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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/04/2024, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
Proc. n. 457/2020 R.G.
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr.ssa Marialuisa CRUCITTI Consigliera
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 457/2020 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, C.F. – C.F. gruppo rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Antonio Donvito (C.F. , PEC C.F._1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_1
Milano, Via Paolo Andreani n. 4.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.Aldo De Caridi(C.F. , C.F._3
PEC , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Email_2
Gallico di Reggio Calabria alla Via Marina n. 47.
APPELLATO
Oggetto:Risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali – contratti ANri - Appello alla sentenza n. 347/2020 del Tribunale di Locri, pubblicata in data 17.06.2020 proc. RG n. 597/2018.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 700 cpc, depositato il 17.10.2017 al Tribunale di Locri, CP_1 assumeva di essere stato erroneamente segnalato a sofferenza nella gestita da Org_1 [...]
[..
[...] , ad opera di chiedeva ordinarsi l'immediata Org_2 Parte_1 Org_3 cancellazione della stessa da tutte le Banche dati partecipate.
RGn Si costituiva nel procedimento cautelare eccependo, in primis, l'incompetenza per territorio del Foro adito e nel merito rilevando la legittimità formale e sostanziale della segnalazione a sofferenza, alla luce del reiterato e cronico inadempimento del in ordine alle obbligazioni CP_1 assunte dal medesimo, oltre che l'esistenza di precedenti segnalazioni a carico di , ad opera CP_1 di altri intermediari e concludendo per il rigetto dell'istanza proposta.
All'esito del ricorso, con ordinanza del giorno 11.07.18, il Tribunale di Locri ordinava alla Banca MPS <<..l'immediata revoca della segnalazione a sofferenza del dott. con Parte_2 relativa comunicazione alla , per la cancellazione>>>. RGnizzazione_4 Org_2
La provvedeva alla cancellazione dell'appostazione a sofferenza, a far data dal giugno 2017, Pt_1 mantenendo le segnalazioni delle esposizioni esistenti ante classificazione a sofferenza, nelle categorie di rischio in cui risultavano precedentemente inserite e cioè “rischi a scadenza” per il debito derivante dal mutuo predetto e “rischi a revoca” per l'esposizione di conto corrente.
Con atto notificato il 4.4.2018 ed iscritto a ruolo il 12.4.2018 incardinava il CP_1 RGn giudizio di merito n 597/18 RG e citava la AN avanti il Tribunale Locri, affermando che la convenuta avrebbe provveduto solo “parzialmente ad ottemperare all'ordine del giudice con la sola cancellazione della segnalazione a sofferenza senza eliminare quella in pre-sofferenza” RG riferendo che a causa dell'asserito inadempimento della (all'ordinanza e ad un accordo di sospensione del mutuo), avrebbe subito ingenti danni, precisamente:
A) danno patrimoniale conseguente al diniego di richieste di apertura di linee di credito inoltrate a fondamentali per la vita aziendale, diniego che gli avrebbe impedito di proseguire la CP_2 propria attività imprenditoriale, obbligandolo a rinunciare alla realizzazione della Org_5 di Caulonia, per la quale era stata già deliberata dal l'attività
[...] RGnizzazione_6 prodromica e l'istante aveva acquisito la disponibilità alla cessione dei proprietari dei terreni sui quali l'edificio sarebbe dovuto sorgere;
altra fonte di danno patrimoniale era indicata dall'attore per la rinuncia – cui era stato costretto- alla costruzione della di LA . Ancora RGnizzazione_5 RGn ravvisava nella mancata risposta della per la richiesta di mutuo un aggravio dei costi per la realizzazione - in sei mesi invece che in un anno - della di S. IO JO RGnizzazione_5
(progettazione, direzione lavori e oneri derivanti dall'avvio del cantiere). Ulteriori aggravi di costi RGn avrebbe subito per il contenzioso contro la , che per espresso accordo la Controparte_3 avrebbe dovuto saldare con il mutuo concesso per euro 130.000 ed invece aveva falsamene attestato in data 29.9.2010 di avere eseguito un pagamento per euro 9.526,72, costringendolo ad un accordo transattivo del 18.11.2015. Altra fonte di danno era indicata nel venir meno dell'avviamento dell'impresa, di fatto costretta alla chiusura.
B) Esponeva altresì di aver subito grave danno non patrimoniale per all'immagine ed alla reputazione del dr , che è un imprenditore e persona stimata dalla CP_1 società civile, dall'Arma dei Carabinieri e dalla , con cui intrattiene RGnizzazione_7 da molto tempo un rapporto di fiducia essendo specializzato nella costruzione di caserme per
Carabinieri>>
RG
1. accertare che le segnalazioni effettuate dalla AN a carico dell'attore erano illegittime e ordinarne definitivamente la cancellazione;
2. accertare che il comportamento della AN convenuta era illegittimo per violazione dell'accordo intervenuto per la sospensione del mutuo, per violazione dei principi di correttezza e buona fede ai sensi degli art 1175 e 1375 cc , per le segnalazioni effettuate in pre-sofferenza ed in sofferenza , per il persistere delle stesse nonostante le diffide;
2 RG
3. conseguentemente condannare la al risarcimento richiesto , che quantificava in € 1.450.000,00 o nella somma maggiore o minore di giustizia , con spese e distrazione ai sensi dell'art 93 cpc
Costituitosi in questo giudizio di merito, la contestava Pt_1 Parte_1
e impugnava quanto ex adverso esposto e dedotto da parte attrice e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Acquisito il fascicolo del procedimento cautelare, con ordinanza 28/01/19 il G.I. rigettava la richiesta di CTU […] ritenendo che possa procedersi ad una valutazione della domanda sulla base della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti.
Era quindi emessa sentenza n. 347/2020, pubblicata in data 17.06.2020 , non notificata , con la quale il Tribunale di Locri accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, quantificando il danno patrimoniale in euro 100.000, il danno non patrimoniale in euro 31.047,00 e condannava la AN convenuta al pagamento a tal titolo della somma complessiva di euro 131.047,00 oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, e alle spese di lite, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Avverso l'intervenuta sentenza, propone appello ritualmente Parte_1 notificato , per ottenere la riforma della citata sentenza del Tribunale di Locri n. 347/2020 per i seguenti motivi:
I . ERROR IN PROCEDENDO//IUDICANDO:
a. Nullità per omessa/apparente motivazione: la sentenza pare omettere un effettivo esame-confutazione dei numerosi presupposti di fatto che hanno condotto alla segnalazione a sofferenza limitandosi ad una frettolosa e tautologica conferma della statuizione contenuta nell'ordinanza cautelare r.g. 1571/17 del 26.01.2018. Il motivo sottolinea la revocabilità dell'ordinanza cautelare, la necessità che il giudice di merito rivalutasse tutte le difese delle parti, mentre il contenuto dell'ordinanza cautelare era stato meramente recepito in sede di merito senza per nulla considerare e senza valutare criticamente la contestazione della AN sull'inesistenza dei presupposti per dichiarare illegittima l'iscrizione a sofferenza;
b. Violazione/falsa applicazione di legge relativamente alle regole, applicabili ratione temporis, alla segnalazione in C.R. qui in rilievo. L'appellante richiama il quadro normativo di riferimento del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi ed in particolare delle Istruzioni emanate dalla con circolare n 139 del Org_2
11.2.1991 ( per le quali era intervenuto ed era applicabile il 16^ aggiornamento del giugno
2017). A mente dell' art 1.5 sez 2 Capitolo II di dette Istruzioni (che non aveva subito modifiche neppure nel 2020) per “sofferenza” si doveva intendere <<… l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti…..>>>.
3 La AN richiama la giurisprudenza formatasi sul punto, che riteneva fosse sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale del cliente, definibile come deficitaria o come grave difficoltà economica senza alcun riferimento alla condizione di insolvenza, con apprezzamento avente margini di discrezionalità. Richiama anche gli obblighi di prudenza posti a carico degli intermediari finanziari per evitare che situazioni di crisi si aggravassero e realizzassero l'insolvenza, con danno per il sistema creditizio. RG c. Legittimità della segnalazione a sofferenza dalla Centrale Rischi: a tal fine la ripercorre le tappe e le date della situazione debitoria del dr , affermando che le CP_1 risultanze legittimavano la correttezza della condotta della AN, manifestavano la situazione di sofferenza legittimamente iscritta nella CR, , che erroneamente non era stata valutata dai giudici di prime cure. Oltretutto rappresentava che dopo l'iscrizione a sofferenza degli insoluti in data 15.6.2017 nessun altro pagamento risultava effettuato dal debitore.
d. Evidente erroneità della statuizione del giudice della cautela e della sentenza di merito, che a fronte di innumerevoli scoperti non sanati e inadempimenti accumulati per oltre 130.000 euro, non aveva ravvisato la sofferenza finanziaria e l'insolvenza richiesta dalla legge. Al riguardo richiama giurisprudenza di legittimità e di merito che legittima la valutazione del rischio insolvenza e della sofferenza per l'esposizione debitoria protratta per anni e non ripianata.
II . ERROR IN IUDICANDO: (in ordine all'accertamento del danno, patrimoniale e non, e del RG nesso di causalità con la presunta condotta antigiuridica di e ai criteri seguiti per la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento). a. Sul nesso di causalità: il mancato accesso al credito da parte del non CP_1 sarebbe attribuibile alla presunta illegittima segnalazione a sofferenza ma semmai all'incapacità cronica del medesimo di onorare i debiti incontestati che di per sé sarebbe fatto sufficiente alla causazione del danno . Tanto era vero che anche dopo la cancellazione della segnalazione a sofferenza (ordinata dal giudice) la AN egava CP_2 il finanziamento – cfr mail del 2.3.2018, prodotta in atti da considerando Parte_3 la gravità dell'esposizione , pari ad euro 126.000 insoluta da un periodo superiore ai 180 giorni , e chiedeva chiarimenti e precisazioni sui tempi della “sistemazione” di tale debito, ai quali non è dato sapere se il dr abbia dato seguito. CP_1
b. Sulla prova e quantificazione del danno:
- e' rimasta sfornita di prova l'esistenza ed entità del danno patrimoniale , liquidato dal Tribunale per euro 100.000,00, senza verifica del nesso causale tra la segnalazione a sofferenza in C.R., rectius, il mancato accesso al credito, che viene assunto come conseguenza necessaria della segnalazione e l'asserita impossibilità del di “gestire” in qualità di “project manager” il progetto relativo alla CP_1 [...]
( non ha provato di dover “edificare” la RGnizzazione_8 CP_1 Org_8
, né tanto meno di dover acquisire in prima persona e con risorse proprie i
[...] terreni o i mezzi necessari per l'edificazione della Caserma). Parte appellante evidenzia la mancanza dell'asserito “accordo di cooperazione” con il Org_6 laddove vi è esclusivamente un protocollo d'intesa e l'abnormità del danno liquidato atteso
[...] che manca qualsiasi temperamento dello stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c. stante il chiaro concorso di
4 colpa;
lamenta la quantificazione meramente presuntiva ed equitativa svincolata da ogni parametro obiettivo, e sulla base di merre ipotesi o presunzioni , in assenza di ogni prova sulla perdita patrimoniale, non potendosi porre a fondamento una perizia di parte attrice palesemente inattendibile e non imparziale .
- parimenti sarebbe rimasto privo di prova il pur riconosciuto danno non patrimoniale liquidato in RG euro 31.047,00: evidenzia l'erronea considerazione degli indici presi a fondamento dell'accertamento e quantificazione operata dal G.I.
1. Eccezione di compensazione: se fosse confermata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza e accertata l'esistenza di un danno risarcibile, parte appellante eccepisce in compensazione, integrale o anche parziale, il credito risarcitorio del con il credito CP_1 RG della derivante dalcontratto di mutuo fondiario del 08.09.2010, risolto il 15.06.2017, per un debito pari ad euro 140.567,00, nonché dagli effetti insoluti e scaduti per complessivi euro 3.150,00.
Parte appellante conclude chiedendo in riforma totale dell'impugnata sentenza di accertare:
- a) in via principale la legittimità della pregressa segnalazione a sofferenza (oggi cancellata, a seguito dell'ordinanza cautelare Tribunale di Locri r.g. 1571/17 del 26.01.18) RG del presso la gestita da , effettuata da con il CP_1 Org_1 Org_2 conseguente rigetto di ogni domanda risarcitoria formulata dal nei confronti CP_1 RGn di a seguito ed in forza della predetta segnalazione;
- b) in subordine, nella contrastata ipotesi in cui fosse confermata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza e accertata l'esistenza di un danno risarcibile conseguente alla stessa, ridurre la misura del danno da liquidarsi a quello effettivamente provato e documentato dal nel corso del primo grado di giudizio, tenuto conto del concorso di colpa di parte CP_1 appellata […] che dal 2015 è cronicamente inadempiente in ordine alle obbligazioni contratte nei confronti della AN come documentato agli atti del primo grado di giudizio;
- e comunque, dichiarare la compensazione, ai sensi dell'art art. 1243, I comma c.c., integrale o anche solo parziale del credito risarcitorio del , che fosse eventualmente CP_1 RG confermato e/o rideterminato all'esito del presente appello, con il credito della derivante dal contratto di mutuo fondiario del giorno 8/9/2010 risolto il 15/6/17 per grave ed incontestato inadempimento del relativamente al pagamento delle rate di rimborso CP_1 pattuite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.12.2020 si costituisce CP_1
il quale al contempo presenta APPELLO INCIDENTALE chiedendo di:
[...]
1. accertare e dichiarare che tutte le segnalazioni effettuate dalla convenuta intermediaria alla della e presso le banche dati pubbliche e private a RGnizzazione_9 Org_2 carico di erano illegittime e pertanto ordinarne la definitiva cancellazione;
CP_1
2. accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla convenuta nei Pt_1 confronti del era stato illegittimo per la violazione dell'accordo intervenuto tra le CP_1 parti per la sospensione del mutuo, per la violazione dei principi di correttezza e buona fede prescritti dagli artt.1175 e 1375 c.c., per le tutte le segnalazioni effettuate e descritte nel presente atto, per il persistere del mantenimento delle stesse nonostante le diffide;
5 3. conseguentemente condannare la al risarcimento di tutti i danni CP_4 patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante, nella misura di euro 1.450.000,00 oppure nella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa e, in mancanza, in via equitativa dal giudice.
In data 25.11.2020 la Corte adita ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di prime cure impugnata, avanzata dalla AN , ritenendo sussistente sia il fumus boni iuris oltre che il periculum in mora.
In data 01.06.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 07.04.2022 e al contempo è stata rigettata l'istanza di revoca del provvedimento di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
In data 02.02.2023 è stata rigettata l'istanza di anticipazione dell'udienza avanzata dal;
CP_1 confermando l'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni del 26.10.2023, che con decreto presidenziale era sostituita con note di trattazione scritta
Le parti, con le note di trattazione scritta regolarmente depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc , precisavano le proprie conclusioni richiamando integralmente tutto quanto già dedotto ed eccepito in atti, documenti e verbali di causa e insistendo nelle rispettive richieste.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 29.11.2023 la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, di cui le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno affrontare congiuntamente i primi motivi di appello della AN, ovvero quelli che contestano sotto diversi profili la ritenuta illegittima iscrizione a sofferenza avvenuta in data 15.6.2017 presso la Centrale Rischi dell'esposizione del nei confronti CP_1 RGn della
Sostiene la AN appellante la legittimità della iscrizione “a sofferenza”, a causa delle inadempienze del debitore, soprattutto per il mancato rimborso delle rate del mutuo n. 741567051/14 già a far data dal 31/10/2015 , per un periodo superiore ai 180 giorni (così come si legge nelle comunicazioni della prodotte nella fase cautelare ). Org_2
In realtà la sentenza appellata non ha omesso ogni motivazione nell'accogliere la domanda di RG dichiarare illegittima l'iscrizione “a sofferenza” del debito contratto da con la AN CP_1 piuttosto si è limitata a recepire con motivazione per relationem gli argomenti espressi nell'ordinanza cautelare che ha preceduto il giudizio di merito. E' però vero che non sono state accuratamente esaminate le più articolate argomentazioni espresse dalle parti nel giudizio di merito, che avrebbero richiesto maggiore approfondimento.
Ad un esame accurato delle circostanze di fatto che hanno condotto la AN all'iscrizione a sofferenza, che sono puntualmente riproposte in questa sede con i primi motivi di appello, meritano accoglimento delle censure ed alla riforma della decisione di primo grado, risultando, all'esito di accurato esame, legittima l'iscrizione a sofferenza, a causa degli inadempimenti gravi e
6 prolungati del mutuatario;
non potendosi per contro ritenere legittime le argomentazioni dell'attore odierno appellato.
Muovendo da circostanze di fatto oggettive e documentate, innanzitutto risulta:
- che era portatore negli anni 2009 - 2010 di una serie di “piccoli” insoluti per CP_1 mutui e finanziamenti con soggetti diversi dalla AN odierna appellante , che però raggiungevano un importo totale prossimo ai 130.000 euro (cfr doc n. 8 allegato alla citazione di primo grado, prospetto con l'elenco delle posizioni debitorie a quel momento ) RG
- che al fine di estinguerli aveva ottenuto dalla AN in data 8.9.2010 un mutuo per euro
130.000, garantito da ipoteca su propri immobili ovvero corrispondente e teoricamente sufficiente ad estinguere le precedenti passività (doc n. 5 allegato all'atto di citazione in primo grado) ;
- il mutuo trentennale prevedeva il pagamento di rate mensili indicizzate (cfr contratto di mutuo
n. 741567051 in atti);
- già nell'anno 2013 era stata chiesta dal una prima volta la sospensione del pagamento CP_1 RG delle rate del mutuo, che era stata accettata dalla AN per il periodo compreso tra il maggio RGn 2013 ed il maggio 2014 (cfr doc prodotto dalla AN al n 3 del proc. cautelare e riversato nel merito),;
- appena l'anno successivo, da ottobre 2015 non venivano onorate le rate del mutuo;
si aggiungevano a questo altri scoperti del conto corrente e di effetti cambiari;
- nel giugno 2016 era richiesta una nuova sospensione del pagamento delle rate di mutuo, cui la RG AN rispondeva con missiva del 16.6.2016 proponendo una rinegoziazione del contratto (doc n 25 del proc cautelare- produzione ). CP_1
- nei mesi successivi, pur se non era stata accordata la sospensione – sussistendo un continuo e protratto carteggio (a mezzo mail, prodotte in atti) fra il e la responsabile della filiale di Locri CP_1 della il mutuatario continuava a non versare le rate che maturavano via via, e si limitava Org_3
a ripianare lo scoperto sul solo conto corrente;
RG
- nel settembre 2016 la accordava al , tramite sconto su pagherò cambiari, un prestito CP_1 su ulteriore somma (di euro 3.150, 00)
- tuttavia neppure al dicembre 2016 il aveva versato nuove rate del mutuo, e non aveva CP_1 neppure ripianato gli effetti scaduti, e restavano scoperture sul conto corrente. RG
- Con missiva del 14.2.2017 la sollecitava ancora il pagamento delle rate di mutuo maturate e non onorata dall'ottobre 2015 , preannunciando l'iscrizione a sofferenza in caso di mancato pagamento;
- mancando ogni adempimento, l'iscrizione a sofferenza era eseguita il 15.06.2017 .
RGn RG Con missiva del settembre 2017 (doc. n. 9 produzione in sede cautelare) la AN chiedeva le rate insolute del mutuo che fino a quel momento erano maturate – 22 mensilità scadute
e non pagate - oltre il capitale ancora a scadere per il quale era stato revocato il beneficio del termine.
In totale a quella data lo scoperto del mutuo del , di cui si intimava il pagamento, CP_1 era pari ad euro 123.947,49 , oltre ad una ulteriore piccola somma – euro 114,23 – di scopertura del conto corrente
7 A fronte di tale (neppure completa) illustrazione dei fatti principali, emerge con evidenza una continua, persistente, pluriennale, protratta con alterne vicende almeno dall'anno 2010, incapacità del di rispettare le scadenze e gli impegni finanziari assunti. CP_1
Negli ultimi due anni precedenti l'iscrizione alla Centrale rischi si sono stabilizzati due anni di mancati pagamenti solo per le rate del mutuo fondario trentennale contratto nell'anno 2010.
La situazione debitoria, oggettivamente persistente e critica, è rimasta insuperata nonostante le intimazioni e sollecitazioni della mutuante, circostanza che non appare possa assolutamente giustificarsi con le difficoltà che la AN avrebbe causato al proprio cliente, secondo gli assunti dell'appellato
RG Quest'ultimo avrebbe accusato la AN di ritardi nella erogazione del mutuo (nell'anno 2009) che lo avrebbe indotto a rivolgersi ad altro istituto di credito per ottenere le somme – euro 220.000- necessarie a realizzare la Caserma dei Carabinieri di Sant'IO dello JO, tanto che avrebbe dovuto rivolgersi alla per ottenere il finanziamento. RGnizzazione_10
Lo stesso attore ammette però che per ripianare tale finanziamento si sarebbe nuovamente rivolto RG alla AN che nel 2010 avrebbe erogato il mutuo ipotecario di 130.000 euro e lamenta che la AN avrebbe gestito i pagamenti al suo posto.
I documenti successivamente richiamati dalla difesa del (allegati 21-25) si riferiscono al CP_1
2016 , ovvero a sei anni dopo, data alla quale già vi erano gli insoluti, così come ampiamente RGn documentato;
e non giovano ad addossare alla come preteso dal , le responsabilità nei CP_1 mancati pagamenti .
Totalmente inadeguato a giustificare la condotta del è poi l'argomento della mancata CP_1 concessione della nuova sospensione delle rate di mutuo richiesta nel 2016 (la seconda , e chiesta a distanza di appena due anni dalla cessazione della prima sospensione , cessata a maggio 2014) .
Gli stessi argomenti che il adduce per sostenere il proprio diritto alla sospensione del CP_1 pagamento delle rate di mutuo (legge di stabilità dell'anno 2015) presuppongono l'esistenza di una condizione di difficoltà transitoria .
La condizione di difficoltà è indubbiamente dimostrata, per quanto detto;
non appare però affatto transeunte, e ciò per il protrarsi delle criticità sin – quanto meno – dall'anno 2010 , sia per l'accumularsi di debitorie nelle rate di mutuo , nel conto corrente;
per le difficoltà create persino per un finanziamento della di meno di 10.000 – 15.000 euro, che tuttavia è stato Controparte_3 RG in grado secondo le ricostruzioni dell'appellato (contestate dalla di aggravare notevolmente la condizione del debitore.
Peraltro, anche le doglianze del sulle condotte dilatorie della AN nel 2016, CP_1 evidentemente restìa a concedere la sospensione e sempre più consapevole della mancanza di indici di ripresa economica del debitore, tacciono circostanze che emergono dalla lettura delle mail scambiate con la responsabile , alla quale ad un certo punto il mutuatario ammette che CP_5 la moglie, Commisso una dei garanti, non avrebbe percepito alcun reddito nell'anno 2016 Org_11 Con (suscitando la reazione della che gli scrive “CI VOLEVA TANTO A DIRLO?” accusandolo di voler prendere tempo – cfr mail del 27.12.2016- doc 42 produz cautelare . CP_1
8 Proprio valutando le risultanze complessive, e talune risposte del non chiare sui rapporti CP_1 con la il Tribunale aveva escluso per questo aspetto la responsabilità della Banca: <<… Org_12 stante la complessa valutazione della situazione economica del (per come rappresentata in CP_1 sede di comparsa di costituzione) il quale, peraltro, aveva indugiato nei pagamenti richiesti – come di evince dalle comunicazioni a mezzo mail in atti - e fornito informazioni non chiare circa i propri rapporti con la rilevanti in considerazione della segnalazione a RGnizzazione_13 sofferenza iscritta da parte di quest'ultimo intermediario in data 30.11.2016 per l'importo di euro 15.000,00.>>> (così nell'appellata sentenza)
A fronte quindi di una situazione debitoria trascinatasi dall'anno 2010, con continue richieste di dilazioni e rientri, e consolidatasi con costanti inadempimenti delle rate mensili del mutuo per almeno gli ultimi due anni, è altresì da considerare che non è stato mai dedotto né provato che i debiti scaduti e richiesti dalla AN non fossero realmente dovuti.
L'esistenza ed ammontare di essi non è oggetto di puntuale e seria contestazione: non si nega l'esistenza del mutuo né l'ammontare e le scadenze delle rate mensili.
L'attore – oggi appellato- non ha mai dedotto né provato di non dover pagare le rate scadute RGn
o di non avere il debito esposto dalla già questa constatazione e la durata degli inadempimenti, l'oggettiva rilevanza del debito (superiore alle 100.000 euro, prossimo al mutuo di 130.000 erogato nell'anno 2010), e il tenore delle giustificazioni del debitore, manifestano con evidenza una condizione irrisolta e perpetuata negli anni di difficoltà creditizia , talmente consolidata - almeno negli ultimi due anni precedenti alla iscrizione a sofferenza del giugno 2017 - da renderne evidente la stabilità ed escludere difficoltà transitorie.
Le condotte della AN che - a dire del cliente - avrebbero creato difficoltà per ritardi nella erogazione, per ritardi nella sospensione, poi peraltro non accordata , si innestano in una condizione manifestamente critica dall'origine, da quando per ripianare il dovuto per precedenti finanziamenti,
è stato necessario ricorre al mutuo ipotecario , impegnando immobili per ottenere credito, e trovandosi in gravi difficoltà per onorare le scadenze, tanto da non riuscirvi nonostante le intimazioni di iscrizione nella centrale rischi .
Tali circostanze appaiono certamente sufficiente a ritenere integrate le condizioni ed i presupposti di quella condizione di “simil-insolvenza” o “insolvenza minor” che legittima l'iscrizione del debitore inadempiente nella centrale rischi con la connotazione della “sofferenza” della posizione.
Non possono condividersi le valutazioni del Tribunale, più esplicitamente espresse nel provvedimento cautelare del 26.1.2018 e di fatto recepite e fatte proprie dalla sentenza appellata, in quanto:
- il Tribunale, consapevole della costante e per mesi irrisolta debitoria del mutuatario, ha valorizzato le possidenze immobiliari del e le ipoteche date a garanzia , senza contare CP_1 che proprio le Istruzioni della pur richiamate nei provvedimenti di primo grado, Org_2 escludono che possa negarsi la situazione di sofferenza per l'esistenza di garanzie reali (cfr punto
1.5. delle Istruzioni della : <Sofferenze. Nella categoria di censimento sofferenze va Org_2 ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non
9 accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti…>>> ;
- Le asserite capacità patrimoniali del debitore a far fronte alle esposizioni, dedotte dalla difesa del risultano di fatto smentite dalla annosa e perdurante scopertura, nonostante le conseguenze CP_1 che questa ha causato all'attore, esposto all'esecuzione sugli immobili ipotecati, ed obbligato a rinunziare ad occasioni di lavoro, si badi, addirittura PRIMA che la situazione di inadempimenti
a sofferenza fosse iscritta presso la Centrale rischi. Infatti già in data 12.6.2017 - ovvero qualche giorno prima dell'iscrizione in CR del 15.6.2017 – il ha inviato lettera al CP_1 [...]
con la quale rinunziava a proseguire i contatti per a realizzazione della caserma dei Org_6
Carabinieri di quel Comune.
- irrilevante risulta l'inesistenza di altra segnalazione a sofferenza (ad opera della Org_14 RG
, come invece sostenuto da;
l'entità e durata dell'esposizione con la sola
[...] Parte_1 appare sufficiente a giustificare l'iniziativa della AN mutuante.
[...]
Più di ogni altro elemento, appare significativo l'elenco delle rate di mutuo insolute versato dalla RG AN quale doc 4 allegato all'atto di appello (doc.
4- App.: partita del rapporto di mutuo aggiornata al 9/7/20), di cui qui si riporta solo la parte relativa al periodo considerato:
Si tratta di quasi i rate di mutuo costantemente rimaste inadempiute. Già solo questo Pt_4 dato rende difficile negare l'esistenza di una grave e costante incapienza dell'obbligato 10 - infine, non appare condivisibile l'interpretazione data dal Tribunale (cfr ordinanza gennaio 2018 confermata e recepita sostanzialmente nella sentenza) della giurisprudenza di legittimità ivi citata (
Cass sez I sent 21428 del 12.10.2007 ) . Ben più recenti decisioni del Supremo Collegio suffragano la valutazione di questa Corte d'Appello, che ritiene fondata e legittimamente eseguita l'appostazione a sofferenza della debitoria del , per le caratteristiche di consolidamento degli insoluti, della CP_1 protrazione per anni dell'inadempimento di tutte le rate che andavano a scadere, per l'entità del debito, per l'incapacità di rientrare o quantomeno di ridurre l'esposizione nonostante plurime minacce di recupero e di iscrizione nella CR, che hanno imposto al di rinunciare a CP_1 prospettive imprenditoriali in itinere per le quali, evidentemente, non aveva alcuna capacità finanziaria.
Tutti questi indici complessivamente considerati sono univocamente rilevanti ed idonei a configurare lo stato di incapacità dell'obbligato a rientrare dalla propria esposizione, l'assenza di prospettive concrete di incassi o di redditi tali da rendere concreta la prospettiva di soluzione della mancanza di liquidità, appaiono idonei a configurare quella condizione di “ simil- insolvenza “ finanziaria segnalabile nella centrale rischi
Sul punto si possono richiamare Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 28635 del 15/12/2020 “ In tema di rapporti ANri, la segnalazione alla centrale rischi della della posizione di Org_2
"sofferenza" del cliente ha quale presupposto una nozione "levior" di insolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare, sicchè lo sbilanciamento tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, pur non fornendo da solo la prova di detta insolvenza "minor" (potendo essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa), deve essere comunque attentamente valutato, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce uno dei tipici fatti esteriori rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni a norma dell'art. 5 l.fall.”.
Proprio in caso di prolungato inadempimento di rientro dall'esposizione debitoria, cfr Cass Sez. 1
- , Ordinanza n. 31921 del 06/12/2019 “In tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la AN alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come "in sofferenza", atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità.”
E già sul tema Cass Sez. 3, Sentenza n. 26361 del 16/12/2014 “ La sospensione dei pagamenti protrattasi per diversi mesi ed anche dopo la trasmissione del relativo contratto, da parte di un professionista, esposto nei confronti del sistema creditizio in termini ingiustificabili in rapporto ai costi gestionali ed ai rischi limitati della sua attività, che abbia beneficiato di un finanziamento, legittima la società erogatrice alla segnalazione alla Centrale Rischi, come "in sofferenza", del suo corrispondente credito, atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come di "grave difficoltà economica", senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che
11 assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito.”
Anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014 “ La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la , secondo le istruzioni del predetto istituto RGnizzazione_15 Org_1 e le direttive del , richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.”
Ricorrono nella specie tutti gli elementi sintomatici della condizione di difficoltà non transitoria che giustificavano l'iscrizione della posizione di “sofferenza” nella Centrale rischi: per tal ragione RGn è fondato il relativo motivo di appello di e comporta la riforma della decisione di primo grado , apparendo corretta e legittima l'iscrizione in CR oggetto di causa.
Ulteriore conseguenza della decisione è la riforma delle statuizioni risarcitorie, che presuppongono l'illegittimità dell'iscrizione, pronuncia che questa Corte ritiene di riformare. Pertanto anche le condanne al risarcimento del danno devono essere riformate, e respinte le originarie domande del . CP_1
L'esito dei motivi di appello fin qui esaminati assorbe l'eccezione di compensazione avanzata solo RG in grado di appello da parte della
Con l'appello incidentale, deduce l'illegittimità delle ulteriori iscrizioni rientranti tra le CP_1 classi di rilevazione "Rischi a scadenza" e "Rischi a revoca" impugnando la parte della sentenza in cui, al punto II.1, si afferma “ … La domanda di cancellazione delle predette segnalazioni negative, invece, non può essere accolta dal momento che la AN ha documentato l'esattezza dei saldi negativi del conto corrente e del mutuo (peraltro, non specificamente contestati) con conseguente legittimità delle segnalazioni che, a differenza dell'ipotesi della "sofferenza", sono doverose e non soggette ad alcun margine di discrezionalità”.
Va precisato, sul punto, che in relazione al sistema delle segnalazioni nella Centrale Rischi della
, solo per le “iscrizioni a sofferenza” si prevede vi sia:
1. una valutazione da parte Org_2 dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente che non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito, tanto che la contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza;
2.
l'onere di informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.
Per contro, per le iscrizioni dei “rischi a scadenza” non è prevista alcuna delle due condizioni appena indicate, poiché si tratta, propriamente, di iscrizioni che avvengono su base oggettiva e vincolata. Le segnalazioni in Centrale Rischi da parte degli intermediari, con la sola eccezione della segnalazione nella categoria "sofferenze", non presentano margini di discrezionalità per il soggetto segnalante, come risulta dall'esame della normativa di settore (istruzioni adottate dalla
[...]
nel novembre 2001 e giugno 2004 e successivi aggiornamenti). Org_2
12 Da tanto deriva che l'istituto non ha discrezionalità nella iscrizione dei rischi a scadenza sulla base di quanto rinvenuto nelle scritture contabili dell'istituto medesimo, in relazione alla classe di dati di rilevazione. Quindi, deve concludersi che la tipologia della presente segnalazione, attenendo alla categoria di "rischi a scadenza" e non già a quella di "sofferenza", osta alla fondatezza delle censure del laddove lamenta l'omessa considerazione della generale solvibilità dello stesso, da parte CP_1 della AN segnalante.
Se, infatti, detta discrezionalità valutativa è presente e deve essere esercitata per le segnalazioni "a sofferenza", esplicitandosi che "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito" (capitolo II, sezione
II, paragrafo 1.5 della circolare n. 139 del 1991 della ), le restanti segnalazioni ed anche Org_2 quelle di "rischi a scadenza" sono prive di detta discrezionalità e la AN è vincolata ad effettuare le stesse laddove ricorrano i presupposti, a pena di irrogazione di sanzioni amministrative (così
Tribunale di Nuoro 11 gennaio 2011, nonché Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13.10.2005).
Anche l'appello incidentale in oggetto è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'esito della lite comporta la totale riforma della pronuncia sulle spese e la condanna dell'appellato RG soccombente alle spese di entrambi i gradi , richieste dalla .
Il valore della causa di primo grado è stato dichiarato in 1.450.000 euro;
tuttavia la domanda risarcitoria (danni patrimoniali e non patrimoniali) è stata accompagnata dalla clausola “o la somma maggiore o minore “ che sarà determinata. In tal caso la causa può essere ritenuta di valore indeterminabile in primo grado . Infatti “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass Sez. 1 -
Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021 )
Applicando il DM 55 /2014 come aggiornato al DM 147/2022, e ritenendo il giudizio di valore indeterminabile a media complessità, le spese di lite:
- della fase cautelare di primo grado sono pari ad euro 5.077,00 (fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 777,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 1.680,00, fase decisionale, valore medio: € 1.701,00)
- del primo grado di giudizio che dovrà corrispondere a controparte si liquidano CP_1 per euro 10.860,00 ( di cui per fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00; faase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€
3.738,00, Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00).
13 Per il secondo grado l'appellante ha indicato il valore per euro 131.047,00 ovvero la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Tenendo conto di questa, ed applicando i medesimi parametri normativi, l'appellato soccombente dovrà rifondere alla AN a titolo di spese di lite la somma di euro 14.317,00 ( di cui fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.911,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€
4.326,00; fase decisionale, valore medio: € 5.103,00)
Entrambe le somme liquidate dovranno maggiorarsi di spese forfetarie, IVA , CPA come per legge
Poiché le spese regolate per il grado precedente sono state oggetto di provvedimento di distrazione pronunciato ex art 93 cpc, deve ordinarsene la restituzione al difensore distrattario, avv De Caridi se RG già percepite. (cfr Cass. Sez IV sent n. 9280 del 3.4.2019), come richiesto dalla anche in precisazione delle conclusioni
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da confronti di Parte_5 CP_1
, avverso la sentenza n.347/2020 emessa dal Tribunale di Locri e pubblicata in data
[...]
17.06.2020 nel proc. RG n. 597/2018, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale, ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità della iscrizione delle somme dovute da quali crediti “a sofferenza” nella CP_1
Centrale Rischi, e per l'effetto respinge le ulteriori domande di CP_1
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da . CP_1
3. Pone a carico del soccombente le spese di entrambi i gradi e della fase cautelare di primo grado, liquidate in favore della AN ai sensi DM Parte_1
55 /2014 come aggiornato al DM 147/2022, che liquida per la fase cautelare di primo grado per euro 5.077,00; per il primo grado per euro 10.860,00; per l'appello euro 14.317,00. Tutte le somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA , CPA come per legge .
4. ordina la restituzione di quanto eventualmente già percepito dal difensore distrattario, in conseguenza della decisione riformata.
Così deciso a Reggio Calabria il 12.04 2024
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
14
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr.ssa Marialuisa CRUCITTI Consigliera
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 457/2020 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, C.F. – C.F. gruppo rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Antonio Donvito (C.F. , PEC C.F._1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_1
Milano, Via Paolo Andreani n. 4.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.Aldo De Caridi(C.F. , C.F._3
PEC , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Email_2
Gallico di Reggio Calabria alla Via Marina n. 47.
APPELLATO
Oggetto:Risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali – contratti ANri - Appello alla sentenza n. 347/2020 del Tribunale di Locri, pubblicata in data 17.06.2020 proc. RG n. 597/2018.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 700 cpc, depositato il 17.10.2017 al Tribunale di Locri, CP_1 assumeva di essere stato erroneamente segnalato a sofferenza nella gestita da Org_1 [...]
[..
[...] , ad opera di chiedeva ordinarsi l'immediata Org_2 Parte_1 Org_3 cancellazione della stessa da tutte le Banche dati partecipate.
RGn Si costituiva nel procedimento cautelare eccependo, in primis, l'incompetenza per territorio del Foro adito e nel merito rilevando la legittimità formale e sostanziale della segnalazione a sofferenza, alla luce del reiterato e cronico inadempimento del in ordine alle obbligazioni CP_1 assunte dal medesimo, oltre che l'esistenza di precedenti segnalazioni a carico di , ad opera CP_1 di altri intermediari e concludendo per il rigetto dell'istanza proposta.
All'esito del ricorso, con ordinanza del giorno 11.07.18, il Tribunale di Locri ordinava alla Banca MPS <<..l'immediata revoca della segnalazione a sofferenza del dott. con Parte_2 relativa comunicazione alla , per la cancellazione>>>. RGnizzazione_4 Org_2
La provvedeva alla cancellazione dell'appostazione a sofferenza, a far data dal giugno 2017, Pt_1 mantenendo le segnalazioni delle esposizioni esistenti ante classificazione a sofferenza, nelle categorie di rischio in cui risultavano precedentemente inserite e cioè “rischi a scadenza” per il debito derivante dal mutuo predetto e “rischi a revoca” per l'esposizione di conto corrente.
Con atto notificato il 4.4.2018 ed iscritto a ruolo il 12.4.2018 incardinava il CP_1 RGn giudizio di merito n 597/18 RG e citava la AN avanti il Tribunale Locri, affermando che la convenuta avrebbe provveduto solo “parzialmente ad ottemperare all'ordine del giudice con la sola cancellazione della segnalazione a sofferenza senza eliminare quella in pre-sofferenza” RG riferendo che a causa dell'asserito inadempimento della (all'ordinanza e ad un accordo di sospensione del mutuo), avrebbe subito ingenti danni, precisamente:
A) danno patrimoniale conseguente al diniego di richieste di apertura di linee di credito inoltrate a fondamentali per la vita aziendale, diniego che gli avrebbe impedito di proseguire la CP_2 propria attività imprenditoriale, obbligandolo a rinunciare alla realizzazione della Org_5 di Caulonia, per la quale era stata già deliberata dal l'attività
[...] RGnizzazione_6 prodromica e l'istante aveva acquisito la disponibilità alla cessione dei proprietari dei terreni sui quali l'edificio sarebbe dovuto sorgere;
altra fonte di danno patrimoniale era indicata dall'attore per la rinuncia – cui era stato costretto- alla costruzione della di LA . Ancora RGnizzazione_5 RGn ravvisava nella mancata risposta della per la richiesta di mutuo un aggravio dei costi per la realizzazione - in sei mesi invece che in un anno - della di S. IO JO RGnizzazione_5
(progettazione, direzione lavori e oneri derivanti dall'avvio del cantiere). Ulteriori aggravi di costi RGn avrebbe subito per il contenzioso contro la , che per espresso accordo la Controparte_3 avrebbe dovuto saldare con il mutuo concesso per euro 130.000 ed invece aveva falsamene attestato in data 29.9.2010 di avere eseguito un pagamento per euro 9.526,72, costringendolo ad un accordo transattivo del 18.11.2015. Altra fonte di danno era indicata nel venir meno dell'avviamento dell'impresa, di fatto costretta alla chiusura.
B) Esponeva altresì di aver subito grave danno non patrimoniale per all'immagine ed alla reputazione del dr , che è un imprenditore e persona stimata dalla CP_1 società civile, dall'Arma dei Carabinieri e dalla , con cui intrattiene RGnizzazione_7 da molto tempo un rapporto di fiducia essendo specializzato nella costruzione di caserme per
Carabinieri>>
RG
1. accertare che le segnalazioni effettuate dalla AN a carico dell'attore erano illegittime e ordinarne definitivamente la cancellazione;
2. accertare che il comportamento della AN convenuta era illegittimo per violazione dell'accordo intervenuto per la sospensione del mutuo, per violazione dei principi di correttezza e buona fede ai sensi degli art 1175 e 1375 cc , per le segnalazioni effettuate in pre-sofferenza ed in sofferenza , per il persistere delle stesse nonostante le diffide;
2 RG
3. conseguentemente condannare la al risarcimento richiesto , che quantificava in € 1.450.000,00 o nella somma maggiore o minore di giustizia , con spese e distrazione ai sensi dell'art 93 cpc
Costituitosi in questo giudizio di merito, la contestava Pt_1 Parte_1
e impugnava quanto ex adverso esposto e dedotto da parte attrice e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Acquisito il fascicolo del procedimento cautelare, con ordinanza 28/01/19 il G.I. rigettava la richiesta di CTU […] ritenendo che possa procedersi ad una valutazione della domanda sulla base della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti.
Era quindi emessa sentenza n. 347/2020, pubblicata in data 17.06.2020 , non notificata , con la quale il Tribunale di Locri accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, quantificando il danno patrimoniale in euro 100.000, il danno non patrimoniale in euro 31.047,00 e condannava la AN convenuta al pagamento a tal titolo della somma complessiva di euro 131.047,00 oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, e alle spese di lite, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Avverso l'intervenuta sentenza, propone appello ritualmente Parte_1 notificato , per ottenere la riforma della citata sentenza del Tribunale di Locri n. 347/2020 per i seguenti motivi:
I . ERROR IN PROCEDENDO//IUDICANDO:
a. Nullità per omessa/apparente motivazione: la sentenza pare omettere un effettivo esame-confutazione dei numerosi presupposti di fatto che hanno condotto alla segnalazione a sofferenza limitandosi ad una frettolosa e tautologica conferma della statuizione contenuta nell'ordinanza cautelare r.g. 1571/17 del 26.01.2018. Il motivo sottolinea la revocabilità dell'ordinanza cautelare, la necessità che il giudice di merito rivalutasse tutte le difese delle parti, mentre il contenuto dell'ordinanza cautelare era stato meramente recepito in sede di merito senza per nulla considerare e senza valutare criticamente la contestazione della AN sull'inesistenza dei presupposti per dichiarare illegittima l'iscrizione a sofferenza;
b. Violazione/falsa applicazione di legge relativamente alle regole, applicabili ratione temporis, alla segnalazione in C.R. qui in rilievo. L'appellante richiama il quadro normativo di riferimento del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi ed in particolare delle Istruzioni emanate dalla con circolare n 139 del Org_2
11.2.1991 ( per le quali era intervenuto ed era applicabile il 16^ aggiornamento del giugno
2017). A mente dell' art 1.5 sez 2 Capitolo II di dette Istruzioni (che non aveva subito modifiche neppure nel 2020) per “sofferenza” si doveva intendere <<… l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti…..>>>.
3 La AN richiama la giurisprudenza formatasi sul punto, che riteneva fosse sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale del cliente, definibile come deficitaria o come grave difficoltà economica senza alcun riferimento alla condizione di insolvenza, con apprezzamento avente margini di discrezionalità. Richiama anche gli obblighi di prudenza posti a carico degli intermediari finanziari per evitare che situazioni di crisi si aggravassero e realizzassero l'insolvenza, con danno per il sistema creditizio. RG c. Legittimità della segnalazione a sofferenza dalla Centrale Rischi: a tal fine la ripercorre le tappe e le date della situazione debitoria del dr , affermando che le CP_1 risultanze legittimavano la correttezza della condotta della AN, manifestavano la situazione di sofferenza legittimamente iscritta nella CR, , che erroneamente non era stata valutata dai giudici di prime cure. Oltretutto rappresentava che dopo l'iscrizione a sofferenza degli insoluti in data 15.6.2017 nessun altro pagamento risultava effettuato dal debitore.
d. Evidente erroneità della statuizione del giudice della cautela e della sentenza di merito, che a fronte di innumerevoli scoperti non sanati e inadempimenti accumulati per oltre 130.000 euro, non aveva ravvisato la sofferenza finanziaria e l'insolvenza richiesta dalla legge. Al riguardo richiama giurisprudenza di legittimità e di merito che legittima la valutazione del rischio insolvenza e della sofferenza per l'esposizione debitoria protratta per anni e non ripianata.
