Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'udienza del 16.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 838/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marano, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Giugliano alla via Marchesella n. 102
Appellante
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Colella,
Silvano Imbriaci, , , in forza di procura CP_2 Controparte_3 Controparte_4
generale alle liti per atto ricevuto dal notaio di Fiumicino il 22 marzo 2024 Persona_1
al Repertorio n. 37875 - Raccolta n. 7313, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
di Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55 CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.04.2023, l'appellante proponeva impugnazione alla sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 212 del
2023, che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere l'assegno sociale su domanda amministrativa del 29.01.2021.
In particolare, rappresentava che il primo giudice, all'esito dell'udienza dell'11.07.2022, tenuta in trattazione scritta, aveva disposto un rinvio per effettuare il libero interrogatorio dell'istante ma che poi, anche per quella data, aveva disposto il deposito di note scritte, senza revocare la precedente ordinanza di comparizione personale della parte;
precisava di aver anche chiesto un rinvio per consentire l'adempimento ma che la causa era stata decisa.
accordato il beneficio dal febbraio 2023; concludeva, quindi, per il riconoscimento della prestazione dall' 1 febbraio 2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 29.01.2021) al 31 gennaio 2023.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che concludeva per il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
L'appello non può essere accolto.
Quanto alla doglianza sulla modalità di gestione dell'udienza, la Corte ritiene che il provvedimento che disponeva la trattazione scritta anche per l'udienza di rinvio, in quanto successivo, implicitamente revocasse quello di comparizione personale della parte;
inoltre, si evidenzia che quest'ultima nelle note chiedeva un breve rinvio per l'adempimento solo
“ove ritenuto dall'adito Giudice”.
Pertanto, non vi era alcuna preclusione per il giudice di decidere la causa, né risultano elementi per ritenere sussistente una violazione del diritto di difesa, anche considerato che la reiezione della domanda afferiva alla carenza di allegazioni e prove di dati meramente documentali.
Ciò premesso, l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che trae origine dalla previsione dell'articolo 38 della Costituzione - secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” - e che, prescindendo da qualsiasi requisito contributivo, trova la sua disciplina normativa nell'articolo 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995 che ne prevede la corresponsione anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo.
L'articolo 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995 prevede, in particolare, che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti
a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
L'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento del beneficio va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale e che si trovi nella situazione di stato di bisogno secondo i criteri richiesti dalla legge speciale (cfr. Cass. n. 30580 del
2018).
Benché quest'ultima faccia riferimento soltanto ad una dichiarazione del richiedente (ai fini dell'erogazione in via provvisoria dell'assegno) ed alla “dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti” (ai fini del conguaglio nell'anno successivo) è pacifico in giurisprudenza che non sia sufficiente una mera dichiarazione fiscale negativa ma che occorra fare riferimento ad ulteriori elementi concernenti la vita del richiedente (come ad esempio il tenore vita, l'esistenza di depositi bancari o investimenti, la titolarità di diritti immobiliari, gestione di un'impresa), quali indicatori dell'esistenza di un reddito inferiore o superiore a quello previsto dalla legge, potendo il superamento dei limiti reddituali anche desumersi da prova indiziaria (cfr. Cass. n. 14210 del 2013; Cass. n. 13577 del 2013).
Il presupposto dell'indigenza non può ricavarsi dunque dalla sola dichiarazione dei redditi, ma l'assolvimento dell'onere probatorio va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, quale emerge anche dalle allegazioni di parte, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica.
Nel caso in esame, l' rigettava la domanda in quanto riteneva che in sede di separazione CP_1 l'istante avesse “concordato un mantenimento irrisorio il tutto in prossimità della richiesta di prestazione assistenziale;
esso costituisce un elemento che corrobora l'ipotesi di sussistenza dell'autosufficienza”.
Il primo giudice, invece, evidenziava che “A prescindere dalla peculiare circostanza che la domanda di assegno sociale viene presentata nella sostanziale immediatezza della omologazione della separazione dal coniuge, quel che rileva è che la parte ricorrente non ha fornito nel presente giudizio idonea e specifica documentazione reddituale a sostegno del proprio quadro economico e patrimoniale.”
La Corte condivide le conclusioni del primo giudice sulla carenza di prova del requisito reddituale, nel senso sopra detto, anche a fronte della specifica contestazione dell' sul CP_1
punto.
Risultano, invero, in atti solo la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2019 e nel 2020 e un'autocertificazione per il periodo 2018 – 2021, senza ulteriori allegazioni ed elementi per comprendere la complessiva situazione economica del . Pt_1
Con riferimento all'atto notorio, del resto, non si ignora che “Nelle controversie assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale, pur non avendo, in difetto di previsione di legge, valore probatorio, può costituire un principio di prova idoneo a giustificare, con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo
a seguito del contraddittorio tra le parti stesse, un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, comma 2, c.p.c.; ne consegue che, ove la dichiarazione sostitutiva sia stata allegata al ricorso in primo grado, è ammissibile la produzione in appello di documentazione probatoria relativa al predetto requisito.” (Cfr. Cass. n. 5471 del 2023)
Ma, nel caso in esame, per le ragioni sopra dette, lo stesso non aveva significativi ulteriori riscontri.
Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese del grado ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c..
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 16.05.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente