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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 19/2024 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi nr. 1275 del 13.7.2023 Oggetto: indennizzo da malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.sa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 19.2024 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Simonetta Galizia, Parte_1
domiciliatari a
APPELLANTE
Contro
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Caracuta, come da Parte_2
procura generale alle liti richiamata in atti, domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto, sita in via Don Bosco 49
APPELLATO
All'udienza del 9.5.2022 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
, con tempestivo ricorso del 10.1.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la domanda del 13.9.2021 per ottenere un indennizzo conseguente alla denunziata malattia professionale
(spondilodiscopatia).
Presupposta la riconducibilità delle patologie denunziate all'attività lavorativa di operaio
(coibentatore ponteggista), e comportanti un grado di inabilità indennizzabile, ha chiesto la riforma della citata sentenza, la quale ha negato esservi nesso causale fra attività lavorativa e patologia lamentata, così rigettando la domanda.
Ha censurato il decisum lamentando l'acritica ratifica operata dal giudice delle conclusioni raggiunte nella relazione di CTU la quale ha, come detto, negato il cit. nesso causale, ed ha reiterato la domanda già avanzata con il favore delle spese del doppio grado.
L' , si è costituto in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1
All'odierna udienza, previo espletamento di CTU, dopo discussione orale la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Questa Corte ha disposto il rinnovo della consulenza medico legale e l'esito, di cui alla relazione depositata in data 21.4.2022, ed avverso la quale vi sono state osservazioni entro i termini concessi con l'ordinanza del 7.3.2025, è stato del seguente tenore: “ …il sig. non era e non è soggetto lavoratore affetto dalla malattia professionale Parte_1
“spondilodiscopatie del tratto lombare”…ugualmente il sig. non era e non è soggetto lavoratore Parte_1
affetto dalla malattia professionale “ernia discale lombare” già escluda…dal CTU di primo grado….... ”
Tale esito consegue alla documentata circostanza che “..la patologia…..è da ritenere di grado moderato a basso grado di espressività patologica disco artrosica, ben correlata all'età anagrafica del ricorrente ed alla popolazione maschile di pari età sia quando effettuò la prima indagine radiologica del
2020 che la attuale seconda indagine del 2025..”
Detto risultato con riferimento alla insussistenza del nesso causale o concausale è condiviso da questa Corte perché aderente alla migliore scienza medica ed alla normativa ministeriale recente. Le spese di giudizio ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. cpc sono irripetibili.
Le spese di CTU, già quantificate in separato decreto, gravano definitivamente sull' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10.1.2024 da nei confronti dell' , avverso la sentenza del 13.7.2023 n. Parte_1 CP_1
1275 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater del DPR n.115.2002 d° atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 1.10.2025
Il Presidente estensore
Appello Sentenza Tribunale Brindisi nr. 1275 del 13.7.2023 Oggetto: indennizzo da malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.sa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 19.2024 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Simonetta Galizia, Parte_1
domiciliatari a
APPELLANTE
Contro
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Caracuta, come da Parte_2
procura generale alle liti richiamata in atti, domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto, sita in via Don Bosco 49
APPELLATO
All'udienza del 9.5.2022 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
, con tempestivo ricorso del 10.1.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la domanda del 13.9.2021 per ottenere un indennizzo conseguente alla denunziata malattia professionale
(spondilodiscopatia).
Presupposta la riconducibilità delle patologie denunziate all'attività lavorativa di operaio
(coibentatore ponteggista), e comportanti un grado di inabilità indennizzabile, ha chiesto la riforma della citata sentenza, la quale ha negato esservi nesso causale fra attività lavorativa e patologia lamentata, così rigettando la domanda.
Ha censurato il decisum lamentando l'acritica ratifica operata dal giudice delle conclusioni raggiunte nella relazione di CTU la quale ha, come detto, negato il cit. nesso causale, ed ha reiterato la domanda già avanzata con il favore delle spese del doppio grado.
L' , si è costituto in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1
All'odierna udienza, previo espletamento di CTU, dopo discussione orale la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Questa Corte ha disposto il rinnovo della consulenza medico legale e l'esito, di cui alla relazione depositata in data 21.4.2022, ed avverso la quale vi sono state osservazioni entro i termini concessi con l'ordinanza del 7.3.2025, è stato del seguente tenore: “ …il sig. non era e non è soggetto lavoratore affetto dalla malattia professionale Parte_1
“spondilodiscopatie del tratto lombare”…ugualmente il sig. non era e non è soggetto lavoratore Parte_1
affetto dalla malattia professionale “ernia discale lombare” già escluda…dal CTU di primo grado….... ”
Tale esito consegue alla documentata circostanza che “..la patologia…..è da ritenere di grado moderato a basso grado di espressività patologica disco artrosica, ben correlata all'età anagrafica del ricorrente ed alla popolazione maschile di pari età sia quando effettuò la prima indagine radiologica del
2020 che la attuale seconda indagine del 2025..”
Detto risultato con riferimento alla insussistenza del nesso causale o concausale è condiviso da questa Corte perché aderente alla migliore scienza medica ed alla normativa ministeriale recente. Le spese di giudizio ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. cpc sono irripetibili.
Le spese di CTU, già quantificate in separato decreto, gravano definitivamente sull' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10.1.2024 da nei confronti dell' , avverso la sentenza del 13.7.2023 n. Parte_1 CP_1
1275 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater del DPR n.115.2002 d° atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 1.10.2025
Il Presidente estensore