Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/11/2008, n. 26387
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Sentenza 3 novembre 2008

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In tema di sanzioni amministrative, dall'estinzione dell'obbligazione dell'autore materiale dell'infrazione deriva l'esclusione anche dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale. Ne discende, in materia di collocamento illecito di manodopera, che, essendo scusabile, ex art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'errore di un assessore comunale che aveva favorito per lungo tempo assunzioni presso il Comune nella consapevolezza della loro regolarità indotta dalle reiterate e puntuali informazioni, del Comune, alla Sezione circostanziale per l'Impiego alle quali non erano seguite tempestive ispezioni, pur sollecitate, dalla Sezione, alla Direzione Provinciale del lavoro, l'estinzione dell'obbligazione dell'assessore comporta anche l'estinzione dell'obbligazione del Comune, obbligato in via solidale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/11/2008, n. 26387
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26387
    Data del deposito : 3 novembre 2008

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