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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2436/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2436/2023, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. PALLADINO STEFANO Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. PESCE LUISA Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 28 settembre 2023 il SI. adiva l'intestato Tribunale al fine di Pt_1
ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la
SI.ra Dall'unione coniugale nasceva la figlia , a Tortona in data 25 maggio CP_1 ER
2011. All'esito di ricorso consensuale (n. 1626/2020 RG) il Tribunale di Alessandria omologava,
1 con decreto del 3 dicembre 2020, la separazione personale tra le parti. Parte ricorrente instava nella presente sede per l'affidamento condiviso della minore con residenza prevalente presso il padre, in conformità alla situazione di fatto consolidatasi dopo la separazione (seppure in difformità rispetto alla separazione come omologata); si proponevano frequentazioni madre-figlia con pernottamento nel fine settimana, a settimane alterne e frequentazioni infrasettimanali (due pomeriggi a settimana) nonché ripartizione bilanciata e/o alternata dei tempi di permanenza durante le vacanze natalizie di carnevale e pasquali e periodi di permanenza durante le vacanze estive (o in altri periodi dell'anno).
In particolare, nel ricorso venivano rappresentate criticità nel rapporto madre-figlia, con riferimento ad un episodio del dicembre 2022 allorché appunto la minore veniva mandata a vivere con il padre e a seguito del quale non vedeva la madre per alcuni mesi.
Nelle more del procedimento parte resistente si costituiva aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla domanda di affidamento condiviso, ma opponendosi alla collocazione prevalente presso il padre;
instava, invece per la collocazione presso di sé con conferma delle condizioni di separazione consensuale.
All'udienza del 22 febbraio 2024 il ricorrente riferiva di un violento litigio tra la madre e la figlia maggiore (non parte del procedimento), affermava in particolare: “Domenica 4 Persona_2 febbraio mia figlia ha chiamato i carabinieri perché la mamma aggrediva la sorella” (si richiama integralmente il verbale d'udienza); con ordinanza in pari data che si richiama, a modifica dell'ordinanza del 10 gennaio 2024, venivano disposte visite madre-figlia senza pernottamento nella misura di due volte a settimana (una volta infrasettimanale e una nel fine settimana), per un pasto o per passare qualche ora nel pomeriggio.
Veniva poi svolta l'audizione della minore in data 6 marzo 2024, che riferiva del grave episodio di litigio avvenuto alla sua presenza, in particolare nei confronti della sorella maggiore;
con richiesta di intervento dei Carabinieri. All'esito dell'audizione venivano mantenute visite madre-figlia libere con ulteriori cautele (distanza km, di modo che la minore potesse richiedere di tornare a casa al bisogno). Veniva quindi disposta CTU, oltre all'incarico ai Servizi Sociali e Sanitari.
All'udienza del 4 aprile 2024 il padre veniva autorizzato, in via esclusiva, a dare incarico alla psicologa che già seguiva . ER
All'udienza del 13 giugno 2024, a parziale modifica della precedente ordinanza, in miglioramento, in punto visite veniva disposto che “dette visite si dovranno svolgere entro il raggio di 50 km (da
Acqui Terme o comunque da dove si trova il padre) [in luogo dei 10 km precedentemente previsti] e durante detto periodo i famigliari dovranno stare a disposizione di reperibili per Persona_3 andare a prenderla qualora la stessa voglia andare a casa prima”.
In data 2 agosto 2024 il Servizio Sociale ASCA depositava una nota urgente di aggiornamento
2 riferendo che la SI.ra in data 22 luglio 2024 poneva in essere un agito anticonservativo, CP_1
con ricovero poi in SPDC;
in urgenza venivano quindi previsti incontri madre-figlia alla presenza di educatore precisando che l'organizzazione di visite “non dovrà vedere forzatura di ER
(matura) e comunque i SS prima di organizzare le visite dovranno acquisire un previo riscontro dal
CSM circa le condizioni della madre”.
All'udienza del 13 agosto 2024 veniva confermato il provvedimento reso inaudita altera parte e veniva disposto anche che “in aggiunta potranno anche avvenire brevi momenti di saluto madre- figlia sotto casa (durata massimo 10 minuti) purché la minore sia d'accordo e purché il padre o persona di fiducia dello stesso si tengano a vista della minore”.
Con relazione di aggiornamento depositata in data 16 dicembre 2024, l'ASCA rappresentava l'impossibilità di procedere a incontri protetti, riferendo il persistente rifiuto da parte della madre di accettare un operatore agli incontri;
con ordinanza in data 23 dicembre 2024 venivano confermate visite madre-figlia solo con educatore, autorizzando incontri di saluto/auguri tra madre e figlia limitati a 10/20 minuti con presenza “a vista” del padre solo nel caso in cui fosse d'accordo ER
Per_ e senza alcuna forzatura al riguardo, eventualmente anche con la presenza della sorella si disponeva altresì la prosecuzione degli interventi in essere (ASCA, SERVIZIO PSICOLOGIA,
CSM).
All'udienza del 13 marzo 2025, preso atto anche del trasferimento della madre a IE e della mancata attuazione degli incontri protetti, si disponeva l'affidamento c.d. super esclusivo al padre.
Le parti precisavano quindi le conclusioni;
parte ricorrente chiedeva “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SInor e la SInora (sopra generalizzati) Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater comma III C.C. della figlia minore al padre e quindi attribuendo al padre la esclusiva Persona_4 Parte_1
responsabilità per ogni decisione relativa alla figlia, comprese quelle riguardanti le questioni di maggior interesse;
c) stabilire i tempi e le modalità della permanenza della figlia presso il padre e la madre;
al ER riguardo l'esponente, ferma restando collocazione presso il padre, propone quanto alla permanenza con la madre:
- frequentazioni con pernottamento: al momento escluse, da definire in futuro
- frequentazioni infrasettimanali: inizialmente mediante incontri protetti alla presenza del personale dei Servizi Sociali e/o di NPI dell'ASL AL ed in futuro gradualmente con modalità via via più autonome da definirsi
3 - vacanze natalizie, di carnevale e pasquali e vacanze estive: al momento escluse, da definire in futuro
d) stabilire che il padre SI. provvederà stabilmente al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia e determinare in quale misura la madre sia tenuta a contribuire ER Controparte_1
al mantenimento ordinario con il versamento di un assegno mensile, da effettuarsi a mani del padre entro il giorno 5 di ciascun mese e con la previsione di adeguamento automatico secondo la variazione del costo della vita rilevata dall'Istat;
e) disporre che le spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, così come definite dal protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016 vengano ripartite nella misura del 50% ciascuno;
f) stabilire tempi e modalità della presenza della figlia minore presso i nonni;
al riguardo il ricorrente propone che possa frequentare liberamente la nonna paterna, unico ascendente ER rimasto in vita oltre ai genitori”.
Parte resistente concludeva chiedendo “in modifica delle conclusioni assunte nel primo atto difensivo, aderendo alla domanda di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiede di determinare le modalità di frequentazione e visita della figlia con ER
gradualità e secondo il percorso che verrà stabilito dai servizi socio assistenziali e CSM di Acqui
Terme, nell'interesse della minore e in conformità al principio di bigenitorialità.
Considerate le difficoltà economiche in cui versa la SI.ra , come documentate agli atti, CP_1
si chiede di confermare il provvedimento 10.1.2024 con il quale è stato posto a carico della madre il solo onere della partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.”.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2 lett. B, L. 898/1970. In particolare: (i) la separazione dei coniugi è stata pronunciata nel 2020 mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 28 settembre 2023; (ii) non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi e (iii) entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, sono emerse gravi criticità rispetto alla capacità genitoriale della madre, culminate in episodi di grave litigio anche con intervento delle forze dell'ordine; originava da detti episodi e comportamenti anche un procedimento penale a carico della madre (non ancora iniziata la
4 fase dibattimentale). Rispetto alla madre la CTU indicava “Si ritiene, tuttavia, fondamentale che la SInora, ai fini ultimi del raggiungimento di una maggiore stabilità emotiva ed istintuale (quindi di un maggiore benessere nonché tutela per se stessa e chi la circonda), segua un percorso psicoterapeutico ed un puntuale monitoraggio psichiatrico, in modo incisivo e protratto nel tempo”; pur a fronte di disposte prese in carico la madre non ha nei fatti seguito percorsi (pur presentandosi alle prime visite). Rispetto al rapporto della madre con si ritiene ancora attuale quanto ER
valutato dalla CTU risulta essere dentro ad una dinamica relazionale in cui desidera ER
mantenere il rapporto con la madre e in cui necessita di essere accettata ed accolta dalla stessa, a tal fine cerca di assecondare le aspettative materne con modalità accondiscendenti, non spontanee
e trattenute, nell'estremo tentativo di appagarla, ricevere consensi ed evitare sue reazioni discontrollate: tanto desidera quanto teme la vicinanza con la madre”; in aggiunta si deve ER
considerare l'assenza di visite nei fatti dalla scorsa estate, con conseguente sofferenza della minore che conseguentemente “avrebbe disinvestito molto nella relazione con la mamma, riuscendo, in ragione di ciò, a mantenere un discreto equilibrio”.
