Ordinanza cautelare 6 maggio 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2022, proposto da
--OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Porto, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Vittorio Pugliese n. 30;
contro
la Questura di Vibo Valentia e il Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa idonea misura cautelare:
1) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui la Questura di Vibo Valentia ha rigettato l’istanza per ottenere la licenza per l'esercizio di raccolta scommesse ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 733 presso i locali siti a -OMISSIS-, nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente e presupposto e, in particolare, ove occorresse, dei seguenti atti: 2) della nota prot. n. -OMISSIS- e la nota prot. n. -OMISSIS- con cui erano stati comunicati i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 3) della nota dei carabinieri del -OMISSIS- contenente le informazioni del ricorrente (mai consegnata); 4) della nota della Questura di Vibo Valentia, Divisione Polizia Amministrativa Locale, di ulteriori estremi non specificati, contenente le informazioni relative al ricorrente; 5) di ogni altra informazione di polizia mai trasmessa all’interessato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della parte resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il ricorrente, in qualità di titolare della ditta individuale-OMISSIS- ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui la Questura di Vibo Valentia ha rigettato l’istanza per ottenere la licenza per l'esercizio di raccolta scommesse ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 733 presso i locali siti a -OMISSIS-.
2. A sostegno della domanda ha dedotto che, in qualità di titolare dell'impresa individuale " -OMISSIS- ", su specifica autorizzazione della -OMISSIS-, in data -OMISSIS- aveva chiesto alla Questura di Vibo Valentia la licenza per l'esercizio dell’attività di raccolta scommesse ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 733 presso i locali siti a -OMISSIS-; che la Questura di Vibo Valentia, con nota prot. n. -OMISSIS-, aveva comunicato il preavviso di rigetto in considerazione dei controlli effettuati rispetto a soggetti controindicati; che l’odierno ricorrente, con verbale del -OMISSIS-, aveva acquisito una parte dei documenti riguardanti il procedimento (consegnati con i nominativi oscurati) e depositato memoria in data-OMISSIS-; che la Questura di Vibo Valentia, con nota -OMISSIS-, aveva indicato ulteriori motivi ostativi consistenti nella circostanza che la medesima attività per cui il ricorrente aveva chiesto la licenza sarebbe stata svolta, in precedenza, dalla -OMISSIS-, alla quale era stato negato il rilascio del titolo con provvedimento confermato dal Tribunale adito; che il ricorrente stesso sarebbe risultato irreperibile all’indirizzo di residenza, poiché, come dal medesimo riferito telefonicamente, abiterebbe presso la casa materna; che il ricorrente aveva presentato ulteriori deduzioni con memoria datata -OMISSIS- ma la Questura di Vibo Valentia aveva negato la licenza con il provvedimento impugnato.
3. Nel costituirsi le amministrazioni hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
4. Con il primo motivo del ricorso, rubricato “ i) Violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. violazione del principio del contraddittorio ”, il ricorrente ha denunciato che l’amministrazione avrebbe violato l’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non avendo correttamente valutato le ragioni del ricorrente con conseguente rilascio del titolo richiesto.
4.1. Il motivo è infondato.
Il preavviso di diniego di cui all’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è volto a instaurare un contraddittorio con il destinatario del provvedimento finale di diniego, primo che esso venga adottato, al fine di acquisire informazioni dal privato che siano utili all'emanazione dell'atto finale del procedimento, oltre a quella di anticipare richieste che potrebbero essere avanzate dal privato stesso nella successiva fase giurisdizionale o contenziosa.
Laddove la parte istante abbia presentato osservazioni, l’amministrazione è tenuta a dare ragione del loro eventuale mancato accoglimento nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
Il preavviso di rigetto, dunque, non priva l’amministrazione del potere di apprezzare anche in senso ostativo le ragioni del privato pur in presenza di ulteriori osservazioni ma solo di motivare sempre e comunque l’eventuale diniego.
4.2. Per quanto di interesse l’impugnato provvedimento ha motivato in ordine al rigetto dell’istanza del richiedente anche in ragione di quanto già esposto nella nota del -OMISSIS-adottata nell’ambito dell’avviato procedimento ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Con il secondo motivo, rubricato “ ii) Violazione dell'art. 11 del r.d. n. 773/1931. eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost. violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. insufficienza ed incongruità della motivazione ”, il ricorrente si è lamentato del fatto che i fatti contestati nel provvedimento in esame non rientrerebbero nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, stante anche il suo stato di incensurato; che le presunte conoscenze con soggetti controindicati sarebbero del tutto occasionali e risalenti nel tempo (ultimo episodio risalente al 2018); che sarebbe del tutto infondata la circostanza dell’asserita irreperibilità in quanto il ricorrente, pur essendo residente a [...], si sarebbe trasferito da poco tempo in un’abitazione di proprietà della madre sita a-OMISSIS-, dove risulterebbe domiciliato; che, quanto alla presunta inaffidabilità economica, il ricorrente sarebbe titolare di redditi autonomi e, comunque, ne avrebbe conseguenti a seguito del rilascio del titolo richiesto stante l’acquisto del ramo di azienda riguardante l’analoga attività già regolarmente svolta dal dante causa proprio nei locali siti in -OMISSIS-; che i precedenti del padre del ricorrente sarebbero irrilevanti essendo lo stesso stato riabilitato con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza del -OMISSIS- e non avendo carichi pendenti; che la contestazione di un procedimento penale a carico della madre del ricorrente per il reato di esercizio abusivo della raccolta di scommesse ex art. 4, commi 1 e 4 bis , della legge 13 dicembre 1989, n. 401 era irrilevante rispetto al titolo richiesto.
5.1. Il motivo è fondato, nei sensi di cui appresso.
5.2. L’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 733 stabilisce che “ 1. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 2. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. 3. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione .”
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa (TAR Napoli, Sez. V, 16 settembre 2013, n. 4297) l’amministrazione è titolare di un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca del titolo abilitativo in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza. Potere che, però, deve essere esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 luglio 2000 n. 3709).
5.3. Orbene, nell’impugnato provvedimento l’amministrazione ha concluso che l’individuazione con persona censite per gravi reati (plurimi episodi dal mese di -OMISSIS-) nonché i successivi controlli di polizia, l’irreperibilità all’indirizzo di residenza e l’assenza di ulteriori indicazioni circa l’attuale luogo di abituale dimora e/o domicilio, l’assenza di capacità economica personale derivante dall’inesistenza di redditi dichiarati, i precedenti penali e la misura dell’avviso orale di pubblica sicurezza a carico del padre nonché la citazione diretta a giudizio a carico della madre per i reati di cui agli artt. 4 e 4 bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, fossero elementi idonei a giustificare il rigetto della istanza di licenza per l’esercizio di raccolta di scommesse ai sensi dell’art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 733.
5.4. Il Collegio ritiene che i suddetti elementi, seppur plurimi e variegati, non siano idonei nel loro complesso a fondare specificamente il rigetto dell’istanza del ricorrente.
E, infatti, il medesimo, al di là dello stato di incensurato, come rappresentato da ultimo nella memoria del 7 marzo 2025, ha dimostrato di essere titolare di redditi autonomi (v. le dichiarazioni dei redditi anni 2023 e 2024) e di essere domiciliato dal -OMISSIS-presso un’abitazione di cui, seppure di proprietà della madre, ha la disponibilità in comodato d’uso gratuito come da scrittura privata datata -OMISSIS-
Parimenti il padre del ricorrente risulta essere stato riabilitato e sulla madre non risulta nessun precedente penale al di là della citazione diretta a giudizio; le presunte frequentazioni del ricorrente risultano assai risalenti nel tempo (circa dieci anni orsono) e non sembrano sufficientemente dettagliate quanto alla indicazione dei soggetti con precedenti penali o segnalati.
La giurisprudenza, anche di questo TAR (n. 1080/2014), ha affermato inoltre che il rapporto parentale, in assenza di ulteriori elementi concreti, non può fondare in maniera automatica un giudizio di disvalore circa l’affidabilità o di prognosi negativa.
E nel caso di specie non si discetta di rilascio titoli in materia di armi, dove ad esempio il rapporto parentale può configurare in termini molto più diretti e piani un rischio di abuso.
5.5. In conclusione, il provvedimento deve essere annullato data la fondatezza, nei limiti della sindacabilità nella presente sede, del dedotto difetto di istruttoria circa la sussistenza dei presupposti, e quindi per difetto di motivazione, restando nondimeno integra la possibilità per l’amministrazione di rideterminarsi ulteriormente.
6. Le peculiarità del procedimento giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e limiti indicati, e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatta salva diversa e ulteriore determinazione dell’Amministrazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.