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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07.10.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 1534.2024
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Parte_1
GO ed RE RD, come in atti
- ricorrente -
E
, in Controparte_1 persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 12.03.24, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ .. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di presunto indebito del 14.09.2023 per applicazione alla fattispecie in oggetto della sopravvenuta sanatoria;
per l'effetto condannare l' alla CP_1 restituzione delle somme qualora indebitamente trattenute, con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione .. .”. Ha dedotto, nello specifico: di aver presentato in data 01.01.2020 domanda al fine di ottenere, previo accertamento del requisito sanitario, il riconoscimento dello stato di invalido civile con diritto all'indennità di accompagnamento;
a seguito di visita medica la ricorrente veniva riconosciuta “invalido totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere atti quotidiani”; successivamente e con verbale del mese di febbraio 2023 la ricorrente veniva riconosciuta: “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 – 75%” ; con lettera del 14.09.2023 l'istituto previdenziale comunicava che a seguito di verifiche era emerso che aveva ricevuto, per il periodo dal 01.02.2023 al 31.10.2023 un pagamento non dovuto sulla pensione cat inv civ n. 07398161 per un importo complessivo di € 7.569,63 per “revoca indennità di accompagnamento e riduzione della percentuale di invalidità, dal mese d 03/2023 redditi superiori al limite per assegno a invalido parziale”; in data 21.03.2023 , proprio a seguito della revoca della prestazione, la ricorrente inoltrava all'istituto convenuto modello AP70 comunicando di essere titolare di redditi che superavano il limite previsto per la corresponsione dell'assegno di invalido parziale;
nonostante la suddetta comunicazione l' convenuto aveva continuato ad erogare entrambe le CP_1 prestazioni fino al mese di settembre, allorquando aveva notificato la richiesta di restituzione impugnata. In punto di diritto ha invocato il principio dell'affidamento e la sanatoria per le somme indebitamente versate ai sensi dell'art. 13 della L. 412/19. Si è costituito ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze rilevanti ai fini del decidere sono provate dalla documentazione in atti. La ricorrente, titolare di pensione di inabilità civile con diritto altresì all'indennità di accompagnamento veniva sottoposta, in data 30.1.2023, a visita di revisione all'esito della quale venivano revocate la pensione di inabilità civile e l'indennità di accompagnamento. Dell'esito della visita la ricorrente veniva resa edotta con missiva ricevuta in data 18.02.2023 (missiva con r/r). Avendo, tuttavia, la stessa continuato a percepire la prestazione revocata, in data 14/09/2023 l' CP_1 provvedeva alla ricostituzione della prestazione contestando l'indebita percezione dei ratei di pensione ed accompagnamento per il periodo da febbraio 2023 ad ottobre 2023. La ricorrente assume che la sua buona fede nella riscossione delle somme determinerebbe la legittimità della ritenzione delle stesse e, viceversa, l'illegittimità della pretesa dell' che avrebbe dovuto provvedere immediatamente e CP_1 comunque entro 90 giorni alla sospensione della prestazione, avendo la parte comunicato con modello AP70 comunicato in data 21.3.2023 di non avere diritto all'assegno mensile di assistenza per superamento dei limiti di reddito Ciò posto, sono prive di fondamento le eccezioni relative all'invocata applicazione dell'art. 13 della l. 412/91 e dell'art. 52 della l. 88/89. Invero l'invocata normativa non è applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di prestazione assistenziale e non previdenziale. Difatti, l'indebito è soggetto all'applicazione della disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. ed alla specifica normativa di settore. Nello specifico, il riconoscimento di un minor grado di invalidità, con diritto, quindi, all'assegno mensile di assistenza in luogo della pensione di inabilità civile, determinava la natura indebita delle maggiori somme medio tempore corrisposte a titolo di pensione di inabilità. La comunicazione dell'esito della visita di revisione veniva notificata alla ricorrente con raccomandata con r/r di comunicazione esito visita. Ciò posto, è noto che la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è diversamente regolata a seconda del requisito che difetta. Nella specie, essendo stata accertata l'insussistenza del requisito sanitario richiesto, correttamente, l ha dato applicazione all'art. 37, comma 8, legge 448/1998, CP_1 secondo il quale: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi l' ) CP_1 dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”. Orbene, nel caso in esame risulta, dalla documentazione in atti, che il verbale di revisione attestante il mancato riconoscimento del requisito necessario per il conseguimento della pensione di invalidità civile sia stato ritualmente notificato all'istante (con racc.ta A.R.in data 18.02.23), ragione per cui non si ravvisa una situazione di affidamento dell'assistito, meritevole di tutela. Difatti è contestata l'indebita percezione dei ratei di pensione ed accompagnamento per il periodo da febbraio 2023 ad ottobre 2023 (all. 4 TE08). Sul tema va ricordato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (v. Cass. 34013 del 2019; nello stesso senso Cass.n.24180\2022). In altri termini, nel caso di indebito assistenziale scaturito dal venir meno del requisito sanitario dalla visita di revisione, è necessario, ai fini di tutela dell'affidamento dell'accipiens, che ci sia stata la comunicazione degli esiti della visita mentre non è rilevante che si sia completato il procedimento amministrativo normativamente contemplato. In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 07.10.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07.10.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 1534.2024
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Parte_1
GO ed RE RD, come in atti
- ricorrente -
E
, in Controparte_1 persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 12.03.24, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ .. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di presunto indebito del 14.09.2023 per applicazione alla fattispecie in oggetto della sopravvenuta sanatoria;
per l'effetto condannare l' alla CP_1 restituzione delle somme qualora indebitamente trattenute, con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione .. .”. Ha dedotto, nello specifico: di aver presentato in data 01.01.2020 domanda al fine di ottenere, previo accertamento del requisito sanitario, il riconoscimento dello stato di invalido civile con diritto all'indennità di accompagnamento;
a seguito di visita medica la ricorrente veniva riconosciuta “invalido totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere atti quotidiani”; successivamente e con verbale del mese di febbraio 2023 la ricorrente veniva riconosciuta: “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 – 75%” ; con lettera del 14.09.2023 l'istituto previdenziale comunicava che a seguito di verifiche era emerso che aveva ricevuto, per il periodo dal 01.02.2023 al 31.10.2023 un pagamento non dovuto sulla pensione cat inv civ n. 07398161 per un importo complessivo di € 7.569,63 per “revoca indennità di accompagnamento e riduzione della percentuale di invalidità, dal mese d 03/2023 redditi superiori al limite per assegno a invalido parziale”; in data 21.03.2023 , proprio a seguito della revoca della prestazione, la ricorrente inoltrava all'istituto convenuto modello AP70 comunicando di essere titolare di redditi che superavano il limite previsto per la corresponsione dell'assegno di invalido parziale;
nonostante la suddetta comunicazione l' convenuto aveva continuato ad erogare entrambe le CP_1 prestazioni fino al mese di settembre, allorquando aveva notificato la richiesta di restituzione impugnata. In punto di diritto ha invocato il principio dell'affidamento e la sanatoria per le somme indebitamente versate ai sensi dell'art. 13 della L. 412/19. Si è costituito ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze rilevanti ai fini del decidere sono provate dalla documentazione in atti. La ricorrente, titolare di pensione di inabilità civile con diritto altresì all'indennità di accompagnamento veniva sottoposta, in data 30.1.2023, a visita di revisione all'esito della quale venivano revocate la pensione di inabilità civile e l'indennità di accompagnamento. Dell'esito della visita la ricorrente veniva resa edotta con missiva ricevuta in data 18.02.2023 (missiva con r/r). Avendo, tuttavia, la stessa continuato a percepire la prestazione revocata, in data 14/09/2023 l' CP_1 provvedeva alla ricostituzione della prestazione contestando l'indebita percezione dei ratei di pensione ed accompagnamento per il periodo da febbraio 2023 ad ottobre 2023. La ricorrente assume che la sua buona fede nella riscossione delle somme determinerebbe la legittimità della ritenzione delle stesse e, viceversa, l'illegittimità della pretesa dell' che avrebbe dovuto provvedere immediatamente e CP_1 comunque entro 90 giorni alla sospensione della prestazione, avendo la parte comunicato con modello AP70 comunicato in data 21.3.2023 di non avere diritto all'assegno mensile di assistenza per superamento dei limiti di reddito Ciò posto, sono prive di fondamento le eccezioni relative all'invocata applicazione dell'art. 13 della l. 412/91 e dell'art. 52 della l. 88/89. Invero l'invocata normativa non è applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di prestazione assistenziale e non previdenziale. Difatti, l'indebito è soggetto all'applicazione della disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. ed alla specifica normativa di settore. Nello specifico, il riconoscimento di un minor grado di invalidità, con diritto, quindi, all'assegno mensile di assistenza in luogo della pensione di inabilità civile, determinava la natura indebita delle maggiori somme medio tempore corrisposte a titolo di pensione di inabilità. La comunicazione dell'esito della visita di revisione veniva notificata alla ricorrente con raccomandata con r/r di comunicazione esito visita. Ciò posto, è noto che la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è diversamente regolata a seconda del requisito che difetta. Nella specie, essendo stata accertata l'insussistenza del requisito sanitario richiesto, correttamente, l ha dato applicazione all'art. 37, comma 8, legge 448/1998, CP_1 secondo il quale: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi l' ) CP_1 dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”. Orbene, nel caso in esame risulta, dalla documentazione in atti, che il verbale di revisione attestante il mancato riconoscimento del requisito necessario per il conseguimento della pensione di invalidità civile sia stato ritualmente notificato all'istante (con racc.ta A.R.in data 18.02.23), ragione per cui non si ravvisa una situazione di affidamento dell'assistito, meritevole di tutela. Difatti è contestata l'indebita percezione dei ratei di pensione ed accompagnamento per il periodo da febbraio 2023 ad ottobre 2023 (all. 4 TE08). Sul tema va ricordato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (v. Cass. 34013 del 2019; nello stesso senso Cass.n.24180\2022). In altri termini, nel caso di indebito assistenziale scaturito dal venir meno del requisito sanitario dalla visita di revisione, è necessario, ai fini di tutela dell'affidamento dell'accipiens, che ci sia stata la comunicazione degli esiti della visita mentre non è rilevante che si sia completato il procedimento amministrativo normativamente contemplato. In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 07.10.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè