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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. EL CC, ha pro- nunziato la seguente S E N T E N Z A a definizione della causa n.r.g. 3892/2024 avente ad oggetto: opposizione alla cartel- la di pagamento n. 02820220028251435000 per la riscossione della sanzione ammini- strativa pecuniaria comminata con ordinanza ingiunzione per violazioni non connesse all'omissione di versamento di contributi e premi dovuti a favore di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, passata in decisione all'udienza del 23.9.2025 sulle conclu- sioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione t r a
CASALE DINO, , difeso dall'avv. Emiliano D'Angelo, C.F._1
, presso il quale ha eletto domicilio, giusta procura alle liti in C.F._2 atti,
- R I C O R R E N T E - e Controparte_1
,
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. Giulia De Vincentis, , elett.te dom.ta presso C.F._3 l' , in virtù di delega in atti;
CP_2
- R E S I S T E N T E - Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
2. Con ricorso depositato in data 17.4.2023 nella cancelleria del Giudice del Lavoro di questo tribunale, rubricato al n.r.g. 2319/2023, il sig. AL DI, destinatario della cartella di pagamento n. 02820220028251435000, ha chiesto di annullarla ovvero di ri- durre la sanzione pecuniaria ad essa sottesa per i seguenti motivi: 1) nullità per carenza di motivazione;
2) violazione dell'art. 14 Legge 689/1981 e omessa notifica degli atti presupposti;
3) estinzione dell'obbligazione per decadenza ex art. 14 L. 689/1981; 4) Sproporzione della sanzione comminata. L' si è costituito eccependo e do- Controparte_3 cumentando: che la cartella di pagamento opposta è relativa al ruolo 5463 del 20/07/2022 e scaturisce dall'iscrizione a ruolo di somme ingiunte a seguito di accerta- menti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale;
che alla cartella impugnata è Part dunque sottesa l'ordinanza ingiunzione n. 17/2020/SIL del 15/01/2020 notificata al sale in data 28/01/2020 per compiuta giacenza, come si evince da avviso di ricevimento e dal relativo avviso C.A.D., accompagnati dal certificato di residenza del 12/02/2020 rilasciato dal comune di Teano (CE) nonché con fonte A.N.P.R.; che l'atto prodromico a detta ordinanza ingiunzione è costituito dal verbale unico di accertamento e notifica- zione n. CE00000/2018-084-01 del 17/01/2018, anche questo debitamente notificato il 24/01/2018 come da avviso di ricevimento depositato in atti;
che dunque, a seguito del mancato pagamento del verbale di accertamento, è stata ingiunto il pagamento della
1 sanzione pecuniaria amministrativa, e, rimasta inadempiuta anche la ordinanza ingiun- zione, si è proceduto alla riscossione coattiva tramite la cartella oggi impugnata. Pertan- to, continua , che è infondato il motivo della mancata notifica degli atti pre- CP_2 supposti e che gli accertamenti dell'Ufficio si sono conclusi con il verbale di contesta- zione dell'illecito amministrativo e con l'ordinanza ingiunzione anch'essa ritualmente notificata;
che lo stesso odierno ricorrente, inoltre, in data 23.2.2018, ha già sperimenta- to, senza successo, il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento n. CE00000/2018-084-01 del 07/10/2018, che egli dunque ha certamente conosciuto;
che il termine prescrizionale quinquennale, che nemmeno è maturato, decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione e tra gli atti interruttivi della prescrizione vanno sicu- ramente annoverati il verbale di accertamento e la successiva ordinanza ingiunzione;
che le violazioni sono state commesse nell'anno 2017 per aver il AL immesso irre- golarmente al lavoro cinque lavoratori, il verbale di accertamento è stato notificato nell'anno 2018, l'ordinanza ingiunzione è stata notificata nell'anno 2020 ed iscritta a ruolo nell'anno 2022, la cartella di pagamento è stata notificata il 6.3.2023. Pertanto ha concluso come segue: in via preliminare, dichiarare la incompetenza per materia e fun- zionale inderogabile del Giudice adito in favore delle Sezioni Civili;
revocare la sospen- sione dell'efficacia della cartella impugnata e rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Ha quindi prodotto i seguenti documenti: Ordinanza ingiunzione n. 17/2020/SIL del 15/01/2020 con notifica;
Verbale unico di accertamento e notificazione n. CE00000/2018-084-01 del 17/01/2018 con notifica;
Prospetto del contribuente, certi- ficato di residenza del comune di Teano (CE), certificato della Agenzia delle Entrate;
ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro avverso il verbale di accertamento e notificazione n. CE00000/2018-084-01 del 17/01/2018; decreto di rigetto n. 36/2018. Il fascicolo, inizialmente rubricato al n.r.g. 2319/2023 della Sezione Lavoro di questo tribunale, è stato poi assegnato alla intestata sezione civile, dinanzi alla quale ha quindi assunto l'attuale n.r.g. 3892/2024; quindi il G.U., con ordinanza del 13.1.2025, ha man- dato le parti in mediazione obbligatoria fissando la successiva odierna udienza, nelle more della quale la causa è stata assegnata all'odierno estensore che l'ha assunta in de- cisione.