Orbene, a fronte della riscontrata inadeguatezza della madre, si è cercato di predisporre idoneo supporto ed al contempo di tutelare la minore, comunque considerando l'affetto dimostrato per la madre e cercando di lasciare comunque spazi liberi di visita – con cautele quali la distanza in km e i tempi di visita di modo che la minore potesse tornare a casa velocemente allorché lo avesse richiesto-. Nonostante gli accorgimenti presi, volti a ricercare appunto un equilibrio tra eSIenze di protezione e continuità nei rapporti, le visite madre-figlia sono quasi totalmente venute meno a seguito della scorsa estate, allorché la madre all'evidenza in grave difficoltà, poneva in essere anche un tentativo anticonservativo. La madre non ha poi seguito alcun percorso predisposto a suo supporto, sempre rappresentando una necessità di previa assoluzione in sede penale rispetto ai rapporti con le figlie – pur se all'evidenza i tempi del procedimento penale non risultano compatibili con l'interesse della figlia minore, e per questo appunto si era cercato di tutelare ma al contempo dare continuità al rapporto-.
In punto di affido della minore quindi, risulta necessario a fronte delle emerse inadeguatezze della madre, che peraltro incolpa il padre di , la cui capacità genitoriale è stata debitamente ER
vagliata, positivamente, nonché a fronte dell'assenza di rapporti tra madre e figlia, disporre l'affido c.d. super esclusivo di al padre, con cui la stessa vivrà. In punto di visite madre-figlia vanno ER
confermate visite alla presenza di educatore, non essendovi mai stata una ripresa delle visite e nemmeno un chiarimento rispetto al tentativo anti conservativo della madre (con relativa lettera anche alle figlie circa il di loro rapporto) nonché considerato che comunque la madre non ha seguito percorso alcuno a suo supporto. Unitamente alle visite alla presenza di educatore, si mantiene la
5 possibilità di brevi momenti di saluto, liberi, di durata comunque limitata (10/20 minuti), senza forzatura alcuna di e comunque con presenza del padre nelle vicinanze. Solo a fronte di un ER
positivo andamento delle visite con educatore e di un proficuo percorso psicoterapeutico, unitamente a monitoraggio psichiatrico – a tal fine si richiede la presa in carico da parte dei Servizi
Sanitari di IE-, da parte della madre, le visite potranno venire, a discrezione dei Servizi Sociali incaricati, progressivamente liberalizzate, comunque senza pernottamenti.
In punto di mantenimento della figlia minore, si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eSIenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, la minore risulta del tutto a carico del padre.
Guardando alle rispettive condizioni economiche dei genitori, rispetto alla madre si osserva che la stessa percepisce circa euro 1600 mensili (12 mensilità); la stessa risulta gravata al contempo di vari debiti. Invero la stessa contraeva un debito per la casa in Acqui Terme, comunque poi venduta e rispetto alla quale ha ricevuto un corrispettivo di euro 30.000 – utilizzati come si vede dall'estratto conto anche per il canone di locazione che la stessa sosteneva-; un ulteriore debito per l'auto (238 circa mensili) ed infine un mutuo per la casa di IE (circa 280 mensili). Inoltre la stessa aveva in essere il pagamento di un previo scoperto su conto Si nota che i vari debiti della madre e CP_2
la di lei situazione economica risulta ora maggiormente razionale, invero la stessa si trasferiva a
IE nella casa di proprietà (non ricevendo più affitto), non dovendo più pagare un canone di locazione. La madre nel corso del procedimento percepiva anche l'assegno unico e il mantenimento
Per_ per la figlia emolumenti che tuttavia non possono venire considerati in quanto destinati alla stessa.
6 Rispetto al padre, si stima che lo stesso abbia a disposizione circa euro 2500 mensili (su 12 mensilità), oltre alla totalità dell'assegno unico (in ragione di affido esclusivo), pari comunque a circa euro 50 mensili. Lo stesso ha una esposizione debitoria per circa euro 700 mensili.
Entrambi i genitori dovrebbero poter beneficiare dell'aiuto dei rispettivi compagni, quantomeno nella suddivisione di spese abitative quali utenze.
Alla luce delle rispettive condizioni economiche, nonché supponendo un costo in capo alla madre per le trasferte IE – Acqui Terme per le visite con , si reputa congruo porre a carico della ER
madre un contributo mensile al di lei mantenimento pari ad euro 100, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Le spese di lite, considerata la domanda in ordine allo status, le modifiche anche ufficiose nonché le conclusioni sostanzialmente aderenti finali, vengono compensate;
le spese di CTU rimangono a carico di ciascuna delle parti per il 50 % ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i SI. (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Ricaldone l'11 luglio 2015;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza al suo passaggio in giudicato;
- affida la figlia minore in via esclusiva al padre, che prenderà tutte le decisioni Persona_4
per la minore, anche quelle di maggior interesse (c.d. affido super esclusivo); la minore vivrà con il padre;
- visite alla presenza di educatore, senza forzare la minore;
in aggiunta – sempre Persona_5
che tanto corrisponda alla volontà della minore, senza forzature -, potranno avvenire brevi momenti di saluto madre-figlia di circa 10/20 minuti, il padre in tale occasioni dovrà rimanere nelle immediate vicinanze;
a fronte di positivo andamento delle visite con educatore, nonché di proficuo percorso psicoterapeutico e monitoraggio psichiatrico della madre, i Servizi
Sociali, a discrezione, potranno liberalizzare le visite madre-figlia, comunque senza pernottamenti;
- invita (C.F. ) ad intraprendere un percorso Controparte_1 C.F._2
7 psicoterapeutico nonché di monitoraggio psichiatrico, a tal fine richiede la presa in carico della stessa da parte del CSM BIELLA e SERVIZIO PSICOLOGIA ADULTI BIELLA;
- pone, a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025 compreso, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 100 mensili, rivalutabile ER
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- spese compensate;
spese di CTU definitivamente a carico di ciascuno per il 50%.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ASCA e al CSM IE e
Controparte_3
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2436/2023, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. PALLADINO STEFANO Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. PESCE LUISA Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 28 settembre 2023 il SI. adiva l'intestato Tribunale al fine di Pt_1
ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la
SI.ra Dall'unione coniugale nasceva la figlia , a Tortona in data 25 maggio CP_1 ER
2011. All'esito di ricorso consensuale (n. 1626/2020 RG) il Tribunale di Alessandria omologava,
1 con decreto del 3 dicembre 2020, la separazione personale tra le parti. Parte ricorrente instava nella presente sede per l'affidamento condiviso della minore con residenza prevalente presso il padre, in conformità alla situazione di fatto consolidatasi dopo la separazione (seppure in difformità rispetto alla separazione come omologata); si proponevano frequentazioni madre-figlia con pernottamento nel fine settimana, a settimane alterne e frequentazioni infrasettimanali (due pomeriggi a settimana) nonché ripartizione bilanciata e/o alternata dei tempi di permanenza durante le vacanze natalizie di carnevale e pasquali e periodi di permanenza durante le vacanze estive (o in altri periodi dell'anno).
In particolare, nel ricorso venivano rappresentate criticità nel rapporto madre-figlia, con riferimento ad un episodio del dicembre 2022 allorché appunto la minore veniva mandata a vivere con il padre e a seguito del quale non vedeva la madre per alcuni mesi.
Nelle more del procedimento parte resistente si costituiva aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla domanda di affidamento condiviso, ma opponendosi alla collocazione prevalente presso il padre;
instava, invece per la collocazione presso di sé con conferma delle condizioni di separazione consensuale.
All'udienza del 22 febbraio 2024 il ricorrente riferiva di un violento litigio tra la madre e la figlia maggiore (non parte del procedimento), affermava in particolare: “Domenica 4 Persona_2 febbraio mia figlia ha chiamato i carabinieri perché la mamma aggrediva la sorella” (si richiama integralmente il verbale d'udienza); con ordinanza in pari data che si richiama, a modifica dell'ordinanza del 10 gennaio 2024, venivano disposte visite madre-figlia senza pernottamento nella misura di due volte a settimana (una volta infrasettimanale e una nel fine settimana), per un pasto o per passare qualche ora nel pomeriggio.
