Art. 11.
Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, il personale di ruolo della carriera direttiva degli Istituti di educazione, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, nonche' gli assistenti universitari, che in un concorso a cattedre o in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 , abbiano riportato l'idoneita' o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "valente" e a "distinto" e, per gli assistenti universitari, qualifica dichiarata equipollente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione previo conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, possono, a domanda ed in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione, secondaria relativo all'insegnamento cui l'idoneita' o la votazione conseguita si riferisce.
Gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria che in un concorso a cattedre diverse da quelle di cui sono titolari abbiano riportato la idoneita' o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame o abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento con votazione non inferiore a sette decimi, possono parimenti chiedere l'assunzione, in relazione alle cattedre disponibili, nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'idoneita' o la votazione conseguita si riferisce, sempreche' nell'ultimo anno scolastico di insegnamento abbiano ottenuto qualifica non inferiore a "valente". ((3)) Alle stesse condizioni e in relazione alle cattedre disponibili gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari degli Istituti statali di istruzione secondaria superiore, in possesso di abilitazione polivalente, possono chiedere il passaggio a cattedra di istituto superiore, diversa da quella di cui sono titolari.
Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purche' in possesso di abilitazione comunque conseguita.
Si considerano idonei, ai fini di cui al presente e al successivo articolo, coloro che in un concorso per titoli ed esami a cattedre di istituti di istruzione secondaria abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore alla votazione minima prescritta, per l'inclusione nella graduatoria dei vincitori, dalle norme in base alle quali il concorso fu espletato. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 16 febbraio 1965, n. 98 ha disposto (con l'art. 2)che "Agli effetti delle condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , il servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica si intende prestato in istituti di istruzione secondaria.
Agli stessi effetti delle condizioni richiamate dal precedente comma, il servizio prestato in qualita' di capo di istituto incaricato e' valutato come servizio di insegnante. In riferimento al secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , per coloro che siano stati collocati in congedo straordinario o in aspettativa per l'esercizio di pubbliche funzioni politiche o amministrative, e' valida la qualifica dell'ultimo anno effettivo d'insegnamento precedente a tale loro collocazione".
Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, il personale di ruolo della carriera direttiva degli Istituti di educazione, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, nonche' gli assistenti universitari, che in un concorso a cattedre o in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 , abbiano riportato l'idoneita' o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "valente" e a "distinto" e, per gli assistenti universitari, qualifica dichiarata equipollente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione previo conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, possono, a domanda ed in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione, secondaria relativo all'insegnamento cui l'idoneita' o la votazione conseguita si riferisce.
Gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria che in un concorso a cattedre diverse da quelle di cui sono titolari abbiano riportato la idoneita' o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame o abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento con votazione non inferiore a sette decimi, possono parimenti chiedere l'assunzione, in relazione alle cattedre disponibili, nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'idoneita' o la votazione conseguita si riferisce, sempreche' nell'ultimo anno scolastico di insegnamento abbiano ottenuto qualifica non inferiore a "valente". ((3)) Alle stesse condizioni e in relazione alle cattedre disponibili gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari degli Istituti statali di istruzione secondaria superiore, in possesso di abilitazione polivalente, possono chiedere il passaggio a cattedra di istituto superiore, diversa da quella di cui sono titolari.
Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purche' in possesso di abilitazione comunque conseguita.
Si considerano idonei, ai fini di cui al presente e al successivo articolo, coloro che in un concorso per titoli ed esami a cattedre di istituti di istruzione secondaria abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore alla votazione minima prescritta, per l'inclusione nella graduatoria dei vincitori, dalle norme in base alle quali il concorso fu espletato. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 16 febbraio 1965, n. 98 ha disposto (con l'art. 2)che "Agli effetti delle condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , il servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica si intende prestato in istituti di istruzione secondaria.
Agli stessi effetti delle condizioni richiamate dal precedente comma, il servizio prestato in qualita' di capo di istituto incaricato e' valutato come servizio di insegnante. In riferimento al secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , per coloro che siano stati collocati in congedo straordinario o in aspettativa per l'esercizio di pubbliche funzioni politiche o amministrative, e' valida la qualifica dell'ultimo anno effettivo d'insegnamento precedente a tale loro collocazione".