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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/03/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NO NF - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enica De Sire Presidente
Dott. Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5642 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2023
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Parte_1
Amaturo e domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Salerno, alla Piazza Gennaro De
Crescenzo n 2, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di NO NF
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/12/2023, ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale, in data 07/07/2018, aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Siano (Sa) e dalla cui unione è nata la figlia in NO NF, Per_1
23.01.2021.
La ricorrente ha altresì chiesto pronunciare l'addebito della separazione al marito, disporre l'affido condiviso della bambina con residenza presso di sè, regolamentare il diritto di visita del padre e previsione a suo carico di un congruo assegno di mantenimento per la medesima.
Non si è costituito in giudizio il resistente. Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il GI delegato, all'udienza del 02/05/2024, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e dettato gli ulteriori provvedimenti indifferibili ed urgenti e, preso atto dell'assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del
05.2.2025 per la precisazione delle conclusioni ed all'esito rimessa al Collegio per la decisione.
*
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alla domanda di addebito occorre osservare quanto segue.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. È necessario, quindi, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare la violazione accertata a carico di un coniuge e se tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che:
"In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n.
12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n.
14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896) .
Nel caso di specie la domanda va rigettata. Non sono stati, infatti, sufficientemente provati, né specificamente dedotti, fatti tali da potersi considerare violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, dotati di efficacia causale (e non mera conseguenza) della disgregazione del vincolo.
Ciò posto, in ordine ai provvedimenti accessori concernenti la prole, ritiene il Collegio di confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1 privilegiata presso la madre ed assegnazione della casa coniugale, affinchè ivi risieda con la minore allorquando non impegnata nella sua attività lavorativa fuori Regione.
In proposito va evidenziato che la ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa temporanea come insegnante a Padova, ma che trattasi di sistemazione temporanea sia in quanto ella ritorna unitamente alla bambina in Siano (SA) periodicamente, ove peraltro ha conservato la loro residenza e che comunque ha in animo di attivarsi per ottenere un riavvicinamento, non essendo tale trasferimento connotato da stabilità né intenzionalità ma frutto solo di esigenze lavorative (cfr. contratto di lavoro allegato in atti).
Quanto al diritto di visita del padre, ritiene il Collegio di disciplinare lo stesso come da dispositivo, tendendo conto dell'interesse superiore della minore ad avere con entrambi i genitori, anche a seguito della disgregazione del nucleo familiare, una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive, che comprendano ogni singolo aspetto del vivere insieme, nel rispetto del regime della bigenitorialità nonché l'età della minore ( cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 01-07-2020) 28-07-2020).
In ordine ai provvedimenti di carattere patrimoniale, tenuto conto dell'età della minore e dell'assenza di significative sopravvenienze, il Collegio ritiene congruo confermare l'importo già previsto a carico di , ossia euro 300,00 mensili da rivalutare Controparte_1 annualmente come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Detti importi dovranno essere versati a mezzo bonifico o ricarica carta prepagata entro il giorno 5 di ciascun mese, in favore di Parte_1
Quanto alla domanda di mantenimento personale proposta dalla ricorrente, la stessa va rigettata attesa l'autosufficienza economica della medesima, la mancata prova di una significativa disparità tra i coniugi sotto il profilo patrimoniale e le relativamente breve durata del matrimonio.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di , attesa la sua mancata costituzione in giudizio Controparte_1 nonostante la regolare notifica nei suoi confronti;
b) Pronuncia la separazione dei coniugi e che contrassero Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 07/07/2018 in Siano (Sa);
c) Affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore, con residenza privilegiata presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale;
d) Dispone che il padre veda la figlia secondo le modalità indicate nell'ordinanza del 02.05.2024, precisando che allorquando la minore si trova fuori regione con la madre, ella dovrà vedere il padre almeno per due fine settimana al mese, dal venerdì alla domenica. Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purchè gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
e) Pone a carico di l'obbligo di versare, con le modalità di cui in parte Controparte_1 motiva, a oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc), la Parte_1 somma di euro 300,00 mensili, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia;
tale somma va rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
f) Rigetta la domanda di mantenimento personale;
g) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, per le causali di cui in motivazione;
h) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Siano (Sa)di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n., 9 parte II, Serie A, anno 2018)
Così deciso in NO NF in camera di consiglio il 06.03.2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Erica De Sire