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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 3784/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3784/2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
C.F. ) ed elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania alla via Cacciapuoti, 57, nello studio dell'Avv. Miriam Marino
(Cf. ) dalla quale è rappresentata e difesa, in vir-tù di mandato C.F._2 in calce all'aotto di citazione in opposizione, pec
Email_1
Opponente
E
C.F. elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._3 lo studio dell'avv. Eugenio De Liso, cod. fisc. dal quale viene C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, PEC:
Email_2
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato si opponeva all'atto di Parte_1 precetto notificatole in data 24.03.2025, in virtù della Sentenza n. 684/25 del 05.02.25 pubblicata in data 12.02.2025 della Corte di Appello di Napoli, con il quale
[...] intimava il pagamento della somma di € 38.018,09. CP_1
L'opponente eccepiva in compensazione un controcredito, pari ad € 31.774,61, vantato nei confronti di in virtù di Titoli Giudiziari, sentenze, e accordi Controparte_1 transattivi rimasti insoluti:
- sentenza n. 3848/2008 della Corte di Appello di Napoli la Sig.ra veniva CP_1 condannata a pagare in favore della la somma di € 1478,50 a titolo Parte_1 di competenze legali, oltre spese generali, iva e cpa;
- sentenza n. 246/2012 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano di Napoli in cui la veniva condannata a pagare in favore della Controparte_1 Parte_1 la somma di € 4.100,00 a titolo di competenze legali, oltre spese generali, iva e
[...] cpa;
- sentenza n. 1409/2015 della Corte di appello di Napoli, in cui la Controparte_1 veniva condannata al pagamento di € 6.000,00 a titolo di competenze legali, oltre spese generali, iva e cpa;
- sentenza n. 15218/2014 del Tribunale di Napoli Sezione stralcio di Marano di Napoli, in cui la veniva condannata a pagare in favore della Controparte_1 Parte_1 la somma di € 1.800,00 a titolo di competenze legali, oltre spese generali, iva e
[...] cpa
- sentenza n. 2127/2019 della Corte di Appello in cui la veniva Controparte_1 condannata a pagare in favore della la somma di € 3.777,00 a Parte_1 titolo di competenze legali, oltre spese generali, iva e cpa;
- sentenza n. 15214/14 del Tribunale di Napoli Sezione stralcio di Marano in cui la veniva condannata a pagare in favore della e Controparte_1 Parte_1 di la somma di € 7.700,00 a titolo di competenze legali, oltre spese Controparte_2 generali, iva e cpa;
Pag. 2 di 7 - sentenza n. 4519/17 della Corte di Appello di Napoli in cui la Sig.ra
[...] veniva condannata, unitamente a a pagare in favore della CP_1 Controparte_3
e di la somma di € 3.500,00 a titolo di Parte_1 Controparte_2 competenze legali, oltre spese generali, iva e cpa;
L'opponente, pertanto, deduceva la parziale compensazione del credito in virtù delle predette sentenze ed accordi per i quali la è debitrice della somma di Controparte_1
€ 31.774,61, oltre interessi dalla pubblicazione delle singole sentenze e la registrazione delle stesse, da compensarsi con la somma di € 38.018,09, richiesta con l'atto di precetto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale Controparte_1 prendeva analiticamente posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, depositando documentazione a suffragio della infondatezza della eccezione di compensazione.
In seguito al rigetto della sospensiva la causa, all'esito dell'udienza del 20.11.2025 fissata in presenza per la discussione, veniva trattenuta in decisone.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Passando all'opposta compensazione, costituente motivo di opposizione ex art. 615
c.p.c., va precisato che la stessa è stata sottoposta al vaglio di questo giudice, per come insegna Cass. SSUU 23225/2016, a mente degli artt. 1243 c.c., comma 2, e 35 c.p.c..
L'eccezione è parzialmente fondata.
Va anzitutto rilevato che le allegazioni dell'opponente, in punto di eccezione di compensazione, sono state puntuali e precise, giacché la stessa nell'atto introduttivo ha indicato le sentenze per le quali sarebbe in essere il controcredito vantato, pari ad €
31.774,61.
Ciononostante, l'opposta ha anch'essa contestato il controcredito in maniera puntuale e documentale, depositando numero tre scritture private del 04.10.2016 con postilla del
05.10.16 e ulteriore dichiarazione del 31.01.2019, manoscritte in calce dalla sig.ra
Pag. 3 di 7 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 31.01.2019, in Parte_1 calce a copia del documento di riconoscimento, a firma della sig.ra Parte_1
[...]
Come detto l'opposta depositava agli atti di causa una scrittura privata di transazione di lite e definizione a saldo e stralcio di pagamento del 04.10.2016 con postilla del
05.10.16 e ulteriore dichiarazione del 31.01.2019, manoscritte in calce dalla sig.ra dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 31.01.2019, in Parte_1 calce a copia del documento di riconoscimento, a firma della sig.ra Parte_1 con la quale, richiamata la scrittura privata di transazione del 04.10.2016,
[...] rinunciava agli ulteriori crediti, in aggiunta a quelli già pagati, derivanti da tale scrittura e dalla sentenza n. 4519/2017 della Corte di Appello di Napoli, precisando di aver pagato direttamente agli avvocati Gambi e Nucifero le rispettive competenze relative alle sentenze n. 15214/2014 del Tribunale di Napoli e n. 4519/2017 della Corte di
Appello di Napoli. Chiariva poi che “Anche mio figlio non ha nulla a Controparte_2 pretendere dalla sorella avendo già contabilizzato con la sottoscritta tali CP_1 spese e competenze”; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 18.05.2019, in calce a copia del documento di riconoscimento, a firma della sig.ra Parte_1 con la quale, richiamata la scrittura privata di transazione del 04.10.2016, poi
[...] modificata il 31.01.2019, rinunciava ai crediti derivanti dalla sentenza n. 2127 del 2019 emessa dalla Corte di Appello di Napoli e dalla sentenza n. 15218 emessa dal Tribunale di Napoli il 17.11.2014.chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione.
Le su indicate dichiarazioni devono essere intese pro solvendo.
La su detta documentazione veniva genericamente contestata da parte opponente, la quale non disconosceva la firma apposta sulle scritture private, ma solo il loro contenuto.
A sostegno della propria tesi difensiva depositava denuncia querela sporta nell'anno
2022, risultata archiviata per insufficienza di prove, senza dare prova dell'eventuale opposizione avverso il decreto di archiviazione.
Pag. 4 di 7 A parere di questo giudice, la predetta denuncia querela, di per sé sola, non può mettere in discussione la veridicità delle dichiarazioni riportate nelle scritture private depositate da controparte, tant'è che fu a suo tempo archiviata per insufficienza di prove.
Da tanto, questo giudice ha potuto desumere la veridicità della sottoscrizione e delle dichiarazioni contenute nelle scritture private depositate.
Pertanto, l'eccezione di compensazione può trovare solo parziale accoglimento.
La sentenza n. 246/2012 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano di
Napoli, e la sentenza n. 1409/2015 della Corte di Appello di Napoli sono sottoposte alla condizione sospensiva, in attesa della definizione del giudizio ereditario, come concordato nella scrittura del 4.10.2016, e pertanto sono certe nell'ammontare ma non liquide ed esigibili.
La Sentenze n. 15214/2014 e 15214/2014 del Tribunale di Napoli, e n. 4519/2917 della
Corte di Appello di Napoli sono state onorate dalla che si è Parte_1 accollata il debito, estinguendolo, come indicato nella scrittura del 31.01.2029 e del
18.05.2019.
Per le su indicate sentenze non è stata fornita alcuna prova dell'esistenza di procedimenti esecutivi in essere, o conclusi, per il recupero delle somme ivi liquidate, così da poter smentire il tenore delle dichiarazioni contenute nelle scritture private di cui sopra.
L'unica somma che può essere oggetto di compensazione è quella riportata nella sentenza n. 2127/2019 della Corte di Appello di Napoli, in quanto solo per questa sentenza è stata fornita la prova dell'esistenza di una procedura esecutiva in atto, per il recupero delle somme ivi liquidate, costituita dalla notifica dell'atto di precetto, e della consequenziale opposizione a precetto pendente presso il Giudice di Pace di Marno di
Napoli R.G. n. 1087/2023.
Va infatti precisato che la dichiarazione di pagamento opera pro solvendo, e non può essere equiparato ad effettivo pagamento, ma si configura come promessa del pagamento secondo il tenore del titolo.
Pag. 5 di 7 Pertanto essa non vale di per sé (prima e senza l'effettivo pagamento) a liberare il debitore e ciò in conformità al principio generale secondo il quale l'onere della prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe al debitore ex art. 2697 cod. civ., nonché della regola sancita dall'art. 1198, secondo il quale, nel caso di cessione di un credito in luogo del previsto mezzo di adempimento, l'estinzione della obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito, sicché l'onere della prova che il credito ceduto sia stato pagato incombe al cedente e non al cessionario (Cass. 15141/2022).
Cassazione civile, sez. II, 05 Settembre 2024, n. 23924: “L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.”
In questi termini, provata l'esistenza di un controcredito, anche se inferiore, di euro
3.777,00 in capo all'opponente, deve disporsi ex art. 1243 c.c. co. 2 la parziale compensazione del credito azionato dall'opposto con il precetto qui impugnato.
Relativamente alle somme precettate e non dovute, è ormai orientamento costante della giurisprudenza, che non determina la nullità dell'atto, ma dà luogo ad una riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, comportando una inefficacia parziale della somma eccedente.
In tal senso: “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria
Pag. 6 di 7 a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Corte di Cassazione con ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014).
Le spese vengono interamente compensate, stante la complessità della materia trattata, ed a seguito del comportamento processuale delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara la parziale compensazione del credito richiesto nel precetto opposto pari ad €
38.018,09, stante l'avvenuto accertamento dell'esistenza di un controcredito inferiore a quello azionato, pari ad € 3.777,00;
- compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Aversa, 19.12.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 3784/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3784/2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
C.F. ) ed elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania alla via Cacciapuoti, 57, nello studio dell'Avv. Miriam Marino
(Cf. ) dalla quale è rappresentata e difesa, in vir-tù di mandato C.F._2 in calce all'aotto di citazione in opposizione, pec
Email_1
Opponente
E
C.F. elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._3 lo studio dell'avv. Eugenio De Liso, cod. fisc. dal quale viene C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, PEC:
Email_2
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato si opponeva all'atto di Parte_1 precetto notificatole in data 24.03.2025, in virtù della Sentenza n. 684/25 del 05.02.25 pubblicata in data 12.02.2025 della Corte di Appello di Napoli, con il quale
[...] intimava il pagamento della somma di € 38.018,09. CP_1
L'opponente eccepiva in compensazione un controcredito, pari ad € 31.774,61, vantato nei confronti di in virtù di Titoli Giudiziari, sentenze, e accordi Controparte_1 transattivi rimasti insoluti:
- sentenza n. 3848/2008 della Corte di Appello di Napoli la Sig.ra veniva CP_1 condannata a pagare in favore della la somma di € 1478,50 a titolo Parte_1 di competenze legali, oltre spese generali, iva e cpa;
- sentenza n. 246/2012 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano di Napoli in cui la veniva condannata a pagare in favore della Controparte_1 Parte_1 la somma di € 4.100,00 a titolo di competenze legali, oltre spese generali, iva e
[...] cpa;
- sentenza n. 1409/2015 della Corte di appello di Napoli, in cui la Controparte_1 veniva condannata al pagamento di € 6.000,00 a titolo di competenze legali, oltre spese generali, iva e cpa;
