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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10774 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26309/20 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisio- ne all'udienza cartolare del 14.07.2025 con la fissazione dei termini pre- visti dall'art. 190 c.p.c. avente ad oggetto: azione di collazione ereditaria
TRA
, nata a [...] il [...], con cod. fis. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Kerbaker, 55 presso lo studio dell'avv. Giovanna FUSCO (cod. fis. che la rappre- C.F._2 senta e difende giusta procura allegata in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], con cod. fis. CP_1
, e residente in [...]M, C.F._3 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Dei Mille n.16, presso lo stu- dio dell'Avv. Marco CALVINO (cod. fis. ) che lo rap- C.F._4 presenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di co- stituzione e risposta;
, nata a [...] il [...], con cod. fis. Parte_2
e residente in [...] munale Nansignano n. 33, , nato a [...] il Parte_3
10.7.1957, con cod. fis. e residente in [...] (c.f. , , nato a C.F._6 Parte_4
Bologna, il 24.9.1964, con cod. fis. , e residente in C.F._7
Napoli, alla Via Stazio n. 8, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Carlo Poerio n. 89/A presso lo studio dell'avv. Raffaele LOCANTORE (cod. fis. ), che li rappresenta congiuntamente e di- C.F._8 sgiuntamente con l'avv. Francesco RUSSO DE' CERAME (cod. fis.
); C.F._9
1
CONVENUTI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa oltre che da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig. ra Parte_1 conveniva in giudizio i RM , , e Pt_3 CP_1 Pt_4 CP_2
[.. Pers
, premettendo di essere tutti – in ragione di 1/5 – eredi dei genitori e , entrambi morti ab intestato; deduceva Parte_5 Persona_2 che nel patrimonio relitto dei genitori rientravano beni mobili rappre- sentanti da quadri, mobili, statue e suppellettili varie, catalogati da esperto di fiducia dei DI e suddivisi in lotti, nonché titoli e polizze per un ammontare complessivo di € 542.330,00, saldi di due conti cor- renti per complessivi € 5.665,00, ed i seguenti beni immobili: a) immobile sito in Napoli alla Via Petrarca 141/M costituito da locale distinto con il numero interno 1 di 24 metri quadrati, distinto in catasto al foglio 37, p.lla 440 sub. 1, Via F. Petrarca n. 141M, piano T, cat C/6; b) immobile sito in Napoli alla Via Petrarca 141/M costituito da locale distinto con il nu- mero interno 2 di 24 metri quadrati, distinto in catasto al foglio 37, p.lla 440 sub. 2, Via F. Petrarca n. 141M, piano T, cat C/6; c) immobile sito in Napoli alla Via Petrarca 141/M costituito da locale distinto con il numero interno 3 di 23 metri quadrati, distinto in catasto al foglio 37, p.lla 440 sub. 3, Via F. Petrarca n. 141M, piano T, cat C/6; d) immobile sito in Napoli alla Via Petrarca 141/M costituito da locale distinto con l'interno H di 13 metri quadrati, distinto in catasto al foglio 37, p.lla 440 sub. 8, Via F. Pe- trarca n. 141M, piano T, cat C/6; e) immobile sito nel Comune di Capri, alla Via Mulo 15 costituito da intero fabbricato disposto su due piani (terra e primo) di complessivi vani catastali tredici e mezzo, con pertinenziale area destinata a giardino;
riportato in catasto del Comune di Capri, al fo- glio 4, p.lla 220 sub. 1, Via Mulo, piano T-1, cat A/7; f) piccolo fabbricato sito nel Comune di Capri alla Via Mulo 15 con accesso autonomo al piano terra, di due vani e mezzo catastali, riportato in Catasto al foglio 4, p.lla 220, sub. 2, Via Mulo n. 15, piano T cat. A/3; g) appartamento sito in Na- poli alla via Petrarca 141/M, distinto con il numero interno 11, composto di nove vani catastali, riportato in catasto al foglio 37, p.lla 394 sub. 11, Via Francesco Petrarca n. 141 cat A/2; h) appartamento sito in Napoli alla via Petrarca 141/M, distinto con il numero interno 12, composto di dieci vani catastali, riportato in catasto al foglio 37, p.lla 394 sub. 12, Via Francesco Petrarca n. 141 cat A/2.
Deceduta prima la madre e poi il padre, i RM provvedevano a suddi- vidersi in parti uguali i titoli e le somme depositate sui conti correnti, e con atto di divisione e stralcio per Notaio del Persona_3
18/6/2019, Rep.13012 Racc. 7495, provvedevano alla divisione dei soli beni immobili e, per l'effetto, diveniva piena ed esclusi- Parte_1 va proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla Via Petrarca 141/M, di- stinto con il numero interno 12, nonché del locale ad uso autorimessa
2
distinto con il numero interno 3, mentre diveniva pieno CP_1 ed esclusivo proprietario dell'immobile sito in Napoli alla via Petrarca 141/M, distinto con il numero interno 11, del locale ad uso autorimessa, distinto con il numero interno H, nonché pieno ed esclusivo proprietario del locale ad uso autorimessa distinto con il numero interno 1. Quanto agli immobili siti in Capri alla Via Mulo 15, nonché il locale ad uso autori- messa sito in Napoli alla via Petrarca, 141/M, distinto con il numero in- terno 2, rimanevano nella comunione ereditaria tra i RM , Pt_3
e che, pertanto, ne divenivano unici titolari in co- Pt_4 Parte_2 mune, indiviso e in parti uguali tra loro.
In relazione al controvalore dei beni oggetto del richiamato atto notarile, precisava l'attrice, che non si doveva dare luogo a conguagli, se non per quanto risultante da una scrittura privata sottoscritta il 18/6/2019, che la obbligava a versare al germano la somma di € CP_1
80.000,00.
Poste tali premesse, l'attrice sosteneva che i de cuius e Persona_4
avevano fatto le seguenti donazioni in forma indiretta Persona_2 ad alcuni figli e, precisamente: a favore di : piena proprie- Parte_3 tà dell'appartamento in Napoli alla via Manzoni 186, secondo piano in- terno 4, ove tuttora vive;
a favore di : piena proprietà CP_1 dell'appartamento in Napoli alla Via Orazio 151/C, secondo piano interno 6, poi venduto alla germana in data 4/10/1995, con atto Parte_2 per Notaio Rep 43252, e da questa rivenduto in da- Persona_5 ta 18/12/2012 al Signor con atto per Notaio Persona_6 Per_7
Rep 30087; nonché piena proprietà di n. 3 locali in Torino alla via
[...]
Massena n.3 acquistati con atto per Notaio del Persona_8
28/11/1991 e locale al piano terra sempre a Torino in via Massena n. 3, acquistato con atto per Notaio in data 28/11/1991; a Persona_8 favore di : quota pari ad ½ della piena proprietà Parte_4 dell'appartamento in Napoli alla via Caravaggio n. 119, acquistato con atto per Notaio in data 29/02/1996 Rep. 2703; a fa- Persona_3 vore di : piena proprietà dell'appartamento in Napoli alla Parte_2 via Orazio 151/C (precedentemente acquistato da ) e CP_1 venduto in data 18/12/2012 con atto per Notaio . Persona_9
L'attrice sosteneva, altresì, che i suddetti beni erano stati acquistati con danaro dei genitori dal momento che, all'epoca dei rispettivi acquisti, i beneficiari, in quanto appena laureati o non occupati, non potevano avere la disponibilità finanziaria necessaria per acquistare gli immobili loro intestati. Su tali premesse, l' attrice ha dichiarato di non aver mai ri- cevuto alcuna donazione dai genitori se non quelle relative alle spese per il matrimonio (dove la quasi totalità degli invitati erano colleghi e/o clienti del padre e coppie di amici dei propri genitori che i coniugi CP_1 invitarono per ricambiare analoghi inviti ricevuti in occasione dei matri- moni dei figli dei propri amici) e alle spese di modico valore per com- pleanni, oltre alle spese ordinarie per studio, vitto, alloggio, abbiglia-
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mento;
spese di cui avevano comunque goduto anche tutti gli altri fra- telli.
Pertanto, l'attrice concludeva chiedendo che i DI venissero con- dannati, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 746 e 747 c. c., alla collazione delle donazioni ricevute e, dunque, a conferire alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita dai genitori, o in natura o per imputazione.
Sempre con riferimento alla massa ereditaria, l'attrice sosteneva di van- tare un credito nei confronti degli altri eredi per spese notarili, per spese condominiali e IMU per complessivi € 16.880,00 oltre imposte e tasse maturandi al soddisfo, e rappresentava, inoltre, di non essere mai stato reso il conto della gestione da parte dei DI titolari del conto corren- te comune. Infine, l'attrice chiedeva la divisione dei beni mobili ereditari rimasti indivisi, costituiti da beni mobili e suppellettili distribuiti nei due appartamenti in Napoli e nella villa e nella dependance in Capri: beni va- lutati da un tecnico scelto di comune accordo tra i fratelli, il prof.
[...]
secondo valutazioni che sono state condivise da tutti, Persona_10 nonché di beni (non inventariati) che sostiene si trovino in una cassafor- te posta all'interno dell'immobile di proprietà di . CP_1
Si costituivano i sigg. , e , i quali eccepivano Pt_2 Pt_3 Parte_4 preliminarmente la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice per aver implicitamente, ma inequivocabilmente, rinunciato a far valere la collazione con la stipula dell'atto di stralcio di quota divisionale del 18 giugno 2019. Con tale atto, sostenevano i convenuti, le parti avevano in- teso definire in via transattiva e tombale la posizione dei DI Pt_6
e rispetto all'intero patrimonio immobiliare eredi-
[...] CP_1 tario. La collazione doveva essere intesa come un'operazione che pre- cedeva logicamente la divisione;
pertanto, ritenevano che, se l'attrice avesse inteso conservare il diritto di farla valere, avrebbe dovuto inseri- re una specifica riserva nell'atto divisionale, cosa che non era avvenuta. L'assenza di qualsiasi menzione o riserva circa la collazione, unita alla definizione "a stralcio", "a totale tacitazione" e "al dichiarato fine di defi- nire divergenze e prevenire ogni lite relativa alla definitiva assegnazione dei suddetti beni immobili relitti" non poteva che essere interpretata, secondo i convenuti, come una volontà abdicativa del relativo diritto.
Eccepivano, inoltre, i convenuti che chi agisce per la collazione di una donazione indiretta ha l'onere di provare non solo l'elargizione del dena- ro, ma anche lo specifico nesso teleologico tra tale elargizione e l'acqui- sto dell'immobile, nonché l'inequivocabile animus donandi del disponen- te. Circostanza non provata dall'attrice. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda di collazione perché infondata in fatto e in diritto. Veni- vano, infine, depositati i curricula dei prof. e , a Pt_3 Parte_4 dimostrazione della circostanza che entrambi vantavano una solida po- sizione accademica e professionale, con un reddito del tutto congruo all'investimento effettuato, oltre ad essere parte di un'associazione pro- fessionale con il padre, per cui le somme eventualmente ricevute costi-
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tuivano la giusta remunerazione per l'attività lavorativa svolta, non con- figurabili come atto di liberalità del de cuius. I convenuti aderivano, inve- ce, alla domanda attorea e chiedevano procedersi alla divisione dei beni mobili relitti mediante assegnazione o sorteggio e al rendiconto, all'esito del quale stabilire i rapporti di dare/avere tra le parti.
Si costitutiva, altresì, il sig. , il quale preliminarmente evi- CP_1 denziava di non voler richiedere agli altri DI convenuti, ovvero i RM , e la collazione di eventuali beni loro Pt_3 Pt_2 Pt_4 donati, in via diretta o indiretta, dai due de cuius, anche in forza di espressa pattuizione con i fratelli in sede di atto di stralcio divisionale per Notaio del 18/06/2019, con il quale sosteneva i Persona_3 DI avevano definito ogni pendenza esistente, al fine di dirimere ogni contenzioso futuro, pervenendo alle intervenute attribuzioni ed in- dividuazioni dei valori degli stessi immobili, anche con finalità transatti- va. Nel merito, eccepiva che la domanda di collazione proposta dall'attrice era illegittima ed infondata perché basata su mere illazioni e sfornita di prova non solo in merito all'elargizione del denaro, ma anche allo specifico nesso teleologico tra le indicate elargizioni e l'acquisto dell'immobile, nonché l'inequivocabile animus donandi del disponente. Depositava, altresì, contratto di mutuo stipulato per l'acquisto degli im- mobili in Torino. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di collazio- ne perché infondata in fatto e in diritto e l'accoglimento della domanda di divisione dei beni mobili, nonché la condanna dei DI , Parte_1
, e al pagamento in suo favore delle spese Pt_3 Pt_2 Parte_4 condominiali e le imposte gravanti sul suo immobile sito in Napoli alla via Petrarca, 141/M, fino alla liberazione dai beni mobili ereditari rimasti in- divisi.
All'udienza del 18.03.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. Depositate le relative memorie e formulate le richieste istruttorie, veniva espletata la prova testi articolata da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti rassegnavano le con- clusioni e all'udienza cartolare del 14.07.2025 la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare spe- cificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli
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esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la solu- zione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò posto, le questioni non trattate non andranno necessariamente rite- nute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tuttavia, per garantire autonoma intellegibilità al presente provvedi- mento e considerato il carattere molteplice delle domande spiegate dall'attrice nel presente giudizio, esse – sia pur sinteticamente – vengo- no qui riassunte come segue: - accertare e dichiarare aperta la succes- sione dei sigg. , nata a [...] il [...] e deceduta ab Persona_4 intestato a Napoli il 21/02/2015 e di , nato a [...] il Persona_2
23/07/1930 e deceduto ab intestato a Napoli l'8/01/2018; - accertare e dichiarare che i RM , , , e Pt_3 CP_1 Parte_1 Pt_4 Pt_2 sono eredi – ciascuno per la quota di 1/5 – dei genitori
[...] Per_4
e ; - accertare e dichiarare che gli atti di acquisto
[...] Persona_2 dei beni immobili in favore dei RM (immobile in Na- Parte_3 poli alla via Manzoni, 186), (immobile in Napoli alla via CP_1
Orazio, 151/C e immobili in Torino), (immobile in Napoli alla Parte_4 via Michelangelo da Caravaggio, 119) e (immobile in Na- Parte_2 poli alla via Orazio, 151/C) sono frutto di donazioni indirette da parte dei genitori e;
- disporsi lo scioglimento del- Persona_4 Persona_2 la comunione ereditaria avente ad oggetto i beni mobili e le suppellettili distribuiti nei due appartamenti in Napoli e nella villa e nella dependance in Capri già valutati da un tecnico scelto di comune accordo tra i fratelli, prof. secondo valutazioni che sono state condivise da Persona_11 tutti;
definire i rapporti di dare/avere tra i DI.
La domanda di collazione va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
La collazione costituisce un istituto preordinato alla divisione e non alla condanna di una parte al pagamento di una somma in favore dell'altra parte. E, infatti, ritiene questo giudicante che coglie nel segno l'eccezione di parte convenuta laddove sottolinea l'irritualità di una do- manda di collazione di beni immobili avulsa da qualunque giudizio divi- sorio degli stessi. Ed invero, pur in assenza di una specifica norma che preveda la necessità di chiedere la collazione nell'ambito di un giudizio divisorio, non si dubita che l'istituto della collazione sia strettamente connesso e dipendente alle operazioni di divisione della massa eredita- ria, trovando nelle stesse la propria ragion d'essere.
L'obiettivo della collazione è, dunque, la redistribuzione dell'arricchi- mento donativo presente nel patrimonio dell'erede al tempo della divi- 6
sione. Se, infatti, il fine della collazione è quello di determinare un effet- tivo incremento dell'asse ereditario da dividere, è ovvio che alcun inte- resse avrebbe la parte all'accertamento dell'obbligo di collazione in as- senza di un procedimento (rectius: domanda) di divisione.
La stessa collocazione topografica dell'istituto della collazione all'interno del Titolo Quarto del Libro Secondo del Codice (intitolato ap- punto alla divisione) induce a ritenere l'esistenza di una stretta interdi- pendenza della collazione rispetto alla divisione.
Sotto altro profilo, lo stretto collegamento della collazione alla divisione ereditaria è supportato dalla imprescrittibilità dell'azione di collazione, al pari dell'imprescrittibilità del diritto a chiedere la divisione ereditaria. Se, infatti, non vi fosse alcun termine per chiedere la divisione della massa ereditaria, al pari, non potrebbe imporsi alcun termine per chiedere la collazione delle donazioni fatte in vita dal de cuius agli altri eredi.
Inoltre, la circostanza che la legge preveda – in taluni casi – la possibilità di procedere a collazione, sia mediante imputazione del bene in valore sia mediante l'imputazione del bene in natura, induce ulteriormente a ri- tenere che la collazione non possa prescindere dalla contemporanea esistenza di un giudizio (e della relativa domanda) divisorio.
Ne deriva che la domanda di collazione – se è anche vero che non si pre- scrive, in quanto “partecipa della imprescrittibilità che la legge prevede per la l'azione di divisione tra DI” – tuttavia sarebbe comunque inammissibile, ove si consideri che (cfr. Cass. civ., sez. II, 21/05/15 n. 10478) “la collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divi- sione ereditaria, sicché non può formare oggetto di una azione giudizia- le autonoma dalla divisione stessa, neppure ai fini di mero accertamen- to” (cfr. Cass. n°18054/04).
La collazione serve a formare la massa da dividere ed è, quindi, necessa- riamente prodromica alla divisione. A tale divisione (beni immobili ma anche mobili), le parti hanno provveduto con atto di divisione e stralcio per Notaio del 18.06.2019 nel quale si legge testualmente: “I Per_3 comparenti tutti, garantendosi reciprocamente di ben conoscere la at- tuale situazione giuridica e di fatto dei beni immobili tutti, delle succes- sioni apertesi, di tutti gli atti comunque compiuti dai de cuius, nonché i diversi valori dei beni immobili, dichiarano quindi che, reciprocamente, intendono procedere a tale assegnazione divisionale di beni immobili a stralcio, con la conseguente esclusione dei soggetti stralciati da ogni di- ritto sui beni immobili residuati in comunione ereditaria. Il tutto al di- chiarato fine di definire divergenze e di prevenire ogni lite relativa alla definitiva assegnazione dei suddetti beni immobili relitti, con il consen- so reciproco dei DI tutti e a stralcio definitivo ed a totale tacitazio- ne di tutti i diritti immobiliari relitti dai genitori, sulle due menzionate successioni, a e , che accettano al detto Parte_1 CP_1 titolo”. Ed ancora: “I comparenti tutti confermano e dichiarano di rinun- ciare reciprocamente a qualsiasi azione o pretesa sia in ordine allo stral- 7
cio immobiliare effettuato con questo atto sia al permanere dei restanti beni immobili in comunione ereditaria tra i soli tre DI non stralciati”
… “dichiarano tutti i contitolari qui comparenti che avendo convenuto che il valore fiscale complessivo delle porzioni di fatto assegnate a stralcio è esattamente corrispondente alla quota di diritto (1/5 a ciascun coerede della massa avente il valore complessivo …) la presente asse- gnazione non dà luogo a conguaglio alcuno … resta immodificato ogni loro diritto di comunione in cinque quote uguali sugli altri bene ereditari non immobili, i quali resteranno in deposito gratuito, negli immobili ove si trovano attualmente”.
L'attrice, pertanto, ha sottoscritto un atto transattivo di divisione e di stralcio (che essa stessa, unitamente al germano , ha ri- CP_1 chiesto) consapevole della successione apertasi in seguito alla morte dei genitori e di tutti gli atti compiuti dai de cuius, ed a tacitazione di ogni ti- po di rapporto ha richiesto ed ottenuto l'assegnazione dell'immobile di maggior pregio sito in Napoli alla via F. Petrarca, 141/M e box auto (ob- bligandosi a corrispondere al fratello la somma di € CP_1
80.000,00, sebbene quest'ultimo sia stato poi costretto a depositare ri- corso per decreto ingiuntivo presso questo stesso Tribunale, per non aver la comparente attrice adempiuto a tale obbligo).
Ed è lo stesso , che analogamente all'attrice CP_1 Parte_1
ha richiesto ed ottenuto la divisione notarile con stralcio della
[...] sua quota ereditaria, a dichiarare che con l'atto per Notaio del Per_3
18.06.2019 i DI hanno definito ogni pendenza esistente, al fine di dirimere ogni contenzioso futuro, pervenendo alle intervenute attribu- zioni ed individuazioni dei valori degli stessi immobili, anche con finalità transattiva.
In tema va rilevato che la divisione (sia essa giudiziale o convenzionale) è
“lo strumento giuridico mediante il quale le quote astratte (c.d. ideali) dei singoli partecipanti alla comunione vengono convertite in quote con- crete (c.d. materiali), nelle quali si localizza, con carattere di esclusività, il diritto di proprietà di ciascuno di essi” (cfr. Cass. 26/07/2005, n. 15583).
Il modo ordinario per attuare la divisione è l'accordo tra le parti legitti- mate.
L'accordo divisorio è un contratto - alla luce (i) del suo contenuto patri- moniale nonché (ii) della sua efficacia estintivo/costitutiva o “regolatrice” del rapporto di comunione - consistente nel passaggio dalla contitolari- tà pro indiviso alla proprietà solitaria sui beni componenti ciascuna por- zione divisionale.
Il contratto di divisione è, quindi, il contratto in virtù del quale è operato lo scioglimento della comunione, indipendentemente dai beni che ne formano oggetto, attraverso l'assegnazione ai vari contitolari di una porzione di beni di valore proporzionale alle rispettive quote. Il contrat- to di divisione è considerato un contratto tipico, pur in mancanza di una
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definizione legislativa e pur essendo non organica la sua disciplina (le norme relative alla divisione si collocano infatti sia fra quelle sulla co- munione che fra quelle sulle successioni nonché in alcune ulteriori nor- me codicistiche e in alcune leggi speciali).
Dal punto di vista soggettivo, l'accordo delle parti nel contratto di divi- sione deve essere universale;
è necessario, infatti, il consenso di tutti i condividenti a pena di nullità. Tale circostanza è confermata dall'art. 784 c.p.c. che, nella divisione giudiziale, prevede il litisconsorzio necessario. Sempre dal punto di vista soggettivo, coloro che concludono l'atto de- vono avere la capacità piena poiché la divisione deve considerarsi un at- to di straordinaria amministrazione.
L'oggetto del contratto di divisione si desume dal bene oggetto di co- munione;
l'oggetto non è pertanto la quota (che rappresenta la misura della contitolarità del diritto), ma è piuttosto il bene oggetto della comu- nione. L'oggetto deve essere (i) possibile (i beni devono essere in comu- nione), (ii) lecito e (iii) determinato o determinabile (risultando chiaro quali i beni siano attribuiti a ciascuno dei condividenti).
La causa del contratto di divisione viene indentificata nello scioglimento della comunione mediante l'attribuzione in proprietà esclusiva, in capo a ciascun condividente, di beni che abbiano valore proporzionale alle ri- spettive quote. La funzione tipica del negozio “divisione” consente di di- stinguere il contratto in esame da contratti affini quali la permuta, la vendita di eredità e la transazione;
tali contratti, pur avendo quale effet- to lo scioglimento della comunione, si distinguono dalla divisione per la funzione nonché per la disciplina e per gli effetti.
Per quanto concerne la forma del contratto di divisione, l'art. 1350 c.c. n. 11 prevede che “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità […] 11) gli atti di divisione di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari”. La forma scritta è, infatti, strumentale alla tra- scrizione ai sensi degli artt. 2646 e 2685 c.c. Se la divisione comprende però solo beni mobili, non è necessaria la forma scritta e il contratto si perfeziona con il solo consenso verbalmente manifestato.
Il contratto di divisione può essere (i) a formazione istantanea qualora l'accordo investa contemporaneamente tutte le c.d. operazioni divisio- nali (stima dei beni, formazione delle porzioni e assegnazione) o (ii) a formazione successiva qualora si raggiungano accordi progressivi sulle varie operazioni divisorie che non attengano al solo ambito dell'esecuzione dello scioglimento della comunione, ma che riguardino altresì la manifestazione del consenso e quindi anche la formazione del contratto;
anche in questo caso, però, il contratto mantiene la sua unici- tà poiché le singole operazioni divisionali, che necessitano dell'accordo di tutti i soggetti legittimati a partecipare alla divisione, non costituisco- no diversi contratti, ma fasi di un unico contratto a formazione progres- siva successiva.
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Il contratto di divisione è pertanto un contratto ad effetti reali conte- stuali poiché il suo perfezionamento ha quale effetto immediato l'estinzione della comunione e l'insorgenza delle proprietà solitarie.
Il contratto in esame può essere sospensivamente condizionato e riso- lutivamente condizionato, sempre che il verificarsi della condizione pre- detta non alteri il criterio proporzionalistico della divisione.
La divisione non può essere risolta per inadempimento poiché difettano le prestazioni a carico dei condividenti il cui mancato adempimento o la cui impossibilità sopravvenuta possono comportare la risoluzione del contratto;
il condividente che debba ricevere un conguaglio è però tute- lato dall' ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c. che prevede che “hanno ipoteca legale … i DI, …, condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbli- go”.
Il contratto di divisione è, in definitiva, un patto tra contitolari di un dirit- to reale che si accordano per sciogliere la comunione attribuendosi reci- procamente una porzione di beni dal valore proporzionale alle rispettive quote. E' pacifica la validità di tale contratto. Si tratta di un patto tra contitolari di un diritto reale che si accordano per sciogliere la comunio- ne attribuendosi reciprocamente una porzione di beni dal valore pro- porzionale alle rispettive quote ed è un contratto a tutti gli effetti. Il re- quisito della valida manifestazione del consenso è comune a tutti i con- tratti, pertanto anche a quello di divisione. Il contratto di divisione deve essere stipulato, come detto ,tra tutti i DI a pena di nullità (cfr. Cass. n. 150/1971; più recentemente per Cass. n. 17881/2003 la parteci- pazione di natura sostanziale al negozio da parte del contitolare della comunione ereditaria è necessaria soltanto se lo scioglimento concerna la contitolarità del medesimo diritto - comunione omogenea - e non in- vece allorché sullo stesso bene concorrano diritti reali di tipo differente come ad esempio usufrutto e proprietà: cd. comunione impropria).
In giurisprudenza è stato osservato che la natura transattiva dell'accordo di divisione tra DI legittimi preclude agli stessi di avan- zare successivamente qualsiasi pretesa, che si fondi su titoli che avreb- bero potuto formare oggetto di regolamento negoziale (Trib. Monza, 12 maggio 2005).
Posto quanto sopra, la validità dell'accordo divisionale per notaio Notaio del 18.06.2019 non è intaccata da nessuna evenienza dedotta Per_3 in lite da parte attrice;
di contro la piena validità dello stesso e la piena consapevolezza, da parte degli stipulanti, della massa ereditaria (ac- compagnata anche dall'esplicita menzione delle parti di “ben conoscere la attuale situazione giuridica e di fatto dei beni immobili tutti, delle suc- cessioni apertesi, di tutti gli atti comunque compiuti dai de cuius”) di- chiarata nel predetto atto preclude alle parti ogni azione, ivi inclusa la presente, che non può essere prodromica alla divisione già validamente concordata ed effettuata da tutti i condividenti. 10
Ad ogni buon conto, anche se per assurdo (cosa che non è per quanto sopra chiaramente esplicitato) si volesse ritenere ammissibile la doman- da di collazione esperita da parte attrice, la stessa dovrebbe comunque essere rigettata perché non provata;
ed invero i testi escussi in corso di giudizio sono stati generici e non determinanti al fine;
il teste
[...]
ha testualmente dichiarato: “le trattative per l'acquisto ci fu- Tes_1 rono tra noi e , che all'epoca aveva circa 30 anni. Durante Parte_3 le trattative non abbiamo mai visto né avuto contatti con altri membri della famiglia di origine di ”; la teste Parte_3 Testimone_2 ha riferito: “non ricordo perché i coniugi fossero interessati CP_1 all'acquisto, né ricordo se volessero acquistare il bene per qualche figlio;
ricordo che l'immobile fu pagato per circa 200 milioni di vecchie lire, non ricordo le modalità di pagamento, non ricordo in realtà se a pagare l'intero prezzo di vendita fu soltanto il prof. o anche qualcun altro CP_1 della famiglia non so chi sia , non ricordo chi ven- CP_1 CP_1 ne dal Notaio per il rogito”. I documenti prodotti in giudizio da parte at- trice non dimostrano, con la certezza probatoria richiesta dall'art. 2697 cc, quanto assunto in atti da parte attrice;
in particolare, gli assegni de- positati in atti non possono costituire prova dell'acquisto dei beni im- mobili, non essendo provato il nesso teleologico tra l'elargizione di de- naro e l'acquisto dei suddetti immobili (essendo l'assegno titolo astratto dalla relativa causa sottostante). Inoltre, la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la “corresponsione del denaro costi- tuisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui se ne sostenga l'intero costo” (ex multis, Cass., senten- za n. 2149/2014). Infine, non è stato provato che l'eventuale trasferi- mento di denaro sia stato preordinato all'acquisto dei suddetti immobili, essendo emersi rapporti di natura professionale tra il de cuius Per_2
il cui conto corrente era cointestato con la moglie ,
[...] Persona_4
e i figli e , con i quali era stata costituita Pt_3 CP_1 un'associazione professionale. L'essenza della donazione, come ricava- bile dall'art. 769 c.c., sta nel fatto che, per puro spirito di liberalità, una persona operi una diminuzione del proprio patrimonio e un incremento del patrimonio di un'altra, precisando inoltre che tale istituto si caratte- rizza non soltanto per l'elemento oggettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione, ma anche per la concorrente sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia lo spirito di li- beralità, cosiddetto animus donandi (Cass., Sez. I, 11/3/1996, n. 2001): ebbene, il detto animus donandi, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, da parte del donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. I, 11/03/1996, n. 2001; Cass., Sez. I, 05/12/1998, n. 12325; Cass., Sez. II, 21/05/2012, n. 8018) e, dunque, di agire a titolo di mera
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spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass., Sez. II, 18/02/1977, n. 737; Cass., Sez. II, 28/08/2008, n. 21781).
Nulla risulta provato con la certezza dell'art.2697 cc in relazione alla domanda formulata da parte attrice, per cui la stessa, anche nel merito, era passibile di rigetto.
Lo stesso discorso fatto in tema di contratto di divisione, validamente stipulato tra i condividenti, va qui ripetuto per i beni mobili relitti: sui predetti risulta testualmente che i condividenti sono addivenuti all'accordo divisionale per notaio Notaio in data 18.06.2019, Per_3 attuato da un successivo accordo sulla base di un progetto divisionale redatto da un consulente di fiducia degli eredi, e da tutti condiviso ed accettato: anche tale domanda va, pertanto, rigettata, prevalendo il contratto transattivo divisorio tra DI non intaccato, lo si ripete e sottolinea, da alcun motivo di invalidità dedotto in causa. Si tratterà solo di procedere nelle operazioni divisorie esecutive di quanto già concorda- to tra tutti i condividenti in relazione ai beni mobili nel più volte menzio- nato accordo divisorio per notaio del 2019 (e successiva stima Per_3
e divisione in lotti come da perizia allegata in atti: se non c'è accordo sull'attribuzione dei lotti i condividenti potranno procedere alla relativa estrazione a sorte davanti ad un notaio di fiducia).
Anche la domanda di condanna al pagamento delle spese notarili, soste- nute per la redazione dell'atto di divisione e stralcio per Notaio Per_3 del 18.06.2019, formulata dall'attrice (ed avallata dal Parte_1 convenuto ), non risulta meritevole di accoglimento. CP_1
Nell'atto di divisione per TA si legge che: “poiché sino ad og- Per_3 gi i comparenti non hanno ancora raggiunto un totale, definitivo ed amichevole accordo divisionale rispetto ai beni mobili, e CP_1
hanno richiesto agli altri tre DI ( , Parte_1 Parte_4
e ) che la loro posizione, relativamente al Parte_3 Parte_2 solo patrimonio immobiliare relitto dei genitori, venga stralciata me- diante la parziale divisione ereditaria (in quanto oggettivamente e sog- gettivamente parziale, ma definitiva ed irrevocabile quanto ai beni im- mobili stralciati) di una parte dei soli detti beni immobili ereditari relitti dai genitori”.
Si ritiene, pertanto, che le spese notarili siano state concordemente po- ste a carico degli eredi e , che con l'atto notari- Parte_1 CP_1 le hanno chiesto ed ottenuto lo stralcio, con conseguente divisione della quota ereditaria loro spettante, mentre , e Pt_3 Pt_4 Parte_2 sono rimasti comproprietari dei beni ereditari residui ancora da dividere tra i predetti soggetti.
Risultano, invece, meritevoli di accoglimento le domande di condanna al pagamento delle spese condominiali, di ordinaria amministrazione e le imposte relative agli appartamenti in Napoli alla via F. Petrarca, 141/M, Per_ formulate dall'attrice . L'atto di divisione per TA Parte_1
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del 18.06.2019 prevede, difatti, che: “le spese condominiali, di or- Per_13 dinaria amministrazione e le imposte relative agli appartamenti di via Petrarca 141/M, in cui si trovano i beni mobili ereditari indivisi, saranno a carico di tutti i cinque DI pro quota fino alla liberazione dei sud- detti appartamenti”.
I DI devono pertanto, in esecuzione del predetto accordo, ri- CP_1 partire tra loro nella misura di un quinto tutte le spese condominiali, di ordinaria amministrazione e le imposte relative agli appartamenti di via Petrarca 141/M, in cui si trovano i beni mobili ereditari indivisi, fino all'effettiva liberazione degli stessi, eventualmente restituendo, pro quota, all'attrice tutto quello che al fine ha anticipato (cfr. documenta- zione allegata in atti). Deve, pertanto, trovare accoglimento la sola do- manda di condanna formulata dall'attrice , come sopra Parte_1 specificato sempre in esecuzione dell'accordo divisorio concordato tra i DI a mezzo dell'atto del notaio del 2019. Per_3
Infine, in merito all'obbligo di rendiconto, risulta in atti che Parte_4 vi abbia puntualmente adempiuto, fino alla chiusura e alla ripartizione del saldo finale del conto corrente intrattenuto presso la CP_3
(cfr. documentazione versata in atti): anche tale domanda va pertanto rigettata.
Le richieste del convenuto sono tutte inammissibili per- CP_1 ché non tradotte in apposite domande riconvenzionali;
ed invero, il det- to convenuto non si è costituito venti giorni prima della udienza di prima comparizione per introdurre autonome domande: le sue richieste risul- tano, pertanto, tardive ed inammissibili.
In tema di spese di lite ritiene il Tribunale che “è legittima la compensa- zione totale o parziale delle spese processuali quando l'accoglimento della domanda avviene in misura ridotta, anche sensibile, purché siano presenti le altre condizioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. La ridot- ta vittoria di una parte non comporta automaticamente l'obbligo di ri- sarcire le spese dell'altro” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/02/2025, n. 3461); orbene, nel presente giudizio, instaurato tra fratelli, la parte at- trice ha visto accogliere una sola delle domande proposte, mentre le ul- teriori pretese sono state rigettate;
rilevato che tale esito configura una parziale soccombenza reciproca, idonea a giustificare la deroga al prin- cipio di cui all'art. 91 c.p.c.; richiamato l'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, che consente la compensazione totale o parziale delle spese anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
considerato che
la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accoglimento parzia- le di una domanda non integra automaticamente soccombenza recipro- ca, ma può giustificare la compensazione delle spese in presenza di ulte- riori elementi, quali la natura della controversia e la complessità delle questioni trattate (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., Sez. III, 21 dicembre 2023, n. 35766); ritenuto che nel caso di specie ricorrono
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gravi ed eccezionali ragioni, individuabili nella peculiarità della vicenda, attinente a rapporti familiari, e nell'esigenza di evitare un ulteriore ag- gravamento del conflitto tra le parti, conformemente ai principi affer- mati dalla Suprema Corte secondo cui la compensazione è legittima quando sussista una situazione di obiettiva incertezza sul diritto con- troverso o altre analoghe ragioni (Cass., Sez. III, ord. 16 gennaio 2025, n. 1035; Cass., Sez. VI-3, ord. 8 marzo 2024, n. 6424), si dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella controversia civile come in epigrafe indicata, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di apertura della successione e formazione delle relative quote, avendovi i condividenti provveduto con valido contratto di divisione per notaio del 2019; Per_3
- rigetta la domanda di collazione;
- rigetta la domanda di condanna dei DI al pagamento delle spese notarili;
- accoglie la domanda formulata da e condanna i ger- Parte_1 mani , , e al pagamento della relativa Pt_3 CP_1 Pt_2 Pt_4 quota parte (1/5 cadauno) delle spese condominiali, di ordinaria ammini- strazione ed imposte relativa agli appartamenti di via Petrarca 141/M, dalla stipula dell'atto di divisione e fino alla liberazione dei suddetti ap- partamenti dai beni mobili (come concordato e descritto nell'atto di divi- sione per notaio del 2019); Per_3
- rigetta la domanda di rendimento del conto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 21/11/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26309/20 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisio- ne all'udienza cartolare del 14.07.2025 con la fissazione dei termini pre- visti dall'art. 190 c.p.c. avente ad oggetto: azione di collazione ereditaria
TRA
, nata a [...] il [...], con cod. fis. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Kerbaker, 55 presso lo studio dell'avv. Giovanna FUSCO (cod. fis. che la rappre- C.F._2 senta e difende giusta procura allegata in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], con cod. fis. CP_1
, e residente in [...]M, C.F._3 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Dei Mille n.16, presso lo stu- dio dell'Avv. Marco CALVINO (cod. fis. ) che lo rap- C.F._4 presenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di co- stituzione e risposta;
, nata a [...] il [...], con cod. fis. Parte_2
e residente in [...] munale Nansignano n. 33, , nato a [...] il Parte_3
10.7.1957, con cod. fis. e residente in [...] (c.f. , , nato a C.F._6 Parte_4
Bologna, il 24.9.1964, con cod. fis. , e residente in C.F._7
Napoli, alla Via Stazio n. 8, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Carlo Poerio n. 89/A presso lo studio dell'avv. Raffaele LOCANTORE (cod. fis. ), che li rappresenta congiuntamente e di- C.F._8 sgiuntamente con l'avv. Francesco RUSSO DE' CERAME (cod. fis.
); C.F._9
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CONVENUTI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa oltre che da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig. ra Parte_1 conveniva in giudizio i RM , , e Pt_3 CP_1 Pt_4 CP_2
[.. Pers
, premettendo di essere tutti – in ragione di 1/5 – eredi dei genitori e , entrambi morti ab intestato; deduceva Parte_5 Persona_2 che nel patrimonio relitto dei genitori rientravano beni mobili rappre- sentanti da quadri, mobili, statue e suppellettili varie, catalogati da esperto di fiducia dei DI e suddivisi in lotti, nonché titoli e polizze per un ammontare complessivo di € 542.330,00, saldi di due conti cor- renti per complessivi € 5.665,00, ed i seguenti beni immobili: a) immobile sito in Napoli alla Via Petrarca 141/M costituito da locale distinto con il numero interno 1 di 24 metri quadrati, distinto in catasto al foglio 37, p.lla 440 sub. 1, Via F. Petrarca n. 141M, piano T, cat C/6; b) immobile sito in Napoli alla Via Petrarca 141/M costituito da locale distinto con il nu- mero interno 2 di 24 metri quadrati, distinto in catasto al foglio 37, p.lla 440 sub. 2, Via F. Petrarca n. 141M, piano T, cat C/6; c) immobile sito in Napoli alla Via Petrarca 141/M costituito da locale distinto con il numero interno 3 di 23 metri quadrati, distinto in catasto al foglio 37, p.lla 440 sub. 3, Via F. Petrarca n. 141M, piano T, cat C/6; d) immobile sito in Napoli alla Via Petrarca 141/M costituito da locale distinto con l'interno H di 13 metri quadrati, distinto in catasto al foglio 37, p.lla 440 sub. 8, Via F. Pe- trarca n. 141M, piano T, cat C/6; e) immobile sito nel Comune di Capri, alla Via Mulo 15 costituito da intero fabbricato disposto su due piani (terra e primo) di complessivi vani catastali tredici e mezzo, con pertinenziale area destinata a giardino;
riportato in catasto del Comune di Capri, al fo- glio 4, p.lla 220 sub. 1, Via Mulo, piano T-1, cat A/7; f) piccolo fabbricato sito nel Comune di Capri alla Via Mulo 15 con accesso autonomo al piano terra, di due vani e mezzo catastali, riportato in Catasto al foglio 4, p.lla 220, sub. 2, Via Mulo n. 15, piano T cat. A/3; g) appartamento sito in Na- poli alla via Petrarca 141/M, distinto con il numero interno 11, composto di nove vani catastali, riportato in catasto al foglio 37, p.lla 394 sub. 11, Via Francesco Petrarca n. 141 cat A/2; h) appartamento sito in Napoli alla via Petrarca 141/M, distinto con il numero interno 12, composto di dieci vani catastali, riportato in catasto al foglio 37, p.lla 394 sub. 12, Via Francesco Petrarca n. 141 cat A/2.
Deceduta prima la madre e poi il padre, i RM provvedevano a suddi- vidersi in parti uguali i titoli e le somme depositate sui conti correnti, e con atto di divisione e stralcio per Notaio del Persona_3
18/6/2019, Rep.13012 Racc. 7495, provvedevano alla divisione dei soli beni immobili e, per l'effetto, diveniva piena ed esclusi- Parte_1 va proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla Via Petrarca 141/M, di- stinto con il numero interno 12, nonché del locale ad uso autorimessa
2
distinto con il numero interno 3, mentre diveniva pieno CP_1 ed esclusivo proprietario dell'immobile sito in Napoli alla via Petrarca 141/M, distinto con il numero interno 11, del locale ad uso autorimessa, distinto con il numero interno H, nonché pieno ed esclusivo proprietario del locale ad uso autorimessa distinto con il numero interno 1. Quanto agli immobili siti in Capri alla Via Mulo 15, nonché il locale ad uso autori- messa sito in Napoli alla via Petrarca, 141/M, distinto con il numero in- terno 2, rimanevano nella comunione ereditaria tra i RM , Pt_3
e che, pertanto, ne divenivano unici titolari in co- Pt_4 Parte_2 mune, indiviso e in parti uguali tra loro.
In relazione al controvalore dei beni oggetto del richiamato atto notarile, precisava l'attrice, che non si doveva dare luogo a conguagli, se non per quanto risultante da una scrittura privata sottoscritta il 18/6/2019, che la obbligava a versare al germano la somma di € CP_1
80.000,00.
Poste tali premesse, l'attrice sosteneva che i de cuius e Persona_4
avevano fatto le seguenti donazioni in forma indiretta Persona_2 ad alcuni figli e, precisamente: a favore di : piena proprie- Parte_3 tà dell'appartamento in Napoli alla via Manzoni 186, secondo piano in- terno 4, ove tuttora vive;
a favore di : piena proprietà CP_1 dell'appartamento in Napoli alla Via Orazio 151/C, secondo piano interno 6, poi venduto alla germana in data 4/10/1995, con atto Parte_2 per Notaio Rep 43252, e da questa rivenduto in da- Persona_5 ta 18/12/2012 al Signor con atto per Notaio Persona_6 Per_7
Rep 30087; nonché piena proprietà di n. 3 locali in Torino alla via
[...]
Massena n.3 acquistati con atto per Notaio del Persona_8
28/11/1991 e locale al piano terra sempre a Torino in via Massena n. 3, acquistato con atto per Notaio in data 28/11/1991; a Persona_8 favore di : quota pari ad ½ della piena proprietà Parte_4 dell'appartamento in Napoli alla via Caravaggio n. 119, acquistato con atto per Notaio in data 29/02/1996 Rep. 2703; a fa- Persona_3 vore di : piena proprietà dell'appartamento in Napoli alla Parte_2 via Orazio 151/C (precedentemente acquistato da ) e CP_1 venduto in data 18/12/2012 con atto per Notaio . Persona_9
L'attrice sosteneva, altresì, che i suddetti beni erano stati acquistati con danaro dei genitori dal momento che, all'epoca dei rispettivi acquisti, i beneficiari, in quanto appena laureati o non occupati, non potevano avere la disponibilità finanziaria necessaria per acquistare gli immobili loro intestati. Su tali premesse, l' attrice ha dichiarato di non aver mai ri- cevuto alcuna donazione dai genitori se non quelle relative alle spese per il matrimonio (dove la quasi totalità degli invitati erano colleghi e/o clienti del padre e coppie di amici dei propri genitori che i coniugi CP_1 invitarono per ricambiare analoghi inviti ricevuti in occasione dei matri- moni dei figli dei propri amici) e alle spese di modico valore per com- pleanni, oltre alle spese ordinarie per studio, vitto, alloggio, abbiglia-
3
mento;
spese di cui avevano comunque goduto anche tutti gli altri fra- telli.
Pertanto, l'attrice concludeva chiedendo che i DI venissero con- dannati, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 746 e 747 c. c., alla collazione delle donazioni ricevute e, dunque, a conferire alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita dai genitori, o in natura o per imputazione.
Sempre con riferimento alla massa ereditaria, l'attrice sosteneva di van- tare un credito nei confronti degli altri eredi per spese notarili, per spese condominiali e IMU per complessivi € 16.880,00 oltre imposte e tasse maturandi al soddisfo, e rappresentava, inoltre, di non essere mai stato reso il conto della gestione da parte dei DI titolari del conto corren- te comune. Infine, l'attrice chiedeva la divisione dei beni mobili ereditari rimasti indivisi, costituiti da beni mobili e suppellettili distribuiti nei due appartamenti in Napoli e nella villa e nella dependance in Capri: beni va- lutati da un tecnico scelto di comune accordo tra i fratelli, il prof.
[...]
secondo valutazioni che sono state condivise da tutti, Persona_10 nonché di beni (non inventariati) che sostiene si trovino in una cassafor- te posta all'interno dell'immobile di proprietà di . CP_1
Si costituivano i sigg. , e , i quali eccepivano Pt_2 Pt_3 Parte_4 preliminarmente la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice per aver implicitamente, ma inequivocabilmente, rinunciato a far valere la collazione con la stipula dell'atto di stralcio di quota divisionale del 18 giugno 2019. Con tale atto, sostenevano i convenuti, le parti avevano in- teso definire in via transattiva e tombale la posizione dei DI Pt_6
e rispetto all'intero patrimonio immobiliare eredi-
[...] CP_1 tario. La collazione doveva essere intesa come un'operazione che pre- cedeva logicamente la divisione;
pertanto, ritenevano che, se l'attrice avesse inteso conservare il diritto di farla valere, avrebbe dovuto inseri- re una specifica riserva nell'atto divisionale, cosa che non era avvenuta. L'assenza di qualsiasi menzione o riserva circa la collazione, unita alla definizione "a stralcio", "a totale tacitazione" e "al dichiarato fine di defi- nire divergenze e prevenire ogni lite relativa alla definitiva assegnazione dei suddetti beni immobili relitti" non poteva che essere interpretata, secondo i convenuti, come una volontà abdicativa del relativo diritto.
Eccepivano, inoltre, i convenuti che chi agisce per la collazione di una donazione indiretta ha l'onere di provare non solo l'elargizione del dena- ro, ma anche lo specifico nesso teleologico tra tale elargizione e l'acqui- sto dell'immobile, nonché l'inequivocabile animus donandi del disponen- te. Circostanza non provata dall'attrice. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda di collazione perché infondata in fatto e in diritto. Veni- vano, infine, depositati i curricula dei prof. e , a Pt_3 Parte_4 dimostrazione della circostanza che entrambi vantavano una solida po- sizione accademica e professionale, con un reddito del tutto congruo all'investimento effettuato, oltre ad essere parte di un'associazione pro- fessionale con il padre, per cui le somme eventualmente ricevute costi-
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tuivano la giusta remunerazione per l'attività lavorativa svolta, non con- figurabili come atto di liberalità del de cuius. I convenuti aderivano, inve- ce, alla domanda attorea e chiedevano procedersi alla divisione dei beni mobili relitti mediante assegnazione o sorteggio e al rendiconto, all'esito del quale stabilire i rapporti di dare/avere tra le parti.
Si costitutiva, altresì, il sig. , il quale preliminarmente evi- CP_1 denziava di non voler richiedere agli altri DI convenuti, ovvero i RM , e la collazione di eventuali beni loro Pt_3 Pt_2 Pt_4 donati, in via diretta o indiretta, dai due de cuius, anche in forza di espressa pattuizione con i fratelli in sede di atto di stralcio divisionale per Notaio del 18/06/2019, con il quale sosteneva i Persona_3 DI avevano definito ogni pendenza esistente, al fine di dirimere ogni contenzioso futuro, pervenendo alle intervenute attribuzioni ed in- dividuazioni dei valori degli stessi immobili, anche con finalità transatti- va. Nel merito, eccepiva che la domanda di collazione proposta dall'attrice era illegittima ed infondata perché basata su mere illazioni e sfornita di prova non solo in merito all'elargizione del denaro, ma anche allo specifico nesso teleologico tra le indicate elargizioni e l'acquisto dell'immobile, nonché l'inequivocabile animus donandi del disponente. Depositava, altresì, contratto di mutuo stipulato per l'acquisto degli im- mobili in Torino. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di collazio- ne perché infondata in fatto e in diritto e l'accoglimento della domanda di divisione dei beni mobili, nonché la condanna dei DI , Parte_1
, e al pagamento in suo favore delle spese Pt_3 Pt_2 Parte_4 condominiali e le imposte gravanti sul suo immobile sito in Napoli alla via Petrarca, 141/M, fino alla liberazione dai beni mobili ereditari rimasti in- divisi.
All'udienza del 18.03.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. Depositate le relative memorie e formulate le richieste istruttorie, veniva espletata la prova testi articolata da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti rassegnavano le con- clusioni e all'udienza cartolare del 14.07.2025 la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare spe- cificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli
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esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la solu- zione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò posto, le questioni non trattate non andranno necessariamente rite- nute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tuttavia, per garantire autonoma intellegibilità al presente provvedi- mento e considerato il carattere molteplice delle domande spiegate dall'attrice nel presente giudizio, esse – sia pur sinteticamente – vengo- no qui riassunte come segue: - accertare e dichiarare aperta la succes- sione dei sigg. , nata a [...] il [...] e deceduta ab Persona_4 intestato a Napoli il 21/02/2015 e di , nato a [...] il Persona_2
23/07/1930 e deceduto ab intestato a Napoli l'8/01/2018; - accertare e dichiarare che i RM , , , e Pt_3 CP_1 Parte_1 Pt_4 Pt_2 sono eredi – ciascuno per la quota di 1/5 – dei genitori
[...] Per_4
e ; - accertare e dichiarare che gli atti di acquisto
[...] Persona_2 dei beni immobili in favore dei RM (immobile in Na- Parte_3 poli alla via Manzoni, 186), (immobile in Napoli alla via CP_1
Orazio, 151/C e immobili in Torino), (immobile in Napoli alla Parte_4 via Michelangelo da Caravaggio, 119) e (immobile in Na- Parte_2 poli alla via Orazio, 151/C) sono frutto di donazioni indirette da parte dei genitori e;
- disporsi lo scioglimento del- Persona_4 Persona_2 la comunione ereditaria avente ad oggetto i beni mobili e le suppellettili distribuiti nei due appartamenti in Napoli e nella villa e nella dependance in Capri già valutati da un tecnico scelto di comune accordo tra i fratelli, prof. secondo valutazioni che sono state condivise da Persona_11 tutti;
definire i rapporti di dare/avere tra i DI.
La domanda di collazione va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
La collazione costituisce un istituto preordinato alla divisione e non alla condanna di una parte al pagamento di una somma in favore dell'altra parte. E, infatti, ritiene questo giudicante che coglie nel segno l'eccezione di parte convenuta laddove sottolinea l'irritualità di una do- manda di collazione di beni immobili avulsa da qualunque giudizio divi- sorio degli stessi. Ed invero, pur in assenza di una specifica norma che preveda la necessità di chiedere la collazione nell'ambito di un giudizio divisorio, non si dubita che l'istituto della collazione sia strettamente connesso e dipendente alle operazioni di divisione della massa eredita- ria, trovando nelle stesse la propria ragion d'essere.
L'obiettivo della collazione è, dunque, la redistribuzione dell'arricchi- mento donativo presente nel patrimonio dell'erede al tempo della divi- 6
sione. Se, infatti, il fine della collazione è quello di determinare un effet- tivo incremento dell'asse ereditario da dividere, è ovvio che alcun inte- resse avrebbe la parte all'accertamento dell'obbligo di collazione in as- senza di un procedimento (rectius: domanda) di divisione.
La stessa collocazione topografica dell'istituto della collazione all'interno del Titolo Quarto del Libro Secondo del Codice (intitolato ap- punto alla divisione) induce a ritenere l'esistenza di una stretta interdi- pendenza della collazione rispetto alla divisione.
Sotto altro profilo, lo stretto collegamento della collazione alla divisione ereditaria è supportato dalla imprescrittibilità dell'azione di collazione, al pari dell'imprescrittibilità del diritto a chiedere la divisione ereditaria. Se, infatti, non vi fosse alcun termine per chiedere la divisione della massa ereditaria, al pari, non potrebbe imporsi alcun termine per chiedere la collazione delle donazioni fatte in vita dal de cuius agli altri eredi.
Inoltre, la circostanza che la legge preveda – in taluni casi – la possibilità di procedere a collazione, sia mediante imputazione del bene in valore sia mediante l'imputazione del bene in natura, induce ulteriormente a ri- tenere che la collazione non possa prescindere dalla contemporanea esistenza di un giudizio (e della relativa domanda) divisorio.
Ne deriva che la domanda di collazione – se è anche vero che non si pre- scrive, in quanto “partecipa della imprescrittibilità che la legge prevede per la l'azione di divisione tra DI” – tuttavia sarebbe comunque inammissibile, ove si consideri che (cfr. Cass. civ., sez. II, 21/05/15 n. 10478) “la collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divi- sione ereditaria, sicché non può formare oggetto di una azione giudizia- le autonoma dalla divisione stessa, neppure ai fini di mero accertamen- to” (cfr. Cass. n°18054/04).
La collazione serve a formare la massa da dividere ed è, quindi, necessa- riamente prodromica alla divisione. A tale divisione (beni immobili ma anche mobili), le parti hanno provveduto con atto di divisione e stralcio per Notaio del 18.06.2019 nel quale si legge testualmente: “I Per_3 comparenti tutti, garantendosi reciprocamente di ben conoscere la at- tuale situazione giuridica e di fatto dei beni immobili tutti, delle succes- sioni apertesi, di tutti gli atti comunque compiuti dai de cuius, nonché i diversi valori dei beni immobili, dichiarano quindi che, reciprocamente, intendono procedere a tale assegnazione divisionale di beni immobili a stralcio, con la conseguente esclusione dei soggetti stralciati da ogni di- ritto sui beni immobili residuati in comunione ereditaria. Il tutto al di- chiarato fine di definire divergenze e di prevenire ogni lite relativa alla definitiva assegnazione dei suddetti beni immobili relitti, con il consen- so reciproco dei DI tutti e a stralcio definitivo ed a totale tacitazio- ne di tutti i diritti immobiliari relitti dai genitori, sulle due menzionate successioni, a e , che accettano al detto Parte_1 CP_1 titolo”. Ed ancora: “I comparenti tutti confermano e dichiarano di rinun- ciare reciprocamente a qualsiasi azione o pretesa sia in ordine allo stral- 7
cio immobiliare effettuato con questo atto sia al permanere dei restanti beni immobili in comunione ereditaria tra i soli tre DI non stralciati”
… “dichiarano tutti i contitolari qui comparenti che avendo convenuto che il valore fiscale complessivo delle porzioni di fatto assegnate a stralcio è esattamente corrispondente alla quota di diritto (1/5 a ciascun coerede della massa avente il valore complessivo …) la presente asse- gnazione non dà luogo a conguaglio alcuno … resta immodificato ogni loro diritto di comunione in cinque quote uguali sugli altri bene ereditari non immobili, i quali resteranno in deposito gratuito, negli immobili ove si trovano attualmente”.
L'attrice, pertanto, ha sottoscritto un atto transattivo di divisione e di stralcio (che essa stessa, unitamente al germano , ha ri- CP_1 chiesto) consapevole della successione apertasi in seguito alla morte dei genitori e di tutti gli atti compiuti dai de cuius, ed a tacitazione di ogni ti- po di rapporto ha richiesto ed ottenuto l'assegnazione dell'immobile di maggior pregio sito in Napoli alla via F. Petrarca, 141/M e box auto (ob- bligandosi a corrispondere al fratello la somma di € CP_1
80.000,00, sebbene quest'ultimo sia stato poi costretto a depositare ri- corso per decreto ingiuntivo presso questo stesso Tribunale, per non aver la comparente attrice adempiuto a tale obbligo).
Ed è lo stesso , che analogamente all'attrice CP_1 Parte_1
ha richiesto ed ottenuto la divisione notarile con stralcio della
[...] sua quota ereditaria, a dichiarare che con l'atto per Notaio del Per_3
18.06.2019 i DI hanno definito ogni pendenza esistente, al fine di dirimere ogni contenzioso futuro, pervenendo alle intervenute attribu- zioni ed individuazioni dei valori degli stessi immobili, anche con finalità transattiva.
In tema va rilevato che la divisione (sia essa giudiziale o convenzionale) è
“lo strumento giuridico mediante il quale le quote astratte (c.d. ideali) dei singoli partecipanti alla comunione vengono convertite in quote con- crete (c.d. materiali), nelle quali si localizza, con carattere di esclusività, il diritto di proprietà di ciascuno di essi” (cfr. Cass. 26/07/2005, n. 15583).
Il modo ordinario per attuare la divisione è l'accordo tra le parti legitti- mate.
L'accordo divisorio è un contratto - alla luce (i) del suo contenuto patri- moniale nonché (ii) della sua efficacia estintivo/costitutiva o “regolatrice” del rapporto di comunione - consistente nel passaggio dalla contitolari- tà pro indiviso alla proprietà solitaria sui beni componenti ciascuna por- zione divisionale.
Il contratto di divisione è, quindi, il contratto in virtù del quale è operato lo scioglimento della comunione, indipendentemente dai beni che ne formano oggetto, attraverso l'assegnazione ai vari contitolari di una porzione di beni di valore proporzionale alle rispettive quote. Il contrat- to di divisione è considerato un contratto tipico, pur in mancanza di una
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definizione legislativa e pur essendo non organica la sua disciplina (le norme relative alla divisione si collocano infatti sia fra quelle sulla co- munione che fra quelle sulle successioni nonché in alcune ulteriori nor- me codicistiche e in alcune leggi speciali).
Dal punto di vista soggettivo, l'accordo delle parti nel contratto di divi- sione deve essere universale;
è necessario, infatti, il consenso di tutti i condividenti a pena di nullità. Tale circostanza è confermata dall'art. 784 c.p.c. che, nella divisione giudiziale, prevede il litisconsorzio necessario. Sempre dal punto di vista soggettivo, coloro che concludono l'atto de- vono avere la capacità piena poiché la divisione deve considerarsi un at- to di straordinaria amministrazione.
L'oggetto del contratto di divisione si desume dal bene oggetto di co- munione;
l'oggetto non è pertanto la quota (che rappresenta la misura della contitolarità del diritto), ma è piuttosto il bene oggetto della comu- nione. L'oggetto deve essere (i) possibile (i beni devono essere in comu- nione), (ii) lecito e (iii) determinato o determinabile (risultando chiaro quali i beni siano attribuiti a ciascuno dei condividenti).
La causa del contratto di divisione viene indentificata nello scioglimento della comunione mediante l'attribuzione in proprietà esclusiva, in capo a ciascun condividente, di beni che abbiano valore proporzionale alle ri- spettive quote. La funzione tipica del negozio “divisione” consente di di- stinguere il contratto in esame da contratti affini quali la permuta, la vendita di eredità e la transazione;
tali contratti, pur avendo quale effet- to lo scioglimento della comunione, si distinguono dalla divisione per la funzione nonché per la disciplina e per gli effetti.
Per quanto concerne la forma del contratto di divisione, l'art. 1350 c.c. n. 11 prevede che “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità […] 11) gli atti di divisione di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari”. La forma scritta è, infatti, strumentale alla tra- scrizione ai sensi degli artt. 2646 e 2685 c.c. Se la divisione comprende però solo beni mobili, non è necessaria la forma scritta e il contratto si perfeziona con il solo consenso verbalmente manifestato.
Il contratto di divisione può essere (i) a formazione istantanea qualora l'accordo investa contemporaneamente tutte le c.d. operazioni divisio- nali (stima dei beni, formazione delle porzioni e assegnazione) o (ii) a formazione successiva qualora si raggiungano accordi progressivi sulle varie operazioni divisorie che non attengano al solo ambito dell'esecuzione dello scioglimento della comunione, ma che riguardino altresì la manifestazione del consenso e quindi anche la formazione del contratto;
anche in questo caso, però, il contratto mantiene la sua unici- tà poiché le singole operazioni divisionali, che necessitano dell'accordo di tutti i soggetti legittimati a partecipare alla divisione, non costituisco- no diversi contratti, ma fasi di un unico contratto a formazione progres- siva successiva.
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Il contratto di divisione è pertanto un contratto ad effetti reali conte- stuali poiché il suo perfezionamento ha quale effetto immediato l'estinzione della comunione e l'insorgenza delle proprietà solitarie.
Il contratto in esame può essere sospensivamente condizionato e riso- lutivamente condizionato, sempre che il verificarsi della condizione pre- detta non alteri il criterio proporzionalistico della divisione.
La divisione non può essere risolta per inadempimento poiché difettano le prestazioni a carico dei condividenti il cui mancato adempimento o la cui impossibilità sopravvenuta possono comportare la risoluzione del contratto;
il condividente che debba ricevere un conguaglio è però tute- lato dall' ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c. che prevede che “hanno ipoteca legale … i DI, …, condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbli- go”.
Il contratto di divisione è, in definitiva, un patto tra contitolari di un dirit- to reale che si accordano per sciogliere la comunione attribuendosi reci- procamente una porzione di beni dal valore proporzionale alle rispettive quote. E' pacifica la validità di tale contratto. Si tratta di un patto tra contitolari di un diritto reale che si accordano per sciogliere la comunio- ne attribuendosi reciprocamente una porzione di beni dal valore pro- porzionale alle rispettive quote ed è un contratto a tutti gli effetti. Il re- quisito della valida manifestazione del consenso è comune a tutti i con- tratti, pertanto anche a quello di divisione. Il contratto di divisione deve essere stipulato, come detto ,tra tutti i DI a pena di nullità (cfr. Cass. n. 150/1971; più recentemente per Cass. n. 17881/2003 la parteci- pazione di natura sostanziale al negozio da parte del contitolare della comunione ereditaria è necessaria soltanto se lo scioglimento concerna la contitolarità del medesimo diritto - comunione omogenea - e non in- vece allorché sullo stesso bene concorrano diritti reali di tipo differente come ad esempio usufrutto e proprietà: cd. comunione impropria).
In giurisprudenza è stato osservato che la natura transattiva dell'accordo di divisione tra DI legittimi preclude agli stessi di avan- zare successivamente qualsiasi pretesa, che si fondi su titoli che avreb- bero potuto formare oggetto di regolamento negoziale (Trib. Monza, 12 maggio 2005).
Posto quanto sopra, la validità dell'accordo divisionale per notaio Notaio del 18.06.2019 non è intaccata da nessuna evenienza dedotta Per_3 in lite da parte attrice;
di contro la piena validità dello stesso e la piena consapevolezza, da parte degli stipulanti, della massa ereditaria (ac- compagnata anche dall'esplicita menzione delle parti di “ben conoscere la attuale situazione giuridica e di fatto dei beni immobili tutti, delle suc- cessioni apertesi, di tutti gli atti comunque compiuti dai de cuius”) di- chiarata nel predetto atto preclude alle parti ogni azione, ivi inclusa la presente, che non può essere prodromica alla divisione già validamente concordata ed effettuata da tutti i condividenti. 10
Ad ogni buon conto, anche se per assurdo (cosa che non è per quanto sopra chiaramente esplicitato) si volesse ritenere ammissibile la doman- da di collazione esperita da parte attrice, la stessa dovrebbe comunque essere rigettata perché non provata;
ed invero i testi escussi in corso di giudizio sono stati generici e non determinanti al fine;
il teste
[...]
ha testualmente dichiarato: “le trattative per l'acquisto ci fu- Tes_1 rono tra noi e , che all'epoca aveva circa 30 anni. Durante Parte_3 le trattative non abbiamo mai visto né avuto contatti con altri membri della famiglia di origine di ”; la teste Parte_3 Testimone_2 ha riferito: “non ricordo perché i coniugi fossero interessati CP_1 all'acquisto, né ricordo se volessero acquistare il bene per qualche figlio;
ricordo che l'immobile fu pagato per circa 200 milioni di vecchie lire, non ricordo le modalità di pagamento, non ricordo in realtà se a pagare l'intero prezzo di vendita fu soltanto il prof. o anche qualcun altro CP_1 della famiglia non so chi sia , non ricordo chi ven- CP_1 CP_1 ne dal Notaio per il rogito”. I documenti prodotti in giudizio da parte at- trice non dimostrano, con la certezza probatoria richiesta dall'art. 2697 cc, quanto assunto in atti da parte attrice;
in particolare, gli assegni de- positati in atti non possono costituire prova dell'acquisto dei beni im- mobili, non essendo provato il nesso teleologico tra l'elargizione di de- naro e l'acquisto dei suddetti immobili (essendo l'assegno titolo astratto dalla relativa causa sottostante). Inoltre, la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la “corresponsione del denaro costi- tuisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui se ne sostenga l'intero costo” (ex multis, Cass., senten- za n. 2149/2014). Infine, non è stato provato che l'eventuale trasferi- mento di denaro sia stato preordinato all'acquisto dei suddetti immobili, essendo emersi rapporti di natura professionale tra il de cuius Per_2
il cui conto corrente era cointestato con la moglie ,
[...] Persona_4
e i figli e , con i quali era stata costituita Pt_3 CP_1 un'associazione professionale. L'essenza della donazione, come ricava- bile dall'art. 769 c.c., sta nel fatto che, per puro spirito di liberalità, una persona operi una diminuzione del proprio patrimonio e un incremento del patrimonio di un'altra, precisando inoltre che tale istituto si caratte- rizza non soltanto per l'elemento oggettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione, ma anche per la concorrente sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia lo spirito di li- beralità, cosiddetto animus donandi (Cass., Sez. I, 11/3/1996, n. 2001): ebbene, il detto animus donandi, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, da parte del donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. I, 11/03/1996, n. 2001; Cass., Sez. I, 05/12/1998, n. 12325; Cass., Sez. II, 21/05/2012, n. 8018) e, dunque, di agire a titolo di mera
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spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass., Sez. II, 18/02/1977, n. 737; Cass., Sez. II, 28/08/2008, n. 21781).
Nulla risulta provato con la certezza dell'art.2697 cc in relazione alla domanda formulata da parte attrice, per cui la stessa, anche nel merito, era passibile di rigetto.
Lo stesso discorso fatto in tema di contratto di divisione, validamente stipulato tra i condividenti, va qui ripetuto per i beni mobili relitti: sui predetti risulta testualmente che i condividenti sono addivenuti all'accordo divisionale per notaio Notaio in data 18.06.2019, Per_3 attuato da un successivo accordo sulla base di un progetto divisionale redatto da un consulente di fiducia degli eredi, e da tutti condiviso ed accettato: anche tale domanda va, pertanto, rigettata, prevalendo il contratto transattivo divisorio tra DI non intaccato, lo si ripete e sottolinea, da alcun motivo di invalidità dedotto in causa. Si tratterà solo di procedere nelle operazioni divisorie esecutive di quanto già concorda- to tra tutti i condividenti in relazione ai beni mobili nel più volte menzio- nato accordo divisorio per notaio del 2019 (e successiva stima Per_3
e divisione in lotti come da perizia allegata in atti: se non c'è accordo sull'attribuzione dei lotti i condividenti potranno procedere alla relativa estrazione a sorte davanti ad un notaio di fiducia).
Anche la domanda di condanna al pagamento delle spese notarili, soste- nute per la redazione dell'atto di divisione e stralcio per Notaio Per_3 del 18.06.2019, formulata dall'attrice (ed avallata dal Parte_1 convenuto ), non risulta meritevole di accoglimento. CP_1
Nell'atto di divisione per TA si legge che: “poiché sino ad og- Per_3 gi i comparenti non hanno ancora raggiunto un totale, definitivo ed amichevole accordo divisionale rispetto ai beni mobili, e CP_1
hanno richiesto agli altri tre DI ( , Parte_1 Parte_4
e ) che la loro posizione, relativamente al Parte_3 Parte_2 solo patrimonio immobiliare relitto dei genitori, venga stralciata me- diante la parziale divisione ereditaria (in quanto oggettivamente e sog- gettivamente parziale, ma definitiva ed irrevocabile quanto ai beni im- mobili stralciati) di una parte dei soli detti beni immobili ereditari relitti dai genitori”.
Si ritiene, pertanto, che le spese notarili siano state concordemente po- ste a carico degli eredi e , che con l'atto notari- Parte_1 CP_1 le hanno chiesto ed ottenuto lo stralcio, con conseguente divisione della quota ereditaria loro spettante, mentre , e Pt_3 Pt_4 Parte_2 sono rimasti comproprietari dei beni ereditari residui ancora da dividere tra i predetti soggetti.
Risultano, invece, meritevoli di accoglimento le domande di condanna al pagamento delle spese condominiali, di ordinaria amministrazione e le imposte relative agli appartamenti in Napoli alla via F. Petrarca, 141/M, Per_ formulate dall'attrice . L'atto di divisione per TA Parte_1
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del 18.06.2019 prevede, difatti, che: “le spese condominiali, di or- Per_13 dinaria amministrazione e le imposte relative agli appartamenti di via Petrarca 141/M, in cui si trovano i beni mobili ereditari indivisi, saranno a carico di tutti i cinque DI pro quota fino alla liberazione dei sud- detti appartamenti”.
I DI devono pertanto, in esecuzione del predetto accordo, ri- CP_1 partire tra loro nella misura di un quinto tutte le spese condominiali, di ordinaria amministrazione e le imposte relative agli appartamenti di via Petrarca 141/M, in cui si trovano i beni mobili ereditari indivisi, fino all'effettiva liberazione degli stessi, eventualmente restituendo, pro quota, all'attrice tutto quello che al fine ha anticipato (cfr. documenta- zione allegata in atti). Deve, pertanto, trovare accoglimento la sola do- manda di condanna formulata dall'attrice , come sopra Parte_1 specificato sempre in esecuzione dell'accordo divisorio concordato tra i DI a mezzo dell'atto del notaio del 2019. Per_3
Infine, in merito all'obbligo di rendiconto, risulta in atti che Parte_4 vi abbia puntualmente adempiuto, fino alla chiusura e alla ripartizione del saldo finale del conto corrente intrattenuto presso la CP_3
(cfr. documentazione versata in atti): anche tale domanda va pertanto rigettata.
Le richieste del convenuto sono tutte inammissibili per- CP_1 ché non tradotte in apposite domande riconvenzionali;
ed invero, il det- to convenuto non si è costituito venti giorni prima della udienza di prima comparizione per introdurre autonome domande: le sue richieste risul- tano, pertanto, tardive ed inammissibili.
In tema di spese di lite ritiene il Tribunale che “è legittima la compensa- zione totale o parziale delle spese processuali quando l'accoglimento della domanda avviene in misura ridotta, anche sensibile, purché siano presenti le altre condizioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. La ridot- ta vittoria di una parte non comporta automaticamente l'obbligo di ri- sarcire le spese dell'altro” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/02/2025, n. 3461); orbene, nel presente giudizio, instaurato tra fratelli, la parte at- trice ha visto accogliere una sola delle domande proposte, mentre le ul- teriori pretese sono state rigettate;
rilevato che tale esito configura una parziale soccombenza reciproca, idonea a giustificare la deroga al prin- cipio di cui all'art. 91 c.p.c.; richiamato l'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, che consente la compensazione totale o parziale delle spese anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
considerato che
la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accoglimento parzia- le di una domanda non integra automaticamente soccombenza recipro- ca, ma può giustificare la compensazione delle spese in presenza di ulte- riori elementi, quali la natura della controversia e la complessità delle questioni trattate (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., Sez. III, 21 dicembre 2023, n. 35766); ritenuto che nel caso di specie ricorrono
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gravi ed eccezionali ragioni, individuabili nella peculiarità della vicenda, attinente a rapporti familiari, e nell'esigenza di evitare un ulteriore ag- gravamento del conflitto tra le parti, conformemente ai principi affer- mati dalla Suprema Corte secondo cui la compensazione è legittima quando sussista una situazione di obiettiva incertezza sul diritto con- troverso o altre analoghe ragioni (Cass., Sez. III, ord. 16 gennaio 2025, n. 1035; Cass., Sez. VI-3, ord. 8 marzo 2024, n. 6424), si dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella controversia civile come in epigrafe indicata, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di apertura della successione e formazione delle relative quote, avendovi i condividenti provveduto con valido contratto di divisione per notaio del 2019; Per_3
- rigetta la domanda di collazione;
- rigetta la domanda di condanna dei DI al pagamento delle spese notarili;
- accoglie la domanda formulata da e condanna i ger- Parte_1 mani , , e al pagamento della relativa Pt_3 CP_1 Pt_2 Pt_4 quota parte (1/5 cadauno) delle spese condominiali, di ordinaria ammini- strazione ed imposte relativa agli appartamenti di via Petrarca 141/M, dalla stipula dell'atto di divisione e fino alla liberazione dei suddetti ap- partamenti dai beni mobili (come concordato e descritto nell'atto di divi- sione per notaio del 2019); Per_3
- rigetta la domanda di rendimento del conto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 21/11/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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