TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.N R.G. 8648/2018 – 9031\2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al N. 8648/2018 R.G. e N. 9031/2018 promosse da:
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2 Rosario Giuseppe Grasso (C.F. ) e dall'Avv. Rosario Arcifa (C.F. C.F._3
), con studio in Acireale, Via Saru Spina n. 1; C.F._4
Opponenti
e nata a [...] il [...], C.F. , procuratrice Controparte_1 C.F._5 generale di nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._6 quale erede di nata a [...] il [...] e deceduta in Bronte il Persona_1 22.08.2022 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Di Mauro, C.F. C.F._7
, presso il cui studio in Catania, Via G. Vagliasindi n. 9, è elettivamente C.F._8 domiciliata;
Opponente Contro
(C.F. e P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Cataldi (C.F.
, presso il cui studio in Belpasso, P.zza Municipio, n. 62, è elettivamente C.F._9 domiciliata;
Opposta
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice di Parte_3 P.IVA_2 società unipersonale, C.F. e P.I. in persona del legale Parte_4 P.IVA_3 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F.
, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (C.F. C.F._10
) ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Pietro Toselli n. 23, presso lo C.F._11 studio dell'avv. Sabrina Sotera. Terza intervenuta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23.09.2024 che qui si intende richiamato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1751/2018 del 29.03.2018, emesso dal Tribunale di pagina 1 di 8 Catania nel procedimento n. 567/2018 R.G., con il quale veniva loro ingiunto, in uno a
[...]
il pagamento della somma di euro 185.918,59 (mentre l'ulteriore somma di € 5.650,55 era Per_1 intimata alla sola oltre interessi come determinati in domanda, quale saldo debitore del Per_1 rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 1419539 aperto dalla - Parte_5 dichiarata fallita in data 18.07.2017- e da loro garantito come fideiussori. Sostenevano, all'uopo che diversamente da quanto richiesto dal ricorrente e in violazione dell'art. 112 c.p.c., l'ingiunzione era stata resa solidalmente per € 185.918,59 così ricomprendendo € 5.650,55 di esclusiva pertinenza di Persona_1
In ordine alla prova del credito deducevano, poi, che il rapporto non risultava inizialmente contrattualizzato, ragion per cui non potevano essere contabilizzati interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale, spese e valute, e che dal 3 luglio 2009 il corrispettivo per disponibilità fido accordato di € 200.000, pattuito nello 0.250 p.c. trimestrale era stato di fatto maggiorato allo 0.40 p.c.. Contestavano, infine, di avere esercitato con lettera dell'otto luglio 2015 il recesso dalla garanzia e che, ciò nonostante, la aveva mantenuto il fido non sulla scorta del merito creditizio CP_3 della garantita ma solo sulla base delle garanzie prestate, così, violando i principi di correttezza e buona fede e pregiudicando definitivamente il diritto di surroga o regresso dei fideiussori. Pertanto, chiedevano “che il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, dichiari estinta la fideiussione, revochi il decreto ingiuntivo opposto e rigetti la domanda;
ove accertati gli elementi della bancarotta, trasmetta gli atti alla Procura della Repubblica e alla Vigilanza, col favore di spese e compensi”. L'opposta si costituiva in giudizio confutando in ogni sua parte il contenuto dell'atto avverso.
Con separato atto di citazione proponeva opposizione avverso il medesimo Persona_1 decreto ingiuntivo, deducendo l'invalidità del decreto perché andava oltre le richieste del ricorrente, la mancanza di idonea documentazione nonché la nullità della fideiussione, stante che la Cassazione con la sentenza n. 29810/2017 aveva dichiarato illegittime le clausole 2, 6 e 8 dei modelli di fideiussione dell'ABI ovvero aveva dichiarato la nullità delle clausole che “di fatto” trasformavano la fideiussione in contratto autonomo di garanzia.
In via subordinata eccepiva la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'illegittima applicazione della commissione di affidamento, l'introduzione di nuove clausole e la mancata comunicazione delle variazioni contrattuali nonché l'applicazione di interessi usurari. In via gradata rispetto alla invocata nullità della fideiussione, eccepiva poi la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo concesso per nullità dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1939, facendo altresì valere tutte le altre eccezioni opponibili ex art. 1945 c.c.. Da ultimo, evidenziava come la Banca fosse venuta meno all'onere di diligenza qualificata che era tenuta a rispettare nei rapporti, in primis, con il debitore correntista e, in secundis, con i soggetti coobbligati, avendo continuato a concedere credito nonostante fosse pienamente consapevole dell'aumento delle passività a carico della società correntista e senza averne informato i fideiussori. Sicché concludeva chiedendo “In via preliminare, nel rito: - accertare e dichiarare invalido e/o nullo e comunque privare di efficacia il decreto opposto per ultra petitum;
- accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o annullare il decreto opposto per mancanza di prova e di documentazione idonea, sì come prevista dal codice di rito e dall'art. 50 TULB;
- ovvero accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o annullare lo stesso, non essendo basato su prova scritta (del quantum) né contenendo un credito quantomeno certo, liquido e/o esigibile, in violazione degli
pagina 2 di 8 artt. 633 e segg. c.p.c.. In via preliminare, nel merito: - accertare e dichiarare nulla la prestata fideiussione per l'illegittimità delle clausole 2, 6 e 8 dei modelli di fideiussione dell'ABI, come sopra meglio specificato al punto 1. In via subordinata, nel merito: - accertare e dichiarare che il contratto oggetto del monitorio è nullo per mancanza di forma scritta ab origine. Conseguentemente, espungere per tutto il corso del rapporto tutte le voci addebitate a titolo di interessi, capitalizzazione, CMS ovvero corrispettivo per disponibilità di fido, spese, giorni valuta ed oneri accessori altrimenti nominati;
- accertare e dichiarare che il contratto oggetto del monitorio è nullo per mancanza di forma scritta, ex artt. 1283 e 1284 c.c., ed ex art. 117 TUB comma 1 e 3. Conseguentemente, in via subordinata a quanto immediatamente sopra, espungere per tutto il corso del rapporto tutte le voci addebitate a titolo di interessi convenzionali – applicando quelli legali -, capitalizzazione, CMS ovvero corrispettivo per disponibilità di fido, spese, giorni valuta ed oneri accessori altrimenti nominati;
- accertare e dichiarare, sempre in via gradata, che il contratto oggetto del monitorio è nullo per mancanza di forma scritta sino al 2.7.2009, ex artt. 1283 e 1284 c.c., ed ex art. 117 TUB, comma 1 e 3.
Conseguentemente, in via subordinata a quanto immediatamente sopra, espungere sino alla stipula al
2.7.2009 tutte le voci addebitate a titolo di interessi convenzionali – applicando quelli legali -, capitalizzazione, CMS ovvero corrispettivo per disponibilità di fido, spese, giorni valuta ed oneri accessori altrimenti nominati;
- per quel che attiene agli interessi passivi, in via gradata rispetto ai superiori punti, dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali passivi e dichiarare applicabili quelli previsti dall'art. 117 comma 7 TUB. In via ulteriormente subordinata, nella ipotesi di mancata dichiarazione di nullità del contratto in oggetto: - accertare, ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima la capitalizzazione trimestrale (nonché qualsivoglia altra forma di capitalizzazione) degli interessi (delle CMS e su quant'altre voci applicata) sul rapporto oggetto di monitorio per i motivi riferiti in parte narrativa. Segnatamente, almeno dal 01.01.2014. Conseguentemente a quanto sopra, espungere dal conto detta capitalizzazione ed ogni forma di anatocismo;
- accertare, ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto perché non prevista contrattualmente. Conseguentemente a quanto sopra, espungerle dal conto;
- accertare, ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto e/o del corrispettivo per fido accordato, per mancanza di causa ovvero per indeterminatezza dell'oggetto.
Conseguentemente a quanto sopra, espungerle dal conto;
- accertare, ritenere e dichiarare nulle e/o illegittime tutte le voci di costo (interessi, commissioni, ecc.) introdotte ex novo ovvero modificate sfavorevolmente per il cliente senza preventiva autorizzazione scritta del medesimo ovvero senza idonea comunicazione al cliente in violazione dell'art. 118 TUB. Conseguentemente espungere dal saldo dei conti pur dette voci;
- accertare, ritenere e dichiarare il computo e l'applicazione di tassi di interesse usurari ab origine e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1815 del c.c., dichiarare non dovuti gli interessi, le commissioni e tutte le altre spese connesse al credito in quanto debordanti le soglie di usura previste dai decreti del MEF. Conseguentemente a quanto sopra, espungerle dal saldo del conto oggetto. Per quel che attiene alla specifica posizione di fideiussore dell'odierna opponente: - per tutte le motivazioni di cui sopra, accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per carenza di titolo della Banca nei confronti del fideiussore per nullità dell'obbligazione principale, ex art. 1939 e/o ex art. 1945 c.c.; - accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. In ogni caso: - condannare parte opposta al pagamento delle spese, delle spese generali e dei compensi del giudizio”. Anche in questo caso la banca si costituiva contestando l'avversa opposizione.
pagina 3 di 8 Disposta la riunione dei giudizi, dopo il deposito delle memorie 183 c.p.c. veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e disposta CTU contabile rinviandosi per il giuramento all'udienza del 3.3.2020.
Nelle more, in data 20.02.2020 si costituiva la quale procuratrice di Parte_3 Parte_4
cessionaria di un portafoglio di crediti, tra cui quello oggetto del giudizio, la quale faceva proprie
[...] le istanze, le richieste, le difese e le eccezioni già avanzate dalla cedente chiedendo l'estromissione della già titolare del credito non risultando più in alcun modo parte interessata del giudizio. CP_3 Espletata la CTU, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 28.09.2021. A seguito del deposito degli atti conclusivi la stessa era, però, rimessa in istruttoria invitandosi l'opposta a fornire chiarimenti sui pagamenti ricevuti in esecuzione dei piani di riparto nel fallimento e il Parte_5 consulente tecnico d'ufficio a quantificare il credito dell'opposta nei confronti rispettivamente e separatamente dei tre opponenti, tenendo conto della data di comunicazione del recesso da parte degli opponenti medesimi (8.7.2015).
Dopo i chiarimenti resi dal CTU, in data 17.04.2023 il giudizio era dichiarato interrotto a seguito del decesso dell'opponente risalente al 22.08.2022. Persona_1
Avventa la riassunzione da parte di e a mezzo di ricorso Parte_1 Parte_2 depositato il 21.06.2023, si costituiva quale marito ed erede della per il Per_1 Controparte_2 tramite della procuratrice generale insistendo in tutte le domande e difese spiegate Controparte_1 dalla de cuius. All'udienza del 13.11.2024 la lamentava, quindi, di non Controparte_3 aver ricevuto più alcuna comunicazione dopo la costituzione della con conseguente nullità Parte_3 dell'espletata CTU, chiedendo però nel contempo di essere estromessa dal giudizio. Invitate nuovamente le parti a rendere chiarimenti in relazione ai pagamenti ricevuti e a dettagliare l'eccezione di nullità della CTU, la causa veniva infine rinviata per p.c. all'udienza del 23.09.2024. In tale data le parti precisavano le conclusioni, come da relativo verbale, e la causa andava infine a sentenza con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******************** Tanto premesso, è opinione di questo Giudicante che l'opposizione sia solo in parte fondata e vada accolta nei limiti di quanto si dirà.
Preliminarmente, va accolta la richiesta della di Controparte_4 essere estromessa dal giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., avendo ceduto le proprie ragioni creditorie in favore della terza intervenuta che ha adeguatamente documentato la prefata Parte_4 cessione e ha a sua volta chiesto l'estromissione della cedente (v. all.ti alla comparsa del 30.11.2023 - fascicolo . Parte_4
Sempre in via preliminare, si dà atto dell'errore esistente nel decreto opposto relativamente al quantum della somma ingiunta, essendo evidente che per mero errore materiale sia stata posta a carico del e del solido con la la somma di € 185.918,59 (così ricomprendendo Pt_1 CP_5 Per_1 l'importo di € 5.650,55 di esclusiva pertinenza di , piuttosto che la somma di € Persona_1
180.268,04 richiesta nei loro confronti in ricorso (v. all.ti 2-3- fascicolo . Controparte_6
Nel merito, dirimente si è rivelata la CTU espletata al fine di quantificare il corretto saldo dei rapporti bancari in parola, alle cui conclusioni -come precisate con l'integrazione del 16.02.2022- questo Giudicante aderisce, essendo scevre da vizi logico giuridici.
pagina 4 di 8 E invero, è da rigettare la censura di nullità della CTU sollevata dalla Controparte_3 con il verbale del 13.11.2023 per non aver ricevuto più alcuna comunicazione dopo la
[...] costituzione della (e sino al momento della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio a Parte_3 seguito del decesso di , ciò in quanto la stessa, che si ripete ha contestualmente Persona_1 chiesto l'estromissione dal giudizio, non ha argomentato alcunché in ordine all'effettivo pregiudizio che le sarebbe derivato da tale omissione, essendo di norma indispensabile, per avere interesse a dolersi di un vizio processuale, allegare anche le conseguenti lesioni del diritto di difesa (ex multis Cass. Sez.
U. 09.08.2018, n. 20685; Cass. 22.02.2016, n. 3432). All'uopo, si rileva inoltre che la era regolarmente presente Controparte_3 all'udienza del 26.11.2017, allorquando la causa è stata rinviata alla successiva data del 03.03.2020 per la comparizione dell'esperto, data nella quale il consulente ha regolarmente giurato e si è fissato l'inizio delle operazioni peritali, di cui avrebbe avuto, quindi, regolare cognizione se ivi fosse stata presente come era suo onere (v. verbale del 3.3.2020).
Ebbene, il perito, dott.ssa ha accertato che “il saldo rielaborato del Persona_2 conto corrente in questione è pari a €. -169.300,71 rispetto a €. – 185.672,14 con una differenza pari a
€ 16.371,43 rispetto al saldo ingiunto dalla banca” (v. CTU pag. 12) e che “Alla data del 08/07/2015 il saldo debitore del medesimo conto è pari a -164.103,93. Tale saldo matura a quella data interessi passivi per complessivi €. 118,94 (di cui €. 13.34 dal 30/06 al 01/07 ed € 105,60 dal 01/07 al 08/07). Pertanto, alla data di recesso dei soci e , ed in base alle fideiussioni prestate, il Pt_1 Pt_2 debito nei confronti della banca all'08/07/2015 è pari a un saldo complessivo (negativo) di €. 164.222,87. Per tale cifra sono solidalmente debitori i dottori e La dott.ssa Pt_1 Pt_2 Per_1 è inoltre debitrice dell'ulteriore somma di €. 5.077,84 quale differenza fra l'importo portato dal Per_1 saldo debitore finale ricalcolato (-€. 169.300,71) e il saldo al 08/07/2015 (-€. 164.222,87)” (v. Integrazione del 16.02.2022).
Il ricalcolo effettuato ha tenuto correttamente conto che la banca ha versato in atti idonea documentazione a supporto del proprio credito, ovvero sia il contratto del 21.10.2003 relativo al c.c. n.
0483301419539 sia quello del 3.7.2009 di apertura della linea di credito con la relativa fideiussione e che tutti gli estratti conto utili ai riconteggi effettuati risultavano debitamente allegati.
Sicché il CTU ha verificato: A) in tema di anatocismo che il contratto di c.c. in questione stipulato nell'anno 2003 prevedeva “in maniera chiara i criteri di capitalizzazione degli interessi. Nel contratto è riscontrabile dunque la presenza della clausola di reciprocità tra le parti. Gli interessi creditori e debitori sono entrambi capitalizzati trimestralmente, e cioè a fine marzo, giugno, settembre
e dicembre. La banca, a seguito Della delibera CICR del 03/08/2016, si è adeguata alle disposizioni di cui agli art. 4 e 5.”; B) sulla mancata pattuizione del tasso di interesse passivo “che lo stesso è stato stabilito nel contratto di apertura del conto corrente nella misura del 7,25% entro fido e 9,25 ultra fido. Pertanto non risulta applicabile agli scoperti di conto il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB nel testo antecedente il decreto legislativo n. 141/2010.”; c) sulla variazione del tasso di interesse che
“la banca ha applicato le condizioni contrattuali o addirittura condizioni più favorevoli di quelle convenute”; D) che nessuna violazione dei tassi soglia è mai stata riscontrata;
E) sulla Commissione di massimo scoperto ha invece riscontrato che “in realtà nel contratto di apertura non risulta stabilita entro fido ma solo extra fido e comunque non corrisponde a quella realmente applicata ed è soggetta a diverse variazioni nel tempo. Per cui alla luce di ciò mancano criteri di determinazione della sua entità
e le modalità di calcolo non sono sufficientemente determinate. A partire poi dal 2009 la CMS non è indicata in contratto così come le commissioni previste per l'utilizzo del fido. Si è proceduto pertanto a rielaborare i dati degli estratti conto eliminando la commissione di massimo scoperto, così come previsto nel mandato al punto E. Il conto corrente è stato rielaborato utilizzando i tassi contrattuali o i
pagina 5 di 8 tassi via via modificati dalla banca ma in modo favorevole al cliente. Dai dati rielaborati e contenuti nell'allegato 2 si ottiene un risultato finale pari a - €. 169.300,71”. Tale saldo, dapprima calcolato alla data di notifica dell'atto di citazione, è stato poi rielaborato alla data dell'08.7.2015 e quantificato in un saldo complessivo (negativo) pari a € 164.222,87 precisandosi che “Per tale cifra sono solidalmente debitori i dottori e La Pt_1 Pt_2 Per_1 dott.ssa è inoltre debitrice dell'ulteriore somma di €. 5.077,84 quale differenza fra l'importo Per_1 portato dal saldo debitore finale ricalcolato (-€. 169.300,71) e il saldo al 08/07/2015 (-€. 164.222,87)” (V. Integrazione del 16.02.2022).
Alla luce delle superiori risultanze peritali si devono, pertanto, ritenere fondate le doglianze degli opponenti solo limitatamente a quanto lamentato per le Commissioni di massimo scoperto, i cui importi sono da espungere dal saldo del conto vantato da parte creditrice, come correttamente ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio.
Passando, poi, alla dedotta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, si osserva che tale eccezione non può essere accolta, oltre che per l'estrema genericità con cui è stata formulata anche per non aver la parte adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Difatti, il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale depositando il provvedimento della Banca d'Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. (Cfr. Sent. Trib. di Catania 28.03.2020).
Inoltre, deve provare che l'istituto di credito abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate e che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust. Nel caso di specie parte opponente non ha, invece, assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra indicati.
Peraltro di recente la Suprema Corte sul punto ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni ritenendo che “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la siano presenti le CP_3 clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti” (Cfr. Cass. n. 24044/2019).
Per quel che attiene la pretesa violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito per avere la banca -dopo il recesso dei fideiussori esercitato con la lettera dell'08.07.2015- mantenuto il fido non sulla scorta del merito creditizio della garantita ma solo per le garanzie prestate, si osserva che grava sul fideiussore che eccepisca la propria liberazione l'onere di dimostrare che l'istituto abbia concretamente adottato dei comportamenti pregiudizievoli per i fideiussori e contrari al dovere di buona fede e correttezza esistenti in capo all'istituto di credito. Onere che nel caso specifico non è stato ottemperato, con conseguente rigetto delle relative doglianze.
pagina 6 di 8 Del pari da respingere è la censura sollevata dalla nei confronti della banca che in Per_1 presenza di un progressivo peggioramento dell'esposizione debitoria del conto corrente del debitore principale, non avrebbe dovuto continuare a concedere credito o, quantomeno, avrebbe dovuto informare i fideiussori dell'aumento delle passività a carico della società garantita. All'uopo si precisa che “in un rapporto di conto corrente e apertura di credito in genere, la banca creditrice non deve richiedere al fideiussore la speciale autorizzazione di cui all'art. 1956, comma 1, c.c., per fornire nuovo credito al debitore, qualora possa ragionevolmente presumersi che lo stesso avesse conoscenza concreta ed effettiva delle mutate condizioni patrimoniali della debitrice e del loro progressivo deterioramento, poiché tale conoscenza fa venire meno qualsiasi esigenza di tutela del fideiussore, rendendo conseguentemente inapplicabile l'istituto dell'art. 1956 c.c.. Fondano tale ragionevole presunzione tutte quelle situazioni in ragione delle quali deve escludersi che il fideiussore fosse soggetto stricto sensu terzo rispetto alla società debitrice (esemplificativamente quando il fideiussore riveste la qualità di socio della società debitrice e/o di amministratore della stessa etc.) [cfr. Trib. Verona, Sez. III, 10/09/2013; Trib. Roma, Sez. IX, 17/06/2013]” (Cfr. Sent. Trib. Catania n. 08.01.2020). Or, nel caso in specie i garanti della erano stati amministratori e soci Parte_5 della stessa società: il e sino alla data del loro recesso (01.07.2015), mentre la Pt_1 Pt_2 Per_1 sino alla donazione della propria quota fatta in favore del figlio (v. all.
4-5 fascicolo Parte_6 opponenti) e sono stati proprio e a proporre istanza di fallimento della medesima Pt_1 Pt_2 società (v. all. 4 alla I memoria 183 c.p.c. . Per_1
Tanto premesso la citata norma non può ritenersi applicabile a loro tutela, essendo i garanti ben consapevoli delle condizioni economiche della società debitrice principale nonché dei loro mutamenti.
Alla luce delle risultanze peritali sono, poi, da rigettare anche le eccezioni sollevate in via subordinata da parte opponente in relazione alla fideiussione e fondate sulla invalidità dell'obbligazione principale la quale è risultata esente dalle censure di nullità allegate.
Ciò posto, ne consegue che il d.i. opposto deve essere revocato e che parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di cui allo stato risulta ancora creditrice.
Ed invero, rispetto ai conteggi effettuati dal CTU che aveva accertato come e Pt_1 Pt_2 fossero debitori in solido della somma di € 164.222,87, mentre la dovesse Persona_1 Per_1 all'opponente l'ulteriore cifra € 5.077,84 quale differenza fra l'importo portato dal saldo debitore finale ricalcolato (-€ 169.300,71) e il saldo al 08.07.2015 (-€ 164.222,87), si dovrà tenere conto dei pagamenti effettuati nelle more del giudizio dal quale debitore Parte_7 principale, ammontanti allo stato complessivamente a € 111.130,23 (di cui € 92.959,30 in data 02.07.2020 ed € 18.170,93 in data 28.11.2022) decurtando tali importi dalle somme dovute. Segue la condanna di , e , quale erede Parte_1 Parte_2 Controparte_2 costituito di al pagamento in solido della somma di € 53.092,64 (€ 164.222,87 - Persona_1 111.130,23) e di al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.077,84, il tutto oltre Controparte_2 interessi convenzionali da calcolarsi -nei limiti della L. n. 108/1996- sugli importi come precisati dal Consulente con l'Integrazione del 16.02.2022, nel cui conteggio si dovrà tenere conto dei pagamenti via via intervenuti nelle more del giudizio.
Posto quanto sopra, alla luce della parziale accoglimento dell'opposizione le spese del giudizio vanno compensate per 1/3 tra le parti, rimanendo i restanti 2/3 a carico di parte opponente, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara l'estromissione dal giudizio della Controparte_3
[...]
2. Accoglie, parzialmente, l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1751/2018 del 29.03.2018, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 567/2018.
3. Condanna , e al pagamento in solido in favore Parte_1 Parte_2 Controparte_2 di parte creditrice della somma di € 53.092,64 e il solo , quale erede di Controparte_2
al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 5.077,84, il tutto oltre Persona_1 interessi convenzionali come indicato in parte motiva e nei limiti della L. n. 108/1996. 4. Compensa per un terzo le spese tra le parti e condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida, già operata la compensazione di 1/3, in €
6.111,73 (importo aumentato del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2 del D.M. n. 55/2014), oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
5. Pone definitivamente quanto liquidato a favore del CTU a carico degli opponenti in solido per
2/3, compensando la rimanente parte.
Così deciso in Catania, il 2 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al N. 8648/2018 R.G. e N. 9031/2018 promosse da:
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2 Rosario Giuseppe Grasso (C.F. ) e dall'Avv. Rosario Arcifa (C.F. C.F._3
), con studio in Acireale, Via Saru Spina n. 1; C.F._4
Opponenti
e nata a [...] il [...], C.F. , procuratrice Controparte_1 C.F._5 generale di nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._6 quale erede di nata a [...] il [...] e deceduta in Bronte il Persona_1 22.08.2022 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Di Mauro, C.F. C.F._7
, presso il cui studio in Catania, Via G. Vagliasindi n. 9, è elettivamente C.F._8 domiciliata;
Opponente Contro
(C.F. e P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Cataldi (C.F.
, presso il cui studio in Belpasso, P.zza Municipio, n. 62, è elettivamente C.F._9 domiciliata;
Opposta
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice di Parte_3 P.IVA_2 società unipersonale, C.F. e P.I. in persona del legale Parte_4 P.IVA_3 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F.
, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (C.F. C.F._10
) ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Pietro Toselli n. 23, presso lo C.F._11 studio dell'avv. Sabrina Sotera. Terza intervenuta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23.09.2024 che qui si intende richiamato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1751/2018 del 29.03.2018, emesso dal Tribunale di pagina 1 di 8 Catania nel procedimento n. 567/2018 R.G., con il quale veniva loro ingiunto, in uno a
[...]
il pagamento della somma di euro 185.918,59 (mentre l'ulteriore somma di € 5.650,55 era Per_1 intimata alla sola oltre interessi come determinati in domanda, quale saldo debitore del Per_1 rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 1419539 aperto dalla - Parte_5 dichiarata fallita in data 18.07.2017- e da loro garantito come fideiussori. Sostenevano, all'uopo che diversamente da quanto richiesto dal ricorrente e in violazione dell'art. 112 c.p.c., l'ingiunzione era stata resa solidalmente per € 185.918,59 così ricomprendendo € 5.650,55 di esclusiva pertinenza di Persona_1
In ordine alla prova del credito deducevano, poi, che il rapporto non risultava inizialmente contrattualizzato, ragion per cui non potevano essere contabilizzati interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale, spese e valute, e che dal 3 luglio 2009 il corrispettivo per disponibilità fido accordato di € 200.000, pattuito nello 0.250 p.c. trimestrale era stato di fatto maggiorato allo 0.40 p.c.. Contestavano, infine, di avere esercitato con lettera dell'otto luglio 2015 il recesso dalla garanzia e che, ciò nonostante, la aveva mantenuto il fido non sulla scorta del merito creditizio CP_3 della garantita ma solo sulla base delle garanzie prestate, così, violando i principi di correttezza e buona fede e pregiudicando definitivamente il diritto di surroga o regresso dei fideiussori. Pertanto, chiedevano “che il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, dichiari estinta la fideiussione, revochi il decreto ingiuntivo opposto e rigetti la domanda;
ove accertati gli elementi della bancarotta, trasmetta gli atti alla Procura della Repubblica e alla Vigilanza, col favore di spese e compensi”. L'opposta si costituiva in giudizio confutando in ogni sua parte il contenuto dell'atto avverso.
Con separato atto di citazione proponeva opposizione avverso il medesimo Persona_1 decreto ingiuntivo, deducendo l'invalidità del decreto perché andava oltre le richieste del ricorrente, la mancanza di idonea documentazione nonché la nullità della fideiussione, stante che la Cassazione con la sentenza n. 29810/2017 aveva dichiarato illegittime le clausole 2, 6 e 8 dei modelli di fideiussione dell'ABI ovvero aveva dichiarato la nullità delle clausole che “di fatto” trasformavano la fideiussione in contratto autonomo di garanzia.
In via subordinata eccepiva la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'illegittima applicazione della commissione di affidamento, l'introduzione di nuove clausole e la mancata comunicazione delle variazioni contrattuali nonché l'applicazione di interessi usurari. In via gradata rispetto alla invocata nullità della fideiussione, eccepiva poi la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo concesso per nullità dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1939, facendo altresì valere tutte le altre eccezioni opponibili ex art. 1945 c.c.. Da ultimo, evidenziava come la Banca fosse venuta meno all'onere di diligenza qualificata che era tenuta a rispettare nei rapporti, in primis, con il debitore correntista e, in secundis, con i soggetti coobbligati, avendo continuato a concedere credito nonostante fosse pienamente consapevole dell'aumento delle passività a carico della società correntista e senza averne informato i fideiussori. Sicché concludeva chiedendo “In via preliminare, nel rito: - accertare e dichiarare invalido e/o nullo e comunque privare di efficacia il decreto opposto per ultra petitum;
- accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o annullare il decreto opposto per mancanza di prova e di documentazione idonea, sì come prevista dal codice di rito e dall'art. 50 TULB;
- ovvero accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o annullare lo stesso, non essendo basato su prova scritta (del quantum) né contenendo un credito quantomeno certo, liquido e/o esigibile, in violazione degli
pagina 2 di 8 artt. 633 e segg. c.p.c.. In via preliminare, nel merito: - accertare e dichiarare nulla la prestata fideiussione per l'illegittimità delle clausole 2, 6 e 8 dei modelli di fideiussione dell'ABI, come sopra meglio specificato al punto 1. In via subordinata, nel merito: - accertare e dichiarare che il contratto oggetto del monitorio è nullo per mancanza di forma scritta ab origine. Conseguentemente, espungere per tutto il corso del rapporto tutte le voci addebitate a titolo di interessi, capitalizzazione, CMS ovvero corrispettivo per disponibilità di fido, spese, giorni valuta ed oneri accessori altrimenti nominati;
- accertare e dichiarare che il contratto oggetto del monitorio è nullo per mancanza di forma scritta, ex artt. 1283 e 1284 c.c., ed ex art. 117 TUB comma 1 e 3. Conseguentemente, in via subordinata a quanto immediatamente sopra, espungere per tutto il corso del rapporto tutte le voci addebitate a titolo di interessi convenzionali – applicando quelli legali -, capitalizzazione, CMS ovvero corrispettivo per disponibilità di fido, spese, giorni valuta ed oneri accessori altrimenti nominati;
- accertare e dichiarare, sempre in via gradata, che il contratto oggetto del monitorio è nullo per mancanza di forma scritta sino al 2.7.2009, ex artt. 1283 e 1284 c.c., ed ex art. 117 TUB, comma 1 e 3.
Conseguentemente, in via subordinata a quanto immediatamente sopra, espungere sino alla stipula al
2.7.2009 tutte le voci addebitate a titolo di interessi convenzionali – applicando quelli legali -, capitalizzazione, CMS ovvero corrispettivo per disponibilità di fido, spese, giorni valuta ed oneri accessori altrimenti nominati;
- per quel che attiene agli interessi passivi, in via gradata rispetto ai superiori punti, dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali passivi e dichiarare applicabili quelli previsti dall'art. 117 comma 7 TUB. In via ulteriormente subordinata, nella ipotesi di mancata dichiarazione di nullità del contratto in oggetto: - accertare, ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima la capitalizzazione trimestrale (nonché qualsivoglia altra forma di capitalizzazione) degli interessi (delle CMS e su quant'altre voci applicata) sul rapporto oggetto di monitorio per i motivi riferiti in parte narrativa. Segnatamente, almeno dal 01.01.2014. Conseguentemente a quanto sopra, espungere dal conto detta capitalizzazione ed ogni forma di anatocismo;
- accertare, ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto perché non prevista contrattualmente. Conseguentemente a quanto sopra, espungerle dal conto;
- accertare, ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto e/o del corrispettivo per fido accordato, per mancanza di causa ovvero per indeterminatezza dell'oggetto.
Conseguentemente a quanto sopra, espungerle dal conto;
- accertare, ritenere e dichiarare nulle e/o illegittime tutte le voci di costo (interessi, commissioni, ecc.) introdotte ex novo ovvero modificate sfavorevolmente per il cliente senza preventiva autorizzazione scritta del medesimo ovvero senza idonea comunicazione al cliente in violazione dell'art. 118 TUB. Conseguentemente espungere dal saldo dei conti pur dette voci;
- accertare, ritenere e dichiarare il computo e l'applicazione di tassi di interesse usurari ab origine e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1815 del c.c., dichiarare non dovuti gli interessi, le commissioni e tutte le altre spese connesse al credito in quanto debordanti le soglie di usura previste dai decreti del MEF. Conseguentemente a quanto sopra, espungerle dal saldo del conto oggetto. Per quel che attiene alla specifica posizione di fideiussore dell'odierna opponente: - per tutte le motivazioni di cui sopra, accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per carenza di titolo della Banca nei confronti del fideiussore per nullità dell'obbligazione principale, ex art. 1939 e/o ex art. 1945 c.c.; - accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. In ogni caso: - condannare parte opposta al pagamento delle spese, delle spese generali e dei compensi del giudizio”. Anche in questo caso la banca si costituiva contestando l'avversa opposizione.
pagina 3 di 8 Disposta la riunione dei giudizi, dopo il deposito delle memorie 183 c.p.c. veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e disposta CTU contabile rinviandosi per il giuramento all'udienza del 3.3.2020.
Nelle more, in data 20.02.2020 si costituiva la quale procuratrice di Parte_3 Parte_4
cessionaria di un portafoglio di crediti, tra cui quello oggetto del giudizio, la quale faceva proprie
[...] le istanze, le richieste, le difese e le eccezioni già avanzate dalla cedente chiedendo l'estromissione della già titolare del credito non risultando più in alcun modo parte interessata del giudizio. CP_3 Espletata la CTU, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 28.09.2021. A seguito del deposito degli atti conclusivi la stessa era, però, rimessa in istruttoria invitandosi l'opposta a fornire chiarimenti sui pagamenti ricevuti in esecuzione dei piani di riparto nel fallimento e il Parte_5 consulente tecnico d'ufficio a quantificare il credito dell'opposta nei confronti rispettivamente e separatamente dei tre opponenti, tenendo conto della data di comunicazione del recesso da parte degli opponenti medesimi (8.7.2015).
Dopo i chiarimenti resi dal CTU, in data 17.04.2023 il giudizio era dichiarato interrotto a seguito del decesso dell'opponente risalente al 22.08.2022. Persona_1
Avventa la riassunzione da parte di e a mezzo di ricorso Parte_1 Parte_2 depositato il 21.06.2023, si costituiva quale marito ed erede della per il Per_1 Controparte_2 tramite della procuratrice generale insistendo in tutte le domande e difese spiegate Controparte_1 dalla de cuius. All'udienza del 13.11.2024 la lamentava, quindi, di non Controparte_3 aver ricevuto più alcuna comunicazione dopo la costituzione della con conseguente nullità Parte_3 dell'espletata CTU, chiedendo però nel contempo di essere estromessa dal giudizio. Invitate nuovamente le parti a rendere chiarimenti in relazione ai pagamenti ricevuti e a dettagliare l'eccezione di nullità della CTU, la causa veniva infine rinviata per p.c. all'udienza del 23.09.2024. In tale data le parti precisavano le conclusioni, come da relativo verbale, e la causa andava infine a sentenza con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******************** Tanto premesso, è opinione di questo Giudicante che l'opposizione sia solo in parte fondata e vada accolta nei limiti di quanto si dirà.
Preliminarmente, va accolta la richiesta della di Controparte_4 essere estromessa dal giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., avendo ceduto le proprie ragioni creditorie in favore della terza intervenuta che ha adeguatamente documentato la prefata Parte_4 cessione e ha a sua volta chiesto l'estromissione della cedente (v. all.ti alla comparsa del 30.11.2023 - fascicolo . Parte_4
Sempre in via preliminare, si dà atto dell'errore esistente nel decreto opposto relativamente al quantum della somma ingiunta, essendo evidente che per mero errore materiale sia stata posta a carico del e del solido con la la somma di € 185.918,59 (così ricomprendendo Pt_1 CP_5 Per_1 l'importo di € 5.650,55 di esclusiva pertinenza di , piuttosto che la somma di € Persona_1
180.268,04 richiesta nei loro confronti in ricorso (v. all.ti 2-3- fascicolo . Controparte_6
Nel merito, dirimente si è rivelata la CTU espletata al fine di quantificare il corretto saldo dei rapporti bancari in parola, alle cui conclusioni -come precisate con l'integrazione del 16.02.2022- questo Giudicante aderisce, essendo scevre da vizi logico giuridici.
pagina 4 di 8 E invero, è da rigettare la censura di nullità della CTU sollevata dalla Controparte_3 con il verbale del 13.11.2023 per non aver ricevuto più alcuna comunicazione dopo la
[...] costituzione della (e sino al momento della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio a Parte_3 seguito del decesso di , ciò in quanto la stessa, che si ripete ha contestualmente Persona_1 chiesto l'estromissione dal giudizio, non ha argomentato alcunché in ordine all'effettivo pregiudizio che le sarebbe derivato da tale omissione, essendo di norma indispensabile, per avere interesse a dolersi di un vizio processuale, allegare anche le conseguenti lesioni del diritto di difesa (ex multis Cass. Sez.
U. 09.08.2018, n. 20685; Cass. 22.02.2016, n. 3432). All'uopo, si rileva inoltre che la era regolarmente presente Controparte_3 all'udienza del 26.11.2017, allorquando la causa è stata rinviata alla successiva data del 03.03.2020 per la comparizione dell'esperto, data nella quale il consulente ha regolarmente giurato e si è fissato l'inizio delle operazioni peritali, di cui avrebbe avuto, quindi, regolare cognizione se ivi fosse stata presente come era suo onere (v. verbale del 3.3.2020).
Ebbene, il perito, dott.ssa ha accertato che “il saldo rielaborato del Persona_2 conto corrente in questione è pari a €. -169.300,71 rispetto a €. – 185.672,14 con una differenza pari a
€ 16.371,43 rispetto al saldo ingiunto dalla banca” (v. CTU pag. 12) e che “Alla data del 08/07/2015 il saldo debitore del medesimo conto è pari a -164.103,93. Tale saldo matura a quella data interessi passivi per complessivi €. 118,94 (di cui €. 13.34 dal 30/06 al 01/07 ed € 105,60 dal 01/07 al 08/07). Pertanto, alla data di recesso dei soci e , ed in base alle fideiussioni prestate, il Pt_1 Pt_2 debito nei confronti della banca all'08/07/2015 è pari a un saldo complessivo (negativo) di €. 164.222,87. Per tale cifra sono solidalmente debitori i dottori e La dott.ssa Pt_1 Pt_2 Per_1 è inoltre debitrice dell'ulteriore somma di €. 5.077,84 quale differenza fra l'importo portato dal Per_1 saldo debitore finale ricalcolato (-€. 169.300,71) e il saldo al 08/07/2015 (-€. 164.222,87)” (v. Integrazione del 16.02.2022).
Il ricalcolo effettuato ha tenuto correttamente conto che la banca ha versato in atti idonea documentazione a supporto del proprio credito, ovvero sia il contratto del 21.10.2003 relativo al c.c. n.
0483301419539 sia quello del 3.7.2009 di apertura della linea di credito con la relativa fideiussione e che tutti gli estratti conto utili ai riconteggi effettuati risultavano debitamente allegati.
Sicché il CTU ha verificato: A) in tema di anatocismo che il contratto di c.c. in questione stipulato nell'anno 2003 prevedeva “in maniera chiara i criteri di capitalizzazione degli interessi. Nel contratto è riscontrabile dunque la presenza della clausola di reciprocità tra le parti. Gli interessi creditori e debitori sono entrambi capitalizzati trimestralmente, e cioè a fine marzo, giugno, settembre
e dicembre. La banca, a seguito Della delibera CICR del 03/08/2016, si è adeguata alle disposizioni di cui agli art. 4 e 5.”; B) sulla mancata pattuizione del tasso di interesse passivo “che lo stesso è stato stabilito nel contratto di apertura del conto corrente nella misura del 7,25% entro fido e 9,25 ultra fido. Pertanto non risulta applicabile agli scoperti di conto il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB nel testo antecedente il decreto legislativo n. 141/2010.”; c) sulla variazione del tasso di interesse che
“la banca ha applicato le condizioni contrattuali o addirittura condizioni più favorevoli di quelle convenute”; D) che nessuna violazione dei tassi soglia è mai stata riscontrata;
E) sulla Commissione di massimo scoperto ha invece riscontrato che “in realtà nel contratto di apertura non risulta stabilita entro fido ma solo extra fido e comunque non corrisponde a quella realmente applicata ed è soggetta a diverse variazioni nel tempo. Per cui alla luce di ciò mancano criteri di determinazione della sua entità
e le modalità di calcolo non sono sufficientemente determinate. A partire poi dal 2009 la CMS non è indicata in contratto così come le commissioni previste per l'utilizzo del fido. Si è proceduto pertanto a rielaborare i dati degli estratti conto eliminando la commissione di massimo scoperto, così come previsto nel mandato al punto E. Il conto corrente è stato rielaborato utilizzando i tassi contrattuali o i
pagina 5 di 8 tassi via via modificati dalla banca ma in modo favorevole al cliente. Dai dati rielaborati e contenuti nell'allegato 2 si ottiene un risultato finale pari a - €. 169.300,71”. Tale saldo, dapprima calcolato alla data di notifica dell'atto di citazione, è stato poi rielaborato alla data dell'08.7.2015 e quantificato in un saldo complessivo (negativo) pari a € 164.222,87 precisandosi che “Per tale cifra sono solidalmente debitori i dottori e La Pt_1 Pt_2 Per_1 dott.ssa è inoltre debitrice dell'ulteriore somma di €. 5.077,84 quale differenza fra l'importo Per_1 portato dal saldo debitore finale ricalcolato (-€. 169.300,71) e il saldo al 08/07/2015 (-€. 164.222,87)” (V. Integrazione del 16.02.2022).
Alla luce delle superiori risultanze peritali si devono, pertanto, ritenere fondate le doglianze degli opponenti solo limitatamente a quanto lamentato per le Commissioni di massimo scoperto, i cui importi sono da espungere dal saldo del conto vantato da parte creditrice, come correttamente ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio.
Passando, poi, alla dedotta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, si osserva che tale eccezione non può essere accolta, oltre che per l'estrema genericità con cui è stata formulata anche per non aver la parte adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Difatti, il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale depositando il provvedimento della Banca d'Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. (Cfr. Sent. Trib. di Catania 28.03.2020).
Inoltre, deve provare che l'istituto di credito abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate e che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust. Nel caso di specie parte opponente non ha, invece, assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra indicati.
Peraltro di recente la Suprema Corte sul punto ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni ritenendo che “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la siano presenti le CP_3 clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti” (Cfr. Cass. n. 24044/2019).
Per quel che attiene la pretesa violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito per avere la banca -dopo il recesso dei fideiussori esercitato con la lettera dell'08.07.2015- mantenuto il fido non sulla scorta del merito creditizio della garantita ma solo per le garanzie prestate, si osserva che grava sul fideiussore che eccepisca la propria liberazione l'onere di dimostrare che l'istituto abbia concretamente adottato dei comportamenti pregiudizievoli per i fideiussori e contrari al dovere di buona fede e correttezza esistenti in capo all'istituto di credito. Onere che nel caso specifico non è stato ottemperato, con conseguente rigetto delle relative doglianze.
pagina 6 di 8 Del pari da respingere è la censura sollevata dalla nei confronti della banca che in Per_1 presenza di un progressivo peggioramento dell'esposizione debitoria del conto corrente del debitore principale, non avrebbe dovuto continuare a concedere credito o, quantomeno, avrebbe dovuto informare i fideiussori dell'aumento delle passività a carico della società garantita. All'uopo si precisa che “in un rapporto di conto corrente e apertura di credito in genere, la banca creditrice non deve richiedere al fideiussore la speciale autorizzazione di cui all'art. 1956, comma 1, c.c., per fornire nuovo credito al debitore, qualora possa ragionevolmente presumersi che lo stesso avesse conoscenza concreta ed effettiva delle mutate condizioni patrimoniali della debitrice e del loro progressivo deterioramento, poiché tale conoscenza fa venire meno qualsiasi esigenza di tutela del fideiussore, rendendo conseguentemente inapplicabile l'istituto dell'art. 1956 c.c.. Fondano tale ragionevole presunzione tutte quelle situazioni in ragione delle quali deve escludersi che il fideiussore fosse soggetto stricto sensu terzo rispetto alla società debitrice (esemplificativamente quando il fideiussore riveste la qualità di socio della società debitrice e/o di amministratore della stessa etc.) [cfr. Trib. Verona, Sez. III, 10/09/2013; Trib. Roma, Sez. IX, 17/06/2013]” (Cfr. Sent. Trib. Catania n. 08.01.2020). Or, nel caso in specie i garanti della erano stati amministratori e soci Parte_5 della stessa società: il e sino alla data del loro recesso (01.07.2015), mentre la Pt_1 Pt_2 Per_1 sino alla donazione della propria quota fatta in favore del figlio (v. all.
4-5 fascicolo Parte_6 opponenti) e sono stati proprio e a proporre istanza di fallimento della medesima Pt_1 Pt_2 società (v. all. 4 alla I memoria 183 c.p.c. . Per_1
Tanto premesso la citata norma non può ritenersi applicabile a loro tutela, essendo i garanti ben consapevoli delle condizioni economiche della società debitrice principale nonché dei loro mutamenti.
Alla luce delle risultanze peritali sono, poi, da rigettare anche le eccezioni sollevate in via subordinata da parte opponente in relazione alla fideiussione e fondate sulla invalidità dell'obbligazione principale la quale è risultata esente dalle censure di nullità allegate.
Ciò posto, ne consegue che il d.i. opposto deve essere revocato e che parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di cui allo stato risulta ancora creditrice.
Ed invero, rispetto ai conteggi effettuati dal CTU che aveva accertato come e Pt_1 Pt_2 fossero debitori in solido della somma di € 164.222,87, mentre la dovesse Persona_1 Per_1 all'opponente l'ulteriore cifra € 5.077,84 quale differenza fra l'importo portato dal saldo debitore finale ricalcolato (-€ 169.300,71) e il saldo al 08.07.2015 (-€ 164.222,87), si dovrà tenere conto dei pagamenti effettuati nelle more del giudizio dal quale debitore Parte_7 principale, ammontanti allo stato complessivamente a € 111.130,23 (di cui € 92.959,30 in data 02.07.2020 ed € 18.170,93 in data 28.11.2022) decurtando tali importi dalle somme dovute. Segue la condanna di , e , quale erede Parte_1 Parte_2 Controparte_2 costituito di al pagamento in solido della somma di € 53.092,64 (€ 164.222,87 - Persona_1 111.130,23) e di al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.077,84, il tutto oltre Controparte_2 interessi convenzionali da calcolarsi -nei limiti della L. n. 108/1996- sugli importi come precisati dal Consulente con l'Integrazione del 16.02.2022, nel cui conteggio si dovrà tenere conto dei pagamenti via via intervenuti nelle more del giudizio.
Posto quanto sopra, alla luce della parziale accoglimento dell'opposizione le spese del giudizio vanno compensate per 1/3 tra le parti, rimanendo i restanti 2/3 a carico di parte opponente, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara l'estromissione dal giudizio della Controparte_3
[...]
2. Accoglie, parzialmente, l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1751/2018 del 29.03.2018, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 567/2018.
3. Condanna , e al pagamento in solido in favore Parte_1 Parte_2 Controparte_2 di parte creditrice della somma di € 53.092,64 e il solo , quale erede di Controparte_2
al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 5.077,84, il tutto oltre Persona_1 interessi convenzionali come indicato in parte motiva e nei limiti della L. n. 108/1996. 4. Compensa per un terzo le spese tra le parti e condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida, già operata la compensazione di 1/3, in €
6.111,73 (importo aumentato del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2 del D.M. n. 55/2014), oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
5. Pone definitivamente quanto liquidato a favore del CTU a carico degli opponenti in solido per
2/3, compensando la rimanente parte.
Così deciso in Catania, il 2 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8