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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/11/2024, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
UDIENZA DEL 15.11.2024 N. 620/2021 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
***** in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), con l'avv. Silvia Rossi Parte_1 C.F._1 pec: Email_1
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(P. IVA ), con gli Avv.ti Matteo
[...] P.IVA_1
Azzurro e Mattia Balzarotti
PEC: Email_2 Email_3
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione All'udienza di discussione i procuratori delle parti costituite concludevano come in atti
*****
I. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo I.1 Con ricorso depositato in data 31.12.2021, il ricorrente formula le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, condannare la
[...]
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA al pagamento in favore di P.IVA_1 parte ricorrente della somma lorda di €36.400,83 (di cui €2.393,37 a titolo di T.F.R.) o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio o ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
*****
I.
2. A sostegno di tali conclusioni, il ricorrente espone di aver lavorato dal 24/05/2017 al
30/10/2020, in forza di più contratti a tempo determinato, in qualità di operaio comune per la , Parte_2 con mansioni di addetto alla raccolta nelle serre di produzione della Controparte_1
(doc. 1 – ricorso).
[...]
I.
3. Riferisce che al suddetto rapporto di lavoro era applicato dalle parti il C.C.N.L per gli operai agricoli e florovivaisti, con il richiamo esplicito del C.P.L. Parte_3 di MA (docc. 2 e 3 - ricorso)
[...]
I.
4. Aggiunge che, durante tale rapporto, il ricorrente era tenuto all'osservanza del seguente orario dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 07.00 alle
13.00 il sabato, e precisa di aver lavorato h anche durante le festività quali lunedì di Pasqua,
1° maggio, 2 giugno, 15 agosto dalle 07.00 alle 13.00.
I.
5. Per l'intero periodo di lavoro - continua - avrebbe percepito una retribuzione mensile nettamente inferiore, in quanto in busta paga erano inseriti un numero di giorni e di ore lavorate diverso e minore. Inoltre, lo stesso ricorrente non avrebbe percepito gli importi dovuti per le ore di straordinario e i festivi lavorati, né il trattamento di fine rapporto nella misura dovuta.
I.
6. Il ricorrente, pertanto, ritiene a sé spettante il pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto a lui spettante in forza del C.C.N.L. applicato e del relativo
C.P.L. dovute a paga base per retribuzione mensile di ore ordinarie, ore di straordinario, festivo e T.F.R., per la somma complessiva € 36.400,83 (di cui €2.393,37 a titolo di T.F.R.)
Pag. 2 di 17 come calcolato dall' sulla base disposto gli artt. 49 del CCNL, 32 del Controparte_2
CPL, 34, 43 l CCNL e 30 del CPL citati nel ricorso (docc. 4 – 5 - ricorso).
I.
7. Non essendo stato raggiunto un accordo in via stragiudiziale, il lavoratore ha agito in giudizio per ottenere il saldo di quanto al medesimo dovuto.
******
I.
8. La società agricola convenuta si è costituita in giudizio contestando tali domande e formulando le seguenti conclusioni: “per tutte le argomentazioni esposte nella presente memoria difensiva, respingere il ricorso ex art. 414 c.p.c. del sig. e tutte le domande in esso Parte_1 contenute;
con vittoria di spese e competenze professionali di assistenza e difesa in giudizio”.
I.
9. La società resistente, ammesso il rapporto di lavoro a tempo determinato con il ricorrente, più volte rinnovato per i periodi indicati in memoria, spiega che la serra presso cui prestava servizio quest'ultimo era adibita alla coltivazione di pomodori: questi venivano trapiantati nel mese di gennaio, ne veniva curata la crescita per i successivi mesi primaverili, si provvedeva alla raccolta dei relativi frutti al momento della loro maturazione ed infine la serra veniva pulita e bonificata nei mesi di novembre-dicembre, per ospitare le nuove coltivazioni l'anno successivo. Mediamente ogni dipendente della società lavorava ogni giorno dalle 6 alle 8 file di piante;
la serra suddetta, ad eccezione delle vie di transito e di sicurezza, è priva di illuminazione artificiale. La crescita delle piante era affidata alla sola luce solare filtrata dalla copertura della serra stessa.
I.10. Di conseguenza – prosegue la resistente - in quel particolare impianto agricolo non sarebbe stato possibile svolgere alcuna lavorazione, intervento o attività nelle ore diurne non irradiate dalla luce solare, o comunque scarsamente irradiate.
I.11. Sicché, non sarebbe credibile che il sig. fosse in grado di Parte_1 lavorare in tale stabilimento, se non nelle ore di abbondante illuminazione solare.
I.12. Aggiunge che il ricorrente, in numerose occasioni, era assente dal lavoro, in particolare lo stesso aveva registrato 175 giorni di assenza/ritardo, illustrando tale situazione in un prospetto presenze elaborato dal medesimo datore di lavoro (doc. 04 – resistente).
I.13. D'altra parte – continua la stessa resistente - era prassi abbastanza diffusa tra i dipendenti assentarsi dal posto di lavoro, anche per un numero consistente di giorni, senza dare preavviso al datore, e ciò, ad esempio, per motivi legati alla richiesta di documenti,
Pag. 3 di 17 ovvero per attività presso la cooperativa sociale dove erano ospitati, oppure per questioni personali.
I.14. Di conseguenza, non avendo il ricorrente soddisfatto i propri oneri probatori, nulla sarebbe dovuto allo stesso per i titoli indicati nel ricorso.
****
I.15. All'udienza di comparizione parti, i procuratori insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni.
I.16. A scioglimento della riserva assunta, il giudice dava disposizioni relativamente all'istruzione della causa.
I.17. Assunte le prove testimoniali e integrato il quadro istruttorio documentale con ulteriori conteggi, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione.
1.8. Con note scritte depositate in vista di tale udienza, le parti confermavano in sostanza le sopra citate conclusioni.
*****
Il ricorso è in parte fondato, per le seguenti ragioni.
*****
II. Ragioni della decisione
II.
1. Il rapporto di lavoro fra le parti
II.
1.1. E' provato che nel periodo compreso tra il 24.5.2017 e il 30.10.2020 Parte_1
avesse lavorato per la società “
[...] Controparte_1 Parte_2
” come operaio agricolo in forza di più contratti a tempo
[...] Controparte_1 determinato (doc. 1 – ricorso);
II.
1.2. Parimenti provato in atti, e non contestato, è che il ricorrente fosse adibito alla lavorazione delle piante di pomodori all'interno delle serre della predetta società (c.d.
“carrellista”).
II.
1.3. Per quanto concerne le presenze effettive al lavoro da parte del ricorrente, in forza dei contratti stipulati con la società agricola resistente, si deve ritenere che le stesse siano correttamente raffigurate nel documento allegato sub. 4 alla memoria di costituzione di parte convenuta: tale documento, contenente l'indicazione dei giorni in cui il ricorrente era presente al lavoro, per l'intera giornata o per parte di essa, è infatti preciso nel ricostruire la
Pag. 4 di 17 collocazione temporale delle prestazioni lavorative rese da nel Parte_1 periodo considerato, e non è stato posto ad oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente stesso.
*****
II.
1.4. Come noto ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice pone a fondamento della decisione non solo le prove proposte dalle parti, ma anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Nel delineare tale disciplina, la giurisprudenza, dopo averne ricostruito la ratio, ha precisato che “il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3245 del
05/03/2003 (Rv. 560861 – 01).
II.
1.5. Nel caso di specie il ricorrente non ha preso posizione in merito al prospetto presenze prodotto dalla società convenuta, ma ha solo insistito nelle deduzioni già formulate in atti, consistenti nell'affermazione di aver svolto giornate e ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle indicate in busta paga, nonché nel correlato diritto alle conseguenti differenze retributive, senza peraltro mai contestare in modo puntuale e specifico i dati contenuti nel prospetto stesso relativamente ai giorni di presenza del signor al lavoro. Parte_1
II.
1.6. In secondo luogo, la conclusione che i suddetti conteggi delle presenze corrispondano alle rilevazioni fatte in azienda appare confermata anche dalle deposizioni rese dai testimoni escussi: con riferimento alla circostanza se “in numerose occasioni il ricorrente
è stato assente dal posto di lavoro, cumulando 175 giorni di assenza/ritardo, come si evince dal prospetto delle presenze elaborato dal datore e qui allegato quale doc. 04”, la teste sentita Testimone_1 all'udienza del 9.3.2023, ha dichiarato “quanto alle assenze del ricorrente, non posso ricordare quanto
Pag. 5 di 17 siano state, erano i primi anni, c'erano molti disagi, a volte non si presentavano, ma non posso precisare nello specifico;
era però una consuetudine frequente quella di assentarsi, per diversi motivi, ricordo che lo ha fatto anche il ricorrente. ADR: non vi sono mai stati rilievi disciplinari, ma vi sono state rimostranze verbali;
io riferivo al datore di lavoro;
ricordo che abbiamo fatto un incontro in cui i lavoratori sono stati ripresi e si è spiegata la necessità di avvertire sempre prima di assentarsi”.
II.
1.7. La teste dipendente della società nel periodo dei fatti di causa con funzioni Tes_1 di responsabile del personale, rende dichiarazioni coerenti con i prospetti prodotti dalla convenuta e attendibili, alla luce del ruolo ricoperto in azienda e dalla posizione di sostanziale terzietà della stessa.
II.
1.8. Anche il teste impiegato amministrativo, ancorché in termini meno precisi Tes_2 rispetto alla collega, ha riferito circostanze convergenti rispetto alle suddette considerazioni: sulla medesima circostanza infatti lo stesso ha riferito che “non mi occupo del personale, ricordo il ricorrente qui presente;
i lavoratori si assentavano, lo facevano il più delle volte senza chiedere;
ma quando
c'era, non era una richiesta, era una comunicazione, è avvenuto anche con il ricorrente;
si assentavano per mezza giornata o per una giornata intera;
dovevano timbrare il cartellino, lo facevano la mattina, per le pause e la sera;
l'orario variava in continuazione;
preciso che le timbrature erano richieste per dare la sensazione che vi fosse un controllo;
le timbrature non venivano archiviate;
a noi interessava la produttività che poteva essere maggiore o inferiore e, se era inferiore, si chiamavano altri lavoratori per recuperare;
il ciclo era settimanale, il lavoro doveva necessariamente essere concluso nell'arco della settimana, era importante finire il lavoro in questo lasso di tempo””.
II.
1.8. Si tratta di dichiarazioni, peraltro, non smentite dalle deposizioni reste dai testimoni indicati dal ricorrente: alla medesima udienza il teste ha infatti dichiarato: Testimone_3
“non so dire quante volte si è assentato il ricorrente di preciso;
il ricorrente si sarà assentato qualche volta;
per assentarsi, si parlava con si diceva a lui almeno due giorni prima;
ricordo che il ricorrente Persona_1 quando si assentava, poi, nel pomeriggio, tornava al lavoro;
ADR: il ricorrente per assentarsi chiedeva sempre prima;
ADR; in tanti anni non c'è mai stato nessuno in malattia;
ADR: bisogna timbrare in entrata ed in uscita, non per la pausa;
ADR: come ho detto dal 2017 il ricorrente si è assentato qualche volta, ma non so dire quante volte”.
II.
1.9. Mentre il teste sul medesimo punto ha riferito: “non so dire delle assenze del Tes_4
Per_ ricorrente;
ADR: se ci si voleva assentare, si chiedeva a che era il titolare o a che controllava;
Tes_1 non era possibile assentarsi senza autorizzazione;
bisognava dirlo o a PA o a ADR: non è mai Tes_1
Pag. 6 di 17 capitato che loro dicessero di no, che si doveva rimanere;
si diceva, ad esempio, che ci si sarebbe assentati il giorno successivo per un impegno e si sarebbe tornati il giorno dopo;
bastava l'ok verbale: questo in generale;
per quanto riguarda il ricorrente, non so dire di preciso”.
II.
1.10. Dal racconto dei testimoni dunque - se da un lato emerge una gestione dei rapporti di lavoro nelle serre de-formalizzata e flessibile, anche perché legata alle esigenze quotidiane dei cicli produttivi, e modellata, di fatto, in base agli andamenti stagionali e alle necessità produttive manifestantesi nei diversi periodi dell'anno - dall'altro discende la descrizione di un contesto lavorativo che conforta gli esiti probatori desumibili dal prospetto presenze elaborato dalla società convenuta (e dalla mancata contestazione dello stesso), posto che tutti i testimoni hanno in sostanza confermato come i lavoratori (compreso il ) Pt_1 fossero soliti assentarsi per alcuni giorni, per tutta o parte della giornata lavorativa, senza particolari formalità, e senza incorrere in determinate sanzioni .
II.
1.11. Per tali ragioni si deve ritenere accertato che le giornate lavorative del ricorrente fossero temporalmente collocabili – nell'arco dell'esecuzione dei vari contratti di lavoro – nel modo descritto nel citato prospetto;
e sarà pertanto tenendo conto di tali risultanze che dovranno essere quantificate le ore di lavoro eccedenti quelle riportate in busta paga e già retribuite dalla convenuta.
II.
2. Le giornate e le ore lavorative svolte dal ricorrente
II.
2.1. Per quanto concerne le ore lavorative svolte dal ricorrente per ciascuna giornata di presenza presso l'azienda agricola, l'istruttoria di causa consente di ritenere confermato che l'orario giornaliero di fosse di 9 ore dal lunedì al venerdì e di 4 ore al Parte_1 sabato, seppur con le precisazioni e nei limiti che si diranno.
II.
2.2. Sul punto va ricordato come il ricorrente avesse dedotto di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle
07.00 alle 13.00 il sabato, e di aver prestato la propria attività lavorativa anche durante le festività quali lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto dalle 07.00 alle 13.00. Il che equivale, mediamente, a 25 giorni mensili per 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 6 al sabato e durante le festività indicate, mentre le buste paga esponevano un numero medio di
14 giorni lavorativi mensili e circa 6 ore di lavoro giornaliere.
II.
2.3. L'istruttoria di seguito illustrata ha in parte confermato tali affermazioni.
Pag. 7 di 17 II.
2.4. Il teste il sig. che ha lavorato per l'azienda da Testimone_5 Controparte_1 aprile 2017 a settembre 2020, ha dichiarato: “l'orario di lavoro era il seguente: nel periodo estivo, dal
Lunedì al Venerdì si lavorava dalle 6 fino alle 12, normalmente si faceva una pausa di un'ora, si riprendeva alle 13 e si finiva alle 16; a volte si finiva prima perché non si faceva la pausa di un'ora; negli altri periodi si iniziava verso le 7 e si finiva alle 13, si faceva un'ora di pausa, si ricominciava alle 14 e si finiva alle 17; se non c'era la pausa perché volevano chiudere prima, si finiva prima;
il Sabato si lavorava fino alle 11.00 circa;
d'estate si iniziava verso le sei;
nelle altre stagioni si iniziava alle 7 e si finiva non oltre le 12.00”. A ciò egli aggiunge che “si lavorava anche il Lunedì di Pasqua, il 1° maggio, il 2 giugno. Si lavorava anche il 15 agosto. Gli unici giorni in cui non si lavorava erano a Natale, il 24, il 25
e il 26 dicembre;
ADR: anche il 1° gennaio non si lavorava, il 2 gennaio invece sì”.
II.
2.5. terzo ed estraneo al giudizio, e perfettamente in grado di conoscere Testimone_5
i fatti di causa avendo lavorato come operario per la stessa società nel medesimo periodo del ricorrente, è sicuramente un testimone equidistante dalle parti in causa e attendibile, e dalla sua deposizione si possono ricavare chiari e univoci elementi di prova.
II.
2.6. Tali dichiarazioni, inoltre, combaciano in gran parte con il contenuto della deposizione del teste anch'egli operaio della società agricola convenuta Testimone_3 per l'intero periodo lavorativo per cui è causa, il quale ha dichiarato: “Sul capitolo 2) confermo la circostanza;
per il sabato non c'era un orario fisso;
il sabato si poteva finire anche alle 11.00; cambiava
l'orario di inizio che era alle 6 della mattina, questo, da Maggio fino ad Agosto;
alle 7 negli altri mesi;
c'era una pausa da mezzogiorno fino alle 13 di un'ora; si ricominciava alle 13.00 e si finiva alle 16.00; se non c'era la pausa si iniziava alle 6 e si finiva alle 15.00; negli altri mesi si iniziava alle 7 della mattina come ho detto, si lavorava fino alle 12; alle 13 dopo la pausa si riprendeva e si finiva alle 17; l'orario giornaliero comunque era sempre lo stesso, ossia di 9 ore;
ADR: a Dicembre l'orario era sempre lo stesso, si lavorava sempre e se non c'era da lavorare sulle piante si facevano le pulizie;
a Gennaio non andavamo sempre;
a Febbraio invece andavamo sempre e si iniziava anche prima rispetto al solito. Sul capitolo 3) si lavorava sempre anche nelle festività; solo a Natale non si lavorava, ma fino al 27 dicembre, perché al 27 dicembre si ricominciava;
ADR: a Ottobre e Novembre l'orario era sempre lo stesso che ho detto”.
II.
2.7. Se è vero che il teste ha avuto un contezioso analogo con la società Tes_3 convenuta, è anche vero che lo stesso, per ciò solo, non versa in una situazione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., e la sua peculiare posizione processuale potrebbe assumere rilevanza soltanto ai fini della valutazione di attendibilità della deposizione stessa:
Pag. 8 di 17 ciò detto, sotto tale profilo va osservato che la sua deposizione appare, da un lato, comunque dotata di precisione nei dettagli e coerenza intrinseca, non emergendo dalle sue parole dati contraddittori o incompatibili con gli altri riscontri processuali. In secondo luogo, la sua deposizione, come detto, appare in gran parte concordante con quella resa dal
, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, come sopra messo in evidenza, Tes_4
e come anche ritenuto dalla Corte d'appello di Brescia nella sentenza resa tra il e la Tes_3 medesima convenuta, prodotta in atti da quest'ultima con la nota del 17.9.2024.
II.
2.8. Ma la ricostruzione delle giornate lavorative e dei tempi di lavoro è, in buona sostanza, confermata, nella struttura e con le caratteristiche sopra descritte, anche dalle altre testimonianze acquisite nel corso dell'istruzione probatoria: la teste ha Testimone_1 infatti dichiarato: “riguardo all'orario di lavoro, posso dire che variava in continuazione;
d'estate si iniziava alle 6 della mattina e nel periodo non estivo si iniziava alle 7.30; quanto alla fine del lavoro, anche questo orario variava;
ad esempio, attualmente nel mese di marzo, si finisce alle 4 del pomeriggio, ma fra un mese si finisce alle 5; a volte si fanno delle pause;
nel periodo in cui c'era il ricorrente si poteva finire alle 15 – 16 con almeno due ore di pausa”.
II.
2.9. La donna, in sostanza, dice che in estate la giornata lavorativa iniziava alle 6, esattamente come hanno dichiarato i testi e . In inverno, l'inizio avveniva Tes_4 Tes_3 circa un'ora più tardi: alle ore 7,30. Quanto al termine delle attività, la donna precisa che in inverno la giornata finiva alle 16, mentre nelle stagioni con più luce alle 17. Si tratta di affermazioni che in gran parte coincidono con gli orari indicati dagli altri due testimoni, i quali fanno corrispondere la fine della giornata lavorativa, in inverno, alle 16, e nel resto dell'anno alle 17. Il sabato – in base alla deposizione di – la prestazione lavorativa Tes_4 finiva alle 11 circa in inverno, alle 12 in estate.
II.
2.10. I testi e hanno dichiarato che i lavoratori osservavano una pausa Tes_4 Tes_3 dal lavoro per il pranzo di un'ora, alle 12, per riprendere alle 13. Sul punto, è minima la discrepanza tra tali affermazioni e quella resa dalla quest'ultima ha infatti riferito Tes_1 che c'erano “almeno 2 ore di pausa”; peraltro, la stessa aveva anche sottolineato che l'orario di lavoro, “variava in continuazione”, poiché “era possibile un controllo sul lavoro svolto osservando la necessità di lavorazione della pianta, non era possibile stabilire un orario fisso e uguale per tutti;
le indicazioni venivano date settimanalmente, gli orari venivano stabiliti con cadenza settimanale”.
Pag. 9 di 17 II.
2.11. Le dichiarazioni rese dalla rispetto alla pausa per il pranzo non sono Tes_1 idonee a smentire i lavoratori citati, perché questi ultimi lavoravano nella stessa serra, svolgevano lo stesso tipo di attività e osservavano gli stessi orari di lavoro del ricorrente.
Sicché costoro appaiono maggiormente informati sui fatti e in grado di meglio conoscere la realtà produttiva e la distribuzione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, rispetto agli impiegati che lavoravano in ufficio.
II.
2.12. Elementi discordanti con quanto emerge dalle deposizioni sopra citate non sono rinvenibili nemmeno nella testimonianza resa dal teste Quest'ultimo ha infatti Tes_2 affermato: “l'orario variava a seconda delle stagioni, variava durante l'anno, il lavoro si fa con la luce solare, durate l'inverno è minore, si tiene conto della dimensione delle piante, abbiamo necessità di guardare alla produttività come ho detto;
a noi da gennaio arrivano delle piante che sono piccole e non necessitano di particolari manutenzioni, per cui nel periodo invernale, a gennaio, si inizia verso le 8, non si lavora il sabato;
si inizia alle 6 con le giornate più lunghe quando c'è più luce naturale;
con riguardo al ricorrente non so dire che orari ha fatto di preciso;
posso dire che l'orario variava come ho detto;
a gennaio poteva essere che facesse 5 - 6 ore giornaliere;
poteva essere che facesse 9 ore nel periodo estivo, a seconda delle necessità; poteva accadere che facesse degli straordinari in tale periodo: in certi periodi le piante hanno necessità di essere lavorate in modo continuativo per più giorni e allora si fanno più ore e anche straordinari;
nell'estate scorsa del 2022 si sono fatte fino a 10 ore al giorno
per questi motivi
, ma è successo solo l'estate scorsa;
durante l'anno poteva essere che facessero 8 ore- 8.30 ore al giorno circa. Sul capitolo 3) non so dire se ha lavorato in quei giorni festivi;
poteva capitare che si lavorasse anche in quei giorni, sempre nel periodo estivo per le necessità che ho detto;
ma non so dire nel caso specifico”.
II.
2.13. Dunque, tutti i testimoni escussi hanno confermato che la giornata lavorativa, in estate, iniziava alle ore 6 e si protraeva sino alle 12; che si faceva una pausa per il pranzo, e quindi si ricominciava dopo la citata pausa, per terminare alle 16. In inverno, l'inizio era alle
7-7,30, e il termine alle 17, seppur in modo variabile. Per quanto riguarda la giornata del sabato, in base alle deposizioni dei testi di parte ricorrente, la giornata lavorativa iniziava alle stesse ore sopra indicate nelle due stagioni, e finiva rispettivamente alle 11 o alle 12.
Gli stessi testi hanno affermato di lavorare anche nei giorni festivi, ad esclusione dei giorni di Pasqua Natale e Capodanno.
II.
3. Le differenze retributive spettanti a parte ricorrente
Pag. 10 di 17 II.
3.1. Quanto sopra esposto consente dunque di ritenere accertato che - quanto meno nei mesi diversi da quelli invernali – il ricorrente osservasse un orario lavorativo giornaliero di
9 ore, dal lunedì al venerdì, e di 4 ore al sabato
II.
3.2. Tuttavia, la medesima istruttoria di causa non è sufficiente al fine di ritenere dimostrato che lo stesso orario di lavoro – in eccedenza rispetto alle ore lavorative già retribuite dalla resistente - fosse concretamente osservato anche mesi invernali, e segnatamente quelli di novembre dicembre e gennaio di ogni anno.
II.
3.3. Come descritto dalla resistente stessa nella propria memoria (e sotto tale profilo non contestata dal ricorrente), il ricorrente era adibito alla lavorazione dei pomodori nelle serre, il cui ciclo si articolava nel seguente modo: i pomodori venivano trapiantati nel mese di gennaio, ne veniva curata la crescita per i successivi mesi primaverili, si provvedeva alla raccolta dei relativi frutti al momento della loro maturazione ed infine la serra veniva pulita e bonificata nei mesi di novembre-dicembre, per ospitare le nuove coltivazioni l'anno successivo.
II.
2.4. Tale serra, come mostrato anche dai rilievi fotografici prodotti (doc. 2 – resistente) era caratterizzata dall'assenza, ad eccezione delle vie di transito e di sicurezza, di illuminazione artificiale. La crescita delle piante, infatti, veniva affidata alla sola luce solare filtrata dalla copertura della serra stessa. Pertanto, è condivisibile trarre la conclusione che, in tale particolare tipo di struttura, non fosse possibile eseguire le lavorazioni a cui era addetto il ricorrente nelle ore diurne non irradiate dalla luce solare o comunque scarsamente irradiate.
II.
2.5. Di conseguenza, tenendo anche conto delle ore di luce solare nella località geografica dove è situata la predetta serra (rappresentate nel doc. 3 di parte resistente) si deve concludere che, nel periodo invernale - ossia, come detto, in un lasso di tempo che appare ragionevole far coincidere con i mesi di novembre, dicembre e gennaio, in cui il sole tramonta prima - il ricorrente non fosse in grado di svolgere la propria attività nelle ore in cui l'illuminazione solare è scarsa o assente.
II.
2.6. Né il medesimo ha d'altro canto dimostrato di essere stato impiegato in tale fascia oraria in altre attività lavorative non necessitanti la luminosità propria delle ore diurne.
******
Pag. 11 di 17 II.
2.7. Simile ricostruzione, d'altra parte, è confortata anche dallo stesso tenore delle deposizioni testimoniali assunte: tutti i testimoni hanno sottolineato come l'orario di lavoro fosse mutevole, dipendentemente dalle stagioni e dalle ore di luce, e dalla stagionalità delle colture, con la necessità di adeguare le lavorazioni al ciclo di vita e produttivo della pianta.
II.
2.8. La teste ha dichiarato: “l'orario di presenza al lavoro variava in continuazione, non Tes_1 era sempre lo stesso, questo a seconda del periodo per la ragioni del tipo e delle modalità di produzione, ma anche per le assenze che si verificavano;
anche quanto al sabato, la presenza era prevista a seconda delle necessità”. Quanto all'illuminazione delle serre essa ha precisato: “la foto che mi si rammostra
(doc. 2) è quella relativa alla serra, è una sola e il ricorrente ha sempre lavorato lì; nella foto si vede il neon che illumina il percorso centrale della serra, è l'unica illuminazione artificiale all'interno della serra;
poi la serra si sviluppa per circa ottanta metri a destra e ottanta metri a sinistra rispetto al percorso centrale;
l'illuminazione artificiale è solo sul corridoio di passaggio centrale, non sopra le piante ai lati;
la crescita delle piante viene affidata alla sola luce solare filtrata all'interno della serra”.
II.
2.9. Analoghe dichiarazioni provengono anche dal teste “il ricorrente è stato assunto Tes_2 per lavorare nella serra, era addetto alla manutenzione e cura delle piante;
la serra è quella che mi si rammostra in foto, c'era l'illuminazione sul corridoio centrale e, a parte questa e quella di sicurezza, non
c'era altra illuminazione artificiale”. Al che, il medesimo ha aggiunto: “la copertura della serra filtra il 30-50 % della luce solare, si lavora quando c'è luce naturale e il lavoro non è possibile nei minuti di alba
e tramonto”.
II.
2.9. Con specifico riferimento all'orario di lavoro il teste ha riferito: “l'orario variava a seconda delle stagioni, variava durante l'anno, il lavoro si fa con la luce solare, durate l'inverno è minore, si tiene conto della dimensione delle piante, abbiamo necessità di guardare alla produttività come ho detto;
a noi da gennaio arrivano delle piante che sono piccole e non necessitano di particolari manutenzioni, per cui nel periodo invernale, a gennaio, si inizia verso le 8, non si lavora il sabato;
si inizia alle 6 con le giornate più lunghe quando c'è più luce naturale;
con riguardo al ricorrente non so dire che orari ha fatto di preciso;
posso dire che l'orario variava come ho detto;
a gennaio poteva essere che facesse 5 - 6 ore giornaliere;
poteva essere che facesse 9 ore nel periodo estivo, a seconda delle necessità; poteva accadere che facesse degli straordinari in tale periodo: in certi periodi le piante hanno necessità di essere lavorate in modo continuativo per più giorni e allora si fanno più ore e anche straordinari;
nell'estate scorsa del 2022 si sono fatte fino a
10 ore al giorno
per questi motivi
, ma è successo solo l'estate scorsa;
durante l'anno poteva essere che facessero 8 ore- 8.30 ore al giorno circa”.
Pag. 12 di 17 II.
2.10. Sentito sul capitolo se il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro, avesse prestato la propria attività lavorativa anche durante le festività quali lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto rispettando il seguente orario dalle 07.00 alle 13.00; il medesimo testo ha risposto: “non so dire se ha lavorato in quei giorni festivi;
poteva capitare che si lavorasse anche in quei giorni, sempre nel periodo estivo per le necessità che ho detto;
ma non so dire nel caso specifico”.
II.
2.11. Anche il teste ha in sostanza confermato la variabilità dell'orario di lavoro, Tes_4 sia nel corso dell'avvicendarsi delle stagioni, sia nell'arco della stessa stagione, puntualizzando come l'orario fosse “normalmente” quello indicato, ma ha poi precisato che
“la luce artificiale era solo nelle vie di transito, non sulle piante …posso dire che gli orari di lavoro erano e cambiavano come ho detto”.
II.
2.12. Tali affermazioni non risultano smentite da quelle reste dall'altro testimone di parte attrice, . Quest'ultimo ha infatti dichiarato: “luce artificiale era solo nelle vie di transito, non Tes_3 sulle piante”. A conferma di quanto riportato nelle altre deposizioni.
II.
2.13. Mentre per quanto riguarda gli orari nei periodi invernali è da credere che le dichiarazioni dal medesimo rese non siano incompatibili con le conclusioni sopra tratte, non tanto perché lo stesso non debba ritenersi attendibile in merito ai suddetti profili, ma piuttosto per il fatto che le sue mansioni non sembrano essere perfettamente coincidenti con quelle del , essendo, il primo, stato incaricato anche delle pulizie, mentre il Pt_1 ricorrente ha descritto la proprie attività soltanto come addetto alla raccolta nelle serre, senza far riferimento ad alcun altro compito all'interno del luogo di lavoro.
III. Conclusioni
III.
1. Alla luce dell'istruttoria di causa si deve pertanto concludere che il ricorrente abbia in parte soddisfatto il proprio onere probatorio in merito alle pretese retributive azionate col ricorso.
III.
2. Al riguardo, si concorda con la giurisprudenza citata dalla resistente in merito al particolare rigore caratterizzante l'onere probatorio a carico del lavoratore, quando quest'ultimo agisce per il conseguimento della retribuzione per l'orario lavorato in eccedenza rispetto a quello ordinario: “il lavoratore deve fornire non già genericamente la prova dell' an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando
i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo
Pag. 13 di 17 ricorso a valutazioni equitative” (tra le altre, Cass. Civ., sez. lav., 19/06/2018, n. 16150, cfr. anche Cass. Civ. n. 1389/2003; Cass. Civ. n. 6623/2001; Cass. Civ. n. 8006/1998).
III.
3. Tuttavia, nel caso di specie, questa prova deve dirsi raggiunta.
III.
4. Quanto ai giorni di lavoro, essi sono stati indicati dalla resistente stessa nel prospetto prodotto e rimasto incontestato: è prendendo come riferimento il suddetto prospetto che la difesa del lavoratore ha rielaborato il proprio conteggio al fine di tenere conto di tali assenze (il c.d. “conteggio B”, depositato in atti).
III.
5. In particolare, nella citata relazione, l' di MA, nel conteggio Controparte_2
B, ha sottratto le ore di assenza totale indicate nel documento prodotto dal datore di lavoro: per le giornate indicate come di assenza parziale, non avendo la datrice di lavoro specificato le ore lavorate, sono state calcolate le ore di presenza previste dal CPL ridotte della metà e senza svolgimento di ore straordinarie
III.
6. Si ritiene ragionevole tale impostazione sulla base della considerazione che la datrice di lavoro non ha allegato, né dimostrato l'entità del “ritardo” relativo alle giornate di assenza parziale come invece sarebbe stato suo onere, trattandosi di rapporto di lavoro a tempo pieno e non risultando irrogate nei confronti del lavoratore sanzioni disciplinari per i citati ritardi.
******
III.
7. Quanto invece alle ore lavorate in eccedenza a quelle retribuite, la prova è fornita dall'accurata istruttoria di causa, che ha portato alle conclusioni sopra delineate: i testimoni hanno infatti in gran parte confermato i fatti descritti nel ricorso a fondamento dell'azione, seppur con inevitabili sfumature e approssimazioni, dovute sia alla gestione molto informale del rapporto di lavoro, sia al carattere soggettivo della percezione e dei ricordi dei fatti stessi.
III.
8. Tuttavia, tali deposizioni hanno trovato precisi elementi di riscontro e conferma negli altri dati emergenti dal processo: la descrizione della tipologia di produzione agricola e dell'ambiente di lavoro, la gestione del rapporto di lavoro stesso come ricostruita dalle parti, i documenti prodotti.
III.
9. I testimoni hanno fornito versioni attendibili, in molti punti convergenti, e in larga misura dettagliate.
Pag. 14 di 17 III.10. D'altra parte, non era ravvisabile altro mezzo per giungere a un diverso accertamento dei fatti causa: le c.d. “timbrature”, che a detta di parte resistente avrebbero attestato la presenza e la permanenza sul luogo di lavoro dei dipendenti, come ha riferito il teste “non venivano archiviate”. Perché servivano “per dare la sensazione che vi fosse un Tes_2 controllo”, dato che ciò che “interessava” all'azienda era “la produttività”, desumibile dalle
“schede di lavorazione”, anch'esse peraltro non conservate.
III.11. Si tratta di aspetti incontestati.
III.12. Sicché, non vi sarebbe stato modo di disporre l'acquisizione di presunta documentazione, non potendosi ordinare l'esibizione in giudizio di una cosa, o di un documento, di cui sia incerta la concreta esistenza, essendone stata dichiarata e non contestata la mancata conservazione da parte datoriale. Ma non potendosi nemmeno consentire che tale discutibile politica aziendale vada a discapito del diritto dei lavoratori di chiedere l'accertamento delle proprie pretese retributive, contestando le rilevazioni datoriali utilizzate nelle buste paga.
*****
IV. La quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente
IV.
1. Come sopra ricordato parte ricorrente ha calcolato le proprie spettanze retributive dando incarico all' di MA. Controparte_2
IV.
2. Quest'ultimo ha elaborato un conteggio strutturato in due parti, una facente riferimento a tutto il periodo indicato nel ricorso, l'altra, come detto, al prospetto di parte datoriale prodotto in atti.
IV.
3. In particolare, sono state calcolate:
IV.
4. Il predetto ufficio ha poi dettagliatamente illustrato la metodologia seguita e i parametri utilizzati:
Pag. 15 di 17 IV.
5. Con riferimento al calcolo delle differenze retributive l'Ufficio è pervenuto, nell'ipotesi B che si ritiene di far propria al seguente prospetto:
IV.
6. Tali elaborazioni non sono state oggetto di specifica contestazione e devono pertanto ritenersi provate.
IV.
7. A tale somma, per la ragioni sopra chiarite, devono essere sottratti gli importi relativi ai mesi di novembre, dicembre e gennaio (pari a 12.038,98 complessivi) giungendosi in tale modo alla somma indicata in dispositivo.
*****
IV.
8. Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite, esse sono da porre a carico della resistente nella misura di 3/4, con conseguente parziale compensazione delle stesse, posto che la domanda di parte attrice è stata accolta in parte, ciò conformemente al principio secondo cui “in tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte” (Cass. Sez. 6 - 3,
Pag. 16 di 17 Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020 (Rv. 656718 - 01). Tali spese si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
in parziale accoglimento del ricorso,
• Accoglie la domanda di parte ricorrente nei limiti di seguito precisati e conseguentemente
• condanna la Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, per i titoli di cui al ricorso stesso, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda complessiva di € 27.425,15 (di cui
894,79 a titolo di TFR), oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
• condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore del ricorrente in complessivi € 2.600,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di giorni 35 per il deposito della motivazione.
MA 15.11.2024
Il giudice
Emanuele Croci
Pag. 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
***** in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), con l'avv. Silvia Rossi Parte_1 C.F._1 pec: Email_1
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(P. IVA ), con gli Avv.ti Matteo
[...] P.IVA_1
Azzurro e Mattia Balzarotti
PEC: Email_2 Email_3
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione All'udienza di discussione i procuratori delle parti costituite concludevano come in atti
*****
I. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo I.1 Con ricorso depositato in data 31.12.2021, il ricorrente formula le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, condannare la
[...]
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA al pagamento in favore di P.IVA_1 parte ricorrente della somma lorda di €36.400,83 (di cui €2.393,37 a titolo di T.F.R.) o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio o ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
*****
I.
2. A sostegno di tali conclusioni, il ricorrente espone di aver lavorato dal 24/05/2017 al
30/10/2020, in forza di più contratti a tempo determinato, in qualità di operaio comune per la , Parte_2 con mansioni di addetto alla raccolta nelle serre di produzione della Controparte_1
(doc. 1 – ricorso).
[...]
I.
3. Riferisce che al suddetto rapporto di lavoro era applicato dalle parti il C.C.N.L per gli operai agricoli e florovivaisti, con il richiamo esplicito del C.P.L. Parte_3 di MA (docc. 2 e 3 - ricorso)
[...]
I.
4. Aggiunge che, durante tale rapporto, il ricorrente era tenuto all'osservanza del seguente orario dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 07.00 alle
13.00 il sabato, e precisa di aver lavorato h anche durante le festività quali lunedì di Pasqua,
1° maggio, 2 giugno, 15 agosto dalle 07.00 alle 13.00.
I.
5. Per l'intero periodo di lavoro - continua - avrebbe percepito una retribuzione mensile nettamente inferiore, in quanto in busta paga erano inseriti un numero di giorni e di ore lavorate diverso e minore. Inoltre, lo stesso ricorrente non avrebbe percepito gli importi dovuti per le ore di straordinario e i festivi lavorati, né il trattamento di fine rapporto nella misura dovuta.
I.
6. Il ricorrente, pertanto, ritiene a sé spettante il pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto a lui spettante in forza del C.C.N.L. applicato e del relativo
C.P.L. dovute a paga base per retribuzione mensile di ore ordinarie, ore di straordinario, festivo e T.F.R., per la somma complessiva € 36.400,83 (di cui €2.393,37 a titolo di T.F.R.)
Pag. 2 di 17 come calcolato dall' sulla base disposto gli artt. 49 del CCNL, 32 del Controparte_2
CPL, 34, 43 l CCNL e 30 del CPL citati nel ricorso (docc. 4 – 5 - ricorso).
I.
7. Non essendo stato raggiunto un accordo in via stragiudiziale, il lavoratore ha agito in giudizio per ottenere il saldo di quanto al medesimo dovuto.
******
I.
8. La società agricola convenuta si è costituita in giudizio contestando tali domande e formulando le seguenti conclusioni: “per tutte le argomentazioni esposte nella presente memoria difensiva, respingere il ricorso ex art. 414 c.p.c. del sig. e tutte le domande in esso Parte_1 contenute;
con vittoria di spese e competenze professionali di assistenza e difesa in giudizio”.
I.
9. La società resistente, ammesso il rapporto di lavoro a tempo determinato con il ricorrente, più volte rinnovato per i periodi indicati in memoria, spiega che la serra presso cui prestava servizio quest'ultimo era adibita alla coltivazione di pomodori: questi venivano trapiantati nel mese di gennaio, ne veniva curata la crescita per i successivi mesi primaverili, si provvedeva alla raccolta dei relativi frutti al momento della loro maturazione ed infine la serra veniva pulita e bonificata nei mesi di novembre-dicembre, per ospitare le nuove coltivazioni l'anno successivo. Mediamente ogni dipendente della società lavorava ogni giorno dalle 6 alle 8 file di piante;
la serra suddetta, ad eccezione delle vie di transito e di sicurezza, è priva di illuminazione artificiale. La crescita delle piante era affidata alla sola luce solare filtrata dalla copertura della serra stessa.
I.10. Di conseguenza – prosegue la resistente - in quel particolare impianto agricolo non sarebbe stato possibile svolgere alcuna lavorazione, intervento o attività nelle ore diurne non irradiate dalla luce solare, o comunque scarsamente irradiate.
I.11. Sicché, non sarebbe credibile che il sig. fosse in grado di Parte_1 lavorare in tale stabilimento, se non nelle ore di abbondante illuminazione solare.
I.12. Aggiunge che il ricorrente, in numerose occasioni, era assente dal lavoro, in particolare lo stesso aveva registrato 175 giorni di assenza/ritardo, illustrando tale situazione in un prospetto presenze elaborato dal medesimo datore di lavoro (doc. 04 – resistente).
I.13. D'altra parte – continua la stessa resistente - era prassi abbastanza diffusa tra i dipendenti assentarsi dal posto di lavoro, anche per un numero consistente di giorni, senza dare preavviso al datore, e ciò, ad esempio, per motivi legati alla richiesta di documenti,
Pag. 3 di 17 ovvero per attività presso la cooperativa sociale dove erano ospitati, oppure per questioni personali.
I.14. Di conseguenza, non avendo il ricorrente soddisfatto i propri oneri probatori, nulla sarebbe dovuto allo stesso per i titoli indicati nel ricorso.
****
I.15. All'udienza di comparizione parti, i procuratori insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni.
I.16. A scioglimento della riserva assunta, il giudice dava disposizioni relativamente all'istruzione della causa.
I.17. Assunte le prove testimoniali e integrato il quadro istruttorio documentale con ulteriori conteggi, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione.
1.8. Con note scritte depositate in vista di tale udienza, le parti confermavano in sostanza le sopra citate conclusioni.
*****
Il ricorso è in parte fondato, per le seguenti ragioni.
*****
II. Ragioni della decisione
II.
1. Il rapporto di lavoro fra le parti
II.
1.1. E' provato che nel periodo compreso tra il 24.5.2017 e il 30.10.2020 Parte_1
avesse lavorato per la società “
[...] Controparte_1 Parte_2
” come operaio agricolo in forza di più contratti a tempo
[...] Controparte_1 determinato (doc. 1 – ricorso);
II.
1.2. Parimenti provato in atti, e non contestato, è che il ricorrente fosse adibito alla lavorazione delle piante di pomodori all'interno delle serre della predetta società (c.d.
“carrellista”).
II.
1.3. Per quanto concerne le presenze effettive al lavoro da parte del ricorrente, in forza dei contratti stipulati con la società agricola resistente, si deve ritenere che le stesse siano correttamente raffigurate nel documento allegato sub. 4 alla memoria di costituzione di parte convenuta: tale documento, contenente l'indicazione dei giorni in cui il ricorrente era presente al lavoro, per l'intera giornata o per parte di essa, è infatti preciso nel ricostruire la
Pag. 4 di 17 collocazione temporale delle prestazioni lavorative rese da nel Parte_1 periodo considerato, e non è stato posto ad oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente stesso.
*****
II.
1.4. Come noto ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice pone a fondamento della decisione non solo le prove proposte dalle parti, ma anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Nel delineare tale disciplina, la giurisprudenza, dopo averne ricostruito la ratio, ha precisato che “il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3245 del
05/03/2003 (Rv. 560861 – 01).
II.
1.5. Nel caso di specie il ricorrente non ha preso posizione in merito al prospetto presenze prodotto dalla società convenuta, ma ha solo insistito nelle deduzioni già formulate in atti, consistenti nell'affermazione di aver svolto giornate e ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle indicate in busta paga, nonché nel correlato diritto alle conseguenti differenze retributive, senza peraltro mai contestare in modo puntuale e specifico i dati contenuti nel prospetto stesso relativamente ai giorni di presenza del signor al lavoro. Parte_1
II.
1.6. In secondo luogo, la conclusione che i suddetti conteggi delle presenze corrispondano alle rilevazioni fatte in azienda appare confermata anche dalle deposizioni rese dai testimoni escussi: con riferimento alla circostanza se “in numerose occasioni il ricorrente
è stato assente dal posto di lavoro, cumulando 175 giorni di assenza/ritardo, come si evince dal prospetto delle presenze elaborato dal datore e qui allegato quale doc. 04”, la teste sentita Testimone_1 all'udienza del 9.3.2023, ha dichiarato “quanto alle assenze del ricorrente, non posso ricordare quanto
Pag. 5 di 17 siano state, erano i primi anni, c'erano molti disagi, a volte non si presentavano, ma non posso precisare nello specifico;
era però una consuetudine frequente quella di assentarsi, per diversi motivi, ricordo che lo ha fatto anche il ricorrente. ADR: non vi sono mai stati rilievi disciplinari, ma vi sono state rimostranze verbali;
io riferivo al datore di lavoro;
ricordo che abbiamo fatto un incontro in cui i lavoratori sono stati ripresi e si è spiegata la necessità di avvertire sempre prima di assentarsi”.
II.
1.7. La teste dipendente della società nel periodo dei fatti di causa con funzioni Tes_1 di responsabile del personale, rende dichiarazioni coerenti con i prospetti prodotti dalla convenuta e attendibili, alla luce del ruolo ricoperto in azienda e dalla posizione di sostanziale terzietà della stessa.
II.
1.8. Anche il teste impiegato amministrativo, ancorché in termini meno precisi Tes_2 rispetto alla collega, ha riferito circostanze convergenti rispetto alle suddette considerazioni: sulla medesima circostanza infatti lo stesso ha riferito che “non mi occupo del personale, ricordo il ricorrente qui presente;
i lavoratori si assentavano, lo facevano il più delle volte senza chiedere;
ma quando
c'era, non era una richiesta, era una comunicazione, è avvenuto anche con il ricorrente;
si assentavano per mezza giornata o per una giornata intera;
dovevano timbrare il cartellino, lo facevano la mattina, per le pause e la sera;
l'orario variava in continuazione;
preciso che le timbrature erano richieste per dare la sensazione che vi fosse un controllo;
le timbrature non venivano archiviate;
a noi interessava la produttività che poteva essere maggiore o inferiore e, se era inferiore, si chiamavano altri lavoratori per recuperare;
il ciclo era settimanale, il lavoro doveva necessariamente essere concluso nell'arco della settimana, era importante finire il lavoro in questo lasso di tempo””.
II.
1.8. Si tratta di dichiarazioni, peraltro, non smentite dalle deposizioni reste dai testimoni indicati dal ricorrente: alla medesima udienza il teste ha infatti dichiarato: Testimone_3
“non so dire quante volte si è assentato il ricorrente di preciso;
il ricorrente si sarà assentato qualche volta;
per assentarsi, si parlava con si diceva a lui almeno due giorni prima;
ricordo che il ricorrente Persona_1 quando si assentava, poi, nel pomeriggio, tornava al lavoro;
ADR: il ricorrente per assentarsi chiedeva sempre prima;
ADR; in tanti anni non c'è mai stato nessuno in malattia;
ADR: bisogna timbrare in entrata ed in uscita, non per la pausa;
ADR: come ho detto dal 2017 il ricorrente si è assentato qualche volta, ma non so dire quante volte”.
II.
1.9. Mentre il teste sul medesimo punto ha riferito: “non so dire delle assenze del Tes_4
Per_ ricorrente;
ADR: se ci si voleva assentare, si chiedeva a che era il titolare o a che controllava;
Tes_1 non era possibile assentarsi senza autorizzazione;
bisognava dirlo o a PA o a ADR: non è mai Tes_1
Pag. 6 di 17 capitato che loro dicessero di no, che si doveva rimanere;
si diceva, ad esempio, che ci si sarebbe assentati il giorno successivo per un impegno e si sarebbe tornati il giorno dopo;
bastava l'ok verbale: questo in generale;
per quanto riguarda il ricorrente, non so dire di preciso”.
II.
1.10. Dal racconto dei testimoni dunque - se da un lato emerge una gestione dei rapporti di lavoro nelle serre de-formalizzata e flessibile, anche perché legata alle esigenze quotidiane dei cicli produttivi, e modellata, di fatto, in base agli andamenti stagionali e alle necessità produttive manifestantesi nei diversi periodi dell'anno - dall'altro discende la descrizione di un contesto lavorativo che conforta gli esiti probatori desumibili dal prospetto presenze elaborato dalla società convenuta (e dalla mancata contestazione dello stesso), posto che tutti i testimoni hanno in sostanza confermato come i lavoratori (compreso il ) Pt_1 fossero soliti assentarsi per alcuni giorni, per tutta o parte della giornata lavorativa, senza particolari formalità, e senza incorrere in determinate sanzioni .
II.
1.11. Per tali ragioni si deve ritenere accertato che le giornate lavorative del ricorrente fossero temporalmente collocabili – nell'arco dell'esecuzione dei vari contratti di lavoro – nel modo descritto nel citato prospetto;
e sarà pertanto tenendo conto di tali risultanze che dovranno essere quantificate le ore di lavoro eccedenti quelle riportate in busta paga e già retribuite dalla convenuta.
II.
2. Le giornate e le ore lavorative svolte dal ricorrente
II.
2.1. Per quanto concerne le ore lavorative svolte dal ricorrente per ciascuna giornata di presenza presso l'azienda agricola, l'istruttoria di causa consente di ritenere confermato che l'orario giornaliero di fosse di 9 ore dal lunedì al venerdì e di 4 ore al Parte_1 sabato, seppur con le precisazioni e nei limiti che si diranno.
II.
2.2. Sul punto va ricordato come il ricorrente avesse dedotto di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle
07.00 alle 13.00 il sabato, e di aver prestato la propria attività lavorativa anche durante le festività quali lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto dalle 07.00 alle 13.00. Il che equivale, mediamente, a 25 giorni mensili per 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 6 al sabato e durante le festività indicate, mentre le buste paga esponevano un numero medio di
14 giorni lavorativi mensili e circa 6 ore di lavoro giornaliere.
II.
2.3. L'istruttoria di seguito illustrata ha in parte confermato tali affermazioni.
Pag. 7 di 17 II.
2.4. Il teste il sig. che ha lavorato per l'azienda da Testimone_5 Controparte_1 aprile 2017 a settembre 2020, ha dichiarato: “l'orario di lavoro era il seguente: nel periodo estivo, dal
Lunedì al Venerdì si lavorava dalle 6 fino alle 12, normalmente si faceva una pausa di un'ora, si riprendeva alle 13 e si finiva alle 16; a volte si finiva prima perché non si faceva la pausa di un'ora; negli altri periodi si iniziava verso le 7 e si finiva alle 13, si faceva un'ora di pausa, si ricominciava alle 14 e si finiva alle 17; se non c'era la pausa perché volevano chiudere prima, si finiva prima;
il Sabato si lavorava fino alle 11.00 circa;
d'estate si iniziava verso le sei;
nelle altre stagioni si iniziava alle 7 e si finiva non oltre le 12.00”. A ciò egli aggiunge che “si lavorava anche il Lunedì di Pasqua, il 1° maggio, il 2 giugno. Si lavorava anche il 15 agosto. Gli unici giorni in cui non si lavorava erano a Natale, il 24, il 25
e il 26 dicembre;
ADR: anche il 1° gennaio non si lavorava, il 2 gennaio invece sì”.
II.
2.5. terzo ed estraneo al giudizio, e perfettamente in grado di conoscere Testimone_5
i fatti di causa avendo lavorato come operario per la stessa società nel medesimo periodo del ricorrente, è sicuramente un testimone equidistante dalle parti in causa e attendibile, e dalla sua deposizione si possono ricavare chiari e univoci elementi di prova.
II.
2.6. Tali dichiarazioni, inoltre, combaciano in gran parte con il contenuto della deposizione del teste anch'egli operaio della società agricola convenuta Testimone_3 per l'intero periodo lavorativo per cui è causa, il quale ha dichiarato: “Sul capitolo 2) confermo la circostanza;
per il sabato non c'era un orario fisso;
il sabato si poteva finire anche alle 11.00; cambiava
l'orario di inizio che era alle 6 della mattina, questo, da Maggio fino ad Agosto;
alle 7 negli altri mesi;
c'era una pausa da mezzogiorno fino alle 13 di un'ora; si ricominciava alle 13.00 e si finiva alle 16.00; se non c'era la pausa si iniziava alle 6 e si finiva alle 15.00; negli altri mesi si iniziava alle 7 della mattina come ho detto, si lavorava fino alle 12; alle 13 dopo la pausa si riprendeva e si finiva alle 17; l'orario giornaliero comunque era sempre lo stesso, ossia di 9 ore;
ADR: a Dicembre l'orario era sempre lo stesso, si lavorava sempre e se non c'era da lavorare sulle piante si facevano le pulizie;
a Gennaio non andavamo sempre;
a Febbraio invece andavamo sempre e si iniziava anche prima rispetto al solito. Sul capitolo 3) si lavorava sempre anche nelle festività; solo a Natale non si lavorava, ma fino al 27 dicembre, perché al 27 dicembre si ricominciava;
ADR: a Ottobre e Novembre l'orario era sempre lo stesso che ho detto”.
II.
2.7. Se è vero che il teste ha avuto un contezioso analogo con la società Tes_3 convenuta, è anche vero che lo stesso, per ciò solo, non versa in una situazione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., e la sua peculiare posizione processuale potrebbe assumere rilevanza soltanto ai fini della valutazione di attendibilità della deposizione stessa:
Pag. 8 di 17 ciò detto, sotto tale profilo va osservato che la sua deposizione appare, da un lato, comunque dotata di precisione nei dettagli e coerenza intrinseca, non emergendo dalle sue parole dati contraddittori o incompatibili con gli altri riscontri processuali. In secondo luogo, la sua deposizione, come detto, appare in gran parte concordante con quella resa dal
, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, come sopra messo in evidenza, Tes_4
e come anche ritenuto dalla Corte d'appello di Brescia nella sentenza resa tra il e la Tes_3 medesima convenuta, prodotta in atti da quest'ultima con la nota del 17.9.2024.
II.
2.8. Ma la ricostruzione delle giornate lavorative e dei tempi di lavoro è, in buona sostanza, confermata, nella struttura e con le caratteristiche sopra descritte, anche dalle altre testimonianze acquisite nel corso dell'istruzione probatoria: la teste ha Testimone_1 infatti dichiarato: “riguardo all'orario di lavoro, posso dire che variava in continuazione;
d'estate si iniziava alle 6 della mattina e nel periodo non estivo si iniziava alle 7.30; quanto alla fine del lavoro, anche questo orario variava;
ad esempio, attualmente nel mese di marzo, si finisce alle 4 del pomeriggio, ma fra un mese si finisce alle 5; a volte si fanno delle pause;
nel periodo in cui c'era il ricorrente si poteva finire alle 15 – 16 con almeno due ore di pausa”.
II.
2.9. La donna, in sostanza, dice che in estate la giornata lavorativa iniziava alle 6, esattamente come hanno dichiarato i testi e . In inverno, l'inizio avveniva Tes_4 Tes_3 circa un'ora più tardi: alle ore 7,30. Quanto al termine delle attività, la donna precisa che in inverno la giornata finiva alle 16, mentre nelle stagioni con più luce alle 17. Si tratta di affermazioni che in gran parte coincidono con gli orari indicati dagli altri due testimoni, i quali fanno corrispondere la fine della giornata lavorativa, in inverno, alle 16, e nel resto dell'anno alle 17. Il sabato – in base alla deposizione di – la prestazione lavorativa Tes_4 finiva alle 11 circa in inverno, alle 12 in estate.
II.
2.10. I testi e hanno dichiarato che i lavoratori osservavano una pausa Tes_4 Tes_3 dal lavoro per il pranzo di un'ora, alle 12, per riprendere alle 13. Sul punto, è minima la discrepanza tra tali affermazioni e quella resa dalla quest'ultima ha infatti riferito Tes_1 che c'erano “almeno 2 ore di pausa”; peraltro, la stessa aveva anche sottolineato che l'orario di lavoro, “variava in continuazione”, poiché “era possibile un controllo sul lavoro svolto osservando la necessità di lavorazione della pianta, non era possibile stabilire un orario fisso e uguale per tutti;
le indicazioni venivano date settimanalmente, gli orari venivano stabiliti con cadenza settimanale”.
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2.11. Le dichiarazioni rese dalla rispetto alla pausa per il pranzo non sono Tes_1 idonee a smentire i lavoratori citati, perché questi ultimi lavoravano nella stessa serra, svolgevano lo stesso tipo di attività e osservavano gli stessi orari di lavoro del ricorrente.
Sicché costoro appaiono maggiormente informati sui fatti e in grado di meglio conoscere la realtà produttiva e la distribuzione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, rispetto agli impiegati che lavoravano in ufficio.
II.
2.12. Elementi discordanti con quanto emerge dalle deposizioni sopra citate non sono rinvenibili nemmeno nella testimonianza resa dal teste Quest'ultimo ha infatti Tes_2 affermato: “l'orario variava a seconda delle stagioni, variava durante l'anno, il lavoro si fa con la luce solare, durate l'inverno è minore, si tiene conto della dimensione delle piante, abbiamo necessità di guardare alla produttività come ho detto;
a noi da gennaio arrivano delle piante che sono piccole e non necessitano di particolari manutenzioni, per cui nel periodo invernale, a gennaio, si inizia verso le 8, non si lavora il sabato;
si inizia alle 6 con le giornate più lunghe quando c'è più luce naturale;
con riguardo al ricorrente non so dire che orari ha fatto di preciso;
posso dire che l'orario variava come ho detto;
a gennaio poteva essere che facesse 5 - 6 ore giornaliere;
poteva essere che facesse 9 ore nel periodo estivo, a seconda delle necessità; poteva accadere che facesse degli straordinari in tale periodo: in certi periodi le piante hanno necessità di essere lavorate in modo continuativo per più giorni e allora si fanno più ore e anche straordinari;
nell'estate scorsa del 2022 si sono fatte fino a 10 ore al giorno
per questi motivi
, ma è successo solo l'estate scorsa;
durante l'anno poteva essere che facessero 8 ore- 8.30 ore al giorno circa. Sul capitolo 3) non so dire se ha lavorato in quei giorni festivi;
poteva capitare che si lavorasse anche in quei giorni, sempre nel periodo estivo per le necessità che ho detto;
ma non so dire nel caso specifico”.
II.
2.13. Dunque, tutti i testimoni escussi hanno confermato che la giornata lavorativa, in estate, iniziava alle ore 6 e si protraeva sino alle 12; che si faceva una pausa per il pranzo, e quindi si ricominciava dopo la citata pausa, per terminare alle 16. In inverno, l'inizio era alle
7-7,30, e il termine alle 17, seppur in modo variabile. Per quanto riguarda la giornata del sabato, in base alle deposizioni dei testi di parte ricorrente, la giornata lavorativa iniziava alle stesse ore sopra indicate nelle due stagioni, e finiva rispettivamente alle 11 o alle 12.
Gli stessi testi hanno affermato di lavorare anche nei giorni festivi, ad esclusione dei giorni di Pasqua Natale e Capodanno.
II.
3. Le differenze retributive spettanti a parte ricorrente
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3.1. Quanto sopra esposto consente dunque di ritenere accertato che - quanto meno nei mesi diversi da quelli invernali – il ricorrente osservasse un orario lavorativo giornaliero di
9 ore, dal lunedì al venerdì, e di 4 ore al sabato
II.
3.2. Tuttavia, la medesima istruttoria di causa non è sufficiente al fine di ritenere dimostrato che lo stesso orario di lavoro – in eccedenza rispetto alle ore lavorative già retribuite dalla resistente - fosse concretamente osservato anche mesi invernali, e segnatamente quelli di novembre dicembre e gennaio di ogni anno.
II.
3.3. Come descritto dalla resistente stessa nella propria memoria (e sotto tale profilo non contestata dal ricorrente), il ricorrente era adibito alla lavorazione dei pomodori nelle serre, il cui ciclo si articolava nel seguente modo: i pomodori venivano trapiantati nel mese di gennaio, ne veniva curata la crescita per i successivi mesi primaverili, si provvedeva alla raccolta dei relativi frutti al momento della loro maturazione ed infine la serra veniva pulita e bonificata nei mesi di novembre-dicembre, per ospitare le nuove coltivazioni l'anno successivo.
II.
2.4. Tale serra, come mostrato anche dai rilievi fotografici prodotti (doc. 2 – resistente) era caratterizzata dall'assenza, ad eccezione delle vie di transito e di sicurezza, di illuminazione artificiale. La crescita delle piante, infatti, veniva affidata alla sola luce solare filtrata dalla copertura della serra stessa. Pertanto, è condivisibile trarre la conclusione che, in tale particolare tipo di struttura, non fosse possibile eseguire le lavorazioni a cui era addetto il ricorrente nelle ore diurne non irradiate dalla luce solare o comunque scarsamente irradiate.
II.
2.5. Di conseguenza, tenendo anche conto delle ore di luce solare nella località geografica dove è situata la predetta serra (rappresentate nel doc. 3 di parte resistente) si deve concludere che, nel periodo invernale - ossia, come detto, in un lasso di tempo che appare ragionevole far coincidere con i mesi di novembre, dicembre e gennaio, in cui il sole tramonta prima - il ricorrente non fosse in grado di svolgere la propria attività nelle ore in cui l'illuminazione solare è scarsa o assente.
II.
2.6. Né il medesimo ha d'altro canto dimostrato di essere stato impiegato in tale fascia oraria in altre attività lavorative non necessitanti la luminosità propria delle ore diurne.
******
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2.7. Simile ricostruzione, d'altra parte, è confortata anche dallo stesso tenore delle deposizioni testimoniali assunte: tutti i testimoni hanno sottolineato come l'orario di lavoro fosse mutevole, dipendentemente dalle stagioni e dalle ore di luce, e dalla stagionalità delle colture, con la necessità di adeguare le lavorazioni al ciclo di vita e produttivo della pianta.
II.
2.8. La teste ha dichiarato: “l'orario di presenza al lavoro variava in continuazione, non Tes_1 era sempre lo stesso, questo a seconda del periodo per la ragioni del tipo e delle modalità di produzione, ma anche per le assenze che si verificavano;
anche quanto al sabato, la presenza era prevista a seconda delle necessità”. Quanto all'illuminazione delle serre essa ha precisato: “la foto che mi si rammostra
(doc. 2) è quella relativa alla serra, è una sola e il ricorrente ha sempre lavorato lì; nella foto si vede il neon che illumina il percorso centrale della serra, è l'unica illuminazione artificiale all'interno della serra;
poi la serra si sviluppa per circa ottanta metri a destra e ottanta metri a sinistra rispetto al percorso centrale;
l'illuminazione artificiale è solo sul corridoio di passaggio centrale, non sopra le piante ai lati;
la crescita delle piante viene affidata alla sola luce solare filtrata all'interno della serra”.
II.
2.9. Analoghe dichiarazioni provengono anche dal teste “il ricorrente è stato assunto Tes_2 per lavorare nella serra, era addetto alla manutenzione e cura delle piante;
la serra è quella che mi si rammostra in foto, c'era l'illuminazione sul corridoio centrale e, a parte questa e quella di sicurezza, non
c'era altra illuminazione artificiale”. Al che, il medesimo ha aggiunto: “la copertura della serra filtra il 30-50 % della luce solare, si lavora quando c'è luce naturale e il lavoro non è possibile nei minuti di alba
e tramonto”.
