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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a scioglimento della riserva assunta a seguito dell'udienza cartolare del 03/10/24, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4068 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014 posta in deliberazione a seguito dell'udienza suddetta e vertente tra:
- (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. , anche in proprio C.F._2 Parte_2
- opponenti -
e
- (C.F./P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Massimo D'Arcangelo
- opposta -
§§§
Oggetto: Opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
(di seguito anche solo “opponenti”) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la di seguito anche solo “opposta”), per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“… accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della Controparte_3
a procedere ad esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le
[...]
somme spettanti e dovute ai Sig.ri e ed ammontanti Parte_3 Parte_2 Cont ad € 140.395,06, ancor oggi detenute dalla in spregio della legge 108/1996, condanna alle spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno”;
Si è costituita in giudizio parte opposta contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con il favore delle spese.
Hanno esposto gli opponenti:
- di aver stipulato con la un contratto di mutuo fondiaro, per l'acquisto della propria CP_2
abitazione, con contratto a rogito del notaio in data 18/02/09 (Rep. n. 512/407), Persona_1
ai sensi degli artt. 38 e ss. T.U.B., per una somma mutuata di € 150.000,00;
- il contratto prevedeva la restituzione della somma mutuata (ed effettivamente erogata, sul punto non vi è contestazione tra le parti) in n. 300 rate mensili (25 anni), ad un tasso di interesse nominale annuo (per i corrispettivi) del 5,85%, effettivo del 6%, ISC indicato del 6,10%;
- in base alla relazione peritale di parte allegata, gli opponenti hanno eccepito il superamento del tasso soglia usura, sia in fase genetica, che nel corso dello svolgimento del rapporto di durata;
- ciò determinando la nullità delle relative pattuizioni e il diritto degli opponenti, in realtà, alla restituzione delle somme pagate in eccesso, al risarcimento del danno e, comunque, l'inesistenza del diritto della Banca opposta a procedere all'esecuzione forzata, sull'immobile concesso in garanzia, preannunciata con il precetto notificato e opposto in questa sede.
La banca opposta ha invece contestato integralmente le dette affermazioni, anche sulla base di una contrapposta relazione peritale di parte, dimostrando l'insussistenza dei vizi lamentati.
§§§
Avviata l'opposizione il Giudice ha dapprima sospeso, in via preliminare e cautelare, l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario, titolo esecutivo a base dell'avvianda procedura esecutiva, con pronuncia interinale, tuttavia, posta nel nulla dal Collegio del medesimo Tribunale, a seguito di reclamo proposta dalla CP_2
Il giudizio è stato quindi istruito esclusivamente attraverso la documentazione prodotta dalle parti, con concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., all'esito dei quali, dopo diversi rinvii, la causa
è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito dell'udienza sopra indicata.
A seguito del deposito delle memorie conclusionali delle parti, la causa viene ora decisa.
§§§
Va preliminarmente evidenziato che, solo in sede di memoria conclusionale e solo a cura di parte
1 opposta, è stata segnalata al decidente l'ammissione degli opponenti a una procedura di liquidazione del patrimonio (ancora) ai sensi della L. 3/12, antecedente all'entrata in vigore dell'attuale Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
Nulla è però stato segnalato dai medesimi opponenti interessati, i quali anzi hanno formulato le loro conclusioni e depositato memoria conclusionale, chiedendo la decisione del presente giudizio.
Va allora rilevato che la legge n. 3 del 2012 e sue successive modificazioni non ha mai contenuto, né una norma analoga a quella di cui al secondo comma dell'art. 52 della superata legge fallimentare
("Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge"), fondante il principio di esclusività dell'accertamento del passivo in ambito fallimentare, né una norma simile a quella di cui all'art. 43 l.fall., per la quale "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore".
Ciononostante, alcune altre norme e la natura concorsuale riconosciuta alla specifica procedura liquidatoria, hanno fatto ipotizzare il venir meno della legittimazione del debitore ammesso alla detta procedura di sovraindebitamento, stante in particolare lo “spossessamento” dei beni conseguente all'ammissione stessa, dovendone derivare, in tesi, la declaratoria di improseguibilità dei giudizi in corso al momento della detta ammissione.
La questione, tuttavia, può essere risolta rilevando che, a prescindere dalla certezza in questa sede dell'apertura ed attuale esistenza della procedura liquidatoria (in assenza di conferma da parte degli opponenti medesimi), è evidente che i debitori hanno comunque deciso di proseguire autonomamente il presente giudizio, senza coinvolgere il liquidatore nominato dal Tribunale, condotta che non può comunque essere considerata radicalmente inammissibile, in assenza di una chiara norma che escluda la legittimazione e in assenza di un intervento del liquidatore nominato dal Tribunale.
La causa può essere dunque decisa.
§§§
Ciò premesso, l'opposizione va respinta in quanto infondata per le ragioni che seguono.
1. Usurarietà dei tassi.
Innanzitutto, le deduzioni contenute nell'atto introduttivo, così come quelle desumibili dalla relazione peritale di parte allegata, con riguardo all'asserita usurarietà dei tassi del contratto di finanziamento originario (come già peraltro evidenziato dal collegio in sede di reclamo cautelare),
2 sono viziate da due assunti di fondo ormai ampiamente superati dalla giurisprudenza in materia:
1.a) la rilevanza anche della c.d. usurarietà sopravvenuta in corso di esecuzione del rapporto;
1.b) la possibilità di sommare, al fine della verifica del superamento dei TSU, gli interessi corrispettivi e quelli moratori.
Ne deriva, già solo per tale via, l'irrilevanza dei calcoli e dell'indicato TAEG del finanziamento, che invece espressamente si rifà alla detta possibilità di sommatoria, in particolare con riguardo al momento genetico dell'obbligazione restitutoria, sorta in capo agli opponenti a seguito della stipula del contratto di mutuo fondiario, mediante atto pubblico, e della consegna della somma mutuata, come da quietanza contenuta nel medesimo atto.
Al contrario, gli opponenti nel corso dell'intero giudizio hanno insistito nella medesima domanda, così come originariamente formulata e fondata sulle dette errate premesse, fino alla comparsa conclusionale.
Senza dire che parte opposta ha comunque dimostrato, in assenza di specifica successiva contestazione da parte degli opponenti, che nemmeno durante il rapporto i tassi applicati in concreto hanno mai superato i tassi soglia.
In definitiva, è emerso in corso di giudizio, anche dagli stessi conteggi comunque contenuti nella relazione peritale di parte oponente, che i tassi contrattualmente previsti sono stati (in fase genetica per ciò che qui conta) inferiori al TSU e pari:
- per gli interessi corrispettivi, ad un TAEG/ISC del 6,10% (6,29% al massimo come calcolato dagli opponenti medesimi), rispetto al tasso soglia di riferimento per il periodo pari all'8,085% (v. ad esempio la tabella a pag. 24 della stessa perizia di parte opponente);
- e quanto agli interessi moratori, comunque non superiori al tasso soglia usura.
Gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità hanno avuto modo di chiarire le coordinate di riferimento in materia:
- pacifica ormai da tempo è l'impossibilità di sommare interessi corrispettivi e moratori al fine della verifica del superamento della soglia usura indicata dai decreti ministeriali di riferimento,
- inoltre, dapprima Cass. n. 26286/19 ha addirittura ricostruito la clausola afferente agli interessi moratori come clausola penale (quindi avente natura incompatibile con la disciplina dell'usura, rilevando al più il previsto potere di riduzione del giudice), e comunque poi le SS.UU. n. 19597/20
(alla cui motivazione e principi di diritto può integralmente rinviarsi), pur riconducendo invece tutti gli interessi, anche i moratori, alla disciplina dell'usura c.d. oggettiva, hanno statuito definitivamente l'impossibilità di sommare le due distinte voci (interessi corrispettivi e moratori) e
3 che, in ogni caso, l'eventuale invalidità della clausola relativa agli interessi moratori non determina comunque la gratuità del mutuo, facendo salva in ogni caso la pattuizione degli interessi corrispettivi (ovviamente ove l'usurarietà non si estenda agli stessi).
Era stato già chiarito, peraltro, anche prima delle richiamate SS.UU., che l'accertamento della natura usuraria dei tassi d'interesse non determina comunque la nullità dell'intero negozio, in quanto la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. (chiaro nel fare riferimento alla clausola e non al contratto) colpisce comunque la sola clausola relativa agli interessi (cfr. già Cass. 21470/17).