3. La domanda va disattesa. La cartella di pagamento è equiparabile ad un atto di precetto e l'opposizione contro di essa proposta va qualificata, a seconda dei casi e dei motivi fatti valere, come opposi- zione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) ovvero agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) ovvero ancipite (artt. 615 e 617 c.p.c. insieme). Nel caso si proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il termine da rispettare è quello perentorio di 20 giorni dalla sua notificazione ovvero, in mancanza di tale notificazione, dal primo atto di esecuzione. Nel caso dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., con cui può contestarsi lo stesso diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata per inesistenza (anche parziale) del cre- dito, non vi è invece alcun termine per proporla se non quello che si ricava dal comma 2 dell'art. 615 c.p.c. secondo cui: “l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita … salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile“.
4. L'art. 5-quater del d.lgs. 28/2010, nel testo (vigente dall'1.1.2023 al 24.1.2025) applicabile ratione temporis alla fattispecie odierna, dispone quanto segue: 1. il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclu- sioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un pro-
2 cedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condi- zione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale. Nella stesso senso l'art. 5 comma 6 del d.lgs. 28/2010, il quale recita “il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: …e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata. 5. Sottesa alla cartella di pagamento oggi impugnata è la violazione dell'art. 3 co. 3 e 3/ter del d.l. 22.2.2002 n. 12, conv. con modd. in L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015 e s.m., contestata all'odierno opponente per aver impiegato cinque lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione lavoratori. L'accesso degli ispettori del lavoro è iniziato in data 7.10.2017 ed è sfociato, in data 15.1.2018, nell'atto di accertamento dell'illecito amministrativo, il quale è stato quindi tempestivamente contestato e regolarmente notificato al trasgressore in data 23/24.1. 2018 (v. in atti). Si sono poi avuti: a) il ricorso al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro inol- trato in data 23.2.2018 e deciso con decreto di rigetto n. 36 del 15.11.2018; b) l'ordinanza ingiunzione n. 17/2020/SIL del 15/01/2020 notificata al ricorrente in data 28/01/2020 per compiuta giacenza, come documentano i relativi avviso di ricevimento e C.A.D. (v. in atti); c) la cartella di pagamento oggi impugnata, relativa al ruolo 5463 del 20/07/2022 e notificata il 6.3.2023; d) il deposito della odierna opposizione presso la cancelleria del Giudice del Lavoro in data 17.4.2023. L'accertamento e la sanzione sono divenuti definitivi per effetto della mancata impu- gnazione della predetta ordinanza ingiunzione (la cui notifica si è perfezionata nei con- fronti del AL per compiuta giacenza e CAD -v. in atti-). La cartella di pagamento che ne è scaturita, la quale è peraltro conforme al modello legale, è stata dunque preceduta dalla notifica dell'atto impositivo, cui la stessa cartella oggi impugnata fa riferimento (v. pag 5) ed in tal caso va ricordato che la cartella di pa- gamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui mo- tivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, non può essere annullata per vizio di motivazione (fin)anche nel caso in cui non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato (cfr. Cass. Civ., n. 28873/2019). Il rilievo dello spirare del termine di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981, che peraltro nemmeno si avverte, è comunque ed in ogni caso precluso dalla mancata impu- gnazione dell'ordinanza ingiunzione n. 17/2020/SIL (dalla quale è quindi derivata la cartella oggi opposta). Nemmeno il termine quinquennale di prescrizione (art. 28 legge 689/1981) può dirsi maturato alla luce della illustrata e documentata sequenza degli atti presupposti notificati progressivamente all'odierno opponente. Riguardo alla asserita sproporzione dell'importo portato dalla cartella di pagamento deve osservarsi che il ricorrente si è limitato alla mera enunciazione del principio di proporzionalità ma non si riscontrano elementi né argomentazioni che consentano in concreto di ravvisare violazioni di tale principio nel caso odierno. 6. Le spese di lite si propende per compensarle per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., I sezione civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunziando sul ricorso come innanzi proposto da AL DI contro il Cont
3 nonché l' Controparte_5 Controparte_3
, così provvede:
[...]
- rigetta la domanda di AL DI;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in S. Maria C.V. 8.10.2025
il g.o.p.
EL CC
4
CASALE DINO, , difeso dall'avv. Emiliano D'Angelo, C.F._1
, presso il quale ha eletto domicilio, giusta procura alle liti in C.F._2 atti,
- R I C O R R E N T E - e Controparte_1
,
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. Giulia De Vincentis, , elett.te dom.ta presso C.F._3 l' , in virtù di delega in atti;
CP_2
- R E S I S T E N T E - Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
2. Con ricorso depositato in data 17.4.2023 nella cancelleria del Giudice del Lavoro di questo tribunale, rubricato al n.r.g. 2319/2023, il sig. AL DI, destinatario della cartella di pagamento n. 02820220028251435000, ha chiesto di annullarla ovvero di ri- durre la sanzione pecuniaria ad essa sottesa per i seguenti motivi: 1) nullità per carenza di motivazione;
2) violazione dell'art. 14 Legge 689/1981 e omessa notifica degli atti presupposti;
3) estinzione dell'obbligazione per decadenza ex art. 14 L. 689/1981; 4) Sproporzione della sanzione comminata. L' si è costituito eccependo e do- Controparte_3 cumentando: che la cartella di pagamento opposta è relativa al ruolo 5463 del 20/07/2022 e scaturisce dall'iscrizione a ruolo di somme ingiunte a seguito di accerta- menti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale;
che alla cartella impugnata è Part dunque sottesa l'ordinanza ingiunzione n. 17/2020/SIL del 15/01/2020 notificata al sale in data 28/01/2020 per compiuta giacenza, come si evince da avviso di ricevimento e dal relativo avviso C.A.D., accompagnati dal certificato di residenza del 12/02/2020 rilasciato dal comune di Teano (CE) nonché con fonte A.N.P.R.; che l'atto prodromico a detta ordinanza ingiunzione è costituito dal verbale unico di accertamento e notifica- zione n. CE00000/2018-084-01 del 17/01/2018, anche questo debitamente notificato il 24/01/2018 come da avviso di ricevimento depositato in atti;
che dunque, a seguito del mancato pagamento del verbale di accertamento, è stata ingiunto il pagamento della
1 sanzione pecuniaria amministrativa, e, rimasta inadempiuta anche la ordinanza ingiun- zione, si è proceduto alla riscossione coattiva tramite la cartella oggi impugnata. Pertan- to, continua , che è infondato il motivo della mancata notifica degli atti pre- CP_2 supposti e che gli accertamenti dell'Ufficio si sono conclusi con il verbale di contesta- zione dell'illecito amministrativo e con l'ordinanza ingiunzione anch'essa ritualmente notificata;
che lo stesso odierno ricorrente, inoltre, in data 23.2.2018, ha già sperimenta- to, senza successo, il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento n. CE00000/2018-084-01 del 07/10/2018, che egli dunque ha certamente conosciuto;
che il termine prescrizionale quinquennale, che nemmeno è maturato, decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione e tra gli atti interruttivi della prescrizione vanno sicu- ramente annoverati il verbale di accertamento e la successiva ordinanza ingiunzione;
che le violazioni sono state commesse nell'anno 2017 per aver il AL immesso irre- golarmente al lavoro cinque lavoratori, il verbale di accertamento è stato notificato nell'anno 2018, l'ordinanza ingiunzione è stata notificata nell'anno 2020 ed iscritta a ruolo nell'anno 2022, la cartella di pagamento è stata notificata il 6.3.2023. Pertanto ha concluso come segue: in via preliminare, dichiarare la incompetenza per materia e fun- zionale inderogabile del Giudice adito in favore delle Sezioni Civili;
revocare la sospen- sione dell'efficacia della cartella impugnata e rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Ha quindi prodotto i seguenti documenti: Ordinanza ingiunzione n. 17/2020/SIL del 15/01/2020 con notifica;
Verbale unico di accertamento e notificazione n. CE00000/2018-084-01 del 17/01/2018 con notifica;
Prospetto del contribuente, certi- ficato di residenza del comune di Teano (CE), certificato della Agenzia delle Entrate;
ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro avverso il verbale di accertamento e notificazione n. CE00000/2018-084-01 del 17/01/2018; decreto di rigetto n. 36/2018. Il fascicolo, inizialmente rubricato al n.r.g. 2319/2023 della Sezione Lavoro di questo tribunale, è stato poi assegnato alla intestata sezione civile, dinanzi alla quale ha quindi assunto l'attuale n.r.g. 3892/2024; quindi il G.U., con ordinanza del 13.1.2025, ha man- dato le parti in mediazione obbligatoria fissando la successiva odierna udienza, nelle more della quale la causa è stata assegnata all'odierno estensore che l'ha assunta in de- cisione.
