione attiva di e per essa di ON [...]
[..
[...] [...]
per tutti i motivi di cui in parte narrativa, statuendo che nulla è Controparte_2 dovuto dal signor all'odierna parte opponente, a nessun titolo;
Parte_1
- in tesi, revocare vo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 428/2022 del 29 aprile 2022, emesso dal Tribunale di Prato, per carenza di prova scritta dell'INTERO credito azionato dall'odierna parte opposta e comunque per tutti i motivi di cui in parte narrativa, statuendo che nulla è dovuto dal signor Pt_1
alla società a nessun titolo;
[...] ON
- in via subordinata, sempre nel merito, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 428/2022 del 29 aprile 2022, emesso dal Tribunale di Prato, per omessa parziale dimostrazione della pretesa creditoria scaturente dai negozi individuati da controparte con i nn. 7574956, 2133232426, 41746, 910000011844, 6184976673 per tutte le ragioni già espresse in parte narrativa;
- in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 428/2022 del 29 aprile 2022, emesso dal Tribunale di Prato, per avvenuta parziale prescrizione della pretesa creditoria avanzata da parte avversa in relazione a tutti gli asseriti crediti derivanti dal contratto individuato con n. 41746 e maturati sino al 30 dicembre 2005 per i motivi di cui in parte narrativa;
- in ogni caso, condannare la società all'integrale refusione ON in favore del signor delle spese e dei compensi di assistenza Parte_1 professionale nel presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge». …”
Per la opposta: “..Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, in questa sede l'opposta, come sopra rappresentata, difesa ed assistita, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate che qui si intendono integralmente richiamate. Qualora controparte non dovesse provvedere al deposito delle proprie note scritte, si chiede che il presente procedimento sia rinviato ex artt. 181 e 309 c.p.c...”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 2022, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 428/2022, notificato il 17 maggio 2022, con il quale il Tribunale di Prato gli aveva ingiunto di pagare alla la somma di € Controparte_2
24.071,65 oltre interessi e spese di procedura, per finanziamenti concessi originariamente da parte di COMPASS Spa, di Controparte_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 oltre interessi moratori e spese legali della procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma versata.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
- che il credito oggetto della pretesa trovava titolo nel saldo debitorio scaturito, per € 8.276,71 dal contratto di finanziamento n. 7574956, per
€ 4.235,61 dal contratto di finanziamento n 41746, per € 6.592,84 dal
2 contratto di finanziamento n. 910000001844, per € 2.490,52 dal contratto di finanziamento n. 2133121416 e per € 2.475,97 dal contratto di finanziamento n. 6184976673, con COMPASS Spa,
e Controparte_3 Controparte_4 per l'acquisto di alcuni beni di consumo e Controparte_5 successivamente ceduti;
- - che, tuttavia, gli indicatori numerici dei contratti non corrispondevano a quelli richiamati nei vari atti di cessione, così c he la controparte non aveva fornito adeguata dimostrazione di essere effettiva titolare dei crediti, in qualità di cessionaria;
- che, in ogni caso, per i crediti derivanti dai contratti stipulati dal 2004 al dicembre 2005 erano oramai decorsi i termini di prescrizione,
Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio ON
, tramite la mandataria la quale eccepiva
[...] Controparte_2
l'omessa attivazione della procedura di mediazione prescritta dall'art 5, comma 4, D.lgvo 28/2010 e sm .
Nel merito, deduceva:
- la pretestuosità dei rilievi sollevati in ordine alle riscontrate difformità delle identificazioni numeriche dei contratti, essendo state inserite nuove numerazioni ai rapporti in occasione delle cessioni;
- che erano stati prodotti i documenti attestanti le cessioni e, ad abundantiam, l'identificazione del credito era desumibile dall'elenco dei crediti delle cessioni intervenute nonché dall'estratto dell'elenco dei crediti oggetto del conferimento del ramo d'azienda di a CP_6 favore di;
CP_1
- che in sede monitoria erano state prodotte anche le ricevute di ritorno attestanti l'invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito all'opponente regolarmente recapitate;
- che in ordine a tutti i singoli rapporti contrattuali, i termini di prescrizione erano stati validamente interrotti, segnalando gli specifici atti via via notificati 3 Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese, ovvero in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria.
All'udienza del 12 gennaio 2023, disattesa l'istanza di provvisoria esecutività, veniva assegnato alle parti il termine di giorni 15 per attivare la procedura di mediazione. Quindi si procedeva ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 16 maggio 2024, la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte a seguito della concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta sulla scorta delle seguenti motivazioni. In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.116020; Cass.,
23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361;
Cass.,5.12.87, n. 9078). A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. con ordinanza emessa all'udienza del 12 gennaio 2023, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.
Nel merito la pretesa di credito non può essere riconosciuta in quanto risulta fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva con riferimento al finanziamento allegato quale causa giustificativa del ricorso monitorio.
4 , costituendosi in giudizio tramite la propria ON procuratrice , assume di avere cambiato Controparte_2 denominazione da . CP_1
Quanto all'acquisto da parte di invece, l'oggetto della CP_1 cessione sarebbe costituito non dai contratti, ma esclusivamente dal credito oggetto dei medesimi e che trova originario titolo costitutivo nei contratti di finanziamento.
Sul piano sostanziale, la creditrice opposta ha infatti allegato più ragioni di credito, in quanto i contratti di finanziamento posti a fondamento del ricorso monitorio sono complessivamente cinque:
a)
Il primo contratto ( relativamente al credito di € 8.276,71) identificato con il numero 7574956 ( nel documento prodotto nella fase monitoria
3820229), per l'acquisto di una vettura Fiat 500, risulta concluso originariamente con COMPASS, il 30 giugno 2009.
Altri due contratti, quelli indicati come quarto e quinto nel ricorso monitorio, vengono identificati rispettivamente ( per € 2.490,52), con il n. 2133121416 dl 30.6.2009 ( nella fase monitoria all. 20, n 3820229), direttamente con COMPASS e con il n. 6184976673 del I.10.2007, per il tramite di ( società incorporata il 20.10.2008 per fusione) CP_4 rientrante anch'esso nella titolarità di COMPASS Spa. COMPASS Spa, avrebbe ceduto tutti i crediti, a titolo oneroso e pro soluto, a in CP_7 forza del contratto di cessione di crediti sottoscritto il 22 marzo 2011, avente ad oggetto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n.
130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di COMPASS S.p.A.
A sua volta ( rinominata ) avrebbe ceduto i crediti , CP_7 CP_8 con successivo atto del 22 febbraio 2016, dandone avviso con lettera raccomandata inviata al debitore . CP_
infine, appartenente al Gruppo Banca IFIS, a sua volta, CP_1 avrebbe acquisito il credito in qualità di cessionaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafoglio di crediti 5 deteriorati di Banca Ifis Spa, effettuata con atto del 29 giugno 2018 ( rep.
80866 Racc., 15510).
I diversi contratti di cessione di crediti risultano solo in parte prodotti in sede monitoria, non risultando le cessioni da COMPASS a e CP_7 risultando incompleto quello da a , in quanto ai fini CP_7 CP_6 della loro identificazione viene richiamato un elenco di crediti di cui all'ALLEGATO (rispettivamente art 1 e Allegato A) , che tuttavia non risultano prodotti. Solo nell'ambito del procedimento di opposizione la opposta ha integrato la documentazione producendo i contratti da
COMPASS a e tuttavia, sia la cessione del 18 dicembre 2009 CP_7 che quella del 21 dicembre 2009 si presentano altrettanto generiche, in quanto richiamano elenco di crediti del tutto indeterminato;
b)
Ulteriore pretesa credito per € 4.235,61 troverebbe titolo nel contratto di finanziamento n 41746 concluso con il 9 luglio 2004, Controparte_5 tramite carta di credito. A sua volta avrebbe ceduto il Controparte_5 credito, a titolo oneroso e pro soluto, a in forza del Parte_2 contratto di cessione di crediti sottoscritto il 10 dicembre 2013, avente ad oggetto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di al precedente 31 agosto 2013. Controparte_5 [...]
avrebbe ceduto i crediti , con successivo atto del 30.11.2015, Parte_2 dandone avviso con atto pubblicato nella GU, serie II, n 141, del 5 CP_ dicembre 2015, a BANCA IFIS Spa. appartenente al Gruppo CP_1
Banca IFIS, a sua volta, avrebbe acquisito il credito in qualità di cessionaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafoglio di crediti deteriorati di Banca IFIS Spa, effettuata con atto del
29 giugno 2018 (rep. 80866 Racc. 15510). Anche di tali cessioni, la società creditrice in sede monitoria ha prodotto i contratti privi tuttavia degli allegati, contenente l'elenco dei crediti oggetto della cessione, nonché la lettera raccomandata A/R, ricevuta dall'odierno opponente.
