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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2024, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. 124/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione LAVORO
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 124/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. ) Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. ) Parte_4 C.F._4
(Cod. Fisc. ) Parte_5 C.F._5
(Cod. Fisc. Parte_6 C.F._6
tutti rappresentati e difesi dall'avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA, dall'avv. COLOMBO MATTEO e dall'avv. BASSANI SARA ricorrenti contro
(Cod. Fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
HERNANDEZ FEDERICO e dall'avv. SANGALLI MARIA GRAZIA resistente contro
(Cod. Fisc. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CECI
GIANFRANCO
Pag. 1 di 16 resistente e contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TONELLI
ALESSANDRO resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_4
, d llegando:
[...] Controparte_2 Controparte_3
- di avere tutti lavorato alle dipendenze di nei periodi CP_1
dettagliatamente indicati in ricorso;
- essere stati adibiti, per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, al polo logistico di IA (BS) nell'ambito dell'appalto stipulato da CP_1
con e da quest'ultima con la committente Controparte_2 Controparte_3
- di avere sempre svolto mansioni di addetti al magazzino e al carico e scarico di merci, con l'utilizzo del transpallet elettrico a pedana;
- che ai contratti di lavoro è stato applicato il CCNL Trasporto Merci e
Logistica;
- di essere stati erroneamente inquadrati (chi per tutta la durata del rapporto, chi per una parte di esso) al VI livello o al VI livello junior del citato
CCNL;
- che invece tutti i ricorrenti, sin dall'inizio del rapporto e per tutta la durata di esso, hanno sempre svolto mansioni rientranti nel V livello, cui appartengono i lavoratori che utilizzano mezzi di movimentazione meccanici e/o elettrici di limitata complessità;
Pag. 2 di 16 - di avere pertanto maturato nei confronti della datrice di lavoro CP_1
differenze retributive da sotto-inquadramento, come da conteggi indicati ed allegati al ricorso, comprensive dell'incidenza sul TF e sulle indennità sostitutiva delle ferie e festività maturate e non godute;
- che, alla luce dei contratti di appalto in essere, ed sono CP_2 CP_3
responsabili in via solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre
2003 n. 276;
Hanno quindi concluso chiedendo la condanna delle convenute, in solido tra loro, del pagamento delle seguenti somme: per € 3.934,32 (di cui € 158,39 Parte_1
per TF), per € 4.223,87 (di cui € 173,40 per TF), per Parte_2 Pt_3
€ 3.573,03 di cui € 139,53 per TF), per € 4.361,30 (di cui €
[...] Parte_4
173,81 per TF) per € 5.277,46 (di cui € 200,56 per TF), per Parte_5
€ 3.881,27 di cui € 169,56 per TF). Parte_6
Si è ritualmente costituita in giudizio , Controparte_4
allegando:
- di avere assunto i ricorrenti applicando loro il CCNL Trasporti Merci e
Logistica, specificando per ognuno di essi la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro ed il livello del CCNL loro attribuito, oltre che il luogo ove gli stessi hanno lavorato (segnatamente, tutti nel polo logistico di
IA ed il ricorrente anche nel polo logistico di AL); CP_5
- che l'attività svolta nei magazzini di , consistente Parte_7
unicamente nel c.d. picking e non nell'attività di carico e scarico, le era stata appaltata da;
CP_2
- che i ricorrenti, nel polo di IA (e anche a AL per quanto attiene al ricorrente ) hanno sempre svolto attività di picking, che si CP_5
sviluppa nelle seguenti fasi: prelievo di determinati prodotti dallo scaffale
(grazie alle indicazioni che il lavoratore riceveva attraverso un sistema vocale mediante uso di cuffie e microfono), collocamento dei prodotti sulla pedana del carrello commissionatore a forche lunghe, spostamento, a bordo del commissionatore, in altra corsia onde ripetere l'operazione di
Pag. 3 di 16 prelievo e posizionamento;
una volta completata l'operazione di caricamento, deposito in altra postazione di tutta la merce prelevata;
- che correttamente ai ricorrenti è stato applicato il VI livello o il VI livello junior del CCNL poiché l'attività di picking, prevalentemente svolta, è semplice, richiede un addestramento pratico di poche ore e dunque una normale capacità esecutiva;
l'uso del carrello commissionatore a forche lunghe è limitato agli spostamenti onde raggiungere la posizione in cui sono collocati i prodotti da prelevare e comunque trattasi di un mezzo che consente l'elevazione delle forche solo per pochi centimetri, funzionalmente allo spostamento in senso orizzontale (e non in verticale) della merce.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita ritualmente in giudizio he ha allegato: Controparte_2
- di avere appaltato a con contratto del 1.1.2021, l'esecuzione delle CP_1
operazioni di carico, ricevimento, stoccaggio e prelievo di merce presso il magazzino di IA;
- di non conoscere l'effettiva adibizione dei ricorrenti al polo logistico di
IA, stante la genuinità dell'appalto, e nemmeno le mansioni esercitate dagli stessi;
- che la responsabilità di ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, in caso di CP_2
accoglimento della domanda, sarebbe comunque limitata agli emolumenti aventi natura retributiva e quindi con esclusione dell'indennità sostitutiva delle ferie ed ex festività;
- che ha diritto ad essere manlevata da in base all'art. 14 CP_2 CP_1
del contratto di appalto avendo, comunque, anche azione di regresso nei suoi confronti ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine al riconoscimento della responsabilità solidale di , la condanna di a CP_2 CP_1
rifonderle quanto dovesse essere obbligata a corrispondere ai ricorrenti.
Pag. 4 di 16 Si è infine costituita ritualmente in giudizio che ha Controparte_3
allegato:
- di avere appaltato a , con contratto del 7.7.2014, l'esecuzione dei CP_2
servizi di scarico, movimentazione, smistamento e carico della merce e pulizia del magazzino di;
Parte_8
- di avere poi esteso, con contratto del 25.3.2021, l'appalto in essere al magazzino di IA;
- che tali servizi venivano subappaltati da a CP_2 CP_1
- di non essere a conoscenza né dell'effettiva adibizione dei ricorrenti al polo logistico di IA né delle mansioni esercitate dagli stessi, nulla sapendo del rapporto di lavoro intrattenuto dagli stessi con CP_1
- che il ricorrente risulta tuttavia censito per la prima volta il Parte_4
16.4.2021, sicchè le eventuali differenze maturate in precedenza non possono essere addebitate alla committente;
- che la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 non opera per l'indennità sostitutiva delle ferie, non avendo natura retributiva ma compensativa, così come per ROL, permessi e festività non godute;
- che in ogni caso ha diritto di essere manlevata da alla CP_3 CP_2
luce dell'art. 9 del contratto di appalto e che ha azione di regresso nei confronti dei condebitori solidali e ai sensi dell'art. 29 CP_2 CP_1
d.lgs. 276/2003;
- che infine ha diritto al riconoscimento del beneficium CP_3
excussionis poiché il contratto è stato stipulato ante D.L. 25/2017.
Ha quindi concluso chiedendo in principalità il rigetto del ricorso e in subordine la condanna di e alla rifusione di tutte le somme che dovesse CP_1 CP_2
essere obbligata a versare ai ricorrenti in esecuzione della sentenza, con dichiarazione del beneficio della preventiva escussione.
All'udienza del 25.3.2024 le convenute e hanno dichiarato di CP_1 CP_2
accettare il contraddittorio sulle domande di manleva rispettivamente formulate nei loro confronti da ed falliti i tentativi di conciliazione, la CP_2 CP_3
Pag. 5 di 16 parte ricorrente, su invito del Giudice, ha precisato le proprie domande depositando nuovi conteggi, previa rinuncia delle differenze maturate dal ricorrente in riferimento al periodo ante 15.4.2021 (per il quale CP_5
aveva specificamente contestato l'avvalimento all'appalto) e CP_3
suddividendo le somme chieste alla datrice di lavoro e alle debitrici solidali con espunzione, per queste ultime, delle indennità sostitutiva di ferie e ex festività.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata poi discussa e decisa all'udienza del 5.11.2024.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
2.1.- In merito al diritto dei ricorrenti al riconoscimento del superiore inquadramento, basti osservare quanto di seguito.
La giurisprudenza di legittimità da tempo ha espresso il principio secondo cui, per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori o del diritto all'attribuzione di un diverso inquadramento, nella domanda introduttiva del giudizio debbano essere specificate le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza ad una determinata qualifica e a un determinato livello, come definiti dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
non è sufficiente affermare di aver svolto mansioni corrispondenti ad una diversa qualifica, ma devono essere indicate le mansioni specificamente svolte al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata (Cass. Civ.
Sez. Lav. sent. n. 14088 del 13.11.2001). Il giudice deve inoltre seguire un procedimento articolato in tre fasi (tra le molte: Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n.
20272 del 27.9.2010): individuazione dei criteri generali ed astratti previsti dal contratto collettivo (declaratoria); accertamento delle attività svolte in concreto dal lavoratore in modo stabile e continuativo (Cass. Civ. Sez, Lav. sent. n. 4200 del 6.4.1992); raffronto di tali mansioni con le caratteristiche fondamentali della declaratoria relativa al livello di inquadramento rivendicato dal lavoratore (Cass.
Civ. sez. Lav. sent. n. 4508 del 26.3.2003). Inoltre, al fine di riconoscere la qualifica superiore al lavoratore che ne fa richiesta, è necessaria la prova (e ancor prima, l'allegazione) circa la stabilità, continuatività e prevalenza dei compiti
Pag. 6 di 16 svolti rispetto a quelli riferibili alla qualifica e livello superiori, con la precisazione che (ad esempio anche in caso di mansioni promiscue) la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica o occasionale
(Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 2969 del 8.2.2021). Grava sul lavoratore l'onere rigoroso di provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica rivendicata (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7300 del 13.4.2006).
È utile a questo punto riportare la declaratoria del V livello e del VI livello junior del CCNL Trasporto Merci e Logistica (vedasi doc. 11, 12 e 13 fascicolo ricorrente) indicato da tutte le parti e comunque pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in essere: “Livello VI: appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali; le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici. Profili esemplificativi Operai: attività manuali di scarico e carico merci, facchino (…)
VI livello junior: appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo 24 mesi; i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello senior dopo 30 mesi”.
Con riguardo al V livello rivendicato dai ricorrenti, il citato CCNL sancisce invece che: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale
Pag. 7 di 16 capacità esecutiva. Profili esemplificativi Operai: (…) attività di addetto al magazzino; (…) attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici; (…) attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.) e di reggettatura (…)”.
Le due figure professionali si distinguono in quanto, per il VI livello, le conoscenze professionali sono “limitate” e “non comportano responsabilità o autonomia”, tant'è che appartengono a questo livello gli addetti alla movimentazione merci che utilizzano “mezzi di sollevamento semplici” e quali, ad esempio, gli operai che svolgono attività di carico e scarico “manuale” o di
“facchino”. Al contrario, nel V livello le conoscenze sono “adeguate” e le mansioni sono svolte sulla base di “disposizioni o procedure predeterminate” che comportano una responsabilità seppure “limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”, tant'è che appartengono a questo livello gli addetti alla movimentazione merci e magazzini che utilizzano ”mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità” che richiedono una capacità esecutiva “normale” quali, come profilo esemplificativo, chi si occupa delle attività di carico e scarico “con transpallet manuali ed elettrici” o dell'attività di preparazione degli ordini, ossia il “picking”. In sostanza, l'elemento distintivo risiede, da un lato, nella totale assenza di responsabilità caratterizzante il livello VI, che si sostanzia in un lavoro di sola fatica (attività di carico e scarico “manuale” o con l'utilizzo di mezzi di sollevamento “semplici” ossia, appunto, manuali, poiché né “meccanici”, né
“elettrici”) e privo persino di una pur minima autonomia esecutiva;
il livello V invece, pur essendo anch'esso di natura prettamente operativa, si caratterizza per la sussistenza di una minimale autonomia in capo al lavoratore a livello esecutivo, sebbene sempre “nell'ambito di procedure predeterminate” e per una
(sebbene molto limitata) responsabilità per la “corretta esecuzione del lavoro”, tant'è che in questo livello è previsto l'utilizzo di mezzi “meccanici” o “elettrici”
Pag. 8 di 16 di complessità “limitata” (a differenza dei livelli ancora superiori ove, invece, i mezzi utilizzati diventano via via più complessi).
Ebbene, nel caso di specie, la datrice di lavoro ha espressamente ammesso che i ricorrenti hanno sempre svolto attività di c.d. picking, ossia di preparazione degli ordini, da effettuarsi grazie a comunicazioni che giungevano al lavoratore tramite le cuffie date loro in dotazione e con l'utilizzo, per la raccolta e lo spostamento delle merci via via prelevate, del “commissionatore a forche lunghe”. La circostanza pertanto è da considerarsi pacifica, con riferimento a tutti i ricorrenti e per tutto il periodo di lavoro per il quale sono stati assunti in CP_1
Ciò detto, premesso che l'attività di picking è espressamente indicata tra i profili esemplificativi del V livello, il “commissionatore a forche lunghe”, che consente il sollevamento della merce di pochi centimetri da terra, è certamente annoverabile tra i mezzi “meccanici o elettrici di limitata complessità” che richiedono una capacità esecutiva “normale”, come indicato nella declaratoria del livello (certamente non trattandosi di mezzo “complesso” il cui utilizzo darebbe invece diritto all'inquadramento a livelli ancora superiori rispetto al quinto). E ancora, il fatto che la merce da prelevare venga indicata ai pickeristi grazie a un sistema di cuffie e microfono in dotazione agli stessi, richiama le mansioni svolte
“sulla base di disposizioni o procedure predeterminate” e costituisce concretizzazione di quella autonomia “limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro” che è richiesta dalla declaratoria del livello in commento. Sul punto, poi, sono infondate le osservazioni, formulate dalla datrice di lavoro, secondo cui l'attività prevalente svolta dai ricorrenti sarebbe stata quella di
“mero pickerista” e che l'utilizzo del commissionatore (ritenuto dalla convenuta non dirimente ai fini del superiore inquadramento) non sarebbe preponderante, essendo gli spostamenti con tale mezzo molto limitati, per brevi tragitti e per breve tempo: dalla stessa prospettazione contenuta nella memoria difensiva, invero, emerge inequivocabilmente che, una volta prelevata manualmente la merce e posizionata sulla pedana del commissionatore, i ricorrenti devono sposarsi con tale mezzo nella corsia successiva e devono ripetere le operazioni
Pag. 9 di 16 sino al suo completo carico, sicché il picking è finalizzato al riempimento della pedana del commissionatore, che pertanto è lo strumento senza il quale tale attività non potrebbe essere svolta con la stessa efficacia;
il commissionatore a forche lunghe è pertanto adoperato stabilmente per l'operazione di raccolta e trasporto delle merci in altra postazione, sicché non può dubitarsi della continuatività dell'utilizzo di tale strumento di lavoro per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
Peraltro, la spettanza dell'inquadramento al citato V livello di tutti quei lavoratori che, nell'ambito della logistica, svolgono mansioni di c.d. picking con utilizzo del commissionatore a forche lunghe è orientamento ormai consolidato del
Tribunale di Bergamo, confermato anche dalla Corte d'Appello di IA (tra le molte, da ultimo, C. App. IA n. 28/2024).
In definitiva, deve essere dichiarato il diritto, di tutti i ricorrenti e per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di al riconoscimento del V CP_1
livello del CCNL Logistica.
2.2.- In conseguenza al riconoscimento del superiore inquadramento, ai ricorrenti spettano le differenze retributive calcolate come da conteggi depositati dalla parte ricorrente, a seguito dell'invito formulato dal Giudice, nelle note di trattazione;
le differenze sono comprensive anche dell'incidenza sul TF e (in riferimento alla sola per le motivazioni che verranno specificate oltre) dell'incidenza CP_1
sulle indennità di ferie e festività non godute per i ricorrenti e Parte_1 [...]
. I menzionati conteggi non sono stati contestati in modo specifico dalle Pt_2 convenute, eccezion fatta per le voci attinenti all'indennità per ferie e festività non godute, ma limitatamente alla eventuale responsabilità solidale ex art. 29
d.lgs. 276/2003 delle committenti ed . Essi sono comunque CP_2 CP_3
esenti da errori di calcolo e sono stati correttamente elaborati sulla base del V livello del CCNL applicabile al rapporto di lavoro in oggetto, sicché le domande formulate dai ricorrenti devono essere accolte in tali termini.
2.3.- Quanto alla responsabilità solidale di ed , si osserva CP_2 CP_3
quanto di seguito.
Pag. 10 di 16 Come noto, l'art. 29 comma 2 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Presupposti per il riconoscimento della responsabilità solidale sono la genuinità dell'appalto (verificandosi, in caso contrario, un'illecita intermediazione di manodopera, vietata se esercitata al di fuori dell'ambito di applicazione della somministrazione di lavoro), l'avvalimento del lavoratore allo specifico appalto in discussione e il rispetto del termine biennale decorrente dalla cessazione dell'appalto. Come affermato dalla Suprema Corte, il citato art. 29 garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi “dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto”, ossia maturati in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative;
il dato testuale e la logica della solidarietà sancita da tale disposizione impongono quindi di desumere due conseguenze: che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo lavorativo relativo all'appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi;
che il termine biennale decorrente dalla cessazione dell'appalto ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità (Cass. Civ. sez. Lav. sent.
n. 17725 del 18.7.2017), decadenza che può essere impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 30602 del 28.10.2021).
Nel caso di specie, dall'istruttoria di giudizio è emerso (ed è stato documentato dalle convenute nei propri scritti difensivi), che i servizi di movimentazione merci nel polo logistico di IA sono stati tutti appaltati da a CP_3 CP_2
(doc. 1, 2 e 3 fascicolo e poi da quest'ultima subappaltati a CP_3 CP_1
anche per il polo logistico di AL (doc. 3 fascicolo ), con particolare CP_2
riguardo ai servizi di picking. Gli appalti sono tuttora in essere;
comunque non è
Pag. 11 di 16 stata allegata né documentata la cessazione di tali appalti per i quali, in ogni caso, non è stata formulata alcuna eccezione di decadenza. La convenuta ha CP_1
poi espressamente affermato che i ricorrenti hanno tutti lavorato con mansioni di picking nel polo logistico di IA sin dall'assunzione (e il ricorrente CP_5
anche nel polo di AL oltre che in quello di IA). Solo la convenuta
[...]
ha specificamente contestato l'avvalimento di nel periodo CP_3 CP_5
precedente al 16.4.2021 essendo stato “per la prima volta censito” solo in tale data (cfr pag. 5 memoria , sicché l'avvalimento di tale lavoratore è CP_3 senz'altro da ritenersi riconosciuto nel periodo successivo;
la domanda di pagamento in riferimento al periodo precedente è stata comunque espressamente rinunciata, come indicato nelle note di trattazione depositate da ultimo dalla parte ricorrente, che ha altresì provveduto alla riquantificazione del dovuto, aggiornando i conteggi.
Per tali ragioni, deve ritenersi provato l'avvalimento di tutti i ricorrenti agli appalti intercorsi tra e per tutto il periodo per cui CP_3 CP_2 CP_1
essi hanno lavorato per deve quindi essere affermata la responsabilità di CP_1
tutte le convenute ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per i trattamenti retributivi non corrisposti ai lavoratori.
2.4.- Quanto alle somme oggetto di solidarietà, vi è da dire che la garanzia della solidarietà deve essere interpretata in modo rigoroso e concerne solo i crediti avente natura strettamente retributiva, con esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. Essa si applica senza dubbio ai trattamenti aventi natura di retribuzione differita e quindi sia al credito per TF (Cass. Civ. sez.
Lav. sent. n. 6333 del 5.3.2019), sia al credito relativo alle mensilità aggiuntive;
sono invece da escludere i crediti dovuti in relazione all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, al valore dei pasti (se il servizio mensa rappresenta un'agevolazione di carattere assistenziale anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa - Cass. Civ. ord. n. 23303 del
18.9.2019), all'indennità risarcitoria per illegittima riduzione dell'orario di lavoro
Pag. 12 di 16 (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 28517 del 6.11.2019), o da licenziamento illegittimo
(Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 27678 del 30.10.2018).
Nel caso di specie, ed hanno contestato la debenza delle CP_2 CP_3
somme, rivendicate dai ricorrenti, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività non godute;
tali somme, delle quali è debitrice la datrice di lavoro non sono invece dovute dalle committenti, alla luce delle coordinate CP_1
ermeneutiche sopra indicate;
tali voci devono pertanto essere espunte dal quantum dovuto dalle debitrici solidali. La parte ricorrente, su invito del Giudice, ha quindi depositato nuovi e separati conteggi, espungendo le somme dovute a tali titoli e con la precisazione che solo in relazione ai ricorrenti e Parte_1 si è reso necessario l'adeguamento. Tali conteggi, non Parte_2
specificamente contestati dalle controparti, fanno corretta applicazione dei criteri previsti dal CCNL e sono esenti da errori di calcolo.
In definitiva, ed devono essere condannati a versare, CP_1 CP_6 CP_3
in favore dei ricorrenti, le seguenti somme dovute per differenze retributive: in favore di di € 3.509,44 (di cui € 134,97 per TF); in favore di Parte_1 [...]
di € 3.674,39 (di cui € 143,11 per TF), in favore di di Pt_2 Parte_3
€ 3.573,03 (di cui € 139,53 per TF), in favore di di € 4.361,30 (di Parte_4 cui € 173,81 per TF), in favore di di € 5.277,46 (di cui € Parte_5
200,56 per TF), in favore di di € 3.881,27 (di cui € 169,56 per Parte_6
TF). La sola deve invece essere condannata al versamento delle CP_1
somme dovute per indennità sostitutiva delle ferie e delle festività non godute e segnatamente: in favore di di € 424,88 (di cui € 23,42 per TF) e in Parte_1
favore di di € 549,48 (di cui € 30,29 per TF). Parte_2
3.- Le domande di manleva formulate da nei confronti di e di CP_2 CP_1
nei confronti di e sono fondate, alla luce CP_3 CP_2 CP_1
rispettivamente dell'art. 14 del contratto di appalto Italtrans/Lameva e dell'art. 9 del contratto di appalto entrambi prodotti in atti;
in ogni Controparte_7
caso, le convenute (e specificatamente nei confronti di hanno CP_3 CP_1
anche svolto domanda di regresso, che è certamente fondata, alla luce del
Pag. 13 di 16 disposto di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003, che dà facoltà al committente che abbia eseguito il pagamento di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
4.-. La domanda formulata da di ottenere una pronuncia che riconosca CP_3
il beneficium excussionis (come previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 nella formulazione previgente alla modifica introdotta dal D.L. 17 marzo 2017 n. 25, convertito senza modificazioni dalla l. 20 aprile 17 n. 499 non può trovare accoglimento, poiché esso ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nell'ambito della quale deve essere fatto valere. A ciò si aggiunga che il contratto di appalto in essere tra e (in riferimento al polo logistico di CP_3 CP_2
IA, oggetto del presente giudizio) è del 25.3.2021 (vedasi lettera di
“estensione del servizio” di cui al doc. 3 fascicolo essendo il CP_3
precedente contratto del 2014 limitato al centro logistico di . In Parte_8
definitiva, avuto anche riguardo alla data di stipula del contratto di appalto in questione, posteriore al citato intervento riformatore, non può che concludersi per l'infondatezza della domanda.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dei ricorrenti e a carico di tutte le convenute, in via tra loro solidale, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da €
5.200,00 ad € 26.000,00) e quindi: € 1.822,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.172,00 per la fase istruttoria, € 1.617,00 per la fase decisionale, per complessivi € 5.388,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 118,50, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari. Nel rapporto tra le società resistenti, invece, si ritiene sussistano gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, vista la soccombenza reciproca conseguente all'accoglimento delle varie domande di manleva nonché il rigetto della domanda relativa al beneficium excussionis e comunque poiché pare incomprensibile la riluttanza delle
Pag. 14 di 16 convenute a trovare soluzioni conciliative a fronte di un filone di controversie aventi esiti ormai pressoché prevedibili, stante il consolidato orientamento da tempo espresso dal Tribunale di Bergamo e della Corte d'Appello di IA.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati, per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di al V Controparte_1
Livello del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni;
2) condanna ed Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento a titolo di differenze Controparte_3
retributive da sotto inquadramento:
a) in favore di di € 3.509,44 (di cui € 134,97 per TF); Parte_1
b) in favore di di € 3.674,39 (di cui € 143,11 per TF) Parte_2
c) in favore di di € 3.573,03 (di cui € 139,53 per TF) Parte_3
d) in favore di di € 4.361,30 (di cui € 173,81 per TF) Parte_4
e) in favore di di € 5.277,46 (di cui € 200,56 per TF) Parte_5
f) in favore di di € 3.881,27 (di cui € 169,56 per TF) Parte_6 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna al pagamento, a titolo di differenze Controparte_1
retributive relative all'indennità di ferie e festività maturate e non godute:
a) in favore di di € 424,88 (di cui € 23,42 per TF); Parte_1
b) in favore di di € 549,48 (di cui € 30,29 per TF) oltre Parte_2
interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna a rifondere a e Controparte_1 Controparte_2 somme che quest'ultima si trovi a versare in favore dei ricorrenti in esecuzione della presente sentenza;
Pag. 15 di 16 5) condanna e a rifondere a Controparte_1 CP_2 le somme che quest'ultima si trovi a versare in favore dei Controparte_3
ricorrenti in esecuzione della presente sentenza;
6) rigetta nel resto;
7) condanna le società resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in € 5.388,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 118,50, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
8) compensa le spese di lite tra tutte le altre parti.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 05/11/2024
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione LAVORO
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 124/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. ) Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. ) Parte_4 C.F._4
(Cod. Fisc. ) Parte_5 C.F._5
(Cod. Fisc. Parte_6 C.F._6
tutti rappresentati e difesi dall'avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA, dall'avv. COLOMBO MATTEO e dall'avv. BASSANI SARA ricorrenti contro
(Cod. Fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
HERNANDEZ FEDERICO e dall'avv. SANGALLI MARIA GRAZIA resistente contro
(Cod. Fisc. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CECI
GIANFRANCO
Pag. 1 di 16 resistente e contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TONELLI
ALESSANDRO resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_4
, d llegando:
[...] Controparte_2 Controparte_3
- di avere tutti lavorato alle dipendenze di nei periodi CP_1
dettagliatamente indicati in ricorso;
- essere stati adibiti, per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, al polo logistico di IA (BS) nell'ambito dell'appalto stipulato da CP_1
con e da quest'ultima con la committente Controparte_2 Controparte_3
- di avere sempre svolto mansioni di addetti al magazzino e al carico e scarico di merci, con l'utilizzo del transpallet elettrico a pedana;
- che ai contratti di lavoro è stato applicato il CCNL Trasporto Merci e
Logistica;
- di essere stati erroneamente inquadrati (chi per tutta la durata del rapporto, chi per una parte di esso) al VI livello o al VI livello junior del citato
CCNL;
- che invece tutti i ricorrenti, sin dall'inizio del rapporto e per tutta la durata di esso, hanno sempre svolto mansioni rientranti nel V livello, cui appartengono i lavoratori che utilizzano mezzi di movimentazione meccanici e/o elettrici di limitata complessità;
Pag. 2 di 16 - di avere pertanto maturato nei confronti della datrice di lavoro CP_1
differenze retributive da sotto-inquadramento, come da conteggi indicati ed allegati al ricorso, comprensive dell'incidenza sul TF e sulle indennità sostitutiva delle ferie e festività maturate e non godute;
- che, alla luce dei contratti di appalto in essere, ed sono CP_2 CP_3
responsabili in via solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre
2003 n. 276;
Hanno quindi concluso chiedendo la condanna delle convenute, in solido tra loro, del pagamento delle seguenti somme: per € 3.934,32 (di cui € 158,39 Parte_1
per TF), per € 4.223,87 (di cui € 173,40 per TF), per Parte_2 Pt_3
€ 3.573,03 di cui € 139,53 per TF), per € 4.361,30 (di cui €
[...] Parte_4
173,81 per TF) per € 5.277,46 (di cui € 200,56 per TF), per Parte_5
€ 3.881,27 di cui € 169,56 per TF). Parte_6
Si è ritualmente costituita in giudizio , Controparte_4
allegando:
- di avere assunto i ricorrenti applicando loro il CCNL Trasporti Merci e
Logistica, specificando per ognuno di essi la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro ed il livello del CCNL loro attribuito, oltre che il luogo ove gli stessi hanno lavorato (segnatamente, tutti nel polo logistico di
IA ed il ricorrente anche nel polo logistico di AL); CP_5
- che l'attività svolta nei magazzini di , consistente Parte_7
unicamente nel c.d. picking e non nell'attività di carico e scarico, le era stata appaltata da;
CP_2
- che i ricorrenti, nel polo di IA (e anche a AL per quanto attiene al ricorrente ) hanno sempre svolto attività di picking, che si CP_5
sviluppa nelle seguenti fasi: prelievo di determinati prodotti dallo scaffale
(grazie alle indicazioni che il lavoratore riceveva attraverso un sistema vocale mediante uso di cuffie e microfono), collocamento dei prodotti sulla pedana del carrello commissionatore a forche lunghe, spostamento, a bordo del commissionatore, in altra corsia onde ripetere l'operazione di
Pag. 3 di 16 prelievo e posizionamento;
una volta completata l'operazione di caricamento, deposito in altra postazione di tutta la merce prelevata;
- che correttamente ai ricorrenti è stato applicato il VI livello o il VI livello junior del CCNL poiché l'attività di picking, prevalentemente svolta, è semplice, richiede un addestramento pratico di poche ore e dunque una normale capacità esecutiva;
l'uso del carrello commissionatore a forche lunghe è limitato agli spostamenti onde raggiungere la posizione in cui sono collocati i prodotti da prelevare e comunque trattasi di un mezzo che consente l'elevazione delle forche solo per pochi centimetri, funzionalmente allo spostamento in senso orizzontale (e non in verticale) della merce.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita ritualmente in giudizio he ha allegato: Controparte_2
- di avere appaltato a con contratto del 1.1.2021, l'esecuzione delle CP_1
operazioni di carico, ricevimento, stoccaggio e prelievo di merce presso il magazzino di IA;
- di non conoscere l'effettiva adibizione dei ricorrenti al polo logistico di
IA, stante la genuinità dell'appalto, e nemmeno le mansioni esercitate dagli stessi;
- che la responsabilità di ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, in caso di CP_2
accoglimento della domanda, sarebbe comunque limitata agli emolumenti aventi natura retributiva e quindi con esclusione dell'indennità sostitutiva delle ferie ed ex festività;
- che ha diritto ad essere manlevata da in base all'art. 14 CP_2 CP_1
del contratto di appalto avendo, comunque, anche azione di regresso nei suoi confronti ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine al riconoscimento della responsabilità solidale di , la condanna di a CP_2 CP_1
rifonderle quanto dovesse essere obbligata a corrispondere ai ricorrenti.
Pag. 4 di 16 Si è infine costituita ritualmente in giudizio che ha Controparte_3
allegato:
- di avere appaltato a , con contratto del 7.7.2014, l'esecuzione dei CP_2
servizi di scarico, movimentazione, smistamento e carico della merce e pulizia del magazzino di;
Parte_8
- di avere poi esteso, con contratto del 25.3.2021, l'appalto in essere al magazzino di IA;
- che tali servizi venivano subappaltati da a CP_2 CP_1
- di non essere a conoscenza né dell'effettiva adibizione dei ricorrenti al polo logistico di IA né delle mansioni esercitate dagli stessi, nulla sapendo del rapporto di lavoro intrattenuto dagli stessi con CP_1
- che il ricorrente risulta tuttavia censito per la prima volta il Parte_4
16.4.2021, sicchè le eventuali differenze maturate in precedenza non possono essere addebitate alla committente;
- che la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 non opera per l'indennità sostitutiva delle ferie, non avendo natura retributiva ma compensativa, così come per ROL, permessi e festività non godute;
- che in ogni caso ha diritto di essere manlevata da alla CP_3 CP_2
luce dell'art. 9 del contratto di appalto e che ha azione di regresso nei confronti dei condebitori solidali e ai sensi dell'art. 29 CP_2 CP_1
d.lgs. 276/2003;
- che infine ha diritto al riconoscimento del beneficium CP_3
excussionis poiché il contratto è stato stipulato ante D.L. 25/2017.
Ha quindi concluso chiedendo in principalità il rigetto del ricorso e in subordine la condanna di e alla rifusione di tutte le somme che dovesse CP_1 CP_2
essere obbligata a versare ai ricorrenti in esecuzione della sentenza, con dichiarazione del beneficio della preventiva escussione.
All'udienza del 25.3.2024 le convenute e hanno dichiarato di CP_1 CP_2
accettare il contraddittorio sulle domande di manleva rispettivamente formulate nei loro confronti da ed falliti i tentativi di conciliazione, la CP_2 CP_3
Pag. 5 di 16 parte ricorrente, su invito del Giudice, ha precisato le proprie domande depositando nuovi conteggi, previa rinuncia delle differenze maturate dal ricorrente in riferimento al periodo ante 15.4.2021 (per il quale CP_5
aveva specificamente contestato l'avvalimento all'appalto) e CP_3
suddividendo le somme chieste alla datrice di lavoro e alle debitrici solidali con espunzione, per queste ultime, delle indennità sostitutiva di ferie e ex festività.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata poi discussa e decisa all'udienza del 5.11.2024.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
2.1.- In merito al diritto dei ricorrenti al riconoscimento del superiore inquadramento, basti osservare quanto di seguito.
La giurisprudenza di legittimità da tempo ha espresso il principio secondo cui, per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori o del diritto all'attribuzione di un diverso inquadramento, nella domanda introduttiva del giudizio debbano essere specificate le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza ad una determinata qualifica e a un determinato livello, come definiti dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
non è sufficiente affermare di aver svolto mansioni corrispondenti ad una diversa qualifica, ma devono essere indicate le mansioni specificamente svolte al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata (Cass. Civ.
Sez. Lav. sent. n. 14088 del 13.11.2001). Il giudice deve inoltre seguire un procedimento articolato in tre fasi (tra le molte: Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n.
20272 del 27.9.2010): individuazione dei criteri generali ed astratti previsti dal contratto collettivo (declaratoria); accertamento delle attività svolte in concreto dal lavoratore in modo stabile e continuativo (Cass. Civ. Sez, Lav. sent. n. 4200 del 6.4.1992); raffronto di tali mansioni con le caratteristiche fondamentali della declaratoria relativa al livello di inquadramento rivendicato dal lavoratore (Cass.
Civ. sez. Lav. sent. n. 4508 del 26.3.2003). Inoltre, al fine di riconoscere la qualifica superiore al lavoratore che ne fa richiesta, è necessaria la prova (e ancor prima, l'allegazione) circa la stabilità, continuatività e prevalenza dei compiti
Pag. 6 di 16 svolti rispetto a quelli riferibili alla qualifica e livello superiori, con la precisazione che (ad esempio anche in caso di mansioni promiscue) la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica o occasionale
(Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 2969 del 8.2.2021). Grava sul lavoratore l'onere rigoroso di provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica rivendicata (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7300 del 13.4.2006).
È utile a questo punto riportare la declaratoria del V livello e del VI livello junior del CCNL Trasporto Merci e Logistica (vedasi doc. 11, 12 e 13 fascicolo ricorrente) indicato da tutte le parti e comunque pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in essere: “Livello VI: appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali; le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici. Profili esemplificativi Operai: attività manuali di scarico e carico merci, facchino (…)
VI livello junior: appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo 24 mesi; i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello senior dopo 30 mesi”.
Con riguardo al V livello rivendicato dai ricorrenti, il citato CCNL sancisce invece che: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale
Pag. 7 di 16 capacità esecutiva. Profili esemplificativi Operai: (…) attività di addetto al magazzino; (…) attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici; (…) attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.) e di reggettatura (…)”.
Le due figure professionali si distinguono in quanto, per il VI livello, le conoscenze professionali sono “limitate” e “non comportano responsabilità o autonomia”, tant'è che appartengono a questo livello gli addetti alla movimentazione merci che utilizzano “mezzi di sollevamento semplici” e quali, ad esempio, gli operai che svolgono attività di carico e scarico “manuale” o di
“facchino”. Al contrario, nel V livello le conoscenze sono “adeguate” e le mansioni sono svolte sulla base di “disposizioni o procedure predeterminate” che comportano una responsabilità seppure “limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”, tant'è che appartengono a questo livello gli addetti alla movimentazione merci e magazzini che utilizzano ”mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità” che richiedono una capacità esecutiva “normale” quali, come profilo esemplificativo, chi si occupa delle attività di carico e scarico “con transpallet manuali ed elettrici” o dell'attività di preparazione degli ordini, ossia il “picking”. In sostanza, l'elemento distintivo risiede, da un lato, nella totale assenza di responsabilità caratterizzante il livello VI, che si sostanzia in un lavoro di sola fatica (attività di carico e scarico “manuale” o con l'utilizzo di mezzi di sollevamento “semplici” ossia, appunto, manuali, poiché né “meccanici”, né
“elettrici”) e privo persino di una pur minima autonomia esecutiva;
il livello V invece, pur essendo anch'esso di natura prettamente operativa, si caratterizza per la sussistenza di una minimale autonomia in capo al lavoratore a livello esecutivo, sebbene sempre “nell'ambito di procedure predeterminate” e per una
(sebbene molto limitata) responsabilità per la “corretta esecuzione del lavoro”, tant'è che in questo livello è previsto l'utilizzo di mezzi “meccanici” o “elettrici”
Pag. 8 di 16 di complessità “limitata” (a differenza dei livelli ancora superiori ove, invece, i mezzi utilizzati diventano via via più complessi).
Ebbene, nel caso di specie, la datrice di lavoro ha espressamente ammesso che i ricorrenti hanno sempre svolto attività di c.d. picking, ossia di preparazione degli ordini, da effettuarsi grazie a comunicazioni che giungevano al lavoratore tramite le cuffie date loro in dotazione e con l'utilizzo, per la raccolta e lo spostamento delle merci via via prelevate, del “commissionatore a forche lunghe”. La circostanza pertanto è da considerarsi pacifica, con riferimento a tutti i ricorrenti e per tutto il periodo di lavoro per il quale sono stati assunti in CP_1
Ciò detto, premesso che l'attività di picking è espressamente indicata tra i profili esemplificativi del V livello, il “commissionatore a forche lunghe”, che consente il sollevamento della merce di pochi centimetri da terra, è certamente annoverabile tra i mezzi “meccanici o elettrici di limitata complessità” che richiedono una capacità esecutiva “normale”, come indicato nella declaratoria del livello (certamente non trattandosi di mezzo “complesso” il cui utilizzo darebbe invece diritto all'inquadramento a livelli ancora superiori rispetto al quinto). E ancora, il fatto che la merce da prelevare venga indicata ai pickeristi grazie a un sistema di cuffie e microfono in dotazione agli stessi, richiama le mansioni svolte
“sulla base di disposizioni o procedure predeterminate” e costituisce concretizzazione di quella autonomia “limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro” che è richiesta dalla declaratoria del livello in commento. Sul punto, poi, sono infondate le osservazioni, formulate dalla datrice di lavoro, secondo cui l'attività prevalente svolta dai ricorrenti sarebbe stata quella di
“mero pickerista” e che l'utilizzo del commissionatore (ritenuto dalla convenuta non dirimente ai fini del superiore inquadramento) non sarebbe preponderante, essendo gli spostamenti con tale mezzo molto limitati, per brevi tragitti e per breve tempo: dalla stessa prospettazione contenuta nella memoria difensiva, invero, emerge inequivocabilmente che, una volta prelevata manualmente la merce e posizionata sulla pedana del commissionatore, i ricorrenti devono sposarsi con tale mezzo nella corsia successiva e devono ripetere le operazioni
Pag. 9 di 16 sino al suo completo carico, sicché il picking è finalizzato al riempimento della pedana del commissionatore, che pertanto è lo strumento senza il quale tale attività non potrebbe essere svolta con la stessa efficacia;
il commissionatore a forche lunghe è pertanto adoperato stabilmente per l'operazione di raccolta e trasporto delle merci in altra postazione, sicché non può dubitarsi della continuatività dell'utilizzo di tale strumento di lavoro per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
Peraltro, la spettanza dell'inquadramento al citato V livello di tutti quei lavoratori che, nell'ambito della logistica, svolgono mansioni di c.d. picking con utilizzo del commissionatore a forche lunghe è orientamento ormai consolidato del
Tribunale di Bergamo, confermato anche dalla Corte d'Appello di IA (tra le molte, da ultimo, C. App. IA n. 28/2024).
In definitiva, deve essere dichiarato il diritto, di tutti i ricorrenti e per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di al riconoscimento del V CP_1
livello del CCNL Logistica.
2.2.- In conseguenza al riconoscimento del superiore inquadramento, ai ricorrenti spettano le differenze retributive calcolate come da conteggi depositati dalla parte ricorrente, a seguito dell'invito formulato dal Giudice, nelle note di trattazione;
le differenze sono comprensive anche dell'incidenza sul TF e (in riferimento alla sola per le motivazioni che verranno specificate oltre) dell'incidenza CP_1
sulle indennità di ferie e festività non godute per i ricorrenti e Parte_1 [...]
. I menzionati conteggi non sono stati contestati in modo specifico dalle Pt_2 convenute, eccezion fatta per le voci attinenti all'indennità per ferie e festività non godute, ma limitatamente alla eventuale responsabilità solidale ex art. 29
d.lgs. 276/2003 delle committenti ed . Essi sono comunque CP_2 CP_3
esenti da errori di calcolo e sono stati correttamente elaborati sulla base del V livello del CCNL applicabile al rapporto di lavoro in oggetto, sicché le domande formulate dai ricorrenti devono essere accolte in tali termini.
2.3.- Quanto alla responsabilità solidale di ed , si osserva CP_2 CP_3
quanto di seguito.
Pag. 10 di 16 Come noto, l'art. 29 comma 2 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Presupposti per il riconoscimento della responsabilità solidale sono la genuinità dell'appalto (verificandosi, in caso contrario, un'illecita intermediazione di manodopera, vietata se esercitata al di fuori dell'ambito di applicazione della somministrazione di lavoro), l'avvalimento del lavoratore allo specifico appalto in discussione e il rispetto del termine biennale decorrente dalla cessazione dell'appalto. Come affermato dalla Suprema Corte, il citato art. 29 garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi “dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto”, ossia maturati in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative;
il dato testuale e la logica della solidarietà sancita da tale disposizione impongono quindi di desumere due conseguenze: che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo lavorativo relativo all'appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi;
che il termine biennale decorrente dalla cessazione dell'appalto ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità (Cass. Civ. sez. Lav. sent.
n. 17725 del 18.7.2017), decadenza che può essere impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 30602 del 28.10.2021).
Nel caso di specie, dall'istruttoria di giudizio è emerso (ed è stato documentato dalle convenute nei propri scritti difensivi), che i servizi di movimentazione merci nel polo logistico di IA sono stati tutti appaltati da a CP_3 CP_2
(doc. 1, 2 e 3 fascicolo e poi da quest'ultima subappaltati a CP_3 CP_1
anche per il polo logistico di AL (doc. 3 fascicolo ), con particolare CP_2
riguardo ai servizi di picking. Gli appalti sono tuttora in essere;
comunque non è
Pag. 11 di 16 stata allegata né documentata la cessazione di tali appalti per i quali, in ogni caso, non è stata formulata alcuna eccezione di decadenza. La convenuta ha CP_1
poi espressamente affermato che i ricorrenti hanno tutti lavorato con mansioni di picking nel polo logistico di IA sin dall'assunzione (e il ricorrente CP_5
anche nel polo di AL oltre che in quello di IA). Solo la convenuta
[...]
ha specificamente contestato l'avvalimento di nel periodo CP_3 CP_5
precedente al 16.4.2021 essendo stato “per la prima volta censito” solo in tale data (cfr pag. 5 memoria , sicché l'avvalimento di tale lavoratore è CP_3 senz'altro da ritenersi riconosciuto nel periodo successivo;
la domanda di pagamento in riferimento al periodo precedente è stata comunque espressamente rinunciata, come indicato nelle note di trattazione depositate da ultimo dalla parte ricorrente, che ha altresì provveduto alla riquantificazione del dovuto, aggiornando i conteggi.
Per tali ragioni, deve ritenersi provato l'avvalimento di tutti i ricorrenti agli appalti intercorsi tra e per tutto il periodo per cui CP_3 CP_2 CP_1
essi hanno lavorato per deve quindi essere affermata la responsabilità di CP_1
tutte le convenute ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per i trattamenti retributivi non corrisposti ai lavoratori.
2.4.- Quanto alle somme oggetto di solidarietà, vi è da dire che la garanzia della solidarietà deve essere interpretata in modo rigoroso e concerne solo i crediti avente natura strettamente retributiva, con esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. Essa si applica senza dubbio ai trattamenti aventi natura di retribuzione differita e quindi sia al credito per TF (Cass. Civ. sez.
Lav. sent. n. 6333 del 5.3.2019), sia al credito relativo alle mensilità aggiuntive;
sono invece da escludere i crediti dovuti in relazione all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, al valore dei pasti (se il servizio mensa rappresenta un'agevolazione di carattere assistenziale anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa - Cass. Civ. ord. n. 23303 del
18.9.2019), all'indennità risarcitoria per illegittima riduzione dell'orario di lavoro
Pag. 12 di 16 (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 28517 del 6.11.2019), o da licenziamento illegittimo
(Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 27678 del 30.10.2018).
Nel caso di specie, ed hanno contestato la debenza delle CP_2 CP_3
somme, rivendicate dai ricorrenti, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività non godute;
tali somme, delle quali è debitrice la datrice di lavoro non sono invece dovute dalle committenti, alla luce delle coordinate CP_1
ermeneutiche sopra indicate;
tali voci devono pertanto essere espunte dal quantum dovuto dalle debitrici solidali. La parte ricorrente, su invito del Giudice, ha quindi depositato nuovi e separati conteggi, espungendo le somme dovute a tali titoli e con la precisazione che solo in relazione ai ricorrenti e Parte_1 si è reso necessario l'adeguamento. Tali conteggi, non Parte_2
specificamente contestati dalle controparti, fanno corretta applicazione dei criteri previsti dal CCNL e sono esenti da errori di calcolo.
In definitiva, ed devono essere condannati a versare, CP_1 CP_6 CP_3
in favore dei ricorrenti, le seguenti somme dovute per differenze retributive: in favore di di € 3.509,44 (di cui € 134,97 per TF); in favore di Parte_1 [...]
di € 3.674,39 (di cui € 143,11 per TF), in favore di di Pt_2 Parte_3
€ 3.573,03 (di cui € 139,53 per TF), in favore di di € 4.361,30 (di Parte_4 cui € 173,81 per TF), in favore di di € 5.277,46 (di cui € Parte_5
200,56 per TF), in favore di di € 3.881,27 (di cui € 169,56 per Parte_6
TF). La sola deve invece essere condannata al versamento delle CP_1
somme dovute per indennità sostitutiva delle ferie e delle festività non godute e segnatamente: in favore di di € 424,88 (di cui € 23,42 per TF) e in Parte_1
favore di di € 549,48 (di cui € 30,29 per TF). Parte_2
3.- Le domande di manleva formulate da nei confronti di e di CP_2 CP_1
nei confronti di e sono fondate, alla luce CP_3 CP_2 CP_1
rispettivamente dell'art. 14 del contratto di appalto Italtrans/Lameva e dell'art. 9 del contratto di appalto entrambi prodotti in atti;
in ogni Controparte_7
caso, le convenute (e specificatamente nei confronti di hanno CP_3 CP_1
anche svolto domanda di regresso, che è certamente fondata, alla luce del
Pag. 13 di 16 disposto di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003, che dà facoltà al committente che abbia eseguito il pagamento di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
4.-. La domanda formulata da di ottenere una pronuncia che riconosca CP_3
il beneficium excussionis (come previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 nella formulazione previgente alla modifica introdotta dal D.L. 17 marzo 2017 n. 25, convertito senza modificazioni dalla l. 20 aprile 17 n. 499 non può trovare accoglimento, poiché esso ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nell'ambito della quale deve essere fatto valere. A ciò si aggiunga che il contratto di appalto in essere tra e (in riferimento al polo logistico di CP_3 CP_2
IA, oggetto del presente giudizio) è del 25.3.2021 (vedasi lettera di
“estensione del servizio” di cui al doc. 3 fascicolo essendo il CP_3
precedente contratto del 2014 limitato al centro logistico di . In Parte_8
definitiva, avuto anche riguardo alla data di stipula del contratto di appalto in questione, posteriore al citato intervento riformatore, non può che concludersi per l'infondatezza della domanda.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dei ricorrenti e a carico di tutte le convenute, in via tra loro solidale, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da €
5.200,00 ad € 26.000,00) e quindi: € 1.822,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.172,00 per la fase istruttoria, € 1.617,00 per la fase decisionale, per complessivi € 5.388,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 118,50, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari. Nel rapporto tra le società resistenti, invece, si ritiene sussistano gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, vista la soccombenza reciproca conseguente all'accoglimento delle varie domande di manleva nonché il rigetto della domanda relativa al beneficium excussionis e comunque poiché pare incomprensibile la riluttanza delle
Pag. 14 di 16 convenute a trovare soluzioni conciliative a fronte di un filone di controversie aventi esiti ormai pressoché prevedibili, stante il consolidato orientamento da tempo espresso dal Tribunale di Bergamo e della Corte d'Appello di IA.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati, per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di al V Controparte_1
Livello del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni;
2) condanna ed Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento a titolo di differenze Controparte_3
retributive da sotto inquadramento:
a) in favore di di € 3.509,44 (di cui € 134,97 per TF); Parte_1
b) in favore di di € 3.674,39 (di cui € 143,11 per TF) Parte_2
c) in favore di di € 3.573,03 (di cui € 139,53 per TF) Parte_3
d) in favore di di € 4.361,30 (di cui € 173,81 per TF) Parte_4
e) in favore di di € 5.277,46 (di cui € 200,56 per TF) Parte_5
f) in favore di di € 3.881,27 (di cui € 169,56 per TF) Parte_6 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna al pagamento, a titolo di differenze Controparte_1
retributive relative all'indennità di ferie e festività maturate e non godute:
a) in favore di di € 424,88 (di cui € 23,42 per TF); Parte_1
b) in favore di di € 549,48 (di cui € 30,29 per TF) oltre Parte_2
interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna a rifondere a e Controparte_1 Controparte_2 somme che quest'ultima si trovi a versare in favore dei ricorrenti in esecuzione della presente sentenza;
Pag. 15 di 16 5) condanna e a rifondere a Controparte_1 CP_2 le somme che quest'ultima si trovi a versare in favore dei Controparte_3
ricorrenti in esecuzione della presente sentenza;
6) rigetta nel resto;
7) condanna le società resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in € 5.388,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 118,50, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
8) compensa le spese di lite tra tutte le altre parti.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 05/11/2024
Il Giudice
Francesca Possenti
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