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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/08/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2222 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. CARAVETTA MARISA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) piazza loreto CP_1 C.F._1
COSENZA; ;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.6.2019, parte ricorrente ha convenuto in giudizio , proponendo opposizione avverso la richiesta di restituzione della CP_1 somma di € 859,64 percepita a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno
2008, pervenuta con missiva dell'11 ottobre 2018, nonché avverso la richiesta di restituzione delle seguenti somme: la somma di € 651,89 percepita a titolo di ds agricola per l'anno 2005, la somma di € 384,31 percepita a titolo di ds agricola per l'anno 2006 e la somma di € 431,46 percepita a titolo di ds agricola per l'anno 2007, tutte pervenute con missive datate il 14 aprile 2016.
Ha dedotto che le richieste di restituzione delle somme ritenute indebite sono illegittime in quanto ha già provveduto, negli anni, a trattenere tali somme, CP_1 pertanto, ha chiesto di dichiarare non dovute le somme poste a ripetizione in quanto già estinte.
Si è costituito in giudizio confermando, preliminarmente, l'assunto di parte CP_1 ricorrente in merito all'avvenuta estinzione del proprio debito imputabile alla percezione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2008, sostenendo, però,
l'errore nell'individuazione della causa petendi della controversia che non riguarda l'indebito per tale indicata prestazione bensì per quella relativa all'indennità di maternità percepita a seguito della stessa illegittima iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2008.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda giudiziale per la sua infondatezza e carenza di interesse in quanto errata nell'individuazione della causa petendi.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
§§§§
Preliminarmente, occorre specificare che oggetto del presente giudizio è
l'accertamento negativo dell'indebito relativo alla sola indennità di disoccupazione per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 (di cui si legge nelle richieste di dell'11 ottobre 2018 e del 14 aprile 2016, in atti nel compendio CP_1 documentale della parte ricorrente). Ciò chiarito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, che risulta documentata ex actis.
Infatti, nel costituirsi parte resistente , ha dato atto dell'avvenuta estinzione CP_1 dei debiti di cui alle missive opposte (v. doc 5 elenco indebiti). Pt_1
Va rilevato che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate interpretative al caso in esame, l'avvenuta estinzione degli indebiti, di cui alle missive opposte, consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
La condanna alle spese segue la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 05/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. CARAVETTA MARISA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) piazza loreto CP_1 C.F._1
COSENZA; ;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.6.2019, parte ricorrente ha convenuto in giudizio , proponendo opposizione avverso la richiesta di restituzione della CP_1 somma di € 859,64 percepita a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno
2008, pervenuta con missiva dell'11 ottobre 2018, nonché avverso la richiesta di restituzione delle seguenti somme: la somma di € 651,89 percepita a titolo di ds agricola per l'anno 2005, la somma di € 384,31 percepita a titolo di ds agricola per l'anno 2006 e la somma di € 431,46 percepita a titolo di ds agricola per l'anno 2007, tutte pervenute con missive datate il 14 aprile 2016.
Ha dedotto che le richieste di restituzione delle somme ritenute indebite sono illegittime in quanto ha già provveduto, negli anni, a trattenere tali somme, CP_1 pertanto, ha chiesto di dichiarare non dovute le somme poste a ripetizione in quanto già estinte.
Si è costituito in giudizio confermando, preliminarmente, l'assunto di parte CP_1 ricorrente in merito all'avvenuta estinzione del proprio debito imputabile alla percezione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2008, sostenendo, però,
l'errore nell'individuazione della causa petendi della controversia che non riguarda l'indebito per tale indicata prestazione bensì per quella relativa all'indennità di maternità percepita a seguito della stessa illegittima iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2008.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda giudiziale per la sua infondatezza e carenza di interesse in quanto errata nell'individuazione della causa petendi.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
§§§§
Preliminarmente, occorre specificare che oggetto del presente giudizio è
l'accertamento negativo dell'indebito relativo alla sola indennità di disoccupazione per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 (di cui si legge nelle richieste di dell'11 ottobre 2018 e del 14 aprile 2016, in atti nel compendio CP_1 documentale della parte ricorrente). Ciò chiarito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, che risulta documentata ex actis.
Infatti, nel costituirsi parte resistente , ha dato atto dell'avvenuta estinzione CP_1 dei debiti di cui alle missive opposte (v. doc 5 elenco indebiti). Pt_1
Va rilevato che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate interpretative al caso in esame, l'avvenuta estinzione degli indebiti, di cui alle missive opposte, consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
La condanna alle spese segue la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 05/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO