Sentenza 28 giugno 2002
Massime • 2
Avverso i provvedimenti emanati dalla corte d'appello in sede di reclamo, concernenti la modifica della statuizione riguardante l'assegno a favore del coniuge separato, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Avverso i provvedimenti emanati dalla corte d'appello in sede di reclamo, concernenti la modifica della statuizione riguardante il contributo per il mantenimento dei figli, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimenti che - in quanto modificabili in ogni momento, ai sensi dell'art. 155, ult. comma, cod. civ., anche indipendentemente dal sopravvenire di circostanze nuove, e perciò insuscettibili di passare in giudicato - sono privi del carattere della decisorietà e definitività.
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(Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 15.2.2002 il Tribunale di Roma, in sede di modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocava l'obbligo imposto a Sb. Gi. di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni conviventi con la madre Ch. Mo., ritenendo che avessero raggiunto l'autosufficienza economica. Proponeva reclamo la madre, chiedendo la revoca di tale provvedimento. All'esito del giudizio, svoltosi con le forme della camera di consiglio e con l'intervento del Procuratore Generale, la Corte d'Appello di Roma con decreto del 20.4-20.6.2005 accoglieva il reclamo, revocando il decreto del Tribunale. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9484 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US EA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ILCANCELLIERE DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO TERUGGI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ON CO IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 5, presso l'Avvocato LAMBARDI DI SAN MINIATO LEOPOLDO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato BAUSANO VITTORIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di TORINO, depositato il 12/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MENGHINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato BAUSANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ST NE ST chiedeva al Tribunale di Novara la modifica delle condizioni della separazione dal marito ND EL, stabilite in sede consensuale. Sosteneva una serie di profili tanto patrimoniali che relativi al rapporto personale tra il marito ed i figli e faceva rilevare, quanto alla misura dell'assegno, la sopravvenuta inadeguatezza a garantire a lei ed ai due figli minori il tenore di vita cui avevano diritto, anche in relazione all'avvenuto acquisto da parte del marito della cospicua eredità paterna.
Resisteva lo EL. Il Tribunale respinte le altre domande accoglieva in parte quella relativa alla misura dell'assegno che portava a L.
1.500.000 al mese, di cui L.
3.000.000 per la donna ed il resto per entrambi i figli.
La ZZ ST proponeva reclamo ribadendo le domande non accolte e chiedendo un assegno più elevato. Resisteva lo EL. La Corte di Torino, respinte le altre, impugnazioni, accoglieva, quella relativa alla misura dell'assegno che portava a complessive L. 10.000.000 al mese di cui L.
5.000.000 per la donna ed i restanti cinque milioni di lire in parti eguali a ciascuno dei due figli. Ricorre per cassazione lo EL. Resiste la ZZ ST con controricorso ed avanza eccezione di inammissibilità del ricorso principale. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La ZZ ST sostiene preliminarmente la nullità della notifica del ricorso per violazione dell'art. 330 c.p.c. Afferma che essa è stata effettuata alla parte personalmente, laddove la norma citata prevede espressamente i casi in cui è possibile tale forma di notificazione del ricorso. In tali casi non è compresa la ipotesi in esame.
1a) Osserva la Corte che l'art. 330 cpc prevede che nel caso in cui la sentenza impugnata non è stata notificata ed il ricorso venga proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 cpc, ovvero successivamente all'anno di pubblicazione per effetto della sospensione del termine feriale, la impugnazione può essere notificata a scelta della parte che la effettua, presso il procuratore del giudizio a quo, o nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio, (9071 del 1997). Nel caso che ne occupa la relata di notifica del ricorso avvenuta dopo l'anno di pubblicazione ma tuttavia godendo della sospensione del termine dovuta al periodo feriale, attesta che la formalità è stata effettuata per l'appunto nel domicilio eletto in Torino, presso lo studio dell'avvocato D'Amico, il ricorso deve essere esaminato. 2) Con l'unico motivo lo EL lamenta la motivazione insufficiente ed omessa sul punto decisivo del presupposto dell'aumento dell'assegno, tanto relativamente alla quota ad essa stessa versata, quanto a quella dovuta come contributo al mantenimento dei figli. Sostiene che in realtà la sentenza impugnata ha dato luogo ad una motivazione apparente, costituita dalla mera esposizione di dati patrimoniali privi di qualunque valutazione. Pertanto essa avrebbe trascurato in tal modo tutte le allegazioni da essa fornite in corso di giudizio.
2a) Osserva il collegio che quanto alla statuizione riguardante il contributo per il mantenimento dei figli essa come la giurisprudenza di questa corte suprema ha più volte affermato, (sent. nn. 9113 del 1999, 5201 del 1999, 4998 del 1999) costituisce una pronuncia modificabile a norma dell'art. 155 u.c. cc, senza bisogno che per la modifica sia dedotto un mutamento delle circostanze esaminate dal giudice. Essa dunque è priva del carattere della definitività e della decisorietà e quindi della attitudine ad acquistare valore di giudicato.
Quanto alla statuizione riguardante l'assegno a favore della donna esso giusta il comb. artt. 9 l.d e 710 cpc è impugnabile per cassazione ai sensi e nei limiti di cui all'art. 111 della Costituzione. La doglianza in esame invece dietro lo schermo della fattispecie di motivazione apparente, in realtà critica l'impianto logico, lo sviluppo e la congruenza della motivazione. Anch'essa è dunque inammissibile.
3) Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che fissa in euro 76,00 nonché degli onorari di difensore, che fissa in euro 3000,00. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2002