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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 960/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 571/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 00221831 71 000 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnato la cartella di pagamento n. 034 2024 00221831 71 000 notificata da ADER per conto del Comune di Paola con la quale si richiedeva il pagamento della Tari per l'anno 2022.
L'opposizione era fondata sul difetto di notificazione del prodromico avviso di accertamento;
sul vizio di motivazione della cartella, su questioni di merito.
Si è costituita ADER e il Comune di Paola
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente considerazione che , sebbene ritualmente citato e costituito il
Comune non ha dimostrato la notificazione del prodromico avviso di accertamento Pertanto trova applicazione il seguente principio: “ In materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”. Ordinanza del
15/09/2023 n. 26660 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri ed accessori se dovuti e con distrazione se richiesta.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 571/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 00221831 71 000 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnato la cartella di pagamento n. 034 2024 00221831 71 000 notificata da ADER per conto del Comune di Paola con la quale si richiedeva il pagamento della Tari per l'anno 2022.
L'opposizione era fondata sul difetto di notificazione del prodromico avviso di accertamento;
sul vizio di motivazione della cartella, su questioni di merito.
Si è costituita ADER e il Comune di Paola
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente considerazione che , sebbene ritualmente citato e costituito il
Comune non ha dimostrato la notificazione del prodromico avviso di accertamento Pertanto trova applicazione il seguente principio: “ In materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”. Ordinanza del
15/09/2023 n. 26660 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri ed accessori se dovuti e con distrazione se richiesta.