6 c)
Infine l'importo di € 6.592,84 è stato richiesto in forza del contratto di finanziamento n. 910000001844, concluso con
[...]
appartenente al gruppo COMPASS Spa- per Controparte_9
l'acquisto di una moto Kawasaki 750 in data 10 marzo 2009.
COMPASS, in data 11.11.2011 avrebbe ceduto il credito a CP_10
ma sul punto viene prodotto una lettera che rimanda al
[...] contratto del 9.11.2011 ed un elenco trasmesso tramite tabulato composto di n 716 pagine continue, non depositato.
La cessionaria, inoltre, in data 27.6.2014 ha concluso un accordo di cessione a BANCA IFIS Spa, di cui viene prodotto il contenuto privo di riferimenti idonei ad individuare il credito o il rapporto, richiamando un allegato A contenente Lista di crediti, non prodotto.
Anche qui , appartenente al Gruppo Banca IFIS, a sua volta, CP_1 avrebbe acquisito il credito in qualità di cessionaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafoglio di crediti deteriorati di Banca IFIS Spa, effettuata con atto del 29 giugno 2018 (rep.
80866 Racc. 15510).
A fronte delle contestazioni dell'opponente, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti.
Da un lato, vero è che di alcune cessioni di crediti , risulta essere stata data comunicazione al , con lettere raccomandate A/R e tali Pt_1 documenti, sul piano strettamente probatorio, possono assumere valore indiziario in quanto proveniente dalla cedente. Purtuttavia, nonostante l'acquisizione di tali documenti, permane un grado di incertezza in ordine alla effettiva identificazione del credito oggetto della cessione. Le incongruenze nel contenuto dei documenti portano a qualificare il dato presuntivo della lettera di cessione come privo dei caratteri della precisione e gravità e quindi, non idoneo a superare l'onere della prova a carico della società che si afferma creditrice, in quanto non conforme al parametro prescritto dall'art 2929 c.c.
Quanto all'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri), l'art 50 T.U.B. limita il valore probatorio al 7 procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi ( Cass.
27.5.2019, n 14357; Cass., 3.5.2011, n 9695) e non costituisce di per sé prova del credito.
A riguardo occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui: “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi
o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass,
6.2.2024, n 3405; Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass.,
28 febbraio 2020, n 5617). Poiché gli avvisi pubblicati, nel caso in esame, non appaiono presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia dei contratti di cessione, con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione a e, ancora prima, alle danti causa, CP_6 effettivamente comprendeva il credito azionato in sede monitoria.
Nella prospettiva interpretativa richiamata, nessuno dei contratti di cessione prodotti in giudizio risulta sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c.., poiché contenenti generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti.
8 L' indeterminatezza riscontrata permane, ancora, anche in esito alla produzione degli ulteriori documenti allegati alla comparsa di costituzione ed indicati come “stralcio annex contratto n 754744956” e “elenco crediti”, di seguito riprodotto, in cui è riportato un numero identificativo affiancato dal nominativo di altra società e del e dall' importo in Pt_1 ipotesi dovuti, privo di elementi che consentano di riferirli al contenuto dei contratti di cessione.
Le medesime considerazioni possono essere svolte per gli altri rapporti sopra richiamati, rispetto ai quali sono stati prodotti rispettivamente:
➢ “Stralcio cessione Rubidio- Banca Ifis elenco contratto n 41764” e
“stralcio Elenco crediti deteriorati 2015 contr. 41764” ( CP_1 doc.14 -15);
➢ “Stralcio Annex contr. 910000011844” e “ stralcio Annex elenco crediti deteriorati contr. 910000011844” ( doc. 18-19) CP_1
➢ “Stralcio Annex elenco crediti ceduti Creditech -Ifis contr.
2133232426” e “stralcio Annex elenco crediti deteriorati contr.
2133232426” ( doc. 21-22);
➢ “Stralcio Annex contr. 618497667 “e “stralcio annex elenco crediti deteriorati contr. 618497667” ( doc. 26-27).
Si tratta di documenti non sottoscritti e anch'essi del tutto privo di elementi per identificare i medesimi con gli allegati “elenco dei crediti” richiamati dai diversi contratti di cessione e da ultimo dal contratto traslativo del 28 dicembre 2018, e, quindi, inidonei a ritenere l'oggetto delle cessioni che hanno preceduto la cessione del ramo di azienda determinabile “per relationem”.
