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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 378/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 378 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo, Federica e Roberta
Sandomenico per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(P. IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellato –
pagina 1 di 7 OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 2819 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 07.12.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa istanza ed eccezione, così provvedere:
- Accertare e dichiarare il diritto della scrivente a percepire la Parte_1 somma di € 8.618,70 (€ 3.104,49 + € 5.514,21), ui sopra;
- Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., a corris giorato degli interessi legali e moratori, ai tassi e con le decorrenze di cui all'art. 30 del DM. 19.4.2000 n. 145 o, in subordine, rivalutazione ed interessi anche anatocistici;
- Vinte le spese dell'intero giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. “
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona nel presente Giudizio di riassunzione: 1. Accertare e dichiarare l'avvenuta formazione del Giudicato sulle questioni attinenti all'insussistenza del diritto della a percepire la somma di € Parte_1
24.649,39 più Iva al 10% oltre interessi al tasso di cui all'art. n. 30 del DM Lavori Pubblici n. 145/2000 a decorrere dal 30.09.2006 così come stabilita dalla Sentenza del Tribunale di Fermo n. 153/08 e per l'effetto riformare detta pronuncia di primo grado.
2. In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare siccome non dovuta la somma di € 24.649,39 più Iva al 10% oltre interessi al tasso di cui all'art. n. 30 del DM Lavori Pubblici n. 145/2000 a decorrere dal 30.09.2006 così come stabilita dalla Sentenza del Tribunale di Fermo n. 153/08 e per l'effetto riformare detta pronuncia di primo grado.
3. In ogni caso e per le causali sopra descritte, accogliere l'appello proposto dal
avverso la Sentenza del Tribunale di Fermo n. Controparte_1
In conseguenza di ciò condannare la alla restituzione della somma Parte_1 di € 24.649,39 più Iva 10% oltre int di cui all'art. n. 30 DM Lavori Pubblici n. 145/2000 a decorrere dal 30.09.2006, oltre alle spese legali stabilite
pagina 2 di 7 dalla Sentenza del tribunale di Fermo n. 153/08, somme tutte già percepite dalla
in esecuzione della Sentenza di primo grado e non dovute. Parte_1
rivalutazione dal dovuto al saldo. 4. Con vittoria di spese del presente Giudizio e di tutti i precedenti gradi in cui si è articolata la controversia.”
FATTI DI CAUSA
La ha convenuto il comune di dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Fermo, presso l'allora sezione distaccata di SA , al CP_1 fine di ottenere il pagamento della somma complessivamente pari ad euro
57.882,21, in forza del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data
19.04.2002 per la realizzazione di una palestra polivalente;
la società attrice ha in particolare ribadito la fondatezza delle quattro riserve iscritte nella contabilità dei lavori ed ha altresì chiesto il pagamento della somma indebitamente decurtata in sede di collaudo e dell'ulteriore importo riconosciuto dal collaudatore ma non versato dal in via subordinata, ha chiesto di essere indennizzata a CP_1 riguardo a titolo d'indebito arricchimento.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto della domanda attorea, CP_1 contestando che possano essere riconosciuti compensi ulteriori rispetto a quelli spettanti in forza del contratto e della normativa vigente in materia di pubblici appalti.
Con sentenza depositata in data 09.10.2008 il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda attorea, ritenendo che svariate lavorazioni descritte nelle riserve siano state rese necessarie da carenze nel progetto dell'opera, secondo quanto emerso dalla C.T.U.; il primo giudice ha altresì riconosciuto le ulteriori somme pari rispettivamente ad euro 3.104,49 e ad euro 5.514,21 ed ha condannato l'Ente a versare la somma complessivamente pari ad euro 33.268,09, oltre agli oneri fiscali nella misura del 10% ed agli interessi nella misura e secondo le pagina 3 di 7 modalità ivi meglio indicate;
ha da ultimo posto a carico del convenuto CP_1 tutte le spese di lite, oltre agli oneri conseguenti alla C.T.U..
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contestando che CP_1
l'appaltatore possa apportare varianti senza alcun accordo con la stazione appaltante.
Costituendosi in grado di appello, la ha chiesto il rigetto del Parte_1 gravame ed ha proposto appello incidentale condizionato per ribadire la domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Con sentenza pubblicata in data 04.06.2016 questa Corte ha accolto l'appello proposto in via principale dal riformando integralmente la sentenza di CP_1 primo grado e rigettando qualsiasi domanda proposta dall'impresa appaltatrice;
i giudici d'appello hanno in particolare escluso che possa essere riconosciuto un compenso per le varianti non preventivamente autorizzate dall'Ente, negando anche che possano essere indennizzate ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Parte_1 lamentando che la Corte d'Appello avrebbe riformato la sentenza anche in un capo non attinto dal gravame, ovvero relativamente alla somma pari ad euro
3.104,49; la ricorrente ha altresì eccepito l'omessa pronuncia in merito all'ulteriore somma pari ad euro 5.514,21; ha infine ribadito che le varianti si erano rese necessarie per rimediare a gravi carenze progettuali, insistendo anche nella domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Costituendosi in tale sede, il ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Con ordinanza pubblicata in data 31.01.2023 la Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, rilevando che le specifiche somme ivi indicate sono state escluse dai giudici d'appello senza alcuna motivazione e senza neppure tener conto del giudicato ormai formatosi per quanto riguarda la prima;
i giudici di legittimità hanno invece confermato la pronuncia nella parte in cui è stato escluso qualsiasi compenso per le varianti non concordate con l'Ente, ribadendo anche l'impossibilità di indennizzarle ai sensi dell'art. 2041 c.c..
pagina 4 di 7 La ha pertanto riassunto il giudizio al fine ottenere il pagamento Parte_1 delle due specifiche somme indicate dalla Cassazione, ovvero dell'importo complessivamente pari ad euro 8.618,70.
Costituendosi nel presente grado, il non ha CP_1 Controparte_1 sostanzialmente contestato la spettanza di tali somme, ma ha chiesto che venga dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado per quanto riguarda gli ulteriori capi e che pertanto l'impresa venga condannata a restituire i maggiori importi percepiti in provvisoria esecuzione della pronuncia del
Tribunale, pari complessivamente ad euro 24.649,39.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 20.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) La ha riassunto il presente giudizio al fine di ottenere in Parte_1 primo luogo il pagamento della somma pari ad euro 3.104,49, che sarebbe stata indebitamente esclusa in sede di collaudo dell'opera.
Tale domanda dev'essere accolta tenuto conto che, secondo quanto evidenziato anche nell'ordinanza di rinvio, il giudice di primo grado aveva accolto tale domanda in un capo della sentenza che non è stato attinto in alcun modo dall'appello del e che pertanto è ormai passato in CP_1 giudicato.
Il dev'essere pertanto condannato a versare Controparte_1 tale specifica somma, oltre agli interessi nella misura e secondo le decorrenze meglio indicate nella sentenza di primo grado, non censurata in alcun modo dalle parti sotto tale profilo.
2) La chiede poi che le venga versata l'ulteriore somma pari Parte_1 ad euro 5.514,21, riconosciuta dal primo giudice in considerazione della contabilità finale dei lavori.
pagina 5 di 7 Il aveva proposto appello avverso tale specifico capo della CP_1 sentenza, ma giudici di secondo grado non hanno esaminato in alcun modo né la censura sollevata dall'Ente, né le deduzioni di segno opposto svolte dall'appaltatore, secondo quanto evidenziato nell'ordinanza di rinvio della
Cassazione.
Nella presente sede, l'impresa ha ribadito la propria domanda ed il CP_1 non ha sostanzialmente contestato la spettanza di tale specifico importo:
l'Ente dev'essere quindi condannato a versare l'ulteriore somma pari ad euro 5.514,21, oltre agli interessi nella misura e secondo le decorrenze sopra indicate.
3) Il chiede poi che la venga condannata a restituire le CP_1 Parte_1 maggiori somme ricevute in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, evidenziando l'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia di questa Corte nel capo in cui è stato escluso qualsiasi compenso per le varianti realizzate senza preventivo accordo con l'Ente pubblico.
Tale domanda dev'essere accolta: la precedente sentenza d'appello è stata infatti confermata dalla Corte di Cassazione nei capi in cui, riformando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla Parte_1 sotto ogni altro aspetto diverso dalle specifiche voci esaminate nei precedenti paragrafi.
L'impresa appaltatrice deve quindi essere condannata a restituire in favore del le maggiori somme ricevute in provvisorio adempimento della CP_1 sentenza di primo grado, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della riscossione sino a quando verranno effettivamente restituite.
4) L'esito complessivo della presente causa, caratterizzato dall'accoglimento della domanda attorea per una quota inferiore ad un settimo di quanto originariamente richiesto, costituisce valido motivo per compensare integralmente le spese di lite di ogni grado, anche per quanto riguarda il giudizio di legittimità.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
DICHIARA che il di è tenuto a pagare in favore della CP_1 Controparte_1 la somma complessivamente pari ad euro 8.618,70, oltre agli Parte_1 interessi con la decorrenza e nella misura indicata in motivazione.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la a restituire in favore del Parte_1 citato Comune ogni maggiore somma ricevuta in provvisoria esecuzione della sentenza depositata in data 09.10.2008 dal Tribunale di Fermo presso l'allora sezione distaccata di SAElpidio a Mare, oltre agli interessi secondo la decorrenza indicata in motivazione.
COMPENSA integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio, riferibili ad ogni fase o grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 378 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo, Federica e Roberta
Sandomenico per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(P. IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellato –
pagina 1 di 7 OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 2819 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 07.12.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa istanza ed eccezione, così provvedere:
- Accertare e dichiarare il diritto della scrivente a percepire la Parte_1 somma di € 8.618,70 (€ 3.104,49 + € 5.514,21), ui sopra;
- Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., a corris giorato degli interessi legali e moratori, ai tassi e con le decorrenze di cui all'art. 30 del DM. 19.4.2000 n. 145 o, in subordine, rivalutazione ed interessi anche anatocistici;
- Vinte le spese dell'intero giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. “
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona nel presente Giudizio di riassunzione: 1. Accertare e dichiarare l'avvenuta formazione del Giudicato sulle questioni attinenti all'insussistenza del diritto della a percepire la somma di € Parte_1
24.649,39 più Iva al 10% oltre interessi al tasso di cui all'art. n. 30 del DM Lavori Pubblici n. 145/2000 a decorrere dal 30.09.2006 così come stabilita dalla Sentenza del Tribunale di Fermo n. 153/08 e per l'effetto riformare detta pronuncia di primo grado.
2. In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare siccome non dovuta la somma di € 24.649,39 più Iva al 10% oltre interessi al tasso di cui all'art. n. 30 del DM Lavori Pubblici n. 145/2000 a decorrere dal 30.09.2006 così come stabilita dalla Sentenza del Tribunale di Fermo n. 153/08 e per l'effetto riformare detta pronuncia di primo grado.
3. In ogni caso e per le causali sopra descritte, accogliere l'appello proposto dal
avverso la Sentenza del Tribunale di Fermo n. Controparte_1
In conseguenza di ciò condannare la alla restituzione della somma Parte_1 di € 24.649,39 più Iva 10% oltre int di cui all'art. n. 30 DM Lavori Pubblici n. 145/2000 a decorrere dal 30.09.2006, oltre alle spese legali stabilite
pagina 2 di 7 dalla Sentenza del tribunale di Fermo n. 153/08, somme tutte già percepite dalla
in esecuzione della Sentenza di primo grado e non dovute. Parte_1
rivalutazione dal dovuto al saldo. 4. Con vittoria di spese del presente Giudizio e di tutti i precedenti gradi in cui si è articolata la controversia.”
FATTI DI CAUSA
La ha convenuto il comune di dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Fermo, presso l'allora sezione distaccata di SA , al CP_1 fine di ottenere il pagamento della somma complessivamente pari ad euro
57.882,21, in forza del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data
19.04.2002 per la realizzazione di una palestra polivalente;
la società attrice ha in particolare ribadito la fondatezza delle quattro riserve iscritte nella contabilità dei lavori ed ha altresì chiesto il pagamento della somma indebitamente decurtata in sede di collaudo e dell'ulteriore importo riconosciuto dal collaudatore ma non versato dal in via subordinata, ha chiesto di essere indennizzata a CP_1 riguardo a titolo d'indebito arricchimento.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto della domanda attorea, CP_1 contestando che possano essere riconosciuti compensi ulteriori rispetto a quelli spettanti in forza del contratto e della normativa vigente in materia di pubblici appalti.
Con sentenza depositata in data 09.10.2008 il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda attorea, ritenendo che svariate lavorazioni descritte nelle riserve siano state rese necessarie da carenze nel progetto dell'opera, secondo quanto emerso dalla C.T.U.; il primo giudice ha altresì riconosciuto le ulteriori somme pari rispettivamente ad euro 3.104,49 e ad euro 5.514,21 ed ha condannato l'Ente a versare la somma complessivamente pari ad euro 33.268,09, oltre agli oneri fiscali nella misura del 10% ed agli interessi nella misura e secondo le pagina 3 di 7 modalità ivi meglio indicate;
ha da ultimo posto a carico del convenuto CP_1 tutte le spese di lite, oltre agli oneri conseguenti alla C.T.U..
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contestando che CP_1
l'appaltatore possa apportare varianti senza alcun accordo con la stazione appaltante.
Costituendosi in grado di appello, la ha chiesto il rigetto del Parte_1 gravame ed ha proposto appello incidentale condizionato per ribadire la domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Con sentenza pubblicata in data 04.06.2016 questa Corte ha accolto l'appello proposto in via principale dal riformando integralmente la sentenza di CP_1 primo grado e rigettando qualsiasi domanda proposta dall'impresa appaltatrice;
i giudici d'appello hanno in particolare escluso che possa essere riconosciuto un compenso per le varianti non preventivamente autorizzate dall'Ente, negando anche che possano essere indennizzate ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Parte_1 lamentando che la Corte d'Appello avrebbe riformato la sentenza anche in un capo non attinto dal gravame, ovvero relativamente alla somma pari ad euro
3.104,49; la ricorrente ha altresì eccepito l'omessa pronuncia in merito all'ulteriore somma pari ad euro 5.514,21; ha infine ribadito che le varianti si erano rese necessarie per rimediare a gravi carenze progettuali, insistendo anche nella domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Costituendosi in tale sede, il ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Con ordinanza pubblicata in data 31.01.2023 la Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, rilevando che le specifiche somme ivi indicate sono state escluse dai giudici d'appello senza alcuna motivazione e senza neppure tener conto del giudicato ormai formatosi per quanto riguarda la prima;
i giudici di legittimità hanno invece confermato la pronuncia nella parte in cui è stato escluso qualsiasi compenso per le varianti non concordate con l'Ente, ribadendo anche l'impossibilità di indennizzarle ai sensi dell'art. 2041 c.c..
pagina 4 di 7 La ha pertanto riassunto il giudizio al fine ottenere il pagamento Parte_1 delle due specifiche somme indicate dalla Cassazione, ovvero dell'importo complessivamente pari ad euro 8.618,70.
Costituendosi nel presente grado, il non ha CP_1 Controparte_1 sostanzialmente contestato la spettanza di tali somme, ma ha chiesto che venga dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado per quanto riguarda gli ulteriori capi e che pertanto l'impresa venga condannata a restituire i maggiori importi percepiti in provvisoria esecuzione della pronuncia del
Tribunale, pari complessivamente ad euro 24.649,39.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 20.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) La ha riassunto il presente giudizio al fine di ottenere in Parte_1 primo luogo il pagamento della somma pari ad euro 3.104,49, che sarebbe stata indebitamente esclusa in sede di collaudo dell'opera.
Tale domanda dev'essere accolta tenuto conto che, secondo quanto evidenziato anche nell'ordinanza di rinvio, il giudice di primo grado aveva accolto tale domanda in un capo della sentenza che non è stato attinto in alcun modo dall'appello del e che pertanto è ormai passato in CP_1 giudicato.
Il dev'essere pertanto condannato a versare Controparte_1 tale specifica somma, oltre agli interessi nella misura e secondo le decorrenze meglio indicate nella sentenza di primo grado, non censurata in alcun modo dalle parti sotto tale profilo.
2) La chiede poi che le venga versata l'ulteriore somma pari Parte_1 ad euro 5.514,21, riconosciuta dal primo giudice in considerazione della contabilità finale dei lavori.
pagina 5 di 7 Il aveva proposto appello avverso tale specifico capo della CP_1 sentenza, ma giudici di secondo grado non hanno esaminato in alcun modo né la censura sollevata dall'Ente, né le deduzioni di segno opposto svolte dall'appaltatore, secondo quanto evidenziato nell'ordinanza di rinvio della
Cassazione.
Nella presente sede, l'impresa ha ribadito la propria domanda ed il CP_1 non ha sostanzialmente contestato la spettanza di tale specifico importo:
l'Ente dev'essere quindi condannato a versare l'ulteriore somma pari ad euro 5.514,21, oltre agli interessi nella misura e secondo le decorrenze sopra indicate.
3) Il chiede poi che la venga condannata a restituire le CP_1 Parte_1 maggiori somme ricevute in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, evidenziando l'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia di questa Corte nel capo in cui è stato escluso qualsiasi compenso per le varianti realizzate senza preventivo accordo con l'Ente pubblico.
Tale domanda dev'essere accolta: la precedente sentenza d'appello è stata infatti confermata dalla Corte di Cassazione nei capi in cui, riformando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla Parte_1 sotto ogni altro aspetto diverso dalle specifiche voci esaminate nei precedenti paragrafi.
L'impresa appaltatrice deve quindi essere condannata a restituire in favore del le maggiori somme ricevute in provvisorio adempimento della CP_1 sentenza di primo grado, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della riscossione sino a quando verranno effettivamente restituite.
4) L'esito complessivo della presente causa, caratterizzato dall'accoglimento della domanda attorea per una quota inferiore ad un settimo di quanto originariamente richiesto, costituisce valido motivo per compensare integralmente le spese di lite di ogni grado, anche per quanto riguarda il giudizio di legittimità.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
DICHIARA che il di è tenuto a pagare in favore della CP_1 Controparte_1 la somma complessivamente pari ad euro 8.618,70, oltre agli Parte_1 interessi con la decorrenza e nella misura indicata in motivazione.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la a restituire in favore del Parte_1 citato Comune ogni maggiore somma ricevuta in provvisoria esecuzione della sentenza depositata in data 09.10.2008 dal Tribunale di Fermo presso l'allora sezione distaccata di SAElpidio a Mare, oltre agli interessi secondo la decorrenza indicata in motivazione.
COMPENSA integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio, riferibili ad ogni fase o grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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