Sentenza 27 gennaio 1981
Massime • 4
L'errore materiale, contenuto nella sentenza impugnata con il ricorso per Cassazione, pur non essendo suscettibile di correzione da parte della suprema Corte, atteso che il relativo potere spetta istituzionalmente al giudice 'a quo' pur in pendenza di detto ricorso puo essere rilevato ed accertato dalla Corte medesima al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attivita, devoluto al suo Sindacato. ( V 1974/79, mass n 398374).*
L'Obbligo solidale al pagamento della pena pecuniaria per infrazione valutaria, previsto a carico dell'amministratore di una societa dall'art 4 del RDL 5 dicembre 1938 n 1928, consegue non soltanto a fatti positivi, ma anche all'omissione del dovuto controllo dell'attivita sociale. A tal fine, pertanto, resta irrilevante la circostanza dell'esistenza di altri organi, cui sia congiuntamente affidato il potere di amministrazione, perche, pure in questo caso, la relativa responsabilita deriva dal non aver provocato il congiunto Esercizio di detto potere di vigilanza.*
Con riguardo al provvedimento amministrativo irrogativo di sanzione pecuniaria per infrazione valutaria, il Sindacato del giudice ordinario puo essere invocato non soltanto sui presupposti di fatto e di diritto della violazione contestata, ma anche sulla legittimita formale del provvedimento stesso e del procedimento all'esito del quale e stato emanato, tenuto conto che un tale Sindacato, a fronte di posizioni del privato aventi natura e consistenza di diritto soggettivo, si traduce in un'eventuale disapplicazione dell'atto, quale titolo giustificativo della pretesa sanzionatoria. Peraltro, qualora un tale controllo di legittimita formale si concluda con esito positivo per il privato, il giudice conserva il potere-dovere di accertare la ricorrenza dei presupposti sostanziali dell'infrazione, ove l'amministrazione chieda una tale indagine in via riconvenzionale, quale mezzo al fine di rendere definitivamente incontestabili i presupposti stessi per la successiva debita rinnovazione dell'atto formalmente invalido con atto formalmente valido, irrogativo della sanzione pecuniaria. ( V 926/78, mass n 390261).*
Il decreto ministeriale, irrogativo di sanzione pecuniaria per infrazione valutaria, puo assolvere l'Obbligo della motivazione anche 'per relationem', mediante il richiamo di altro atto chiaramente identificato (nella specie, parere della commissione consultiva), e sempreche manifesti, esplicitamente od implicitamente, la volonta di recepirne e farne proprie le argomentazioni, atteso che un tale rinvio rende l'atto richiamato parte integrante del decreto medesimo, e conferisce al destinatario, con la notificazione del secondo, la facolta di prendere visione del primo, pure al fine dell'eventuale impugnazione davanti all'autorita giudiziaria, ovvero di ottenerne la produzione in giudizio, per la formulazione di censure aggiuntive. ( V 3366/80).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/1981, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1981 |
Testo completo
L'errore materiale, contenuto nella sentenza impugnata con il ricorso per Cassazione, pur non essendo suscettibile di correzione da parte della suprema Corte, atteso che il relativo potere spetta istituzionalmente al giudice 'a quo' pur in pendenza di detto ricorso puo essere rilevato ed accertato dalla Corte medesima al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attivita, devoluto al suo Sindacato. ( V 1974/79, mass n 398374).*