Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2024, n. 1273
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Sentenza 29 novembre 2024

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Bergamo nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, riguarda una controversia in materia di lavoro, in particolare sul riconoscimento di un inquadramento retributivo superiore per un gruppo di lavoratori. Le parti ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento del V livello del CCNL Trasporto Merci e Logistica, sostenendo di essere stati erroneamente inquadrati al VI livello, e hanno chiesto il pagamento delle differenze retributive derivanti da tale sotto-inquadramento. Le convenute, al contrario, hanno difeso la correttezza dell'inquadramento al VI livello, argomentando che le mansioni svolte dai ricorrenti non giustificassero un inquadramento superiore.

Il giudice ha accolto le domande dei ricorrenti, affermando che le mansioni di "picking" svolte dai lavoratori rientrano nel V livello, in quanto richiedono l'uso di mezzi meccanici e comportano una responsabilità limitata. La decisione si basa su un'analisi dettagliata delle mansioni e delle disposizioni contrattuali, evidenziando che i ricorrenti avevano dimostrato la continuità e la prevalenza delle attività svolte in relazione al livello rivendicato. Inoltre, il giudice ha stabilito la responsabilità solidale delle convenute per le differenze retributive, escludendo le indennità sostitutive delle ferie e festività non godute. La sentenza si conclude con la condanna delle convenute al pagamento delle somme dovute e alla rifusione delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2024, n. 1273
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 1273
    Data del deposito : 29 novembre 2024

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