Articolo 34 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
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29 marzo 1961
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8 gennaio 1971
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15 novembre 1984
Art. 34. (Dispensa dal servizio)

Scaduto il periodo massimo previsto dagli articoli 29 e 30, all'operaio puo' essere consentito, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, un ulteriore periodo di assenza di giorni trenta con il solo trattamento previsto dall'art. 31. Trascorso tale periodo, l'operaio che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio 1 proposto per Ma dispensa qualora non sia possibile adibirlo su domanda a mansioni diverse. ((6)) All'operaio proposto per la dispensa e' assegnato un termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per presentare le proprie osservazioni dispensa e' preceduta dall'accertamento delle condizioni di salute dell'operaio mediante visita medica collegiale, nella quale l'operaio ha diritto di farsi assistere, a sue spese, da un medico di propria fiducia.
Il provvedimento di dispensa decorre dalla data di compimento del periodo massimo di assenza per malattia, ovvero dalla data del verbale con il quale il competente organo sanitario ha pronunciato il giudizio di permanente inidoneita' al lavoro dell'operaio.
L'operaio puo' altresi' essere dispensato dai servizio quando abbia dato prova di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento.
- E' considerato di persistente insufficiente rendimento l'operpaio che, previamente diffidato per iscritto, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato una qualifica inferiore al "buono".
La dispensa e' disposta con decreto motivato del Ministro.
E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
-------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 247 (in G.U. la s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 29 , 30 e 34 l. 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli impiegati dello Stato) e 23 l. 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) nella parte in cui non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermita', risultino in condizione di non poter riprendere la propria attivita'".
Entrata in vigore il 15 novembre 1984
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