Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2023, proposto da
AC VI, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) del provvedimento prot. 0027122/2022 del 12.10.2022, notificato a mezzo servizio postale, con avviso di deposito fatto in data 24.10.2022, e successivamente ritirato, con cui, in merito alla SCIA prot. 25263 del 26.09.2022 e succ. int. nota prot. 25500 del 27.09.2022, SCIA n. 149/2022, avente ad oggetto sanatoria “ampliamento di fabbricato”, si è imposto l’ordine di “non effettuare le previste trasformazioni”, dichiarando l’istanza improcedibile e comunque priva di necessari elaborati;
B) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel San Giorgio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026, il dott. AO NI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente impugnava il diniego espresso dal Comune resistente, relativamente “ad una sanatoria ex art. 36 e ss. del T.U.E., a mezzo del regime semplificato di cui alla SCIA”; lo stesso assumeva che “le opere realizzate erano preesistenti (…) all’entrata in vigore del PUC di Castel San Giorgio”, e che, “alla data di realizzazione della costruzione e dell’accertamento da parte degli uffici, era vigente il vecchio P.R.G., che classificava l’area come ZONA B2 di completamento, la cui norma tecnica di attuazione, art. 23, al punto 1.1 prevedeva: “Ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti: sono autorizzati sempre che la costruzione complessiva costituita dalla esistente e dalla “nuova costruzione”, rispetti i seguenti parametri prescritti per l’area omogenea di appartenenza: a) destinazione d’uso ammesse (residenziale); b) limiti di altezza e di distacchi dai confini, dai fabbricati e dal filo stradale (rispettato)”; mentre, “nell’attuale PUC”, l’area ricadeva in ZONA B1 – residenziale; sicché, “per la regolarizzazione di tali opere dal punto di vista urbanistico-edilizio, ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001”, aveva proceduto all’inoltro di una SCIA in sanatoria, sul presupposto che gli interventi abusivi rispettassero il requisito della doppia conformità; presupposto, invece, la cui sussistenza era stata negata dal Comune, a suo avviso erroneamente; ed articolava, avverso tale diniego, le seguenti censure:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 36 E SS. DPR 380/2001) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ): ribadiva la sussistenza, a suo avviso, del requisito della doppia conformità sia all’epoca dell’abuso, in base al PRG vigente ex art. 23 delle N.T.A., sia in conformità all’attuale PUC (approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 20.05.2020), né era vero che la SCIA in questione non fosse corredata da elaborati tecnici e progettuali; ed in ogni caso il Comune avrebbe dovuto consentigli di integrare la documentazione ritenuta carente; era, infine, irrilevante “la normativa derogatoria del Piano Casa Regionale ai fini dell’assentibilità della trasformazione funzionale progettata, la quale trae legittimità direttamente nella disciplina dello strumento urbanistico generale del Comune di Castel San Giorgio”;
II) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 36 E SS. DPR 380/2001) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO DECISIONALE) – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ MANIFESTA: “il gravato diniego registra un eclatante deficit istruttorio-motivazionale con precipuo riguardo all’apodittico ed ellittico giudizio di non conformità urbanistico-edilizia espresso dall’amministrazione resistente nel gravato provvedimento di reiezione, del tutto disancorato dalla valutazione della strumentazione urbanistica regolamentare”; e “l’acclarato deficit istruttorio-motivazionale trova riscontro nella mancata valutazione dimensionale, morfologica e funzionale degli interventi edili sottoposti a sanatoria con la menzionata SCIA”, i quali “nella valutazione di insieme non comportano la creazione di un organismo diverso, per caratteristiche planovolumetriche, funzionali e morfologiche, rispetto a quello ab origine assentito”;
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 10 BIS LEGGE 241/90) – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO): nella parte iniziale del provvedimento era riportata la dicitura di “avvio del procedimento di diniego”, con la comunicazione delle generalità del Responsabile del procedimento nonché dell’Ufficio Tecnico cui potersi rivolgere, “omettendo poi di assegnare il termine per un’eventuale partecipazione procedimentale, con avvertimento, infine, a tergo dello stesso provvedimento gravato, contraddittoriamente di poter ricorrere dinanzi al Tar”; donde l’illegittimità del provvedimento di diniego, “perché non conforme al modello procedimentale amministrativo di definizione di pratica urbanistica di sanatoria ex art. 36 dpr 380/2001”; in particolare, “non è dato comprendere se detto diniego vada qualificato come preavviso procedimentale e dunque atto endo-procedimentale, oppure atto definitivo di inibitoria”, con conseguente “sviamento procedimentale”, ed “elusione della normativa di garanzia dell’interessata”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castel San Giorgio, con memoria di stile.
Seguiva il deposito di documentazione e di memoria riepilogativa, da parte della ricorrente.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 2 marzo 2026, tenuta da remoto, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Carattere dirimente, con assorbimento delle residue doglianze, riveste la censura rubricata sub III), nell’atto introduttivo del giudizio.
Il provvedimento gravato, pur essendo - apparentemente - una comunicazione d’avvio del procedimento di diniego della scia in sanatoria, presentata dall’interessata, ex art. 10 bis della l. 241/90 (norma, del resto, testualmente richiamata nel contesto del provvedimento medesimo), non ha, tuttavia, assegnato al privato alcun termine per la presentazione di memorie, ed è passato così direttamente a diffidarla dal porre in essere gli interventi edilizi, di cui alla medesima s.c.i.a.: configurandosi così, ad onta del “nomen iuris” speso, in un provvedimento definitivo d’inibitoria, piuttosto che in un vero e proprio preavviso del diniego di sanatoria de quo.
Sulla necessità di tale adempimento partecipativo, cfr. T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 23/11/2023, n. 2704: “È illegittimo il provvedimento di archiviazione della s.c.i.a. in sanatoria adottato dall'Amministrazione senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ex art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241, posto a presidio delle garanzie partecipative facenti capo all'instante, nel caso di provvedimenti connotati da discrezionalità”.
Così facendo, il Comune di Castel San Giorgio ha chiaramente frustrato la funzione di garanzia della partecipazione procedimentale, insita nell’istituto del preavviso di diniego, ex art. 10 bis l. 241/90, la quale è stata rispettata soltanto nella forma, non certo nella sostanza, stante la contestuale adozione, da parte dell’ente, dell’impugnato ”ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni”, con conseguente impossibilità, per la ricorrente, d’avvalersi della possibilità d’interloquire con la P.A., allo scopo di poter auspicabilmente orientare, in senso a lei favorevole, il provvedimento finale.
In giurisprudenza, cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20/03/2012, n. 1582: “Elemento essenziale per poter qualificare un atto amministrativo come preavviso di rigetto di istanza è l'indicazione del termine entro il quale il suo destinatario deve presentare per iscritto le proprie osservazioni, atteso che in sua assenza detto atto non sarebbe distinguibile da un provvedimento di diniego definitivo”.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione contenuta in dispositivo ed attribuzione al difensore del ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Castel San Giorgio al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato ove versato, con attribuzione al difensore della ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AO NI, Consigliere, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO