Sentenza 3 novembre 2008
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, dall'estinzione dell'obbligazione dell'autore materiale dell'infrazione deriva l'esclusione anche dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale. Ne discende, in materia di collocamento illecito di manodopera, che, essendo scusabile, ex art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'errore di un assessore comunale che aveva favorito per lungo tempo assunzioni presso il Comune nella consapevolezza della loro regolarità indotta dalle reiterate e puntuali informazioni, del Comune, alla Sezione circostanziale per l'Impiego alle quali non erano seguite tempestive ispezioni, pur sollecitate, dalla Sezione, alla Direzione Provinciale del lavoro, l'estinzione dell'obbligazione dell'assessore comporta anche l'estinzione dell'obbligazione del Comune, obbligato in via solidale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/11/2008, n. 26387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26387 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 23763/2005 proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di PERUGIA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, e elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro
RA IG, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell'Avv. CUARDASCIONE BRUNO, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l'Avv. Rodolfo Valdina per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
COMUNE DI PERUGIA, in persona del Sindaco pro tempore;
- intimato -
nonché sul ricorso n. 24977/2005 proposto da:
COMUNE DI PERUGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Maria Cristina n. 8 (Studio Avv. Goffredo Gobbi), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Cartasegna per procura a margine del controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di PERUGIA, in persona del Direttore pro tempore;
- intimata -
e nei confronti di:
RA IG;
- intimato -
per la cassazione della sentenza n. 399 del Tribunale di Perugia del 29.04.2005/25.05.2005 nelle cause riunite n. 5266/2003, già n. 135/2001, e n. 169/2001;
Udita la relazione della causa svolte nella pubblica udienza del 24.09.2008 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Rodolfo Valdina per il RD e l'Avv. Mario Cartasegna per il Comune di Perugia;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, depositati rispettivamente il 25.01.2001 e 22.02.2001, il Comune di Perugia, quale obbligato in solidale, e LU DI, quale obbligato principale, proponevano opposizione contro l'ordinanza- ingiunzione n. 1186 - 00 - 121/96 del 20.12.2000, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia aveva contestato al RD, nella sua qualità di assessore del Comune di Perugia, l'avvenuta assunzione di trentotto lavoratori alle dipendenze del predetto ente, in violazione delle norme in materia di collocamento della manodopera di cui alla L. n. 264 del 1949, artt.11, 13 e 18, e della L. n. 56 del 1987, art. 16, con l'intimazione a pagare la complessiva somma di L. 100.125.000 (Euro 51.863,70) a titolo di sanzioni amministrative.
Gli opponenti, a fondamento dell'opposizione, deducevano:
- il mancato rispetto della L. n. 689 del 1981, art. 14;
- l'erronea identificazione dell'autore materiale della violazione per non essere il RD il legale rappresentante dell'ente ne' per essere questi membro della Giunta, la quale aveva deliberato - nel periodo 1989 - 1991 - l'assimilazione dei profili professionali di "bidello cuoco" e di "operatore servizi scolastici - bidello" a quello di "cuoco unico" e di "portiere unico", riconosciuti come categorie specializzate dal D.M. 19 maggio 1973;
- la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, per difetto di motivazione;
- l'illegittimità nel merito dell'ordinanza- ingiunzione per essere consentite le assunzioni contestate, essendo le stesse ricomprese nell'elencazione di cui al D.M. 19 maggio 1973;
- l'erronea determinazione della sanzione per violazione della L. n.689 del 1981, art. 8, comma 2.
Concludevano chiedendo l'annullamento dell'opposta ingiunzione. L'opposta amministrazione costituendosi contestava la fondatezza dei ricorsi chiedendone il rigetto. La stessa amministrazione rideterminava, nel corso del giudizio, la sanzione ingiunta nella misura di Euro 34.279,95.
All'esito l'adito Tribunale, riuniti i ricorsi ed escussi i testi ammessi, con sentenza n. 399 del 2005 accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava il provvedimento opposto, con compensazione delle spese.
Contro l'anzidetta sentenza la Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resistono gli intimati con distinti controricorsi, con proposizione da parte del Comune di Perugia di ricorso incidentale, articolato su due motivi, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 14, 6 e 7, (art.360 c.p.c., n. 3); nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 4); vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). a) Sotto il primo profilo (relativo alla tempestività della notificazione dell'illecito L. n. 689 del 1981, ex art. 14) la DPL sostiene che nella specie, anche in ragione del tipo di violazioni contestate necessariamente richiedenti verifiche documentali, il dies a qua non avrebbe potuto ragionevolmente individuarsi con quello della prima visita ispettiva del 20.10.1995, data in cui l'Ispettorato si era limitato a formalizzare una precisa interlocutoria del Comune di Perugia, ma doveva individuarsi nel momento conclusivo degli accertamenti, cui lo stesso Ispettorato aveva potuto procedere il 23.12.1995.
Da parte loro i controricorrenti contestano tale censura, osservando che la sentenza impugnata è congruamente motivata, in quanto tiene conto che l'Ufficio, all'atto della ispezione "verbalizzata" del 20.10.2005, era in grado di valutare i dati acquisiti in ordine alle assunzioni esattamente individuate nella verbalizzazione stessa. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene infondata la censura mossa dalla ricorrente principale sulla base delle seguenti considerazioni.
Secondo consolidato indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 5467 del 28 febbraio 2008; Cass. n. 5921 del 18 marzo 2005; Cass. n. 7346 del 2004; Cass. n. 7710 del 2004; Cass. n. 8347 del 2003) in tema di sanzioni amministrative il termine prescritto per la notifica degli "estremi della violazione", di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, non contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide ne' con la data della consumazione della violazione nè con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa" inflitta nel caso concreto oppure degli "ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria" (L. n. 689 del 1981, art. 13). Orbene l'impugnata sentenza, alla luce del riferito orientamento, che si ritiene di condividere, si presenta perfettamente in linea con la ratio del richiamato art. 14, giacché ha ritenuto che la P.A. fosse stata posta in condizioni, attraverso le comunicazioni inviate dal Comune di Perugia, di conoscere le infrazioni successivamente contestate fin dal giugno 1995. Correttamente pertanto il Tribunale ha considerato tardiva la notificazione del verbale di accertamento effettuata il 20 gennaio 1996 per l'obbligato principale e il 9 gennaio 1996 per il Comune di Perugia, contenente gli estremi della violazione.
Trattasi di accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, sorretto da adeguata e logica motivazione, non censurabile come tale in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 5467 del 29 febbraio 2008 e altri conformi precedenti).
b) Sotto un secondo profilo la DPL rileva che il Tribunale ha errato, laddove ha attribuito rilevanza a fatti e notizie diversi da quelli contestati nelle violazioni in esame, escludendo la responsabilità dell'agente per errore scusabile L. n. 689 del 1981, ex art. 3, tanto più che tale aspetto non risultava dedotto dagli attuali resistenti negli originari ricorsi in opposizione.
Il rilievo è privo di pregio e va disatteso.
In primo luogo va precisato che dall'esame degli atti, che ben può compiersi in sede di legittimità in relazione al sollevato vizio procedendo, il punto dell'errore scusabile risulta dedotto dall'opponente RD in sede di opposizione (pagine 15 e 16 dello stesso atto di opposizione) e quindi non è ravvisabile il vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c.. Ciò premesso, la doglianza circa l'insussistenza dei presupposti della scusabilità dell'errore non merita di essere condivisa, giacche il giudice di merito ha ritenuto, con motivato accertamento, di escludere la responsabilità dell'assessore DI. Tale convincimento è stato tratto in particolare dalla reiterata attività del Comune di Perugia di puntuale informazione della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego, sicché le non tempestive ispezioni effettuate dalla DPL richieste da quest'ultima Sezione avevano ingenerato la consapevolezza della regolarità delle assunzioni, verificatesi in un arco temporale molto ampio a partire dal 1989. Correttamente pertanto dall'estinzione dell'obbligazione dell'autore materiale dell'infrazione discende l'esclusione anche dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale (cfr. Cass. n. 1193 del 21 gennaio 2008; conf. Cass. n. 2501 del 2000; Cass. n. 2064 del 1994). c) L'infondatezza degli anzidetti profili fa ritenere non rilevanti le ulteriori doglianze della ricorrente principale circa il difetto di legittimazione dell'opponente RD.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale la DPL censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto della tassatività delle previsioni di cui al D.M. 19 maggio 1973, e per avere erroneamente assimilato categorie di bidello e di bidello - cuoco a quelle di cuoco unico e portiere unico,
Con il terzo motivo del ricorso principale la D.P.L. denuncia violazione e falsa applicazione del beneficio della continuazione L. n. 689 del 1981, ex art. 8.
Anche le doglianze contenute in questi motivi non assumono rilevanza, tenuto conto del rigetto, come già evidenziato, delle censure in ordine all'intempestività della notificazione dell'illecito L. n.689 del 1981, ex art. 14, e in ordine alla scusabilità dell'errore
L. n. 689 del 1981, ex art. 3. 4. Da parte sua il Comune di Perugia lamenta con il primo motivo del ricorso incidentale violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, e vizio di motivazione su punto decisivo.
Il Comune denuncia con il secondo motivo del ricorso incidentale omessa motivazione su un punto decisivo prospettato dalla difesa dell'ente in ordine alla carenza di prospettazione del benché minimo principio di prova, da parte della DPL ingiungente, sul carattere non specializzato delle mansioni espletate dal personale in questione. Lo stesso Comune in ulteriore subordine chiede rimessone della vertenza al primo giudice in ordine alla valutazione della richiesta, avanzata con il ricorso 24.01.2001, rimasta assorbita, di riduzione in via equitativa, L. n. 689 del 1981, ex art. 23, della sanzione amministrativa irrogata.
Trattasi di ricorso incidentale subordinato, da dichiararsi assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale.
5. In conclusione il ricorso principale è destituito di fondamento e va rigettato, con assorbimento, come già detto, di quello incidentale.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione della complessità e delicatezza delle questioni trattate, per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2008