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Decreto 2 giugno 2025
Decreto 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 02/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 50/2025 V. G.
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
in persona della dott.ssa Maria Grazia Domanico
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n.89 promosso
da
con l'avv. Ennio Abrusci del Foro di Bari Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1 resistente
La società ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore di un equo indennizzo per irragionevole durata del fallimento Parte_2 dichiarato con sentenza in data 23.5.12 dal Tribunale di Brescia, fallimento chiuso con decreto 12.6.24, come documentato a seguito di richiesta di questo giudice.
Risulta dagli atti che la ricorrente è stata ammessa allo stato passivo al chirografo per l'importo di € 1.111,63.
La ricorrente ha correttamente dedotto una durata di 11 anni e 8 mesi, con superamento della soglia della durata ragionevole, ossia i 6 anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale ex art. 2, comma 2-bis della L. n. 89/2001.
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 50/2025 V. G.
Conseguentemente, ritiene che la durata eccedente rispetto ai parametri normativi sia pari a 6 anni.
La ricorrente chiede liquidarsi una somma a titolo di risarcimento del danno a proprio favore per gli anni eccedenti la ragionevole durata del procedimento nella misura del credito vantato.
Il ricorso va accolto, anche per quanto riguarda la quantificazione dell'indennizzo, posto che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 l. 89/2001 non può essere superiore al valore della causa, nel caso di specie all'entità del credito insinuato.
Si liquidano in euro 237,00 i compensi professionali in base alla tabella 8 del D.M. n.
147 del 2022 comprensivi della maggiorazione del 30% per la presenza dei collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA, oltre alle spese documentate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA il a corrispondere a favore della a Controparte_1 Parte_1 titolo di equo indennizzo ex Legge n.89/2001, euro 1.111,63 oltre interessi legali dalla domanda;
CONDANNA il a corrisponde al procuratore antistatario Controparte_1 euro 237,00 per compensi professionali, maggiorata del 30%, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA e a euro 27 per spese.
Brescia, 2.6.2025
Cons.
Dr. Maria Grazia Domanico
2
Proc. N. 50/2025 V. G.
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
in persona della dott.ssa Maria Grazia Domanico
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n.89 promosso
da
con l'avv. Ennio Abrusci del Foro di Bari Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1 resistente
La società ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore di un equo indennizzo per irragionevole durata del fallimento Parte_2 dichiarato con sentenza in data 23.5.12 dal Tribunale di Brescia, fallimento chiuso con decreto 12.6.24, come documentato a seguito di richiesta di questo giudice.
Risulta dagli atti che la ricorrente è stata ammessa allo stato passivo al chirografo per l'importo di € 1.111,63.
La ricorrente ha correttamente dedotto una durata di 11 anni e 8 mesi, con superamento della soglia della durata ragionevole, ossia i 6 anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale ex art. 2, comma 2-bis della L. n. 89/2001.
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 50/2025 V. G.
Conseguentemente, ritiene che la durata eccedente rispetto ai parametri normativi sia pari a 6 anni.
La ricorrente chiede liquidarsi una somma a titolo di risarcimento del danno a proprio favore per gli anni eccedenti la ragionevole durata del procedimento nella misura del credito vantato.
Il ricorso va accolto, anche per quanto riguarda la quantificazione dell'indennizzo, posto che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 l. 89/2001 non può essere superiore al valore della causa, nel caso di specie all'entità del credito insinuato.
Si liquidano in euro 237,00 i compensi professionali in base alla tabella 8 del D.M. n.
147 del 2022 comprensivi della maggiorazione del 30% per la presenza dei collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA, oltre alle spese documentate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA il a corrispondere a favore della a Controparte_1 Parte_1 titolo di equo indennizzo ex Legge n.89/2001, euro 1.111,63 oltre interessi legali dalla domanda;
CONDANNA il a corrisponde al procuratore antistatario Controparte_1 euro 237,00 per compensi professionali, maggiorata del 30%, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA e a euro 27 per spese.
Brescia, 2.6.2025
Cons.
Dr. Maria Grazia Domanico
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