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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 82/2023
promossa da:
e in qualità di eredi accettanti con beneficio di Parte_1 Parte_2 inventario l'eredità del padre entrambi elettivamente domiciliati all'indirizzo Persona_1
PEC: , rappresentati e difesi dall'Abogado Email_1
Erik Calzolari, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Grosseto presso lo studio dell'Avv. Alberto Solari, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 362/2022 del Tribunale di Grosseto
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza, n. 362/2022, Rep. n. 701/2022 - resa inter partes dal
Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice Dott. Mario Venditti, R.G. n. 1811/2019, non notificata, per le motivazioni tutte spiegate nel presente atto di appello: 1) accertare e dichiarare, che l'indennità di avviamento ex art. 34 Legge 392/1978 non risulta dovuta da parte dell'appellante, in favore di pe le motivazioni espresse nel presente CP_1
atto; 2) per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, revocare e/o dichiarare nullo o di nessun effetto ovvero annullare totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo n.
368/2019 emesso dal Tribunale di Grosseto nei confronti del Sig. in quanto Persona_1
l'indennità ex art. 34 L. equo canone non è dovuta. 3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A, se dovuta, e c.p.a., come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali dedotte in giudizio, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza del Tribunale di
Grosseto. Con vittoria di spese e di onorari”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 16.1.2023, e (quali Parte_1 Parte_2
eredi con beneficio di inventario del de cuius hanno proposto appello Persona_1
avverso la sentenza n. 362/2022 del Tribunale di Grosseto, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dallo stesso sig. nei confronti del decreto ingiuntivo Persona_1
n. 368/2019 (emesso per € 36.000,00 su richiesta di di seguito: Controparte_1 CP_1
ed era stata altresì respinta la domanda riconvenzionale avanzata dal predetto opponente nei confronti di medesima. CP_1
1.1) aveva chiesto ed ottenuto il predetto decreto ingiuntivo adducendo CP_1
che:
• aveva stipulato, in data 2.1.2006, un contratto di locazione con la sig.ra Parte_3
avente ad oggetto un fondo ad uso commerciale sito in Grosseto, via Manin 14/16;
• tale contratto si era rinnovato alla prima scadenza contrattuale;
• il sig. succeduto nel contratto al decesso della madre, sig.ra Persona_1 [...]
aveva intimato a disdetta dal contratto stesso, in data 29.9.2017; Pt_3 CP_1
2 • aveva riconsegnato l'immobile, ma il sig. non aveva CP_1 Persona_1
versato l'indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34 L. 392/1978;
• tale indennità corrispondeva a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto (pari ad
€ 2.000,00 mensili) e quindi a complessivi € 36.000,00.
1.2) Nei confronti di tale decreto ingiuntivo aveva quindi proposto opposizione il sig. allegando che: Persona_1
o era inattiva da anni, quantomeno dal 9.5.2006, quando aveva affittato la CP_1
propria azienda alla soc. (che, peraltro, aveva a propria volta Controparte_3 affittato a terzi l'azienda stessa, attualmente condotta dalla soc. Parte_4
;
[...]
o aveva omesso il pagamento dei canoni di locazione a decorrere da CP_1
giugno 2016, ciò che aveva indotto il sig. ad instaurare una causa per Per_1
ottenere la risoluzione del contratto: nel corso di tale causa, peraltro, lo stesso sig. aveva intimato la disdetta del contratto stesso, in data 29.9.2017; Per_1
o in data 20.12.2017, il aveva sottoscritto un contratto preliminare di vendita Per_1 dell'immobile, con la predetta soc. Parte_4
o in data 23.1.18 e avevano CP_1 CP_3 Parte_4 Persona_1
raggiunto un accordo con cui avevano regolato varie questioni:
− aveva infatti interrotto il pagamento dei canoni di affitto Parte_4
di azienda ad rimanendo debitrice dell'importo di Controparte_3
70.080,00, sì che aveva chiesto ed ottenuto un Controparte_3
provvedimento ex art. 700 cpc per il rilascio dell'azienda in questione;
− nella fase di esecuzione del provvedimento, il sig. aveva garantito il Per_1
pagamento della somma di € 51.800,00 (che l'affittuario dell'azienda aveva definito, in sede di trattativa, a saldo e stralcio con per poter CP_3
rimanere nel possesso della stessa) ed a tale accordo aveva partecipato anche CP_1
− il sig. dunque, non solo non aveva riscosso il canone di locazione, Per_1
ma aveva anche pagato l'importo garantito ad Controparte_3
o successivi inadempimenti delle controparti avevano condotto il ad intimare Per_1
la risoluzione di diritto del contratto preliminare predetto ed a richiedere il pagamento dei canoni di locazione scaduti e mai versati, con instaurazione di ulteriori contenziosi tra le parti;
o in tale contesto, aveva dunque cessato di gestire l'azienda ormai da anni, CP_1
così come per anni aveva omesso di pagare il canone di locazione;
3 o delle due, dunque, l'una: o doveva ritenersi conduttrice dell'immobile, CP_1 ed allora era tenuta al pagamento dei canoni di locazione (e dell'indennità di occupazione), il tutto per € 43.840,00, o non lo era, ed allora non aveva diritto all'indennità chiesta in sede monitoria.
