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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/03/2024, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 777/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 777 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Vincenti
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: , Controparte_1 P.IVA_2
incorporante C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dall'avv. Lorenzo Battisti
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2023, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le difese delle parti e le conclusioni dalle medesime formulate, come precisate all'udienza del 5.12.2023, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
******
pagina 1 di 6 1. Con l'atto di citazione parte attrice ha agito in giudizio allegando di aver riscontrato alcune illegittimità in ordine alla gestione di due rapporti di conto corrente intrattenuti con la convenuta, aventi n. 58387/64 e n. 850015/4.
L'attrice ha, quindi, spiegato domanda di accertamento del saldo contabile dei rapporti di c/c, da determinarsi all'esito del riscontro delle denunciate nullità; domanda di condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente incamerate.
2. La convenuta ha eccepito la genericità e il difetto di supporto probatorio delle deduzioni poste a corredo delle domande attoree, predicando di tali domande l'infondatezza in punto di merito e, quanto alla domanda ripetitoria, l'inammissibilità, trattandosi di domanda proposta in relazione a conti correnti ancora aperti al momento dell'introduzione del giudizio.
3. Condividendo tale ultima eccezione, va ritenuta l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme in tesi addebitate illegittimamente, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
Appare, anzitutto condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto, o altre spese) illegittimamente addebitati dalla al CP_3
correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della CP_3
La mera annotazione in conto di poste asseritamente illegittime non integra un pagamento, atteso che di pagamenti ripetibili potrà parlarsi solo nel momento in cui,
conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. Di
conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento pagina 2 di 6 che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (Cfr., Cass. Civ. n. 24418/10; Cass.
Civ. 798/2013).
La domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è, quindi, da ritenere inammissibile e resta tale anche nel caso in cui il conto sia stato chiuso in corso di causa;
ciò in quanto la chiusura del conto è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda, con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda (sul punto, nella giurisprudenza di merito, Cfr., Trib. Parma 260/2018).
L'attrice non ha, d'altra parte, allegato né dimostrato la chiusura dei rapporti oggetto di causa in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio e non ha neppure ha specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio;
per contro è emerso che i conti correnti sono affidati e le relative rimesse potrebbero,
pertanto, avere carattere ripristinatorio (cfr. documentazione contrattuale prodotta dalla convenuta).
4. Si viene, dunque, ad esaminare il merito della domanda di accertamento delle nullità di clausole contrattuali, che conserva rilevanza autonoma rispetto a quella ripetitoria, potendo consentire di rideterminare il saldo corretto (Cfr., Cass., 21646/2018). Anche richiamando la nota pronuncia delle Sezioni Unite (Cfr., Cass. Sez. Un., n. 24418/2010), la Cassazione ha individuato l'interesse ad agire da parte del correntista per almeno tre ordini di ragioni:
l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime;
il ripristino, per il correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti contra legem;
la riduzione dell'importo (se) a credito richiedibile dalla alla chiusura del conto. CP_3
4.1. In primo luogo vengono condivise le risultanze della c.t.u., motivata anche con riguardo alle osservazioni veicolate dalle parti tramite i rispettivi c.t.p.
Le scelte metodologiche eseguite dal c.t.u. meritano condivisione: il controllo della prescrizione -rilevante ai fini della determinazione del saldo contabile- è stato effettuato sul saldo bancario ricalcolato così come disposto dalla recente sentenza della Cassazione n.
9141/2020; il calcolo, in presenza di un vuoto documentale degli estratti conto, è stato eseguito partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato ed effettuando eventuali pagina 3 di 6 decurtamenti di interessi e/o commissioni, qualora si trovasse in presenza di un indebito ai sensi del quesito posto, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato,
determinando, quindi, il delta formatosi tra il saldo parziale finale del primo periodo documentato ed il saldo finale del primo periodo documentato, così come rinveniente dalla documentazione agli atti.
4.2. E' da ritenersi infondata la censura dell'attrice in punto di illegittima applicazione di spese e commissioni applicate: dall'analisi degli estratti di conto corrente è emerso che l'Istituto Bancario ha applicato le clausole previste nei contratti e quelle modificate con apposita proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (cfr. c.t.u., pag. 22).
4.3. Si rivela, invece, fondata la doglianza di illegittima capitalizzazione degli interessi con riguardo al rapporto di c/c n. 58387/64, atteso che nel contratto originario (doc. n. 2, all.
atto di citazione) è prevista la capitalizzazione in difetto di condizione di reciprocità (“I
rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente in via normale, a fine di-cembre di ogni anno [tuttavia] i conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal e alle competenze di chiusura valuta data di CP_4
regolamento del conto fermo restando che a fine d'anno […] saranno accreditati gli interessi dovuti dall'Azienda di credito…”).
