Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 37892/2022 della Corte di Cassazione promosso da:
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Buscaglia, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Sanremo, Via Feraldi n. 6, come da mandato in atti
Attrice in riassunzione
contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Solerio e Alessandro Mager, Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sanremo, via Roma 176, come da mandato in atti
Convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectis, in ossequio alla all'ordinanza n.
37892/2022 del 28/12/2022 della Corte di Cassazione di Roma, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra a parziale riforma dell'impugnata sentenza Parte_1
n. 231/13 del 23/04/2013 del Tribunale di Sanremo, - rigettate le istanze di riunione e di sospensione formulate dalla sig.ra in corso di causa e già non accolte da Controparte_1
Questa Corte con ordinanza del 7/02/2024 (benchè datata 13/09/2023), - condannare la sig.ra alla demolizione anche della soprelevazione dell'edificio realizzata Controparte_1 in Sanremo Via Goethe 545; - rideterminare l'importo dovuto dalla sig.ra per i CP_1
danni cagionati alla sig.ra a seguito delle opere di ampliamento del proprio immobile Pt_1
in Via Goethe n. 545 Sanremo e conseguentemente condannare la sig.ra al CP_1
pagamento a favore della sig.ra della maggior somma così determinata;
- con Pt_1
vittoria delle spese di lite dei gradi di appello e di cassazione. In via istruttoria disporre, occorrendo, CTU volta alla quantificazione dei danni occorsi alla proprietà a seguito Pt_1
delle opere edilizie di ampliamento del proprio alloggio di Via Goethe n. 545 Sanremo realizzate dalla sig.ra rigettare la CTU richiesta da controparte riguardante un CP_1 tema, ovvero la demolizione dell'ampliamento abusivo a lato del fabbricato, già definitivamente deciso dalla Corte di Cassazione ed estraneo all'oggetto del presente giudizio, delimitato dalla Cassazione ai residui temi della sopraelevazione dell'edificio e del risarcimento dei danni. Con opposizione all'ammissione dei nuovi documenti allegati all'atto di appello di controparte con i n.ri 3) 4) e 6) e riproposti in questa sede quanto tardivi e comunque estranei all'oggetto del processo così come delimitato dalle deduzioni delle parti in primo grado.”.
Per la convenuta in riassunzione Controparte_1
“Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello di Genova, in via preliminare, pregiudiziale e processuale, dato atto che, con le note di cui all'udienza del 12 settembre 2023, la dott.ssa
ha prodotto in causa: 7) Sentenza del Tribunale di Imperia del 12 Controparte_1
dicembre 2023 n. 776, intervenuta tra e;
8) Citazione in Controparte_1 Parte_1 appello della IG.ra per l'udienza del 30 aprile 2024; 9) Comparsa di Parte_1
risposta della IG.ra , provvedere alla riunione alla presente causa del Controparte_1
processo R.G. N.36/2024, pendente tra le stesse parti, in ossequio al disposto di cui all'art.274 c.p.c., trattandosi di cause collegate da pregiudizialità e connesse, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. In subordine, piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello di Genova, sospendere exart.337 c.p.c., il presente processo sino al passaggio in giudicato della ordinanza del Tribunale di Imperia del 12 dicembre 2023 n. 776, ora pendente davanti alla
Corte d'Appello, con udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 15 aprile 2024.
In via preliminare e pregiudiziale, respinta ogni avversa deduzione, eccezione e domanda, dato atto che parte appellante non accetta il contraddittorio su domande, eccezioni e difese nuove e che vi è opposizione alle produzioni avvenute in sede di precisazione delle conclusioni del secondo grado, di cui eccepisce la tardività e inammissibilità e contesta la loro conferenza, provenienza e riferibilità all'oggetto del contendere. Dichiarare inammissibile la domanda di liquidazione, in forma specifica del danno, fondata su una causa petendi diversa, rispetto a quella fatta valere nel primo grado, in secondo grado e nelle conclusioni della citazione in riassunzione. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della dott. , rispetto alla domanda di risarcimento Controparte_1
danni. Nel merito respingere tutte le domande svolte dalla sig.ra , quali Parte_1
infondate, per i motivi di cui alla comparsa di risposta. Nello specifico, respingere la domanda di eliminazione delle tubazioni inserite nell'intercapedine, dato atto che essa è stata, di fatto, abbandonata, e, comunque, è infondata nel merito. Respingere la domanda di arretramento o riduzione in pristino stato della trasformazione del terrapieno in terravuoto, al primo piano fuori terra, dato atto che il muro, frontistante l'immobile di proprietà dell'attrice realizzato, è nella stessa posizione di quello demolito, alla luce dell'intervenuto ius supervenies. (D.L.16 luglio 2020 n. 76) In subordine condannare alla rimessione in pristino stato, mediante ricostruzione del terrapieno. Respingere la domanda di arretramento o riduzione in pristino dell'opera, realizzata al piano secondo fuori terra, dato atto dell'intervenuta sentenza del Tribunale di Imperia del 12 dicembre 2023 n. 776, considerata, sulla base di una valutazione prognostica, fondata e non riformabile. Dato atto che la sentenza di primo grado non ha accolto tale domanda nel dispositivo, per i motivi esposti nella comparsa di risposta. Vinte le spese e gli onorari di causa del primo, del secondo grado, del giudizio davanti alla Corte di Cassazione e del presente, oltre spese generali nella misura del 15% delle competenze. In via istruttoria, chiede ammettersi CTU deferendo al tecnico il seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa e le consulenze d'ufficio depositate agli atti, redatte nel primo e nel secondo grado del processo, accerti il CTU se la sopraelevazione, consistente nella trasformazione di un sottotetto in una mansarda abitabile, avvenuta in data antecedente al 30 gennaio 2003 e marzo 2003, (cfr. CTU
Borghese pag. 19) ha inciso o meno sulla staticità dell'edificio di cui è causa, denominato
“Villa Margherita”, sito in Sanremo – Via Goethe 541 – 543 e 545 e se risulta depositata all' della Provincia di Imperia, in data 04/07/2003, apposita Controparte_2
“Denuncia dei lavori ai sensi dell'art.17 della Legge 02/02/1974 n.64” completa di tutti gli elaborati previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche a firma del progettista
e direttore dei lavori della struttura Ing. Dica se sussitono problemi di staticità CP_3
attuali e se essi sono stati causati dalla sopraelevazione realizzata, o da fatti successivi, ivi compresi il decorso del tempo, i naturali agenti atmosferici ed eventuali scosse di terremoto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
il Tribunale di Sanremo, per sentirla condannare a demolire tutte le opere, Controparte_4
i manufatti e le tubazioni di scarico abusivamente realizzate nella palazzina sita in Sanremo alla via Goethe n. 543, perché edificate senza il consenso della comproprietaria Parte_1
, nonché a risarcirle tutti i danni dalla stessa subiti, con refusione delle spese di
[...]
giudizio.
L'attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -era intestataria di un alloggio al primo piano e di una rimessa al piano terreno nella palazzina ubicata in Sanremo via Goethe, censiti al N.C.E.U. al Foglio 45 mappali 1019 sub. 3 e sub. 2, acquistati con atto del
15.12.1992, rogato dal Notaio di Sanremo;
era Persona_1 Controparte_1 proprietaria nella medesima palazzina dell'alloggio al secondo piano e di un'altra autorimessa al piano terreno, censita al N.C.E.U. al Foglio 45 mappali 1019 sub. 4 e sub. 1, nonché di altri due mappali confinanti individuati al N.C.T. ai n.ri 1792 e 1783, il tutto per averli acquistati con atto del 11.10.2000, rogato dal Notaio di Sanremo;
-la Persona_2
copertura del fabbricato era costituita in parte da un tetto a falde e in parte da CP_5
lastrico solare, mentre il terreno intorno al fabbricato era sistemato a terrazze, sostenute da muri in pietra;
, senza il consenso della condomina , si Controparte_1 Parte_1
era appropriata del sottotetto comune della palazzina e del lastrico solare di copertura, ed aveva edificato in sopraelevazione una nuova unità immobiliare, ampliando anche il suo alloggio sito al secondo piano;
-nell'eseguire i lavori, la stessa non si era preoccupata del consolidamento statico dell'edificio, ne aveva variato l'estetica esterna e aveva gravemente danneggiato la proprietà di sotto ogni profilo, anche per quanto riguardava Parte_1
le pareti esterne, la pavimentazione dei marciapiedi e dei terrazzi, il giardino, le finestre e gli infissi, le pareti interne della abitazione e della veranda;
-aveva, inoltre, realizzato nel suo terreno confinante locali seminterrati e interrati senza il rispetto delle distanze legali e immettendo abusivamente nell'intercapedine di proprietà tutte le tubazioni di scarico Pt_1 di questo manufatto;
-parte degli interventi non erano stati autorizzati dalla Autorità amministrativa e neppure sanati. Chiedeva, pertanto, che la palazzina fosse riportata in pristino stato con la conseguente demolizione di tutte le opere abusive realizzate da
[...]
con condanna al risarcimento dei relativi danni subiti. CP_1
Si costituiva in giudizio la quale, contestando integralmente le allegazioni Controparte_1
di parte attrice, negava di avere eseguito opere di costruzione senza il rispetto delle distanze legali, essendosi limitata ad effettuare il rifacimento della muratura di contenimento, che si presentava in condizioni statiche precarie. Negava, inoltre, di aver realizzato opere abusive nel sottotetto di proprietà comune, evidenziando come lo stesso fosse di sua esclusiva proprietà, in quanto raggiungibile unicamente da una botola collocata all'interno del proprio appartamento. Infine, contestando che i lavori eseguiti avessero pregiudicato l'estetica del fabbricato e danneggiato le sue condizioni statiche, evidenziava come al contrario avessero portato un oggettivo vantaggio alla controparte della quale, pertanto, chiedeva in via riconvenzionale la condanna ex art. 2041 c.c. al pagamento della metà della somma spesa per le opere di consolidamento del fabbricato, pari ad € 140.000,00 oltre il 50 % delle spese sostenute per il rifacimento della copertura.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione di documenti, l'interrogatorio formale di parte convenuta, l'escussione di testi, nonché il licenziamento di CTU tecnico descrittiva degli interventi edili e delle condizioni statiche dell'edificio a seguito di tali interventi.
Il Tribunale rilevava che l'opera di sopraelevazione in concreto effettuata da
[...]
relativamente al sottotetto era stata legittimamente realizzata ai sensi di quanto CP_1 consentito dall'art. 1127 c.c., non essendo tale facoltà esclusa dal titolo di acquisto della proprietà, e lo stesso valeva per la costruzione in sopraelevazione eseguita sul lastrico solare, dovendosi tale possibilità essere pacificamente riconosciuta al proprietario dell'ultimo piano. Rilevava, altresì, sulla scorta di quanto accertato dalla CTU, che le opere realizzate non pregiudicavano le condizioni statiche dell'edificio e risultavano rispettati gli ulteriori limiti posti dall'art. 1127 c.c., relativamente al pregiudizio per l'aspetto architettonico dell'edificio ed alla diminuzione dell'aria o luce per i piani sottostanti. Quanto alla violazione delle distanze legali compiuta attraverso la costruzione delle opere sul terreno a monte dell'originario fabbricato, il Tribunale osservava che lo stato dei luoghi e dei manufatti era stato del tutto modificato ed innovato, poiché quello che era un muro di contenimento in pietra contro terra risultava essere sostituito da un immobile ad uso abitativo, realizzato su due piani e rispetto al quale l'originario muro di contenimento svolgeva la diversa funzione di muratura perimetrale del piano seminterrato. Rilevava, infine, che Controparte_1 aveva illegittimamente collocato le tubazioni di scarico all'interno del vano intercapedine di proprietà di e che nessuna prova era stata fornita della esistenza delle Parte_1
tubazioni in epoca antecedente quella dei lavori oggetto di causa.
Pertanto, il Giudice di primo grado, con l'impugnata sentenza, così statuiva: “1. condanna
alla demolizione delle opere realizzate sul proprio terreno a monte del Controparte_1
fabbricato sito in Sanremo, Via Goethe n. 453, così come indicate dal CTU nel proprio elaborato peritale (punto B.3 della relazione 3.1.2008 e grafico 2 allegato alla relazione) ovvero al loro arretramento a distanza di metri 10 dalla costruzione di proprietà Pt_1
(censita al NCEU del Comune di Sanremo, fg.45, mapp.1019 sub.2 e 3); 2.
[...]
condanna all'immediata rimozione delle tubazioni dalla stessa collocate Controparte_1
all'interno del vano intercapedine di proprietà di;
3. condanna per i titoli di Parte_1
cui in motivazione, al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 10.000,00 oltre interessi nella misura legale su tale somma devalutata alla data dell'agosto 2003 e via via annualmente rivalutata sino alla data dell'effettivo saldo;
4. rigetta nel resto;
5. condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che, già operata la compensazione nella misura di 1/3, si liquidano in complessivi € 8.215,75 di cui € 8.000 per compensi professionali, € 215,75 per spese oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6. pone in via definitiva le spese di CTU così come liquidate in atti per 1/3 a carico di e per 2/3 a carico di .” Parte_1 Controparte_1
Avverso la pronuncia proponeva appello chiedendo, in riforma totale della Controparte_1
stessa, respingere tutte le domande svolte da . Parte_1
In particolare, parte appellante, si doleva: 1) della condanna alla demolizione delle opere realizzate;
2) della condanna alla demolizione o arretramento della parte di immobile realizzato al confine con l'intercapedine, al primo piano;
3) dell'ordine di demolizione delle opere realizzate a monte del vecchio fabbricato, al piano secondo;
4) della erronea applicazione del principio dell'onere della prova e della normativa sulle distanze legali;
5) della condanna ad eliminare le tubazioni di scarico immesse nell'intercapedine; 6) della condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e proponendo Parte_1
appello incidentale per ottenere una diversa quantificazione dei danni anche a mezzo CTU
e per accertare l'illegittimità della sopraelevazione, in quanto in violazione con l'art. 1127 co.
2 c.c.
La causa veniva istruita tramite licenziamento di CTU tecnica volta alla descrizione dello stato dei luoghi ed all'accertamento di violazioni delle distanze legali tra costruzioni. La Corte d'Appello di Genova rilevava che avendo modificato Controparte_1
radicalmente la funzione del muro di contenimento, provvedendo allo svuotamento del terrapieno e sostituendo il volume dello stesso con la realizzazione di un ambiente residenziale, aveva realizzato il muro di una nuova costruzione, che come tale doveva soggiacere alle norme sulle distanze legali tra edifici.
La sentenza n. 1516/2017 rigettava l'appello principale e quello incidentale, confermava integralmente la sentenza gravata e compensava interamente le spese di giudizio e di CTU.
Contro tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione chiedendo Parte_2 annullare la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, formulando tre motivi di gravame: 1) Violazione o falsa applicazione degli artt. 132 n.4, 112 e 118 disp.att. c.p.c. ed omesso esame del secondo motivo di appello relativo alla separazione tra il primo ed il secondo piano dell'ampliamento realizzato sul lato nord del fabbricato con riferimento al regime delle distanze;
2) Violazione o falsa applicazione degli artt. 132 n.4, 112 e 118 disp.att. c.p.c., violazione o mancata applicazione dell'art. 345 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 948 e 949 ss. C.c. e degli artt. 1146 e 1158 e ss., violazione o mancata applicazione dell'art. 1117 c.c. ed incoerente motivazione relativa alla contestazione della proprietà esclusiva dell'intercapedine in capo alla sig.ra ; 3) Pt_1 violazione o falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e della normativa edilizia, dell'art. 31 della l.
n. 457 del 1978 e dell'art. 2697 c.c., ed erronea confutazione dell'argomento secondo il quale un terrapieno, anche naturale, costituisce costruzione e può pertanto essere svuotato e sostituito da un appartamento.