Veniva poi svolta l'audizione della minore in data 6 marzo 2024, che riferiva del grave episodio di litigio avvenuto alla sua presenza, in particolare nei confronti della sorella maggiore;
con richiesta di intervento dei Carabinieri. All'esito dell'audizione venivano mantenute visite madre-figlia libere con ulteriori cautele (distanza km, di modo che la minore potesse richiedere di tornare a casa al bisogno). Veniva quindi disposta CTU, oltre all'incarico ai Servizi Sociali e Sanitari.
All'udienza del 4 aprile 2024 il padre veniva autorizzato, in via esclusiva, a dare incarico alla psicologa che già seguiva . ER
All'udienza del 13 giugno 2024, a parziale modifica della precedente ordinanza, in miglioramento, in punto visite veniva disposto che “dette visite si dovranno svolgere entro il raggio di 50 km (da
Acqui Terme o comunque da dove si trova il padre) [in luogo dei 10 km precedentemente previsti] e durante detto periodo i famigliari dovranno stare a disposizione di reperibili per Persona_3 andare a prenderla qualora la stessa voglia andare a casa prima”.
In data 2 agosto 2024 il Servizio Sociale ASCA depositava una nota urgente di aggiornamento
2 riferendo che la SI.ra in data 22 luglio 2024 poneva in essere un agito anticonservativo, CP_1
con ricovero poi in SPDC;
in urgenza venivano quindi previsti incontri madre-figlia alla presenza di educatore precisando che l'organizzazione di visite “non dovrà vedere forzatura di ER
(matura) e comunque i SS prima di organizzare le visite dovranno acquisire un previo riscontro dal
CSM circa le condizioni della madre”.
All'udienza del 13 agosto 2024 veniva confermato il provvedimento reso inaudita altera parte e veniva disposto anche che “in aggiunta potranno anche avvenire brevi momenti di saluto madre- figlia sotto casa (durata massimo 10 minuti) purché la minore sia d'accordo e purché il padre o persona di fiducia dello stesso si tengano a vista della minore”.
Con relazione di aggiornamento depositata in data 16 dicembre 2024, l'ASCA rappresentava l'impossibilità di procedere a incontri protetti, riferendo il persistente rifiuto da parte della madre di accettare un operatore agli incontri;
con ordinanza in data 23 dicembre 2024 venivano confermate visite madre-figlia solo con educatore, autorizzando incontri di saluto/auguri tra madre e figlia limitati a 10/20 minuti con presenza “a vista” del padre solo nel caso in cui fosse d'accordo ER
Per_ e senza alcuna forzatura al riguardo, eventualmente anche con la presenza della sorella si disponeva altresì la prosecuzione degli interventi in essere (ASCA, SERVIZIO PSICOLOGIA,
CSM).
All'udienza del 13 marzo 2025, preso atto anche del trasferimento della madre a IE e della mancata attuazione degli incontri protetti, si disponeva l'affidamento c.d. super esclusivo al padre.
Le parti precisavano quindi le conclusioni;
parte ricorrente chiedeva “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SInor e la SInora (sopra generalizzati) Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater comma III C.C. della figlia minore al padre e quindi attribuendo al padre la esclusiva Persona_4 Parte_1
responsabilità per ogni decisione relativa alla figlia, comprese quelle riguardanti le questioni di maggior interesse;
c) stabilire i tempi e le modalità della permanenza della figlia presso il padre e la madre;
al ER riguardo l'esponente, ferma restando collocazione presso il padre, propone quanto alla permanenza con la madre:
- frequentazioni con pernottamento: al momento escluse, da definire in futuro
- frequentazioni infrasettimanali: inizialmente mediante incontri protetti alla presenza del personale dei Servizi Sociali e/o di NPI dell'ASL AL ed in futuro gradualmente con modalità via via più autonome da definirsi
3 - vacanze natalizie, di carnevale e pasquali e vacanze estive: al momento escluse, da definire in futuro
d) stabilire che il padre SI. provvederà stabilmente al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia e determinare in quale misura la madre sia tenuta a contribuire ER Controparte_1
al mantenimento ordinario con il versamento di un assegno mensile, da effettuarsi a mani del padre entro il giorno 5 di ciascun mese e con la previsione di adeguamento automatico secondo la variazione del costo della vita rilevata dall'Istat;
e) disporre che le spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, così come definite dal protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016 vengano ripartite nella misura del 50% ciascuno;
f) stabilire tempi e modalità della presenza della figlia minore presso i nonni;
al riguardo il ricorrente propone che possa frequentare liberamente la nonna paterna, unico ascendente ER rimasto in vita oltre ai genitori”.
Parte resistente concludeva chiedendo “in modifica delle conclusioni assunte nel primo atto difensivo, aderendo alla domanda di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiede di determinare le modalità di frequentazione e visita della figlia con ER
gradualità e secondo il percorso che verrà stabilito dai servizi socio assistenziali e CSM di Acqui
Terme, nell'interesse della minore e in conformità al principio di bigenitorialità.
Considerate le difficoltà economiche in cui versa la SI.ra , come documentate agli atti, CP_1
si chiede di confermare il provvedimento 10.1.2024 con il quale è stato posto a carico della madre il solo onere della partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.”.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2 lett. B, L. 898/1970. In particolare: (i) la separazione dei coniugi è stata pronunciata nel 2020 mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 28 settembre 2023; (ii) non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi e (iii) entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, sono emerse gravi criticità rispetto alla capacità genitoriale della madre, culminate in episodi di grave litigio anche con intervento delle forze dell'ordine; originava da detti episodi e comportamenti anche un procedimento penale a carico della madre (non ancora iniziata la
4 fase dibattimentale). Rispetto alla madre la CTU indicava “Si ritiene, tuttavia, fondamentale che la SInora, ai fini ultimi del raggiungimento di una maggiore stabilità emotiva ed istintuale (quindi di un maggiore benessere nonché tutela per se stessa e chi la circonda), segua un percorso psicoterapeutico ed un puntuale monitoraggio psichiatrico, in modo incisivo e protratto nel tempo”; pur a fronte di disposte prese in carico la madre non ha nei fatti seguito percorsi (pur presentandosi alle prime visite). Rispetto al rapporto della madre con si ritiene ancora attuale quanto ER
valutato dalla CTU risulta essere dentro ad una dinamica relazionale in cui desidera ER
mantenere il rapporto con la madre e in cui necessita di essere accettata ed accolta dalla stessa, a tal fine cerca di assecondare le aspettative materne con modalità accondiscendenti, non spontanee
e trattenute, nell'estremo tentativo di appagarla, ricevere consensi ed evitare sue reazioni discontrollate: tanto desidera quanto teme la vicinanza con la madre”; in aggiunta si deve ER
considerare l'assenza di visite nei fatti dalla scorsa estate, con conseguente sofferenza della minore che conseguentemente “avrebbe disinvestito molto nella relazione con la mamma, riuscendo, in ragione di ciò, a mantenere un discreto equilibrio”.
Orbene, a fronte della riscontrata inadeguatezza della madre, si è cercato di predisporre idoneo supporto ed al contempo di tutelare la minore, comunque considerando l'affetto dimostrato per la madre e cercando di lasciare comunque spazi liberi di visita – con cautele quali la distanza in km e i tempi di visita di modo che la minore potesse tornare a casa velocemente allorché lo avesse richiesto-. Nonostante gli accorgimenti presi, volti a ricercare appunto un equilibrio tra eSIenze di protezione e continuità nei rapporti, le visite madre-figlia sono quasi totalmente venute meno a seguito della scorsa estate, allorché la madre all'evidenza in grave difficoltà, poneva in essere anche un tentativo anticonservativo. La madre non ha poi seguito alcun percorso predisposto a suo supporto, sempre rappresentando una necessità di previa assoluzione in sede penale rispetto ai rapporti con le figlie – pur se all'evidenza i tempi del procedimento penale non risultano compatibili con l'interesse della figlia minore, e per questo appunto si era cercato di tutelare ma al contempo dare continuità al rapporto-.
In punto di affido della minore quindi, risulta necessario a fronte delle emerse inadeguatezze della madre, che peraltro incolpa il padre di , la cui capacità genitoriale è stata debitamente ER
vagliata, positivamente, nonché a fronte dell'assenza di rapporti tra madre e figlia, disporre l'affido c.d. super esclusivo di al padre, con cui la stessa vivrà. In punto di visite madre-figlia vanno ER
confermate visite alla presenza di educatore, non essendovi mai stata una ripresa delle visite e nemmeno un chiarimento rispetto al tentativo anti conservativo della madre (con relativa lettera anche alle figlie circa il di loro rapporto) nonché considerato che comunque la madre non ha seguito percorso alcuno a suo supporto. Unitamente alle visite alla presenza di educatore, si mantiene la
5 possibilità di brevi momenti di saluto, liberi, di durata comunque limitata (10/20 minuti), senza forzatura alcuna di e comunque con presenza del padre nelle vicinanze. Solo a fronte di un ER
positivo andamento delle visite con educatore e di un proficuo percorso psicoterapeutico, unitamente a monitoraggio psichiatrico – a tal fine si richiede la presa in carico da parte dei Servizi
Sanitari di IE-, da parte della madre, le visite potranno venire, a discrezione dei Servizi Sociali incaricati, progressivamente liberalizzate, comunque senza pernottamenti.
In punto di mantenimento della figlia minore, si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eSIenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, la minore risulta del tutto a carico del padre.
Guardando alle rispettive condizioni economiche dei genitori, rispetto alla madre si osserva che la stessa percepisce circa euro 1600 mensili (12 mensilità); la stessa risulta gravata al contempo di vari debiti. Invero la stessa contraeva un debito per la casa in Acqui Terme, comunque poi venduta e rispetto alla quale ha ricevuto un corrispettivo di euro 30.000 – utilizzati come si vede dall'estratto conto anche per il canone di locazione che la stessa sosteneva-; un ulteriore debito per l'auto (238 circa mensili) ed infine un mutuo per la casa di IE (circa 280 mensili). Inoltre la stessa aveva in essere il pagamento di un previo scoperto su conto Si nota che i vari debiti della madre e CP_2
la di lei situazione economica risulta ora maggiormente razionale, invero la stessa si trasferiva a
IE nella casa di proprietà (non ricevendo più affitto), non dovendo più pagare un canone di locazione. La madre nel corso del procedimento percepiva anche l'assegno unico e il mantenimento
Per_ per la figlia emolumenti che tuttavia non possono venire considerati in quanto destinati alla stessa.
6 Rispetto al padre, si stima che lo stesso abbia a disposizione circa euro 2500 mensili (su 12 mensilità), oltre alla totalità dell'assegno unico (in ragione di affido esclusivo), pari comunque a circa euro 50 mensili. Lo stesso ha una esposizione debitoria per circa euro 700 mensili.
Entrambi i genitori dovrebbero poter beneficiare dell'aiuto dei rispettivi compagni, quantomeno nella suddivisione di spese abitative quali utenze.
Alla luce delle rispettive condizioni economiche, nonché supponendo un costo in capo alla madre per le trasferte IE – Acqui Terme per le visite con , si reputa congruo porre a carico della ER
madre un contributo mensile al di lei mantenimento pari ad euro 100, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Le spese di lite, considerata la domanda in ordine allo status, le modifiche anche ufficiose nonché le conclusioni sostanzialmente aderenti finali, vengono compensate;
le spese di CTU rimangono a carico di ciascuna delle parti per il 50 % ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i SI. (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Ricaldone l'11 luglio 2015;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza al suo passaggio in giudicato;
- affida la figlia minore in via esclusiva al padre, che prenderà tutte le decisioni Persona_4
per la minore, anche quelle di maggior interesse (c.d. affido super esclusivo); la minore vivrà con il padre;
- visite alla presenza di educatore, senza forzare la minore;
in aggiunta – sempre Persona_5
che tanto corrisponda alla volontà della minore, senza forzature -, potranno avvenire brevi momenti di saluto madre-figlia di circa 10/20 minuti, il padre in tale occasioni dovrà rimanere nelle immediate vicinanze;
a fronte di positivo andamento delle visite con educatore, nonché di proficuo percorso psicoterapeutico e monitoraggio psichiatrico della madre, i Servizi
Sociali, a discrezione, potranno liberalizzare le visite madre-figlia, comunque senza pernottamenti;
- invita (C.F. ) ad intraprendere un percorso Controparte_1 C.F._2
7 psicoterapeutico nonché di monitoraggio psichiatrico, a tal fine richiede la presa in carico della stessa da parte del CSM BIELLA e SERVIZIO PSICOLOGIA ADULTI BIELLA;
- pone, a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025 compreso, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 100 mensili, rivalutabile ER
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- spese compensate;
spese di CTU definitivamente a carico di ciascuno per il 50%.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ASCA e al CSM IE e
Controparte_3
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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