Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9484
CASS
Sentenza 28 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Avverso i provvedimenti emanati dalla corte d'appello in sede di reclamo, concernenti la modifica della statuizione riguardante l'assegno a favore del coniuge separato, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Avverso i provvedimenti emanati dalla corte d'appello in sede di reclamo, concernenti la modifica della statuizione riguardante il contributo per il mantenimento dei figli, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimenti che - in quanto modificabili in ogni momento, ai sensi dell'art. 155, ult. comma, cod. civ., anche indipendentemente dal sopravvenire di circostanze nuove, e perciò insuscettibili di passare in giudicato - sono privi del carattere della decisorietà e definitività.

Commentari4

  • 1Stabilità e ricorribilità in Cassazione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e nei giudizi de potestate
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 28 gennaio 2019

    Giuseppe Chiovenda, nell'interrogarsi sulla natura delle decisioni pronunciate in caso di abuso della patria potestà ai sensi dell'art. 233 del codice civile del 1985, osservava che tali decisioni «implicano modificazione del rapporto giuridico derivante fra padre e figlio dalla filiazione» e precisava, dunque, che per l'adozione delle relative decisioni «non si procede in camera di consiglio, perché né la legge lo dice, né la materia lo comporta, né può parlarsi di un procedimento senza contraddittore, essendo manifesto il conflitto fra attore e genitore, al fine di privare questo dei poteri che sono anche suoi diritti»[1]. Nel codice civile del '42 i provvedimenti de potestate, …

     Leggi di più…

  • 2Corte di Cassazione: Sentenza n.8227 del 6 aprile 2009
    https://www.antonellapedone.com/articoli · 6 aprile 2009

    (Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 15.2.2002 il Tribunale di Roma, in sede di modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocava l'obbligo imposto a Sb. Gi. di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni conviventi con la madre Ch. Mo., ritenendo che avessero raggiunto l'autosufficienza economica. Proponeva reclamo la madre, chiedendo la revoca di tale provvedimento. All'esito del giudizio, svoltosi con le forme della camera di consiglio e con l'intervento del Procuratore Generale, la Corte d'Appello di Roma con decreto del 20.4-20.6.2005 accoglieva il reclamo, revocando il decreto del Tribunale. …

     Leggi di più…

  • 3Corte d’Appello di Trento: affidamento figli e contributo al mantenimento
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 22 febbraio 2009

  • 4Brevi riflessioni in ordine ai benefits nella famiglia di fatto.
    Chiapperini Maria Laura · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2006
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9484
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9484
Data del deposito : 28 giugno 2002

Testo completo