Si costituiva in giudizio, con controricorso e ricorso incidentale, , la quale Parte_1 da un lato evidenziava l'infondatezza dei motivi di cassazione di controparte, e dall'altra, impugnava a sua volta la sentenza per due motivi: 1) illegittima decisione di rigettare la richiesta di demolizione anche della sopraelevazione del tetto della palazzina realizzata da
; 2) illegittima decisione di rigettare la richiesta di specifica quantificazione Controparte_1
di tali danni.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 37892/2022 pubblicata il 28.10.2022, accoglieva il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, respingeva il primo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. Cassava la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, anche sulle spese di giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. provvedeva alla Parte_1
riassunzione del giudizio, cui veniva assegnato rg. 308/2023, per vedere accogliere le proprie domande: 1) Relativamente alla richiesta di demolizione della sopraelevazione realizzata in violazione del divieto previsto dall'art. 1127 co. 2 cc relativo alle condizioni statiche dell'edificio; 2) Relativamente alla richiesta di liquidazione dei danni conseguenti alla illegittima sopraelevazione, come da prova fornita;
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo respingere tutte le domande ed istanze Controparte_1
svolte dalla , ivi compresa la domanda di demolizione della sopraelevazione Parte_1
del sottotetto e la domanda volta ad ottenere la quantificazione dei danni conseguenti alla illegittima sopraelevazione, con vittoria delle spese legali dei tre gradi di giudizio.
Con provvedimento del 18.12.2024 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 17.12.2024, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte convenuta stante l'intervenuto accertamento da parte del Tribunale di CP_1
Imperia dell'usucapione del diritto alla minor distanza a favore dell'immobile di proprietà della medesima , e la pendenza dell'appello, asserendo trattarsi di causa Controparte_1
connessa e pregiudiziale, insta per la riunione al presente giudizio di quello appunto pendente davanti alla stessa Sezione della Corte d'Appello.
In subordine, insta per la sospensione del processo.
La menzionata sentenza del Tribunale, resa nel diverso giudizio, reca: “Vi è, pertanto, la prova che, tramite il possesso qualificato, pacifico, pubblico, incontestato, continuo, esercitato dal 1977 al 2000, dai danti causa della ricorrente, e, dall'acquisto dell'immobile, poi utilmente continuato da sino all'anno 2004 (data della citazione Controparte_1 nell'originaria procedura), dell'usucapione del diritto di mantenere i manufatti realizzati nel
1977.
L'odierno oggetto del contendere nel giudizio di rinvio riguarda invero la diversa questione relativa alla statica dell'edificio a seguito della soprelevazione e la quantificazione del danno con riferimento a lavori di ampliamento eseguiti dalla successivamente al suo CP_1
acquisto, avvenuto nel 2000.
Le istanze di riunione, ovvero sospensione, formulate da parte convenuta in riassunzione devono pertanto essere disattese.
Circa l'accoglimento da parte della Suprema Corte del secondo motivo del ricorso principale relativo alla erronea motivazione della pronuncia di merito, con la quale era disposta la condanna di all'immediata rimozione delle tubazioni dalla stessa Controparte_1 collocate all'interno del vano intercapedine di proprietà di , vi è da dire che Parte_1
l'attrice in riassunzione ha omesso di riproporre la domanda diretta “ad eliminare tutte le tubazioni di scarico immesse abusivamente nell'intercapedine di ”, svolta Parte_1 in primo grado, accolta dal Tribunale e confermata in grado d'appello. Ne consegue che non si esamina la questione relativa al diritto in capo alla di utilizzare l'intercapedine. CP_1
Circa l'accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, questo attiene alla richiesta di demolizione della sopraelevazione asseritamente realizzata in violazione del divieto previsto dall'art. 1127 co. 2 cc relativo alle condizioni statiche dell'edificio.
Così si è espressa la Suprema Corte: Il motivo è fondato. La Corte d'Appello, infatti, ha escluso la violazione del divieto previsto dall'art. 1127 c.c. sul rilevo che, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, "i lavori di sopraelevazione non hanno comportato problemi di staticità dell'edificio, ma unicamente un naturale assestamento dell'edificio, che non ha comportato danni strutturali e vizi che esigano delle opere di consolidamento" e che, in definitiva, "l'edificio è in grado di sostenere la sopraelevazione".
4.3. La corte, però, così facendo, ha mostrato di trascurare le risultanze della consulenza tecnica la quale, come incontestatamente emerge dagli ampi stralci riprodotti in ricorso, ha, in realtà, evidenziato, al contrario di quanto ritenuto sul punto dalla sentenza impugnata, che l'edificio sul quale è stata realizzata la sopraelevazione "possedeva già una certa fragilità al momento dell'intervento di ristrutturazione" (e "di questo ovviamente occorreva tenere conto in fase di progetto prima e successivamente durante l'esecuzione dei lavori di sopraelevazione"), rappresentando la necessità di "un periodo di monitoraggio per vedere se i movimenti in corrispondenza delle fessure si sono attenuati definitivamente o sono ancora in evoluzione" per cui "nel caso in cui essi risultassero conclusi si potrebbe pensare a minimi interventi di consolidamento ... e regimazione delle acque meteoriche" mentre "se essi sono tuttora in evoluzione di potrebbe pensare all'impiego di resine di fondazione, tuttora previa attenta verifica delle caratteristiche strutturali dell'edificio".
4.6 I fatti sui quali è caduto l'esposto errore di percezione sono, peraltro, decisivi ai fini del giudizio poichè, com'è noto, ai fini previsti dall'art. 1127, comma 2°, c.c., non è richiesto l'accertamento di un danno arrecato in concreto dalla sopraelevazione ma è sufficiente che questa possa costituire un potenziale pregiudizio per le condizioni statiche dell'edificio (Cass. n. 21491 del 2012, in motiv.). Il limite delle condizioni statiche dell'edificio, cui l'art. 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano, è, in effetti, espressione di un divieto assoluto, al quale è possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime di tutti i condomini, il proprietario sia autorizzato all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione, con la conseguenza che le condizioni statiche dell'edificio rappresentano un limite all'esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non già l'oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso: limite che si sostanzia, appunto, nel potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla sopraelevazione (Cass. n. 2000 del 2020)."
Sul punto parte attrice richiama la relazione dell'arch. el 3/01/2008 ( "Sicuramente Per_3
si può affermare che i lavori eseguiti hanno portato ad un aumento del carico gravante sulla struttura, in particolare sulle fondazione per le quali è risultato non essere stata effettuata alcuna verifica nè sulle dimensione nè sulla tipologia utilizzata”…. “Dopo aver esaminato i luoghi si è constatato che la porzione del vecchio fabbricato è in alcuni punti alquanto danneggiato lasciando pensare ad un movimento, probabilmente di assestamento, dovuto al maggiore carico sovrastante”), e del geol. del 25/11/2009 (“E' inoltre vero che la CP_6
struttura della casa appare piuttosto scadente e scollegata, per cui probabilmente possedeva già una certa fragilità al momento dell'intervento di ristrutturazione. Ma di questo ovviamente occorreva tenere conto in fase di progetto prima e successivamente durante
l'esecuzione dei lavori di sopraelevazione”), oltre alla documentazione fotografica acquisita all'udienza del 24/01/2017, comprovante le ulteriori lesioni verificatesi.
Secondo il convenuto non si è trattato, invece, di una sopraelevazione, consistente nella realizzazione di un ulteriore piano, ma nella semplice trasformazione di un sottotetto in mansarda abitativa, con aumento di peso irrilevante, come asseritamente comprovato dalla consulenza di parte depositata;
è sottolineata sul punto l'autorizzazione dell'opera anche tenuto conto del rischio sismico.
Orbene, questa Corte, quale giudice del rinvio, deve tenere conto dell'errore di percezione rilevato dalla Suprema Corte, che ha accolto il motivo formulato avverso la precedente pronuncia d'appello. L'errore evidenziato dalla pronuncia di legittimità consiste nel non aver tenuto conto del fatto che dagli accertamenti peritali è emerso un potenziale pregiudizio per le condizioni statiche dell'edificio. Pertanto, la sopraelevazione nella fattispecie non è ammessa ai sensi dell'art.1127 II c cc, che, come sottolineato dalla Suprema Corte, prescinde dal verificarsi di un danno.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di condanna di alla Controparte_1 demolizione anche della soprelevazione dell'edificio realizzata in Sanremo Via Goethe 545.
Indi, parte attrice relativamente alla quantificazione dei danni, assume di avere, già con la memoria ex art. 180 cpc depositata in primo grad, prodotto, a sostegno della richiesta di
CTU già formulata in atto di citazione, elaborati grafici raffiguranti gli interventi svolti da controparte, nonchè relazione fotografica e di stima dei danni conseguiti alla sua proprietà.
Si duole quindi del fatto che il Tribunale, seppure abbia verificato – a mezzo ctu - l'effettiva sussistenza dei danni all'immobile della stessa a seguito delle opere realizzate dalla Pt_1 convenuta, abbia determinato in via equitativa la quantificazione dei danni in € 10.000, sul presupposto che “nessuna richiesta istruttoria risulta essere stata formulata (o comunque ammessa) in ordine a tali danni”.
lamenta che la quantificazione dei danni in via equitativa è contraria all'art. Parte_1
1226 cc, richiamando la propria perizia tecnica attestante il progressivo aggravamento dei danni, quale elemento sufficiente, quantomeno a licenziare idonea ctu sul punto .
Parte convenuta, viceversa, sostiene che l'attrice non abbia fornito la prova dell'esistenza di un danno causalmente collegato alle opere eseguite dalla e che, in ogni caso, CP_1
la statuizione del Tribunale sia errata, poiché non si poteva liquidare in via equitativa un danno non provato nella sua esistenza e non collegato causalmente con un comportamento colposo della convenuta.
La Corte di Cassazione, con la sentenza che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, ha dichiarato assorbito il secondo motivo di gravame, presentato con il ricorso incidentale, con il quale lamentava la liquidazione equitativa dei danni, una volta accertatane l'effettiva sussistenza, “senza considerare che come dedotto con l'atto d'appello, la stessa aveva evidenziato come, alla luce delle prove acquisite, una precisa quantificazione dei danni fosse possibile”.
Tale statuizione per cui il motivo è assorbito non consente un ulteriore esame in ordine alla valutazione del danno, tenuto altresì conto del fatto che la liquidazione riguardava i danni derivanti dai lavori riferibili alla costruzione e demolizione del muro (già di contenimento), come chiarito anche dalla Corte territoriale, e non evidentemente quelli afferenti alla sopraelevazione, con riferimento alla quale sia la pronuncia d'appello sia di legittimità hanno escluso siano derivati danni.
Le spese di lite del giudizio d'appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, valutato l'esito complessivo della lite, devono essere compensate nella misura di un terzo tra le parti, con condanna dell'odierna parte convenuta alla refusione in favore della parte attrice dei restanti due terzi, che si liquidano come in dispositivo, in conformità al DM
55/2014. Si conferma quindi la statuizione del primo grado di liquidazione delle spese di lite, operata secondo il medesimo criterio enunciato.
P. Q. M.
La Corte di Appello,
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda formulata da , Parte_1 condanna alla demolizione anche della soprelevazione dell'edificio Controparte_1
realizzata in Sanremo Via Goethe 545.
Compensa tra le parti le spese di lite, condannando alla refusione dei Controparte_1 restanti due terzi in favore di , che liquida: Parte_1 quanto al secondo grado di giudizio, in € 5500,00 per competenze, oltre due terzi degli esposti e rimb forfet. spese gen., iva e cpa come per legge, quanto al giudizio nanti la Corte di Cassazione, in € 4100,00 per competenze, oltre due terzi degli esposti e rimb forfet. spese gen., iva e cpa come per legge, quanto al presente grado di giudizio, in € 5500,00 per competenze, oltre due terzi degli esposti, e rimb forfet. spese gen., iva e cpa come per legge.
Genova, 20.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno