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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RUSSO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230005299224000 IRPEF-ALTRO 2019 - sul ricorso n. 783/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona - Via Nicolo' Giolfino, 13 37133 Verona VR
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011442958000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011442958000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011442958000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni della parte ricorrente: nel ricorso n. 24-24 estinzione del giudizio a spese compensate;
nel ricorso 783-24 annullamento dell'intimazione di pagamento per i motivi indicati nel ricorso;
Conclusioni della parte resistente ADE: estinzione del giudizio a spese compensate
Conclusioni della parte resistente ADER: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n. 24-24 la ricorrente ha impugnato la cartella n. 122 2023 00052992 24 000, emessa da
Agenzia delle Entrate – Riscossione, e riferito ad Irpef anno di imposta 2019, ed il relativo ruolo.
Con il ricorso n. 783-24 la ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n. 122 2024 90114429 58/00, emessa sempre da Agenzia delle Entrate – Riscossione, e comprendente la medesima cartella di pagamento sopra menzionata, nonché l'atto successivo all'avviso di accertamento T6ZIPPD002372022 per € 1.045,68,
e l'atto successivo all'avviso di accertamento T6ZIPRN000542023 per € 922,69.
Motivi del ricorso:
1. il debito relativo alla cartella n. n. 122 2023 00052992 24 000 sarebbe stato già saldato, non sono dovuti neanche interessi e sanzioni.
Nel giudizio 24-24 si sono costituite l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che hanno controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Nel giudizio 783-24 si è costituite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Con riferimento al giudizio n. 24-24, nelle more è pervenuta nota a firma di ricorrente ed Agenzia delle
Entrate, che comunicano che è stato effettuato lo sgravio della cartella di pagamento oggetto di impugnazione e che le stesse hanno concordato di chiedere cessazione della materia del contendere con compensazione dele spese di lite.
I ricorsi, riuniti per la decisione, sono stati discussi nel merito nella pubblica udienza del 16 febbraio 2026, all'esito della quale sono stati trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso n. 24-24 deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, come chiesto nella nota a firma congiunta.
La parte ricorrente ha, infatti, già ottenuto in sede amministrativa, attraverso lo sgravio della cartella, le utilità che potrebbe in astratto ottenere dalla pronuncia della decisione nel merito.
2. Per le stesse ragioni, il ricorso n. 783-24 deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere nella parte in cui si riferisce alla pretesa tributaria contenuta nella cartella n. 122 2023 00052992
24 000.
Per quanto riguarda le altre due pretese tributarie contenute nell'intimazione, il ricorso deve essere respinto.
Con riferimento a tali ultime due pretese tributarie, nel ricorso ci si limita a scrivere, infatti, soltanto quanto segue “non è questa la sede per ribadire che anche le altre due richieste di pagamento (vedi sub 1 lettere b) e c)) non sono dovute e la Ricorrente le contesta integralmente, rimandando alle valutazioni di merito pendenti in altri giudizi”.
In realtà, il ricorso è la sede in cui spiegare perché un atto impugnato contiene una pretesa tributaria non dovuta, per cui, per il modo in cui è stata formulata la domanda della parte, essa non può che essere respinta per totale mancanza di deduzioni a sostegno.
Il ricorso deve essere respinto anche con riferimento alla deduzione sul calcolo degli interessi, in quanto la intimazione di pagamento non è il primo atto della procedura impositiva e, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cass. Sez. U., 14/07/2022,
n. 22281, Rv. 665273 - 01).
Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte relativa alle sanzioni, in quanto il motivo di ricorso è sviluppato soltanto in diritto ed è privo di qualsiasi riferimento al caso concreto, tale da poter essere riproposto tal quale in qualsiasi altro ricorso. Non è questo il modo di scrivere i motivi di ricorso, che devono essere specificamente rivolti al contenuto del provvedimento impugnato, e non contenere mere affermazioni generali prive di qualsiasi riferimento particolare al caso concreto.
3. In ragione della soccombenza virtuale reciproca (l'amministrazione finanziaria è virtualmente soccombente con riferimento alla cartella sgravata nel corso del giudizio) sussistono i gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella n.
12220230005299224, respinge nel resto. Compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RUSSO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230005299224000 IRPEF-ALTRO 2019 - sul ricorso n. 783/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona - Via Nicolo' Giolfino, 13 37133 Verona VR
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011442958000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011442958000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220249011442958000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni della parte ricorrente: nel ricorso n. 24-24 estinzione del giudizio a spese compensate;
nel ricorso 783-24 annullamento dell'intimazione di pagamento per i motivi indicati nel ricorso;
Conclusioni della parte resistente ADE: estinzione del giudizio a spese compensate
Conclusioni della parte resistente ADER: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n. 24-24 la ricorrente ha impugnato la cartella n. 122 2023 00052992 24 000, emessa da
Agenzia delle Entrate – Riscossione, e riferito ad Irpef anno di imposta 2019, ed il relativo ruolo.
Con il ricorso n. 783-24 la ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n. 122 2024 90114429 58/00, emessa sempre da Agenzia delle Entrate – Riscossione, e comprendente la medesima cartella di pagamento sopra menzionata, nonché l'atto successivo all'avviso di accertamento T6ZIPPD002372022 per € 1.045,68,
e l'atto successivo all'avviso di accertamento T6ZIPRN000542023 per € 922,69.
Motivi del ricorso:
1. il debito relativo alla cartella n. n. 122 2023 00052992 24 000 sarebbe stato già saldato, non sono dovuti neanche interessi e sanzioni.
Nel giudizio 24-24 si sono costituite l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che hanno controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Nel giudizio 783-24 si è costituite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Con riferimento al giudizio n. 24-24, nelle more è pervenuta nota a firma di ricorrente ed Agenzia delle
Entrate, che comunicano che è stato effettuato lo sgravio della cartella di pagamento oggetto di impugnazione e che le stesse hanno concordato di chiedere cessazione della materia del contendere con compensazione dele spese di lite.
I ricorsi, riuniti per la decisione, sono stati discussi nel merito nella pubblica udienza del 16 febbraio 2026, all'esito della quale sono stati trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso n. 24-24 deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, come chiesto nella nota a firma congiunta.
La parte ricorrente ha, infatti, già ottenuto in sede amministrativa, attraverso lo sgravio della cartella, le utilità che potrebbe in astratto ottenere dalla pronuncia della decisione nel merito.
2. Per le stesse ragioni, il ricorso n. 783-24 deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere nella parte in cui si riferisce alla pretesa tributaria contenuta nella cartella n. 122 2023 00052992
24 000.
Per quanto riguarda le altre due pretese tributarie contenute nell'intimazione, il ricorso deve essere respinto.
Con riferimento a tali ultime due pretese tributarie, nel ricorso ci si limita a scrivere, infatti, soltanto quanto segue “non è questa la sede per ribadire che anche le altre due richieste di pagamento (vedi sub 1 lettere b) e c)) non sono dovute e la Ricorrente le contesta integralmente, rimandando alle valutazioni di merito pendenti in altri giudizi”.
In realtà, il ricorso è la sede in cui spiegare perché un atto impugnato contiene una pretesa tributaria non dovuta, per cui, per il modo in cui è stata formulata la domanda della parte, essa non può che essere respinta per totale mancanza di deduzioni a sostegno.
Il ricorso deve essere respinto anche con riferimento alla deduzione sul calcolo degli interessi, in quanto la intimazione di pagamento non è il primo atto della procedura impositiva e, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cass. Sez. U., 14/07/2022,
n. 22281, Rv. 665273 - 01).
Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte relativa alle sanzioni, in quanto il motivo di ricorso è sviluppato soltanto in diritto ed è privo di qualsiasi riferimento al caso concreto, tale da poter essere riproposto tal quale in qualsiasi altro ricorso. Non è questo il modo di scrivere i motivi di ricorso, che devono essere specificamente rivolti al contenuto del provvedimento impugnato, e non contenere mere affermazioni generali prive di qualsiasi riferimento particolare al caso concreto.
3. In ragione della soccombenza virtuale reciproca (l'amministrazione finanziaria è virtualmente soccombente con riferimento alla cartella sgravata nel corso del giudizio) sussistono i gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella n.
12220230005299224, respinge nel resto. Compensa tra le parti le spese di lite.