II . ERROR IN IUDICANDO: (in ordine all'accertamento del danno, patrimoniale e non, e del RG nesso di causalità con la presunta condotta antigiuridica di e ai criteri seguiti per la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento). a. Sul nesso di causalità: il mancato accesso al credito da parte del non CP_1 sarebbe attribuibile alla presunta illegittima segnalazione a sofferenza ma semmai all'incapacità cronica del medesimo di onorare i debiti incontestati che di per sé sarebbe fatto sufficiente alla causazione del danno . Tanto era vero che anche dopo la cancellazione della segnalazione a sofferenza (ordinata dal giudice) la AN egava CP_2 il finanziamento – cfr mail del 2.3.2018, prodotta in atti da considerando Parte_3 la gravità dell'esposizione , pari ad euro 126.000 insoluta da un periodo superiore ai 180 giorni , e chiedeva chiarimenti e precisazioni sui tempi della “sistemazione” di tale debito, ai quali non è dato sapere se il dr abbia dato seguito. CP_1
b. Sulla prova e quantificazione del danno:
- e' rimasta sfornita di prova l'esistenza ed entità del danno patrimoniale , liquidato dal Tribunale per euro 100.000,00, senza verifica del nesso causale tra la segnalazione a sofferenza in C.R., rectius, il mancato accesso al credito, che viene assunto come conseguenza necessaria della segnalazione e l'asserita impossibilità del di “gestire” in qualità di “project manager” il progetto relativo alla CP_1 [...]
( non ha provato di dover “edificare” la RGnizzazione_8 CP_1 Org_8
, né tanto meno di dover acquisire in prima persona e con risorse proprie i
[...] terreni o i mezzi necessari per l'edificazione della Caserma). Parte appellante evidenzia la mancanza dell'asserito “accordo di cooperazione” con il Org_6 laddove vi è esclusivamente un protocollo d'intesa e l'abnormità del danno liquidato atteso
[...] che manca qualsiasi temperamento dello stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c. stante il chiaro concorso di
4 colpa;
lamenta la quantificazione meramente presuntiva ed equitativa svincolata da ogni parametro obiettivo, e sulla base di merre ipotesi o presunzioni , in assenza di ogni prova sulla perdita patrimoniale, non potendosi porre a fondamento una perizia di parte attrice palesemente inattendibile e non imparziale .
- parimenti sarebbe rimasto privo di prova il pur riconosciuto danno non patrimoniale liquidato in RG euro 31.047,00: evidenzia l'erronea considerazione degli indici presi a fondamento dell'accertamento e quantificazione operata dal G.I.
1. Eccezione di compensazione: se fosse confermata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza e accertata l'esistenza di un danno risarcibile, parte appellante eccepisce in compensazione, integrale o anche parziale, il credito risarcitorio del con il credito CP_1 RG della derivante dalcontratto di mutuo fondiario del 08.09.2010, risolto il 15.06.2017, per un debito pari ad euro 140.567,00, nonché dagli effetti insoluti e scaduti per complessivi euro 3.150,00.
Parte appellante conclude chiedendo in riforma totale dell'impugnata sentenza di accertare:
- a) in via principale la legittimità della pregressa segnalazione a sofferenza (oggi cancellata, a seguito dell'ordinanza cautelare Tribunale di Locri r.g. 1571/17 del 26.01.18) RG del presso la gestita da , effettuata da con il CP_1 Org_1 Org_2 conseguente rigetto di ogni domanda risarcitoria formulata dal nei confronti CP_1 RGn di a seguito ed in forza della predetta segnalazione;
- b) in subordine, nella contrastata ipotesi in cui fosse confermata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza e accertata l'esistenza di un danno risarcibile conseguente alla stessa, ridurre la misura del danno da liquidarsi a quello effettivamente provato e documentato dal nel corso del primo grado di giudizio, tenuto conto del concorso di colpa di parte CP_1 appellata […] che dal 2015 è cronicamente inadempiente in ordine alle obbligazioni contratte nei confronti della AN come documentato agli atti del primo grado di giudizio;
- e comunque, dichiarare la compensazione, ai sensi dell'art art. 1243, I comma c.c., integrale o anche solo parziale del credito risarcitorio del , che fosse eventualmente CP_1 RG confermato e/o rideterminato all'esito del presente appello, con il credito della derivante dal contratto di mutuo fondiario del giorno 8/9/2010 risolto il 15/6/17 per grave ed incontestato inadempimento del relativamente al pagamento delle rate di rimborso CP_1 pattuite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.12.2020 si costituisce CP_1
il quale al contempo presenta APPELLO INCIDENTALE chiedendo di:
[...]
1. accertare e dichiarare che tutte le segnalazioni effettuate dalla convenuta intermediaria alla della e presso le banche dati pubbliche e private a RGnizzazione_9 Org_2 carico di erano illegittime e pertanto ordinarne la definitiva cancellazione;
CP_1
2. accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla convenuta nei Pt_1 confronti del era stato illegittimo per la violazione dell'accordo intervenuto tra le CP_1 parti per la sospensione del mutuo, per la violazione dei principi di correttezza e buona fede prescritti dagli artt.1175 e 1375 c.c., per le tutte le segnalazioni effettuate e descritte nel presente atto, per il persistere del mantenimento delle stesse nonostante le diffide;
5 3. conseguentemente condannare la al risarcimento di tutti i danni CP_4 patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante, nella misura di euro 1.450.000,00 oppure nella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa e, in mancanza, in via equitativa dal giudice.
In data 25.11.2020 la Corte adita ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di prime cure impugnata, avanzata dalla AN , ritenendo sussistente sia il fumus boni iuris oltre che il periculum in mora.
In data 01.06.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 07.04.2022 e al contempo è stata rigettata l'istanza di revoca del provvedimento di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
In data 02.02.2023 è stata rigettata l'istanza di anticipazione dell'udienza avanzata dal;
CP_1 confermando l'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni del 26.10.2023, che con decreto presidenziale era sostituita con note di trattazione scritta
Le parti, con le note di trattazione scritta regolarmente depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc , precisavano le proprie conclusioni richiamando integralmente tutto quanto già dedotto ed eccepito in atti, documenti e verbali di causa e insistendo nelle rispettive richieste.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 29.11.2023 la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, di cui le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno affrontare congiuntamente i primi motivi di appello della AN, ovvero quelli che contestano sotto diversi profili la ritenuta illegittima iscrizione a sofferenza avvenuta in data 15.6.2017 presso la Centrale Rischi dell'esposizione del nei confronti CP_1 RGn della
Sostiene la AN appellante la legittimità della iscrizione “a sofferenza”, a causa delle inadempienze del debitore, soprattutto per il mancato rimborso delle rate del mutuo n. 741567051/14 già a far data dal 31/10/2015 , per un periodo superiore ai 180 giorni (così come si legge nelle comunicazioni della prodotte nella fase cautelare ). Org_2
In realtà la sentenza appellata non ha omesso ogni motivazione nell'accogliere la domanda di RG dichiarare illegittima l'iscrizione “a sofferenza” del debito contratto da con la AN CP_1 piuttosto si è limitata a recepire con motivazione per relationem gli argomenti espressi nell'ordinanza cautelare che ha preceduto il giudizio di merito. E' però vero che non sono state accuratamente esaminate le più articolate argomentazioni espresse dalle parti nel giudizio di merito, che avrebbero richiesto maggiore approfondimento.
Ad un esame accurato delle circostanze di fatto che hanno condotto la AN all'iscrizione a sofferenza, che sono puntualmente riproposte in questa sede con i primi motivi di appello, meritano accoglimento delle censure ed alla riforma della decisione di primo grado, risultando, all'esito di accurato esame, legittima l'iscrizione a sofferenza, a causa degli inadempimenti gravi e
6 prolungati del mutuatario;
non potendosi per contro ritenere legittime le argomentazioni dell'attore odierno appellato.
Muovendo da circostanze di fatto oggettive e documentate, innanzitutto risulta:
- che era portatore negli anni 2009 - 2010 di una serie di “piccoli” insoluti per CP_1 mutui e finanziamenti con soggetti diversi dalla AN odierna appellante , che però raggiungevano un importo totale prossimo ai 130.000 euro (cfr doc n. 8 allegato alla citazione di primo grado, prospetto con l'elenco delle posizioni debitorie a quel momento ) RG
- che al fine di estinguerli aveva ottenuto dalla AN in data 8.9.2010 un mutuo per euro
130.000, garantito da ipoteca su propri immobili ovvero corrispondente e teoricamente sufficiente ad estinguere le precedenti passività (doc n. 5 allegato all'atto di citazione in primo grado) ;
- il mutuo trentennale prevedeva il pagamento di rate mensili indicizzate (cfr contratto di mutuo
n. 741567051 in atti);
- già nell'anno 2013 era stata chiesta dal una prima volta la sospensione del pagamento CP_1 RG delle rate del mutuo, che era stata accettata dalla AN per il periodo compreso tra il maggio RGn 2013 ed il maggio 2014 (cfr doc prodotto dalla AN al n 3 del proc. cautelare e riversato nel merito),;
- appena l'anno successivo, da ottobre 2015 non venivano onorate le rate del mutuo;
si aggiungevano a questo altri scoperti del conto corrente e di effetti cambiari;
- nel giugno 2016 era richiesta una nuova sospensione del pagamento delle rate di mutuo, cui la RG AN rispondeva con missiva del 16.6.2016 proponendo una rinegoziazione del contratto (doc n 25 del proc cautelare- produzione ). CP_1
- nei mesi successivi, pur se non era stata accordata la sospensione – sussistendo un continuo e protratto carteggio (a mezzo mail, prodotte in atti) fra il e la responsabile della filiale di Locri CP_1 della il mutuatario continuava a non versare le rate che maturavano via via, e si limitava Org_3
a ripianare lo scoperto sul solo conto corrente;
RG
- nel settembre 2016 la accordava al , tramite sconto su pagherò cambiari, un prestito CP_1 su ulteriore somma (di euro 3.150, 00)
- tuttavia neppure al dicembre 2016 il aveva versato nuove rate del mutuo, e non aveva CP_1 neppure ripianato gli effetti scaduti, e restavano scoperture sul conto corrente. RG
- Con missiva del 14.2.2017 la sollecitava ancora il pagamento delle rate di mutuo maturate e non onorata dall'ottobre 2015 , preannunciando l'iscrizione a sofferenza in caso di mancato pagamento;
- mancando ogni adempimento, l'iscrizione a sofferenza era eseguita il 15.06.2017 .
RGn RG Con missiva del settembre 2017 (doc. n. 9 produzione in sede cautelare) la AN chiedeva le rate insolute del mutuo che fino a quel momento erano maturate – 22 mensilità scadute
e non pagate - oltre il capitale ancora a scadere per il quale era stato revocato il beneficio del termine.
In totale a quella data lo scoperto del mutuo del , di cui si intimava il pagamento, CP_1 era pari ad euro 123.947,49 , oltre ad una ulteriore piccola somma – euro 114,23 – di scopertura del conto corrente
7 A fronte di tale (neppure completa) illustrazione dei fatti principali, emerge con evidenza una continua, persistente, pluriennale, protratta con alterne vicende almeno dall'anno 2010, incapacità del di rispettare le scadenze e gli impegni finanziari assunti. CP_1
Negli ultimi due anni precedenti l'iscrizione alla Centrale rischi si sono stabilizzati due anni di mancati pagamenti solo per le rate del mutuo fondario trentennale contratto nell'anno 2010.
La situazione debitoria, oggettivamente persistente e critica, è rimasta insuperata nonostante le intimazioni e sollecitazioni della mutuante, circostanza che non appare possa assolutamente giustificarsi con le difficoltà che la AN avrebbe causato al proprio cliente, secondo gli assunti dell'appellato
RG Quest'ultimo avrebbe accusato la AN di ritardi nella erogazione del mutuo (nell'anno 2009) che lo avrebbe indotto a rivolgersi ad altro istituto di credito per ottenere le somme – euro 220.000- necessarie a realizzare la Caserma dei Carabinieri di Sant'IO dello JO, tanto che avrebbe dovuto rivolgersi alla per ottenere il finanziamento. RGnizzazione_10
Lo stesso attore ammette però che per ripianare tale finanziamento si sarebbe nuovamente rivolto RG alla AN che nel 2010 avrebbe erogato il mutuo ipotecario di 130.000 euro e lamenta che la AN avrebbe gestito i pagamenti al suo posto.
I documenti successivamente richiamati dalla difesa del (allegati 21-25) si riferiscono al CP_1
2016 , ovvero a sei anni dopo, data alla quale già vi erano gli insoluti, così come ampiamente RGn documentato;
e non giovano ad addossare alla come preteso dal , le responsabilità nei CP_1 mancati pagamenti .
Totalmente inadeguato a giustificare la condotta del è poi l'argomento della mancata CP_1 concessione della nuova sospensione delle rate di mutuo richiesta nel 2016 (la seconda , e chiesta a distanza di appena due anni dalla cessazione della prima sospensione , cessata a maggio 2014) .
Gli stessi argomenti che il adduce per sostenere il proprio diritto alla sospensione del CP_1 pagamento delle rate di mutuo (legge di stabilità dell'anno 2015) presuppongono l'esistenza di una condizione di difficoltà transitoria .
La condizione di difficoltà è indubbiamente dimostrata, per quanto detto;
non appare però affatto transeunte, e ciò per il protrarsi delle criticità sin – quanto meno – dall'anno 2010 , sia per l'accumularsi di debitorie nelle rate di mutuo , nel conto corrente;
per le difficoltà create persino per un finanziamento della di meno di 10.000 – 15.000 euro, che tuttavia è stato Controparte_3 RG in grado secondo le ricostruzioni dell'appellato (contestate dalla di aggravare notevolmente la condizione del debitore.
Peraltro, anche le doglianze del sulle condotte dilatorie della AN nel 2016, CP_1 evidentemente restìa a concedere la sospensione e sempre più consapevole della mancanza di indici di ripresa economica del debitore, tacciono circostanze che emergono dalla lettura delle mail scambiate con la responsabile , alla quale ad un certo punto il mutuatario ammette che CP_5 la moglie, Commisso una dei garanti, non avrebbe percepito alcun reddito nell'anno 2016 Org_11 Con (suscitando la reazione della che gli scrive “CI VOLEVA TANTO A DIRLO?” accusandolo di voler prendere tempo – cfr mail del 27.12.2016- doc 42 produz cautelare . CP_1
8 Proprio valutando le risultanze complessive, e talune risposte del non chiare sui rapporti CP_1 con la il Tribunale aveva escluso per questo aspetto la responsabilità della Banca: <<… Org_12 stante la complessa valutazione della situazione economica del (per come rappresentata in CP_1 sede di comparsa di costituzione) il quale, peraltro, aveva indugiato nei pagamenti richiesti – come di evince dalle comunicazioni a mezzo mail in atti - e fornito informazioni non chiare circa i propri rapporti con la rilevanti in considerazione della segnalazione a RGnizzazione_13 sofferenza iscritta da parte di quest'ultimo intermediario in data 30.11.2016 per l'importo di euro 15.000,00.>>> (così nell'appellata sentenza)
A fronte quindi di una situazione debitoria trascinatasi dall'anno 2010, con continue richieste di dilazioni e rientri, e consolidatasi con costanti inadempimenti delle rate mensili del mutuo per almeno gli ultimi due anni, è altresì da considerare che non è stato mai dedotto né provato che i debiti scaduti e richiesti dalla AN non fossero realmente dovuti.
L'esistenza ed ammontare di essi non è oggetto di puntuale e seria contestazione: non si nega l'esistenza del mutuo né l'ammontare e le scadenze delle rate mensili.
L'attore – oggi appellato- non ha mai dedotto né provato di non dover pagare le rate scadute RGn
o di non avere il debito esposto dalla già questa constatazione e la durata degli inadempimenti, l'oggettiva rilevanza del debito (superiore alle 100.000 euro, prossimo al mutuo di 130.000 erogato nell'anno 2010), e il tenore delle giustificazioni del debitore, manifestano con evidenza una condizione irrisolta e perpetuata negli anni di difficoltà creditizia , talmente consolidata - almeno negli ultimi due anni precedenti alla iscrizione a sofferenza del giugno 2017 - da renderne evidente la stabilità ed escludere difficoltà transitorie.
Le condotte della AN che - a dire del cliente - avrebbero creato difficoltà per ritardi nella erogazione, per ritardi nella sospensione, poi peraltro non accordata , si innestano in una condizione manifestamente critica dall'origine, da quando per ripianare il dovuto per precedenti finanziamenti,
è stato necessario ricorre al mutuo ipotecario , impegnando immobili per ottenere credito, e trovandosi in gravi difficoltà per onorare le scadenze, tanto da non riuscirvi nonostante le intimazioni di iscrizione nella centrale rischi .
Tali circostanze appaiono certamente sufficiente a ritenere integrate le condizioni ed i presupposti di quella condizione di “simil-insolvenza” o “insolvenza minor” che legittima l'iscrizione del debitore inadempiente nella centrale rischi con la connotazione della “sofferenza” della posizione.
Non possono condividersi le valutazioni del Tribunale, più esplicitamente espresse nel provvedimento cautelare del 26.1.2018 e di fatto recepite e fatte proprie dalla sentenza appellata, in quanto:
- il Tribunale, consapevole della costante e per mesi irrisolta debitoria del mutuatario, ha valorizzato le possidenze immobiliari del e le ipoteche date a garanzia , senza contare CP_1 che proprio le Istruzioni della pur richiamate nei provvedimenti di primo grado, Org_2 escludono che possa negarsi la situazione di sofferenza per l'esistenza di garanzie reali (cfr punto
1.5. delle Istruzioni della : <Sofferenze. Nella categoria di censimento sofferenze va Org_2 ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non
9 accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti…>>> ;
- Le asserite capacità patrimoniali del debitore a far fronte alle esposizioni, dedotte dalla difesa del risultano di fatto smentite dalla annosa e perdurante scopertura, nonostante le conseguenze CP_1 che questa ha causato all'attore, esposto all'esecuzione sugli immobili ipotecati, ed obbligato a rinunziare ad occasioni di lavoro, si badi, addirittura PRIMA che la situazione di inadempimenti
a sofferenza fosse iscritta presso la Centrale rischi. Infatti già in data 12.6.2017 - ovvero qualche giorno prima dell'iscrizione in CR del 15.6.2017 – il ha inviato lettera al CP_1 [...]
con la quale rinunziava a proseguire i contatti per a realizzazione della caserma dei Org_6
Carabinieri di quel Comune.
- irrilevante risulta l'inesistenza di altra segnalazione a sofferenza (ad opera della Org_14 RG
, come invece sostenuto da;
l'entità e durata dell'esposizione con la sola
[...] Parte_1 appare sufficiente a giustificare l'iniziativa della AN mutuante.
[...]
Più di ogni altro elemento, appare significativo l'elenco delle rate di mutuo insolute versato dalla RG AN quale doc 4 allegato all'atto di appello (doc.