1.2.1) In base a tali rilievi, il aveva chiesto nel merito: “...dichiarare nullo o Per_1
di nessun effetto ovvero annullare totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo
n.368/2019 emesso dal Tribunale di Grosseto nei confronti del sig. in Persona_1
quanto l'indennità prevista dall'art. 34 l equo canone non è dovuta.- dichiarare la debitrice nei confronti di degli importi dovuti per canoni di CP_1 Persona_1
locazione per euro 22.000,00, dal febbraio 2018 al 1° gennaio 2019, nonché per le indennità di occupazione dal 2.1.19 al rilascio effettivo da calcolarsi in euro 2000,00 mensili oltre ad euro 40,00 al gg. sino all'effettivo rilascio e pertanto condannarla al pagamento delle somme predette in favore del .- Laddove il Giudice Persona_1
riconosca dovuta alla l'indennità prevista dall'art. 34 lEC, operi la CP_1
compensazione tra quanto dovuto dalla a titolo di canoni non corrisposti e CP_1
indennità per occupazione senza titolo del fondo sito in Grosseto, via Manin, 14.-
Comunque, con vittoria di spese e compensi di causa”.
1.3) si era costituita contestando in radice le allegazioni e le domande di CP_1
controparte, in particolare esponendo che:
− aveva condotto in locazione l'immobile in questione ininterrottamente, sino all'ultima scadenza contrattuale, in quanto non aveva mai ceduto il contratto di locazione, pur affittando l'azienda;
− il canone di locazione era sempre stato pagato al da ed anche nella Per_1 CP_1
scrittura del 23.1.2018 era previsto che il canone dovuto da a Parte_4 doveva essere versato direttamente al e ciò “per conto” della CP_1 Per_1
stessa CP_1
− lo stesso aveva sempre considerato BA quale conduttrice Per_1 dell'immobile in questione, menzionandola come tale nei vari atti intervenuti ed intimando alla stessa la disdetta per finita locazione;
− il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento competeva al conduttore, senza eccezioni, ed era irrilevante che l'azienda fosse stata data in affitto a terzi;
− non erano dovuti i canoni di locazione richiesti dal avendo quest'ultimo Per_1
rinunciato a percepirli da con la predetta scrittura del 23.1.2018; CP_1
− il bene era stato occupato da , immessa nel possesso dello stesso Parte_4 per volontà proprio del (nell'ottica di addivenire al contratto definitivo Per_1
susseguente al contratto preliminare di vendita stipulato con la predetta società).
4 1.3.1) aveva quindi chiesto: “Voglia il Tribunale di Grosseto, ogni CP_1
contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali dedotte in giudizio, in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato poiché
l'opposizione è infondata e non è di pronta soluzione in via principale 1. confermare il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, rigettando l'opposizione proposta dal sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
2. rigettare Persona_1
ogni e qualunque domanda svolta dal sig. nei confronti della Persona_1 Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e di onorari”
1.4) Il Tribunale di Grosseto aveva infine ritenuto che:
➢ l'indennità per la perdita dell'avviamento spettava al conduttore, a prescindere dal fatto che l'azienda esercitata nell'immobile locato fosse stata data in affitto a terzi;
➢ era sempre rimasta parte del contratto di locazione, quale conduttrice CP_1 dell'immobile, sino alla scadenza del contratto;
➢ il aveva rinunciato, con la scrittura del 23.1.2018 – tuttora valida – a Per_1
pretendere da i canoni di locazione;
CP_1
➢ l'immobile, dopo la scadenza del contratto di locazione, era stato occupato dal sig.
, quale legale rappresentante di , per effetto della volontà Per_2 Parte_4
dello stesso sig. in virtù del preliminare di vendita del 20.12.2017, tanto che Per_1
lo stesso aveva convenuto poi in giudizio per ottenere, tra Per_1 Parte_4
l'altro, il rilascio dell'immobile.
1.4.1) Il Tribunale di Grosseto aveva quindi reso la seguente statuizione: “1)
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 368/19 (R.G.
1050/2019) emesso dall'intestato Tribunale il 29.4.2019; 2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente; 3) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in € 5.534,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali
(15%) come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza hanno dunque proposto appello gli eredi del sig.
(deceduto nelle more), sigg.ri e Persona_1 Parte_1 Parte_2
espressamente dichiarando di chiedere “...di accertare e dichiarare: - ex artt. 34-36 L. equo canone: l'insussistenza dell'asserito diritto alla indennità di avviamento commerciale, della odierna appellata, per i titoli e le ragioni già espresse nel giudizio di prime cure evidenziando che, in primo grado, ha contestato quanto dedotto CP_1
da parte ricorrente/opponente fondando il proprio diritto sulla mera formale conduzione dell'immobile sito in Grosseto alla Via Manin”.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
5 1°. “ARTT. 34-36 L. EQUO CANONE ERRATA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA
INTERPRETAZIONE”, contestando la decisione del giudice di prime cure di ritenere spettante a l'indennità per la perdita dell'avviamento ed CP_1
evidenziando in particolare come il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (a fronte di quello, obsoleto, richiamato nella sentenza impugnata) richiedesse a tal fine che il conduttore “...sia nel concreto ed effettivo godimento del bene come conduttore, esercitando nello stesso quell'attività commerciale al contatto con il pubblico che legittima il sorgere del credito indennitario”
(richiamando sul punto Cass. 18346/2016);
2°. “CONTESTAZIONE DELLA IMPUTAZIONE DELLE SPESE A CARICO DEL
RICORRENTE”, lamentando l'imposizione a carico dell'opponente delle spese di lite che, invece, avrebbero dovuto essere poste a carico dell'opposta, previo accoglimento dell'opposizione.
Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla CP_1
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, evidenziando preliminarmente come non fosse stato impugnato il capo della sentenza che aveva respinto la domanda riconvenzionale (di condanna al pagamento dei canoni e dell'indennità di occupazione) avanzata dal sig. nei confronti della stessa e rilevando poi che Persona_1 CP_1
l'assetto della giurisprudenza (anche dell'intestata Corte) era nel senso che l'indennità per la perdita dell'avviamento competeva al conduttore anche in ipotesi di affitto di azienda e che nel caso di specie doveva ormai ritenersi incontestato il fatto che avesse CP_1
conservato la qualità di conduttrice sino alla scadenza del contratto.
Su tali basi, l'appellata ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Come risulta dalla ricostruzione del contenzioso in oggetto, precedentemente svolta, e dal tenore del primo motivo di gravame proposto dagli odierni appellanti, la presente causa risulta avere allo stato unicamente ad oggetto (ad eccezione del profilo delle spese di lite, su cui infra) la questione concernente l'esistenza in capo a del CP_1 diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, ex art. 34 L. 392/1978.
3.1.1) Preliminarmente all'analisi del merito di tale questione, in correlazione con il gravame in questione, appare opportuno rilevare che non risulta al momento in
6 contestazione il fatto che abbia conservato la qualità di conduttrice CP_1 dell'immobile sito in Grosseto, via Manin 14/16, sino alla scadenza del contratto di locazione dello stesso, in quanto:
• tale profilo risulta in effetti essere stato espressamente riconosciuto nella sentenza impugnata (sulla scorta di una pluralità di elementi valorizzati al fine di pervenire a tale conclusione);
• nei confronti di tale valutazione non risulta essere stata mossa alcuna censura da parte degli odierni appellanti, che hanno imperniato le proprie difese unicamente in ordine al fatto che, al momento della cessazione del contratto di locazione,
l'azienda esercitata nell'immobile locato a era esercitata da terzi. CP_1
3.1.2) Ciò stabilito va quindi rilevato come il motivo di gravame in oggetto sia stato strutturato dagli appellanti sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) “risulta evidente che l'appellata non ha subito alcun danno patrimoniale perché, semplicemente: 1) non ha subito perdita di clientela in quanto non aveva alcuna clientela, 2) non vi è stato alcun trasferimento della localizzazione dell'impresa in quanto ancora l'impresa risultava e risulta ancora oggi “inattiva”, come da visura camerale già versata in atti nel giudizio di prime cure”;
b) “A fondamento dell'impugnata sentenza, che riconosce all'odierna appellata il diritto alla predetta indennità contemplata dall'art. 34 della legge del '78) il giudicante (pag. 4, II capoverso dell'impugnata sentenza) cita un indirizzo giurisprudenziale ormai obsoleto ed oggi ampiamente superato”;
c) “Con ben più recente giurisprudenza, Cass. Ord. 18346/2016, la Suprema Corte ha infatti enunciato in subiecta materia, il principio a tenore del quale “l'indennità di avviamento commerciale spetta a chi, al momento della scadenza locativa, sia nel concreto ed effettivo godimento del bene come conduttore, esercitando nello stesso quell'attività commerciale al contatto con il pubblico che legittima il sorgere del credito indennitario”.”;
d) “Dalla lettura degli anzidetti capoversi, parrebbe che il Tribunale, con un ragionamento illogico e lontano dal significato della norma, assuma aprioristicamente che al termine del rapporto di locazione commerciale un'indennità di avviamento sia in ogni caso dovuta dal locatore al conduttore;
poiché, poi, nella fattispecie concreta, l'affittuario di azienda non risulterebbe legittimato a richiedere la corresponsione della indennità ex art. 34 L. equo canone (per giurisprudenza consolidata dato che il rapporto di affitto d'azienda non crea avviamento), allora, il creditore della stessa sarebbe da identificare con il conduttore formale. Invero il principio che deve informare il diritto all'indennità
7 del conduttore è quello già sopra enunciato dalla Suprema Corte, che privilegia i presupposti sostanziali dell'enunciato diritto, prima ancora di quelli meramente formali”.
3.1.3) Il motivo è infondato.
3.1.3.1) Il Tribunale di Grosseto ha condivisibilmente posto a fondamento delle proprie conclusioni il seguente iter argomentativo:
i. “...deve considerarsi come ha ricordato la Corte Costituzionale che il bene tutelato dalle disposizioni degli articoli 34 e 35 della legge cit. é costituito dall'avviamento creato dal conduttore per mezzo dello svolgimento della propria attività commerciale all'interno nell'immobile locato e la disposizione trova fondamento nell'esigenza di ripristinare, a seguito della cessazione della locazione, l'equilibrio economico e sociale turbato per effetto della suddetta causa, e la prevista indennità si giustifica nei confronti del conduttore quale compenso per la perdita dell'avviamento che egli, con la sua operosità ha creato nel locale di cui trattasi, così da evitare, nei confronti del locatore, l'arricchimento che, senza causa propria, egli consegue per l'incremento di valore che l'immobile ha ricevuto per
l'attività svoltavi dal conduttore (cfr. Corte Cost. sent. 264 del 1992 e Corte Cost. ord. 519 e 481 del 1989)”;
ii. “Quest'affermazione e stata fatta propria poi dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che l'indennità ex art. 34 della L. n. 392/1978 ha un'evidente "funzione calmieratrice del mercato locatizio" (cfr. Cass. n. 14461/2005), e il legislatore ha inteso tutelare in questo modo la "conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese il cui avviamento sia strettamente collegato all'ubicazione dell'immobile", con ciò, sia disincentivando le richieste di cessazione della locazione da parte del locatore, sia facilitando, grazie alia corresponsione dell'indennità la ripresa in altra sede dell'attività, nel caso in cui si addivenga al rilascio (cfr. Corte Cost. n. 3007/1983) Essendo queste le finalità dell'istituto in parola, è facile comprendere come il legislatore ha inteso collegare quest'indennità alia sussistenza di un effettivo avviamento che possa, almeno astrattamente e secondo l'id quod plerumque accidit, subire pregiudizio a seguito della cessazione della locazione e del trasferimento del conduttore. Da ciò deve necessariamente discendere che l'avviamento ex art. 34 L. n. 392/1978 ha natura di obbligazione legale tanto da essere corrisposta dai proprietari - locatori di immobili commerciali ai conduttori sia nell'an che nel quantum (cfr. Cass. n.
14461/2005)”;
8 iii. aveva sempre conservato la qualità di conduttrice in locazione CP_1 dell'immobile ove era esercitata l'azienda affittata a terzi;
iv. “... ragionando nel modo esposto dal ricorrente - volto a negare l'indennità di avviamento in caso di locazione commerciale con subaffitto d'azienda senza cessione del contratto di locazione o sublocazione - condurrebbe all'inaccettabile conseguenza che il locatore non dovrebbe mai corrispondere l'indennità ex art. 34 cit., né al proprietario dell'azienda per le ragioni dette dalla ricorrente, né all'affittuario di azienda perché questi non è parte del contratto di locazione.
Neppure l'affittuario potrebbe ottenerla dall'affittante l'azienda, giacché per costante giurisprudenza questo rapporto non crea avviamento, in quanto esso già esiste ed è ricompreso tra i beni conferiti con l'affitto d'azienda”.
3.1.3.2) I rilievi svolti dal giudice di prime cure appaiono tuttora pienamente condivisibili e non risultano suscettibili di censura alla stregua delle contestazioni mosse dagli appellanti.
3.1.3.2.1) Anzitutto va rilevato come il precedente giurisprudenziale posto dagli appellanti (l'unico, di fatto) a sostegno delle proprie argomentazioni in punto di diritto non sia pertinente al caso di specie.
Nella fattispecie presa in considerazione dalla Corte di Cassazione nella sentenza menzionata (Cass. 18346 dell'8.6.2016, dep. 19.9.2016) il conduttore non aveva solamente dato corso all'affitto dell'azienda esercitata nell'immobile locato ma, altresì, aveva ceduto all'affittante pure il contratto di locazione.
In tale contesto, dunque, la Suprema Corte ha infatti rilevato (richiamando quanto indicato dalla corte territoriale) che “...Essa ha accertato sulla base del contratto di affitto di azienda tra la e il che il contratto contenesse anche la cessione del CP_4 CP_5
rapporto di locazione, accettata dal cessionario locatore, e che pertanto sulla base del titolo costituito dal contratto di locazione, il e non l'ingiungente sia stato CP_5
l'unico, nel corso degli anni, a svolgere nei locali locati dalla l'attività Pt_5 commerciale di palestra...”.
Dunque, si verte in fattispecie ontologicamente diversa da quella in esame, laddove la perdurante qualità di parte conduttrice dell'immobile (in capo a preclude in CP_1 radice di sussumere il caso qui in analisi nell'alveo interpretativo delineato dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia invocata dagli odierni appellanti.
3.1.3.2.2) Quanto poi al profilo della dedotta insussistenza del danno, invocato da parte appellante, preme ricordare come la Corte di Cassazione abbia ritenuto che
“L'indennità' per la perdita dell'avviamento di cui agli artt. 34 e 35 della legge 27 luglio
1978, n. 392, che il locatore di immobile adibito ad uso diversa da quello di abitazione è
9 tenuto a corrispondere al conduttore, anche in considerazione della funzione di strumento calmieratore del mercato locatizio da essa svolta, non è subordinata alla perdita in concreto dell'avviamento o alla prova dell'effettivo danno che il conduttore abbia subito in conseguenza del rilascio” (così la già citata, dal giudice di prime cure, Cass 14461 dell'8.7.2005), con ciò deprivandosi di rilievo anche la contestazione in esame.
3.1.3.2.3) Appare infine condivisibile anche il rilievo conclusivo del giudice di prime cure secondo cui, aderendo all'impostazione ricostruttiva dell'opponente (in prime cure) e degli appellanti (nel presente grado di giudizio), si verrebbe a determinare il peculiare, ed inaccettabile, esito per cui l'indennità per la perdita dell'avviamento non sarebbe mai dovuta in caso di parte conduttrice che abbia dato in affitto l'azienda ma senza contestualmente cedere il contratto di locazione, atteso che in tal caso non sarebbe possibile chiedere tale indennità da parte del conduttore e neppure da parte dell'affittuario, in quanto non conduttore (unico soggetto cui l'art. 36, ultimo comma, L. 392/1978 riconosce il diritto all'indennità in questione: “Le indennità previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione”).
Si rileva, peraltro, come tale orientamento sia stato assunto dall'intestata Corte di
Appello anche in passate pronunce (così, nella sentenza 2124/2015, a cui ha aderito il
Tribunale di Grosseto nella sentenza qui impugnata).
3.1.4) Il motivo di gravame in oggetto deve quindi essere respinto.
3.2) Il secondo motivo esposto dagli appellanti a sostegno del gravame non risulta in realtà strutturato come un motivo di appello, non contenendo censure specifiche al contenuto della decisione assunta dal giudice di prime cure in ordine alla regolazione delle spese di lite.
Con il motivo in analisi, infatti, gli appellanti hanno unicamente addotto che, all'esito della riforma della sentenza e del conseguente accoglimento delle domande già avanzate dal sig. le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico di Persona_1
come sarebbe già dovuto avvenire in prime cure qualora la decisione del CP_1
Tribunale di Grosseto fosse stata corretta (beninteso, nella prospettiva degli appellanti stessi).
Il fatto che il primo motivo di gravame sia stato respinto, con conseguente conferma nel merito della sentenza impugnata, ed in considerazione che non risultano mosse altre contestazioni alla decisione concernente il riparto delle spese di lite, il motivo di gravame in oggetto deve parimenti essere respinto.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro,
10 e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 362/2022 del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Grosseto, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € Controparte_1
9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro,, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
11 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 82/2023
promossa da:
e in qualità di eredi accettanti con beneficio di Parte_1 Parte_2 inventario l'eredità del padre entrambi elettivamente domiciliati all'indirizzo Persona_1
PEC: , rappresentati e difesi dall'Abogado Email_1
Erik Calzolari, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Grosseto presso lo studio dell'Avv. Alberto Solari, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 362/2022 del Tribunale di Grosseto
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza, n. 362/2022, Rep. n. 701/2022 - resa inter partes dal
Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice Dott. Mario Venditti, R.G. n. 1811/2019, non notificata, per le motivazioni tutte spiegate nel presente atto di appello: 1) accertare e dichiarare, che l'indennità di avviamento ex art. 34 Legge 392/1978 non risulta dovuta da parte dell'appellante, in favore di pe le motivazioni espresse nel presente CP_1
atto; 2) per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, revocare e/o dichiarare nullo o di nessun effetto ovvero annullare totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo n.
368/2019 emesso dal Tribunale di Grosseto nei confronti del Sig. in quanto Persona_1
l'indennità ex art. 34 L. equo canone non è dovuta. 3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A, se dovuta, e c.p.a., come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali dedotte in giudizio, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza del Tribunale di
Grosseto. Con vittoria di spese e di onorari”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 16.1.2023, e (quali Parte_1 Parte_2
eredi con beneficio di inventario del de cuius hanno proposto appello Persona_1
avverso la sentenza n. 362/2022 del Tribunale di Grosseto, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dallo stesso sig. nei confronti del decreto ingiuntivo Persona_1
n. 368/2019 (emesso per € 36.000,00 su richiesta di di seguito: Controparte_1 CP_1
ed era stata altresì respinta la domanda riconvenzionale avanzata dal predetto opponente nei confronti di medesima. CP_1
1.1) aveva chiesto ed ottenuto il predetto decreto ingiuntivo adducendo CP_1
che:
• aveva stipulato, in data 2.1.2006, un contratto di locazione con la sig.ra Parte_3
avente ad oggetto un fondo ad uso commerciale sito in Grosseto, via Manin 14/16;
• tale contratto si era rinnovato alla prima scadenza contrattuale;
• il sig. succeduto nel contratto al decesso della madre, sig.ra Persona_1 [...]
aveva intimato a disdetta dal contratto stesso, in data 29.9.2017; Pt_3 CP_1
2 • aveva riconsegnato l'immobile, ma il sig. non aveva CP_1 Persona_1
versato l'indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34 L. 392/1978;
• tale indennità corrispondeva a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto (pari ad
€ 2.000,00 mensili) e quindi a complessivi € 36.000,00.
1.2) Nei confronti di tale decreto ingiuntivo aveva quindi proposto opposizione il sig. allegando che: Persona_1
o era inattiva da anni, quantomeno dal 9.5.2006, quando aveva affittato la CP_1
propria azienda alla soc. (che, peraltro, aveva a propria volta Controparte_3 affittato a terzi l'azienda stessa, attualmente condotta dalla soc. Parte_4
;
[...]
o aveva omesso il pagamento dei canoni di locazione a decorrere da CP_1
giugno 2016, ciò che aveva indotto il sig. ad instaurare una causa per Per_1
ottenere la risoluzione del contratto: nel corso di tale causa, peraltro, lo stesso sig. aveva intimato la disdetta del contratto stesso, in data 29.9.2017; Per_1
o in data 20.12.2017, il aveva sottoscritto un contratto preliminare di vendita Per_1 dell'immobile, con la predetta soc. Parte_4
o in data 23.1.18 e avevano CP_1 CP_3 Parte_4 Persona_1
raggiunto un accordo con cui avevano regolato varie questioni:
− aveva infatti interrotto il pagamento dei canoni di affitto Parte_4
di azienda ad rimanendo debitrice dell'importo di Controparte_3
70.080,00, sì che aveva chiesto ed ottenuto un Controparte_3
provvedimento ex art. 700 cpc per il rilascio dell'azienda in questione;
− nella fase di esecuzione del provvedimento, il sig. aveva garantito il Per_1
pagamento della somma di € 51.800,00 (che l'affittuario dell'azienda aveva definito, in sede di trattativa, a saldo e stralcio con per poter CP_3
rimanere nel possesso della stessa) ed a tale accordo aveva partecipato anche CP_1
− il sig. dunque, non solo non aveva riscosso il canone di locazione, Per_1
ma aveva anche pagato l'importo garantito ad Controparte_3
o successivi inadempimenti delle controparti avevano condotto il ad intimare Per_1
la risoluzione di diritto del contratto preliminare predetto ed a richiedere il pagamento dei canoni di locazione scaduti e mai versati, con instaurazione di ulteriori contenziosi tra le parti;
o in tale contesto, aveva dunque cessato di gestire l'azienda ormai da anni, CP_1
così come per anni aveva omesso di pagare il canone di locazione;
3 o delle due, dunque, l'una: o doveva ritenersi conduttrice dell'immobile, CP_1 ed allora era tenuta al pagamento dei canoni di locazione (e dell'indennità di occupazione), il tutto per € 43.840,00, o non lo era, ed allora non aveva diritto all'indennità chiesta in sede monitoria.
1.2.1) In base a tali rilievi, il aveva chiesto nel merito: “...dichiarare nullo o Per_1
di nessun effetto ovvero annullare totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo
n.368/2019 emesso dal Tribunale di Grosseto nei confronti del sig. in Persona_1
quanto l'indennità prevista dall'art. 34 l equo canone non è dovuta.- dichiarare la debitrice nei confronti di degli importi dovuti per canoni di CP_1 Persona_1
locazione per euro 22.000,00, dal febbraio 2018 al 1° gennaio 2019, nonché per le indennità di occupazione dal 2.1.19 al rilascio effettivo da calcolarsi in euro 2000,00 mensili oltre ad euro 40,00 al gg. sino all'effettivo rilascio e pertanto condannarla al pagamento delle somme predette in favore del .- Laddove il Giudice Persona_1
riconosca dovuta alla l'indennità prevista dall'art. 34 lEC, operi la CP_1
compensazione tra quanto dovuto dalla a titolo di canoni non corrisposti e CP_1
indennità per occupazione senza titolo del fondo sito in Grosseto, via Manin, 14.-
Comunque, con vittoria di spese e compensi di causa”.
1.3) si era costituita contestando in radice le allegazioni e le domande di CP_1
controparte, in particolare esponendo che:
− aveva condotto in locazione l'immobile in questione ininterrottamente, sino all'ultima scadenza contrattuale, in quanto non aveva mai ceduto il contratto di locazione, pur affittando l'azienda;
− il canone di locazione era sempre stato pagato al da ed anche nella Per_1 CP_1
scrittura del 23.1.2018 era previsto che il canone dovuto da a Parte_4 doveva essere versato direttamente al e ciò “per conto” della CP_1 Per_1
stessa CP_1
− lo stesso aveva sempre considerato BA quale conduttrice Per_1 dell'immobile in questione, menzionandola come tale nei vari atti intervenuti ed intimando alla stessa la disdetta per finita locazione;
− il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento competeva al conduttore, senza eccezioni, ed era irrilevante che l'azienda fosse stata data in affitto a terzi;
− non erano dovuti i canoni di locazione richiesti dal avendo quest'ultimo Per_1
rinunciato a percepirli da con la predetta scrittura del 23.1.2018; CP_1
− il bene era stato occupato da , immessa nel possesso dello stesso Parte_4 per volontà proprio del (nell'ottica di addivenire al contratto definitivo Per_1
susseguente al contratto preliminare di vendita stipulato con la predetta società).
4 1.3.1) aveva quindi chiesto: “Voglia il Tribunale di Grosseto, ogni CP_1
contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali dedotte in giudizio, in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato poiché
l'opposizione è infondata e non è di pronta soluzione in via principale 1. confermare il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, rigettando l'opposizione proposta dal sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
2. rigettare Persona_1
ogni e qualunque domanda svolta dal sig. nei confronti della Persona_1 Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e di onorari”
1.4) Il Tribunale di Grosseto aveva infine ritenuto che:
➢ l'indennità per la perdita dell'avviamento spettava al conduttore, a prescindere dal fatto che l'azienda esercitata nell'immobile locato fosse stata data in affitto a terzi;
➢ era sempre rimasta parte del contratto di locazione, quale conduttrice CP_1 dell'immobile, sino alla scadenza del contratto;
➢ il aveva rinunciato, con la scrittura del 23.1.2018 – tuttora valida – a Per_1
pretendere da i canoni di locazione;
CP_1
➢ l'immobile, dopo la scadenza del contratto di locazione, era stato occupato dal sig.
, quale legale rappresentante di , per effetto della volontà Per_2 Parte_4
dello stesso sig. in virtù del preliminare di vendita del 20.12.2017, tanto che Per_1
lo stesso aveva convenuto poi in giudizio per ottenere, tra Per_1 Parte_4
l'altro, il rilascio dell'immobile.
1.4.1) Il Tribunale di Grosseto aveva quindi reso la seguente statuizione: “1)
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 368/19 (R.G.
1050/2019) emesso dall'intestato Tribunale il 29.4.2019; 2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente; 3) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in € 5.534,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali
(15%) come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza hanno dunque proposto appello gli eredi del sig.
(deceduto nelle more), sigg.ri e Persona_1 Parte_1 Parte_2
espressamente dichiarando di chiedere “...di accertare e dichiarare: - ex artt. 34-36 L. equo canone: l'insussistenza dell'asserito diritto alla indennità di avviamento commerciale, della odierna appellata, per i titoli e le ragioni già espresse nel giudizio di prime cure evidenziando che, in primo grado, ha contestato quanto dedotto CP_1
da parte ricorrente/opponente fondando il proprio diritto sulla mera formale conduzione dell'immobile sito in Grosseto alla Via Manin”.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
5 1°. “ARTT. 34-36 L. EQUO CANONE ERRATA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA
INTERPRETAZIONE”, contestando la decisione del giudice di prime cure di ritenere spettante a l'indennità per la perdita dell'avviamento ed CP_1
evidenziando in particolare come il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (a fronte di quello, obsoleto, richiamato nella sentenza impugnata) richiedesse a tal fine che il conduttore “...sia nel concreto ed effettivo godimento del bene come conduttore, esercitando nello stesso quell'attività commerciale al contatto con il pubblico che legittima il sorgere del credito indennitario”
(richiamando sul punto Cass. 18346/2016);
2°. “CONTESTAZIONE DELLA IMPUTAZIONE DELLE SPESE A CARICO DEL
RICORRENTE”, lamentando l'imposizione a carico dell'opponente delle spese di lite che, invece, avrebbero dovuto essere poste a carico dell'opposta, previo accoglimento dell'opposizione.
Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla CP_1
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, evidenziando preliminarmente come non fosse stato impugnato il capo della sentenza che aveva respinto la domanda riconvenzionale (di condanna al pagamento dei canoni e dell'indennità di occupazione) avanzata dal sig. nei confronti della stessa e rilevando poi che Persona_1 CP_1
l'assetto della giurisprudenza (anche dell'intestata Corte) era nel senso che l'indennità per la perdita dell'avviamento competeva al conduttore anche in ipotesi di affitto di azienda e che nel caso di specie doveva ormai ritenersi incontestato il fatto che avesse CP_1
conservato la qualità di conduttrice sino alla scadenza del contratto.
Su tali basi, l'appellata ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Come risulta dalla ricostruzione del contenzioso in oggetto, precedentemente svolta, e dal tenore del primo motivo di gravame proposto dagli odierni appellanti, la presente causa risulta avere allo stato unicamente ad oggetto (ad eccezione del profilo delle spese di lite, su cui infra) la questione concernente l'esistenza in capo a del CP_1 diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, ex art. 34 L. 392/1978.
3.1.1) Preliminarmente all'analisi del merito di tale questione, in correlazione con il gravame in questione, appare opportuno rilevare che non risulta al momento in
6 contestazione il fatto che abbia conservato la qualità di conduttrice CP_1 dell'immobile sito in Grosseto, via Manin 14/16, sino alla scadenza del contratto di locazione dello stesso, in quanto:
• tale profilo risulta in effetti essere stato espressamente riconosciuto nella sentenza impugnata (sulla scorta di una pluralità di elementi valorizzati al fine di pervenire a tale conclusione);
• nei confronti di tale valutazione non risulta essere stata mossa alcuna censura da parte degli odierni appellanti, che hanno imperniato le proprie difese unicamente in ordine al fatto che, al momento della cessazione del contratto di locazione,
l'azienda esercitata nell'immobile locato a era esercitata da terzi. CP_1
3.1.2) Ciò stabilito va quindi rilevato come il motivo di gravame in oggetto sia stato strutturato dagli appellanti sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) “risulta evidente che l'appellata non ha subito alcun danno patrimoniale perché, semplicemente: 1) non ha subito perdita di clientela in quanto non aveva alcuna clientela, 2) non vi è stato alcun trasferimento della localizzazione dell'impresa in quanto ancora l'impresa risultava e risulta ancora oggi “inattiva”, come da visura camerale già versata in atti nel giudizio di prime cure”;
b) “A fondamento dell'impugnata sentenza, che riconosce all'odierna appellata il diritto alla predetta indennità contemplata dall'art. 34 della legge del '78) il giudicante (pag. 4, II capoverso dell'impugnata sentenza) cita un indirizzo giurisprudenziale ormai obsoleto ed oggi ampiamente superato”;
c) “Con ben più recente giurisprudenza, Cass. Ord. 18346/2016, la Suprema Corte ha infatti enunciato in subiecta materia, il principio a tenore del quale “l'indennità di avviamento commerciale spetta a chi, al momento della scadenza locativa, sia nel concreto ed effettivo godimento del bene come conduttore, esercitando nello stesso quell'attività commerciale al contatto con il pubblico che legittima il sorgere del credito indennitario”.”;
d) “Dalla lettura degli anzidetti capoversi, parrebbe che il Tribunale, con un ragionamento illogico e lontano dal significato della norma, assuma aprioristicamente che al termine del rapporto di locazione commerciale un'indennità di avviamento sia in ogni caso dovuta dal locatore al conduttore;
poiché, poi, nella fattispecie concreta, l'affittuario di azienda non risulterebbe legittimato a richiedere la corresponsione della indennità ex art. 34 L. equo canone (per giurisprudenza consolidata dato che il rapporto di affitto d'azienda non crea avviamento), allora, il creditore della stessa sarebbe da identificare con il conduttore formale. Invero il principio che deve informare il diritto all'indennità
7 del conduttore è quello già sopra enunciato dalla Suprema Corte, che privilegia i presupposti sostanziali dell'enunciato diritto, prima ancora di quelli meramente formali”.
3.1.3) Il motivo è infondato.
3.1.3.1) Il Tribunale di Grosseto ha condivisibilmente posto a fondamento delle proprie conclusioni il seguente iter argomentativo:
i. “...deve considerarsi come ha ricordato la Corte Costituzionale che il bene tutelato dalle disposizioni degli articoli 34 e 35 della legge cit. é costituito dall'avviamento creato dal conduttore per mezzo dello svolgimento della propria attività commerciale all'interno nell'immobile locato e la disposizione trova fondamento nell'esigenza di ripristinare, a seguito della cessazione della locazione, l'equilibrio economico e sociale turbato per effetto della suddetta causa, e la prevista indennità si giustifica nei confronti del conduttore quale compenso per la perdita dell'avviamento che egli, con la sua operosità ha creato nel locale di cui trattasi, così da evitare, nei confronti del locatore, l'arricchimento che, senza causa propria, egli consegue per l'incremento di valore che l'immobile ha ricevuto per
l'attività svoltavi dal conduttore (cfr. Corte Cost. sent. 264 del 1992 e Corte Cost. ord. 519 e 481 del 1989)”;
ii. “Quest'affermazione e stata fatta propria poi dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che l'indennità ex art. 34 della L. n. 392/1978 ha un'evidente "funzione calmieratrice del mercato locatizio" (cfr. Cass. n. 14461/2005), e il legislatore ha inteso tutelare in questo modo la "conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese il cui avviamento sia strettamente collegato all'ubicazione dell'immobile", con ciò, sia disincentivando le richieste di cessazione della locazione da parte del locatore, sia facilitando, grazie alia corresponsione dell'indennità la ripresa in altra sede dell'attività, nel caso in cui si addivenga al rilascio (cfr. Corte Cost. n. 3007/1983) Essendo queste le finalità dell'istituto in parola, è facile comprendere come il legislatore ha inteso collegare quest'indennità alia sussistenza di un effettivo avviamento che possa, almeno astrattamente e secondo l'id quod plerumque accidit, subire pregiudizio a seguito della cessazione della locazione e del trasferimento del conduttore. Da ciò deve necessariamente discendere che l'avviamento ex art. 34 L. n. 392/1978 ha natura di obbligazione legale tanto da essere corrisposta dai proprietari - locatori di immobili commerciali ai conduttori sia nell'an che nel quantum (cfr. Cass. n.
