TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5363/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che con provvedimento emesso in data 26 maggio 2025, su congiunta istanza delle parti depositata in data 27-28/05/2025, disponeva la sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025 con il deposito telematico di note scritte entro il termine del 29 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che il su menzionato provvedimento risulta ritualmente comunicato ai procuratori delle parti costituite;
rilevato che, ai sensi dell'art. 128, ultimo periodo, c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), anche per le udienze pubbliche il giudice può disporne la sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter, salvo che una delle parti si opponga;
rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 127-ter, ultimo comma, c.p.c. (anch'esso nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato, in sostituzione dell'udienza di discussione del 29 maggio 2025; esaminati gli atti e letti i verbali di causa, nonché le suddette note scritte e le conclusioni ivi rassegnate dalle parti;
decide la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata nel presente provvedimento;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5363/2024 R.G.A.C. (già 4353/2024 r.g.a.c.), pendente
TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Trentola Parte_1 C.F._1
Ducenta alla via Ambra n. 4, presso lo studio dell'Avv. Frezza Francesco (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto C.F._2 di citazione per intimazione di sfratto per morosità
RICORRENTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Aversa Controparte_1 C.F._3 alla Via J.F. Kennedy n. 100, presso lo studio dell'Avv. Sagliocco Francesco (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura notarile allegata C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente nella fase sommaria
RESISTENTE
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
Oggetto: “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.”
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025
e come segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal
4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione per intimazione di convalida di sfratto per morosità, ritualmente notificato nei confronti della controparte, l'originaria intimante, Pt_1
dedotto di aver concesso in locazione, ad uso abitativo, all'intimata e
[...] conduttrice , con contratto di locazione ad uso abitativo registrato Controparte_1 all'Agenzia delle Entrate di Aversa in data 15/11/2017, con decorrenza dal 13/12/2017 al 12/12/2021, rinnovatosi tacitamente, un proprio immobile sito in Aversa alla via
Alessandro Bisceglia n. 6 e, più precisamente, appartamento al piano terra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Aversa, al foglio 3, particella 5323, sub.6, cat. A/2, R.C. rendita catastale euro 185,92, al canone pattuito di euro 3.240,00 annuali, da corrispondersi presso il domicilio della locatrice in rate mensili anticipate di euro 270,00 ciascuna, deduceva che la propria conduttrice si sarebbe resa morosa nel pagamento del canone di locazione degli ultimi tre anni, per un ammontare complessivo di euro 9.720,00.
Ciò premesso, la predetta parte intimante chiedeva la convalida dell'intimato sfratto per morosità, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 20 giugno 2024 si costituiva nella fase sommaria l'intimata , la quale, Controparte_1 di contro, si opponeva allo sfratto per morosità intimatole, deducendo: — di aver corrisposto i canoni di locazione per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché di gennaio 2022, a mezzo di vaglia postale;
— che a partire dal mese di febbraio 2022 la locatrice le avrebbe chiesto la corresponsione dei canoni di locazione in contanti;
— che per i mesi di aprile e maggio 2022 i pagamenti eseguiti in contanti sarebbero stati accompagnati da quietanza a firma della Pt_1
e che, invece, nei mesi successivi, nonostante gli eseguiti pagamenti, la si Pt_1 sarebbe rifiutata di rilasciarne quietanza;
— che le mensilità di maggio e giugno 2024 sarebbero state pagate a mezzo di valigia postale.
Ciò premesso, ella intimata concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
Con ordinanza resa in data 27 giugno 2024, all'esito della riservata assunta all'udienza del 24 giugno 2024, l'istruttore, per effetto della opposizione spiegata dalla intimata, mutava il rito ex art. 667, 426 e 447-bis c.p.c., fissando l'udienza ex art. 420 c.p.c. e concedendo alle parti, rispettivamente, termine di giorni trenta e giorni dieci antecedenti la predetta udienza per il deposito delle memorie integrative e per integrazioni documentali, accogliendo, allo stesso tempo, l'istanza — avanzata dalla intimante — volta all'emissione del provvedimento provvisorio di rilascio dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 665 c.p.c. (non ritenendo sussistervi gravi motivi ostativi e per tutte le ulteriori motivazioni ivi esposte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), fissando per l'esecuzione del disposto rilascio la data del 10 gennaio 2025.
Nei termini assegnati, entrambe le parti depositavano memorie integrative, in cui sostanzialmente ribadivano le loro rispettive difese e deduzioni già spiegate nella fase sommaria.
In particolare, parte ricorrente concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:
“- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice;
- per l'effetto, condannare la sig.ra al rilascio immediato dell'immobile; CP_1
- condannare la convenuta al pagamento della somma di € 9.720,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di canoni non corrisposti;
- con vittoria di spese e compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
Parte resistente, di contro, concludeva chiedendo:
“- rigettare la richiesta di risoluzione del contratto;
- rigettare la richiesta di pagamento dei canoni di locazione (€ 9.720,00) in quanto generica e infondata;
- in subordine, condannare la conduttrice al pagamento del minore importo relativo ai canoni per cui non è stata raggiunta la prova del corretto adempimento;
- rigettare la richiesta di rilascio dell'immobile e, per l'effetto, revocare il provvedimento di rilascio provvisorio;
- condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Per effetto della spiegata opposizione, dunque, la instaurata procedura per convalida di sfratto è transitata dalla sua fase sommaria a quella ordinaria a cognizione piena, nel cui ambito l'oggetto del giudizio è divenuto l'accertamento dell'eventuale sussistenza di tutti i presupposti necessari e funzionali alla delibazione della domanda, avanzata da parte ricorrente in via principale, di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione dedotto in giudizio.
