Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
dott. Stefania Basso Consigliere rel.
dott. Anna Rita Motti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
20/12/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2660 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2020
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e Pt_1 difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente con sede in Napoli Via A De Gasperi n.55
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Severino Nappi ed Controparte_1 elettivamente domiciliato con quest'ultimo in Napoli, alla Via Toledo 282
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 20.11.2020, l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n. 1194/2020 pubblicata in data 22.09.2020 con la quale il
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento della domanda di condannava l' al pagamento in favore Controparte_1 Pt_1
della parte ricorrente, della somma di € 2.423,25, oltre interessi legali dalla
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipantario.
L'appellante censura la sentenza impugnata lamentando una erronea applicazione di legge dal momento che, a suo parere – “L'art.1, comma 304 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015, a parziale rettifica di quanto previsto dall'art.3, comma 5, del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, stabilisce che la suddetta prestazione non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.218 del 1978”. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente (odierno appellato) con vittoria di spese di lite
Si è costituito l'appellato che ha rimarcato l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Questo Collegio, infatti, condivide quanto già espresso da questa stessa Corte in altri precedenti su identiche questioni (v. in particolare, sent. n 3796/2020 che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.).
L' ha eccepito il superamento del limite massimo triennale di fruibilità, CP_2
anche non continuativo. Il ricorrente, come da lui stesso affermato, ha ottenuto la corresponsione dell'indennità di mobilità in deroga per gli anni 2012, 2013 e 2014
e, quindi, per 3 anni consecutivi. Avendo, dunque, già raggiunto la durata massima della prestazione, non avrebbe in ogni caso diritto ad ulteriori somme. In altri termini la Regione avrebbe autorizzato la prosecuzione della mobilità in deroga senza tener conto della specifica normativa che regola l'intera materia. Il provvedimento dirigenziale regionale non può avere effetti obbligatori nei confronti di una diversa amministrazione, quale l' , i cui dirigenti sarebbero Pt_1
soggetti a responsabilità amministrativa - contabile qualora dovessero effettuare pagamenti contra legem. Sul punto valgano le seguenti considerazioni: la legge n. 92 del 28 giugno 2012
“Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha previsto la possibilità di concedere, per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, gli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese. Il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 ha definito i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. Gli ammortizzatori sociali in deroga prevedono il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga e il trattamento di mobilità in deroga. La L. 28 dicembre 2015 n. 208, la c.d. legge di stabilità
2016, all'art. 1, commi 304 e 307, ha previsto, per il 2016, un rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della L.
28 giugno 2012, n. 92 pari a 250 milioni di euro di cui una somma sino a 18 milioni di euro per il settore della pesca. La legge n. 25 dicembre 2015 n. 208 ha previsto, inoltre, la possibilità per le Regioni e Province Autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli art. 2 e 3 del D.I. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite. Gli effetti di suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016. In particolare, l'art. 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 2014 ha, in sintesi, previsto che le Regioni e le
Province Autonome, nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono concedere la c.d. “mobilità in deroga” ai lavoratori disoccupati, in possesso dei requisiti ex art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, privi di altra occupazione che provengano da imprese rientranti nello specifico campo di applicazione dei trattamenti in deroga.
Questa la procedura e la durata del trattamento:
- la durata del trattamento massimo, non prorogabile, per i soggetti che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi, non può superare nel 2014 i 5 mesi che diventano 8 nelle aree del
Mezzogiorno individuate ex DPR n. 218/1978;
- la durata del trattamento massimo, non prorogabile, per i soggetti che abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a 3 anni, è di 7 mesi che diventano 10 nelle aree ex DPR n. 218/1978; - in ogni caso il periodo complessivo di fruizione non può superare i 3 anni e 5 mesi, o i 3 anni ed 8 mesi per i soggetti ubicati nelle aree svantaggiate sopra evidenziate;
- dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso a quei lavoratori che ne hanno già beneficiato per almeno
3 anni, anche se non continuativi. Per gli altri può esser concesso al massimo per
6 mesi, non prorogabili, o 8 per i soggetti delle aree ex DPR n. 218/1978. Il limite massimo complessivo non potrà superare i 3 anni e 4 mesi.
- dal 1° gennaio 2017 cesserà il trattamento di mobilità in deroga.
Il decreto prevede, tuttavia, al successivo art. 6, comma 3, una deroga espressa ai criteri per l'accesso alla mobilità indicati dal precedente art. 3.
Il testo dell'art. 6 è stato, poi, interamente riprodotto nell'art. 44, comma 6, D.
Lgs. n. 148/2015, relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2015.
Entrambe le norme stabiliscono che:
“al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal presente decreto le Regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, esclusivamente entro il limite di spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla
Regione dell'ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.
Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto
83473 del 2014, invocato dalla difesa dell' per sostenere l'infondatezza della Pt_1
pretesa, per l'ipotesi di cui all'art. 6, non sussiste la soglia del triennio, essendo, piuttosto, espressamente ammessa e consentita l'ulteriore concessione del trattamento in presenza di atti di disposizione in tal senso da parte delle singole
Regioni. Nella specie, facendo legittimo esercizio dei poteri derogatori riconosciuti dalla legge, la Regione Campania ha autorizzato l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, tra gli altri, anche in favore dell'istante, il cui nominativo, infatti, è espressamente indicato nell'elenco, allegato al decreto stesso, dei beneficiari del trattamento di mobilità in deroga per il periodo evidenziato.
Corretta, dunque, è la statuizione del giudice di primo grado con la conseguenza che l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l' al pagamento delle spese di questo grado di Pt_1
giudizio che si liquidano in € 1458,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Severino Nappi. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 20.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso dott. Piero Francesco De Pietro