14461/2005)”;
8 iii. aveva sempre conservato la qualità di conduttrice in locazione CP_1 dell'immobile ove era esercitata l'azienda affittata a terzi;
iv. “... ragionando nel modo esposto dal ricorrente - volto a negare l'indennità di avviamento in caso di locazione commerciale con subaffitto d'azienda senza cessione del contratto di locazione o sublocazione - condurrebbe all'inaccettabile conseguenza che il locatore non dovrebbe mai corrispondere l'indennità ex art. 34 cit., né al proprietario dell'azienda per le ragioni dette dalla ricorrente, né all'affittuario di azienda perché questi non è parte del contratto di locazione.
Neppure l'affittuario potrebbe ottenerla dall'affittante l'azienda, giacché per costante giurisprudenza questo rapporto non crea avviamento, in quanto esso già esiste ed è ricompreso tra i beni conferiti con l'affitto d'azienda”.
3.1.3.2) I rilievi svolti dal giudice di prime cure appaiono tuttora pienamente condivisibili e non risultano suscettibili di censura alla stregua delle contestazioni mosse dagli appellanti.
3.1.3.2.1) Anzitutto va rilevato come il precedente giurisprudenziale posto dagli appellanti (l'unico, di fatto) a sostegno delle proprie argomentazioni in punto di diritto non sia pertinente al caso di specie.
Nella fattispecie presa in considerazione dalla Corte di Cassazione nella sentenza menzionata (Cass. 18346 dell'8.6.2016, dep. 19.9.2016) il conduttore non aveva solamente dato corso all'affitto dell'azienda esercitata nell'immobile locato ma, altresì, aveva ceduto all'affittante pure il contratto di locazione.
In tale contesto, dunque, la Suprema Corte ha infatti rilevato (richiamando quanto indicato dalla corte territoriale) che “...Essa ha accertato sulla base del contratto di affitto di azienda tra la e il che il contratto contenesse anche la cessione del CP_4 CP_5
rapporto di locazione, accettata dal cessionario locatore, e che pertanto sulla base del titolo costituito dal contratto di locazione, il e non l'ingiungente sia stato CP_5
l'unico, nel corso degli anni, a svolgere nei locali locati dalla l'attività Pt_5 commerciale di palestra...”.
Dunque, si verte in fattispecie ontologicamente diversa da quella in esame, laddove la perdurante qualità di parte conduttrice dell'immobile (in capo a preclude in CP_1 radice di sussumere il caso qui in analisi nell'alveo interpretativo delineato dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia invocata dagli odierni appellanti.
3.1.3.2.2) Quanto poi al profilo della dedotta insussistenza del danno, invocato da parte appellante, preme ricordare come la Corte di Cassazione abbia ritenuto che
“L'indennità' per la perdita dell'avviamento di cui agli artt. 34 e 35 della legge 27 luglio
1978, n. 392, che il locatore di immobile adibito ad uso diversa da quello di abitazione è
9 tenuto a corrispondere al conduttore, anche in considerazione della funzione di strumento calmieratore del mercato locatizio da essa svolta, non è subordinata alla perdita in concreto dell'avviamento o alla prova dell'effettivo danno che il conduttore abbia subito in conseguenza del rilascio” (così la già citata, dal giudice di prime cure, Cass 14461 dell'8.7.2005), con ciò deprivandosi di rilievo anche la contestazione in esame.
3.1.3.2.3) Appare infine condivisibile anche il rilievo conclusivo del giudice di prime cure secondo cui, aderendo all'impostazione ricostruttiva dell'opponente (in prime cure) e degli appellanti (nel presente grado di giudizio), si verrebbe a determinare il peculiare, ed inaccettabile, esito per cui l'indennità per la perdita dell'avviamento non sarebbe mai dovuta in caso di parte conduttrice che abbia dato in affitto l'azienda ma senza contestualmente cedere il contratto di locazione, atteso che in tal caso non sarebbe possibile chiedere tale indennità da parte del conduttore e neppure da parte dell'affittuario, in quanto non conduttore (unico soggetto cui l'art. 36, ultimo comma, L. 392/1978 riconosce il diritto all'indennità in questione: “Le indennità previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione”).
Si rileva, peraltro, come tale orientamento sia stato assunto dall'intestata Corte di
Appello anche in passate pronunce (così, nella sentenza 2124/2015, a cui ha aderito il
Tribunale di Grosseto nella sentenza qui impugnata).
3.1.4) Il motivo di gravame in oggetto deve quindi essere respinto.
3.2) Il secondo motivo esposto dagli appellanti a sostegno del gravame non risulta in realtà strutturato come un motivo di appello, non contenendo censure specifiche al contenuto della decisione assunta dal giudice di prime cure in ordine alla regolazione delle spese di lite.
Con il motivo in analisi, infatti, gli appellanti hanno unicamente addotto che, all'esito della riforma della sentenza e del conseguente accoglimento delle domande già avanzate dal sig. le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico di Persona_1
come sarebbe già dovuto avvenire in prime cure qualora la decisione del CP_1
Tribunale di Grosseto fosse stata corretta (beninteso, nella prospettiva degli appellanti stessi).
Il fatto che il primo motivo di gravame sia stato respinto, con conseguente conferma nel merito della sentenza impugnata, ed in considerazione che non risultano mosse altre contestazioni alla decisione concernente il riparto delle spese di lite, il motivo di gravame in oggetto deve parimenti essere respinto.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro,
10 e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 362/2022 del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Grosseto, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € Controparte_1
9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro,, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
11 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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