Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.78 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Messina, Via Rosso da Messina n 0, Rione Santo Aldisio, c.f. n.
[...]
n.q. di genitrice delle figlie minori: , nata a C.F._1 CP_1
Messina il 01.10.2010, c.f. n. : , CodiceFiscale_2 CP_2
nata a [...] il [...], c.f. n. CodiceFiscale_3 Pt_2
nata a [...] il [...], c.f. n. ,
[...] CodiceFiscale_4
tutte residenti in [...], Rione Aldisio, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Doddis del Foro di Messina, con studio in Messina, Via Arcieri n. 2, tel./fax 0902321739, email
, pec: giusta Email_1 Email_2
procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] lo [...], ed ivi residente in [...]
Michelangelo Rizzo n. 28 C.F. elettivamente CodiceFiscale_5
1
Giovanni Mannuccia, (C.F. – Tel. e Fax CodiceFiscale_6
090/9226614 - Pec: , che lo rappresenta e Email_3
difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 09.01.2025, premesso che da una Parte_1
relazione di convivenza more uxorio con erano nate tre CP_3
figlie: nata a [...] il [...], CP_1 CP_2
nata a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_2
10.09.2014; che il rapporto di convivenza era cessato nel febbraio 2023 ed il dopo avere interrotto il rapporto, non aveva provveduto più al CP_1
mantenimento delle figlie, né si era più interessato alle minori;
tutto ciò premesso, chiedeva che le figlie minori fossero affidate in modo condiviso con domiciliazione presso la madre, che fossero disciplinati i tempi di permanenza con il padre, che fosse posto a carico di CP_3
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione della somma mensile di € 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 18.05.2025, si costituiva il quale contestava la ricostruzione dei fatti CP_3
fornita dalla controparte e, in particolare, negava che egli fosse stato un genitore assente, mentre sottolineava che il legame con le figlie era intenso
2 e costruttivo. Quanto al mantenimento, evidenziava che egli non disponeva di redditi sufficienti neppure per vivere in modo dignitoso, tanto che dalla certificazione unica 2025 risultava un reddito pari a € 5.855,24, ma si era sempre adoperato per far fronte alle esigenze delle figlie, versando mensilmente l'importo complessivo di € 100,00, ed aveva rinunciato alla percezione dell'assegno unico che veniva corrisposto nella sua interezza alla Rilevava che la ricorrente era, viceversa, dipendente di Pt_1
percependo un reddito mensile di circa € 1.500,00, e Parte_3
viveva in un immobile di sua proprietà. Osservava, inoltre, che egli doveva provvedere anche al mantenimento di altri due figli, nato Persona_1
a Messina il 01.12.2023 e nato a [...] il [...] e Persona_2
che doveva pagare il canone di locazione della casa in cui abitava. Non si opponeva all'affidamento condiviso delle figlie con domiciliazione presso la madre, chiedeva che fossero disciplinati i tempi di permanenza delle figlie con il padre e dichiarava di essere disponibile a corrispondere per il mantenimento delle figlie la somma mensile di € 100,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 30 % delle spese straordinarie.
All'udienza del 20.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini seguenti: “le figlie minori nata a CP_1
Messina il 01.10.2010, nata a [...] il [...], e CP_2
nata a [...] il [...] vengono affidate in modo Parte_2
condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente da parte del genitore con il quale le minori anche temporaneamente si trovano;
il padre terrà con sé le figlie la domenica a settimane alterne dalle ore 14,30 alle ore 22,30, nonché un giorno
3 infrasettimanale, da determinare in mancanza di accordo nella giornata di martedì, dall'uscita da scuola sino all'orario in cui il padre provvederà ad accompagnarle al doposcuola;
si obbliga a corrispondere a CP_3
a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie la Parte_1
somma complessiva mensile di € 180,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
le parti precisano che tale somma è stata così determinata tenendo conto del fatto che ha dato il suo CP_3
consenso alla percezione per intero dell'assegno unico da parte di
[...]
; parteciperà alle spese straordinarie Parte_1 CP_3
nell'interesse delle figlie minori, da individuare sulla base delle Linee
Guida del CNF, nella misura del 30 %”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”), il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che
4 non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 20.05.2025, meglio specificato in parte motiva, con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole minorenne ed all'esercizio della responsabilità genitoriale;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 20/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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