In aderenza al quesito integrativo formulato dal Giudice, il c.t.u. ha escluso l'anatocismo fino al momento della pattuizione scritta dell'anatocismo in senso conforme alla delibera cicr,
non potendosi ritenere sufficiente l'adeguamento alla delibera eseguito dalla banca in mancanza pattuizione (Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9140), e nello specifico fino al del
23.8.2012, momento della stipula dell'integrazione contrattuale inerente la/le concessione/i di linea di credito su presentazione portafoglio e/o anticipi su documenti” avente ad oggetto la riduzione dell'importo dell'affidamento continuativo per anticipi su fatture con concessione del credito fra le parti da €. 100.000,00 a €. 65.000,00 e la concessione della linea di credito transitoria per anticipi su fatture con concessione del credito fra le parti valida sino al 31
dicembre 2012 per un importo pari ad €. 35.000,00 a valere sul conto corrente n.
pagina 4 di 6 00367/0000/00058387 (cfr. p. 31, integrazione c.t.u.); ha escluso ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3
agosto 2016; per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto
2016, ha escluso la capitalizzazione, avendo verificato che la Banca non si era adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e che l'attrice non aveva espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera (cfr. p. 34 integrazione c.t.u.).
In relazione al diverso rapporto di c/c n. 850015/4 non è stato ravvisato l'illegittimo anatocismo: il contratto di corrispondenza e servizi connessi stipulato in data 25 giugno 2001,
corredato del documento di sintesi contenente il riepilogo delle condizioni economiche praticate, contiene la pattuizione della capitalizzazione in condizione di reciprocità (cfr. doc.
n. 3, all. comparsa di costituzione e risposta “…I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso creditore che debitore, vengono regolati con la stessa periodicità, pattuita ed indicata nel predetto modulo allegato, portando in conto, con valuta “data di regolamento”
dell'operazione, interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate […] Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesimi modalità…”)
4.4. Non è stata, poi, riscontrata l'usura originaria in alcuno dei rapporti di c/c in contestazione;
il c.t.u. ha, invece, riscontrato l'usura sopravvenuta in merito al contratto di c/c n. 58387/64 nei trimestri specificati nell'integrazione di c.t.u. (cfr. p. 65 integrazione di c.t.u.)
4.5. Merita condivisione la censura attorea in punto di illegittima applicazione delle valute con riguardo unicamente al contratto di c/c n. 58387/64: il contratto originario di c/c ha previsto “…Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dalle Aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto…”; in mancanza di una puntuale pattuizione sul punto sino alla data di stipula del contratto affidamento datato pagina 5 di 6 per il periodo di efficacia del contratto, ossia quello compreso tra la data di apertura del conto corrente e la stipula del contratto affidamento (cfr. p. 82 c.t.u.).
4.6. Non può, inoltre, ritenersi legittimamente pattuita la c.m.s. in relazione ai contratti in contestazione: nei contratti stipulati prima della l. 2/2009 non sono contenuti i criteri che consentano una puntuale determinabilità della clausola relativa alle Commissioni di Massimo
Scoperto; il c.t.u. ha, pertanto, espunto dal ricalcolo del saldo finale del conto corrente le commissioni di massimo scoperto addebitate dall'Istituto Bancario al correntista nel periodo posto sotto analisi.
5. Riscontrate le suddette illegittimità, viene accertato che il saldo del c/c n. 58874/64 è pari ad euro 40.014,42 (quarantamila zero quattordici/42) a credito del correntista (p. 84, integrazione c.t.u.); il saldo del c/c n. 850015/4 è pari ad euro 695,64 (seicento novantacinque/64) a credito del correntista (p. 86 integrazione c.t.u.).
6. In considerazione della soccombenza reciproca delle parti -dell'attrice quanto alla domanda ripetitoria e della convenuta quanto alla domanda di accertamento-, le spese di lite
-incluse quelle di c.t.u.- vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta che il saldo del c/c n. 58874/64
è pari ad euro 40.014,42 (quarantamila zero quattordici/42) a credito dell'attrice e il saldo del c/c n. 850015/4 è pari ad euro 695,64 (seicento novantacinque/64) a credito dell'attrice;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 7.3.2024
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 aprile 2005,
il c.t.u. ha rideterminato il saldo considerando quale data di valuta, sia per gli addebiti che per gli accrediti, la data contabile delle operazioni risultanti dagli estratti di conto corrente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 777 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Vincenti
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: , Controparte_1 P.IVA_2
incorporante C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dall'avv. Lorenzo Battisti
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2023, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le difese delle parti e le conclusioni dalle medesime formulate, come precisate all'udienza del 5.12.2023, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
******
pagina 1 di 6 1. Con l'atto di citazione parte attrice ha agito in giudizio allegando di aver riscontrato alcune illegittimità in ordine alla gestione di due rapporti di conto corrente intrattenuti con la convenuta, aventi n. 58387/64 e n. 850015/4.
L'attrice ha, quindi, spiegato domanda di accertamento del saldo contabile dei rapporti di c/c, da determinarsi all'esito del riscontro delle denunciate nullità; domanda di condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente incamerate.
2. La convenuta ha eccepito la genericità e il difetto di supporto probatorio delle deduzioni poste a corredo delle domande attoree, predicando di tali domande l'infondatezza in punto di merito e, quanto alla domanda ripetitoria, l'inammissibilità, trattandosi di domanda proposta in relazione a conti correnti ancora aperti al momento dell'introduzione del giudizio.
3. Condividendo tale ultima eccezione, va ritenuta l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme in tesi addebitate illegittimamente, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
Appare, anzitutto condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto, o altre spese) illegittimamente addebitati dalla al CP_3
correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della CP_3
La mera annotazione in conto di poste asseritamente illegittime non integra un pagamento, atteso che di pagamenti ripetibili potrà parlarsi solo nel momento in cui,
conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. Di
conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento pagina 2 di 6 che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (Cfr., Cass. Civ. n. 24418/10; Cass.
Civ. 798/2013).
La domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è, quindi, da ritenere inammissibile e resta tale anche nel caso in cui il conto sia stato chiuso in corso di causa;
ciò in quanto la chiusura del conto è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda, con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda (sul punto, nella giurisprudenza di merito, Cfr., Trib. Parma 260/2018).
L'attrice non ha, d'altra parte, allegato né dimostrato la chiusura dei rapporti oggetto di causa in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio e non ha neppure ha specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio;
per contro è emerso che i conti correnti sono affidati e le relative rimesse potrebbero,
pertanto, avere carattere ripristinatorio (cfr. documentazione contrattuale prodotta dalla convenuta).
4. Si viene, dunque, ad esaminare il merito della domanda di accertamento delle nullità di clausole contrattuali, che conserva rilevanza autonoma rispetto a quella ripetitoria, potendo consentire di rideterminare il saldo corretto (Cfr., Cass., 21646/2018). Anche richiamando la nota pronuncia delle Sezioni Unite (Cfr., Cass. Sez. Un., n. 24418/2010), la Cassazione ha individuato l'interesse ad agire da parte del correntista per almeno tre ordini di ragioni:
l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime;
il ripristino, per il correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti contra legem;
la riduzione dell'importo (se) a credito richiedibile dalla alla chiusura del conto. CP_3
4.1. In primo luogo vengono condivise le risultanze della c.t.u., motivata anche con riguardo alle osservazioni veicolate dalle parti tramite i rispettivi c.t.p.
Le scelte metodologiche eseguite dal c.t.u. meritano condivisione: il controllo della prescrizione -rilevante ai fini della determinazione del saldo contabile- è stato effettuato sul saldo bancario ricalcolato così come disposto dalla recente sentenza della Cassazione n.
9141/2020; il calcolo, in presenza di un vuoto documentale degli estratti conto, è stato eseguito partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato ed effettuando eventuali pagina 3 di 6 decurtamenti di interessi e/o commissioni, qualora si trovasse in presenza di un indebito ai sensi del quesito posto, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato,
determinando, quindi, il delta formatosi tra il saldo parziale finale del primo periodo documentato ed il saldo finale del primo periodo documentato, così come rinveniente dalla documentazione agli atti.
4.2. E' da ritenersi infondata la censura dell'attrice in punto di illegittima applicazione di spese e commissioni applicate: dall'analisi degli estratti di conto corrente è emerso che l'Istituto Bancario ha applicato le clausole previste nei contratti e quelle modificate con apposita proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (cfr. c.t.u., pag. 22).
4.3. Si rivela, invece, fondata la doglianza di illegittima capitalizzazione degli interessi con riguardo al rapporto di c/c n. 58387/64, atteso che nel contratto originario (doc. n. 2, all.
atto di citazione) è prevista la capitalizzazione in difetto di condizione di reciprocità (“I
rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente in via normale, a fine di-cembre di ogni anno [tuttavia] i conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal e alle competenze di chiusura valuta data di CP_4
regolamento del conto fermo restando che a fine d'anno […] saranno accreditati gli interessi dovuti dall'Azienda di credito…”).
In aderenza al quesito integrativo formulato dal Giudice, il c.t.u. ha escluso l'anatocismo fino al momento della pattuizione scritta dell'anatocismo in senso conforme alla delibera cicr,
non potendosi ritenere sufficiente l'adeguamento alla delibera eseguito dalla banca in mancanza pattuizione (Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9140), e nello specifico fino al del
23.8.2012, momento della stipula dell'integrazione contrattuale inerente la/le concessione/i di linea di credito su presentazione portafoglio e/o anticipi su documenti” avente ad oggetto la riduzione dell'importo dell'affidamento continuativo per anticipi su fatture con concessione del credito fra le parti da €. 100.000,00 a €. 65.000,00 e la concessione della linea di credito transitoria per anticipi su fatture con concessione del credito fra le parti valida sino al 31
dicembre 2012 per un importo pari ad €. 35.000,00 a valere sul conto corrente n.
pagina 4 di 6 00367/0000/00058387 (cfr. p. 31, integrazione c.t.u.); ha escluso ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3
agosto 2016; per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto
2016, ha escluso la capitalizzazione, avendo verificato che la Banca non si era adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e che l'attrice non aveva espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera (cfr. p. 34 integrazione c.t.u.).
In relazione al diverso rapporto di c/c n. 850015/4 non è stato ravvisato l'illegittimo anatocismo: il contratto di corrispondenza e servizi connessi stipulato in data 25 giugno 2001,
corredato del documento di sintesi contenente il riepilogo delle condizioni economiche praticate, contiene la pattuizione della capitalizzazione in condizione di reciprocità (cfr. doc.
n. 3, all. comparsa di costituzione e risposta “…I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso creditore che debitore, vengono regolati con la stessa periodicità, pattuita ed indicata nel predetto modulo allegato, portando in conto, con valuta “data di regolamento”
dell'operazione, interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate […] Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesimi modalità…”)
4.4. Non è stata, poi, riscontrata l'usura originaria in alcuno dei rapporti di c/c in contestazione;
il c.t.u. ha, invece, riscontrato l'usura sopravvenuta in merito al contratto di c/c n. 58387/64 nei trimestri specificati nell'integrazione di c.t.u. (cfr. p. 65 integrazione di c.t.u.)
4.5. Merita condivisione la censura attorea in punto di illegittima applicazione delle valute con riguardo unicamente al contratto di c/c n. 58387/64: il contratto originario di c/c ha previsto “…Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dalle Aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto…”; in mancanza di una puntuale pattuizione sul punto sino alla data di stipula del contratto affidamento datato pagina 5 di 6 per il periodo di efficacia del contratto, ossia quello compreso tra la data di apertura del conto corrente e la stipula del contratto affidamento (cfr. p. 82 c.t.u.).
4.6. Non può, inoltre, ritenersi legittimamente pattuita la c.m.s. in relazione ai contratti in contestazione: nei contratti stipulati prima della l. 2/2009 non sono contenuti i criteri che consentano una puntuale determinabilità della clausola relativa alle Commissioni di Massimo
Scoperto; il c.t.u. ha, pertanto, espunto dal ricalcolo del saldo finale del conto corrente le commissioni di massimo scoperto addebitate dall'Istituto Bancario al correntista nel periodo posto sotto analisi.
5. Riscontrate le suddette illegittimità, viene accertato che il saldo del c/c n. 58874/64 è pari ad euro 40.014,42 (quarantamila zero quattordici/42) a credito del correntista (p. 84, integrazione c.t.u.); il saldo del c/c n. 850015/4 è pari ad euro 695,64 (seicento novantacinque/64) a credito del correntista (p. 86 integrazione c.t.u.).
6. In considerazione della soccombenza reciproca delle parti -dell'attrice quanto alla domanda ripetitoria e della convenuta quanto alla domanda di accertamento-, le spese di lite
-incluse quelle di c.t.u.- vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta che il saldo del c/c n. 58874/64
è pari ad euro 40.014,42 (quarantamila zero quattordici/42) a credito dell'attrice e il saldo del c/c n. 850015/4 è pari ad euro 695,64 (seicento novantacinque/64) a credito dell'attrice;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 7.3.2024
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 aprile 2005,
il c.t.u. ha rideterminato il saldo considerando quale data di valuta, sia per gli addebiti che per gli accrediti, la data contabile delle operazioni risultanti dagli estratti di conto corrente