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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1856/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MARESCOTTI FEDERICO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. MARESCOTTI FEDERICO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore pagina 1 di 5 RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 29/04/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 12/8/2024
pagina 2 di 5 sentenza di separazione consensuale n. 401/24, passata in giudicato
(R.G. 1856/24);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. Confermarsi che continuerà a vivere e risiedere Parte_1
nella casa familiare sita in 41121-Modena, via Rua Pioppa n. 56, oggi
di sua esclusiva piena proprietà in forza dell'atto di trasferimento stipulato fra i ricorrenti in data 23.10.24 a ministero notaio dott.ssa
di Modena rep. 8329/racc. 4571, in esecuzione Persona_1
degli accordi di separazione personale
2. Confermarsi che i coniugi rinunciano reciprocamente a ogni pretesa
alimentare o di mantenimento l'uno verso l'altro, avendo adeguati redditi propri ed essendo economicamente indipendenti.
3. Confermarsi che i coniugi danno atto di aver diviso ogni bene in comproprietà, compresi risparmi, investimenti e arredi della casa coniugale e di avere risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica, patrimoniale,
finanziaria sorta in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto
pagina 3 di 5 e/o convivenza matrimoniale, dichiarando di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro
e qui non previsto, titolo o ragione.
4. Confermarsi che le spese relative al presente procedimento, anche
di assistenza legale, vengono sostenute nella misura del 50% ciascuno dai ricorrenti.”
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in LIPARI
(ME) il 30/06/2018 fra nato a [...] il Parte_1
18/09/1985 e nata a [...] il Parte_2
14/02/1991 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LIPARI (ME) di pagina 4 di 5 procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2018 Atto n. 58
Parte II Serie C;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1856/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MARESCOTTI FEDERICO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. MARESCOTTI FEDERICO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore pagina 1 di 5 RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 29/04/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 12/8/2024
pagina 2 di 5 sentenza di separazione consensuale n. 401/24, passata in giudicato
(R.G. 1856/24);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. Confermarsi che continuerà a vivere e risiedere Parte_1
nella casa familiare sita in 41121-Modena, via Rua Pioppa n. 56, oggi
di sua esclusiva piena proprietà in forza dell'atto di trasferimento stipulato fra i ricorrenti in data 23.10.24 a ministero notaio dott.ssa
di Modena rep. 8329/racc. 4571, in esecuzione Persona_1
degli accordi di separazione personale
2. Confermarsi che i coniugi rinunciano reciprocamente a ogni pretesa
alimentare o di mantenimento l'uno verso l'altro, avendo adeguati redditi propri ed essendo economicamente indipendenti.
3. Confermarsi che i coniugi danno atto di aver diviso ogni bene in comproprietà, compresi risparmi, investimenti e arredi della casa coniugale e di avere risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica, patrimoniale,
finanziaria sorta in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto
pagina 3 di 5 e/o convivenza matrimoniale, dichiarando di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro
e qui non previsto, titolo o ragione.
4. Confermarsi che le spese relative al presente procedimento, anche
di assistenza legale, vengono sostenute nella misura del 50% ciascuno dai ricorrenti.”
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in LIPARI
(ME) il 30/06/2018 fra nato a [...] il Parte_1
18/09/1985 e nata a [...] il Parte_2
14/02/1991 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LIPARI (ME) di pagina 4 di 5 procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2018 Atto n. 58
Parte II Serie C;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5