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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. RG 866/2018, viste le note di trattazione depositate per l'udienza del 7.5.2025, dall'Avv.
Piero Ruggeri, nell'interesse della opposta, Controparte_1
e per essa la nonché dall'avv. Filippo
[...] CP_2
Distefano, nell'interesse dell'opponente, CP_3
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., letto e applicato l'art.
[...]
281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
, elettivamente Controparte_3 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso da avv. Filippo
Distefano, giusta procura in atti.
Attore opponente Contro
La (C. F. n. ) e per essa la Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. n. ), (P. IVA n. ), CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.Piero Ruggeri, giusta procura in atti.
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: opposizione a precetto su titolo esecutivo di formazione non giudiziale
In fatto ed in diritto Sentenza redatta ex artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ha Controparte_3
interposto opposizione al precetto notificatogli su istanza di
[...]
a mezzo della sua Controparte_4
mandataria recante intimazione di pagamento Controparte_5
della complessiva somma di € 47.716,37 - oltre interessi convenzionali nel frattempo maturati dall'1.01.2018 fino al soddisfo e spese, onorari e competenze successive, per complessivi euro 48.185,61 - in virtù di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario in notar Per_1
del 20 dicembre 2006 (registrato a Milazzo il 2 gennaio 2007 rep.
[...]
55442 e racc. 15319) di erogazione del finanziamento pari alla somma di euro 250.000,00 da restituirsi in rate consecutive con interessi a tasso variabile secondo piano di ammortamento allegato, garantito da ipoteca
“sostanzialmente di primo grado” sull'immobile posto in Lipari (ME), alla via Salita San Giuseppe in catasto del citato Comune al foglio 98, part. 631 sub. 9.
Concludendo – previa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo – per la declaratoria di nullità del precetto, stante la sua
“inidoneità all'instaurazione dell'azione esecutiva” e/o per “l'inesistenza del diritto della Banca a procedere ad esecuzione forzata” ha chiesto accertarsi che “nessun interesse è dovuto alla banca sulla base del rapporto di mutuo e, previo ricalcolo, ordinare la restituzione delle somme non dovute e pagate dal mutuatario in costanza di rapporto, con pag. 2/16 rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo, oltre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria presa a garanzia da rapporto medesimo”.
L'opponente ha affidato l'opposizione ai motivi inerenti al superamento del tasso soglia antiusura all'atto della stipulazione (cd. usura originaria) e per gli interessi dovuti al tasso di mora, nonché alla indeterminatezza della clausola relativa alla individuazione del tasso applicabile al rapporto.
Il procedimento è stato trattato nella resistenza della
[...]
costituitasi a Controparte_4
mezzo della mandataria società Controparte_6
- la quale ha concluso per il rigetto
[...]
dell'opposizione, rilevando l'inadempimento della parte mutuataria, già dopo le prime rate di ammortamento, sì da determinare dapprima, la decadenza dal beneficio del termine e, successivamente, la notifica al debitore, in data 10.01.2015, in uno con il titolo esecutivo, di un atto di precetto, seguito da proposta transattiva formulta dal debitore, prontamente accettata dalla banca, ma esitata nella notifica del precetto oggi opposto, stante l'inadempimento anche del piano di pagamento concordato.
Denegata la chiesta sospensione – implicitamente con provvedimento del
4.2.2019 - assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa – transitata sul ruolo della scrivente in data 21.5.2019 - è stata istruita anche tramite
CTU contabile e viene decisa ex art 281 sexies c.p.c. facultate le parti del deposito di note difensive.
⃰ ⃰ ⃰
Va ribadita – così prendendo posizione, respingendola, in ordine alla eccezione di tardività/inammissibilità dell'opposizione, perché “notificata decorsi oltre tre anni dalla ricezione del primo atto di precetto” (cfr. note conclusive per la a firma Avv. Piero Ruggeri) - Controparte_1
pag. 3/16 la qualificazione dell'opposizione – già operata con ordinanza del
28.09.2020 - come opposizione soggetta al regime di cui all'art. 615 c.p.c. co. I, ovvero preventiva, proposta prima della pendenza di procedura esecutiva e, quindi, dell'investitura del G.E., caratterizzata dall'assenza di termini a pena di decadenza, previsti per le sole opposizioni agli atti di cui all'art. 617 c.p.c.
Il debitore precettato, infatti, muove censure di merito, dirette a contestare il diritto a procedere alla esecuzione forzata (minacciata col precetto opposto) sul bene cauzionale vincolato a garanzia ipotecaria.
L'opponente, in particolare, contesta - con riguardo a titolo esecutivo rientrante nella categoria di cui all'art. 474 co. II n. 3) c.p.c. costituito da mutuo fondiario sottoscritto in data 28.12.2006, concesso per l'importo di
€ 250.000,00000 da restituirsi con ammortamento alla francese in 20 rate di importo pari a € 16.351,35000 per la prima rata ed € 16.274,81000 per le restanti rate – la nullità del tasso di mora convenuto, perché superiore alla soglia usura, con conseguente “diritto alla restituzione delle maggiori somme versate sino alla loro compensazione con gli interessi residui ancora da pagare”.
Sostiene, al riguardo, che “il tasso di mora, calcolato sulla somma complessiva dovuta (quindi anche sugli interessi e sulle spese) risulta pari
8,313% come somma tra il 5,313 % (Tasso indicato) e la maggiorazione del 3,000 % come da art. 7 del contratto di mutuo”.
Pertanto, invoca l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 co. II
c.c. (“sicchè non solo non è dovuto alcuna somma residua ma, effettuato il complessivo ricalcolo, deve procedersi a restituzione di quanto non dovuto e pagato”).
pag. 4/16 Eccepisce, altresì, la nullità della clausola relativa alla determinazione del tasso di interesse pattuito in contratto, giacché indeterminabile con precisione in quanto “le previsioni delle condizioni contrattuali rendono la determinazione del tasso di interesse non univoca, conducendo a risultati diversi, ed impedendo così di determinare, in costanza di rapporto,
l'ammontare della rata di restituzione in violazione di quanto disposto all'art. 1346 del c.c.”.
Sicché, per tali ragioni – al di là del rilievo per cui è la stessa opposta a dedurre che il precetto oggi impugnato è quello notificato in data
14/20.04.2018 (cfr. pag. 3 note conlclusive parte opposta) – l'eccezione di tardività va respinta.
Ove le eccezioni di nullità dei tassi di interesse convenuti nel contratto del 28.12.2006, siano tese a denunciare la usurarietà del tasso di interesse corrispettivo per superamento del tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione e in relazione alla categoria di operazione posta in essere (i.e. mutuo ex art. 38 T.U.B. a tasso variabile), in forza della teoria del cumulo del tasso d interesse con il tasso di mora, le stesse sono inidonee a pervenire ad esiti di accoglibilità.
Richiamando, al riguardo, le argomentazioni sottese all'ordinanza del
28.09.2020 – nella quale il mandato è stato limitato alla sola verifica della determinatezza/determinabilità del tasso – è sufficiente ribadire che per la diversa funzione cui gli interessi corrispettivi e moratori assolvono, impraticabile è la considerazione unitaria di grandezze eterogenee al fine di compararle col TEG.
Gli interessi corrispettivi, infatti, costituiscono espressione del nesso di sinallagmaticità per la prestazione resa dal mutuante che dà a mutuo una pag. 5/16 somma di denaro, ricevendo in cambio la restituzione del capitale maggiorata con gli interessi per compensare il rimborso rateale.
Gli interessi moratori, invece, costituiscono una componente dovuta in caso di evoluzione patologica del rapporto, quale liquidazione convenzionale del danno da inadempimento o inesatto adempimento della obbligazione gravante sul mutuatario a titolo di rimborso.
Sicché, infondata è la stessa prospettazione dell'opponente, laddove assume la natura usurana del mutuo ricomprendendo, nel calcolo dei tassi usurari, “oltre agli interessi corrispettivi, anche quelli di mora, le penali, le spese ed in genere gli altri oneri di varia denominazione e natura invalsi nella prassi bancaria sotto la voce “commissioni”(cfr. pag. 1 prima memoria istruttria).
Tale conclusione rende inattendibili anche le allegazioni tecniche contenute nella CTP - richiamata dallo stesso opponente nei propri scritti difensivi – in quanto basata sullo stesso errato postulato della sommatoria dei tassi: “Ai fini della verifica della usurarietà del rapporto occorre considerare tutti i tassi indicati in contratto: il tasso di interesse base, il tasso di mora, il tasso di preammortamento, la penale per estinzione anticipata, altri eventuali tassi indicati, prendendo in considerazione il valore massimo derivante dall'applicazione, secondo le modalità stabilite contrattualmente, di detti interessi. A questo tasso vanno sommate tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, ai sensi dell'art. 1 L. 108/96” (cfr. pagg. 16-17 sub doc. n. 4 fascicolo opponente).
Ne segue, dunque, l'infondatezza del relativo motivo di opposizione rubricato nella perizia di parte come “Verifica della usurarietà del tasso di mora convenuto”.
pag. 6/16 In ogni caso, dalle indagini peritali, risulta: i) l'accertamento di un
TAEG – determinato considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc...) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata - inferiore al tasso soglia usura rilevato da
Banca d'Italia per il periodo 01/10/2006 - 31/12/2006 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO VARIABILE (cfr. pag. 13 relazione di CTU a firma dott. ; ii) l'insussistenza del Persona_2
presupposto per l'applicazione della mora alle rate (“Non si ha contezza circa l'applicazione di interessi moratori ai pagamenti effettuati”)(cfr. pag.
17 relazione di CTU a firma dott. . Persona_2
Ad analogo esito di rigetto deve pervenirsi con riguardo alla censura con Part cui si lamenta la difformità dell contrattualmente pattuito rispetto all'ISC/TAEG applicato, foriera, nell'assunto dell'opponente – meglio veicolato tramite la CTP allegata all'atto introduttivo oggetto di trascrizione (cfr. pag. 3 prima memoria istruttoria opponente e doc. n. 4 fascicolo opponente) - della “violazione al dovere di trasparenza informativa nei confronti dei cliente, come previsto dagli artt. n. 116 e 117 del TUB”.
La difformità in questione, ove fosse sussistente, non potrebbe condurre ad alcuna declaratoria di nullità del mutuo, né alla applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 T.U.B.
Il contratto posto quale titolo esecutivo, infatti, è un mutuo fondiario non già un contratto di credito al consumo.
Sicché allo stesso non si applica la previsione di cui al comma VI dell'art. 125 bis T.U.B, inserito in specifico capo dedicato al credito al consumo, come prevede, testualmente, lo stesso art. 122 alla lettera f) (i.e. finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili).
pag. 7/16 Quanto alla prospettata nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse - essendo, sul contratto, indicato nelle diverse notazioni: “Euribor 3 mesi”, senza specificare se l'Euribor 3 mesi è riferito alla rilevazione giornaliera ovvero alla media mensile e senza
l'indicazione della fonte da cui rilevare il dato - agganciata alla nullità per violazione dell'art. 2 L. 287/90 recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato - correlazione riscontrabile in ragione del fatto che sia l'indeterminatezza della clausola recante pattuizione del tasso di interesse, sia la violazione dell'art. 2 citato, danno luogo a nullità – dalle indagini svolte dal CTU officiato, è emersa la insussistenza dei requisiti di determinabilità previsti all'art. 1346 c.c. a pena di nullità.
Dall'elaborato peritale, in particolare, è emerso che la clauosola di cui all'art. 3 del contratto di mutuo – di per sé caratterizzato da un tasso di interesse per il periodo di ammortamento soggetto a variazioni periodiche, pari al momento della stipula, al 5,31% su base annua, nonché da un tasso di mora variabile maggiorato di tre punti percentuali rispetto a quello
[... corrispettivo – benché indicativa della fonte di rilevazione del dato (i.e.
e fonti alternative in mancanza) e individuativa del tasso di CP_7
riferimento giornaliero è, tuttavia, carente giacché “non è chiaro se ai fini del calcolo sia applicata una media dei due trimestri ovvero come le due rilevazioni riferite al semestre oggetto di liquidazione agiscano sul capitale ai fini del calcolo” (cfr. pag. 11 relazione di CTU a firma dott. . Per_3
Dalle conclusioni rassegnate, quindi, si evince la presenza di una
“asimmetria tra la periodicità di rilevazione dell'indice posto a base di calcolo della parte di tasso variabile rispetto alla periodicità della liquidazione delle rate” la quale non conduce alla determinazione di un tasso unico (benché variabile). “Non si esplicita la regola finanziaria che
pag. 8/16 governa il calcolo nonché la parte di capitale sulla quale tale regola agisce” (cfr. pag. 11 relazione di CTU a firma dott. . Persona_2
Trattasi di conclusioni attendibili giacché esaustive, complete e logiche, come si ricava dalla specificazione della metodica seguita.
Dalla relazione, infatti, risulta precisato, funditus, che “Dal contratto di mutuo non si evince se si tratta di un mutuo alla francese puro oppure di un mutuo alla francese “ibrido”. Per chiarezza con quest'ultimo si fa riferimento ad un piano di ammortamento che predetermina le quote capitali al tasso iniziale del finanziamento mentre determina gli interessi in base agli effettivi giorni intercorrenti tra le scadenze delle rate;
questa metodologia, spesso usata per i mutui a tasso variabile, comporta la predeterminazione dell'andamento delle quote di rimborso del capitale. Il meccanismo di determinazione della rata pertanto non è chiaro nella sua esposizione né tantomeno nella sua applicazione”.
Alla premessa segue la congrua conclusione per cui “Nessuna di queste informazioni è disponibile nel contratto di mutuo e qualunque simulazione effettuata non ha condotto ad un medesimo risultato”(cfr. pag. 12 relazione di CTU a firma dott. Persona_2
A ciò si aggiunge – ad ulteriore riprova della indeterminabilità del tasso di interesse rilevabile nella “complessiva gestione del contratto di mutuo ma non nella mancata indicazione della fonte da cui rilevare il dato” - anche il riscontro di “discrasia tra il divisore posto alla base del calcolo degli interessi: il contratto di mutuo e la prima parte dell'allegato al contratto stesso fanno riferimento all'anno commerciale (360 giorni), le specifiche condizioni applicate al mutuo (cfr. 18 di 18 del contratto di muto) fanno riferimento all'anno civile (365 giorni). Anche in detta circostanza non è chiaro quale divisore è stato applicato al conteggio degli interessi e
pag. 9/16 dunque per la reperibilità dell'indice”(cfr. pag. 13 relazione di CTU a firma dott. . Persona_2
Sicché, coerentemente, il CTU ha rielaborato il piano di ammortamento al tasso legale pro-tempore vigente secondo le indicazioni fornite con l'ordinanza attributiva dell'incarico. Il CTU, in particolare, ha proceduto a
“rideterminare integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo pari al saggio legale per tempo vigente” (cfr. pag. 21 relazione di CTU a firma dott. Per_2
.
[...]
Conseguentemente, alla luce della elaborazione effettuata, ha provveduto a valutare la differenza tra gli importi effettivamente corrisposti e gli importi previsti dal piano di ammortamento ricalcolato, conteggiando “un recupero da parte del mutuatario di complessivi euro 23.473,52 (cfr. pag. 23 relazione di CTU a firma dott. . Persona_2
Occorre, tuttavia, considerare lo scioglimento del rapporto ad iniziativa della mutuante, con passaggio a sofferenza della complessiva somma di euro 166.460,08 (di cui euro 138.637,52 per capitale residuo;
euro
27.822,58 per interessi) e il versamento da parte del mutuatario, della complessiva somma pari a euro 119.175,30 (di cui euro 91.352,72 per capitale;
euro 27.822,58 per interessi) al 06.03.2018 (data estratto conto disponibile: cfr. allegato n. 2 alla relazione di CTU).
Al momento del passaggio a sofferenza è residuato un debito a carico della parte mutuataria rispetto al capitale erogato - pari a complessivi euro 250.000,00 - conteggiato considerando gli importi versati a titolo di capitale restituito da piano di ammortamento (euro 111.048,20) e capitale restituito su importi in sofferenza (euro 91.352,72).
pag. 10/16 Questo debito va rimodulato in applicazione della rielaborazione del piano di ammortamento, secondo i criteri esposti dal CTU dai cui conteggi si evince, altresì, la sommatoria degli interessi in concreto corrisposti (euro 77.074,48 di cui euro 49.251,90 per interessi da piano ammortamento;
euro 27.822,58 per interessi da pagamento importi a sofferenza).
Sicché, prendendo come riferimento la data del 27.11.2013 (data di giroconto a sofferenza) e la data del 06.03.2018 (data estratto conto disponibile) il ricalcolo dell'interesse legale pro tempore vigente sulla complessiva somma di euro 138.637,52 - quale sorte capitale residua trasferita a sofferenza applicando anche per questi quanto prescritto dall'articolo 1284 c.c. – implica che “il totale degli interessi legali è pari ad euro 2.893,16” (cfr. pag. 26 relazione di CTU a firma dott. Per_2
.
[...]
Tale calcolo, in definitiva, “conduce a un recupero a titolo di interessi versati sulle somme a sofferenza da parte del mutuatario di euro
24.929,42” (cfr. pagg. 25-26 relazione di CTU a firma dott. . Per_3
Ne segue, allora, che limitatamente a tale profilo, l'opposizione è fondata e il suo accoglimento determina la declaratoria di nullità parziale del contratto di Mutuo repertorio 55442 racc. n. 15319, stipulato tra le parti in data 28/12/2006, con rimodulazione della somma dovuta dalla parte mutuataria.
A fronte, infatti, del residuo dovuto a titolo di capitale (euro 47.599,08) - calcolato dal CTU conteggiando quanto corrisposto dal mutuatario, in base alle distinte di versamento fornite dalla opposta (cfr. pag. 27 relazione di
CTU a firma dott. - la fondatezza dell'opposizione in Persona_2
ordine al motivo relativo alla indeterminatezza della clausola determinativa pag. 11/16 dell'interesse, conduce alla rideterminazione della somma dovuta alla mutuante a titolo di interessi – conteggiati al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. - con una differenza da recuperare a favore del mutuante pari a euro 24.929,42 in relazione agli interessi su sofferenza.
Gli interessi corrispettivi da recuperare, sulle somme versate prima del passaggio a sofferenza, invece, sono pari a euro 23.473,52.
Complessivamente, quindi, gli interessi da recuperare ammontano a euro
48.402,94 (cfr. tabella riepilogativa pag. 27 relazione di CTU a firma dott.
. Persona_2
La declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo fondiario azionato quale titolo esecutivo, non comporta l'illegittimità dell'esecuzione minacciata in forza del contratto - né dell'iscrizione ipotecaria - determinando, piuttosto, soltanto la necessità una rideterminazione del
"quantum debeatur".
Nella fattispecie, le somme da recuperare a titolo di capitale da restituire alla mutuataria opposta – rideterminate dal CTU - ammontano a euro
47.599,08 (cfr. tabella riepilogativa pag. 27 relazione di CTU a firma dott.
. Persona_2
Sicché, a fronte di domanda dell'opponente – contenuta in citazione e ribadita tra le conclusioni a seguito dell'accertamento peritale disposto (cfr. note conclusive autorizzate) – di ordinare, previo ricalcolo, la restituzione delle somme non dovute e pagate dal mutuatario in costanza di rapporto, con rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo, oltre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria presa a garanzia da rapporto medesimo, annullato il precetto opposto, la creditrice convenuta va condannata alla restituzione dell'importo derivante dalla somma a titolo di pag. 12/16 interessi percepiti in forza di clausola nulla ex art. 1346 c.c., oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Trattasi di credito di valuta e non di valore, con la conseguenza che gli interessi decorrono, in difetto di prova della mala fede dell'accipiens, come nella specie, dalla data della domanda giudiziale.
Dall'inquadramento del credito – di valuta e non di valore – discende, altresì, l'esclusione dell'automatismo nel riconoscimento della rivalutazione monetaria, mancando la prova, anche sotto il primario profilo assertivo, dell' ulteriore pregiudizio patito dal tradens.
I debiti di valuta, infatti, non sono soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all' art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 16/03/2020 , n. 7316).
Va, invece, respinta l'ulteriore domanda di condanna al risarcimento del danno conseguente alla condotta della banca dopo la notificazione del precetto (cfr. pag. 3 note conclusive autorizzate per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 7 maggio 2025; già conclusioni sub memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c.).
Ove, infatti, inquadrata come condanna per lite temeraria, la stessa non è accoglibile giacché l'esito favorevole della lite, per il debitore opponente, è agganciato all'accertamento disposto in corso di causa.
Del pari, è a dirsi, sulla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta, atteso l'esito del giudizio sull'opposizione svolta da Controparte_3
Quanto alla eccezione di nullità del titolo esecutivo (contratto di mutuo) sotteso al precetto opposto, per violazione del divieto di intese lesive della concorrenza, ai sensi dell'art. 2 legge Antitrust – articolata nella prima memoria istruttoria, ove si assume che l'utilizzo del tasso di interesse pag. 13/16 indicizzato utilizzando l'Euribor 3 mesi, da applicare al mutuo, determina la nullità del “contratto bancario (la nullità e rilevabile anche d'ufficio) in quanto in violazione di una norma imperativa di legge: art. 2 L. 287/90
"Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” – la stessa, al di là del rilievo per cui non risulta riproposta in maniera esplicita tra le conclusioni contenute nelle note conclusive autorizzate per l'udienza del
7.5.25 (potendo, quindi, ritenersi abbandonata) in ogni caso, è infondata.
È, al riguardo, appena il caso di osservare che sulla tematica non si sono ancora pronunciate le S.U., pur risultando posta la questione «se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla commissione dell'Unione europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti»(cfr. Cassazione civile sez. I, 19/07/2024, n.19900).
Le spese vanno compensate nella profilandosi una situazione assimilabile alla soccombenza reciproca, avuto riguardo all'esito della domanda di accertamento della natura usurana degli interessi e, comunque, avuto riguardo alla natura dibattuta della nullità ex art. 2
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
866/2018 R.G., così provvede: pag. 14/16 DICHIARA in accoglimento del motivo di opposizione con cui si lamenta la indeterminatezza-indeterminabilità del tasso di interesse pattuito, “in quanto l'indice posto a base del calcolo non è specificato in maniera compiuta e sufficiente ad individuare, tempo per tempo, senza alcun dubbio ed in modo univoco l'esatto valore dell'indice stesso”, fondata l'opposizione per le causali e nei limiti di quanto accertato in motivazione e, per l'effetto, dichiara che l'importo dovuto a titolo di capitale residuo da restituire, come rideterminato dal CTU,
è pari a 47.599,08 oltre interessi dalla notifica del precetto fino al soddisfo, al tasso legale moratorio;
dichiara, altresì, tenuta e condanna la creditrice convenuta opposta alla restituzione dell'importo di euro
48.402,94 a titolo di interessi complessivi da recuperare percepiti in forza di clausola nulla ex art. 1346 c.c. (corrispettivi+ su sofferenza) oltre interessi dalla domanda al soddisfo, respingendo i motivo di opposizione basato sulla dedotta usurarietà del mutuo e le altre pretese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., reciprocamente formulate;
SPESE di lite compensate.
Barcellona P.G. 8.6.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 15/16 pag. 16/16