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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 12.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 38382 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti VERDUCHI DANIELE e RIOMMI MAURIZIO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Danno abusiva reiterazione contratti a termine docente religione cattolica
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.10.2024 la ricorrente, insegnante di religione cattolica, premesso di prestare servizio sin dall'a.s. 2008/2009, in forza di contratti a termine, senza ancora essere assunta in ruolo;
richiamata la normativa nazionale in materia di contratti a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
richiamata altresì la giurisprudenza eurounitaria e quella nazionale;
assumendo la violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del
2001 nonché il limite temporale previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 368/2001 e dell'art. 19 del D.
Lgs. 81/2015 applicabili ratione temporis;
ha chiesto la condanna del convenuto CP_1 al risarcimento del danno conseguente all'illegittima apposizione del termine ai contratti, da quantificarsi secondo i parametri indicati dall'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 in
1 combinato disposto con i criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604 del 15 luglio 1966, in misura non inferiore a 12 mensilità di retribuzione.
Malgrado la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di comparizione il non si è costituito. CP_1
1.In merito alla questione della reiterazione dei contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica, la S.C., con la recente pronuncia n. 8968/2022, dopo aver ricostruito il complesso quadro normativo in merito al reclutamento dei docenti di religione, ha evidenziato come (punto 4.1): “il legislatore (con l'introduzione della la legge n. 186/2003) ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 D.lvo 297/94 ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine”.
Prosegue la S.C. ricordando come la questione della reiterazione di tali contratti a termine è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022,
YT e altri che ha, fra l'altro escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
Enucleate al punto 6.3 le conclusioni di fondo desumibili dalla citata pronuncia della
Corte di Giustizia, da cui deve muovere il ragionamento, la S.C. evidenzia come
“l'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo”.
Acclarato poi che è stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, la S.C. sottolinea come “il , attraverso l'inosservanza di CP_1
quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò sta (dunque)
l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti
2 concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”.
Precisa poi la S.C. al punto 9.1 che “Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può poi determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni”. “Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà. Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva”.
Tuttavia, sottolinea la Corte, al punto 10: “Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee. È il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo. In tali ipotesi, la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si
è detto, restando a tali fini del tutto neutra”.
Esaminando poi i sistemi rimediali, la S.C., esclusa la conversione dei contratti ed evidenziata la discrezionalità del legislatore nell'approntare procedure straordinarie di stabilizzazione, rileva come “resti il rimedio risarcitorio”.
Pertanto (punto 12.) “chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità – ovvero con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione
3 collettiva - matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive”.
2.Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti emerge che sin dall'a.s.
2011/2012 la ricorrente presta servizio in forza di reiterati contratti stipulati annualmente dall'inizio dell'anno scolastico sino al 31.8 di ciascun atto, senza l'indicazione di alcuna causale legata a fabbisogni temporanei.
Negli anni scolastici precedenti quello 2011/2012, invece, i contratti risultano stipulati per l'esigenza di sostituire colleghi assenti nominativamente indicati.
Alla luce dei principi sopra riferiti, esclusa l'illegittimità e la computabilità dei contratti a termine stipulati negli aass dal 2008/2009 al 2010/2011, deve pertanto ritenersi abusiva la reiterazione dei contratti a termine decorso il triennio dall'a.s. 2011/2012 e dunque a decorrere dall'a.s. 2014/2015, stante l'inadempimento datoriale all'obbligo di indizione del concorso.
Va dunque dichiarato il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno eurounitario patito per effetto dell'abusiva precarizzazione del rapporto di lavoro a decorrere dall'a.s. 2014/2015.
3. Circa il quantum, si osserva che, l'art. 36 comma 5 D. Lgs. n. 165/2001, come recentemente modificato dal D. L. n.131 del 16 settembre 2024 convertito con L. n. 166 del
14 novembre 2024, prevede che: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”
4 Pertanto, accertata la gravità della violazione, tenuto conto della durata ultradecennale dell'abusiva reiterazione dei contratti a termini, ritiene il giudicante di dover liquidare il danno in misura pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (prossima dunque a quella massima).
Ne segue la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore CP_1
della ricorrente, quantificato in un'indennità onnicomprensiva pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (corrispondente all'importo di €. 2.171,26, come da busta paga in atti), oltre interessi dalla data odierna al saldo.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, sulla base del quantum attribuito (scaglione sino a
52.000,00) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50% stante la serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria, aumentato del 10% ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4 del DM
55/94.
P.Q.M.
Dichiara l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati a decorrere dall'a.s.
2014/2015 e per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del danno CP_1
erounitario in favore della ricorrente, liquidato in un'indennità onnicomprensiva pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (di importo pari ad € 2.171,26), oltre interessi dalla data odierna al saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
liquidate in € 4.057,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 17.2.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 12.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 38382 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti VERDUCHI DANIELE e RIOMMI MAURIZIO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Danno abusiva reiterazione contratti a termine docente religione cattolica
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.10.2024 la ricorrente, insegnante di religione cattolica, premesso di prestare servizio sin dall'a.s. 2008/2009, in forza di contratti a termine, senza ancora essere assunta in ruolo;
richiamata la normativa nazionale in materia di contratti a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
richiamata altresì la giurisprudenza eurounitaria e quella nazionale;
assumendo la violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del
2001 nonché il limite temporale previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 368/2001 e dell'art. 19 del D.
Lgs. 81/2015 applicabili ratione temporis;
ha chiesto la condanna del convenuto CP_1 al risarcimento del danno conseguente all'illegittima apposizione del termine ai contratti, da quantificarsi secondo i parametri indicati dall'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 in
1 combinato disposto con i criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604 del 15 luglio 1966, in misura non inferiore a 12 mensilità di retribuzione.
Malgrado la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di comparizione il non si è costituito. CP_1
1.In merito alla questione della reiterazione dei contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica, la S.C., con la recente pronuncia n. 8968/2022, dopo aver ricostruito il complesso quadro normativo in merito al reclutamento dei docenti di religione, ha evidenziato come (punto 4.1): “il legislatore (con l'introduzione della la legge n. 186/2003) ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 D.lvo 297/94 ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine”.
Prosegue la S.C. ricordando come la questione della reiterazione di tali contratti a termine è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022,
YT e altri che ha, fra l'altro escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
Enucleate al punto 6.3 le conclusioni di fondo desumibili dalla citata pronuncia della
Corte di Giustizia, da cui deve muovere il ragionamento, la S.C. evidenzia come
“l'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo”.
Acclarato poi che è stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, la S.C. sottolinea come “il , attraverso l'inosservanza di CP_1
quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò sta (dunque)
l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti
2 concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”.
Precisa poi la S.C. al punto 9.1 che “Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può poi determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni”. “Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà. Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva”.
Tuttavia, sottolinea la Corte, al punto 10: “Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee. È il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo. In tali ipotesi, la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si
è detto, restando a tali fini del tutto neutra”.
Esaminando poi i sistemi rimediali, la S.C., esclusa la conversione dei contratti ed evidenziata la discrezionalità del legislatore nell'approntare procedure straordinarie di stabilizzazione, rileva come “resti il rimedio risarcitorio”.
Pertanto (punto 12.) “chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità – ovvero con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione
3 collettiva - matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive”.
2.Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti emerge che sin dall'a.s.
2011/2012 la ricorrente presta servizio in forza di reiterati contratti stipulati annualmente dall'inizio dell'anno scolastico sino al 31.8 di ciascun atto, senza l'indicazione di alcuna causale legata a fabbisogni temporanei.
Negli anni scolastici precedenti quello 2011/2012, invece, i contratti risultano stipulati per l'esigenza di sostituire colleghi assenti nominativamente indicati.
Alla luce dei principi sopra riferiti, esclusa l'illegittimità e la computabilità dei contratti a termine stipulati negli aass dal 2008/2009 al 2010/2011, deve pertanto ritenersi abusiva la reiterazione dei contratti a termine decorso il triennio dall'a.s. 2011/2012 e dunque a decorrere dall'a.s. 2014/2015, stante l'inadempimento datoriale all'obbligo di indizione del concorso.
Va dunque dichiarato il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno eurounitario patito per effetto dell'abusiva precarizzazione del rapporto di lavoro a decorrere dall'a.s. 2014/2015.
3. Circa il quantum, si osserva che, l'art. 36 comma 5 D. Lgs. n. 165/2001, come recentemente modificato dal D. L. n.131 del 16 settembre 2024 convertito con L. n. 166 del
14 novembre 2024, prevede che: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”
4 Pertanto, accertata la gravità della violazione, tenuto conto della durata ultradecennale dell'abusiva reiterazione dei contratti a termini, ritiene il giudicante di dover liquidare il danno in misura pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (prossima dunque a quella massima).
Ne segue la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore CP_1
della ricorrente, quantificato in un'indennità onnicomprensiva pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (corrispondente all'importo di €. 2.171,26, come da busta paga in atti), oltre interessi dalla data odierna al saldo.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, sulla base del quantum attribuito (scaglione sino a
52.000,00) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50% stante la serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria, aumentato del 10% ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4 del DM
55/94.
P.Q.M.
Dichiara l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati a decorrere dall'a.s.
2014/2015 e per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del danno CP_1
erounitario in favore della ricorrente, liquidato in un'indennità onnicomprensiva pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (di importo pari ad € 2.171,26), oltre interessi dalla data odierna al saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
liquidate in € 4.057,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Si comunichi
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