Se anche quest'ultima cessione è avvenuta a titolo universale, comprendente un intero ramo aziendale, difetta il presupposto che i
9 crediti o i rapporti oggetto del presente giudizio fossero effettivamente ricompresi nell'insieme delle componenti aziendali trasferite.
In proposito, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a sia per evitare che due CP_1 soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798; Cass.,
29.9.2020, n 20495, v. anche Cass., 7.12.2023, n 34373; Cass., 12.2.2024, n
3793).
Nella fattispecie in esame, come si è precisato, l'opponente ha fondato la propria opposizione proprio lamentando il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze sulla insussistenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di . CP_1
In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – le eccezioni sollevate nella opposizione sulla titolarità dei crediti devono trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le superiori considerazioni presentano quindi carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi che sorreggono la proposta opposizione, anche in relazione al carattere indeterminato del contenuto negoziale.
Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste a carico della società opposta, come liquidate in dispositivo in linea con i criteri di cui al DM
55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività 10 complessivamente svolta (con i minimi per la ridotta attività e istruttoria solo documentale), ai sensi degli artt 91 e ss cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da , con atto di citazione notificato in data 14 Parte_1 giugno 2022, avverso il decreto ingiuntivo n 428/2022, notificato il 17 maggio 2022, a favore di rappresentata da ON [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt., Controparte_2 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna, la società opposta al pagamento, in favore dell' opponente, delle spese processuali, liquidate in complessive € 2540,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica.
Così deciso in data 29 novembre 2024 dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data I luglio 2022 con il n. 1602/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Firenze, via Fiume n. 13, Parte_1 vv. Filippo TOCCAFONDI e dell'avv. Sara RAIMONDO, che, anche in via disgiunta, lo rappresentano, assistono e difendono, come da procura speciale allegata all'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 83 3° comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/01; Fax: 055/2655671 Pec: Email_1
Pec: Email_2
Opponente Contro
,in persona del legale rappresentante p.t., ON
v. Marco PESENTI e dall'avv. Silvia FERSINO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini, n. 19, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione. Fax: 0248011624 Pec: Email_3
Fax: Pec: Email_4
Opposta All'udienza del 16 maggio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'opponente: “…
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, - in via preliminare, rigettare qualsivoglia avversa domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 428/2022 del 29 aprile 2022, poiché emesso in assoluta carenza di prova della pretesa creditoria ex adverso avanzata, anche in considerazione della fondatezza, per contro, della promossa opposizione, risultante per tabulas dalla documentazione versata in atti, costituente prova scritta ai sensi dell'articolo 648 c.p.c.;
- sempre in via preliminare, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 428/2022 del 29 aprile 2022, emesso dal Tribunale di Prato, per carenza di legittimazione attiva di e per essa di ON [...]
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[...] [...]
per tutti i motivi di cui in parte narrativa, statuendo che nulla è Controparte_2 dovuto dal signor all'odierna parte opponente, a nessun titolo;
Parte_1
- in tesi, revocare vo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 428/2022 del 29 aprile 2022, emesso dal Tribunale di Prato, per carenza di prova scritta dell'INTERO credito azionato dall'odierna parte opposta e comunque per tutti i motivi di cui in parte narrativa, statuendo che nulla è dovuto dal signor Pt_1
alla società a nessun titolo;
[...] ON
- in via subordinata, sempre nel merito, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 428/2022 del 29 aprile 2022, emesso dal Tribunale di Prato, per omessa parziale dimostrazione della pretesa creditoria scaturente dai negozi individuati da controparte con i nn. 7574956, 2133232426, 41746, 910000011844, 6184976673 per tutte le ragioni già espresse in parte narrativa;
- in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 428/2022 del 29 aprile 2022, emesso dal Tribunale di Prato, per avvenuta parziale prescrizione della pretesa creditoria avanzata da parte avversa in relazione a tutti gli asseriti crediti derivanti dal contratto individuato con n. 41746 e maturati sino al 30 dicembre 2005 per i motivi di cui in parte narrativa;
