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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 500/2016 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Nicola Sabina e dall'avv. Emanuela Luglio in virtù di mandato in calce all'atto di appello e domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente;
- APPELLANTE -
E
; Controparte_1
NONCHÉ
; Controparte_2
- APPELLATI CONTUMACI-
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
1 dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 4-2-2016 la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 804/2015 emessa in data 10-12-2015,
con la quale il Giudice di oace di Potenza aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell' e nei confronti Controparte_1 Controparte_3
della , condannandoli in solido fra loro al pagamento in favore Controparte_2
dell'attore dell'importo di euro 1.542,42 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa di un sinistro causato da un cinghiale che aveva attraversato la carreggiata, ritenendo che entrambi i convenuti fossero titolari dal lato passivo dell'obbligo risarcitorio in forza delle disposizioni legislative che attribuivano alla funzioni amministrative di programmazione e CP_2
coordinamento e alla Provincia funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna.
In particolare, la lamentava un'erronea interpretazione ed Parte_1
applicazione dell'articolo 9 della legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 34 della legge regionale della n.2 del 1995, assumendo che il Giudice di prime CP_2
cure l'avesse erroneamente ritenuta titolare dal lato passivo della pretesa risarcitoria, in quanto dotata di funzioni amministrative di controllo della fauna selvatica;
l'appellante lamentava, poi, l'erronea applicazione dell'articolo 2043
c.c., deducendo che il Giudice di pace l'aveva erroneamente ritenuta responsabile dei danni pur in totale assenza di prova di un comportamento colposo imputabile all'Ente provinciale;
infine, la censurava l'omessa Parte_1
2 applicazione dell'articolo 1227 c.c., avendo il Giudice di prime cure omesso di valutare la condotta colposa del danneggiato in termini di esclusione o,
comunque, di riduzione del risarcimento.
Alla luce di tali premesse, la chiedeva che, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, in via preliminare venisse accertata la carenza della propria legittimazione passiva e/o della titolarità dal lato passivo dell'obbligazione dedotta in giudizio, avente ad oggetto il risarcimento dei danni arrecati dal cinghiale al veicolo di proprietà di , che in via principale venisse Controparte_1
rigettata la domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti sotto il profilo della mancanza di prova di una condotta colposa e, in via subordinata che, in caso di conferma dell'accertamento della sua responsabilità, il risarcimento venisse ridotto in considerazione del concorso colposo del danneggiato.
Gli appellati e non si costituivano in Controparte_1 Controparte_2
giudizio.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 Marzo
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione all'appellante del termine di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli appellati CP_1
e , i quali, nonostante la rituale notifica dell'atto di
[...] Controparte_2
appello, non si sono costituiti in giudizio.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare,
trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello proposto dalla è ammissibile sotto il profilo della sua Parte_1
tempestività.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto
3 dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Con specifico riferimento al termine breve per proporre l'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità, già in passato, aveva chiarito che la notifica della
sentenza che ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. fa decorrere il termine stabilito dall'articolo 325 c.p.c. è soltanto quella eseguita presso il procuratore costituito
e non anche quella effettuata alla parte personalmente, salvo che la stessa sia
rimasta contumace nel giudizio di primo grado (in tal senso Corte di cassazione n.
5682 del 2006 e Corte di cassazione n. 8847 del 1998), dal momento che
l'articolo 326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve non alla conoscenza legale della sentenza in capo al destinatario, ma ad un'attività acceleratoria e
sollecitatoria costituita dalla notificazione effettuata nelle forme tipiche del
processo di cognizione al procuratore costituito secondo le regole di cui agli
articoli 170 e 285 c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7527 del
2010 e Corte di cassazione n. 10026 del 2010). A composizione del dibattito sorto in merito alla tipologia di notifica idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n.20866
del 2020 hanno esplicitato il principio in forza del quale “ a garanzia del diritto di
difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica
4 del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più
conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti
dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza
diversamente o solo dalla comunicazione a cura della Cancelleria, deve essere in
modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal
destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o
della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza
dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella
relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso
il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di
impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una
pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto
per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della
notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe
della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola
circostanza”.