4- App.: partita del rapporto di mutuo aggiornata al 9/7/20), di cui qui si riporta solo la parte relativa al periodo considerato:
Si tratta di quasi i rate di mutuo costantemente rimaste inadempiute. Già solo questo Pt_4 dato rende difficile negare l'esistenza di una grave e costante incapienza dell'obbligato 10 - infine, non appare condivisibile l'interpretazione data dal Tribunale (cfr ordinanza gennaio 2018 confermata e recepita sostanzialmente nella sentenza) della giurisprudenza di legittimità ivi citata (
Cass sez I sent 21428 del 12.10.2007 ) . Ben più recenti decisioni del Supremo Collegio suffragano la valutazione di questa Corte d'Appello, che ritiene fondata e legittimamente eseguita l'appostazione a sofferenza della debitoria del , per le caratteristiche di consolidamento degli insoluti, della CP_1 protrazione per anni dell'inadempimento di tutte le rate che andavano a scadere, per l'entità del debito, per l'incapacità di rientrare o quantomeno di ridurre l'esposizione nonostante plurime minacce di recupero e di iscrizione nella CR, che hanno imposto al di rinunciare a CP_1 prospettive imprenditoriali in itinere per le quali, evidentemente, non aveva alcuna capacità finanziaria.
Tutti questi indici complessivamente considerati sono univocamente rilevanti ed idonei a configurare lo stato di incapacità dell'obbligato a rientrare dalla propria esposizione, l'assenza di prospettive concrete di incassi o di redditi tali da rendere concreta la prospettiva di soluzione della mancanza di liquidità, appaiono idonei a configurare quella condizione di “ simil- insolvenza “ finanziaria segnalabile nella centrale rischi
Sul punto si possono richiamare Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 28635 del 15/12/2020 “ In tema di rapporti ANri, la segnalazione alla centrale rischi della della posizione di Org_2
"sofferenza" del cliente ha quale presupposto una nozione "levior" di insolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare, sicchè lo sbilanciamento tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, pur non fornendo da solo la prova di detta insolvenza "minor" (potendo essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa), deve essere comunque attentamente valutato, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce uno dei tipici fatti esteriori rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni a norma dell'art. 5 l.fall.”.
Proprio in caso di prolungato inadempimento di rientro dall'esposizione debitoria, cfr Cass Sez. 1
- , Ordinanza n. 31921 del 06/12/2019 “In tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la AN alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come "in sofferenza", atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità.”
E già sul tema Cass Sez. 3, Sentenza n. 26361 del 16/12/2014 “ La sospensione dei pagamenti protrattasi per diversi mesi ed anche dopo la trasmissione del relativo contratto, da parte di un professionista, esposto nei confronti del sistema creditizio in termini ingiustificabili in rapporto ai costi gestionali ed ai rischi limitati della sua attività, che abbia beneficiato di un finanziamento, legittima la società erogatrice alla segnalazione alla Centrale Rischi, come "in sofferenza", del suo corrispondente credito, atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come di "grave difficoltà economica", senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che
11 assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito.”
Anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014 “ La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la , secondo le istruzioni del predetto istituto RGnizzazione_15 Org_1 e le direttive del , richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.”
Ricorrono nella specie tutti gli elementi sintomatici della condizione di difficoltà non transitoria che giustificavano l'iscrizione della posizione di “sofferenza” nella Centrale rischi: per tal ragione RGn è fondato il relativo motivo di appello di e comporta la riforma della decisione di primo grado , apparendo corretta e legittima l'iscrizione in CR oggetto di causa.
Ulteriore conseguenza della decisione è la riforma delle statuizioni risarcitorie, che presuppongono l'illegittimità dell'iscrizione, pronuncia che questa Corte ritiene di riformare. Pertanto anche le condanne al risarcimento del danno devono essere riformate, e respinte le originarie domande del . CP_1
L'esito dei motivi di appello fin qui esaminati assorbe l'eccezione di compensazione avanzata solo RG in grado di appello da parte della
Con l'appello incidentale, deduce l'illegittimità delle ulteriori iscrizioni rientranti tra le CP_1 classi di rilevazione "Rischi a scadenza" e "Rischi a revoca" impugnando la parte della sentenza in cui, al punto II.1, si afferma “ … La domanda di cancellazione delle predette segnalazioni negative, invece, non può essere accolta dal momento che la AN ha documentato l'esattezza dei saldi negativi del conto corrente e del mutuo (peraltro, non specificamente contestati) con conseguente legittimità delle segnalazioni che, a differenza dell'ipotesi della "sofferenza", sono doverose e non soggette ad alcun margine di discrezionalità”.
Va precisato, sul punto, che in relazione al sistema delle segnalazioni nella Centrale Rischi della
, solo per le “iscrizioni a sofferenza” si prevede vi sia:
1. una valutazione da parte Org_2 dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente che non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito, tanto che la contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza;
2.
l'onere di informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.
Per contro, per le iscrizioni dei “rischi a scadenza” non è prevista alcuna delle due condizioni appena indicate, poiché si tratta, propriamente, di iscrizioni che avvengono su base oggettiva e vincolata. Le segnalazioni in Centrale Rischi da parte degli intermediari, con la sola eccezione della segnalazione nella categoria "sofferenze", non presentano margini di discrezionalità per il soggetto segnalante, come risulta dall'esame della normativa di settore (istruzioni adottate dalla
[...]
nel novembre 2001 e giugno 2004 e successivi aggiornamenti). Org_2
12 Da tanto deriva che l'istituto non ha discrezionalità nella iscrizione dei rischi a scadenza sulla base di quanto rinvenuto nelle scritture contabili dell'istituto medesimo, in relazione alla classe di dati di rilevazione. Quindi, deve concludersi che la tipologia della presente segnalazione, attenendo alla categoria di "rischi a scadenza" e non già a quella di "sofferenza", osta alla fondatezza delle censure del laddove lamenta l'omessa considerazione della generale solvibilità dello stesso, da parte CP_1 della AN segnalante.
Se, infatti, detta discrezionalità valutativa è presente e deve essere esercitata per le segnalazioni "a sofferenza", esplicitandosi che "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito" (capitolo II, sezione
II, paragrafo 1.5 della circolare n. 139 del 1991 della ), le restanti segnalazioni ed anche Org_2 quelle di "rischi a scadenza" sono prive di detta discrezionalità e la AN è vincolata ad effettuare le stesse laddove ricorrano i presupposti, a pena di irrogazione di sanzioni amministrative (così
Tribunale di Nuoro 11 gennaio 2011, nonché Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13.10.2005).
Anche l'appello incidentale in oggetto è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'esito della lite comporta la totale riforma della pronuncia sulle spese e la condanna dell'appellato RG soccombente alle spese di entrambi i gradi , richieste dalla .
Il valore della causa di primo grado è stato dichiarato in 1.450.000 euro;
tuttavia la domanda risarcitoria (danni patrimoniali e non patrimoniali) è stata accompagnata dalla clausola “o la somma maggiore o minore “ che sarà determinata. In tal caso la causa può essere ritenuta di valore indeterminabile in primo grado . Infatti “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass Sez. 1 -
Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021 )
Applicando il DM 55 /2014 come aggiornato al DM 147/2022, e ritenendo il giudizio di valore indeterminabile a media complessità, le spese di lite:
- della fase cautelare di primo grado sono pari ad euro 5.077,00 (fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 777,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 1.680,00, fase decisionale, valore medio: € 1.701,00)
- del primo grado di giudizio che dovrà corrispondere a controparte si liquidano CP_1 per euro 10.860,00 ( di cui per fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00; faase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€
3.738,00, Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00).
13 Per il secondo grado l'appellante ha indicato il valore per euro 131.047,00 ovvero la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Tenendo conto di questa, ed applicando i medesimi parametri normativi, l'appellato soccombente dovrà rifondere alla AN a titolo di spese di lite la somma di euro 14.317,00 ( di cui fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.911,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€
4.326,00; fase decisionale, valore medio: € 5.103,00)
Entrambe le somme liquidate dovranno maggiorarsi di spese forfetarie, IVA , CPA come per legge
Poiché le spese regolate per il grado precedente sono state oggetto di provvedimento di distrazione pronunciato ex art 93 cpc, deve ordinarsene la restituzione al difensore distrattario, avv De Caridi se RG già percepite. (cfr Cass. Sez IV sent n. 9280 del 3.4.2019), come richiesto dalla anche in precisazione delle conclusioni
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da confronti di Parte_5 CP_1
, avverso la sentenza n.347/2020 emessa dal Tribunale di Locri e pubblicata in data
[...]
17.06.2020 nel proc. RG n. 597/2018, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale, ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità della iscrizione delle somme dovute da quali crediti “a sofferenza” nella CP_1
Centrale Rischi, e per l'effetto respinge le ulteriori domande di CP_1
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da . CP_1
3. Pone a carico del soccombente le spese di entrambi i gradi e della fase cautelare di primo grado, liquidate in favore della AN ai sensi DM Parte_1
55 /2014 come aggiornato al DM 147/2022, che liquida per la fase cautelare di primo grado per euro 5.077,00; per il primo grado per euro 10.860,00; per l'appello euro 14.317,00. Tutte le somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA , CPA come per legge .
4. ordina la restituzione di quanto eventualmente già percepito dal difensore distrattario, in conseguenza della decisione riformata.
Così deciso a Reggio Calabria il 12.04 2024
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
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