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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1747/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1747/2021 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato
[...]
SI AT C.F.: , giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.
IV OC (c.f. ), per procura alle liti del 21 luglio 2015 n. repertorio C.F._3
80974 a rogito notaio di Roma n. 21569 Persona_1
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 17/5/2021, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare la sussistenza in capo a parte ricorrente del diritto al riconoscimento di indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 fin dalla data della domanda amministrativa (5.11.2019) ovvero con quella diversa riconosciuta dal nominando CTU, oltre interessi di legge
2) Condannare l'Ente legittimato alla liquidazione della predetta indennità con decorrenza dalla domanda amministrativa, ovvero con quella diversa riconosciuta dal nominando CTU, ovvero in subordine per il solo periodo fra la domanda e la fine del periodo di sottoposizione
a terapia radiante, in ogni caso, oltre interessi di legge
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in quanto antistatari ed avendone anticipate le spese e non riscossi gli onorari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 15/10/2021 per chiedere al Tribunale CP_1 adito: “in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 10/6/2021 per il 21/4/2022, differita d'ufficio alle udienze del 29/11/2022, del 4/7/2023, del 23/1/2024 e del 13/2/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo Giudice;
seguiva ordinanza istruttoria del 14/2/2024; seguiva l'udienza per il giuramento del CTU dott.
del 28/6/2024, seguiva l'udienza di rinvio del 20/3/2025 per richiesta proroga Persona_2 dei termini da parte del CTU;
seguiva l'udienza del 18/7/2025 all'esito della quale, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per Persona_3
ATPO n. 1261/2020 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1261/2020 il CTU dott. Persona_3 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'indennità di accompagnamento formulando le seguenti conclusioni: “la
Sig.ra risulta affetta dalle seguenti patologie rilevanti ai fini della Parte_1 presente indagine:
- Carcinoma duttale infiltrante mammella sx ( pT2pN1ml ) già trattato con terapia chirurgica ed RT ( settembre 2019 ) in terapia ormonale e follow-up
- Cardiopatia degenerativa senile ( III classe HA )
- Obesità
- Esiti protesizzazione ginocchio destro
- OSAS di grado severo
- Depressione maggiore ricorrente ( presentato in sede di OP un unico certificato del
18/02/2021 in assenza di precedenti )
Le patologie da cui risulta affetta la perizianda, pur inficiando sulle attività quotidiane non la rendono dipendente da terzi, pertanto non risulta allo stato attuale abbisognevole di assistenza continuativa.
Infatti la paziente deambula autonomamente anche se con appoggio, le variazioni posturali risultano autonome e non mostra difficoltà né alla marcia ( non tendenza alla caduta) né nell'esecuzione manuale degli atti basilari della vita quotidiana” (v. doc. 7 allegato al ricorso).
3 7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente la seguente diagnosi:
“Paziente di anni 81 affetta da Carcinoma duttale infiltrante mammella sx (pT2pN1ml) già trattato con terapia chirurgica e RT (settembre 2019) in terapia ormonale e follow up, ipertensione arteriosa in terapia. Obesità” (v. pag. 13 relazione peritale dott. ). Per_2
8. Il CTU dott. formulava quindi le seguenti considerazioni medico-legali: “Con Per_2 riferimento alle patologie desumibili dalle certificazioni relative all'epoca considerando
l'invalidità complessiva derivante per cumulo delle patologie di cui il paziente è portatore, e
l'efficacia di queste sul mantenimento della propria autonomia valutiamo la percentuale a suo tempo espressa corretta e condivisibile in sede di Commissione Relativamente al CP_1 quadro clinico desumibile dall'obiettività e dall'esame della documentazione all'epoca della
CTU svoltasi dal Dottor in data 09-02.2021, si ritiene che le condizioni Persona_3 della paziente fossero in effetti peggiorate con difficoltà della paziente a compiere molti degli atti quotidiani della vita e una effettiva limitazione della capacità deambulatoria: si può ritenere che all'epoca la paziente non fosse in grado di deambulare se non per pochi passi e che non fosse neanche il grado di disimpegnarsi in situazioni di potenziale pericolo.
Allo stato attuale le condizioni sono ulteriormente peggiorate, con limitazioni anche di passaggi posturali determinati dalla concomitanza degli effetti della patologia artrosica e dell'obesità; ciò si aggiunga anche un disorientamento temporo-spaziale.
In conclusione si ritiene che la paziente fosse di godersi invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento all'epoca della consulenza del precedente CTU
Dottor , più in particolare con decorrenza del beneficio dal 1 gennaio Persona_3
2021” (v. pag. 15 relazione peritale dott. ). Per_2
9. Il CTU dott. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “ era Per_2 Parte_1 da ritenersi invalido nella misura del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento all'epoca della prima valutazione presso la Commissione di Prima Istanza.
Per subentrato aggravamento, meglio motivato alla discussione sopra riportata, andrà concessa una rivalutazione dell'invalidità con percentuale del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza 1 gennaio 2021” (v. pag. 16 relazione peritale dott.
). Per_2
4 10. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dall'1/1/2021.
Si precisa che la domanda amministrativa era stata presentata all' in data 5/11/2019. CP_1
3. Le spese di lite.
12. Poiché i requisiti sanitari relativi alla prestazione richiesta nel presente giudizio sono stati accertati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ossia da epoca successiva alla domanda amministrativa presentata in data 5/11/2019, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Pone definitivamente le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , stante la sussistenza dei presupposti CP_1 reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite del ricorrente, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dall'1/1/2021;
- compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 18 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1747/2021 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato
[...]
SI AT C.F.: , giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.
IV OC (c.f. ), per procura alle liti del 21 luglio 2015 n. repertorio C.F._3
80974 a rogito notaio di Roma n. 21569 Persona_1
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 17/5/2021, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare la sussistenza in capo a parte ricorrente del diritto al riconoscimento di indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 fin dalla data della domanda amministrativa (5.11.2019) ovvero con quella diversa riconosciuta dal nominando CTU, oltre interessi di legge
2) Condannare l'Ente legittimato alla liquidazione della predetta indennità con decorrenza dalla domanda amministrativa, ovvero con quella diversa riconosciuta dal nominando CTU, ovvero in subordine per il solo periodo fra la domanda e la fine del periodo di sottoposizione
a terapia radiante, in ogni caso, oltre interessi di legge
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in quanto antistatari ed avendone anticipate le spese e non riscossi gli onorari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 15/10/2021 per chiedere al Tribunale CP_1 adito: “in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 10/6/2021 per il 21/4/2022, differita d'ufficio alle udienze del 29/11/2022, del 4/7/2023, del 23/1/2024 e del 13/2/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo Giudice;
seguiva ordinanza istruttoria del 14/2/2024; seguiva l'udienza per il giuramento del CTU dott.
del 28/6/2024, seguiva l'udienza di rinvio del 20/3/2025 per richiesta proroga Persona_2 dei termini da parte del CTU;
seguiva l'udienza del 18/7/2025 all'esito della quale, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per Persona_3
ATPO n. 1261/2020 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1261/2020 il CTU dott. Persona_3 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'indennità di accompagnamento formulando le seguenti conclusioni: “la
Sig.ra risulta affetta dalle seguenti patologie rilevanti ai fini della Parte_1 presente indagine:
- Carcinoma duttale infiltrante mammella sx ( pT2pN1ml ) già trattato con terapia chirurgica ed RT ( settembre 2019 ) in terapia ormonale e follow-up
- Cardiopatia degenerativa senile ( III classe HA )
- Obesità
- Esiti protesizzazione ginocchio destro
- OSAS di grado severo
- Depressione maggiore ricorrente ( presentato in sede di OP un unico certificato del
18/02/2021 in assenza di precedenti )
Le patologie da cui risulta affetta la perizianda, pur inficiando sulle attività quotidiane non la rendono dipendente da terzi, pertanto non risulta allo stato attuale abbisognevole di assistenza continuativa.
Infatti la paziente deambula autonomamente anche se con appoggio, le variazioni posturali risultano autonome e non mostra difficoltà né alla marcia ( non tendenza alla caduta) né nell'esecuzione manuale degli atti basilari della vita quotidiana” (v. doc. 7 allegato al ricorso).
3 7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente la seguente diagnosi:
“Paziente di anni 81 affetta da Carcinoma duttale infiltrante mammella sx (pT2pN1ml) già trattato con terapia chirurgica e RT (settembre 2019) in terapia ormonale e follow up, ipertensione arteriosa in terapia. Obesità” (v. pag. 13 relazione peritale dott. ). Per_2
8. Il CTU dott. formulava quindi le seguenti considerazioni medico-legali: “Con Per_2 riferimento alle patologie desumibili dalle certificazioni relative all'epoca considerando
l'invalidità complessiva derivante per cumulo delle patologie di cui il paziente è portatore, e
l'efficacia di queste sul mantenimento della propria autonomia valutiamo la percentuale a suo tempo espressa corretta e condivisibile in sede di Commissione Relativamente al CP_1 quadro clinico desumibile dall'obiettività e dall'esame della documentazione all'epoca della
CTU svoltasi dal Dottor in data 09-02.2021, si ritiene che le condizioni Persona_3 della paziente fossero in effetti peggiorate con difficoltà della paziente a compiere molti degli atti quotidiani della vita e una effettiva limitazione della capacità deambulatoria: si può ritenere che all'epoca la paziente non fosse in grado di deambulare se non per pochi passi e che non fosse neanche il grado di disimpegnarsi in situazioni di potenziale pericolo.
Allo stato attuale le condizioni sono ulteriormente peggiorate, con limitazioni anche di passaggi posturali determinati dalla concomitanza degli effetti della patologia artrosica e dell'obesità; ciò si aggiunga anche un disorientamento temporo-spaziale.
In conclusione si ritiene che la paziente fosse di godersi invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento all'epoca della consulenza del precedente CTU
Dottor , più in particolare con decorrenza del beneficio dal 1 gennaio Persona_3
2021” (v. pag. 15 relazione peritale dott. ). Per_2
9. Il CTU dott. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “ era Per_2 Parte_1 da ritenersi invalido nella misura del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento all'epoca della prima valutazione presso la Commissione di Prima Istanza.
Per subentrato aggravamento, meglio motivato alla discussione sopra riportata, andrà concessa una rivalutazione dell'invalidità con percentuale del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza 1 gennaio 2021” (v. pag. 16 relazione peritale dott.
). Per_2
4 10. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dall'1/1/2021.
Si precisa che la domanda amministrativa era stata presentata all' in data 5/11/2019. CP_1
3. Le spese di lite.
12. Poiché i requisiti sanitari relativi alla prestazione richiesta nel presente giudizio sono stati accertati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ossia da epoca successiva alla domanda amministrativa presentata in data 5/11/2019, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Pone definitivamente le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , stante la sussistenza dei presupposti CP_1 reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite del ricorrente, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dall'1/1/2021;
- compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 18 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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