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
Sul piano sostanzialistico si rende, pertanto, opportuno sinteticamente premettere che l'azione di risoluzione contrattuale per inadempimento proposta dal ricorrente
— con l'intimato sfratto per morosità, prima, e a seguito del mutamento del rito, poi
— è un'azione di tipo costitutivo — secondo il paradigma normativo di cui all'art. 1453 c.c. — , con la quale si mira ad ottenere, al ricorrere di un inadempimento imputabile alla controparte, lo scioglimento del vincolo contrattuale. Il successivo art. 1455 c.c. specifica, poi, che l'inadempimento idoneo a determinare una siffatta risoluzione è solo quello di non scarsa importanza, ovvero, con valutazione riservata al giudice del merito, quello che comporti una significativa alterazione del vincolo sinallagmatico sotteso al regolamento negoziale concordato tra le parti. Inoltre, nella particolare materia locatizia, l'art. 5, L. 392/1978 (applicabile precipuamente alle locazioni ad uso abitativo, come è, appunto, nella fattispecie concreta qui a giudizio), nel sostituirsi agli apprezzamenti giurisdizionali di merito innanzi indicati circa la valutazione della serietà e dell'importanza dell'inadempimento, predetermina legalmente la gravità dell'inadempimento del conduttore, ritenendo tale quello relativo al mancato pagamento del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero al mancato pagamento degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone locativo concordato.
Per quanto attiene, invece, alle regole processuali relative alla ripartizione dell'onere della prova in tema di risoluzione e risarcimento danni per inadempimento contrattuale, le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 13533/2001) hanno posto l'ormai incontrastato principio di diritto — recepito da innumerevoli successive pronunce, tra cui, ex multis Cass. 11173/2012; 7530/2012; 3373/2010, e pienamente condiviso anche da questo Tribunale — secondo il quale, nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto in giudizio, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore.
Ciò chiarito, in via pregiudiziale di rito va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di locazione. Vi è infatti prova in atti dell'attivazione del procedimento de quo, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione alla procedura della parte resistente invitata (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte ricorrente in data
27/08/2024).
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
Nel merito, le domande proposte da parte ricorrente si sono rivelate fondate e meritano accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito delineati.
E' risultato assolutamente incontestato tra le parti (oltre che oggetto di specifica prova documentale in atti) la stipula tra loro di un contratto di locazione
(regolarmente registrato) avente ad oggetto l'immobile sito in Aversa alla via
Alessandro Bisceglia n. 6, ubicato al piano terra e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Aversa al foglio 3, particella 5323, sub.6, col quale la in Pt_1 qualità di locatrice, concedeva alla , in qualità di conduttrice, l'uso abitativo CP_1 del predetto immobile al canone pattuito di euro 3.240,00 annuali, da corrispondersi in rate mensili anticipate di euro 270,00 ciascuna presso il domicilio del locatore ogni
13 (tredici) del mese (cfr. art. 5 del contratto di locazione prodotto in atti dalla parte ricorrente sin dalla fase sommaria).
Ebbene, la ricorrente ha dedotto — col promosso atto di intimazione di sfratto per morosità — che la propria conduttrice si sarebbe resa morosa nel pagamento dei pattuiti canoni di locazioni per un consistente ammontare, pari agli ultimi tre anni di godimento dell'immobile.
Dal lato suo, parte resistente ha dedotto sporadici e parziali pagamenti, i quali, tuttavia, sono risultati solo in minima parte sostenuti da adeguata prova documentale.
In particolare, dall'esame della documentazione versata in atti da parte resistente, tanto nella fase sommaria quanto a seguito del mutamento del rito (in allegato alla propria memoria integrativa), possono ritenersi provati documentalmente i seguenti pagamenti (per quanto riguarda il periodo oggetto di intimazione):
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di settembre 2021 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 21/09/2021, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di ottobre 2021 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 20/10/2021, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di novembre 2021 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 19/11/2021, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di dicembre 2021 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 21/12/2021, mai contestato dalla ricorrente);
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di gennaio 2022 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 12/01/2022, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di febbraio 2022 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 12/01/2022, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di marzo 2022 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di quietanza ad apparente firma della
e da quest'ultima mai disconosciuta, nè contestata); Pt_1
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di aprile 2022 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di quietanza ad apparente firma della
e da quest'ultima mai disconosciuta, nè contestata). Pt_1
Successivamente alla notificazione dell'atto di intimazione di sfratto per morosità nei confronti della intimata (avvenuto, a mani proprie della destinataria, in data
15/05/2024, come comprovato in atti) sono, invece, documentalmente provato in atti i seguenti ulteriori pagamenti:
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di maggio 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 21/05/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di giugno 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 14/06/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di luglio 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 16/07/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di agosto 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 16/08/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di settembre 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 17/09/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di ottobre 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 17/10/2024, mai contestato dalla ricorrente);
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di novembre 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 28/11/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di dicembre 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 17/12/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di gennaio 2025 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 24/01/2025, mai contestato dalla ricorrente).
Ora, considerato che parte ricorrente aveva dedotto, alla data della notificazione dell'atto di intimazione introduttiva del giudizio nei confronti della intimata
(avvenuta — come innanzi già detto — in data 15/05/2024), una morosità complessiva della propria conduttrice di euro 9.720,00, pari ai canoni di locazione degli ultimi 3 anni (ovvero dal giugno 2021 al maggio 2024), per il menzionato periodo i pagamenti documentalmente provati in atti da parte resistente eludono soltanto le morosità relative alle mensilità da settembre a dicembre 2021 e da gennaio ad aprile 2022, per complessive otto mensilità, corrispondenti ad euro 2.160,00.
Per effetto di quanto precede, dunque, si può affermare che, alla data della intimazione, persisteva — e tutt'ora persiste — una morosità di parte resistente pari ad euro (9.720,00 - 2.160,00) 7.560,00, pari a ben 28 mensilità (mentre tutti i pagamenti pur provati in atti dalla resistente, e relativi alle mensilità da maggio 2024 — corrisposta col su menzionata vaglia postale del 21/05/2024 e, dunque, già successivamente alla instaurazione del presente giudizio — a gennaio 2025, risultano essere tutti successivi alla notificazione dell'atto di intimazione introduttivo del presente giudizio e relativi a mensilità successivamente scadute e non oggetto di intimazione).
Non possono trovare adesione le generiche asserzioni e difese formulate da parte resistente con riguardo a presunti pagamenti dei menzionati canoni di locazione eseguiti in contanti nelle mani della locatrice senza ottenerne quietanza.
Ed invero, sul punto va ribadito (come già osservato nella resa ordinanza ex art. 665
c.p.c.) che il rilascio della quietanza è preciso diritto del debitore adempiente, ai sensi dell'art. 1199 c.c., cosicché il mancato rilascio della stessa può anche giustificare l'eccezione di inadempimento del conduttore e rendere legittima la sospensione del pagamento del canone di locazione, se la pretesa del debitore non appaia contraria a buona fede (cfr. Cass. 4199/1979), proprio in virtù della particolare valenza probatoria della quietanza stessa, unico mezzo idoneo a provare il pagamento, stante i limiti alla prova testimoniale sanciti proprio in tema di pagamento dagli artt. 2726 e 2721 e ss.
c.c.; in tal modo la richiesta della quietanza diventa oltre che diritto, anche un preciso n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
onere del debitore al fine di premunirsi dell'unico mezzo di prova idoneo a dimostrare il pagamento (ed essendo principio giuridico ormai acquisito in giurisprudenza quello secondo cui, dimostrata la sussistenza del rapporto contrattuale e dedotto l'inadempimento di controparte, spetta proprio al debitore provare l'adempimento della prestazione su di lui gravante).
Del resto, il genericamente dedotto rifiuto della locatrice di rilasciare quietanza per i pagamenti in contanti operati da parte resistente appare inverosimile e smentito dalla stessa produzione documentale da quest'ultima depositata.
Ed invero, la stessa parte resistente ha prodotto in atti diverse quietanze di pagamento a firma della ricorrente e attestanti la ricezione di pagamenti a titolo di canoni di locazione, le quali quietanze dimostrano chiaramente che, laddove avvenuti, i relativi pagamenti in contanti risultano essere stati effettivamente quietanzati. Non si comprende, invero, la logica ragione — e da qui la inverosimiglianza della generica tesi sostenuta dalla resistente — per cui la locatrice, pur avendo ricevuto il pagamento in contanti di molte più mensilità rispetto a quelle rappresentate in atti, avrebbe deciso selettivamente di rilasciare quietanza solo per alcune e non per altre, senza, peraltro, che la conduttrice abbia mai frapposto alcuna contestazione o rimostranza a tale presunta condotta (alcunché essendo stato dimostrato in atti in tal senso).
Neppure le istanze istruttorie articolate sul punto dalla resistente nella depositata memoria integrativa si sono rivelate idonee a dimostrarne gli assunti.
Ed invero, la ricorrente ha chiesto di fornire prova dei propri assunti a mezzo di non meglio precisati files audio e video e con prova dichiarativa.
Tuttavia — come, peraltro, già osservato nella ordinanza istruttoria resa in data
13/02/2025 — , quanto alla mera istanza — formulata dalla difesa di parte resistente nella memoria integrativa depositata in data 28/01/2025 — di autorizzazione al deposito in atti dei predetti files multimediali, occorre precisare che il nuovo art. 16 delle Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44 (adottate con Provvedimento del Direttore
Generale DGSIA del 07/08/2024, in attuazione del richiamato art. 34, comma 1, D.M.
Giustizia 21/02/2011 n. 44, come da ultimo novellato dal D.M. 29/12/2023, n. 217) ha esteso i formati degli allegati dei documenti di parte di cui è consentito il deposito telematico, ricomprendendovi espressamente anche i files Video – formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi) – e Audio –
MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav),
AIFF (.aiff, .aif) –.
Tale rilevante modifica è stata materialmente implementata nei sistemi informatici civili a decorrere dal 30/09/2024 (come da nota Ministeriale - D.O.G. - del 24/09/2024,
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
ovvero in data ben antecedente al deposito della memoria integrativa di parte resistente e prima che spirassero le preclusioni assertive e istruttorie), cosicché la parte interessata al relativo mezzo istruttorio era tenuta ad operare in autonomia il relativo deposito entro il termine perentorio assegnato, senza che sia stato all'uopo necessario il chiesto e preventivo provvedimento “autorizzativo” da parte del giudice.
Del resto, la medesima parte resistente istante non ha neppure rappresentato o dedotto eventuali impedimenti che non gli abbiano consentito il deposito telematico della documentazione multimediale richiesta — nonostante l'implementazione delle menzionate modifiche tecniche — , onde l'insussistenza anche di ipotetiche ragioni di rimessione in termini (del resto, neppure mai richiesta dalla resistente).
Quanto, invece, alla articolata prova dichiarativa, essa si è rivelata non articolata per capitoli separati e specifici ex art. 244 c.p.c..
