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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 23360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 23360/2024
V.G. instaurato da
(c.f , con l'avv. REMO MORETTI Parte_1 C.F._1
e
(c.f , con l'avv. CARLO AMBROSINI e l'avv. Controparte_1 C.F._2
ROBERTA BULGARI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , resterà nell'esclusiva disponibilità del Pt_1
medesimo, con tutti i mobili che la arredano;
3) Affidamento condiviso del figlio , con collocazione presso il padre, ove manterrà la Per_1
residenza anagrafica;
la signora terrà con sé il minore i giorni del martedì e venerdì ed un CP_1
fine settimana alternato;
le stesse dinamiche verranno mantenute pure in relazione alle Festività
Natalizie e Pasquali e così pure durante le vacanze estive;
sempre nel periodo estivo ciascun genitore
1 avrà facoltà di stare con TT per quindici giorni anche non consecutivi, previa comunicazione all'altro coniuge. Nelle occasioni in cui il genitore che avrà diritto a tenere , sarà impossibilitato Per_1 per motivi di salute e/o lavoro, dovrà lasciare il figlio all'altro genitore, se disponibile;
diversamente potrà appoggiarsi per la gestione del bambino ai propri stretti familiari.
4) Mantenimento diretto del figlio e conseguentemente ciascun genitore si farà carico di Per_1
sostenere economicamente il minore negli intervalli temporali di permanenza presso di sé; pertanto nulla avrà il Sig. a pretendere per il maggior tempo in cui il figlio sta e starà presso il padre;
Pt_1
5) Spese straordinarie per il figlio, come da protocollo del Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di aver visionato, da suddividersi in misura del 50% tra i genitori;
6) Assegno Unico da suddividersi al 50%;
7) I coniugi dichiarano di aver definito ogni ulteriore rapporto economico/patrimoniale con separata scrittura privata e danno dunque atto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi motivo titolo ragione o causa, anche in relazione alle statuizioni di cui alla Sentenza di separazione
8) Le parti prestano assenso per l'espatrio del minore e reciproco espatrio nonchè rilascio di documenti idonei per tale finalità.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 24/06/2006 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Milzano (atto n.
2. serie A).
Con sentenza n. 2201/2023 del 01/09/2023 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 23360/2024
V.G. instaurato da
(c.f , con l'avv. REMO MORETTI Parte_1 C.F._1
e
(c.f , con l'avv. CARLO AMBROSINI e l'avv. Controparte_1 C.F._2
ROBERTA BULGARI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , resterà nell'esclusiva disponibilità del Pt_1
medesimo, con tutti i mobili che la arredano;
3) Affidamento condiviso del figlio , con collocazione presso il padre, ove manterrà la Per_1
residenza anagrafica;
la signora terrà con sé il minore i giorni del martedì e venerdì ed un CP_1
fine settimana alternato;
le stesse dinamiche verranno mantenute pure in relazione alle Festività
Natalizie e Pasquali e così pure durante le vacanze estive;
sempre nel periodo estivo ciascun genitore
1 avrà facoltà di stare con TT per quindici giorni anche non consecutivi, previa comunicazione all'altro coniuge. Nelle occasioni in cui il genitore che avrà diritto a tenere , sarà impossibilitato Per_1 per motivi di salute e/o lavoro, dovrà lasciare il figlio all'altro genitore, se disponibile;
diversamente potrà appoggiarsi per la gestione del bambino ai propri stretti familiari.
4) Mantenimento diretto del figlio e conseguentemente ciascun genitore si farà carico di Per_1
sostenere economicamente il minore negli intervalli temporali di permanenza presso di sé; pertanto nulla avrà il Sig. a pretendere per il maggior tempo in cui il figlio sta e starà presso il padre;
Pt_1
5) Spese straordinarie per il figlio, come da protocollo del Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di aver visionato, da suddividersi in misura del 50% tra i genitori;
6) Assegno Unico da suddividersi al 50%;
7) I coniugi dichiarano di aver definito ogni ulteriore rapporto economico/patrimoniale con separata scrittura privata e danno dunque atto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi motivo titolo ragione o causa, anche in relazione alle statuizioni di cui alla Sentenza di separazione
8) Le parti prestano assenso per l'espatrio del minore e reciproco espatrio nonchè rilascio di documenti idonei per tale finalità.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 24/06/2006 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Milzano (atto n.
2. serie A).
Con sentenza n. 2201/2023 del 01/09/2023 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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