II.
2.9. Con specifico riferimento all'orario di lavoro il teste ha riferito: “l'orario variava a seconda delle stagioni, variava durante l'anno, il lavoro si fa con la luce solare, durate l'inverno è minore, si tiene conto della dimensione delle piante, abbiamo necessità di guardare alla produttività come ho detto;
a noi da gennaio arrivano delle piante che sono piccole e non necessitano di particolari manutenzioni, per cui nel periodo invernale, a gennaio, si inizia verso le 8, non si lavora il sabato;
si inizia alle 6 con le giornate più lunghe quando c'è più luce naturale;
con riguardo al ricorrente non so dire che orari ha fatto di preciso;
posso dire che l'orario variava come ho detto;
a gennaio poteva essere che facesse 5 - 6 ore giornaliere;
poteva essere che facesse 9 ore nel periodo estivo, a seconda delle necessità; poteva accadere che facesse degli straordinari in tale periodo: in certi periodi le piante hanno necessità di essere lavorate in modo continuativo per più giorni e allora si fanno più ore e anche straordinari;
nell'estate scorsa del 2022 si sono fatte fino a
10 ore al giorno
per questi motivi
, ma è successo solo l'estate scorsa;
durante l'anno poteva essere che facessero 8 ore- 8.30 ore al giorno circa”.
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2.10. Sentito sul capitolo se il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro, avesse prestato la propria attività lavorativa anche durante le festività quali lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto rispettando il seguente orario dalle 07.00 alle 13.00; il medesimo testo ha risposto: “non so dire se ha lavorato in quei giorni festivi;
poteva capitare che si lavorasse anche in quei giorni, sempre nel periodo estivo per le necessità che ho detto;
ma non so dire nel caso specifico”.
II.
2.11. Anche il teste ha in sostanza confermato la variabilità dell'orario di lavoro, Tes_4 sia nel corso dell'avvicendarsi delle stagioni, sia nell'arco della stessa stagione, puntualizzando come l'orario fosse “normalmente” quello indicato, ma ha poi precisato che
“la luce artificiale era solo nelle vie di transito, non sulle piante …posso dire che gli orari di lavoro erano e cambiavano come ho detto”.
II.
2.12. Tali affermazioni non risultano smentite da quelle reste dall'altro testimone di parte attrice, . Quest'ultimo ha infatti dichiarato: “luce artificiale era solo nelle vie di transito, non Tes_3 sulle piante”. A conferma di quanto riportato nelle altre deposizioni.
II.
2.13. Mentre per quanto riguarda gli orari nei periodi invernali è da credere che le dichiarazioni dal medesimo rese non siano incompatibili con le conclusioni sopra tratte, non tanto perché lo stesso non debba ritenersi attendibile in merito ai suddetti profili, ma piuttosto per il fatto che le sue mansioni non sembrano essere perfettamente coincidenti con quelle del , essendo, il primo, stato incaricato anche delle pulizie, mentre il Pt_1 ricorrente ha descritto la proprie attività soltanto come addetto alla raccolta nelle serre, senza far riferimento ad alcun altro compito all'interno del luogo di lavoro.
III. Conclusioni
III.
1. Alla luce dell'istruttoria di causa si deve pertanto concludere che il ricorrente abbia in parte soddisfatto il proprio onere probatorio in merito alle pretese retributive azionate col ricorso.
III.
2. Al riguardo, si concorda con la giurisprudenza citata dalla resistente in merito al particolare rigore caratterizzante l'onere probatorio a carico del lavoratore, quando quest'ultimo agisce per il conseguimento della retribuzione per l'orario lavorato in eccedenza rispetto a quello ordinario: “il lavoratore deve fornire non già genericamente la prova dell' an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando
i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo
Pag. 13 di 17 ricorso a valutazioni equitative” (tra le altre, Cass. Civ., sez. lav., 19/06/2018, n. 16150, cfr. anche Cass. Civ. n. 1389/2003; Cass. Civ. n. 6623/2001; Cass. Civ. n. 8006/1998).
III.
3. Tuttavia, nel caso di specie, questa prova deve dirsi raggiunta.
III.
4. Quanto ai giorni di lavoro, essi sono stati indicati dalla resistente stessa nel prospetto prodotto e rimasto incontestato: è prendendo come riferimento il suddetto prospetto che la difesa del lavoratore ha rielaborato il proprio conteggio al fine di tenere conto di tali assenze (il c.d. “conteggio B”, depositato in atti).
III.
5. In particolare, nella citata relazione, l' di MA, nel conteggio Controparte_2
B, ha sottratto le ore di assenza totale indicate nel documento prodotto dal datore di lavoro: per le giornate indicate come di assenza parziale, non avendo la datrice di lavoro specificato le ore lavorate, sono state calcolate le ore di presenza previste dal CPL ridotte della metà e senza svolgimento di ore straordinarie
III.
6. Si ritiene ragionevole tale impostazione sulla base della considerazione che la datrice di lavoro non ha allegato, né dimostrato l'entità del “ritardo” relativo alle giornate di assenza parziale come invece sarebbe stato suo onere, trattandosi di rapporto di lavoro a tempo pieno e non risultando irrogate nei confronti del lavoratore sanzioni disciplinari per i citati ritardi.
******
III.
7. Quanto invece alle ore lavorate in eccedenza a quelle retribuite, la prova è fornita dall'accurata istruttoria di causa, che ha portato alle conclusioni sopra delineate: i testimoni hanno infatti in gran parte confermato i fatti descritti nel ricorso a fondamento dell'azione, seppur con inevitabili sfumature e approssimazioni, dovute sia alla gestione molto informale del rapporto di lavoro, sia al carattere soggettivo della percezione e dei ricordi dei fatti stessi.
III.
8. Tuttavia, tali deposizioni hanno trovato precisi elementi di riscontro e conferma negli altri dati emergenti dal processo: la descrizione della tipologia di produzione agricola e dell'ambiente di lavoro, la gestione del rapporto di lavoro stesso come ricostruita dalle parti, i documenti prodotti.
III.
9. I testimoni hanno fornito versioni attendibili, in molti punti convergenti, e in larga misura dettagliate.
Pag. 14 di 17 III.10. D'altra parte, non era ravvisabile altro mezzo per giungere a un diverso accertamento dei fatti causa: le c.d. “timbrature”, che a detta di parte resistente avrebbero attestato la presenza e la permanenza sul luogo di lavoro dei dipendenti, come ha riferito il teste “non venivano archiviate”. Perché servivano “per dare la sensazione che vi fosse un Tes_2 controllo”, dato che ciò che “interessava” all'azienda era “la produttività”, desumibile dalle
“schede di lavorazione”, anch'esse peraltro non conservate.
III.11. Si tratta di aspetti incontestati.
III.12. Sicché, non vi sarebbe stato modo di disporre l'acquisizione di presunta documentazione, non potendosi ordinare l'esibizione in giudizio di una cosa, o di un documento, di cui sia incerta la concreta esistenza, essendone stata dichiarata e non contestata la mancata conservazione da parte datoriale. Ma non potendosi nemmeno consentire che tale discutibile politica aziendale vada a discapito del diritto dei lavoratori di chiedere l'accertamento delle proprie pretese retributive, contestando le rilevazioni datoriali utilizzate nelle buste paga.
*****
IV. La quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente
IV.
1. Come sopra ricordato parte ricorrente ha calcolato le proprie spettanze retributive dando incarico all' di MA. Controparte_2
IV.
2. Quest'ultimo ha elaborato un conteggio strutturato in due parti, una facente riferimento a tutto il periodo indicato nel ricorso, l'altra, come detto, al prospetto di parte datoriale prodotto in atti.
IV.
3. In particolare, sono state calcolate:
IV.
4. Il predetto ufficio ha poi dettagliatamente illustrato la metodologia seguita e i parametri utilizzati:
Pag. 15 di 17 IV.
5. Con riferimento al calcolo delle differenze retributive l'Ufficio è pervenuto, nell'ipotesi B che si ritiene di far propria al seguente prospetto:
IV.
6. Tali elaborazioni non sono state oggetto di specifica contestazione e devono pertanto ritenersi provate.
IV.
7. A tale somma, per la ragioni sopra chiarite, devono essere sottratti gli importi relativi ai mesi di novembre, dicembre e gennaio (pari a 12.038,98 complessivi) giungendosi in tale modo alla somma indicata in dispositivo.
*****
IV.
8. Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite, esse sono da porre a carico della resistente nella misura di 3/4, con conseguente parziale compensazione delle stesse, posto che la domanda di parte attrice è stata accolta in parte, ciò conformemente al principio secondo cui “in tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte” (Cass. Sez. 6 - 3,
Pag. 16 di 17 Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020 (Rv. 656718 - 01). Tali spese si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
in parziale accoglimento del ricorso,
• Accoglie la domanda di parte ricorrente nei limiti di seguito precisati e conseguentemente
• condanna la Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, per i titoli di cui al ricorso stesso, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda complessiva di € 27.425,15 (di cui
894,79 a titolo di TFR), oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
• condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore del ricorrente in complessivi € 2.600,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di giorni 35 per il deposito della motivazione.
MA 15.11.2024
Il giudice
Emanuele Croci
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