- sentenza n. 15218/2014 del Tribunale di Napoli Sezione stralcio di Marano di Napoli, in cui la veniva condannata a pagare in favore della Controparte_1 Parte_1 la somma di € 1.800,00 a titolo di competenze legali, oltre spese generali, iva e
[...] cpa
- sentenza n. 2127/2019 della Corte di Appello in cui la veniva Controparte_1 condannata a pagare in favore della la somma di € 3.777,00 a Parte_1 titolo di competenze legali, oltre spese generali, iva e cpa;
- sentenza n. 15214/14 del Tribunale di Napoli Sezione stralcio di Marano in cui la veniva condannata a pagare in favore della e Controparte_1 Parte_1 di la somma di € 7.700,00 a titolo di competenze legali, oltre spese Controparte_2 generali, iva e cpa;
Pag. 2 di 7 - sentenza n. 4519/17 della Corte di Appello di Napoli in cui la Sig.ra
[...] veniva condannata, unitamente a a pagare in favore della CP_1 Controparte_3
e di la somma di € 3.500,00 a titolo di Parte_1 Controparte_2 competenze legali, oltre spese generali, iva e cpa;
L'opponente, pertanto, deduceva la parziale compensazione del credito in virtù delle predette sentenze ed accordi per i quali la è debitrice della somma di Controparte_1
€ 31.774,61, oltre interessi dalla pubblicazione delle singole sentenze e la registrazione delle stesse, da compensarsi con la somma di € 38.018,09, richiesta con l'atto di precetto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale Controparte_1 prendeva analiticamente posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, depositando documentazione a suffragio della infondatezza della eccezione di compensazione.
In seguito al rigetto della sospensiva la causa, all'esito dell'udienza del 20.11.2025 fissata in presenza per la discussione, veniva trattenuta in decisone.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Passando all'opposta compensazione, costituente motivo di opposizione ex art. 615
c.p.c., va precisato che la stessa è stata sottoposta al vaglio di questo giudice, per come insegna Cass. SSUU 23225/2016, a mente degli artt. 1243 c.c., comma 2, e 35 c.p.c..
L'eccezione è parzialmente fondata.
Va anzitutto rilevato che le allegazioni dell'opponente, in punto di eccezione di compensazione, sono state puntuali e precise, giacché la stessa nell'atto introduttivo ha indicato le sentenze per le quali sarebbe in essere il controcredito vantato, pari ad €
31.774,61.
Ciononostante, l'opposta ha anch'essa contestato il controcredito in maniera puntuale e documentale, depositando numero tre scritture private del 04.10.2016 con postilla del
05.10.16 e ulteriore dichiarazione del 31.01.2019, manoscritte in calce dalla sig.ra
Pag. 3 di 7 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 31.01.2019, in Parte_1 calce a copia del documento di riconoscimento, a firma della sig.ra Parte_1
[...]
Come detto l'opposta depositava agli atti di causa una scrittura privata di transazione di lite e definizione a saldo e stralcio di pagamento del 04.10.2016 con postilla del
05.10.16 e ulteriore dichiarazione del 31.01.2019, manoscritte in calce dalla sig.ra dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 31.01.2019, in Parte_1 calce a copia del documento di riconoscimento, a firma della sig.ra Parte_1 con la quale, richiamata la scrittura privata di transazione del 04.10.2016,
[...] rinunciava agli ulteriori crediti, in aggiunta a quelli già pagati, derivanti da tale scrittura e dalla sentenza n. 4519/2017 della Corte di Appello di Napoli, precisando di aver pagato direttamente agli avvocati Gambi e Nucifero le rispettive competenze relative alle sentenze n. 15214/2014 del Tribunale di Napoli e n. 4519/2017 della Corte di
Appello di Napoli. Chiariva poi che “Anche mio figlio non ha nulla a Controparte_2 pretendere dalla sorella avendo già contabilizzato con la sottoscritta tali CP_1 spese e competenze”; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 18.05.2019, in calce a copia del documento di riconoscimento, a firma della sig.ra Parte_1 con la quale, richiamata la scrittura privata di transazione del 04.10.2016, poi
[...] modificata il 31.01.2019, rinunciava ai crediti derivanti dalla sentenza n. 2127 del 2019 emessa dalla Corte di Appello di Napoli e dalla sentenza n. 15218 emessa dal Tribunale di Napoli il 17.11.2014.chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione.
Le su indicate dichiarazioni devono essere intese pro solvendo.
La su detta documentazione veniva genericamente contestata da parte opponente, la quale non disconosceva la firma apposta sulle scritture private, ma solo il loro contenuto.
A sostegno della propria tesi difensiva depositava denuncia querela sporta nell'anno
2022, risultata archiviata per insufficienza di prove, senza dare prova dell'eventuale opposizione avverso il decreto di archiviazione.
Pag. 4 di 7 A parere di questo giudice, la predetta denuncia querela, di per sé sola, non può mettere in discussione la veridicità delle dichiarazioni riportate nelle scritture private depositate da controparte, tant'è che fu a suo tempo archiviata per insufficienza di prove.
Da tanto, questo giudice ha potuto desumere la veridicità della sottoscrizione e delle dichiarazioni contenute nelle scritture private depositate.
Pertanto, l'eccezione di compensazione può trovare solo parziale accoglimento.
La sentenza n. 246/2012 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano di
Napoli, e la sentenza n. 1409/2015 della Corte di Appello di Napoli sono sottoposte alla condizione sospensiva, in attesa della definizione del giudizio ereditario, come concordato nella scrittura del 4.10.2016, e pertanto sono certe nell'ammontare ma non liquide ed esigibili.
La Sentenze n. 15214/2014 e 15214/2014 del Tribunale di Napoli, e n. 4519/2917 della
Corte di Appello di Napoli sono state onorate dalla che si è Parte_1 accollata il debito, estinguendolo, come indicato nella scrittura del 31.01.2029 e del
18.05.2019.
Per le su indicate sentenze non è stata fornita alcuna prova dell'esistenza di procedimenti esecutivi in essere, o conclusi, per il recupero delle somme ivi liquidate, così da poter smentire il tenore delle dichiarazioni contenute nelle scritture private di cui sopra.
L'unica somma che può essere oggetto di compensazione è quella riportata nella sentenza n. 2127/2019 della Corte di Appello di Napoli, in quanto solo per questa sentenza è stata fornita la prova dell'esistenza di una procedura esecutiva in atto, per il recupero delle somme ivi liquidate, costituita dalla notifica dell'atto di precetto, e della consequenziale opposizione a precetto pendente presso il Giudice di Pace di Marno di
Napoli R.G. n. 1087/2023.
Va infatti precisato che la dichiarazione di pagamento opera pro solvendo, e non può essere equiparato ad effettivo pagamento, ma si configura come promessa del pagamento secondo il tenore del titolo.
Pag. 5 di 7 Pertanto essa non vale di per sé (prima e senza l'effettivo pagamento) a liberare il debitore e ciò in conformità al principio generale secondo il quale l'onere della prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe al debitore ex art. 2697 cod. civ., nonché della regola sancita dall'art. 1198, secondo il quale, nel caso di cessione di un credito in luogo del previsto mezzo di adempimento, l'estinzione della obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito, sicché l'onere della prova che il credito ceduto sia stato pagato incombe al cedente e non al cessionario (Cass. 15141/2022).
Cassazione civile, sez. II, 05 Settembre 2024, n. 23924: “L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.”
In questi termini, provata l'esistenza di un controcredito, anche se inferiore, di euro
3.777,00 in capo all'opponente, deve disporsi ex art. 1243 c.c. co. 2 la parziale compensazione del credito azionato dall'opposto con il precetto qui impugnato.
Relativamente alle somme precettate e non dovute, è ormai orientamento costante della giurisprudenza, che non determina la nullità dell'atto, ma dà luogo ad una riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, comportando una inefficacia parziale della somma eccedente.
In tal senso: “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria
Pag. 6 di 7 a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Corte di Cassazione con ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014).
Le spese vengono interamente compensate, stante la complessità della materia trattata, ed a seguito del comportamento processuale delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara la parziale compensazione del credito richiesto nel precetto opposto pari ad €
38.018,09, stante l'avvenuto accertamento dell'esistenza di un controcredito inferiore a quello azionato, pari ad € 3.777,00;
- compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Aversa, 19.12.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
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