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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/05/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 193 dell'anno 2023 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
Parte_1
Avv. Cristiano Annunziata
a p p e l l a n t e
c o n t r o
C.F._1
Avv. Siro Centofanti
a p p e l l a t o
a p p e l l a n t e i n c i d e n t a l e
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
in parziale riforma della ordinanza impugnata e in accoglimento dell'appello incidentale:
1. Dichiara costituito, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra la e con l'assunzione di Parte_1 Parte_2 quest'ultimo alle dipendenze della prima nel profilo professionale di “operatore ecologico area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio”, livello 2B del CCNL dei Servizi
Ambientali.
2. Condanna la al risarcimento del danno non patrimoniale subito Parte_1 da liquidato all'attualità in € 7.000,00. Parte_2
3. Liquida il compenso professionale in favore della parte ricorrente nella diversa somma di €
4.628,5, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, ed al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato.
4. Conferma i capi 1) 3) e 4) dell'ordinanza impugnata.
5. Respinge l'appello principale della Parte_1
6. Condanna la alla refusione, in favore di delle Parte_1 Parte_2 spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.600,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, ed al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato.
7. Visto l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante principale è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 21 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 193 dell'anno 2023 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
Parte_1
Avv. Cristiano Annunziata
a p p e l l a n t e
c o n t r o
C.F._1
Avv. Siro Centofanti
a p p e l l a t o
a p p e l l a n t e i n c i d e n t a l e
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
in parziale riforma della ordinanza impugnata e in accoglimento dell'appello incidentale:
1. Dichiara costituito, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra la e con l'assunzione di Parte_1 Parte_2 quest'ultimo alle dipendenze della prima nel profilo professionale di “operatore ecologico area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio”, livello 2B del CCNL dei Servizi
Ambientali.
2. Condanna la al risarcimento del danno non patrimoniale subito Parte_1 da liquidato all'attualità in € 7.000,00. Parte_2
3. Liquida il compenso professionale in favore della parte ricorrente nella diversa somma di €
4.628,5, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, ed al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato.
4. Conferma i capi 1) 3) e 4) dell'ordinanza impugnata.
5. Respinge l'appello principale della Parte_1
6. Condanna la alla refusione, in favore di delle Parte_1 Parte_2 spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.600,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, ed al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato.
7. Visto l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante principale è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 21 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale