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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 591 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Gabriele Parte_1
Armetta presso il cui studio in Carini, via Castello n.1, è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO
Controparte_1 appellato contumace
All'udienza del 19.9.2024 il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.4487/2021, emessa in data 26.11.2021, il Tribunale di
Palermo, in funzione di G.L., rigettava il ricorso con il quale Parte_1
- dipendente del dal 20.1.1992 con la qualifica di
[...] Controparte_1
Funzionario Giudiziario dall'1.12.2017 - aveva convenuto in giudizio in
[...]
al fine vedersi accolte, in ragione dell'espletamento del servizio Controparte_1 obbligatorio di leva quale sottocapo NP-AU presso la delegazione marittima di
Terrasini (PA) dal 29/05/1989 al 24/05/1990, le seguenti domande:
“… riconoscere al ricorrente il beneficio richiesto mediante il riconoscimento del periodo di servizio militare espletato, ritenendolo valido a tutti gli effetti e dunque sia per l'inquadramento
Pag.1 economico che per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico, e ciò con decorrenza dalla assunzione avvenuta in data
20.01.1992, o in subordine dalla data di prima richiesta avvenuta in data 05.05.1992, o con la decorrenza anche successiva ritenuta dal Giudicante;
conseguentemente, condannare l'Amministrazione alla corresponsione delle somme dovute, con le decorrenze di cui sopra, in applicazione dell'esposto “criterio dei ventiquattresimi” o della progressione stipendiale;
in linea subordinata, condannare controparte al risarcimento del danno subito dal ricorrente, in misura pari a quanto egli avrebbe avuto diritto a ricevere per effetto dell'applicazione degli automatismi stipendiali richiesti, e ciò con le decorrenze e con le modalità indicate al motivo precedente, oltre rivalutazione monetaria e interessi”.
Pur condividendo “la ricostruzione del dato normativo vigente operata in ricorso”
(ossia il dettato di cui all'art. 2052 del D.Lg.vo n.66/2010, riproduttivo del previgente art. 20 della L. n.958/1986, da leggere in combinato disposto con l'art. 7 della legge n.412/91, secondo cui, in termini generali, “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”), il Tribunale riteneva non “condivisibili le conseguenze che parte ricorrente” aveva inteso “far discendere da tale previsione”.
Rilevava, al riguardo, che difettasse “in ricorso una qualsiasi ricostruzione degli istituti retributivi o normativi, di matrice legale o contrattuale collettiva, in relazione ai quali” potesse “aver rilievo la suddetta disposizione”, essendosi limitato, il ricorrente, a “delle mere considerazioni in diritto di portata generale” senza precisare “quale concreto vantaggio di carattere economico o di carriera” avrebbe potuto derivargli “dal riconoscimento del servizio militare prestato dal 1989 al 1990, in applicazione della normativa (legale o contrattuale) disciplinante il suo rapporto d'impiego pubblico”.
Osservava che “sia nella vigenza della L. 958/1986 che del D.Lgs. 66/2010, il principio secondo cui: “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico””, avrebbe potuto “assumere concreto rilievo e quindi conseguente consistenza ed interesse (art. 100 c.p.c.) ad essere azionato in via giurisdizionale, soltanto ove” fossero state “individuate le disposizioni (ratione temporis vigenti) disciplinanti l'inquadramento economico e normativo dei pubblici impiegati e i conseguenti riflessi scaturenti dall'applicazione di esse alla posizione del singolo lavoratore”.
Pag.2 Evidenziava, al riguardo, che “fin dall'entrata in vigore del D. L.vo 29/1993 (e quindi ancor prima dell'approvazione del D. Lgs. 165/2001), il “trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi” (art. 49)” e che pertanto,
“ricadeva sul ricorrente, nella sua qualità di attore, l'onere di individuare le disposizioni negoziali, disciplinanti il trattamento economico e normativo dei pubblici dipendenti e suscettibili di essere incise dal disposto dell'art. 20 della legge n. 958/1986”.
Che “l'unico riferimento contenuto in ricorso alla disciplina contrattuale collettiva, secondo cui “il CC.N.I. del 29.07.2010 ha espressamente previsto un sistema di progressione economica a cadenza annuale, seppur con modalità di collocazione in graduatoria ivi indicate”” appariva “talmente generico da non poter colmare le carenze deduttive già evidenziate”.
Soggiungeva che “ugualmente inidonea a fondare le …. pretese creditorie attoree, in assenza delle specifiche deduzioni sopra individuate” fosse “il richiamo alla circolare n.85749/10.0.0343/B del 20 febbraio 1992 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per la funzione pubblica, sulla cui rilevanza nell'ambito della gerarchia delle fonti non” era “il caso di soffermarsi”.
Avverso tale decisione ha interposto appello Parte_1 chiedendone la riforma.
A sostegno del gravame, l'appellante deduce di aver indicato, in ricorso,
“quanto necessario ai fini del riconoscimento del proprio diritto, ricostruendo esattamente gli istituti sui quali inciderebbe la disposizione di cui all'art. 2052 del D.lgs. 15.03.2010 n. 66”.
Osserva, infatti, di aver “richiamato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del
29/07/2010, il quale prevedeva posizioni economiche progressive per ciascuna figura professionale, e quindi all'evidenza l'introduzione di un nuovo sistema di valutazione economica dell'anzianità … sul quale si è incentrata la fitta corrispondenza intercorsa con l'Amministrazione di appartenenza”; di aver “altresì rappresentato come il C.C.N.I. del
29.07.2010 – a dispetto dell'affermazione di genericità contenuta in sentenza – abbia espressamente previsto un sistema di progressione economica a cadenza annuale, seppur con modalità di collocazione in graduatoria ivi indicate, per cui di fatto l'accesso alle posizioni economiche successive interne all'area contrattuale (c.d. progressione orizzontale) non può che avvenire al maturare dell'anzianità di servizio”; di aver “argomentato come il riconoscimento del periodo di servizio di leva svolto, pertanto, consentirebbe e anticiperebbe l'attribuzione di posizioni economiche superiori al dipendente, con effetti sin dal momento di assunzione”.
Pag.3 Deduce di aver “illustrato come a tale interpretazione debba giungersi in quanto il dipendente non può subire l'effetto abrogativo del beneficio previsto dalle fonti normative successive sia all'assunzione che al maturarsi della condizione legittimante: in altri termini, se nel 1992 l'Amministrazione rinviava il riconoscimento del beneficio richiesto “in attesa di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione di settore”, attesa la “assenza di un sistema di valutazione economica dell'anzianità di servizio”, non può oggi opporsi al ricorrente che “i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 (co. 2 art. 3 d.lgs. 165/01) sono regolati contrattualmente e che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi … Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”, affermandosi ulteriormente che “i contratti collettivi del comparto ministeri successivi all'introduzione dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 non hanno previsto l'applicazione del beneficio in questione”.
Sostiene che con “l'introduzione del nuovo sistema di progressione economica, pertanto, si è integrata la lacuna che nel 1992 impediva il riconoscimento del beneficio, senza che alcuna incidenza negativa possa avere, nel caso di specie, l'abrogazione delle previgenti disposizioni ad opera del d.lgs. 165/01”.
Afferma, altresì, di aver “compiutamente illustrato che, nel caso in esame, difetta proprio la modalità di determinazione degli incrementi stipendiali e di applicazione dei migliori trattamenti economici derivanti dal riconoscimento del beneficio, di cui i contratti collettivi non fanno menzione”.
Che, dunque, “l'errore in cui è incorso il Tribunale emerge con chiarezza laddove la sentenza impugnata afferma che il ricorrente “non precisa quale concreto vantaggio di carattere economico o di carriera potrebbe derivargli dal riconoscimento del servizio militare prestato dal
1989 al 1990, in applicazione della normativa (legale o contrattuale) disciplinante il suo rapporto d'impiego pubblico”.
Al contrario, rileva che “con l'atto introduttivo del giudizio sono state passate in rassegna le pronunce giurisprudenziali e gli atti normativi e regolamentari con i quali i benefici richiesti sono stati in concreto riconosciuti, ossia l'attribuzione di una o più posizioni economiche superiori ovvero il riconoscimento di una retribuzione individuale di anzianità calcolata in una somma pari a tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi del servizio militare di leva, calcolati sull'importo del 6% dello stipendio tabellare posseduto”.
Pag.4 Quanto “alla circolare n. 85749/10.0.0343/B del 20 febbraio 1992 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per la funzione pubblica”, osserva che “esclusa la portata normativa delle circolari, le stesse vincolano l'amministrazione ed i suoi appartenenti all'adozione dei comportamenti ivi indicati”.
Che, nel caso di specie, tale circolare “ha un chiaro valore interpretativo del dettato normativo vigente al momento della prima istanza del ricorrente – in realtà trasfuso anche nelle vigenti disposizioni – e dunque avrebbe dovuto avere, per il Tribunale, la funzione di consentire l'applicazione del diritto del ricorrente che il medesimo Giudicante, nella premessa della sentenza, ha ritenuto fondato”.
Per tale ragione ritiene che “il Tribunale avrebbe dovuto applicare la circolare – essendo le parti del presente giudizio vincolate al suo rispetto – o al contrario disapplicarla ove ritenuta contra legem, e senza limitarsi a glissare sul valore giuridico della circolare medesima”.
Soggiunge che è “stato proprio il Ministero di Grazia e Giustizia, con nota fax del
10.04.1992 (assunta al Prot. della Corte Appello Palermo al n. A/4148) a rimettere a tutti i magistrati dei Distretti di Corte di Appello sul territorio, la predetta circolare 20.02.1992 portante n. 85749/10.0.034/B, anche al precipuo scopo dell'adozione dei parametri individuati per quanto riguarda le categorie di personale che non godono più di automatismi stipendiali, proprio con riferimento alla Legge 30.12.1991 n. 412 (articolo 7: valutazione del servizio militare di leva nel settore pubblico ai sensi dell'art. 20 della Legge 24.12.1986 n. 958)”.
Che è “pertanto incontestabile come il legislatore (D. Lgs. 66/2010) abbia così inteso individuare nel servizio militare – data l'imperatività della norma – uno specifico ed autonomo titolo per il conseguimento di incrementi stipendiali automatici ai fini dell'inquadramento e miglior trattamento economico del dipendente pubblico, la cui concreta attuazione va modellata secondo le disposizioni integrative in commento”; che tale “beneficio va pertanto riconosciuto al ricorrente mediante l'attribuzione di una o più posizioni economiche superiori, con decorrenza retributiva dalla data di assunzione (gennaio 1992), o da quella eventualmente successiva ritenuta dal Giudicante, ovvero sotto forma di retribuzione individuale di anzianità con una somma pari a tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi del servizio militare di leva, calcolati sull'importo del 6% dello stipendio tabellare posseduto”.
In linea subordinata, ove ritenuta “l'impossibilità di applicare l'automatismo stipendiale e previdenziale richiesto” reitera la richiesta di risarcimento del danno ritenendo evidente che “ciò sia circostanza unicamente imputabile all'agire della P.A. convenuta che, a differenza di altre amministrazioni, non ha posto in essere gli accorgimenti e
Pag.5 tutto quanto necessario per garantire al lavoratore l'attuazione del diritto da questi vantato in forza delle disposizioni di legge”.
Il sebbene regolarmente citato, è rimasto Controparte_1 contumace.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Il gravame è infondato e, come tale, deve essere disatteso.
Costituisce pacifica acquisizione processuale che il ha svolto il Pt_1 servizio obbligatorio di leva dal 29.5.1989 al 24.5.1990 ossia prima di essere assunto nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia (assunzione avvenuta il
20.1.1992 con la qualifica di Cancelliere).
E', altresì, fatto incontroverso che al comparto cui appartiene l'odierno appellante trova applicazione (in seguito alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) una contrattazione collettiva in cui non è contemplata la progressione automatica per scatti di anzianità bensì la progressione economica orizzontale mediante procedura selettiva (di tanto, del resto, ha dato atto lo stesso appellante a pag. 11 del gravame “…espressamente previsto un sistema di progressione economica a cadenza annuale, seppure con modalità di collocazione in graduatoria … per cui di fatto l'accesso alle posizioni economiche successive interne all'area contrattuale (c.d. progressione orizzontale) non può che avvenire al maturare dell'anzianità di servizio”.