- in ogni caso, condannare la società all'integrale refusione ON in favore del signor delle spese e dei compensi di assistenza Parte_1 professionale nel presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge». …”
Per la opposta: “..Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, in questa sede l'opposta, come sopra rappresentata, difesa ed assistita, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate che qui si intendono integralmente richiamate. Qualora controparte non dovesse provvedere al deposito delle proprie note scritte, si chiede che il presente procedimento sia rinviato ex artt. 181 e 309 c.p.c...”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 2022, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 428/2022, notificato il 17 maggio 2022, con il quale il Tribunale di Prato gli aveva ingiunto di pagare alla la somma di € Controparte_2
24.071,65 oltre interessi e spese di procedura, per finanziamenti concessi originariamente da parte di COMPASS Spa, di Controparte_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 oltre interessi moratori e spese legali della procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma versata.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
- che il credito oggetto della pretesa trovava titolo nel saldo debitorio scaturito, per € 8.276,71 dal contratto di finanziamento n. 7574956, per
€ 4.235,61 dal contratto di finanziamento n 41746, per € 6.592,84 dal
2 contratto di finanziamento n. 910000001844, per € 2.490,52 dal contratto di finanziamento n. 2133121416 e per € 2.475,97 dal contratto di finanziamento n. 6184976673, con COMPASS Spa,
e Controparte_3 Controparte_4 per l'acquisto di alcuni beni di consumo e Controparte_5 successivamente ceduti;
- - che, tuttavia, gli indicatori numerici dei contratti non corrispondevano a quelli richiamati nei vari atti di cessione, così c he la controparte non aveva fornito adeguata dimostrazione di essere effettiva titolare dei crediti, in qualità di cessionaria;
- che, in ogni caso, per i crediti derivanti dai contratti stipulati dal 2004 al dicembre 2005 erano oramai decorsi i termini di prescrizione,
Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio ON
, tramite la mandataria la quale eccepiva
[...] Controparte_2
l'omessa attivazione della procedura di mediazione prescritta dall'art 5, comma 4, D.lgvo 28/2010 e sm .
Nel merito, deduceva:
- la pretestuosità dei rilievi sollevati in ordine alle riscontrate difformità delle identificazioni numeriche dei contratti, essendo state inserite nuove numerazioni ai rapporti in occasione delle cessioni;
- che erano stati prodotti i documenti attestanti le cessioni e, ad abundantiam, l'identificazione del credito era desumibile dall'elenco dei crediti delle cessioni intervenute nonché dall'estratto dell'elenco dei crediti oggetto del conferimento del ramo d'azienda di a CP_6 favore di;
CP_1
- che in sede monitoria erano state prodotte anche le ricevute di ritorno attestanti l'invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito all'opponente regolarmente recapitate;
- che in ordine a tutti i singoli rapporti contrattuali, i termini di prescrizione erano stati validamente interrotti, segnalando gli specifici atti via via notificati 3 Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese, ovvero in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria.
All'udienza del 12 gennaio 2023, disattesa l'istanza di provvisoria esecutività, veniva assegnato alle parti il termine di giorni 15 per attivare la procedura di mediazione. Quindi si procedeva ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 16 maggio 2024, la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte a seguito della concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta sulla scorta delle seguenti motivazioni. In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.116020; Cass.,
23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361;
Cass.,5.12.87, n. 9078). A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. con ordinanza emessa all'udienza del 12 gennaio 2023, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.
Nel merito la pretesa di credito non può essere riconosciuta in quanto risulta fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva con riferimento al finanziamento allegato quale causa giustificativa del ricorso monitorio.
4 , costituendosi in giudizio tramite la propria ON procuratrice , assume di avere cambiato Controparte_2 denominazione da . CP_1
Quanto all'acquisto da parte di invece, l'oggetto della CP_1 cessione sarebbe costituito non dai contratti, ma esclusivamente dal credito oggetto dei medesimi e che trova originario titolo costitutivo nei contratti di finanziamento.
Sul piano sostanziale, la creditrice opposta ha infatti allegato più ragioni di credito, in quanto i contratti di finanziamento posti a fondamento del ricorso monitorio sono complessivamente cinque:
a)
Il primo contratto ( relativamente al credito di € 8.276,71) identificato con il numero 7574956 ( nel documento prodotto nella fase monitoria
3820229), per l'acquisto di una vettura Fiat 500, risulta concluso originariamente con COMPASS, il 30 giugno 2009.
Altri due contratti, quelli indicati come quarto e quinto nel ricorso monitorio, vengono identificati rispettivamente ( per € 2.490,52), con il n. 2133121416 dl 30.6.2009 ( nella fase monitoria all. 20, n 3820229), direttamente con COMPASS e con il n. 6184976673 del I.10.2007, per il tramite di ( società incorporata il 20.10.2008 per fusione) CP_4 rientrante anch'esso nella titolarità di COMPASS Spa. COMPASS Spa, avrebbe ceduto tutti i crediti, a titolo oneroso e pro soluto, a in CP_7 forza del contratto di cessione di crediti sottoscritto il 22 marzo 2011, avente ad oggetto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n.
130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di COMPASS S.p.A.
A sua volta ( rinominata ) avrebbe ceduto i crediti , CP_7 CP_8 con successivo atto del 22 febbraio 2016, dandone avviso con lettera raccomandata inviata al debitore . CP_
infine, appartenente al Gruppo Banca IFIS, a sua volta, CP_1 avrebbe acquisito il credito in qualità di cessionaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafoglio di crediti 5 deteriorati di Banca Ifis Spa, effettuata con atto del 29 giugno 2018 ( rep.
80866 Racc., 15510).
I diversi contratti di cessione di crediti risultano solo in parte prodotti in sede monitoria, non risultando le cessioni da COMPASS a e CP_7 risultando incompleto quello da a , in quanto ai fini CP_7 CP_6 della loro identificazione viene richiamato un elenco di crediti di cui all'ALLEGATO (rispettivamente art 1 e Allegato A) , che tuttavia non risultano prodotti. Solo nell'ambito del procedimento di opposizione la opposta ha integrato la documentazione producendo i contratti da
COMPASS a e tuttavia, sia la cessione del 18 dicembre 2009 CP_7 che quella del 21 dicembre 2009 si presentano altrettanto generiche, in quanto richiamano elenco di crediti del tutto indeterminato;
b)
Ulteriore pretesa credito per € 4.235,61 troverebbe titolo nel contratto di finanziamento n 41746 concluso con il 9 luglio 2004, Controparte_5 tramite carta di credito. A sua volta avrebbe ceduto il Controparte_5 credito, a titolo oneroso e pro soluto, a in forza del Parte_2 contratto di cessione di crediti sottoscritto il 10 dicembre 2013, avente ad oggetto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di al precedente 31 agosto 2013. Controparte_5 [...]
avrebbe ceduto i crediti , con successivo atto del 30.11.2015, Parte_2 dandone avviso con atto pubblicato nella GU, serie II, n 141, del 5 CP_ dicembre 2015, a BANCA IFIS Spa. appartenente al Gruppo CP_1
Banca IFIS, a sua volta, avrebbe acquisito il credito in qualità di cessionaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafoglio di crediti deteriorati di Banca IFIS Spa, effettuata con atto del
29 giugno 2018 (rep. 80866 Racc. 15510). Anche di tali cessioni, la società creditrice in sede monitoria ha prodotto i contratti privi tuttavia degli allegati, contenente l'elenco dei crediti oggetto della cessione, nonché la lettera raccomandata A/R, ricevuta dall'odierno opponente.
6 c)
Infine l'importo di € 6.592,84 è stato richiesto in forza del contratto di finanziamento n. 910000001844, concluso con
[...]
appartenente al gruppo COMPASS Spa- per Controparte_9
l'acquisto di una moto Kawasaki 750 in data 10 marzo 2009.
COMPASS, in data 11.11.2011 avrebbe ceduto il credito a CP_10
ma sul punto viene prodotto una lettera che rimanda al
[...] contratto del 9.11.2011 ed un elenco trasmesso tramite tabulato composto di n 716 pagine continue, non depositato.
La cessionaria, inoltre, in data 27.6.2014 ha concluso un accordo di cessione a BANCA IFIS Spa, di cui viene prodotto il contenuto privo di riferimenti idonei ad individuare il credito o il rapporto, richiamando un allegato A contenente Lista di crediti, non prodotto.
Anche qui , appartenente al Gruppo Banca IFIS, a sua volta, CP_1 avrebbe acquisito il credito in qualità di cessionaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafoglio di crediti deteriorati di Banca IFIS Spa, effettuata con atto del 29 giugno 2018 (rep.
80866 Racc. 15510).
A fronte delle contestazioni dell'opponente, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti.
Da un lato, vero è che di alcune cessioni di crediti , risulta essere stata data comunicazione al , con lettere raccomandate A/R e tali Pt_1 documenti, sul piano strettamente probatorio, possono assumere valore indiziario in quanto proveniente dalla cedente. Purtuttavia, nonostante l'acquisizione di tali documenti, permane un grado di incertezza in ordine alla effettiva identificazione del credito oggetto della cessione. Le incongruenze nel contenuto dei documenti portano a qualificare il dato presuntivo della lettera di cessione come privo dei caratteri della precisione e gravità e quindi, non idoneo a superare l'onere della prova a carico della società che si afferma creditrice, in quanto non conforme al parametro prescritto dall'art 2929 c.c.
Quanto all'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri), l'art 50 T.U.B. limita il valore probatorio al 7 procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi ( Cass.
27.5.2019, n 14357; Cass., 3.5.2011, n 9695) e non costituisce di per sé prova del credito.
A riguardo occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui: “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi
o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass,
6.2.2024, n 3405; Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass.,
28 febbraio 2020, n 5617). Poiché gli avvisi pubblicati, nel caso in esame, non appaiono presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia dei contratti di cessione, con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione a e, ancora prima, alle danti causa, CP_6 effettivamente comprendeva il credito azionato in sede monitoria.
Nella prospettiva interpretativa richiamata, nessuno dei contratti di cessione prodotti in giudizio risulta sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c.., poiché contenenti generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti.
8 L' indeterminatezza riscontrata permane, ancora, anche in esito alla produzione degli ulteriori documenti allegati alla comparsa di costituzione ed indicati come “stralcio annex contratto n 754744956” e “elenco crediti”, di seguito riprodotto, in cui è riportato un numero identificativo affiancato dal nominativo di altra società e del e dall' importo in Pt_1 ipotesi dovuti, privo di elementi che consentano di riferirli al contenuto dei contratti di cessione.
Le medesime considerazioni possono essere svolte per gli altri rapporti sopra richiamati, rispetto ai quali sono stati prodotti rispettivamente:
➢ “Stralcio cessione Rubidio- Banca Ifis elenco contratto n 41764” e
“stralcio Elenco crediti deteriorati 2015 contr. 41764” ( CP_1 doc.14 -15);
➢ “Stralcio Annex contr. 910000011844” e “ stralcio Annex elenco crediti deteriorati contr. 910000011844” ( doc. 18-19) CP_1
➢ “Stralcio Annex elenco crediti ceduti Creditech -Ifis contr.
2133232426” e “stralcio Annex elenco crediti deteriorati contr.
2133232426” ( doc. 21-22);
➢ “Stralcio Annex contr. 618497667 “e “stralcio annex elenco crediti deteriorati contr. 618497667” ( doc. 26-27).
Si tratta di documenti non sottoscritti e anch'essi del tutto privo di elementi per identificare i medesimi con gli allegati “elenco dei crediti” richiamati dai diversi contratti di cessione e da ultimo dal contratto traslativo del 28 dicembre 2018, e, quindi, inidonei a ritenere l'oggetto delle cessioni che hanno preceduto la cessione del ramo di azienda determinabile “per relationem”.
Se anche quest'ultima cessione è avvenuta a titolo universale, comprendente un intero ramo aziendale, difetta il presupposto che i
9 crediti o i rapporti oggetto del presente giudizio fossero effettivamente ricompresi nell'insieme delle componenti aziendali trasferite.
In proposito, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a sia per evitare che due CP_1 soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798; Cass.,
29.9.2020, n 20495, v. anche Cass., 7.12.2023, n 34373; Cass., 12.2.2024, n
3793).
Nella fattispecie in esame, come si è precisato, l'opponente ha fondato la propria opposizione proprio lamentando il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze sulla insussistenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di . CP_1
In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – le eccezioni sollevate nella opposizione sulla titolarità dei crediti devono trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le superiori considerazioni presentano quindi carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi che sorreggono la proposta opposizione, anche in relazione al carattere indeterminato del contenuto negoziale.
Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste a carico della società opposta, come liquidate in dispositivo in linea con i criteri di cui al DM
55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività 10 complessivamente svolta (con i minimi per la ridotta attività e istruttoria solo documentale), ai sensi degli artt 91 e ss cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da , con atto di citazione notificato in data 14 Parte_1 giugno 2022, avverso il decreto ingiuntivo n 428/2022, notificato il 17 maggio 2022, a favore di rappresentata da ON [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt., Controparte_2 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna, la società opposta al pagamento, in favore dell' opponente, delle spese processuali, liquidate in complessive € 2540,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica.
Così deciso in data 29 novembre 2024 dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
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