Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12904/2024 R.G. promossa da: con l'avv. BOTTELLI ELEONORA e con gli avv. Parte_1
CASERTA ROCCO ( Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_2
) Indirizzo Telematico;
e
[...] C.F._2
contro
: on l'avv. e gli avv. e Controparte_1
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_2
OGGETTO: accertamento di rapporto di lavoro subordinato e pagamento somme.
Il Giudice rilevato che ha chiamato in giudizio Parte_1
e l e ha allegato che sarebbe stata assunta da Controparte_1 CP_2 [...]
mediante un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato, in qualità Per_1
di domestica, con inquadramento nel livello C Super del CCNL Domestici
Confedilizia – Conviventi e con mansioni di badante convivente, con orario di lavoro pagina 1 di 5
Milano, via Francesco De Sanctis n. 50.
Si sarebbe occupata, tra le altre cose, della cura quotidiana di questi, delle faccende domestiche e della preparazione dei pasti e tuttavia a causa di alcuni contrasti sorti con la convenuta, figlia del medesimo, avrebbe dato le proprie dimissioni nel mese di febbraio 2023. Tuttavia, queste sarebbero state poi ritirate, ma, con lettera consegnata a mani, il 01.09.2023, le avrebbe intimato Persona_1
il licenziamento con preavviso, con decorrenza dal 30.09.2023.
avrebbe, però, proseguito nella Parte_1
propria prestazione lavorativa fino al 30.10.2023 e sarebbe rimasta, tuttavia, poi creditrice di diverse somme a titolo di competenze di fine rapporto come indicate nel ricorso.
Per questo, nelle conclusioni, ha domandato al Tribunale che:
“NEL MERITO:
Accertata e dichiarata l'avvenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il signor e la signora , dal 01.09.21 al 31.10.23, con contratto Persona_1 Parte_1 di lavoro domestico a tempo indeterminato, nonché
Accertato e dichiarato che la ricorrente ha svolto per tutto il periodo predetto la mansione di badante convivente, collocabile al livello C Super del CCNL Domestici Confedilizia – Conviventi.
Condannare la resistente nella sua qualità di erede del signor Controparte_1 Persona_1 al pagamento di € 2.690,32 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di differenze retributive sulla paga oraria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento - Condannare la resistente CP_1
nella sua qualità di erede del signor al pagamento di € 132,62 s.e.o., ovvero
[...] Persona_1 di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ratei di tredicesima, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
Condannare la resistente nella sua qualità di erede del signor Controparte_1 Persona_1 al pagamento di € 121,01 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di festività, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
Condannare la resistente nella sua qualità di erede del signor Controparte_1 Persona_1 al pagamento di € 120,74 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ferie, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento pagina 2 di 5 Condannare la resistente nella sua qualità di erede del signor Controparte_1 Persona_1 al pagamento di € 1.187,63 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ferie non godute, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
Condannare la resistente nella sua qualità di erede del signor Controparte_1 Persona_1 al pagamento di € 2.312,82 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di TFR, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
Condannare la resistente nella sua qualità di erede del signor Controparte_1 Persona_1 al pagamento di € 869,40 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di contributi previdenziali non versati”. Con vittoria di spese di lite.
Si è costituito l , con articolata memoria difensiva, nella quale ha chiesto CP_2
la condanna della parte convenuta al versamento degli eventuali contributi dovuti, con vittoria di spese di lite.
Verificata la regolarità della notificazione, è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
All'udienza, il Giudice, udita la discussione, non ritenendo necessaria un'istruttoria testimoniale, verificati i conteggi, ha pronunciato la presente sentenza, con la lettura della motivazione e del dispositivo.
***
Occorre rilevare come il rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato tra e dal 1 settembre Pt_1 Parte_1 Persona_1
2021 fino al licenziamento con effetto dal 30 settembre 2023 (doc. 2 ric.) con inquadramento nel livello C Super del CCNL Domestici Confedilizia – Conviventi e con mansioni di badante convivente, con retribuzione di euro 1000 mensili, con orario di lavoro per 54 ore settimanali, risulti da prova documentale (doc 1 e 7 ric.).
La durata del rapporto fino al 31 ottobre 2023, successivamente al licenziamento con effetto al 30 settembre 2023, si può, poi, ritenere dimostrata in base al comportamento processuale di che non ha ritenuto di Controparte_1
costituirsi in giudizio per contestare la allegazione di parte ricorrente.
Inoltre, risulta il decesso di in data 26 gennaio 2024 (doc. 3 ric.) Persona_1
e che la convenuta ha accettato l'eredità del medesimo (cfr. la visura ipotecaria e la pagina 3 di 5 nota di trascrizione della denuncia di successione, depositati in giudizio il 7 Marzo
2025).
Sicché risulta piena la legittimazione passiva di quale Controparte_1
erede del datore di lavoro per il suddetto rapporto decorrente dall'1 Persona_1
settembre 2021 al 31 ottobre 2023.
Quanto, poi, alle differenze retributive richieste, appaiono corretti i conteggi da ultimo prodotti (doc. 11 ric.), computati secondo l'inquadramento CS di cui al contratto collettivo, nella somma di € 2.456,06 lordi, tenendo conto per la retribuzione dovuta anche dell'adeguamento contrattuale del 2023 (doc. 13 ric.) e in modo esatto del percepito e delle risultanze per ferie e festività non godute di cui alle buste paga (confermate nella loro entità anche dalla condotta processuale della convenuta che non ha ritenuto di costituirsi per contestarle).
Poi, secondo i medesimi conteggi, risulta corretto il T.F.R. nella somma di euro 2.129,62 lordi.
Infatti, confermato, in tali termini, il rapporto di lavoro, occorre rammentare come secondo la Corte di cassazione
“compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi
pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (cfr. Corte di Cassazione Sentenza n. 1484 del
06/03/1986);
Si deve, quindi, osservare come, nel caso, la parte convenuta, che è restata contumace, non abbia assolto al proprio onere probatorio dei suddetti pagamenti e debba essere condannata per gli stessi.
Alle somme di cui al dispositivo debbono essere aggiunti la rivalutazione e gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo e i contributi dovuti per legge all' e sanzioni. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza di , cosicché, Controparte_1
in ragione del valore e della durata della causa, la stessa parte è tenuta a rimborsarle alla parte attorea e all' nella somma indicata in dispositivo. CP_2
pagina 4 di 5
PQM
accertato un rapporto di lavoro tra Parte_1
e dal 1 settembre 2021 al 31 ottobre 2023, con
[...] Persona_1 inquadramento nel livello C Super del CCNL Domestici Confedilizia – Conviventi e mansioni di badante convivente, condanna a versare a Controparte_1
€ 2.456,06 lordi per differenze Parte_1
retributive e euro 2.129,62 lordi per TFR, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna la parte convenuta a versare i contributi e sanzioni su tali somme all' . CP_2
Condanna a versare alla parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite che si liquidano in € 1300, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari, con distrazione a favore dei procuratori antistatari e all' per euro 600, CP_2
oltre 15% per spese forfettarie.
Milano, lì 29 Aprile 2025
Il Giudice dott. N. Di Leo
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