Quanto alla normativa invocata dall'appellante, essa affonda le sue radici storiche nell'art. 20 della legge n.958/86 (“Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”) la cui portata applicativa è stata, poi, specificata dall'art. 7, comma 1, della legge n.412/1991 (“Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, L. 24 dicembre 1986, n. 958 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente”).
L'attuale assetto normativo, nella materia che occupa, è contenuto nell'art.2052 del D.Lg.vo n.66/2010 che, in buona sostanza, non ha fatto altro che riprodurre il testo delle due dianzi citate (precedenti) norme:
Pag.6 “1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , nonché quello prestato successivamente….”.
Sostiene parte appellante che tale normativa debba trovare applicazione nei suoi confronti in forza dei principi e dei criteri contenuti nella Circolare
n.85749/10.0.0343/B emessa, in data 20.2.1992, dalla Presidenza
[...]
che avrebbe un “chiaro valore Controparte_2 interpretativo del dettato normativo vigente”.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La circolare del 20 febbraio 1992 (avente ad oggetto: “legge 30 dicembre 1991
n.412 recante disposizioni in materia di finanza pubblica – Articolo 7: valutazione del servizio militare nel settore pubblico ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958” – cfr. doc. in atti), risulta essere stata emessa “allo scopo di rendere uniforme l'applicazione del riconoscimento del beneficio di cui trattasi nell'ambito del settore del pubblico impiego” fornendo, “sentiti i Ministeri della difese e del tesoro – Ragioneria Generale dello Stato-
IGOP, … alcune generali direttive alle quali le amministrazioni interessate dovranno responsabilmente conformarsi nell'adottare i provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti del dipendente personale che abbia titolo alla corresponsione del beneficio, sia agli effetti economici che ai fini previdenziali”.
Orbene, con tale circolare, si è stabilito (cfr. lett. D “Computo ai fini dell'inquadramento economico”) che: “Per quanto concerne le modalità di attribuzione del beneficio, occorre rammentare che tutte le categorie di personale del pubblico impiego erano provviste, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.958/1986, di un sistema di progressione economica articolato in classi stipendiali ed aumenti periodici biennali al cui interno il personale veniva inquadrato sulla base dell'anzianità di servizio. Con il riconoscimento del servizio militare di leva "a tutti gli effetti per l'inquadramento economico", il legislatore ha pertanto equiparato tale prestazione, beninteso ai soli fini economici, ad anzianità di servizio laddove questa, secondo quanto previsto dagli specifici ordinamenti in vigore in materia di
Pag.7 trattamento economico, sia utile al conseguimento di incrementi stipendiali automatici al maturare di determinate anzianità”.
Ciò posto, è necessario considerare che mentre per talune categorie di dipendenti (personale di magistratura, docenti e ricercatori universitari, dirigenti civili statali e categorie collegate ed equiparate, medici e veterinari appartenenti all'area medica del comparto del Servizio sanitario nazionale, ecc.) il preesistente sistema di progressione economica ha continuato ad operare anche dopo la data di entrata in vigore della richiamata legge n. 958/1986, per altre categorie di personale gli automatismi stipendiali hanno cessato di operare dal 1 gennaio 1987 , data dalla quale è stata istituita dai relativi accordi contrattuali la retribuzione individuale di anzianità.
Pertanto, per le categorie di personale provviste di automatismi stipendiali, il beneficio va riconosciuto mediante anticipazione della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione di un numero di mesi pari alla effettiva durata del servizio militare di leva, con conseguente riflesso sugli eventuali successivi automatismi annessi alla posizione rivestita all'atto della nomina. Analogo criterio va seguito per il personale del comparto scuola per il quale il D.P.R.
23 agosto 1988, n. 399, ha previsto nelle tabelle A) e B) allegate a tale D.P.R. un particolare tipo di progressione economica articolata in posizioni stipendiali ed indennità di funzione conseguibili al maturare di una determinata anzianità.
Per quanto riguarda, invece, le categorie di personale che non godono più di automatismi stipendiali, il beneficio va riconosciuto, sotto forma di retribuzione individuale di anzianità, mediante attribuzione all'atto della nomina di una somma pari a tanti ventiquattresimi, quanti sono i mesi di servizio militare di leva effettivamente prestato, dell'importo annuo lordo previsto dagli ultimi rinnovi contrattuali per il biennio 1° gennaio 1987 – 31 dicembre 1988.
Ovviamente tale soluzione riveste comunque carattere di temporaneità in quanto per i periodi successivi al biennio 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988, in assenza di un sistema di valutazione economica dell'anzianità di servizio non può farsi luogo - ai fini dell'inquadramento economico - al riconoscimento dei periodi di servizio militare, salvo quanto potrà essere previsto dai successivi accordi.”
Per come è evidente, trattasi di direttive, quelle enucleate dalla circolare in esame, che tengono correttamente conto del nuovo assetto normativo (all'epoca) introdotto dai D.P.R. n.266/1987, n.494/1987 e n.44/1990, i quali - ancor prima della introduzione della riforma del pubblico impiego del 1993 - avevano configurato un nuovo sistema di progressione economica del personale ed escluso gli automatismi stipendiali (cfr. Cass. S.U. n.26642/2009: “…Questo sistema è venuto
Pag.8 meno con la graduale modifica della struttura del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, conseguente alla contrattualizzazione prevista dalla legge - quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983, n. 93), tendente, non soltanto ad assicurare una certa coerenza di disciplina nell'ambito della pubblica amministrazione, ma anche a migliorare i livelli di efficienza e produttività mediante l'utilizzazione di criteri di progressione propri del rapporto di lavoro privato. Nell'ambito di tale tendenza, il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, cos ì come integrato dal
D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, e il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, nel recepire i distinti accordi sindacali di comparto, hanno introdotto un nuovo istituto economico, denominato retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA), nel quale confluiscono gli assegni per scatti e classi di ogni dipendente sino alla data del 31 dicembre 1986, e hanno delineato un diverso regime di progressione economica - derivante dall'introduzione delle qualifiche funzionali in luogo dei livelli retributivi - fondato non più sull'automatismo (cioè, su incrementi periodici dello stipendio conseguenti alla permanenza nella medesima qualifica per un determinato periodo di tempo, con aumenti retributivi per classi e scatti …)”).
Esse, per altro, trovano ulteriore conferma negli artt. 2 e 49 del D.Lg.vo n.29/93 (oggi art. 2, comma 3, e 45 del D.Lg.vo n.165/2001), siccome interpretati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva” (cfr. Cass. n.17790/2024).
Deve, conseguentemente, escludersi, sulla base della stessa circolare la cui applicazione è stata chiesta dal che possano essere a costui riconosciuti i Pt_1 benefici invocati col ricorso di primo grado, atteso che l'unico criterio di calcolo indicato in tale circolare (“…di una somma pari a tanti ventiquattresimi, quanti sono i mesi di servizio militare di leva effettivamente prestato, dell'importo annuo lordo previsto dagli ultimi rinnovi contrattuali “) è stato espressamente e correttamente limitato (con “carattere di temporaneità”) al “biennio 1° gennaio 1987 – 31 dicembre 1988”, restando ferma - “per i periodi successivi” e “in assenza di un sistema di valutazione economica dell'anzianità di servizio” – l'impossibilità di dar “luogo - ai fini dell'inquadramento economico - al riconoscimento dei periodi di servizio militare, salvo quanto potrà essere previsto dai successivi accordi.”.
In siffatto contesto, del tutto correttamente il appellato ha CP_1 disatteso, in sede amministrativa, le istanze presentate dal in data 5.5.1992 e Pt_1
28.4.2015 (cfr. doc. fascicolo di parte).
Pag.9 Né, si osserva, contrari argomenti possono trarsi dal parere dell'Adunanza
Generale del Consiglio di Stato n.742/1992 (reso il 17.5.1993 in relazione ad un
“quesito circa l'attribuzione dei benefici previsti dagli artt. 43 e 44 R.D. 30 settembre 1922
n.1290 per i mutilati ed invalidi di guerra anche per i pubblici dipendenti …”) versato in atti dall'appellante, in quanto esso appare superato dalla stessa giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato che con sentenza n.5529/2019 ha avuto occasione di affermare (per fattispecie analoga) che “con riferimento alla specifica normazione stipendiale, la condivisibile giurisprudenza successiva a quella indicata nell'appellata sentenza ha precisato che i benefici economici di cui si discute potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata - per il personale che, come gli appellati, non riveste qualifica dirigenziale - su un sistema di progressione economica per classi e scatti;
classi e scatti superati e divenuti inapplicabili, a far tempo dal 1 gennaio 1987 , a seguito dell'estensione anche al personale militare non dirigenziale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1987, n. 468.” (in tale sentenza vengono anche citati i precedenti giurisdizionali del Consiglio di Stato
n.3084/2012, n.5172/2014 e i pareri del medesimo Organo giurisdizionale n.2417/2015 e n.2429/2018).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, quindi, poiché l'antecedente logico- giuridico per l'attribuzione del beneficio di cui all'art.2052 del D.Lg.vo n.66/2010
(che ha riprodotto la disciplina di cui all'art.20 della legge n.958/86 e all'art. 7 della legge n.412/1991) è rappresentato dall'appartenenza dell'interessato ad una categoria di lavoratori soggetta ad una progressione economica fondata sulla mera anzianità di servizio (come, ad esempio, per il personale della scuola ove sono previste progressioni per scatti di anzianità da 0 a 8 anni, da 9 a 14 anni, da 15 a 20 anni da 21 a 27 anni, da 28 a 35 anni e da 36 anni fino al pensionamento) ), va da sé che, nel caso di specie, tale beneficio non possa essere riconosciuto al in Pt_1 quanto, per come non è contestato, costui non rientra, contrattualmente, in tale categoria di lavoratori.
Sicchè, in mancanza di diverse disposizioni contenute nella contrattazione collettiva, deve escludersi il diritto dello stesso al riconoscimento del periodo di servizio militare di leva espletato nei termini richiesti con l'atto introduttivo del giudizio non potendosi, ovviamente, fare ricorso al criterio (temporaneo) dei
Pag.10 ventiquattresimi di cui alla citata circolare del 1992 né, tampoco, come pure richiesto, ad una condanna generica stante la mancanza, in radice, dei presupposti previsti dalla normativa (anche di rango pattizio) attualmente vigente.
A quanto or ora esposto (già, di per sé, dirimente ai fini della decisione), va aggiunta – per scrupolo di completezza - un'ulteriore considerazione rappresentativa di un'autonoma ratio decidendi della presente sentenza.
Come si è già detto, il ha espletato il servizio di leva in epoca Pt_1 antecedente all'immissione nei ruoli del Ministero appellato.
Orbene, la normativa di cui all'art.2052 D.Lg.vo n.66/2010 trova un sicuro aggancio nell'art.52 comma 2 della Costituzione (“il servizio militare è obbligatorio … il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino …”).
In siffatto contesto non v'è chi non veda come il beneficio in parola presupponga (ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio) l'esistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della chiamata alla leva, essendo (solo) in tal caso immanente la necessità di evitare che l'espletamento (obbligatorio) del servizio stesso pregiudichi lo status giuridico-economico del lavoratore.
In caso contrario, come nella specie (in cui non è stato neanche dedotto che il servizio militare espletato abbia ritardato l'assunzione), non è dato comprendersi sotto quale profilo dovrebbe essere riconosciuta l'anzianità di cui all'art.2052 del
D.Lg.vo n.66/2010.
Beneficio, questo, che, ove concesso, sarebbe del tutto ingiustificato in quanto privo di qualsivoglia valenza conservativa e/o compensativa rispetto ad un rapporto di lavoro insussistente al momento dell'assolvimento dell'obbligo di leva.
Parimenti, deve essere disattesa la richiesta risarcitoria (per come) avanzata in ricorso dall'appellante non ravvisandosi, nella vicenda che occupa, alcuna responsabilità in capo al essendo la materia in questione Controparte_1 demandata alla disciplina della contrattazione collettiva di cui il detto CP_1 predetto non è parte esclusiva.
Consegue, per tutte le ragioni fin qui svolte, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Pag.11 3) Nulla sulle spese di questo grado in ragione della dichiarata contumacia del . Controparte_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia del che Controparte_1 dichiara, conferma la sentenza n. 4487/2021 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 26.11.2021.
Nulla sulle spese di questo grado di giudizio
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Palermo 19 settembre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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