3. La domanda va disattesa. La cartella di pagamento è equiparabile ad un atto di precetto e l'opposizione contro di essa proposta va qualificata, a seconda dei casi e dei motivi fatti valere, come opposi- zione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) ovvero agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) ovvero ancipite (artt. 615 e 617 c.p.c. insieme). Nel caso si proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il termine da rispettare è quello perentorio di 20 giorni dalla sua notificazione ovvero, in mancanza di tale notificazione, dal primo atto di esecuzione. Nel caso dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., con cui può contestarsi lo stesso diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata per inesistenza (anche parziale) del cre- dito, non vi è invece alcun termine per proporla se non quello che si ricava dal comma 2 dell'art. 615 c.p.c. secondo cui: “l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita … salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile“.
4. L'art. 5-quater del d.lgs. 28/2010, nel testo (vigente dall'1.1.2023 al 24.1.2025) applicabile ratione temporis alla fattispecie odierna, dispone quanto segue: 1. il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclu- sioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un pro-
2 cedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condi- zione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale. Nella stesso senso l'art. 5 comma 6 del d.lgs. 28/2010, il quale recita “il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: …e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata. 5. Sottesa alla cartella di pagamento oggi impugnata è la violazione dell'art. 3 co. 3 e 3/ter del d.l. 22.2.2002 n. 12, conv. con modd. in L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015 e s.m., contestata all'odierno opponente per aver impiegato cinque lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione lavoratori. L'accesso degli ispettori del lavoro è iniziato in data 7.10.2017 ed è sfociato, in data 15.1.2018, nell'atto di accertamento dell'illecito amministrativo, il quale è stato quindi tempestivamente contestato e regolarmente notificato al trasgressore in data 23/24.1. 2018 (v. in atti). Si sono poi avuti: a) il ricorso al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro inol- trato in data 23.2.2018 e deciso con decreto di rigetto n. 36 del 15.11.2018; b) l'ordinanza ingiunzione n. 17/2020/SIL del 15/01/2020 notificata al ricorrente in data 28/01/2020 per compiuta giacenza, come documentano i relativi avviso di ricevimento e C.A.D. (v. in atti); c) la cartella di pagamento oggi impugnata, relativa al ruolo 5463 del 20/07/2022 e notificata il 6.3.2023; d) il deposito della odierna opposizione presso la cancelleria del Giudice del Lavoro in data 17.4.2023. L'accertamento e la sanzione sono divenuti definitivi per effetto della mancata impu- gnazione della predetta ordinanza ingiunzione (la cui notifica si è perfezionata nei con- fronti del AL per compiuta giacenza e CAD -v. in atti-). La cartella di pagamento che ne è scaturita, la quale è peraltro conforme al modello legale, è stata dunque preceduta dalla notifica dell'atto impositivo, cui la stessa cartella oggi impugnata fa riferimento (v. pag 5) ed in tal caso va ricordato che la cartella di pa- gamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui mo- tivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, non può essere annullata per vizio di motivazione (fin)anche nel caso in cui non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato (cfr. Cass. Civ., n. 28873/2019). Il rilievo dello spirare del termine di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981, che peraltro nemmeno si avverte, è comunque ed in ogni caso precluso dalla mancata impu- gnazione dell'ordinanza ingiunzione n. 17/2020/SIL (dalla quale è quindi derivata la cartella oggi opposta). Nemmeno il termine quinquennale di prescrizione (art. 28 legge 689/1981) può dirsi maturato alla luce della illustrata e documentata sequenza degli atti presupposti notificati progressivamente all'odierno opponente. Riguardo alla asserita sproporzione dell'importo portato dalla cartella di pagamento deve osservarsi che il ricorrente si è limitato alla mera enunciazione del principio di proporzionalità ma non si riscontrano elementi né argomentazioni che consentano in concreto di ravvisare violazioni di tale principio nel caso odierno. 6. Le spese di lite si propende per compensarle per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., I sezione civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunziando sul ricorso come innanzi proposto da AL DI contro il Cont
3 nonché l' Controparte_5 Controparte_3
, così provvede:
[...]
- rigetta la domanda di AL DI;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in S. Maria C.V. 8.10.2025
il g.o.p.
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