Applicando il suesposto principio al caso che ci occupa, la notifica della sentenza impugnata presso la sede dell'Avvocatura provinciale eseguita nei confronti della
Provincia di e degli avvocati Nicola Sabina e Emanuela Luglio e, quindi, Pt_1
nei confronti della parte personalmente con espressa menzione dei procuratori della stessa (si veda la relata di notifica apposta in calce alla copia della sentenza impugnata prodotta nel fascicolo di parte dell'appellante) risulta idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di trenta giorni dalla data della notifica della sentenza di primo grado effettuata in data 7-1-2016.
Tanto premesso, dal momento che l'atto di appello è stato notificato in data 4-2-
2016 e, quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica della
5 sentenza impugnata, l'impugnazione deve essere considerata tempestiva e deve essere valutata nel merito la sua fondatezza.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
1) erronea applicazione dell'articolo 9 della legge n. 157 del 1992 e dell'articolo
34 della Legge regionale della n.2 del 1995 e dell'articolo 2697 c.c. in CP_2
ordine alla individuazione del soggetto titolare dal lato passivo dell'obbligo risarcitorio;
2) erronea applicazione dell'articolo 2043 c,c per avere il Giudice di prime cure ritenuto integrati gli elementi costitutivi della responsabilità da illecito, pur in assenza di prova di un comportamento colposo addebitabile all' ; Controparte_3
3) omessa applicazione dell'articolo 1227 c.c., non essendo stata valutata l'idoneità del comportamento colposo del danneggiato ai fini della riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento.
Quanto al primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di pace ha erroneamente interpretato ed applicato l'articolo 9 della legge statale n. 157 del 1992 sull'attribuzione delle funzioni amministrative di programmazione e coordinamento alla e Controparte_2
della funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna alla
Provincia e l'articolo 34 della legge regionale della n. 2 del 1995 sul CP_2
risarcimento dei danni da fauna selvatica, individuando l'ente provinciale quale soggetto titolare, in solido con la , dell'obbligo al risarcimento Controparte_2
del danno.
Ai fini dell'esame della censura proposta appare logicamente prioritario procedere alla qualificazione della domanda proposta da , il quale ha agito Controparte_1
nei confronti della e della al fine di Parte_1 Controparte_2
ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per danno emergente subito a
6 causa del danneggiamento del veicolo di sua proprietà in seguito ad un incidente verificatosi a causa dell'attraversamento della carreggiata da parte di un animale selvatico.
In proposito occorre escludere che il quadro normativo di riferimento possa essere individuato nell'articolo 2052 c.c., che, prevedendo che il proprietario di un
animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni
cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito
o fuggito, salvo che provi il caso fortuito, configura a carico del proprietario dell'animale o di colui che se ne serve, per il tempo in cui lo ha in uso, una responsabilità aggravata da una presunzione relativa di colpa che trova il proprio fondamento nel rapporto di proprietà o di uso intercorrente fra il custode e l'animale e nell'accertato rapporto di causalità fra il comportamento di questo e l'evento dannoso: infatti, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale prevalente che esclude il ricorso alla norma dettata dall'articolo 2052 c.c. ai fini della risarcibilità del danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della legge n. 968 del 1977 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, sul presupposto che la presunzione relativa di colpa stabilita dall'articolo 2052 c.c. trova la propria ratio nel rapporto di proprietà o di uso e nel conseguente obbligo di custodia che grava sul proprietario dell'animale e, per tale ragione, è inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 9276 del 2014 e Corte di cassazione n. 5722 del
2019).
Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato conforto nell'ordinanza n. 4/2001
resa dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 2052 c.c. nella parte in cui, secondo l'interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità, non si applica
7 ai danni causati dalla fauna selvatica, posto che nel caso in cui il danno è arrecato da un animale domestico o in cattività è normale che il soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponibilità e la custodia di questo si faccia carico dei pregiudizi subiti da terzi, mentre i danni prodotti da animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività costituiscono un evento naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il criterio ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex articolo 2043 c.c.
Pertanto, esclusa nel caso di specie la configurabilità di una fattispecie di responsabilità aggravata e individuata la norma di riferimento in quella dettata dall'articolo 2043 c.c., occorre verificare se la Provincia di possa essere Pt_1
individuata quale soggetto titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.
Anche se l'articolo 19 lettera e) del Decreto legislativo n. 267 del 2000 attribuisce alla Provincia la titolarità delle funzioni amministrative in materia di protezione della flora e della fauna selvatica, le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla legge e dagli Statuti regionali.
L'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 (norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), infatti, dopo avere ribadito al primo comma che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è
tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, al terzo comma stabilisce che le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme
relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica.
Alla luce delle suddette disposizioni di legge, pertanto, deve ritenersi che l'individuazione della quale Ente obbligato a predisporre tutte le misure CP_2
idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi esclude, di
8 conseguenza, che la , priva dei poteri di controllo attribuiti, invece, dalla Parte_1
legge alle Regioni, possa essere chiamata a rispondere dei danni che si siano eventualmente verificati, provvedendo al relativo risarcimento secondo la regola generale dettata dall'articolo 2043 c.c. (si vedano nel senso del riconoscimento in capo alla della titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio CP_2
nel caso di azione risarcitoria esercitata dal privato che abbia subito un danno arrecato dalla fauna selvatica Corte di cassazione n. 13907 del 2002: sebbene la
fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del
1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative
alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle
medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle Province le
funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna ad esse
delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990. Ne consegue che la in CP_2
quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna
selvatica arrechi danni a terzi, e responsabile ex articolo 2043 c.c. dei danni
provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia
previsto da specifiche norme e nello stesso senso Corte di cassazione n. 21282 del
2007 e Corte di cassazione n. 467 del 2009).
Diversa è l'ipotesi, richiamata nella pronuncia impugnata, disciplinata dall'articolo 34 primo comma della legge regionale n. 2 del 1995, il quale stabilisce che è costituito, con successivo articolo 37, un fondo regionale
destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili,
cagionati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a
pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria, e al comma 4 chiarisce che fa carico direttamente alle
Province, nell'ambito dello stanziamento loro assegnato, il risarcimento dei danni
provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle
9 zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina.
Il risarcimento dei danni provocati negli Ambiti Territoriali di Caccia è disposto
dai comitati direttivi, d'intesa con le Province: a parte la considerazione che con la legge regionale n. 49 del 2015 sono state trasferite alla Regione le funzioni in
materia di politiche ittico-venatorie precedentemente esercitate dalle Province
(articolo 3), la suddetta disciplina normativa attiene ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, cui fanno esplicito riferimento l'articolo 14
primo comma della legge n. 157 del 1992 e l'articolo 26 della legge regionale n. 2
del 1995, che evoca danni non altrimenti risarcibili alla produzione agricola, in relazione ai quali, peraltro, l'interpretazione letterale della norma, che fa salva l'ipotesi in cui può operare la tutela risarcitoria, induce ad escludere l'applicabilità
degli ordinari criteri di imputazione della responsabilità, che invece vengono in rilievo nel caso che ci occupa, e richiama la natura non risarcitoria, bensì
indennitaria della relativa obbligazione, sicchè l'evento pregiudizievole per le colture agricole derivante dalla fauna selvatica, previsto ed accettato normativamente, e la sua inevitabilità fanno venir meno il carattere dell'antigiuridicità che legittimerebbe la pretesa risarcitoria, consentendo di ricondurre l'ipotesi alla tutela indennitaria, cui consegue l'obbligo per la pubblica amministrazione di indennizzare il coltivatore per il solo prodotto perduto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che il
Giudice di prime cure abbia erroneamente individuato la Parte_1
quale soggetto titolare dell'obbligo risarcitorio in solido con la
[...]
, sicchè, in accoglimento del primo motivo di appello, l'impugnazione CP_2
proposta dall' deve essere accolta e, in parziale riforma della Controparte_3
pronuncia impugnata, la domanda risarcitoria proposta da nei Controparte_1
confronti della deve essere rigettata. Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di
10 riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226
del 2013), nei rapporti fra la e l'attore in primo grado le Parte_1
spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto,
devono essere poste a carico dell'appellato e - tenendo conto Controparte_1
dell'attività effettivamente svolta e utilizzando i valori minimi in considerazione della esigua complessità della controversia (tranne che per la fase introduttiva del giudizio di appello) dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00 - devono essere liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236
dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si
applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata
in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte
di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022
11 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 4-2-2016, dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 804/2015 emessa dal Giudice di pace di in data 10-12-2015, Pt_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati e;
Controparte_1 Controparte_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Controparte_1
Provincia di Pt_1
- condanna al pagamento in favore della di Controparte_1 Parte_1 Pt_1
delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 633,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 1.490,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 31-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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