Ancora, sia le SS.UU. del 2020 che la precedente giurisprudenza hanno ben evidenziato la rilevanza del principio di omogeneità/simmetria dei valori a confronto: solo in caso di assenza della rilevazione da parte della Banca d'Italia, nell'ambito della determinazione del c.d. tasso soglia, dei tassi medi inerenti gli interessi moratori praticati dalle banche per operazioni omogenee, si dovrà fare riferimento al T.E.G.M. rilevato, maggiorato comunque dei punti percentuali aggiuntivi previsti quale tolleranza ammissibile rispetto al tasso di cui al decreto ministeriale contenente la rilevazione.
Qualora invece possa farsi riferimento ad un valore medio rilevato dalla Banca d'Italia come maggiorazione dell'interesse corrispettivo (2,1% di cui all'art. 3, comma 4 del DM di riferimento), dove comunque correttamente operarsi una correzione dei valori a confronto applicando, nel caso specifico, al T.E.G.M. relativo al primo trimestre 2009, l'aumento di 2,1 punti percentuali e, poi,
l'aumento del 50% (applicabile alla fattispecie ratione temporis).
Nel caso di specie, è direttamente dalle deduzioni di parte attrice, contenute nell'atto introduttivo, che si ricava l'insussistenza dell'usura originaria.
Infatti, nel tentativo di dimostrare il superamento della soglia usura mediante la sommatoria (non consentita come già visto) del tasso pattuito per gli interessi corrispetti e di quello afferente agli interessi moratori, parte attrice, anche attraverso la prodotta CTP, dimostra invece espressamente che, presi singolarmente, i predetti tassi non superano di sicuro la soglia usura.
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2) Interessi moratori sulle rate scadute.
Chiarita l'impossibilità in ogni caso di sommare i tassi di interesse corrispettivi a quelli moratori al fine della verifica del superamento delle soglie usurarie in fase genetica, da altro angolo visuale parte attrice ha contestato che, comunque, non possono essere ritenuti validi gli interessi moratori calcolati sulle rate scadute, già composte da una quota capitale e da una quota di interessi corrispettivi (ovvero anche solo da interessi), dovendosi in caso contrario, per quanto è dato ricostruire dalle difese degli opponenti, accertare l'esistenza dell'usurarietà comunque dei tassi
4 applicati in concreto.
Tuttavia, tale pattuizione è assolutamente legittima, anche in virtù di quanto disposto già dalla
Delibera CICR 9 febbraio 2000, che all'art. 3, per i finanziamenti a rimborso rateale, prevede che
“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ogni rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza sino al momento del pagamento”.
Non è possibile sostenere dunque che il capitale a cui rapportare gli interessi calcolati (sull'intera rata) sia solo quello originario presente nella rata (l'intera rata decurtata degli interessi corrispettivi).
L'interesse corrispettivo contenuto nella rata, al momento dell'inadempimento, effettivamente si capitalizza e il mutuante, quando applica sulla rata scaduta comprensiva di capitale e interessi corrispettivi il tasso di mora, richiede il pagamento di tale tasso di mora su un importo divenuto integralmente a titolo di capitale.
Sul punto già la Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 124/2021 del 22.1.2021, ha affermato che:
“… l'unico caso in cui si verifica il fenomeno anatocistico consiste in quello di inadempimento del mutuatario, giacchè in questo caso, se la rata non viene pagata alla scadenza, cominciano a decorrere gli interessi di mora che, in base al contratto di mutuo, possono anche essere calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata (e quindi, anche sulla quota parte di interessi in essa ricompresa). Occorre però chiarire che questo fenomeno è assolutamente legittimo in quanto l'art.
3 della delibera CICR 9.02.2000 (attuativa del novellato art. 120 TUB), stabilisce: Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
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Ne consegue in definitiva che l'opposizione va integralmente respinta.
Dal che consegue che la creditrice aveva e ha pieno diritto alla notifica del precetto e all'avvio dell'azione esecutiva.
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Quanto alle spese del presente giudizio, stante l'integrale soccombenza di parte opponente, le stesse
5 vanno regolate sulla base del detto principio e si liquidano in dispositivo con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito controverso, al punto minimo (dato il valore e la non particolare complessità del giudizio).
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione spiegata;
- condanna parte opponente alla refusione in favore della Controparte_3
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre
[...]
rimborso forfettario spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 12/02/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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