Ed invero, parte resistente, nella menzionata memoria del 28/01/2025, si è limitata a chiedere di “ammettere la prova testimoniale sul capo 2, lett. b)”, il quale, tuttavia, non contiene alcuna specifica articolazione istruttoria su precise circostanze di fatto ben inquadrate nel tempo e nello spazio, quanto, piuttosto, mere deduzioni difensive argomentative e assertive (peraltro anche intrise di valutazioni giuridiche e fattuali, evidentemente non sottoponibili ai testi), non in grado, dunque, di assurgere a compiuta articolazione istruttoria ex art. 244 c.p.c..
Accertato, quindi, definitivamente — per tutto quanto innanzi precisato —
l'inadempimento della conduttrice resistente nel mancato pagamento del canone di locazione, non resta che accertare se in relazione a tale inadempienza sia possibile esprimere un giudizio in termini di gravità, che consenta, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la pronuncia della richiesta risoluzione del dedotto contratto di locazione.
Sul punto la valutazione non può che essere positiva.
Ed invero, l'inadempimento della conduttrice si è dimostrato volontario, serio e definitivo e di entità di gran lunga superiore rispetto a quella prevista dall'art. 5, L.
392/1978 nella predeterminazione ex lege della gravità dell'inadempimento nell'ambito delle locazioni ad uso abitativo.
Per tutti i motivi che precedono va, pertanto, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione dedotto in lite, intercorso tra la ricorrente e la Parte_1 resistente , per grave inadempimento imputabile a quest'ultima. Controparte_1
Per l'effetto, la resistente va condannata al rilascio del detto immobile, libero e vuoto da persone e/o cose, in favore della ricorrente, nulla disponendosi, tuttavia, per l'esecuzione del disposto rilascio, ai sensi dell'art. 56, L. 392/1978, avendo parte resistente prodotto in atti (in allegato alla nota scritta depositata in data 28 maggio n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
2025, in sostituzione dell'udienza di discussione del 29 maggio 2025) verbale di rilascio redatto in contraddittorio tra le parti e i loro difensori, attestante la già avvenuta riconsegna dell'immobile per cui è causa da parte della conduttrice in favore della locatrice in data 30 aprile 2025.
Consequenzialmente, e per gli stessi motivi che precedono, va anche accolta (seppure parzialmente) la domanda proposta dalla medesima parte ricorrente e tesa alla condanna della resistente al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti.
I detti canoni vanno, tuttavia, riquantificati, avuto riguardo al canone pattuito in contratto di euro 270,00 mensili, e per una morosità protrattasi per 28 mensilità alla data della intimazione (ovvero al netto dei pagamenti provati in atti da parte resistente, così come innanzi analiticamente ricostruiti), in complessivi euro 7.560,00
(settemilacinquecentosessanta/00); somma alla quale la resistente va, quindi, condannata al pagamento in favore della ricorrente, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalle singole scadenze al soddisfo.
Quanto, invece, ai canoni scaduti dalla data della intimazione (maggio 2024) alla pronuncia della presente sentenza, ne è incontestata tra le parti (e anche documentalmente provata in atti) la corresponsione dalla resistente in favore della ricorrente.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte ricorrente (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, avuto riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, in fatto e in diritto, dirimenti ai fini decisori).
Va, inoltre, osservato che, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010 (nella formulazione risultante dalla novella apportata dal D.Lgs. 149/2022 e ratione temporis applicabile al caso di specie), quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Ne consegue che solo la sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge, dovendo, peraltro, la n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
relativa circostanza essere adeguatamente provata da chi la invoca (cfr. Tribunale
Roma, 5/7/2012).
Nel caso di specie parte resistente non ha allegato alcuna giustificazione alla sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione (così come attestato dal relativo verbale negativo in atti), conseguendo a ciò la condanna della medesima parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, con l'ulteriore specificazione che trattasi non del contributo in concreto versato (che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge), ma di quello effettivamente dovuto, cosicché non è possibile in questa sede procedere alla determinazione della sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta al funzionario di
Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 5363/2024 (già 4353/2024) R.G.A.C., avente ad oggetto: “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, uso abitativo”, pendente tra Pt_1
— ricorrente — e — resistente — , ogni contraria
[...] Controparte_1 istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, dichiara risolto, per le causali di cui in motivazione e per grave inadempimento della conduttrice, il contratto di locazione intercorso tra — locatrice — e Parte_1
— conduttrice —, registrato in data 15/11/2017, avente ad Controparte_1 oggetto l'immobile sito in Aversa alla via Alessandro Bisceglia, 6, piano terra
(meglio descritto in citazione e nel contratto di locazione in atti), nulla disponendosi per il rilascio del medesimo immobile, dalla resistente in favore della ricorrente, poiché spontaneamente già avvenuto in corso di causa (come documentato in atti e come osservato in parte motiva);
2. condanna la resistente, al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma complessiva di euro 7.560,00 Parte_1
(settemilacinquecentosessanta/00), a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti alla data della intimazione e per i periodi indicati in motivazione, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalle singole scadenze al soddisfo;
3. condanna la resistente, al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite relative al presente giudizio, che Parte_1 si liquidano in complessivi euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui euro 200,00
(duecento/00) per spese ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte ricorrente, Avv. Frezza Francesco, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
4. condanna, ex art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010, parte resistente, CP_1
al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo
[...] corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 30/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che con provvedimento emesso in data 26 maggio 2025, su congiunta istanza delle parti depositata in data 27-28/05/2025, disponeva la sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025 con il deposito telematico di note scritte entro il termine del 29 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che il su menzionato provvedimento risulta ritualmente comunicato ai procuratori delle parti costituite;
rilevato che, ai sensi dell'art. 128, ultimo periodo, c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), anche per le udienze pubbliche il giudice può disporne la sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter, salvo che una delle parti si opponga;
rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 127-ter, ultimo comma, c.p.c. (anch'esso nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato, in sostituzione dell'udienza di discussione del 29 maggio 2025; esaminati gli atti e letti i verbali di causa, nonché le suddette note scritte e le conclusioni ivi rassegnate dalle parti;
decide la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata nel presente provvedimento;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5363/2024 R.G.A.C. (già 4353/2024 r.g.a.c.), pendente
TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Trentola Parte_1 C.F._1
Ducenta alla via Ambra n. 4, presso lo studio dell'Avv. Frezza Francesco (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto C.F._2 di citazione per intimazione di sfratto per morosità
RICORRENTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Aversa Controparte_1 C.F._3 alla Via J.F. Kennedy n. 100, presso lo studio dell'Avv. Sagliocco Francesco (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura notarile allegata C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente nella fase sommaria
RESISTENTE
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
Oggetto: “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.”
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025
e come segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal
4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione per intimazione di convalida di sfratto per morosità, ritualmente notificato nei confronti della controparte, l'originaria intimante, Pt_1
dedotto di aver concesso in locazione, ad uso abitativo, all'intimata e
[...] conduttrice , con contratto di locazione ad uso abitativo registrato Controparte_1 all'Agenzia delle Entrate di Aversa in data 15/11/2017, con decorrenza dal 13/12/2017 al 12/12/2021, rinnovatosi tacitamente, un proprio immobile sito in Aversa alla via
Alessandro Bisceglia n. 6 e, più precisamente, appartamento al piano terra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Aversa, al foglio 3, particella 5323, sub.6, cat. A/2, R.C. rendita catastale euro 185,92, al canone pattuito di euro 3.240,00 annuali, da corrispondersi presso il domicilio della locatrice in rate mensili anticipate di euro 270,00 ciascuna, deduceva che la propria conduttrice si sarebbe resa morosa nel pagamento del canone di locazione degli ultimi tre anni, per un ammontare complessivo di euro 9.720,00.
Ciò premesso, la predetta parte intimante chiedeva la convalida dell'intimato sfratto per morosità, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 20 giugno 2024 si costituiva nella fase sommaria l'intimata , la quale, Controparte_1 di contro, si opponeva allo sfratto per morosità intimatole, deducendo: — di aver corrisposto i canoni di locazione per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché di gennaio 2022, a mezzo di vaglia postale;
— che a partire dal mese di febbraio 2022 la locatrice le avrebbe chiesto la corresponsione dei canoni di locazione in contanti;
— che per i mesi di aprile e maggio 2022 i pagamenti eseguiti in contanti sarebbero stati accompagnati da quietanza a firma della Pt_1
e che, invece, nei mesi successivi, nonostante gli eseguiti pagamenti, la si Pt_1 sarebbe rifiutata di rilasciarne quietanza;
— che le mensilità di maggio e giugno 2024 sarebbero state pagate a mezzo di valigia postale.
Ciò premesso, ella intimata concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
Con ordinanza resa in data 27 giugno 2024, all'esito della riservata assunta all'udienza del 24 giugno 2024, l'istruttore, per effetto della opposizione spiegata dalla intimata, mutava il rito ex art. 667, 426 e 447-bis c.p.c., fissando l'udienza ex art. 420 c.p.c. e concedendo alle parti, rispettivamente, termine di giorni trenta e giorni dieci antecedenti la predetta udienza per il deposito delle memorie integrative e per integrazioni documentali, accogliendo, allo stesso tempo, l'istanza — avanzata dalla intimante — volta all'emissione del provvedimento provvisorio di rilascio dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 665 c.p.c. (non ritenendo sussistervi gravi motivi ostativi e per tutte le ulteriori motivazioni ivi esposte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), fissando per l'esecuzione del disposto rilascio la data del 10 gennaio 2025.
Nei termini assegnati, entrambe le parti depositavano memorie integrative, in cui sostanzialmente ribadivano le loro rispettive difese e deduzioni già spiegate nella fase sommaria.
In particolare, parte ricorrente concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:
“- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice;
- per l'effetto, condannare la sig.ra al rilascio immediato dell'immobile; CP_1
- condannare la convenuta al pagamento della somma di € 9.720,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di canoni non corrisposti;
- con vittoria di spese e compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
Parte resistente, di contro, concludeva chiedendo:
“- rigettare la richiesta di risoluzione del contratto;
- rigettare la richiesta di pagamento dei canoni di locazione (€ 9.720,00) in quanto generica e infondata;
- in subordine, condannare la conduttrice al pagamento del minore importo relativo ai canoni per cui non è stata raggiunta la prova del corretto adempimento;
- rigettare la richiesta di rilascio dell'immobile e, per l'effetto, revocare il provvedimento di rilascio provvisorio;
- condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Per effetto della spiegata opposizione, dunque, la instaurata procedura per convalida di sfratto è transitata dalla sua fase sommaria a quella ordinaria a cognizione piena, nel cui ambito l'oggetto del giudizio è divenuto l'accertamento dell'eventuale sussistenza di tutti i presupposti necessari e funzionali alla delibazione della domanda, avanzata da parte ricorrente in via principale, di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione dedotto in giudizio.
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
Sul piano sostanzialistico si rende, pertanto, opportuno sinteticamente premettere che l'azione di risoluzione contrattuale per inadempimento proposta dal ricorrente
— con l'intimato sfratto per morosità, prima, e a seguito del mutamento del rito, poi
— è un'azione di tipo costitutivo — secondo il paradigma normativo di cui all'art. 1453 c.c. — , con la quale si mira ad ottenere, al ricorrere di un inadempimento imputabile alla controparte, lo scioglimento del vincolo contrattuale. Il successivo art. 1455 c.c. specifica, poi, che l'inadempimento idoneo a determinare una siffatta risoluzione è solo quello di non scarsa importanza, ovvero, con valutazione riservata al giudice del merito, quello che comporti una significativa alterazione del vincolo sinallagmatico sotteso al regolamento negoziale concordato tra le parti. Inoltre, nella particolare materia locatizia, l'art. 5, L. 392/1978 (applicabile precipuamente alle locazioni ad uso abitativo, come è, appunto, nella fattispecie concreta qui a giudizio), nel sostituirsi agli apprezzamenti giurisdizionali di merito innanzi indicati circa la valutazione della serietà e dell'importanza dell'inadempimento, predetermina legalmente la gravità dell'inadempimento del conduttore, ritenendo tale quello relativo al mancato pagamento del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero al mancato pagamento degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone locativo concordato.
Per quanto attiene, invece, alle regole processuali relative alla ripartizione dell'onere della prova in tema di risoluzione e risarcimento danni per inadempimento contrattuale, le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 13533/2001) hanno posto l'ormai incontrastato principio di diritto — recepito da innumerevoli successive pronunce, tra cui, ex multis Cass. 11173/2012; 7530/2012; 3373/2010, e pienamente condiviso anche da questo Tribunale — secondo il quale, nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto in giudizio, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore.
Ciò chiarito, in via pregiudiziale di rito va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di locazione. Vi è infatti prova in atti dell'attivazione del procedimento de quo, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione alla procedura della parte resistente invitata (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte ricorrente in data
27/08/2024).
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
Nel merito, le domande proposte da parte ricorrente si sono rivelate fondate e meritano accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito delineati.
E' risultato assolutamente incontestato tra le parti (oltre che oggetto di specifica prova documentale in atti) la stipula tra loro di un contratto di locazione
(regolarmente registrato) avente ad oggetto l'immobile sito in Aversa alla via
Alessandro Bisceglia n. 6, ubicato al piano terra e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Aversa al foglio 3, particella 5323, sub.6, col quale la in Pt_1 qualità di locatrice, concedeva alla , in qualità di conduttrice, l'uso abitativo CP_1 del predetto immobile al canone pattuito di euro 3.240,00 annuali, da corrispondersi in rate mensili anticipate di euro 270,00 ciascuna presso il domicilio del locatore ogni
13 (tredici) del mese (cfr. art. 5 del contratto di locazione prodotto in atti dalla parte ricorrente sin dalla fase sommaria).
Ebbene, la ricorrente ha dedotto — col promosso atto di intimazione di sfratto per morosità — che la propria conduttrice si sarebbe resa morosa nel pagamento dei pattuiti canoni di locazioni per un consistente ammontare, pari agli ultimi tre anni di godimento dell'immobile.
Dal lato suo, parte resistente ha dedotto sporadici e parziali pagamenti, i quali, tuttavia, sono risultati solo in minima parte sostenuti da adeguata prova documentale.
In particolare, dall'esame della documentazione versata in atti da parte resistente, tanto nella fase sommaria quanto a seguito del mutamento del rito (in allegato alla propria memoria integrativa), possono ritenersi provati documentalmente i seguenti pagamenti (per quanto riguarda il periodo oggetto di intimazione):
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di settembre 2021 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 21/09/2021, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di ottobre 2021 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 20/10/2021, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di novembre 2021 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 19/11/2021, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di dicembre 2021 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 21/12/2021, mai contestato dalla ricorrente);
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di gennaio 2022 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 12/01/2022, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di febbraio 2022 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 12/01/2022, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di marzo 2022 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di quietanza ad apparente firma della
e da quest'ultima mai disconosciuta, nè contestata); Pt_1
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di aprile 2022 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di quietanza ad apparente firma della
e da quest'ultima mai disconosciuta, nè contestata). Pt_1
Successivamente alla notificazione dell'atto di intimazione di sfratto per morosità nei confronti della intimata (avvenuto, a mani proprie della destinataria, in data
15/05/2024, come comprovato in atti) sono, invece, documentalmente provato in atti i seguenti ulteriori pagamenti:
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di maggio 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 21/05/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di giugno 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 14/06/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di luglio 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 16/07/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di agosto 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 16/08/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di settembre 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 17/09/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di ottobre 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 17/10/2024, mai contestato dalla ricorrente);
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di novembre 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 28/11/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di dicembre 2024 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 17/12/2024, mai contestato dalla ricorrente);
– euro 270,00 relativi al canone di locazione per il mese di gennaio 2025 (provati da parte ricorrente tramite il deposito di ricevuta di emissione di vaglia ordinario del 24/01/2025, mai contestato dalla ricorrente).
Ora, considerato che parte ricorrente aveva dedotto, alla data della notificazione dell'atto di intimazione introduttiva del giudizio nei confronti della intimata
(avvenuta — come innanzi già detto — in data 15/05/2024), una morosità complessiva della propria conduttrice di euro 9.720,00, pari ai canoni di locazione degli ultimi 3 anni (ovvero dal giugno 2021 al maggio 2024), per il menzionato periodo i pagamenti documentalmente provati in atti da parte resistente eludono soltanto le morosità relative alle mensilità da settembre a dicembre 2021 e da gennaio ad aprile 2022, per complessive otto mensilità, corrispondenti ad euro 2.160,00.
Per effetto di quanto precede, dunque, si può affermare che, alla data della intimazione, persisteva — e tutt'ora persiste — una morosità di parte resistente pari ad euro (9.720,00 - 2.160,00) 7.560,00, pari a ben 28 mensilità (mentre tutti i pagamenti pur provati in atti dalla resistente, e relativi alle mensilità da maggio 2024 — corrisposta col su menzionata vaglia postale del 21/05/2024 e, dunque, già successivamente alla instaurazione del presente giudizio — a gennaio 2025, risultano essere tutti successivi alla notificazione dell'atto di intimazione introduttivo del presente giudizio e relativi a mensilità successivamente scadute e non oggetto di intimazione).
Non possono trovare adesione le generiche asserzioni e difese formulate da parte resistente con riguardo a presunti pagamenti dei menzionati canoni di locazione eseguiti in contanti nelle mani della locatrice senza ottenerne quietanza.
Ed invero, sul punto va ribadito (come già osservato nella resa ordinanza ex art. 665
c.p.c.) che il rilascio della quietanza è preciso diritto del debitore adempiente, ai sensi dell'art. 1199 c.c., cosicché il mancato rilascio della stessa può anche giustificare l'eccezione di inadempimento del conduttore e rendere legittima la sospensione del pagamento del canone di locazione, se la pretesa del debitore non appaia contraria a buona fede (cfr. Cass. 4199/1979), proprio in virtù della particolare valenza probatoria della quietanza stessa, unico mezzo idoneo a provare il pagamento, stante i limiti alla prova testimoniale sanciti proprio in tema di pagamento dagli artt. 2726 e 2721 e ss.
c.c.; in tal modo la richiesta della quietanza diventa oltre che diritto, anche un preciso n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
onere del debitore al fine di premunirsi dell'unico mezzo di prova idoneo a dimostrare il pagamento (ed essendo principio giuridico ormai acquisito in giurisprudenza quello secondo cui, dimostrata la sussistenza del rapporto contrattuale e dedotto l'inadempimento di controparte, spetta proprio al debitore provare l'adempimento della prestazione su di lui gravante).
Del resto, il genericamente dedotto rifiuto della locatrice di rilasciare quietanza per i pagamenti in contanti operati da parte resistente appare inverosimile e smentito dalla stessa produzione documentale da quest'ultima depositata.
Ed invero, la stessa parte resistente ha prodotto in atti diverse quietanze di pagamento a firma della ricorrente e attestanti la ricezione di pagamenti a titolo di canoni di locazione, le quali quietanze dimostrano chiaramente che, laddove avvenuti, i relativi pagamenti in contanti risultano essere stati effettivamente quietanzati. Non si comprende, invero, la logica ragione — e da qui la inverosimiglianza della generica tesi sostenuta dalla resistente — per cui la locatrice, pur avendo ricevuto il pagamento in contanti di molte più mensilità rispetto a quelle rappresentate in atti, avrebbe deciso selettivamente di rilasciare quietanza solo per alcune e non per altre, senza, peraltro, che la conduttrice abbia mai frapposto alcuna contestazione o rimostranza a tale presunta condotta (alcunché essendo stato dimostrato in atti in tal senso).
Neppure le istanze istruttorie articolate sul punto dalla resistente nella depositata memoria integrativa si sono rivelate idonee a dimostrarne gli assunti.
Ed invero, la ricorrente ha chiesto di fornire prova dei propri assunti a mezzo di non meglio precisati files audio e video e con prova dichiarativa.
Tuttavia — come, peraltro, già osservato nella ordinanza istruttoria resa in data
13/02/2025 — , quanto alla mera istanza — formulata dalla difesa di parte resistente nella memoria integrativa depositata in data 28/01/2025 — di autorizzazione al deposito in atti dei predetti files multimediali, occorre precisare che il nuovo art. 16 delle Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44 (adottate con Provvedimento del Direttore
Generale DGSIA del 07/08/2024, in attuazione del richiamato art. 34, comma 1, D.M.
Giustizia 21/02/2011 n. 44, come da ultimo novellato dal D.M. 29/12/2023, n. 217) ha esteso i formati degli allegati dei documenti di parte di cui è consentito il deposito telematico, ricomprendendovi espressamente anche i files Video – formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi) – e Audio –
MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav),
AIFF (.aiff, .aif) –.
Tale rilevante modifica è stata materialmente implementata nei sistemi informatici civili a decorrere dal 30/09/2024 (come da nota Ministeriale - D.O.G. - del 24/09/2024,
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
ovvero in data ben antecedente al deposito della memoria integrativa di parte resistente e prima che spirassero le preclusioni assertive e istruttorie), cosicché la parte interessata al relativo mezzo istruttorio era tenuta ad operare in autonomia il relativo deposito entro il termine perentorio assegnato, senza che sia stato all'uopo necessario il chiesto e preventivo provvedimento “autorizzativo” da parte del giudice.
Del resto, la medesima parte resistente istante non ha neppure rappresentato o dedotto eventuali impedimenti che non gli abbiano consentito il deposito telematico della documentazione multimediale richiesta — nonostante l'implementazione delle menzionate modifiche tecniche — , onde l'insussistenza anche di ipotetiche ragioni di rimessione in termini (del resto, neppure mai richiesta dalla resistente).
Quanto, invece, alla articolata prova dichiarativa, essa si è rivelata non articolata per capitoli separati e specifici ex art. 244 c.p.c..
Ed invero, parte resistente, nella menzionata memoria del 28/01/2025, si è limitata a chiedere di “ammettere la prova testimoniale sul capo 2, lett. b)”, il quale, tuttavia, non contiene alcuna specifica articolazione istruttoria su precise circostanze di fatto ben inquadrate nel tempo e nello spazio, quanto, piuttosto, mere deduzioni difensive argomentative e assertive (peraltro anche intrise di valutazioni giuridiche e fattuali, evidentemente non sottoponibili ai testi), non in grado, dunque, di assurgere a compiuta articolazione istruttoria ex art. 244 c.p.c..
Accertato, quindi, definitivamente — per tutto quanto innanzi precisato —
l'inadempimento della conduttrice resistente nel mancato pagamento del canone di locazione, non resta che accertare se in relazione a tale inadempienza sia possibile esprimere un giudizio in termini di gravità, che consenta, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la pronuncia della richiesta risoluzione del dedotto contratto di locazione.
Sul punto la valutazione non può che essere positiva.
Ed invero, l'inadempimento della conduttrice si è dimostrato volontario, serio e definitivo e di entità di gran lunga superiore rispetto a quella prevista dall'art. 5, L.
392/1978 nella predeterminazione ex lege della gravità dell'inadempimento nell'ambito delle locazioni ad uso abitativo.
Per tutti i motivi che precedono va, pertanto, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione dedotto in lite, intercorso tra la ricorrente e la Parte_1 resistente , per grave inadempimento imputabile a quest'ultima. Controparte_1
Per l'effetto, la resistente va condannata al rilascio del detto immobile, libero e vuoto da persone e/o cose, in favore della ricorrente, nulla disponendosi, tuttavia, per l'esecuzione del disposto rilascio, ai sensi dell'art. 56, L. 392/1978, avendo parte resistente prodotto in atti (in allegato alla nota scritta depositata in data 28 maggio n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
2025, in sostituzione dell'udienza di discussione del 29 maggio 2025) verbale di rilascio redatto in contraddittorio tra le parti e i loro difensori, attestante la già avvenuta riconsegna dell'immobile per cui è causa da parte della conduttrice in favore della locatrice in data 30 aprile 2025.
Consequenzialmente, e per gli stessi motivi che precedono, va anche accolta (seppure parzialmente) la domanda proposta dalla medesima parte ricorrente e tesa alla condanna della resistente al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti.
I detti canoni vanno, tuttavia, riquantificati, avuto riguardo al canone pattuito in contratto di euro 270,00 mensili, e per una morosità protrattasi per 28 mensilità alla data della intimazione (ovvero al netto dei pagamenti provati in atti da parte resistente, così come innanzi analiticamente ricostruiti), in complessivi euro 7.560,00
(settemilacinquecentosessanta/00); somma alla quale la resistente va, quindi, condannata al pagamento in favore della ricorrente, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalle singole scadenze al soddisfo.
Quanto, invece, ai canoni scaduti dalla data della intimazione (maggio 2024) alla pronuncia della presente sentenza, ne è incontestata tra le parti (e anche documentalmente provata in atti) la corresponsione dalla resistente in favore della ricorrente.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte ricorrente (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, avuto riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, in fatto e in diritto, dirimenti ai fini decisori).
Va, inoltre, osservato che, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010 (nella formulazione risultante dalla novella apportata dal D.Lgs. 149/2022 e ratione temporis applicabile al caso di specie), quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Ne consegue che solo la sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge, dovendo, peraltro, la n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
relativa circostanza essere adeguatamente provata da chi la invoca (cfr. Tribunale
Roma, 5/7/2012).
Nel caso di specie parte resistente non ha allegato alcuna giustificazione alla sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione (così come attestato dal relativo verbale negativo in atti), conseguendo a ciò la condanna della medesima parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, con l'ulteriore specificazione che trattasi non del contributo in concreto versato (che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge), ma di quello effettivamente dovuto, cosicché non è possibile in questa sede procedere alla determinazione della sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta al funzionario di
Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 5363/2024 (già 4353/2024) R.G.A.C., avente ad oggetto: “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, uso abitativo”, pendente tra Pt_1
— ricorrente — e — resistente — , ogni contraria
[...] Controparte_1 istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, dichiara risolto, per le causali di cui in motivazione e per grave inadempimento della conduttrice, il contratto di locazione intercorso tra — locatrice — e Parte_1
— conduttrice —, registrato in data 15/11/2017, avente ad Controparte_1 oggetto l'immobile sito in Aversa alla via Alessandro Bisceglia, 6, piano terra
(meglio descritto in citazione e nel contratto di locazione in atti), nulla disponendosi per il rilascio del medesimo immobile, dalla resistente in favore della ricorrente, poiché spontaneamente già avvenuto in corso di causa (come documentato in atti e come osservato in parte motiva);
2. condanna la resistente, al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma complessiva di euro 7.560,00 Parte_1
(settemilacinquecentosessanta/00), a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti alla data della intimazione e per i periodi indicati in motivazione, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalle singole scadenze al soddisfo;
3. condanna la resistente, al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite relative al presente giudizio, che Parte_1 si liquidano in complessivi euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui euro 200,00
(duecento/00) per spese ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 12 N. 5363/2024 R.G.A.C.
professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte ricorrente, Avv. Frezza Francesco, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
4. condanna, ex art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010, parte resistente, CP_1
al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo
[...] corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 30/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5363/2024 r.g.a.c. Pag. 12 di 12